AUDIZIONI
Mercoledì 18 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. – Interviene il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano.
La seduta comincia alle 14.05.
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sulle tematiche concernenti le attività in materia di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione delle emergenze con particolare riguardo ai fenomeni legati alla crisi idrica e al rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
Patty L'ABBATE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.
Pag. 24Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio CICILIANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio CASO (M5S), Chiara BRAGA (PD-IDP), Erica MAZZETTI (FI-PPE), Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), Daniela MORFINO (M5S), Agostino SANTILLO (M5S) nonché, a più riprese, la presidente Patty L'ABBATE.
Patty L'ABBATE, presidente, ringrazia il Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano per la relazione svolta. Avverte che il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha assicurato la propria disponibilità a replicare alle osservazioni e ai quesiti formulati dai deputati in un'altra seduta.
Rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 18 dicembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.45 e dalle 16 alle 16.15.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 18 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. – Interviene in videoconferenza il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 15.45.
5-01458 Scarpa: Elementi e intendimenti in merito al progetto di serbatoio sul Torrente Vanoi.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, pur ringraziando il Viceministro per la risposta, si dichiara insoddisfatta, rilevando che permangono le ambiguità rispetto alle questioni oggetto dell'atto in discussione. Sottolinea come, durante la fase di dibattito pubblico, sia emersa una netta contrarietà all'opera da parte della cittadinanza interessata; nonostante ciò, le attività di programmazione e progettazione proseguono con costi elevati, senza che vi sia stata una chiara presa di posizione da parte del Governo circa la realizzazione dell'opera stessa. Evidenzia che, pur essendo l'opera considerata prioritaria dalla giunta regionale del Veneto per affrontare la scarsità idrica, essa non risulta tra quelle previste dal Commissario straordinario per la siccità. Rileva, inoltre, che, malgrado gli annunci del presidente della regione Veneto, non vi sia stato alcun seguito concreto alle dichiarazioni. Constata che, sebbene il Consorzio di bonifica del Brenta abbia già avviato la fase progettuale, il Governo non ha ancora assunto una posizione definitiva. Segnala infine che è stato rilevato un significativo rischio idrogeologico.
5-02280 Iaria: Intendimenti in merito alla valutazione dell'impatto del rigassificatore a Gioia Tauro.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Antonino IARIA (M5S), replicando in videoconferenza, esprime la propria insoddisfazione per la risposta ricevuta. Rileva come la normativa attuativa della direttiva Seveso, relativa agli impianti a rischio di incidente rilevante, impedisca la collocazione di un impianto di rigassificazione in una zona già caratterizzata dalla presenza di numerosi impianti con rischi analoghi. Pag. 25Evidenzia che la realizzazione dell'impianto in questione a Gioia Tauro, destinato a diventare il rigassificatore più grande d'Europa, susciti profonde preoccupazioni, poiché potrebbe influire negativamente sulle attività portuali, riducendo l'attrattività dello scalo per le operazioni di transhipment. Sottolinea la necessità di un approfondimento ulteriore della questione, evitando approcci emergenziali, e ribadisce l'inadeguatezza del sito scelto per l'impianto. Con riguardo all'area retroportuale, pone l'attenzione sul fatto che siano necessari investimenti in infrastrutture viarie e ferroviarie. Aggiunge che il dirottamento costante di risorse verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ostacola una pianificazione infrastrutturale di lungo periodo nel Mezzogiorno. Conclude sottolineando che la risposta fornita dal Viceministro lascia irrisolte le principali preoccupazioni.
Patty L'ABBATE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE.
La seduta comincia alle 16.15.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, avverte, preliminarmente, che provvederà a dar conto del contenuto delle proposte di legge in esame, soffermandosi, in primo luogo, sulle disposizioni della proposta di legge C. 2145 – già approvata dal Senato – e, successivamente, su quelle della proposta di legge C. 2146 Cavo, con specifico riferimento alle principali differenze rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Rinviando, per eventuali approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che la proposta di legge C. 2145, recante «Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale» prevede, all'articolo 1, il riconoscimento – in coerenza con il principio solidaristico sancito dall'articolo 2 della Costituzione – di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilevanza nazionale.
