ALLEGATO 1
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo
PROPOSTE EMENDATIVE 2.62, 7.039, 8.0159, 8.0160, 20.11, 30.0119, 43.4, 44.3, 45.4, 45.01, 49.21, 52.07, 57.7, 59.12, 64.06, 72.033, 79.51, 79.092, 80.0104, 80.0105, 80.0106, 80.0107, 82.0220, 89.031, 91.032, 93.118, 93.119, 93.044, 104.121, 110.125, 111.04, 113.4, 114.1, 123.032, TAB. A.17, TAB. A.18 E TAB. 13.3 DEI RELATORI, 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 E TAB. 2.4 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 2.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
0.2.62.69. Gadda, Del Barba.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
0.2.62.70. Gadda, Del Barba.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico e agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
in relazione agli oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e 350 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.2.62.32. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 150 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede:
alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.2.62.33. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera e-ter) dell'articolo 15, del presente testo unico.
Conseguentemente:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.2.62.34. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
0.2.62.12. Merola.
All'emendamento 2.62 dei relatori, al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», sopprimere il comma 10-ter.
0.2.62.38. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 3» sostituire le parole: 54 per cento con le seguenti: 45 per cento.
0.2.62.6. Grimaldi, Borrelli.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.
1-bis. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:
a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Pag. 81Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale, non inferiore al valore medio maggiorato del 50 per cento, superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;
b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, applicabile in via esclusiva alle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come «gatekeeper» dalla Commissione europea nell'anno precedente, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle medesime aziende.
1-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 1-bis, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
1-quinquies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 1.
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-sexies.
1-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
0.2.62.19. Ubaldo Pagano.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41 le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 6 per cento».
0.2.62.5. Grimaldi, Borrelli.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, agli oneri agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.35. Dell'Olio, Carmina, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 16,7 milioni a decorrere dal 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 183,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.51. Dell'Olio, Torto, Donno, Carmina.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 5», aggiungere il seguente periodo:
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
0.2.62.25. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 5», aggiungere il seguente periodo:
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 36, secondo comma, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, «Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione» dopo le parole: «suoi eredi o legatari» sono inserite le seguenti: «a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo».
0.2.62.27. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 5-quater» sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e quelle rese ai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti, da enti e società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 nonché attraverso i Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
0.2.62.14. Rizzetto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 5-quater», inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci)
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quinquies) è inserita la seguente:
«a-sexies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. La disposizione del precedente Pag. 83periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
3. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
4. L'opzione di cui al comma 3 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 si considera effettuato dalla data di trasmissione dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
6. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.
8. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a-quinquies) è abrogata».
0.2.62.60. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 12», aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alle disposizioni sanzionatorie del nuovo codice doganale)
1. All'Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 88:
1) al comma 1:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»;
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.»;
Pag. 842) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»;
b) all'articolo 96:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»;
2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»;
3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono aggiunte le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»;
c) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:
«Art. 112.
(Estinzione del reato – Cause di non punibilità)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.
2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c), limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione, e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.».
0.2.62.29. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «articolo 20», aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.1.
1 Al fine di smaltire l'arretrato tributario, al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis.
1 La denuncia dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter è trasmessa se nel termine previsto non è richiesta dal debitore la rateazione del debito tributario ovvero in caso di decadenza del relativo beneficio. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale relativamente all'accertamento della pretesa erariale.
2 Ai fini dell'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 al cui onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
0.2.62.2. Pella, Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 20-ter», aggiungere il seguente:
Art. 20-quater.
(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, la dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2025, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.029.159 per l'anno 2025 e di euro 8.058.319 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 356.009 per l'anno 2025 ed euro 712.018 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.029.159;
2026: -8.058.319;
2027: -8.058.319.
0.2.62.22. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 20-ter», aggiungere il seguente:
Art. 20-quater.
(Fondo per il riordino delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativoPag. 86 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2025: -28.000.000;
2026: -28.000.000;
2027: -34.000.000.
0.2.62.23. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 21-bis», aggiungere il seguente:
Art. 21-ter.
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 677 è abrogato;
b) il comma 678 è sostituito dal seguente:
«678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
0.2.62.21. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 23-bis», al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) in deroga a quanto previsto all'articolo 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4 citato. Per le finalità di cui alla presente lettera è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.48. Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 23-bis», al comma 1, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) la NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminatePag. 87 e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale. Il diritto di cui alla presente lettera è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150. La NASpI di cui alla presente lettera non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti;
agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 96 milioni di euro per l'anno 2026, 97,4 milioni di euro per l'anno 2027, 98,9 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 104 milioni di euro per l'anno 2026, 102,6 milioni di euro per l'anno 2027, 101,1 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro a decorrere dal 2030.
0.2.62.47. Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 23-ter», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I lavoratori di cui al primo periodo, che abbiamo maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni possono optare, in accordo col datore di lavoro, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104. Nei casi di cui al precedente periodo i coefficienti di trasformazione operano e sono calcolati fino all'età di settantadue anni, in deroga al limite previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0.2.62.3. Pella, Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 25, al comma 1-bis sostituire le parole: di 8 euro e di 104 euro con le seguenti: di 24 euro e di 312 euro.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 123.
0.2.62.45. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 25, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-bis, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i Pag. 88redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».
1-quater. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola: «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;
g) il comma 7 è abrogato;
all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.2.62.46. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo l'articolo 25, comma 1-bis, inserire le seguenti parole:
sopprimere l'articolo 27;
Pag. 89 all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.62. Onori.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2027, 375 milioni di euro per l'anno 2028, 397 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
0.2.62.42. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.Pag. 90
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.2.62.41. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 28-bis», aggiungere il seguente:
Art. 28-ter.
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)
1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di fine rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva Ivs (Invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.43. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo l'articolo 43, comma 3-bis aggiungere il seguente:
dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Per gli anni 2025 e 2026, in occasione dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, i comuni capoluogo di provincia, le Pag. 91unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.
0.2.62.63. Pastorella.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 47-bis», al comma 2, sopprimere le parole: ai soggetti di cui al comma 1.
0.2.62.17. Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 47-bis», al comma 2, sostituire le parole: inferiore a 15.000 euro con le seguenti: inferiore a 20.000 euro.
0.2.62.16. Berruto, Manzi, Ascani, Orfini, Iacono.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, sopprimere l'articolo 63.
0.2.62.9. Mari, Grimaldi.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: erogati agli infermieri aggiungere le seguenti: , al personale sanitario, socio-sanitario, del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico e professionale.
sostituire il comma 2-ter con il seguente:
2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 89 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 96,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
alla medesima consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro nell'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.71. Scotto, Guerra.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 63, dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano altresì al personale sanitario dipendente delle strutture socio-sanitarie private e accreditate ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-quater, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.2.62.64. Bonetti.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 66-bis», al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata altresì all'adozione da parte della predetta struttura commissariale di un Piano di riequilibrio del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata al fine di garantire l'appropriata e corretta erogazione delle prestazioniPag. 92 ordinarie del Servizio sanitario nazionale.
0.2.62.44. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 66-bis» al comma 4, sostituire le parole: 500.000 abitanti con le seguenti: 570.000 abitanti.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 428,8 milioni di euro nell'anno 2025, 162,2 milioni di euro nell'anno 2026, 120,4 milioni di euro nell'anno 2027, 143 milioni di euro nell'anno 2028 e 66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.18. Amendola.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 66-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Ferma restando la sottoposizione al piano di rientro in prosecuzione mediante programmi operativi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla regione Calabria non sono più applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Dal 1° gennaio 2025, le funzioni del commissario e sub commissario in carica tornano nella competenza degli organi regionali.
4-ter. Per il triennio 2025-2027, le regioni che conseguono un saldo di mobilità superiore al 6 per cento ricevono un contributo pari al 10 per cento del controvalore della mobilità passiva per ciascuno degli anni.
4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 66-bis, dopo le parole: regione Molise inserire le seguenti: e della regione Calabria.
0.2.62.31. Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 66-bis», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Alla data di approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, non sono più applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e le funzioni del commissario e sub commissario in carica tornano nella competenza degli organi regionali.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 66-bis, dopo le parole: regione Molise inserire le seguenti: e della regione Calabria.
0.2.62.30. Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 66-bis» aggiungere il seguente:
Art. 66-ter.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la lettera b) è abrogata.Pag. 93
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.2.62.65. Bonetti.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 72 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-quater:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
3) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
4) alla lettera d), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;
5) alla lettera e), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità»;
b) al comma 3-duodecies:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
3) alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità»;
4) alla lettera d), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità»;
5) alla lettera e), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento» e sopprimere le parole: «per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità».
Conseguentemente, agli oneri stimati pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
Pag. 94b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2024, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024»;
g) il comma 7 è abrogato;
alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»
0.2.62.39. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 72, dopo il comma 3-terdecies, aggiungere i seguenti:
3-terdecies.1. L'esonero di cui ai commi 3-bis e 3-nonies si applica anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:
a) 662202 – Agenti di assicurazioni;
b) 662203 – Sub-agenti di assicurazioni;
c) 662204 – Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni.
3-terdecies.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies.1., pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.2.62.66. D'Alessio.
All'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito Pag. 95d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a), e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente Pag. 96articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
0.2.62.26. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:
Art. 72-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0)
1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis:
1) le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»;
2) dopo il comma 1057-bis è aggiunto il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuatiPag. 97 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.»;
b) al comma 1058-bis le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) il comma 1058-ter è soppresso.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.
Conseguentemente, agli oneri stimati in 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)
1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Soggetti passivi del contributo straordinario di cui al comma 1 sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:
a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;
b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;
c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;
d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.
6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;
all'articolo 4, come sostituito dalla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»
Pag. 98dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale)
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
Pag. 99 b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
0.2.62.37. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 72-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) 2014/651, la riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 trova applicazione ove stabiliscano per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa che variabile, con qualunque forma e denominazione riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Ai fini del presente comma, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager executive che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la governance delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente comma.
0.2.62.36. Appendino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Gubitosa, Raffa, Torto, Carotenuto, Barzotti.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, sopprimere il capoverso «Art. 73-bis».
0.2.62.10. Mari, Grimaldi.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo l'articolo 73-bis aggiungere il seguente:
sostituire l'articolo 74 con il seguente:
Art. 74.
(Riversamento credito ricerca e sviluppo – incentivi)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»; in fine, prima del punto, sono inserite le parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al settanta per cento del dovuto.»;
c) al comma 9:
1) le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono Pag. 100definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
d) al comma 10:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2025»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2025»;
f) al comma 12, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di cui al comma 9 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.».
2. Per le istanze di adesione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, presentate entro il 31 ottobre 2024, la possibilità di riversare il credito nei limiti previsti dal decreto di cui al comma 7-bis del citato articolo 5 è subordinata alla rinuncia al contenzioso pendente relativo all'atto di recupero o al provvedimento impositivo avente ad oggetto i crediti da riversare. La rinuncia deve essere depositata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2025.
3. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento del credito di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento del credito deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato.
4. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 1, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
5. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
6. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027.
0.2.62.28. Cannata.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 76, comma Pag. 1011, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore con le seguenti: il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato a erogare al soggetto attuatore contributi.
*0.2.62.13. Ottaviani, Barabotti.
*0.2.62.20. Lai.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 2.200 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante la seguente modificazione:
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)
1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;
b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e Pag. 102della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
0.2.62.40. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, capoverso «Art. 91-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 60 milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 35 milioni.
0.2.62.7. Grimaldi, Fratoianni.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 91-bis», aggiungere il seguente:
Art. 91-ter.
(Disposizioni in materia di cooperazione internazionale)
1. Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.166.679 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.2.62.1. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 91-bis», aggiungere il seguente:
Art. 91-ter.
(Adeguamento retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.500.000;
2026: -1.500.000;
2027: -1.500.000.
0.2.62.4. Pella, Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 101-bis» inserire il seguente:
Art. 101-bis.1.
(Disposizioni in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)
1 Gli enti locali sottoscrittori dell'accordo di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con, modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che nei tre anni precedenti abbiano ridotto il disavanzo in misura superiore rispetto all'importo della somma dei tre anni precedenti iscritta nel bilancio di previsione in coerenza con il piano di riequilibro finanziario approvato, possono destinare il contributo di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a finalità diverse da quelle del ripiano anticipato del disavanzo di bilancio, esclusivamente per finalità di natura sociale.
0.2.62.61. Pella, Cannizzaro.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 101-bis», aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.1.
(Incremento del Fondo di solidarietà comunale)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 17, lettera b), le parole:Pag. 103 «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione».
2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.2.62.67. Bonetti, Ruffino.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
0.2.62.8. Grimaldi, Zaratti.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 438,8 milioni di euro per l'anno 2025, 172,2 milioni di euro nell'anno 2026, 130,4 milioni di euro nell'anno 2027, 153 milioni di euro nell'anno 2028 e 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.52. Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di Pag. 104rigenerazione urbana e di risparmio energetico;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 398,8 milioni di euro per l'anno 2025, 132,2 milioni di euro nell'anno 2026, 90,4 milioni di euro nell'anno 2027, 113 milioni di euro nell'anno 2028 e 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.56. Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: , per il finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, ai fini della loro restituzione alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.54. Barbagallo, Provenzano, Serracchiani, Orlando.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: , per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali, nonché per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.53. Provenzano, Serracchiani, Orlando, Barbagallo.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, al capoverso «Art. 101-ter», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: funzioni istituzionali esercitate inserire le seguenti: nonché per le spese di funzionamento e del personale delle prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150;
b) sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, all'articolo 120, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 418,8 milioni di euro per l'anno 2025, 152,2 milioni di euro nell'anno 2026, 110,4 milioni di euro nell'anno 2027, 133 milioni di euro nell'anno 2028 e 56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.55. Serracchiani, Provenzano, Orlando, Barbagallo.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.50. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, alla lettera b), sostituire le parole: al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, capoverso articolo 120, comma 4-bis sostituire le parole: è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: è incrementato di 408,8 milioni di euro per l'anno 2025, 142,2 milioni di euro nell'anno 2026, 100,4 milioni di euro nell'anno 2027, 123 milioni di euro nell'anno 2028 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
0.2.62.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, al comma 4, sostituire le parole: al comma 4, la lettera è sostituita dalla seguente con le seguenti: al comma 4, la lettera a) è soppressa.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.2.62.49. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 5, all'alinea 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli enti e Pag. 106le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente».
0.2.62.58. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) al comma 5, all'alinea l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2025 gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente».
0.2.62.59. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, lettera d), sopprimere le parole: ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella.
0.2.62.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Ferrari.
All'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, all'articolo 110, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) il comma 9 è soppresso.
0.2.62.72. Scotto, Guerra.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, all'articolo 110, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) al comma 10, al primo periodo, sopprimere la parola: «non» e sostituire le parole: «corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento» con le seguenti: corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento.
0.2.62.11. Mari, Grimaldi.
All'emendamento 2.62 dei relatori, alla parte consequenziale, dopo le modifiche apportate all'articolo 110, aggiungere il seguente capoverso:
dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis.
1. In considerazione degli oneri economici ed organizzativi in carico all'Automobile Club d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'organizzazione e la promozione del Gran Premio d'Italia che si svolge presso l'Autodromo di Monza, la disposizione di cui all'articolo 116 decorre dall'anno 2032, anno successivo alla scadenza del rinnovo, in corso di formalizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia del vigente contratto per la permanenza nel calendario del campionato mondiale di Formula Uno del summenzionato Gran Premio d'Italia. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.2.62.68. Rosato.