L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) – con una dotazione di 7 milioni di euro per il 2025 e di 1,5 milioni di euro annui dal 2026 – destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi individuati dall'articolo 4. Il comma 2 stabilisce che le risorse del fondo finanziano una speciale elargizione, cumulabile con altri risarcimenti, per i familiari delle vittime individuati secondo i criteri del comma 4. Quest'ultimo dispone l'ordine di priorità da seguire nella corresponsione dell'elargizione, partendo dal coniuge superstite e dai figli a carico, seguendo con altri familiari secondo precise condizioni. Il comma 3 prevede la possibilità di ulteriori iniziative di sostegno sociale, nei limiti delle risorse disponibili, anche tramite società in house mediante la stipula di convenzioni a titolo gratuito. Infine, il comma 5 disciplina specifici criteri per l'assegnazione dell'elargizione ai figli di conviventi di fatto, seguendo l'ordine di priorità del comma 4, lettera a).
L'articolo 3, al comma 1, individua i soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge, includendo: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della vittima, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona «convivente di fatto», i parentiPag. 26 o affini fiscalmente a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento e coloro che abbiano subito un'invalidità permanente superiore al 50 per cento a causa degli eventi dannosi di cui all'articolo 4. Il comma 2 esclude dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o alla commissione di reati ad essi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
L'articolo 4 disciplina, al comma 1, l'individuazione degli eventi dannosi. Il primo periodo prevede che – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) – siano individuati gli eventi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il secondo periodo stabilisce che gli eventi successivi all'entrata in vigore della legge, rientranti nella stessa disciplina, siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dall'evento. Il comma 2 dispone che i suddetti decreti individuino i beneficiari, l'elargizione spettante e le modalità di corresponsione, oltre ad eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale, nel rispetto dei criteri definiti agli articoli 2 e 3 e delle risorse disponibili sul fondo istituito dall'articolo 2.
L'articolo 5 riconosce ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il diritto al collocamento obbligatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
L'articolo 6 autorizza, a decorrere dal 2025, una spesa annua di 100 mila euro per la concessione di borse di studio destinate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati dall'articolo 4, per ciascun anno di istruzione primaria, secondaria e universitaria, esentando tali borse da qualsiasi imposizione fiscale.
L'articolo 7 prevede che allo straniero coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle delle vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 – regolarmente residenti in Italia al momento del decesso e di cittadinanza diversa da quella italiana – possa essere concessa la cittadinanza italiana qualora abbiano risieduto legalmente nel territorio dello Stato da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
L'articolo 8 disciplina la copertura finanziaria per gli oneri del provvedimento in esame, pari a 7,1 milioni di euro per il 2025 e 1,6 milioni di euro annui dal 2026 e le modalità di reperimento delle risorse necessarie.
Passando all'analisi del contenuto della proposta di legge C. 2146, evidenzia come l'articolo 1 riguardi eventi dannosi derivanti da errori od omissioni connessi a carenze, vizi o difetti nella progettazione, costruzione, gestione, funzionamento, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione di infrastrutture stradali e autostradali.
L'articolo 2 individua i destinatari dei benefici previsti, con disposizioni pressoché identiche a quelle dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2145. L'unica differenza riguarda la lettera b), che estende i benefici – oltre ai parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni precedenti l'evento – anche ai conviventi a carico, indipendentemente da legami di parentela, unione civile o relazione affettiva.
L'articolo 3 stabilisce che i benefici siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 – verificatisi dopo il 13 agosto 2018 – con un ambito temporale coincidente con quello disciplinato dall'articolo 4, comma 1, della proposta di legge C. 2145.