Al comma 9, capoverso Art. 16-ter, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti oneri e spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Pag. 107c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a euro 30.000 è elevato a euro 35.000.
10-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».
all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 54 per cento;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;
b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.».
2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. (Soggetti passivi) 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti Pag. 108passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63.».
3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento.
4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.
5. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «, per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento;
b) al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento.;
dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:
Art. 5-bis.
(Assegnazione agevolata beni ai soci)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembrePag. 109 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5-ter.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Art. 5-quater.
1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Pag. 110legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
4. A seguito della istanza della parte, l'organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.
6. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
7. L'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, con compensazione delle spese di giudizio.;
all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.;
Pag. 111dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 10, ultimo periodo, le parole: «nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità.»
2) al comma 10-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;
2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.»;
2.3) al quarto periodo, dopo le parole: «diritto commerciale» sono aggiunte le seguenti: «; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 2, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860»;
b) all'articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: «le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado» sono sostituite con le seguenti: «gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria»;
c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;
3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
4. All'articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,».Pag. 112
5. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,»;
b) all'articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».
6. Nell'anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del cinquanta per cento per il Presidente.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.
8. Per le finalità previste all'articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate dell'importo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Art. 20-ter.
(Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione)
1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.;
dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure relative al personale INAIL)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, Pag. 113n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dal 2025.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.;
dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.».
Art. 23-ter.
(Abrogazione articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.;
all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2025 l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b) del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come anche rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.;
dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)
1. I lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al cinquanta per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui ai primi due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 Pag. 114dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del conoscimento della riduzione contributiva di cui al presente comma, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.;
all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo Dote Famiglia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote Famiglia» con uno stanziamento di euro 30.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo, per ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-bis.;
all'articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021 stipulato il 2 novembre 2022 erogati agli infermieri dipendenti dalle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a partire Pag. 115dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.;
all'articolo 47:
al comma 1, gli importi ivi indicati sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030;
al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 870,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 470,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.;
dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.
3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di cui al comma 2. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.;
all'articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3-bis. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e Pag. 116contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3-ter. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
3-quater. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
3-quinquies. L'esonero di cui al presente articolo non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-sexies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, Pag. 117comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-septies. L'esonero di cui al comma 3-bis non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-octies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-nonies. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
3-decies. L'esonero di cui al comma 3-nonies si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
3-undecies. L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3-duodecies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
3-terdecies. L'esonero di cui al comma 3-nonies non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente Pag. 118pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-quaterdecies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-quinquiesdecies. L'esonero di cui al comma 3-nonies non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-sexiesdecies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3-nonies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
3-septiesdecies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-octiesdecies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-septiesdecies sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-noniesdecies. Il Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2017 e 310 milioni di euro nel 2028.;
dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 Pag. 119dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico Pag. 120delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
Art. 72-ter.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) il comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
d) al comma 1062, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1063, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».
f) il comma 1058-ter è abrogato.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto Pag. 121concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
4. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.;
dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:
Art. 73-bis.
(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa)
1. Ai fini dell'attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026.;
all'articolo 76, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF derivino minori oneri rispetto all'ammontare dei contributi di cui alla presente disposizione, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.;
all'articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro con le seguenti: 2.200 milioni di euro;
dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) prima delle parole: «, alle imprese attive nel settore della produzione primaria» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025»;
b) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2025»;
c) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».;
d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena Pag. 122di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.»;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.;
dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Rifinanziamento fondo missioni internazionali)
1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato per l'anno 2025 di 120 milioni di euro.
2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;
dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
dopo l'articolo 101, aggiungere i seguenti:
Art. 101-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 101-ter.
(Incremento del Fondo per la legalità)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.;
all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026.»;
Pag. 124al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027.»;
al comma 4 alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026.;
al comma 5, all'alinea 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Per l'anno 2026 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, e al quarto periodo le parole: da emanare entro il 31 marzo 2025, sono soppresse;
al comma 8, la parola: non è soppressa e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;
al comma 10, al primo periodo, le parole: non possono sono sostituite dalle seguenti: possono e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
alla missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -160.000.000;
CS: -160.000.000.
alla missione 8 – Soccorso civile, programma 5 – Protezione civile, U.d.V. 6.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.
2026:
CP: -7.000.000;
CS: -7.000.000.
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +740.000.000;
CS: +740.000.000.
2027:
CP: +460.000.000;
CS: +460.000.000.
alla missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: –;
CS: –.
Anno 2031 riduzione 123.000.000 di euro
alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio – U.d.V. 1.6, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: -101.000.000.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: –;
CS: -39.000.000.
Riduzione di 50.000.000 di euro per l'anno 2029.
alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 12 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria – U.d.V. 1.11, apportare le seguenti variazioni:
2027:
CP: -155.000.000;
CS: -155.000.000.
Riduzione di 20.000.000 di euro per l'anno 2028 e 12.000.000 per l'anno 2029
alla missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare – U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -33.700.000;
CS: -33.700.000.
2026:
CP: -136.700.000;
CS: -136.700.000.
2027:
CP: +1.300.000;
CS: +1.300.000.
Riduzione di 48.700.000 di euro per l'anno 2028 e 18.700.000 per l'anno 2029.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy:
missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 13 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, unità di voto 1.8, apportare le seguenti modificazioni:
2026:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2027:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
alla Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca», Programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», U.d.V. 1.3:
2025:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
2026:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
2027:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
e successivi.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti variazioni:
Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; Programma 06 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: 350.000.000;
CS: 350.000.000.
2028:
CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.
2.62. I Relatori.
ART. 7.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere le parole: Ferma restando la scadenza dell'anno 2030 delle concessioni delle reti di distribuzione elettrica, e la scadenza dell'anno 2025 per bandire le gare per le nuove assegnazioni;
b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri fino alla fine del periodo;
c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0.7.039.3. Bonelli, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sopprimere le parole: in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3;
2) sopprimere il secondo periodo;
c) al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
0.7.039.5. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, comma 1, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0.7.039.4. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso l'avvio di meccanismi di demand-response.
0.7.039.2. Bonelli, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri fino alla fine del periodo;
b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0.7.039.1. Bonelli, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono stabiliti i criteri fino alla fine del periodo;
b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'approvazione di cui al primo periodo non comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale. Le imprese distributrici titolari delle concessioni di cui al comma 1 continuano a svolgere il servizio di distribuzione fino alla conseguente riassegnazione mediante gare da indire nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
0.7.039.8. Pavanelli, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, sopprimere il comma 3.
0.7.039.9. Bonetti.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
0.7.039.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei relatori, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quarant'anni con le seguenti: quindici anni.
0.7.039.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)
1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la Pag. 128valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a quaranta anni.
7.039. I Relatori.
ART. 8.
Al capo II del titolo II della parte I, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)
1. Al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività sportiva invernale» sono inserite le seguenti: «e alpinistica»;
b) la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, rispettivamente,»;
c) dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0159. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei relatori, parte principale, dopo l'articolo «Art. 8-bis», aggiungere il seguente:
Art. 8-ter.
1. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:
a) il numero di licenza del taxi;
b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;
c) l'importo totale addebitato al cliente;
d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamentePag. 129 alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
3. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
5. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.8.0160.5. Pastorella.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei relatori, parte consequenziale, capoverso «Art. 23-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , a domanda,.
0.8.0160.3. Scotto, Guerra.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei relatori, parte consequenziale, capoverso «Art. 23-bis», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I lavoratori di cui al primo periodo, che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni possono optare, in accordo col datore di lavoro, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104 («quota pensione 104»). Nei casi di cui al precedente periodo i coefficienti di trasformazione operano e sono calcolati fino all'età di settantadue anni, in deroga al limite previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0.8.0160.2. Casasco, Pella, Cannizzaro, Squeri, Battilocchio.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei relatori, parte consequenziale relativa all'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5000 posti di sostegno;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dal presente comma pari a 81,8 milioni di euro nel 2025 e 245,5 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.8.0160.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei relatori, parte consequenziale relativa all'articolo 84, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: di 1.610 posti di sostegno con le seguenti: 5.000 posti di sostegno;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri pari a 81.831.667 euro per l'anno 2025 e 245.495.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 25 milioni di euro per il 2025 e 75 milioni di euro dal 2026, a valere sulle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al precedente comma 1, quanto a 56.831.667 di euro per l'anno 2025 e quanto a 170.495.000 di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 130legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.8.0160.1. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)
1. Nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
3-ter. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
3-quater. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportante le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.;
dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di montante contributivo)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva di cui ai primi due Pag. 131periodi sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 1.;
all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» – Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.
1-ter. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del «Piano Italia 1 giga» di cui al PNRR Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)», il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.;
all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.610 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 21,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 74 milioni di euro per l'anno 2026, a 71,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, a 74 milioni di euro per l'anno 2032 e a 74,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1.;
all'articolo 96, al comma 3 sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 con le seguenti: i termini stabiliti;
all'articolo 143 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
8.0160. I Relatori.
ART. 15.
All'emendamento 15.8 del Governo, sopprimere il comma 3-bis.
0.15.8.7. Toni Ricciardi.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-bis, sostituire le parole: raddoppiabili in caso di con le seguenti: aumentati a 201 euro in caso di.
0.15.8.17. Del Barba.
All'emendamento 15.8 del Governo, sopprimere il comma 3-ter.
0.15.8.9. Braga.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
0.15.8.21. Gadda, Del Barba.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
0.15.8.20. Gadda, Del Barba.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con seguenti: del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.
0.15.8.16. Pellicini.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,01 per cento.
0.15.8.18. Del Barba.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con le seguenti: del 3,0001 per cento.
0.15.8.19. Gadda, Del Barba.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 2), sostituire le parole: alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza, con le seguenti: a finanziare il ricorso agli ammortizzatori sociali sul territorio di competenza.
0.15.8.6. Toni Ricciardi.
All'emendamento 15.8 del Governo, comma 3-ter, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o derivanti da fenomeni di calo demografico.
0.15.8.8. Manes, Steger.
All'emendamento 15.8 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 17, aggiungere la seguente:
all'articolo 72, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale, dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa). – 1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8, al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, stabiliscono, con proprio regolamento, la soglia massima di unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve in ciascuna parte del proprio territorio e in ciascunPag. 133 edificio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per le finalità del presente articolo, sono locazioni brevi anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa.
3. La soglia di cui al comma 1 è stabilita in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, avuto riguardo, in particolare, per:
a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;
b) la distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) la presenza di attrattive turistiche;
d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;
e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;
f) ogni altro elemento utile per valutare l'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.
4. Il comune individua le zone di cui al comma 3 o sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.
5. I ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono ai comuni i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è accessibile ai comuni.
6. La soglia di cui al comma 1 è aggiornata ogni cinque anni in considerazione dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi presi in considerazione ai sensi del comma 3.
7. Fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio all'aspirante locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale.
8. Nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano attribuite più autorizzazioni.
9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve della residenza principale del locatore per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nella residenza principale del locatore. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.
10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire la soglia di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere, laddove per le stesse non è richiesta ai sensi della disciplina di riferimento la destinazione d'uso turistico-ricettiva. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.».
2-ter. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio della condizione abitativa adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8 e 8-bis.».
2-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) procede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2-quinquies. I comuni possono richiedere l'inserimento all'interno dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione al CIPESS.
2-sexies. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative adottate dal comune di Venezia ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, restano comunque vigenti fino alla data di entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui al presente articolo e che abbiano adottato il regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 5 per cento.
2-octies. Agli oneri di cui al presente articolo derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le risorse rinvenienti all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.15.8.11. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 72-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell'articolo le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
2) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'azienda può autocertificare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo»;
b-ter) al comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi»;
3) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
g-bis) al comma 10, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d'imposta e a sanare eventuali erroriPag. 135 formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza delle documentazioni»;
g-ter) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» sono premesse le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni»;
4) alla lettera h), sostituire il numero 1) col seguente:
1) il primo periodo è sostituito con il seguente: «In deroga alla normativa di riferimento, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed al numero di tali certificati non si applica alcuna riduzione in conseguenza di detto cumulo»;
5) alla lettera h), numero 3), dopo le parole: di cui al periodo precedente, aggiungere le seguenti: con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché;
b) al comma 2, dopo le parole: a tutti gli investimenti inserire le seguenti: sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché.
0.15.8.4. Casasco, Squeri.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 72-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 aprile 2026» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il credito di imposta può essere riconosciuto, in alternativa, alle imprese, alle energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alle ulteriori integrazioni e modifiche del decreto di cui al periodo precedente, al fine di realizzare la riduzione degli adempimenti e semplificazione del procedimento per l'accesso ai crediti di imposta Transizione 5.0, di favorire l'automaticità del meccanismo, e di garantire che verifiche preventive e controlli successivi in ordine alla sussistenza dei requisiti e al rispetto degli obblighi previsti non pregiudichino l'attuazione della misura.
0.15.8.13. Bonetti.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 72-bis», comma 1, lettera g), capoverso 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di prassi.
0.15.8.10. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 73-bis», aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.1.
(Fondo imprenditoria femminile)
1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.15.8.14. Bonetti.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il capoverso «Art. 73-ter».
0.15.8.15. Bonetti.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 73-ter», comma 1, dopo le parole: i soggetti che erogano finanziamenti bancari aggiungere le seguenti: superiori ad euro 200.000.
0.15.8.5. Peluffo.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 73-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: , derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, fino alla fine del comma;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: fissati dal decreto di cui al comma 5;
d) al comma 5, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali con le seguenti: del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati.
0.15.8.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.
All'emendamento 15.8 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 75, inserire la seguente:
all'articolo 77, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto anche alle imprese che abbiano effettuato gli investimenti di cui al medesimo articolo 16 entro il termine del 15 novembre 2024, per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti a decorrere dal 1° settembre 2022, per un valore complessivo degli investimenti effettuati superiore a 50 milioni di euro ed inferiore o uguale a 100 milioni di euro.
1-ter. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1-bis, i soggetti interessati inviano all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2025, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti di cui al medesimo comma 1-bis.
0.15.8.2. Ottaviani.
All'emendamento 15.8 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 75, inserire la seguente:
dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 77 trovano applicazione anche per le province di Frosinone, Latina e Rieti, quest'ultima con riguardo alle criticità connesse agli eventi sismici del 2016, in quanto aree già ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed oggi rientranti nelle cosiddette «zone c non predefinite», come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.
0.15.8.3. Ottaviani, Trancassini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».Pag. 137
3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;
2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;
b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».
Conseguentemente:
all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;
dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;
g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A Pag. 138annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18:
1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:
Art. 73-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito,Pag. 139 con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;
c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;
d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse.
Art. 73-ter.
(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, e il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.
2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:
a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggetto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;
b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 35 per cento del medesimo rapporto: 1 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;
c) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 50 per cento del medesimo rapporto: 1,5 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore Pag. 140corrispondente al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;
d) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.
3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:
a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;
b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
c) «Sezione venture capital e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Pag. 141 2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.
3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».
6. Per le finalità di cui al comma 1, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
15.8. Il Governo.
ART. 20.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
20.11. I Relatori.
ART. 21.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo, comma 557, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
0.21.2.20. Boschi, Del Barba.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 23-ter, capoverso «Art. 33-bis», sopprimere il comma 2.
0.21.2.2. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
All'emendamento del Governo 21.2, alla parte consequenziale relativa all'articolo 33, aggiungere il seguente:
all'articolo 34, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
0.21.2.8. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento del Governo 21.2, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 33, aggiungere la seguente:
all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27-bis, comma 4, dopo le parole: «al padre adottivo o affidatario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario»;
Pag. 143b) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-ter.1. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario».
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025;
sopprimere l'articolo 123;
in relazione gli oneri pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 dei relatori, parte conseguenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento»;
al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
0.21.2.9. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. In via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;
b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:
a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;
b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;
c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, Pag. 144nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;
d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un comitato composto dal Presidente della conferenza dei rettori delle università italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento;
e) a parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 1.340.873 per l'anno 2025 e pari a euro 2.681.746 per l'anno 2026.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 197,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
0.21.2.12. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
0.21.2.13. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 35, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.21.2.10. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'emendamento del Governo 21.2, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 47.
Pag. 145 Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 48, al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.21.2.17. Bonetti.
All'emendamento 21.2 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 48.
*0.21.2.3. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*0.21.2.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 48, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicono entro il 31 marzo 2025, nel limite di spesa di 61,5 milioni di euro di euro annui a decorrere dall'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.
0.21.2.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 48, sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.
2-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
2-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
2-quinquies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge Pag. 14623 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
0.21.2.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa al capo I, titolo XIII, parte I.
0.21.2.16. Cattoi.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, comma 2, capoverso 3-undecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli interventi di contenimento e mitigazione del rumore prodotto dagli aeromobili.
0.21.2.4. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, al capoverso Art. 98-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l'implementazione di quelle già esistenti per il comune o i comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiore ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.21.2.11. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2:
sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente, per ogni passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea è destinata la quota pari a 0,50 euro dell'incremento dell'addizionale disposto dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92.;
al capoverso 3-sexies, sopprimere il primo periodo;
al capoverso 3-septies, sostituire le parole: 3-sexies con le seguenti: ai commi precedenti e le parole: dell'incremento con le seguenti: delle somme;
al capoverso 3-octies sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;
al capoverso 3-novies sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;
al capoverso 3-decies sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;
Pag. 147al capoverso 3-undecies sostituire le parole: al comma 3-sexies con le seguenti: ai commi 3-quinquies e 3-sexies e sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;
al capoverso 3-duodecies sostituire le parole: dall'incremento con le seguenti: dalla quota;
dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono così ripartite per 1,5 euro e versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2, e per 0,5 euro ai comuni aeroportuali secondo le modalità previste dai commi 3-quinquies e seguenti dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
0.21.2.15. Cattoi.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, articolo 98-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il capoverso 3-sexies con il seguente:
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-quinquies:
a) è destinato quanto a 0,40 centesimi di euro per passeggero, al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui l'aeroporto insiste sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana;
b) è riversato, quanto a 0,10 centesimi di euro per passeggero, all'entrata dello Stato ed assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, accertamento e riscossione coattiva di cui all'articolo 2, commi 11-quinquies e 11-sexies della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
sostituire il capoverso 3-decies con il seguente:
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-quinquies del presente articolo sono versate da parte dei gestori aeroportuali, quanto a 0,40 centesimi di euro per passeggero, direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies e, quanto a 0,10 centesimi di euro per passeggero, all'entrata dello Stato per essere assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione prevista dal comma 3-quinquies. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva nei confronti dei vettori debitori è in carico, per le quote di relativa spettanza, ai comuni, alle province o alla città metropolitane beneficiari e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;
al capoverso 3-duodecies sostituire le parole: entro il 15 marzo 2025 con le seguenti: entro il 30 giugno 2025.
0.21.2.14. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
All'emendamento 21.2 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, aggiungere la seguente:
all'articolo 112, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli enti di cui al presente comma sono esclusi gli enti del Pag. 148Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
0.21.2.18. Bonetti.
All'emendamento 21.2 del Governo, dopo la parte consequenziale relativa al capo I del titolo XIII della parte I, aggiungere la seguente:
all'articolo 121, comma 2 , sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 114,67 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 192 milioni di euro.
0.21.2.19. Bonetti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23-bis.
(Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».
Art. 23-ter.
(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)
1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) – 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
2. Il comma 1 non si applica alle strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»;
dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenzaPag. 149 sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.;
all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».;
all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.
al capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.
11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, Pag. 150in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».
2. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
«3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.
3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane Pag. 151beneficiari nei confronti dei vettori debitori.
3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.
3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies».
al capo II del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
21.2. Il Governo.
ART. 30.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, all'articolo 30-bis, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
Conseguentemente ai maggiori oneri valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
in relazione agli oneri pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025 dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio Pag. 152antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.;
in relazione gli oneri pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2026, all'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento;»;
al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento;».
0.30.0119.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e Pag. 1532025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;
e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;
f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;
g) il comma 7 è soppresso.
all'emendamento 2.62 dei relatori, parte consequenziale, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 74 le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
0.30.0119.7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patti di attivazione digitale» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso dalla relativa visualizzazione della domanda e dei dati del nucleo familiare sulla Piattaforma Gepi da parte del servizio sociale del comune di residenza».
0.30.0119.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, per aggiornare la propria posizione nell'ambito degli incontri previsti dal patto per l'inclusione».
0.30.0119.5. Barzotti, Aiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Carotenuto.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 7-bis, sostituirePag. 154 la parola: prorogabile con la seguente: prorogata.
0.30.0119.2. Mari, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1, e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025:
all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025.
0.30.0119.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo aggiuntivo 30.0119 dei relatori, capoverso «Art. 30-bis», comma 1, lettera d), numero 2.2, lettera a), sostituire le parole: 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026
Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 589,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 353,8 milioni di euro per l'anno 2026.
0.30.0119.1. Grimaldi, Mari.
Al capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di rifinanziamento del sistema duale)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera b):
1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al numero 2):
2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;
2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE»;
Pag. 155b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500», le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190», le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640» e le parole: «1.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950»;
c) all'articolo 12:
1) ai commi 1 e 4, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al comma 7, le parole: «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro»;
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso»;
d) all'articolo 13:
1) al comma 8:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;
2) al comma 9:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 Pag. 156milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 170 milioni di euro per l'anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 – Politiche per il lavoro, Programma 1.1 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +350.000.000;
CS: +350.000.000.
2026:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
30.0119. I Relatori.
ART. 38.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sopprimere il capoverso «Art. 38-bis».
0.38.097.1. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sostituire il capoverso «Art. 38-bis» con il seguente:
Art. 38-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i caregiver, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:
a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.
3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabiliscePag. 157 i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
Conseguentemente:
sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66;
in relazione agli oneri pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025, di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
0.38.097.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sostituire il capoverso «Art. 38-bis» con il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare)
1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti:
«255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».
4. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.Pag. 158
5. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:
a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;
b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;
d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 5, lettera a).
7. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 5, lettera a), e 6, può revocare il caregiver familiare.
8. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:
a) nel caso di revoca di cui al comma 7;
b) in caso di decesso dell'assistito;
c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 5, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 5, lettera b);
d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;
e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.
9. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui al comma 3 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.
10. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 11.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;
Pag. 159b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 9.
12. Il contributo di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei princìpi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:
a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
f) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo Pag. 160di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
j) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
k) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
m) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
15. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
16. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.
17. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
18. Il caregiver familiare può richiedere all'azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.
19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.
20. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.
21. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
22. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente:
«Art. 24. – (Cessione dei riposi e delle ferie) – 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentativePag. 161 sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».
23. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 22.
25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.
26. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 24, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo.
27. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.
28. La Giornata nazionale di cui al comma 26 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Conseguentemente:
in relazione agli oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66.
0.38.097.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, comma 1, sostituire le parole da: , fino all'adozione fino a: variazioni di bilancio con le seguenti: sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente:
alla parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, Pag. 162strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.;
in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.38.097.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, capoverso «Art. 38-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle maggiori risorse derivanti dal periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 , sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
0.38.097.10. Bonetti, Grippo.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sopprimere la parte consequenziale.
0.38.097.2. Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, sostituire la parte consequenziale con la seguente: Conseguentemente, sopprimere l'articolo 66.
0.38.097.9. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Rifinanziamento del Fondo per il Gioco d'azzardo patologico)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.38.097.6. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d'azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturboPag. 163 da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
0.38.097.5. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 66», sopprimere il comma 5.
0.38.097.3. Grimaldi, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 38.097 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 66», sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.38.097.11. Bonetti.
Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)
1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Pag. 164Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».
7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
38.097. Il Governo.
ART. 43.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
1. Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con Pag. 165cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».
43.4. I Relatori.
ART. 44.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.3. I Relatori.
ART. 45.
All'emendamento 45.4 dei relatori, capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: del percipiente aggiungere le seguenti: a condizione che quest'ultimo abbia stabilita la residenza fiscale sul territorio italiano.
0.45.4.1. Grimaldi, Zanella, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
45.4. I Relatori.
Al capo III del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special OlympicsWorld Winter Games Torino 2025)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 369, lettere a) e e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per lo sviluppo dei medesimi progetti in tutto il territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a Pag. 166300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e la fondazione «Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore della medesima fondazione è incrementata di un milione di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziato dalla presente legge.
45.01. I Relatori.
ART. 49.
Al comma 5, sostituire le parole: con determinazione del direttore tecnico-scientifico con le seguenti: con determinazione del presidente, su proposta del direttore tecnico-scientifico.
49.21. I Relatori.
ART. 52.
All'articolo aggiuntivo 52.07 dei relatori, al comma 1, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e ad abbattere le liste di attesa della regione.
0.52.07.1. Quartini, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)
1. Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, la Corte dei conti è autorizzata a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
52.07. I Relatori.
ART. 57.
All'emendamento 57.7 dei relatori, comma 3, sostituire le parole: fino a 10 euro con le seguenti: fino a 5 euro e le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
0.57.7.1. Grimaldi, Zanella.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioniPag. 167 e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.
57.7. I Relatori.
ART. 59.
All'emendamento 59.12 dei relatori, comma 2-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole: «presso» fino alla fine della lettera.
*0.59.12.1. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
*0.59.12.2. Zanella, Grimaldi.
All'emendamento 59.12 dei relatori, dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:
2-ter. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
1-ter. Il trattamento economico di cui al comma 1-bis si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa.
1-quater. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
1-quinquies. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2-quater. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2-quinquies. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
0.59.12.4. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 59.12 dei relatori, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Al fine di aumentare il numero delle borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universitàPag. 168 e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
0.59.12.3. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
All'emendamento 59.12 dei relatori, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.
0.59.12.5. Bonetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», le parole «dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «o delle strutture sanitarie private o libero professionali».
b) al comma 3, dopo le parole: «per tale attività» sono inserite le seguenti: «, svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale,».
59.12. I Relatori.
ART. 64.
All'articolo aggiuntivo 64.06 dei relatori, comma 2, lettera a), sostituire la parola: complessivi con le seguenti: fisici, psicologici e sociali della persona malata.
0.64.06.1. Vaccari, Furfaro.
All'articolo aggiuntivo 64.06 dei relatori, comma 2, lettera b), dopo le parole: di integrazione delle specializzazioni aggiungere le seguenti: di partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di tutela degli utenti e dei cittadini e di supporto alla persona che assiste e si prende cura della persona malata, definita caregiver.
0.64.06.2. Vaccari, Furfaro.
All'articolo aggiuntivo 64.06 dei relatori, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
0.64.06.3. Grimaldi, Zanella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)
1. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;
b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».
3. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i princìpi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.
64.06. I Relatori.
ART. 72.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 90 milioniPag. 170 di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
0.72.033.2. Grimaldi, Piccolotti.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole: 183,3 milioni di euro con le seguenti: 263,3 milioni di euro.
0.72.033.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo 2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del comma 1.;
il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2025.
0.72.033.11. Bonifazi, Del Barba.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, alle quali è concesso, entro il limite massimo di 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2024, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Le modalità per la fruizione del contributo e per la presentazione delle relative domande sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.;
Pag. 171 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
0.72.033.12. Bonifazi, Del Barba.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 78-bis, comma 1, dopo le parole: di Venezia e aggiungere le seguenti: dell'intero ecosistema naturale.
Conseguentemente:
al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 7 milioni;
al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 120, inserire la seguente: all'articolo 121, comma 2, le parole: «è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
0.72.033.3. Zanella, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole da: 183,3 milioni di euro per l'anno 2025 fino a: 25 milioni con le seguenti: 358,3 milioni di euro nell'anno 2025, 217,4 milioni di euro nell'anno 2026, 205,4 milioni di euro nell'anno 2027, 265 milioni di euro nell'anno 2028 e 205 milioni.
0.72.033.6. Fassino.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, articolo 78-bis, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, dopo la parte consequenziale relativo all'articolo 120, inserire la seguente: all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «115 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «195 milioni».
0.72.033.7. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 95-bis, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, ove nominata, l'Autorità delegata per le politiche del mare, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
0.72.033.8. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 95-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Considerate le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa alle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy, ricadenti nel rifinanziamento «Contributi ventennali settore marittimo – Difesa nazionale» è prioritariamente destinata, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni da 2025 a 2028, 89 Pag. 172milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030, 50 milioni di euro per l'anno 2031 e 37 milioni di euro per l'anno 2032, a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei Pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare italiana.
0.72.033.10. Trancassini.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, articolo 120, comma 4-bis, sostituire le parole: è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: è ridotto di 190,8 milioni di euro nell'anno 2025, 44,9 milioni di euro nell'anno 2026, 32,9 milioni di euro nell'anno 2027, 92,5 milioni di euro nell'anno 2028 e 32,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla Missione 15 – Comunicazioni, Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, sostituire le parole:
2025:
CP: +2.500.000;
CA: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
con le seguenti:
2025:
CP: +10.000;
CS: +10.000.
2026:
CP: +10.000;
CS: +10.000.
2027:
CP: +10.000;
CS: +10.000.
0.72.033.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le parole da: alla Missione 24 – Diritti sociali, fino a:
2027:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
e successivi.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca Missione 23 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti modificazioni:
2025:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2026:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2027:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
e successivi.
0.72.033.1. Pella, Cannizzaro.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, sopprimere le parole Pag. 173da: allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 32 fino a:
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
e successivi.
0.72.033.9. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure in favore dell'editoria)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.;
all'articolo 74, comma 3, sostituire le parole: e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.;
dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.;
dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -90.475.000;
CS: -90.475.000.;
dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Fondo per l'economia del mare)
1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al Pag. 174bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.;
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
alla missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 1 – Organi costituzionali, U.d.V. 17.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
2026:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
2027:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
e successivi
alla missione 6 – Giustizia, programma 8 – Autogoverno della magistratura, U.d.V. 19.3, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
e successive
alla missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14 – Tutela della privacy, U.d.V. 14.5, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2026:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2027:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
e successivi
alla missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 22.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 6 Giustizia, programmaPag. 175 2 Giustizia civile e penale, U.d.V. 1.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
e successivi
allo stato di previsione stato di previsione del Ministero della difesa, missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 22 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2026:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
e successivi
allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; programma 13 – Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa U.d.V. 1.8, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
2027:
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
anno terminale 2028.