L'articolo 4 prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individui gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, tenuto conto di parametri quali dimensione dell'evento, il numero di vittime, i danni prodotti e il pericolo generato (comma 1). Al comma 2, include tra gli eventi dannosi quelli previsti dagli articoli 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio),Pag. 27 430 (disastro ferroviario) e 432, terzo comma (disastro derivante da attentati alla sicurezza dei trasporti) del codice penale, disposizione quest'ultima assente nella proposta di legge C. 2145.
L'articolo 5 disciplina gli importi da corrispondere ai beneficiari individuati dall'articolo 2 e le relative tempistiche di erogazione. È prevista l'attribuzione di una somma non inferiore a 100 mila euro – incrementabile fino a 200 mila euro per nucleo familiare – determinata dal prefetto in base alle caratteristiche dell'evento, alla composizione familiare e alle condizioni economiche. Tali disposizioni non trovano corrispondenza nella proposta di legge C. 2145, il cui articolo 4 demanda la definizione degli importi e delle modalità di corresponsione al con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'individuazione degli eventi dannosi. I commi 4 e 5 dell'articolo 5 definiscono l'ordine di priorità per l'assegnazione dell'intervento economico spettante ai familiari delle vittime che ricalcano quelle dell'articolo 2 della proposta di legge C. 2145, con disposizioni che differiscono per l'esclusione del coniuge superstite qualora la separazione gli sia stata addebitata con sentenza definitiva e per l'estensione del beneficio a tutti i conviventi a carico nel triennio precedente l'evento, non solo a parenti e affini.
L'articolo 6, che detta norme in materia di anticipo di risarcimento e diritto di rivalsa, non trova corrispondenza nel testo della proposta di legge C. 2145.
L'articolo 7 prevede che la prefettura competente nomini un tutor, scelto tra il personale della pubblica amministrazione, per affiancare le famiglie nelle procedure relative ai benefici previsti dalla legge.
Gli articoli dall'8 al 12 stabiliscono ulteriori misure per i beneficiari individuati dall'articolo 2, tra cui: permessi lavorativi per partecipare alle udienze penali (articolo 8), patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito (articolo 9), diritto al collocamento obbligatorio (articolo 10), misure pensionistiche previste dalla legge 206/2004 (articolo 11) e borse di studio (articolo 12). Rileva come gli articoli 7, 8, 9 e 11 non trovino corrispondenza nell'atto C. 2145, mentre gli articoli 10 e 12 presentino disposizioni analoghe a quelle degli articoli 5 e 6 della suddetta proposta di legge.
L'articolo 13 reca disposizioni in materia di onorificenze, mentre l'articolo 14 prevede che i benefici economici previsti dagli articoli 5 e 6 siano estesi ai beneficiari individuati dall'articolo 2, anche se cittadini di Stati esteri o apolidi.
L'articolo 15, in linea con quanto previsto dall'articolo 7 della proposta di legge C. 2145, dispone che ai familiari stretti (coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli e sorelle) di cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi dannosi ai sensi dell'articolo 1, sia concessa la cittadinanza italiana – qualora non già posseduta – purché residenti in Italia da almeno cinque anni.
L'articolo 16 regola la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, pari a 10 milioni di euro annui dal 2024.
Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di concordare con i contenuti dei provvedimenti in esame e con l'opportunità di sostenerne l'approvazione. Fa presente inoltre che alcuni deputati del suo gruppo intendono sottoscrivere le proposte di legge in esame.
Patty L'ABBATE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 Santillo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatrice, rinviando per un'analisi più Pag. 28dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento in esame, finalizzato a garantire i diritti sociali, a ridurre il disagio abitativo e soddisfare le esigenze di alloggio di individui e nuclei svantaggiati.
L'articolo 2 disciplina la ricognizione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, del fabbisogno abitativo e degli immobili da recuperare o riutilizzare.