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale U.d.V. 1.9, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
2027:
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
anno terminale 2028.
alla missione 15 – Comunicazioni; Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000;
e successivi
allo stato di previsione del Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:
alla missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2 – Sostegno valorizzazionePag. 176 e tutela del settore spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2027:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
e successivi.
72.033. I Relatori.
ART. 79.
All'emendamento 79.51 dei relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: eccezion fatta per quelli inseriti in lotti interclusi, ivi inclusi quelli.
0.79.51.3. Bonetti.
All'emendamento 79.51 dei relatori, comma 1-bis, sostituire le parole: o inseriti in lotti interclusi con le seguenti: Sono comunque sottoposti alla verifica di assoggettabilità quelli inseriti in lotti interclusi.
*0.79.51.1. Bonelli, Grimaldi.
*0.79.51.2. Simiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
79.51. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 1, alinea, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0.79.092.1. Grimaldi, Mari, Ghirra.
All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per i comuni e gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
0.79.092.2. Grimaldi, Mari, Ghirra.
All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 2, lettera a), dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: o indirettamente.
0.79.092.3. Grimaldi, Mari, Ghirra.
All'articolo aggiuntivo 79.092 dei relatori, comma 4, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: dello 0,5 per cento.
0.79.092.4. Grimaldi, Mari, Ghirra.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
Pag. 177b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);
c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
d) la società Gestore dei servizi energetici – GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;
e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;
f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);
g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;
l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;
m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;
n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dai commi da 1 a 7 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale Pag. 178di cui al comma 1, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.
5. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.
6. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 1, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.
79.092. I Relatori.
ART. 80.
Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)
1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
80.0104. I Relatori.
Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)
1. Al fine di favorire la realizzazione di un'adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione di energia da fonti rinnovabili non programmabile prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi, nell'anno 2025, del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000.
80.0105. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 80.0106, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
b) alla lettera b), sopprimere il numero 2).
*0.80.0106.1. Bonelli, Grimaldi.
*0.80.0106.2. Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.
*0.80.0106.3. Bonetti.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Proroghe in materia di concessioni autostradali)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «documento di economia e finanza 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029»;
b) al comma 3-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, ad eccezione delle società concessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delle tariffe. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari».
80.0106. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 80.0107 dei relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha previsto l'autorizzazione di spesa per un importo di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della città di Torino» e euro 50.000 per le spese inerenti all'espletamento dell'incarico ed eventualmente al supporto tecnico, si dispone, per le medesime motivazioni e finalità, la prosecuzione dello stanziamento per gli anni 2025 e 2026, al fine di assicurare la necessaria continuità nelle funzioni commissariali. La somma autorizzata di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 è così ripartita: euro 100.000 destinati al compenso del Commissario straordinario e euro 50.000 per la copertura delle spese correlate all'espletamento dell'incarico così forfettariamente indicate.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.80.0107.1. Bellomo.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)
1. All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno Pag. 1802024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
80.0107. I Relatori.
ART. 82.
All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 si svolgono esclusivamente a titolo gratuito.
0.82.0220.5. Vaccari, Lai.
All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per la durata di tre anni aggiungere le seguenti: e nel rispetto della parità di genere.
0.82.0220.1. Bonetti.
All'articolo aggiuntivo 82.0220 dei relatori, comma 1, capoverso «Art. 10-ter», al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato.
0.82.0220.2. Bonetti.
Nel titolo IX della parte I, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Introduzione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)
1. Dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:
«Art. 10-ter.
(Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)
1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula,Pag. 181 avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:
a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;
b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;
c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione.
5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1.
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.
7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, può accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefìci previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.
10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le Pag. 182somme così individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000;
2026: -40.000;
2027: -40.000.
82.0220. I Relatori.
ART. 89.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027. Il contributo è autorizzato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsiPag. 183 di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 3 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.
8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
89.031. I Relatori.
ART. 91.
All'articolo aggiuntivo 91.032 dei relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – CUP D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, non possono, in ogni caso, derivare, all'interno del parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.
0.91.032.1. Bonafè, Simiani.
Al titolo XI della parte I, dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022)
1. Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri – CUP D51B21004330001, può avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazionePag. 184 e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
91.032. I Relatori.
ART. 93.
Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.118. I Relatori.
All'emendamento 93.119 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2021;
b) sopprimere la lettera d).
0.93.119.1. Bonetti.
All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
b) al comma 28, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.
c) al comma 32:
1) al terzo periodo, sostituire le parole: 2,83 milioni di euro con le seguenti: 2,82 milioni di euro;
Pag. 1852) aggiungere, infine, il seguente periodo: Conseguentemente, al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di euro 1.820.000 per l'anno 2025»;
b) all'articolo 18, comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: «60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e di euro 100.000 per l'anno 2025».
d) al comma 35:
1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,;
2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata aggiungere le seguenti: , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, e dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,.
93.119. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 93.044 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro dall'anno 2027 all'anno 2029 e le parole: a maggiore vulnerabilità sismica con le seguenti: sismicamente vulnerabile;
b) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 100;
c) al comma 7, sostituire le parole: al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono con la seguente: e;
d) al comma 8, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque;
e) al comma 9, sostituire le parole: pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni di euro dall'anno 2027 all'anno 2029 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.93.044.3. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'articolo aggiuntivo 93.044 dei relatori, comma 7, sostituire le parole: al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi e sono con la seguente: e.
0.93.044.4. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'articolo aggiuntivo 93.044 dei relatori, comma 8, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.
0.93.044.5. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'articolo aggiuntivo 93.044 dei relatori, comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni e dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: per 40 milioni di euro annui mediante corrispondentePag. 186 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, nonché per 20 milioni di euro annui si provvede.
0.93.044.1. Borrelli, Grimaldi.
All'articolo aggiuntivo 93.044 dei relatori, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «450 per metro quadro» sono sostituite delle seguenti: «600 per metro quadro»;
b) le parole: «1.200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 per metro quadro».
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 121, comma 2, dalla presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, della presente legge, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 115,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
0.93.044.2. Borrelli, Grimaldi.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unitàPag. 187 immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con Pag. 188quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;
b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: «decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».
93.044. I Relatori.
ART. 104.
All'emendamento 104.121 dei relatori, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sentitaPag. 189 la con le seguenti: previa intesa in sede di.
*0.104.121.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*0.104.121.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'emendamento 104.121 dei relatori, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sentita con le seguenti: e d'intesa con.
0.104.121.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al terzo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
104.121. I Relatori.
ART. 110.
All'emendamento 110.125 dei relatori, comma 2-bis, dopo le parole: per l'anno 2002 aggiungere le seguenti: e 2003.
0.110.125.1. Pisano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e ordinari e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
110.125. I Relatori.
ART. 111.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, comma 1, dopo la parola: retribuiti aggiungere le seguenti: né a titolo gratuito.
0.111.04.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, comma 4, dopo le parole: salva autorizzazione aggiungere le seguenti: nel caso di incarichi di cui al comma 1 a titolo gratuito.
0.111.04.6. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il percettore di cui ai commi 1, 4 e 5 deve entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge richiedere l'autorizzazione agli organi di appartenenza.
0.111.04.1. Pella, Cannizzaro.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è sostituito dal seguente:
«1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una paga oraria pari a euro 9, moltiplicata per il numero di ore lavorate nell'arco di ciascun mese del mandato.».
Pag. 190 Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
0.111.04.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un incremento dell'indennità, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, pari, per ciascuna mensilità in corso d'anno, a 8 euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
0.111.04.9. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.
0.111.04.2. Toni Ricciardi.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, comma 4, dopo le parole: ai parlamentari della Repubblica aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei parlamentari eletti all'estero,.
0.111.04.3. Toni Ricciardi.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, comma 4, dopo le parole: preventiva autorizzazione aggiungere le seguenti: che potrà essere, e aggiungere, in fine, le seguenti: unicamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro all'anno.
0.111.04.4. Cannata.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
0.111.04.10. Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
All'articolo aggiuntivo 111.04 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: non possono svolgere incarichi retribuiti fino alla fine del comma, con le seguenti: non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettati ad obblighi fiscali in Italia, anche mediante interposizione di persona o di società o enti;
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti;
c) sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
0.111.04.11. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. I componenti del Governo non possono svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Pag. 191di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
4. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai parlamentari della Repubblica e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.
5. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
6. All'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposto il trattamento economico complessivo»;
b) al comma 2, le parole: «l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico».
7. All'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «con l'indennità», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con il trattamento economico».
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, valutati in 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
111.04. I Relatori.
ART. 113.
All'emendamento 113.4 dei relatori, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione dei costi per le consulenze relative a operazioni di carattere strategico.
0.113.4.1. Bonetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 Pag. 192maggio 2024. Gli amministratori della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
113.4. I Relatori.
ART. 114.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
114.1. I Relatori.
ART. 119.
All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Missione 10 – Comunicazioni (15), Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4).
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 23 – Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 – Fondi da assegnare (1) con i seguenti:
2025: 55.407;
2026: 56.464;
2027 e successivi: 46.774.
0.119.15.2. Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 119.5 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla voce Missione 1 – Competitività e sviluppo e delle imprese (11), apportare le seguenti modificazioni:
sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (1.8), con i seguenti: 39.018;
sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.9, Interventi in materia di difesa nazionale (14), con i seguenti: 120.676.
0.119.15.5. Bonetti.
All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sopprimere la voce Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), Programma 1.2 – Cooperazione allo sviluppo (2).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -47.809.000;
2026: -50.177.000;
2027: -42.676.000.
0.119.15.4. Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri.
All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), con i seguenti:
2025: 45.688, di cui predeterminate per legge 34.217;
2026: 46.883, di cui predeterminate per legge 35.711;
2027 e successivi: 46.976, di cui predeterminate per legge 35.804;
alla medesima Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi Pag. 193delle riduzioni del Programma 1.2 – Cooperazione allo sviluppo (2), con i seguenti:
2025: 32.206, di cui predeterminate per legge 31.521;
2026: 34.574, di cui predeterminate per legge 34.190;
2027 e successivi: 34.573, di cui predeterminate per legge 34.155.
alla medesima Missione 1 – L'Italia in Europa e nel mondo (4), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.13 – Diplomazia pubblica e culturale (18), con i seguenti:
2025: 3.779, di cui predeterminate per legge 35;
2026: 3.740, di cui predeterminate per legge 35;
2027 e successivi: 3.640, di cui predeterminate per legge 35;
sostituire gli importi delle riduzioni della voce Missione 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), con i seguenti:
2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;
2026: 15.887, di cui predeterminate per legge 15.000;
2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500;
alla medesima Missione 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 4.1 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5), con i seguenti:
2025: 15.771, di cui predeterminate per legge 15.000;
2026: 15.887 di cui predeterminate, per legge 15.000;
2027 e successivi: 8.406, di cui predeterminate per legge 7.500.
0.119.15.1. Grimaldi.
All'emendamento 119.5 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, alla voce Missione 1 – Istruzione scolastica (22), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo (17), con i seguenti: 11.595.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 , sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 114.888.000 euro.
0.119.15.6. Bonetti, Grippo.
All'emendamento 119.15 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sopprimere la voce Missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6).
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -27.629.000;
2026: -57.929.000;
2027: -53.429.000.
0.119.15.3. Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
All'emendamento 119.5 del Governo, all'allegato III, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, alla voce Missione 1 – Ricerca e innovazione (17), sostituire gli importi delle riduzioni del Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22), con i seguenti: 120.822.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 , sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 70,5 milioni di euro.
0.119.15.7. Bonetti.
Sostituire l'allegato III con il seguente:
119.15. Il Governo.
ART. 123.
All'articolo aggiuntivo 123.032 dei relatori, comma 1, sostituire le parole: È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione con le seguenti: Il Fondo di sostegno ai comuni marginali cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0.123.032.3. Sarracino, Ubaldo Pagano.
All'articolo aggiuntivo 123.032 dei relatori, comma 1, sostituire le parole: degli enti locali e alla con le seguenti: dei comuni delle aree interne e delle isole minori per la.
0.123.032.1. Sarracino, Ubaldo Pagano.
All'articolo aggiuntivo 123.032 dei relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati per gli interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1-bis sono destinate prioritariamente ai comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.Pag. 211
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-bis.1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0.123.032.4. Bonetti.
All'articolo aggiuntivo 123.032 dei relatori, comma 2, dopo la parola: investimenti inserire le seguenti: nei comuni delle aree interne e delle isole minori
0.123.032.2. Sarracino, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 18.560.000 euro per l'anno 2025, di 20.260.000 euro per l'anno 2026 e di 19.102.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.
2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 26.600.000 euro per l'anno 2025, di 20.950.000 euro per l'anno 2026 e di 8.400.000 per l'anno 2027, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziale, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure legate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione famiglia lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché al recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.310.000 euro per l'anno 2025, 41.810.000 per l'anno 2026 e 27.502.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.032. I Relatori.
TAB. A.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -89.400.000;
Pag. 212alla Tabella A, voce Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:
2025: -20.000.000.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Conseguentemente, sostituire l'articolo 118 con il seguente:
Art. 118.
(Misure in materia di produzioni cinematografiche)
1. Nelle more di una riforma organica della disciplina degli incentivi e sostegni alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, per l'anno 2025, gli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, i contributi automatici di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge n. 220 del 2016, nonché i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 220 del 2016, sono stabiliti nella misura, rispettivamente, di 541 milioni di euro, di 40 milioni di euro e di 46,7 milioni di euro.
0.Tab.A.17.3. Grippo, Bonetti.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: -1.000.000 con le seguenti:
2025: -4.025.042;
2026: -2.425.121;
2027: -2.422.883.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.025.042;
CS: +3.025.042.
2026:
CP: +2.425.121;
CS: +2.425.121.
2027:
CP: +2.422.883;
CS: +2.422.883.
0.Tab.A.17.1. Bonetti, Grippo.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: -1.000.000 con le seguenti:
2025: -14.293.595;
2026: -18.793.595;
2027: -18.343.595.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.2 – Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +13.293.595;
CS: +13.293.595.
2026
CP: +18.793.595;
CS: +18.793.595.
2027
CP: +18.343.595;
CS: +18.343.595.
0.Tab.A.17.5. Bonetti, Grippo.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: – 1.000.000 con le seguenti:
2025: -1.071.450;
2026: -70.550;
2027: -48.050.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.4 – Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +71.450;
CS: +71.450.
2026:
CP: +70.550;
CS: +70.550.
2027:
CP: + 48.050;
CS: + 48.050.
0.Tab.A.17.6. Bonetti, Grippo.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: -1.000.000 con le seguenti:
2025: -27.399.058;
2026: -25.535.882;
2027: -26.798.600.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 2.5 – Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +26.399.058;
CS: +26.399.058.
2026:
CP: +25.535.882;
CS: +25.535.882.
2027:
CP: +26.798.600;
CS: +26.798.600.
0.Tab.A.17.2. Bonetti, Grippo.
All'emendamento Tab.A.17 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla parte principale, sostituire le parole: 2025: -1.000.000 con le seguenti:
2025: -1.797.028;
2026: -797.028;
2027: -797.028.
b) alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Contributi a favore dei collegi universitari)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale e internazionale, nonché il contributo alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, sono, rispettivamente, incrementati di 747.028 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
0.Tab.A.17.4. Bonetti.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.A.17. I Relatori.
Alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 – Ricerca e innovazione, Programma 2.1 – Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.A.18. I Relatori.
TAB. 2.
All'emendamento Tab. 2.4 del Governo, sopprimere le lettere a), b) e c).
0.Tab.2.4.1. Riccardo Ricciardi, Scutellà, Pellegrini, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.
2026:
CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.
2027:
CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.
2028:
CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.
2029:
CP: +95.262.000;
CS: +95.262.000.
2030:
CP: +6.542.000;
CS: +6.542.000.
2031:
CP: +6.542.000;
CS: +6.542.000.
b) alla Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -95.262.000;
CS: -95.262.000.
2026:
CP: -95.262.000;
CS: -95.262.000.
c) alla Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, apportare le seguenti variazioni:
2027:
CP: -95.262.000;
CS: -95.262.000.
2028:
CP: -95.262.000;
CS: -95.262.000.
2029:
CP: -95.262.000;
CS: -95.262.000.
2030:
CP: -6.542.000;
CS: -6.542.000.
2031:
CP: -6.542.000;
CS: -6.542.000.
d) alla Missione 5 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 5.1 – Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -3.047.765;
CS: -3.047.765.
2026:
CP: -9.923.105;
CS: -9.923.105.
e) alla Missione 1 – Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.047.765;
CS: +3.047.765.
2026:
CP: +9.923.105;
CS: +9.923.105.
Tab.2.4. Il Governo.
TAB. 13.
Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +7.000.000;
CS: +7.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, Missione 2 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.1 – Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -7.000.000;
CS: -7.000.000.
Tab.13.3. I Relatori.
ALLEGATO 2
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis, Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare secondo le modalità di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*58.013. (Nuova formulazione) Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.
*58.014. (Nuova formulazione) Malavasi.
*47.38. (Nuova formulazione) Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».
2. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento sanitario corrente è incrementatoPag. 217 di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente all'articolo 47, comma 3, le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, sono sostituite dalle seguenti: pari a 898 milioni di euro per l'anno 2026, a 448 milioni di euro per l'anno 2027 e a 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
*59.07. (Nuova formulazione) Schifone, Vietri, Roscani, Ciocchetti, Maccari, Ciancitto, Rosso, Morgante, Lancellotta.
*59.7. (Nuova formulazione) Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024, di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1 milione per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.08. (Nuova formulazione) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.045. (Nuova formulazione) Madia.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti)
1. Per l'attivazione, in via sperimentale, di presìdi territoriali di esperti psicologi a Pag. 218supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 1 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 1 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*60.038. (Nuova formulazione) Manzi, Caso, Piccolotti, Grippo, Giachetti, Furfaro, Zanella, Bonetti, Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Berruto, Iacono, Orfini, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Lai, Mancini, Roggiani, Serracchiani.
*85.017. (Nuova formulazione) Grippo, Bonetti.
*60.040. (Nuova formulazione) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*40.5. (Nuova formulazione) Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di Pag. 219entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative del comma 1 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*120.038. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.
*60.044. (Nuova formulazione) Zanella, Grimaldi, Braga.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario per la peste suina africana)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «commissario straordinario e al» sono soppresse;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal comma 2, all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in qualità di centro di referenza nazionale per le brucellosi, è assegnata la somma di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per lo svolgimento di indagini epidemiologiche e processi diagnostici aggiuntivi rispetto a quelli svolti ordinariamente. Al relativo onere, pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della somma di cui al primo periodo è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a 70.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione».
2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed è svolto a titolo gratuito» sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al Commissario straordinario è corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Al relativo onere, pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027».
63.07. (Nuova formulazione) Cerreto, Zinzi, Cangiano.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)
1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura Pag. 220dell'obesità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:
2025: -1.000.000
2026: -1.000.000
2027: -1.000.000
*66.10. (Nuova formulazione) Pella, Benigni, Cappellacci, Patriarca, Romano, Pisano, Lupi, Brambilla, Semenzato, Bicchielli, Cavo, Carfagna, Tirelli, Alessandro Colucci (firme FDI).
*66.03. (Nuova formulazione) Benigni, Pella, Cappellacci, Patriarca.
*58.029. (Nuova formulazione) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Nel titolo VII della parte I, dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*66.04. (Nuova formulazione) Ruffino, Bonetti.
*58.024. (Nuova formulazione) Dori, Grimaldi, Zanella.
*58.027. (Nuova formulazione) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Nel titolo VII della parte I, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero,».
66.055. (Nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito,Pag. 221 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.011. (Nuova formulazione) Bonetti, Sottanelli.
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, al fine di stabilire criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo di cui al medesimo comma 1 a soggetti per i quali, fermi restando i requisiti già previsti nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il decreto da adottare ai sensi del primo periodo è altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al Fondo di cui al comma 1, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17.010. (Nuova formulazione) Montaruli, Almici, Ciaburro.
*3.013. (Nuova formulazione) Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
*71.5. (Nuova formulazione) Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Guerra, Serracchiani.
*71.011. (Nuova formulazione) Cavo, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
*17.011. (Nuova formulazione) Bonetti.
*71.08. (Nuova formulazione) Grimaldi, Mari.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione)
1. All'articolo 6, comma 4, quinto periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi».
2. La facoltà di esonero di cui all'articolo 6, comma 4, quinto e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
72.012. Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia portuale)
1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «nonché Porto canale di Rio Martino».
*73.013. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Maccanti, Miele, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
*30.47. (Nuova formulazione) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Lai, Carmina, Serracchiani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 223comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.19. (Nuova formulazione) La Porta.
Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) presentano un piano di investimenti nell'America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2;
b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e, alternativamente:
1) sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2;
c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale;
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2.
4. Le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 1 nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.
5. Per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-Pag. 224legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per cento.
6. All'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per concedere finanziamenti agevolati alle imprese» sono inserite le seguenti: «che intendono effettuare investimenti in Africa oppure»;
b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) presentano un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2».
7. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina:
a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;
b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al limite del 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
8. Le risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
10. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 7, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -3.000.000;
2026: -3.000.000.
75.011. (Nuova formulazione) Orsini, Pella, Cannizzaro.
Nel capo I del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)
1. Il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.
2. Il Comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma.
3. Nel caso di un accordo di programma elaborato ai sensi del comma 2, per lo sviluppo delle singole aree nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche è nominato, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.037. (Nuova formulazione) Battilocchio, Caroppo, Pella, Cannizzaro.
Al comma 1, sostituire le parole: regolamento adottato con decreto del con le seguenti: decreto di natura non regolamentare adottato dal.
79.21. Colombo.
Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore,
*79.42. (Nuova formulazione) Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*79.23. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro, Squeri.
*79.25. (Nuova formulazione) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*79.30. (Nuova formulazione) Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*79.31. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba, Gadda.
*79.38. (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*79.41. (Nuova formulazione) Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 62, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».
*79.053. Caramanna, Trancassini
*8.013. (Nuova formulazione) Steger, Schullian, Gebhard, Manes
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno del trasporto ferroviario di merci da e per i porti nazionali)
1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale interessata.
2. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 1, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione dei commi da 1 a 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*79.080. Cesa.
*79.081. Gaetana Russo.
*79.064. Furgiuele, Dara, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*79.091. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 2-decies è inserito il seguente:
«2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al primo periodo, la durata della relativa concessione è adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla notificazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo Pag. 227108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Convenzione con la società ANAS Spa.
80.2. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste»;
b) al comma 3, dopo le parole: «114-ter» è inserita la seguente «, 114-octiesdecies».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative all'operatività della società Autostrade dello Stato Spa e al patrimonio destinato alle attività di bancoposta della società Poste italiane Spa.
*80.3. (Nuova formulazione) Trancassini.
*80.4. (Nuova formulazione) Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La Società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. A tale fine, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80.5. (Nuova formulazione) Calderone, Gallo.
Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla normativa Euro VI, qualora ciò non determini un ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 25 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può Pag. 228utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
*80.060. (Nuova formulazione) Di Mattina, Toccalini, Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza.
*80.061. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*80.062. (Nuova formulazione) La Salandra.
*80.063. (Nuova formulazione) De Palma, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, è premesso il seguente periodo: «L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria»;
b) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: «e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il»;
2) dopo le parole: «di cui è consentito il prelievo e» sono inserite le seguenti: «l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7,»;
c) al comma 3, le parole: «sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato».
82.05. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu)
1. Al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini, malattia denominata «lingua blu», mediante l'adozione di misure di prevenzione e profilassi nonché di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi di cui al comma 1.Pag. 229
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
82.052. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)
1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottare entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.081. (Nuova formulazione) Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.078. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.079. (Nuova formulazione) Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.080. (Nuova formulazione) Gatta, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.
*82.082. (Nuova formulazione) Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Centri recupero di animali selvatici)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.0125. (Nuova formulazione) Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*82.0211. (Nuova formulazione) Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.
*120.023. (Nuova formulazione) Bonelli, Zanella, Grimaldi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni fiscali e previdenziali concernenti gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizioPag. 230 di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante»;
b) all'articolo 52, comma 1, in materia di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis.1) i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 50 costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000»;
2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante»;
b) dopo il comma 29 è inserito il seguente:
«29-bis. Per i soggetti di cui al terzo periodo del comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al medesimo comma è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1570.000;
2026: -1650.000;
2027: -1660.000.
82.0213. (Nuova formulazione) Malaguti, Polo, Caretta, Almici, Ciaburro.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi)
1. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare la seguente variazione:
2025: -5.000.000;
allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.
82.0214. Mattia, Cerreto.
Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.
3. Le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 2, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.
4. I residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati alle medesime finalità di cui al comma 3 del presente articolo.
82.0215. (Nuova formulazione) La Salandra, Ciaburro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «volta alla» sono sostituite dalle seguenti: «e per la» e le parole: «e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità,Pag. 232 comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo».
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare la seguente variazione:
2026: -15.000.000.
84.14. (Nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:
Art. 84-bis.
(Contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)
1. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*85.07. (Nuova formulazione) Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
*84.20. (Nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.21. (Nuova formulazione) Giovine, Amorese, Malagola, Schiano di Visconti, Coppo, Ambrosi, Di Maggio, La Porta.
*84.22. (Nuova formulazione) Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.23. (Nuova formulazione) Bonetti.
*84.24. (Nuova formulazione) Boschi, Del Barba, Gadda, Faraone.
*85.03. (Nuova formulazione) Cesa.
Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Fondo per le persone con disabilità)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 14.1 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +40.000.000
CS: +40.000.000
2027:
CP: +140.000.000
CS: +140.000.000
Pag. 233Conseguentemente, al medesimo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: -40.000.000
CS: -40.000.000
2027:
CP: -140.000.000
CS: -140.000.000
*84.036. (Nuova formulazione) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*123.012. (Nuova formulazione) Zanella, Grimaldi.
*38.059. (Nuova formulazione) Grippo, Bonetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.032. (Nuova formulazione) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.034. Schifone.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Piano di sostegno alla ricerca)
1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, al Consiglio nazionale delle ricerche è attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto Pag. 234legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*86.023. (Nuova formulazione) Piccolotti, Grimaldi.
*86.07. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari, Toni Ricciardi.
*86.08. (Nuova formulazione) Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ferrari.
*86.011. (Nuova formulazione) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*86.031. (Nuova formulazione) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)
1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
2. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 1 soltanto gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo complessivo superiore a un terzo della sommatoria delle rette percepite per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*86.058. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*86.059. (Nuova formulazione) Maerna, Giorgianni.
*86.064. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba, Gadda.
*86.060. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*86.062. (Nuova formulazione) Bonetti.
*86.063. (Nuova formulazione) Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernenti la Fondazione Biotecnopolo di Siena)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 947, secondo periodo, le parole: «tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS),» sono soppresse;
b) al comma 948, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al Pag. 235demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero della cultura, nel rispetto della normativa vigente».
86.084. (Nuova formulazione) Michelotti.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Progetto Campus universitario del Mediterraneo)
1. È concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto «Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.0102. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione)
1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per le finalità di cui al medesimo comma 1.
3. Nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante Pag. 236corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.02. (Nuova formulazione) De Maria, Mulè, Morassut, Fornaro, Ascani, Graziano, Fassino, Carè, Serracchiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4-ter. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-bis, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 4-bis, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.9. (Nuova formulazione) Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Mollicone.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)
1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.06. (Nuova formulazione) Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti)
1. Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 Pag. 237milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.08. (Nuova formulazione) Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis)
1. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
2. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 1 e 2 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
4. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
5. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati:
a) per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
b) per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.
6. Il comma 429 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Pag. 238Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.
91.011. (Nuova formulazione) Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
1. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge
91.021. (Nuova formulazione) Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina)
1. Ai fini dell'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:
2025: -6.000.000.
91.03. Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:
Art. 91-bis.
(Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli)
1. Al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e di realizzare attività di promozione della città e del suo territorio, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa 6 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:
2025: -6.000.000
91.013. (Nuova formulazione) Orsini, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:
Art. 92-bis.
(Sostegno dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare alle ditte sementiere nei territori colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023)
1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da intermediari finanziari iscritti all'albo previstoPag. 239 dall'articolo 106 del medesimo testo unico, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l'ISMEA può concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.
*92.012. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Davide Bergamini, Montemagni, Morrone.
*92.011. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24-ter. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 92.
24 quater. Dopo il comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente:
«560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggioPag. 240 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche».
24-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 24-quater, pari a 196.400 euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 677 è abrogato;
b) il comma 678 è sostituito dal seguente:
«678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
*93.3. (Nuova formulazione) Benvenuti Gostoli, Baldelli, Rachele Silvestri, Giorgianni.
*93.2. (Nuova formulazione) Ascani.
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. Al fine di consentire interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con la delibera del CIPE n. 77/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, per i quali i progetti esecutivi risultino già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge e in relazione a essi siano subentrate ulteriori criticità, accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, che determinino un incremento dei costi per il completamento degli interventi medesimi.
24-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 24-bis.
24-quater. Agli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.4. (Nuova formulazione) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Misure per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)
1. Ai fini del completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.030. (Nuova formulazione) L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per un importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*94.032. (Nuova formulazione) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*92.013. (Nuova formulazione) Sottanelli, Bonetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.
Conseguentemente, al capoverso, aggiungere i seguenti periodi: Una quota delle risorse di cui al quinto periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili,» sono inserite le seguenti: «di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché».
94.033. (Nuova formulazione) Matone, Ottaviani, Miele.
Sopprimere il comma 4.
95.2. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani
Al comma 8, sostituire le parole: rispettivamente, euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso con le seguenti: entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di restituzione delle risorse ricevute in eccesso.
*95.3. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
*95.4. De Bertoldi, Steger
Sostituirlo con il seguente:
Art. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.
2. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2025», le parole: «previa intesa in sede di» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la» e sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: «a decorrere dall'anno 2026».
*97.1. (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*97.2. (Nuova formulazione) Stefani, Maccanti, Bof, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Brescia, da destinare a interventi infrastrutturali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*97.26. (Nuova formulazione) Benzoni, Bonetti.
*97.27. (Nuova formulazione) Girelli, Casu.
Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Disposizioni in materia di inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida)
1. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Agli oneri derivanti dalla manutenzione dei dispositivi di cui al presente comma a decorrere dall'anno 2026 si provvedePag. 243 a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2025: –4.965.000.
97.014. (Nuova formulazione) Gaetana Russo.
Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Finanziamento della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle)
1. Per favorire la mobilità dei cittadini della Regione siciliana è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzata alle esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.028. (Nuova formulazione) Carmina, Cantone, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Morfino.