L'articolo 3 prevede che i comuni aggiornino, con cadenza almeno biennale, il censimento degli edifici e delle unità immobiliari sfitte, inutilizzate, abbandonate o degradate e delle aree urbanizzate o edificabili con interventi edificatori non ancora attuati, pubblicandone i dati sui propri siti istituzionali e in una banca dati unitaria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
L'articolo 4, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del MIT un fondo destinato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2024, 400 milioni per il 2025 e 1 miliardo di euro annui dal 2026. Il fondo sostiene programmi regionali, delle province autonome e comunali volti ad aumentare l'offerta di alloggi a canone sociale per i soggetti nelle graduatorie comunali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono finanziati interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e ricostruzione – senza consumo di suolo – programmati in esito alla ricognizione immobiliare prevista dall'articolo 2.
L'articolo 5, ai commi 1 e 2, disciplina il potere sostitutivo in caso di inadempienze nell'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale promossi dal MIT. Dopo un termine massimo di sessanta giorni assegnato per adempiere, il Ministro può delegare il Provveditorato interregionale o commissari ad acta, avvalendosi, se necessario, di altre amministrazioni. Il potere sostitutivo, esercitabile anche su richiesta dei soggetti attuatori, si attua tramite ordinanze motivate. Eventuali deroghe a norme sulla salute, sulla sicurezza, sull'ambiente e sul patrimonio culturale richiedono la previa autorizzazione dei Ministeri competenti (comma 3).
L'articolo 6 prevede l'emanazione di un decreto al fine di disciplinare le modalità di rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
L'articolo 7 istituisce un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato «programma Abita» (comma 1). Il programma, con durata ventennale, è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia sociale. Esso intende, inoltre, favorire l'attuazione delle misure del PNRR e agevolare l'accesso ai fondi europei per l'housing sociale, la rigenerazione urbana e l'emergenza abitativa (commi 2 e 3). Il 10 per cento degli alloggi realizzati o riqualificati sarà destinato alla locazione temporanea per soggetti sottoposti a sfratto o assegnatari di alloggi in fase di ristrutturazione o riqualificazione (comma 5).
L'articolo 8 istituisce presso il MIT il comitato esecutivo per il programma Abita, con il compito di coordinare le politiche abitative e avviare rapidamente il programma.
L'articolo 9 istituisce, presso il MIT, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione complessiva di 49 miliardi di euro, articolata in 1 miliardo per il 2024 e 3 miliardi annui dal 2025 al 2040, per finanziare gli interventi previsti dal programma.
L'articolo 10 disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito del programma Abita. Il comma 1 stabilisce che gli enti territoriali assegnino tali alloggi ai beneficiari secondo la normativa vigente, prevedendo che le regioni definiscano i requisiti di accesso e di permanenza e i criteri per l'emanazione dei bandi pubblici da parte dei comuni, se non già disciplinati. Il comma 2 introduce la possibilità di assegnare una quota degli alloggi tramite contratti di rent to buy, con durata massima di quarant'anni. Il comma 3 consente agli assegnatari di acquistare l'alloggio in qualsiasi momento, saldando in un'unica soluzione le rate residue del Pag. 29piano di pagamento attualizzate. Il comma 4 prevede che le regioni stabiliscano i criteri per i canoni di locazione e i prezzi di cessione sulla base dei costi di costruzione comunicati dal comitato esecutivo Abita e possano introdurre norme di semplificazione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. I comuni, nei limiti dei vincoli di bilancio, possono esentare dal contributo di costruzione previsto dal con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
L'articolo 11 disciplina gli interventi edilizi per la realizzazione di alloggi sociali, favorendo il riuso e la rigenerazione urbana e riducendo il consumo di suolo. Il comma 1 consente interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e demolizione e ricostruzione, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del TUE (con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, dello stesso testo. Il comma 2 estende tali interventi a edifici residenziali pubblici inutilizzati o degradati, includendo altre tipologie edilizie compatibili con l'articolo 2. Il comma 3 richiede che gli interventi migliorino l'anti-sismicità e l'efficienza energetica, portando gli edifici a una classe C o a un incremento di due classi. Il comma 4 prevede che i progetti includano la creazione di servizi e funzioni connessi e complementari alla residenza, ai fini dell'inclusione sociale, fino al 20 per cento della superficie complessiva. Il comma 5 vieta interventi su edifici abusivi o in centri storici in aree omogenee A o in zone di inedificabilità assoluta, ma ammette deroghe agli strumenti urbanistici nel rispetto dei vincoli artistici, storici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici e igienico-sanitari.