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
5-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Ancona e i principali aeroporti nazionali, posti a carico dei vettori all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a stabilire altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.4. (Nuova formulazione) Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Baldelli.
Nel capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)
1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Trieste, Ancona,» è inserita la seguente: «Brindisi,».
2. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenzaPag. 244 di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/2008.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.02. (Nuova formulazione) Caroppo, Donno.
Nel capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98 aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Incremento del contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente un contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i comuni della regione Calabria. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.04. (Nuova formulazione) Patriarca, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 817 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile»;
b) al comma 821:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio»;
2) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà»;
c) al comma 825:
1) al primo periodo, dopo le parole: «del mezzo pubblicitario,» sono inserite le seguenti: «esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario,»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento Pag. 245di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi».
*100.13. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*100.17. (Nuova formulazione) Squeri, Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti che risultano avere il piano di riequilibrio finanziario, con durata dall'anno 2014 all'anno 2023, approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2015 e tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse stanziate sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.14. (Nuova formulazione) Cannata.
Al comma 2, sostituire le parole:10 per cento con le seguenti: 3 per cento.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: , intervenuti nell'anno precedente,.
101.7. (Nuova formulazione) Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione)
1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
101.06. (Nuova formulazione) Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al capo II del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto)
1. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto dal presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*102.04. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
*102.083. (Nuova formulazione) Urzì, Caretta.
Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:
Art. 102-bis.
(Introduzione del comma 1091-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1091 è aggiunto il seguente:
«1091-bis. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato».
102.079. Osnato, Caretta, Almici
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo quanto previsto dall'articolo 95;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti locali di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 del presente articolo;
c) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: con variazione di bilancio approvata;
d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme di attuazione.
*104.7. Steger, Manes, Schullian, Gebhard, Cattoi.
*104.10. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Panizzut, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali in favore dei comuni costieri capoluogo di provincia della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
01-bis. Le risorse di cui al comma 01 sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse medesime nonché i termini e le modalità per il monitoraggio e la rendicontazione.
01-ter. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 248di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.11. (Nuova formulazione) Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
21-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto».
21-ter. L'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
21-quater. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni, soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 31 marzo 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori».
21-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 21-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027, a 9 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
104.111. (Nuova formulazione) Volpi.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104-bis.
(Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati)
1. Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, sono assegnati contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 249rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
104.08. (Nuova formulazione) Varchi.
Sopprimere il comma 9.
*110.32. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*110.69. Pastorino.
*110.68. Zaratti, Grimaldi.
*110.19. (Nuova formulazione) Semenzato, Lupi, Pisano, Bicchielli, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
*110.73. (Nuova formulazione) D'Alessio, Ruffino, Bonetti.
*110.75. (Nuova formulazione) Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*110.76. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.
*110.77. (Nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi.
*110.86. (Nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi.
*110.87. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Barbagallo.
*110.88. (Nuova formulazione) Pastorino.
*110.89. (Nuova formulazione) Cannizzaro.
Sopprimere il comma 15.
*110.111. Steger, Gebhard, Schullian, Manes
*110.109. De Bertoldi, Steger
*110.110. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore di del medesimo comma 459 non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di una pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con mantenimento, fino al completo riassorbimento, di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima della predetta data di entrata in vigore del medesimo comma 458.
110.118. Steger.
Dopo l'articolo 110 è inserito il seguente:
Art. 110-bis.
(Potenziamento del personale del Corpo delle capitanerie di porto)
1. Al fine di mantenere gli attuali livelli operativi, di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 585, comma 1, le lettere da h-novies) a h-vicies-bis), sono sostituite dalle seguenti:
«h-novies) per l'anno 2025: 106.096.389,27;
Pag. 250h-decies) per l'anno 2026: 111.280.954,46;
h-undecies) per l'anno 2027: 115.270.142,94;
h-duodecies) per l'anno 2028: 117.930.173,98;
h-terdecies) per l'anno 2029: 118.460.976,13;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 118.986.677,33;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 119.875.431,92;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 120.735.094,12;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 121.650.530,63;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 122.812.631,53;
h-undevicies) per l'anno 2035: 123.878.731,64;
h-vicies) per l'anno 2036: 124.429.110,75;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 124.824.322,26;
h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 125.108.190,75»;
b) all'articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera b), il numero: «26» è sostituito dal seguente: «27»;
2) alla lettera c), il numero: «64» è sostituito dal seguente: «65»;
3)alla lettera d), il numero: «482» è sostituito dal seguente: «490»;
c) all'articolo 814:
1) al comma 1, il numero: «1019» è sostituito dal seguente: «1069» e il numero: «706» è sostituito dal seguente: «756»;
2) al comma 1-bis:
2.1) alla lettera a), il numero: «4» è sostituito dal seguente: «5»;
2.2) alla lettera b), il numero: «16» è sostituito dal seguente: «17»;
2.3) alla lettera c), il numero: «119» è sostituito dal seguente: «127»;
d) all'articolo 815, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 1.775 fino all'anno 2024, 1.800 per l'anno 2025, 1.825 per l'anno 2026 e 1.850 dall'anno 2027, in ferma ovvero in rafferma».
e) il quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, è sostituito dal quadro V di cui all'allegato II-bis annesso alla presente legge.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d), è autorizzata la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, di euro 5.758.870 per l'anno 2026, di euro 6.594.006 per l'anno 2027, di euro 6.901.917 per l'anno 2028, di euro 7.209.827 per l'anno 2029, di euro 7.517.737 per l'anno 2030, di euro 7.672.979 per l'anno 2031 e di euro 7.828.221 annui a decorrere dall'anno 2032.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, di euro 240.638 per l'anno 2026, di euro 318.831 per l'anno 2027, di euro 446.819 per l'anno 2028, di euro 574.806 per l'anno 2029, di euro 702.794 per l'anno 2030, di euro 704.800 per l'anno 2031 e di euro 706.806 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prioritariamente destinate, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 a 2028, a 89 milioni di euro per l'anno 2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 50 milioni di euro per l'anno 2031 e a 37 milioni di euro per l'anno 2032, al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché a sostenere l'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativiPag. 251 e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.
5. Al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche del Corpo della guardia di finanza all'attività della rete diplomatico-consolare, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».
Conseguentemente dopo l'allegato II, aggiungere il seguente:
Allegato II-bis
(Articolo 110-bis, comma 1, lettera e))
«Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto
Grado |
Organico |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Anni di anzianità minima di grado richiesti per |
Periodi minimi richiesti per la valutazione |
Titoli, esami, corsi richiesti |
Promozioni a scelta al grado superiore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione a scelta |
Promozione ad anzianità |
Comando o attribuzioni, servizio |
Imbarco | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Ammiraglio ispettore capo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Ammiraglio ispettore |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Contrammiraglio |
17 |
scelta |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Capitano di vascello |
121 |
scelta |
5 |
- |
1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente. |
- |
- |
2 o 3a |
Capitano di fregata |
246 |
scelta |
8 |
- |
1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente. |
- |
- |
14 Pag. 252 |
Capitano di corvetta |
106 |
anzianità |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
Tenente di vascello |
166 |
scelta |
6 |
- |
1 anno come capo di un ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente. |
- |
- |
-b |
Sottotenente di vascello |
95 |
anzianità |
- |
4 |
18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o un ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente. |
- |
Aver conseguito la laurea magistralec |
- |
Guardiamarina |
anzianità |
- |
2d |
- |
- |
- |
- | |
Volume organico complessivo |
756 |
a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.
b Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
c Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 652, comma 2, del presente codice.
d 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 2, del presente codice».
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: -595.000;
2026: -1.190.000;
2027: -1.190.000
alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2025: -5.086.179;Pag. 253
2026: -5.999.508;
2027: -8.535.027.
110.05. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie)
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire la piena funzionalità e il rafforzamento dell'azione di contrasto delle frodi in settori di rilevante interesse strategico nazionale, per gli anni 2025 e 2026 è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni contenute nell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.975.084 euro per l'anno 2025 e di 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti comma 2, pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) quanto a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.532.168 euro per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
110.035. (Nuova formulazione) Sbardella.
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 inserire le seguenti: , agli enti pubblici di ricerca, ai consorzi tra università ed enti pubblici di ricerca e alle fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica
111.10. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Tassinari, Pella, Mollicone.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2);
b) alla lettera e), numero 2), le parole: lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi sono sostituite dalle seguenti: lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo,Pag. 254 una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario.
*118.5. Mollicone, Amorese.
*118.4. (Nuova formulazione) Grippo.
*118.2. (Nuova formulazione) Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*118.3. (Nuova formulazione) Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
*118.7. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Grippo.
Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario)
1. In considerazione dei criteri stabiliti dalla presente legge per l'applicazione della nuova governance economica europea agli enti territoriali, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano anche per gli anni 2025 e 2026, con riferimento al conseguimento, rispettivamente negli esercizi 2023 e 2024, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di adeguare, a decorrere dall'anno 2027, la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, all'articolo 104, comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Il tavolo ha il compito di osservare le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della governance economica europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, riguardanti la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, il limite all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili.
120.17. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani, Dara, Cavandoli.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 17 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 17.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +200.000;
Pag. 255CS: +200.000.
2026:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
2027:
CP: +200.000;
CS: +200.000.
121.2. Calderone, Polo, Longi, Ciancitto, Cannizzaro, Pella.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +300.000;
CS: +300.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2027:
CP: +800.000;
CS: +800.000.
121.21. (Nuova formulazione) Arruzzolo, Cannizzaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2027:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
121.20. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Pella.
Al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 199,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologia di base applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
Pag. 2562027:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
121.22. (Nuova formulazione) Tirelli, Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
All'articolo 123, premettere il seguente:
Art. 0123.
(Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il «Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera», con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Al Fondo di cui al comma 1 accedono gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
0123.01. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 0,9 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.05. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano
Nel capo IV del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa Pag. 257svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del Terzo settore mediante le attività di oratorio)
1. Al fine di incentivare la funzione sociale, civile ed educativa svolta nelle comunità locali, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie, dalle associazioni del Terzo settore che operano presso gli oratori parrocchiali nonché dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, ai sensi della legge 1° agosto 2003 n. 206, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale, all'organizzazione di iniziative culturali nonché al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di:
a) interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative per gli enti di cui al comma 1;
b) ricerche e sperimentazioni sulle attività e sulle metodologie di intervento di carattere innovativo;
c) iniziative e progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, anche con riferimento alle attività scolastiche curriculari di educazione civica.
3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione dei contributi per i progetti di cui al comma 1, prevedendo il finanziamento, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di almeno un progetto per ciascuna regione, ove disponibile, ferma restando la possibilità di riassegnazione delle somme ad altri progetti, con modalità da definire con lo stesso decreto.
4. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 2, nell'esercizio delle proprie competenze, le regioni possono adottare misure integrative e complementari.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*123.030. (Nuova formulazione) Carfagna, Pisano, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*46.014. (Nuova formulazione) Bonetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: al titolo II della sezione I della con le seguenti: alla;
b) sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 con le seguenti: il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'articolo 23.
*124.2. Steger, Manes, Schullian, Gebhard
*124.3. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani
*124.4. De Bertoldi
Al capo V del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:
Art. 124-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto specialePag. 258 e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
124.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi
All'articolo 121, al comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: 119,9 milioni di euro per l'anno 2025, 199,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 2 – Turismo, Programma 2.5 – Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2026:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
2027:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Tab.A.11. (Nuova formulazione) Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura)
1. Al fine di assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste apportare le seguenti variazioni:
2025: -6.000.000;
2026: -6.000.000;
2027: -6.000.000.
Tab.A.15. (Nuova formulazione) Angelo Rossi.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.A.16. Angelo Rossi.
All'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 Pag. 259e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,2 milioni di euro per l'anno 2025, 198,8 milioni di euro per il 2026, 199 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +800.000;
CS: +800.000.
2026:
CP: +1.200.000;
CS: +1.200.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.2.3. (Nuova formulazione) Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.9 – Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027 e successivi:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab.14.1. Il Governo.
Al comma 10, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e i figli adottivi, affiliati o affidati con le seguenti: , i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto
2.41. Milani, Rampelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati)
1. Il comma 4 dell'articolo 39-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati, è sostituito dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.03. (Nuova formulazione) Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: documenti programmatici inserire le seguenti: nonché per favorire il rispetto della gerarchiaPag. 260 nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.
7.22. Rotelli.
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,.
8.21. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto
Nel capo II del titolo II della parte I, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di inversione contabile nei contratti di appalto per il trasporto e la movimentazione di merci e i servizi di logistica)
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a-quinquies) è sostituita dalla seguente:
«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
3. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
4. L'opzione di cui al comma 3 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.Pag. 261
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 4 all'Agenzia delle entrate.
6. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 6.
*8.38. (Nuova formulazione) Roggiani.
*8.39. (Nuova formulazione) Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Bonus elettrodomestici)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali nonché favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, nonché di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
*8.044. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti, Nisini.
*8.0135. (Nuova formulazione) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostePag. 262 sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accertamento dell'accisa sulla birra, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025»;
b) al comma 3-quater, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023 nonché a decorrere dall'anno 2025».
2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa previste dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati da ultimo dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2025 si applicano altresì le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
Conseguentemente all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: , di 197,34 milioni di euro per l'anno 2026 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, apportare la seguente variazione:
2025: – 2.930.000
*8.066. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cerreto, Almici, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Rotelli.
*82.0140. (Nuova formulazione) Rotelli, Caretta.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.075. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Steger.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Esenzione dall'imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti Pag. 263dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.076. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Steger.
Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: dal 1° gennaio 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento
*12.3. (Nuova formulazione) Mantovani, Trancassini, Caretta.
*12.4. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*16.10. (Nuova formulazione) Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.
*16.13. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.
Nel titolo III, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno per la locazione di alloggi agli studenti fuori sede)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.017. (Nuova formulazione) Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato oi contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente comma sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
20.021. La Porta, Caretta, Almici
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco)
1. Il comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 1° gennaio 2025, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo».
2. Ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.» sono soppresse.
4. Il comma 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -4.210.566
2026: -4.210.566
2027: -4.210.566
*21.02. (Nuova formulazione) Ciocchetti.
*49.07. (Nuova formulazione) Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 265all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.07. (Nuova formulazione) Gribaudo, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Guerra.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, limitatamente alla Regione siciliana, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.011. (Nuova formulazione) Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e degli avvocati e procuratori dello Stato, con le seguenti: , degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,.
23.14. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale».
23.21. Panizzut, Barabotti, Frassini, Ottaviani
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia portuale)
1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «nonché Porto canale di Rio Martino».
*73.013. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini,Pag. 266 Maccanti, Miele, Marchetti, Ottaviani, Pretto.
*30.47. (Nuova formulazione) Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Articolo 30-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*30.039. (Nuova formulazione) Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Gribaudo.
*30.040. (Nuova formulazione) Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria»)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.
3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia l'erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese destinatarie dei contributi e all'importo massimo del contributo concedibile, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121 comma 2, della presente legge.
30.042. (Nuova formulazione) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)
1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che Pag. 267coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*33.06. (Nuova formulazione) Bonetti, Furfaro, Zanella, Faraone.
*33.2. (Nuova formulazione) Ascani, Di Biase.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado)
1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il «Progetto studenti atleti di alto livello» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43, è realizzato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti atleti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, individuati sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'istruzione e del merito in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e la società Sport e salute S.p.a., di conciliare l'impegno agonistico con quello scolastico.Pag. 268
2. Per l'ammissione al progetto di cui al comma 1 lo studente atleta deve presentare all'istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 rilasciata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.
3. Nell'ambito del percorso formativo personalizzato, le istituzioni scolastiche possono riconoscere allo studente atleta le competenze acquisite mediante la pratica sportiva agonistica. Le competenze di cui al presente comma sono riconosciute anche nell'ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l'istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva ovvero la società sportiva o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP, le quali seguono il percorso agonistico dello studente, previa sottoscrizione di una convenzione che prevede anche l'individuazione di un tutor esterno che segue le attività sportive dello studente atleta. In ogni caso, la durata dei PCTO di cui al presente comma è pari a quella prevista dai corrispondenti percorsi della scuola secondaria di secondo grado, che costituiscono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
4. L'istituzione scolastica adegua il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell'apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta.
5. Lo studente che partecipa al Progetto di cui al comma 1 e che contestualmente sia membro di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine o sia qualificato come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio è erogata dalla società Sport e salute S.p.a., secondo i criteri e con le modalità stabiliti da un'apposita convenzione sottoscritta con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. La predetta autorizzazione costituisce limite di spesa.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ai sensi dell'articolo 44 della presente legge.
7. Le attività previste dai commi da 1 a 4 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
44.01. (Nuova formulazione) Roscani, Ciaburro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Giochi olimpici invernali 2026 e 2028)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede per quota parte, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, relativamente alla quota affluita al capitolo 7340 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.
2. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dai Giochi olimpici e paralimpici Pag. 269invernali Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento degli eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi medesimi.
3. A titolo di contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti-Valtellina 2028 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000;
2026:
CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.
45.2. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Bof, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Stefani.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia)
1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare a favore della Lega ciclismo professionistico per le regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «Grand Tour della Magna Grecia» promosso dalla Lega del ciclismo professionistico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma, da destinare al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari per le finalità di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.03. (Nuova formulazione) Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)
1. Al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, il Ministro della salute e l'AIFA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 2 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministro della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima AIFA. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma 2 è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in forma esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA.
2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute, consultabile in uno specifico sito internet, raggiungibile anche dal sito internet istituzionale del Ministero medesimo, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui ai commi da 1 a 4. Il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Ministero della salute, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
a) sono costituite da almeno dieci anni;
b) sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;
c) adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa 18 dicembre 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 209/CSR);
d) applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;
e) rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.
3. Il Ministero della salute è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, individuati dallo stesso Ministero. Il coinvolgimento del rappresentante di cui al presente comma riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le fasi, dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica dell'AIFA. Il rappresentante di cui al presente comma è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nel sito internet di cui al comma 2. Il rappresentante non ha diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per la realizzazione del RUAS è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025.Pag. 271
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.020. (Nuova formulazione) Cattoi, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Loizzo, Barabotti, Nisini, Cattaneo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)
1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante istituzione del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 1 milione di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*51.06. (Nuova formulazione) Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*51.07. (Nuova formulazione) Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Al comma 4, dopo le parole: all'articolo 15, comma 17, aggiungere le seguenti: secondo periodo, e sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: le parole da: «, fatto salvo quanto specificamente previsto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale è data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione è effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualità, siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze».
*55.4. (Nuova formulazione) Faraone.
*55.5. (Nuova formulazione) Cattoi.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Governo del settore dei dispositivi medici)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, Pag. 272a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici.
2. Al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
a) il Ministero della salute, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, adotta il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l'aggiornamento triennale. L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma;
b) la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione;
c) il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
d) l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. A decorrere dalla medesima data, l'Osservatorio effettua altresì il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA.
3. Il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell'adempimento, elaborano annualmentePag. 273 una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.
*57.08. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*66.053. (Nuova formulazione) Gardini, Malagola, Caretta, Ciaburro.
All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
al, comma 1, capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: dell'importo soglia mensile di cui al comma 7 con le seguenti: degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11;
dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui».
2-ter. L'ente previdenziale provvede all'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.
2-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 12,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2027, di 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 50,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 36,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2033, di 11,5 milioni di Pag. 274euro per l'anno 2034, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2035, di 21,4 milioni di euro per l'anno 2036, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2037, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2038, di 38,3 milioni di euro per l'anno 2039,di 52,7 milioni di euro per l'anno 2040, di 59,3 milioni di euro per l'anno 2041, di 74,4 milioni di euro per l'anno 2042, di 87,6 milioni di euro per l'anno 2043, di 88,8 milioni di euro per l'anno 2044 e di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.
28.5. (Nuova formulazione) Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Contributo alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è attribuito alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.096. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Registro unico nazionale delle Breast Unit)
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.
2. Le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento del Registro unico nazionale di cui al comma 1 sono svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.
49.019. (Nuova formulazione) Loizzo, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Barabotti, Nisini, Cattaneo, Cattoi.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale,Pag. 275 con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture».
59.01. (Nuova formulazione). Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)
1.Al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.058. (Nuova formulazione) Montaruli.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, dovuto anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, è attribuito, in via straordinaria e temporanea, un contributo a favore della città metropolitana di Roma Capitale pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilità organizzativa necessaria.
2-ter. Al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
78.5. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:
Art. 93-bis.
(Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma)
1. I commi 3 e 3-bis, dell'articolo 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del comma 3-bis.
93.028. Benvenuti Gostoli, Testa, Baldelli.
Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini)
1. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come «Torre di via Antonini» nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.041. (Nuova formulazione) Gadda, Faraone, Del Barba.
L'articolo 105 è sostituito dal seguente:
Art. 105.
(Disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1-bis, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge.»
b) all'articolo 248, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all'iscrizione a ruolo dell' importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
c) l'articolo 289 è abrogato.
Conseguentemente dopo l'articolo 105, inserire il seguente:
«Art. 105-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo)
1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, all'articolo 13-ter dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che, in qualsiasi atto del processo, superi, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali previsti dal presente articolo, può essere tenuta al versamento di una somma complessiva, per l'intero grado del giudizio, Pag. 277fino al massimo pari al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio e, ove occorra, in aggiunta a quanto già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina la misura della somma tenendo conto dell'entità del superamento, nonché della complessità o dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l'articolo 15 del presente allegato.”.».
105.6. (Nuova formulazione) Maschio.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Fondo per l'esdebitazione degli incapienti)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2, finalizzati all'esdebitazione degli incapienti. I contributi di cui al primo periodo possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanati i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 1, garantendo trasparenza e controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.010. (Nuova formulazione) Giorgianni, Trancassini, Cerreto.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)
1. Il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025.Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.016. (Nuova formulazione) Lampis.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (Ptof) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.
Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025.
85.035. (Nuova formulazione) Magi, Della Vedova, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani, Mancini, Bonetti.
All'emendamento 2.62, apportare le seguenti modificazioni:
al diciottesimo capoverso, sostituire il comma 3-noniesdecies con il seguente:
3-undevicies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di milioni di euro per l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028.
al ventottesimo capoverso, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 314 milioni di euro per l'anno 2025, di 197 milioni di euro per l'anno 2026, di 241,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 197,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 117,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 120,7 milioni di euro per l'anno 2031, di 118,7 milioni di euro per l'anno 2032, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2033, di 175,7 milioni di euro per l'anno 2034, di 176,7 milioni di euro per l'anno 2035 e di 169,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
dopo il ventottesimo capoverso, inserire il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 122, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 72-ter, pari in termini di indebitamento netto a 1,15 miliardi di euro nell'anno 2026 sono destinate al fondo di parte corrente di cui al comma 2 del presente articolo.
al ventinovesimo capoverso, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) alla missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.6 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
2025:
CP: –
CS: -102.000.000
2026:
CP: –
CS: -24.000.000
2027
CP: –
CS: -170.000.000
Riduzione di 19.000.000 di euro per l'anno 2028 e di 59.000.000 di euro per l'anno 2029.
e-bis) Missione 18 – Giovani e sport, Programma 18.1 – Attività ricreative e sport:
Anno 2026:
CP +20.000.000
CS +20.000.000
Anno 2027:
CP +20.000.000
CS +20.000.000
e successivi
0.2.62.73. I Relatori.
Al comma 9, sostituire i commi 4 e 5 del capoverso Art. 16-ter con i seguenti:
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Pag. 279c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Conseguentemente:
all'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.
10-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».
all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sostituire le parole «65 per cento» con le seguenti: «54 per cento».
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – (Soggetti passivi) – 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un accontoPag. 280 dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63».
3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento.
4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.
5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo».
all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento;
b) al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento.
dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:
Art. 5-bis.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei Pag. 281soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5-ter.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Pag. 282Art. 5-quater.
(Prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro)
1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 1 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono essere definiti, a istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
4. A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate accerta, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, che la somma indicata nell'istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata e ne dà comunicazione al contribuente.
6. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
7. L'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 1 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con compensazione delle spese di giudizio.
all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma Pag. 283restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017.
dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 10, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità»
2) al comma 10-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;
2.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'ambito delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite dal presente comma nonché dai commi 10-ter e 10-quater.»;
2.3) al quarto periodo, dopo le parole: «diritto commerciale» sono aggiunte le seguenti: «; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi primo e secondo, del regolamento di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860»;
b) all'articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: «le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado» sono sostituite con le seguenti: «gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria»;
c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028».
3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.Pag. 284
4. All'articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,».
5. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,»;
b) all'articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».
6. Nell'anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del 50 per cento per il presidente.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.
8. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate dell'importo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Art. 20-ter.
(Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)
1. Al fine di consentire l'efficace svolgimento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189, si applicano anche per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 312.048 euro per l'anno 2025.
dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure relative al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute Pag. 285dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tale fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione».
Art. 23-ter.
(Abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114)
1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.
all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.
dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti)
1. I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso Pag. 286nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l'accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
all'articolo 43, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
nel capo III del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 46, inserire il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo Dote per la famiglia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive, dilettantistiche istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1, la cui entità è stabilita con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun figlio a carico di età compresa tra sei e quattordici anni, è attribuito ai soggetti di cui al predetto comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito, determinato mediante l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, di valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefìci, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, Pag. 287si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, comma 3-bis.
all'articolo 47:
al comma 1, sostituire le parole da: di 5.078 a: dall'anno 2030 con le seguenti: di 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.840,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030;
al comma 3, le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 sono sostituite dalle seguenti: pari a 870,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 470,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
all'articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 2 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, in 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
nel titolo VII della parte I, dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, al fine di ricondurne la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la regione Molise è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, da recepire nel Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, di cui al comma 3.
3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e all'attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della regione Molise, del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nonché del Comitato e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Il predetto Programma operativo deve Pag. 288indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché recepire il piano di cui al comma 2 del presente articolo. In sede di verifica del piano di rientro, i predetti Comitato e Tavolo tecnico verificano il rispetto di quanto programmato valutando se le risorse di cui al comma 1 possano essere erogate.
4. A decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.
all'articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3-bis. Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
3-ter. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 3 è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
3-quater. L'esonero di cui al comma 3 non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente Pag. 289pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-quinquies. Fermi restando i princìpi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 3 a 3-septies è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-sexies. L'esonero di cui al comma 3 non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-septies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-octies. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3-novies. L'esonero di cui al comma 3-octies si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
3-decies. L'esonero di cui al comma 3-octies è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3-undecies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 3-octies è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi Pag. 290previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
3-duodecies. L'esonero di cui al comma 3-octies non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-terdecies. Fermi restando i princìpi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 3-octies a 3- sexiesdecies è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-quatedecies. L'esonero di cui al comma 3-octies non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-quinquiesdecies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3-octies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
3-sexiesdecies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-septiesdecies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 3-sexiesdecies sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.371 milioni di euro per il 2028, in 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi comunicandone trimestralmente le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-duodevicies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.748 milioni di euro per Pag. 291l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028.
dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a), e comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
Pag. 292 4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
Art. 72-ter.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) il comma 1058-ter è abrogato;
d) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1062, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis» e le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
Pag. 293f) al comma 1063, le parole: «commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
4. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.
dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)
1. Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
all'articolo 76, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 210 milioni di euro per l'anno 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi piani economico-finanziari derivino oneri minori rispetto all'ammontare dei contributi di cui al presente comma, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio Pag. 294dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
all'articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro con le seguenti: 2.200 milioni di euro;
dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernente il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento».
2. Per quanto non espressamente previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, Pag. 295del 14 dicembre 2022, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese operanti nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline dell'Unione europea di riferimento.
nel titolo XI della parte I, dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Rifinanziamento del fondo missioni internazionali)
1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025.
2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
dopo l'articolo 97, inserire il seguente:
Art. 97-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in coordinamento tra loro entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
dopo l'articolo 101 inserire i seguenti:
Art. 101-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'Istituto nazionalePag. 296 di statistica relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
b) hanno subìto una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
c) sono classificati come comuni totalmente montani;
d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 101-ter.
(Incremento del Fondo per la legalità)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei propri territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
all'articolo 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026»;
b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027»;
c) al comma 4, lettera b), dopo le parole: dall'anno 2026 inserire le seguenti: . Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026;
d) al comma 5, capoverso 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Per l'anno 2026 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
e) al comma 7, al terzo periodo, le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, e al quarto periodo le parole: da emanare entro il 31 marzo 2025, sono soppresse;
f) al comma 8, la parola: non è soppressa e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento;
g) al comma 10, al primo periodo, le parole: non possono sono sostituite dalle seguenti: possono e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinataPag. 297 sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 182,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 140,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 163 milioni di euro per l'anno 2028 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
a) alla missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, :
2025
CP: -160.000.000
CS: -160.000.000
b) alla missione 6 – Soccorso civile, programma 6.2 – Protezione civile,:
2025
CP: -5.000.000
CS: -5.000.000
2026
CP: -7.000.000
CS: -7.000.000
c) alla missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 7.1 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno:
2025
CP: +740.000.000
CS: +740.000.000
2027
CP: +460.000.000
CS: +460.000.000
d) alla missione 8 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8.1 – Sostegno allo sviluppo del trasporto:
Anno 2025
CP: –
CS: –
Anno 2026
CP: –
CS: –
Anno 2027
CP: –
CS: –
Anno 2031: riduzione di euro 123.000.000
e) alla missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.6 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio:
2025
CP: –
CS: -101.000.000
2026
CP: –
CS: –
2027
CP: –
CS: -39.000.000
Riduzione di 50.000.000 di euro per l'anno 2029.
f) alla missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria:
2027
Pag. 298CP: -155.000.000
CS: -155.000.000
Riduzione di 20.000.000 di euro per l'anno 2028 e 12.000.000 per l'anno 2029
g) alla missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare:
2025
CP: -33.700.000
CS: -33.700.000
2026
CP: -136.700.000
CS: -136.700.000
2027
CP: +1.300.000
CS: +1.300.000
Riduzione di 48.700.000 di euro per l'anno 2028 e 18.700.000 per l'anno 2029
allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla missione 1 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.8 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, apportare le seguenti variazioni:
2026
CP: +200.000.000
CS: +200.000.000
2027
CP: +200.000.000
CS: +200.000.000
allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +7.700.000
CS: +7.700.000
2026
CP: +7.700.000
CS: +7.700.000
2027
CP: +7.700.000
CS: +7.700.000
e successivi.