L'articolo 12 introduce, dal 1° gennaio 2024, una detrazione del 40 per cento delle spese documentate, fino a un massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica del patrimonio residenziale pubblico e sociale (comma 1). Possono beneficiarne gli ex Iacp e gli enti aventi finalità analoghe, nonché operatori pubblici e privati per interventi su unità immobiliari adibite ad alloggi sociali. La detrazione è elevata al 100 per cento per taluni interventi quali l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (comma 2). Il comma 3 riconosce una detrazione del 20 per cento per interventi antisismici su immobili situati in zone sismiche 1, 2 e 3, che comportino una riduzione di almeno una classe di rischio sismico. Il comma 4 prevede detrazioni per interventi di risparmio energetico che migliorino la classe energetica, variabili tra il 2,5 e il 5 per cento a seconda della zona sismica e della tipologia di intervento. Il comma 5 incrementa le detrazioni di un ulteriore 10 per cento se vengono utilizzati materiali riciclati o di origine vegetale. Infine, il comma 6 salvaguarda l'applicazione, ove più favorevole, della disciplina del cosiddetto «superbonus», per interventi di efficienza energetica, del sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica.
L'articolo 13 introduce, per i soggetti che tra il 2024 e il 2030 sostengano spese per gli interventi previsti dall'articolo 12, la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta di pari importo, in alternativa alla detrazione fiscale diretta.
L'articolo 14 istituisce, presso il MIT, un fondo destinato a promuovere la solidarietà e contrastare la povertà energetica, sostenendo la creazione di comunità energetiche rinnovabili (CER) e l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2030.
L'articolo 15 istituisce, presso il MIT, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (comma 1). Il Fondo mira a facilitare l'accesso alla locazione tramite una garanzia statale pari al 50 per cento del canone di locazione per un massimo di sei mesi e fino a 2.000 euro in caso di inadempimento, e una garanzia di massimo 3.000 euro per il deposito cauzionale.Pag. 30 Il comma 2 prevede che le garanzie possano essere concesse cumulativamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, il cui possesso è dichiarato tramite autocertificazione (comma 3). La gestione del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in base a una convenzione con il MEF (comma 4).
L'articolo 16 istituisce presso il MIT un Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026. Il Fondo sostiene economicamente gli inquilini che, per cause quali licenziamento, riduzione del reddito, cessazione di attività, malattie gravi o altre gravi condizioni personali, non riescono a sostenere il canone di locazione (commi 1-2). Il contributo, assegnato a soggetti in possesso di determinati requisiti (autocertificati) tiene conto di criteri di priorità per disabili, anziani, minori o persone in carico ai servizi sociali, prevedendo sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente (commi 3-5).
L'articolo 17 dispone verifiche fiscali e patrimoniali periodiche sui beneficiari dei fondi istituiti dalla proposta di legge.
L'articolo 18 reca le disposizioni finali. Il comma 1 stabilisce che le risorse residue e non assegnate dei Fondi previsti agli articoli 15 e 16, relativi alla locazione di immobili abitativi e agli inquilini morosi incolpevoli, siano riassegnate ai medesimi fondi per ciascun anno di riferimento. Il comma 2 dispone la soppressione del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dal decreto-legge n. 102 del 2013. Il comma 3 prevede che le risorse del Fondo soppresso, non ancora ripartite né trasferite alle regioni per annualità successive all'entrata in vigore della legge, siano destinate al nuovo Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 16.
Infine, l'articolo 19 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri relativi agli articoli 15 e 16 relativi al Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi e al Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli.
Patty L'ABBATE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 18 dicembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.