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto – programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2027
CP: 350.000.000
CS: 350.000.000
2028:
CP:75.000.000
CS:75.000.000
2.62. (Nuova formulazione) I Relatori.
Emendamenti riformulati e votati con i corrispondenti capoversi dell'emendamento 2.62 dei Relatori
All'articolo 2, comma 9, sostituire i commi 4 e 5 del capoverso Art. 16-ter con i seguenti:
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli Pag. 29929 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
*2.27. (Nuova formulazione) Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.
*2.28. (Nuova formulazione) Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis».
2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«Art. 64. – (Soggetti passivi) – 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63».
3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di Pag. 300cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento.
4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.
5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo, dal comma 5 del presente articolo».
*4.2. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Guerra, Merola, Lai, Mancini, Roggiani.
*4.8. (Nuova formulazione) Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*4.10. (Nuova formulazione) Pastorella, Bonetti.
*4.17. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo Dote per la famiglia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive, dilettantistiche istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in Pag. 301possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1, la cui entità è stabilita con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun figlio a carico di età compresa tra sei e quattordici anni, è attribuito ai soggetti di cui al predetto comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito, determinato mediante l'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, di valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefìci, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. Per l'attuazione dei commi da 1 a 3 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, comma 3-bis.
*87.09. (Nuova formulazione) Foti, Rampelli, Morgante, Filini, Ciaburro, Mollicone.
*35.01. (Nuova formulazione) Bonetti.
*43.01. (Nuova formulazione) Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Grippo.
Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a), e comunque non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
Pag. 3022) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di Pag. 303coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.
70.014. (Nuova formulazione) Bonetti, Benzoni.
Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernente il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;
2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento».
2. Per quanto non espressamente previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dal regolamentoPag. 304 (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese operanti nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline dell'Unione europea di riferimento.
*77.35. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
*77.38. (Nuova formulazione) Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Cherchi, L'Abbate.
Dopo l'articolo 101-bis, inserire il seguente:
Art. 101-ter.
(Incremento del Fondo per la legalità)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei propri territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
*101.015. (Nuova formulazione) Provenzano, Serracchiani, Barbagallo, Orlando.
*100.039. (Nuova formulazione) Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
All'articolo 110, comma 7, terzo periodo, le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, e al quarto periodo le parole: da emanare entro il 31 marzo 2025, sono soppresse;
110.60. (Nuova formulazione) Grippo, Bonetti.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto – programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2027
CP: 350.000.000
CS: 350.000.000
2028:
CP: 75.000.000
Pag. 305 CS: 75.000.000
*78.9. (Nuova formulazione) Boschi, Del Barba, Gadda.
*97.01. (Nuova formulazione) Foti, Kelany, Milani, Perissa, Roscani, Rampelli, Trancassini, Ciocchetti, Sbardella.
*97.03. (Nuova formulazione) Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Barbagallo, Bakkali, Ghio.
*97.21. (Nuova formulazione) Grippo, Bonetti.
*Tab.A.7. (Nuova formulazione) Boschi, Del Barba, Gadda.
All'articolo aggiuntivo 7.039 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
0.7.039.4. Ubaldo Pagano, Peluffo, Simiani.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)
1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamentiPag. 306 e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.
4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 3 sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.
7.039. (Nuova formulazione) I Relatori.
Al capo II del titolo II della parte I, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto per l'attività sportiva alpinistica)
1. Al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività sportiva invernale» sono inserite le seguenti: «e alpinistica»;
b) la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, rispettivamente,»;
c) dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0159. (Nuova formulazione) I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 8.0160 dei Relatori, alla parte consequenziale capoverso articolo 84, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui al comma 1, e, quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Pag. 307Conseguentemente, all'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui è riconosciuto come compenso per l'attività svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto»;
b) al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»;
c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f-bis), è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1-ter. Al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, conformemente ai parametri dettati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il Ministero della giustizia si avvale, per gli anni 2025 e 2026, dell'associazione Formez PA mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
1-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2025: -2.800.000
0.8.0160.6. I Relatori.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)
1. Nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.
2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazionePag. 308 integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefìci di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
3-ter. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118, sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3-quater. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportante le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di montante contributivo)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 1.
all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» – Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad Pag. 309adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.
1-ter. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del «Piano Italia a 1 giga» Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, il soggetto attuatore è autorizzato a erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune.
all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.610 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 21,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 74 milioni di euro per l'anno 2026, a 71,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, a 74 milioni di euro per l'anno 2032 e a 74,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1.
all'articolo 96, al comma 3 sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 con le seguenti: i termini stabiliti
all'articolo 143, dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
8.0160. (Nuova formulazione) I Relatori.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte principale, comma 3-ter, lettera a), numero 1), sostituire le parole: del 4 per cento con seguenti: del 4 per cento per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti
0.15.8.16. Pellicini.
All'emendamento 15.8 del Governo, parte consequenziale, capoverso «Art. 73-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: , derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, fino alla fine del comma;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: fissati dal decreto di cui al comma 5;
d) al comma 5, sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali con le seguenti: del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
0.15.8.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti:Pag. 310 «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».
3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;
2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;
b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».
Conseguentemente:
all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;
dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)
1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;
Pag. 311g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18:
1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:
Art. 73-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;
c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;
d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse.
Art. 73-ter.
(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, e il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.
2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:
a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggetto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;
b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 35 per cento del medesimo rapporto: 1 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;
c) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi Pag. 313garantiti in misura complessivamente superiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 50 per cento del medesimo rapporto: 1,5 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;
d) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.
3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)
1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:
a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;
b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale dì rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori Pag. 314privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;
c) «Sezione venture capital e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.
3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n, 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».
6. Per le finalità di cui al comma 1, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, Pag. 315n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
15.8. Il Governo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
20.11. I Relatori.
All'emendamento 21.2 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 23, Art. 23-ter, capoverso «Art. 33-bis», sopprimere il comma 2.
0.21.2.2. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23-bis.
(Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».
Art. 23-ter.
(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)
1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) – 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
2. Il comma 1 non si applica alle strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»;
dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica. ;
all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis».
all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.
al capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:
Art. 98-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei Pag. 317servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.
11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».
2. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
«3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.
3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.
3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di Pag. 318cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.
3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.
3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.
3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies».
al capo II del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
21.2. Il Governo.
Al capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di rifinanziamento del sistema duale)
1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera b):
1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al numero 2):
2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;
2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500», le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190», le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640» e le parole: «1.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950»;
Pag. 319c) all'articolo 12:
1) ai commi 1 e 4, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;
2) al comma 7, le parole: «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro»;
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso»;
d) all'articolo 13:
1) al comma 8:
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;
2) al comma 9:
2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;
2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 170 milioni di euro per Pag. 320l'anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 – Politiche per il lavoro, Programma 1.1 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +350.000.000
CS: +350.000.000
2026:
CP: +200.000.000
CS: +200.000.000
2027:
CP: +3.000.000
CS: +3.000.000
30.0119. I Relatori.
Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)
1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:
Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitariePag. 321 e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».
7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
38.097. Il Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
1. Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militariPag. 322 e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».
43.4. I Relatori.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide, di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.3. I Relatori.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
45.4. I Relatori.
Al capo III del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Risorse a favore dei progetti di integrazione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport, nonché delle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special OlympicsWorld Winter Games Torino 2025)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 369, lettere a) e e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva delle persone con disabilità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo per la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per lo sviluppo dei medesimi progetti in tutto il territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del turismo e la fondazione «Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore della medesima fondazione è incrementata di un milione di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come rifinanziato dalla presente legge.
45.01. I Relatori.
Al comma 5, sostituire le parole: con determinazione del direttore tecnico-scientifico con le seguenti: con determinazione del presidente, su proposta del direttore tecnico-scientifico.
49.21. I Relatori.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione allo sviluppo del poliambulatorio «Montezemolo» di quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei conti)
1. Al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, la Corte dei conti è autorizzata a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale, fino all'importo massimo di 5 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
52.07. I Relatori.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.
57.7. I Relatori.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», le parole «dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «o delle strutture sanitarie private o libero professionali».
b) al comma 3, dopo le parole: «per tale attività» sono inserite le seguenti: «, svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale,».
59.12. I Relatori.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)
1. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona Pag. 324umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;
b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».
3. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i princìpi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.
64.06. I Relatori.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte principale, articolo 72-bis, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni per l'anno 2025 con le seguenti:50 milioni di euro per l'anno 2025.
*0.72.033.2. (Nuova formulazione) Grimaldi, Piccolotti.
*0.72.033.4. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*0.72.033.11. (Nuova formulazione) Bonifazi, Del Barba.
All'articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le parole da: alla missione 24 – Diritti sociali, fino alle seguenti: 2027: CP: +2.000.000 – CS: +2.000.000 e successivi.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 72.033 dei relatori, parte consequenziale, aggiungere, in fine le seguenti parole:
allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca Missione 23 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 1 – Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, apportare le seguenti modificazioni:
2025
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
2026
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
2027
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
Pag. 325 E successivi
0.72.033.1. Pella, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure in favore dell'editoria)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.
all'articolo 74, comma 3, sostituire le parole: e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.
dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: -90.475.000;
CS: -90.475.000.
dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Fondo per l'economia del mare)
1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche Pag. 326del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 1 – Organi costituzionali, U.d.V. 17.1, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +4.000.000
CS: +4.000.000
2026
CP: +4.000.000
CS: +4.000.000
2027
CP: +4.000.000
CS: +4.000.000
e successivi
b) alla missione 6 – Giustizia, programma 8 – Autogoverno della magistratura, U.d.V. 19.3, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +1.000.000
CS: +1.000.000
2026
CP: +1.000.000
CS: +1.000.000
2027
CP: +1.000.000
CS: +1.000.000
e successive
c) alla missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14 – Tutela della privacy, U.d.V. 14.5, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
2026
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
2027
CP: +2.000.000
CS: +2.000.000
e successivi
d) alla missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 22.2, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +500.000
CS: +500.000
allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 6 Giustizia, programma 2 Giustizia civile e penale, U.d.V. 1.2, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +1.000.000
Pag. 327CS: +1.000.000
2026
CP: +1.000.000
CS: +1.000.000
2027
CP: +1.000.000
CS: +1.000.000
e successivi
allo stato di previsione stato di previsione del Ministero della difesa, missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 22 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: +3.000.000
CS: +3.000.000
2026
CP: +3.000.000
CS: +3.000.000
2027
CP: +3.000.000
CS: +3.000.000
e successivi
allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
a) alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; programma 13 – Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa U.d.V. 1.8, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: 0
CS: 0
2026:
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
2027
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
anno terminale 2028
b) alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale U.d.V. 1.9, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: 0
CS: 0
2026:
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
2027
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
anno terminale 2028
c) alla missione 15 – Comunicazioni; Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000
CS: +2.500.000;
2026:
CP: +2.500.000
CS: +2.500.000;
2027
CP: +2.500.000
CS: +2.500.000;
e successivi
allo stato di previsione del Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:
alla missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici,Pag. 328 programma 2 – Sostegno valorizzazione e tutela del settore spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1
2025:
CP:+2.500.000
CS: +2.500.000;
2026:
CP:+1.500.000
CS: +1.500.000;
2027
CP: +1.500.000
CS: +1.500.000;
e successivi
72.033. I Relatori.
Emendamenti riformulati e votati con i corrispondenti capoversi dell'articolo aggiuntivo 72.033 dei Relatori
Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure in favore dell'editoria)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.
123.017. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
102.077. (Nuova formulazione) Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
79.51. I Relatori.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenzialePag. 329 pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) la tipologia degli investimenti agevolabili;
b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);
c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;
d) la società Gestore dei servizi energetici – GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;
e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;
f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);
g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;
h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;
i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;
l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;
m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;
n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Pag. 33012 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dai commi da 1 a 7 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.
5. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.
6. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 1, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.
79.092. I Relatori.
Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)
1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del, capo I del titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
80.0104. I Relatori.
Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)
1. Al comma 302 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
80.0107. I Relatori
Nel titolo IX della parte I, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Introduzione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, in materia di istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)
1. Dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, dopo l'articolo 10-bis, è inserito il seguente:
«Art. 10-ter. – (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) – 1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:
a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;
b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;
c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.
4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione.
5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1.
6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni Pag. 332dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.
7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, può accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefìci previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.
10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme così individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
2025: -40.000;
2026: -40.000;
2027: -40.000.
82.0220. I Relatori.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardiaPag. 333 e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 4 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.
8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativiPag. 334 sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
89.031. I Relatori.
Al titolo XI della parte I, dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Misure per il completamento degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022)
1. Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri – CUP D51B21004330001, può avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
91.032. I Relatori.
Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.118. I Relatori.
All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis),del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessionePag. 335 ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.
b) al comma 28, aggiungere, infine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa insicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive;
c) al comma 32:
1) al terzo periodo, sostituire le parole:2,83 milioni di euro con le seguenti: 2,82 milioni di euro;
2) aggiungere, infine, il seguente periodo: «, di cui:
a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;
b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;
c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;
d) al comma 35:
1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,
2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata aggiungere le seguenti: , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, e dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,.
93.119. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:
Art. 93-bis.
(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa,Pag. 336 sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tale fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 8, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite Pag. 337ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;
Pag. 338b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: «decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
93.044. (Nuova formulazione) I Relatori.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2) al terzo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
104.121. I Relatori.
All'emendamento 110.125 dei Relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: per l'anno 2002 con le seguenti: per gli anni 2002 e 2003.
0.110.125.1. Pisano.
ART. 110.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
110.125. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i parlamentari della Repubblica, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al primo periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.
2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere Pag. 339versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
4. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
5. I ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. Ai fini di cui al primo periodo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al secondo periodo sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
111.04. (Nuova formulazione) I Relatori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
113.4. I Relatori.
Sostituire l'allegato III con il seguente:
Pag. 340
119.15. Il Governo.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
(Istituzione di fondi)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutturePag. 341 stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. La provincia autonoma di Trento è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.032. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 – Ricerca e innovazione, Programma 1.1 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab. A.17. I Relatori.
Alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:
2025: -1.000.000;
2026: -1.000.000;
2027: -1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 – Ricerca e innovazione, Programma 2.1 – Ricerca per il settore della sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Pag. 3422027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab. A.18. I Relatori.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +95.262.000
CS: +95.262.000
2026:
CP: +95.262.000
CS: +95.262.000
2027:
CP: +95.262.000
CS: +95.262.000
2028:
CP: +95.262.000
CS: +95.262.000
2029:
CP: +95.262.000
CS: +95.262.000
2030:
CP: +6.542.000
CS: +6.542.000
2031:
CP: +6.542.000
CS: +6.542.000
b) alla Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025
CP: -95.262.000
CS: -95.262.000
2026:
CP: -95.262.000
CS: -95.262.000
c) alla Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, apportare le seguenti variazioni:
2027:
CP: -95.262.000
CS: -95.262.000
2028:
CP: -95.262.000
CS: -95.262.000
2029:
CP: -95.262.000
CS: -95.262.000
2030:
CP: -6.542.000
CS: -6.542.000
2031:
CP: -6.542.000
CS: -6.542.000
d) alla Missione 5 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 5.1 – Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -3.047.765
CS: -3.047.765
2026:
CP: -9.923.105
CS: -9.923.105
e) alla Missione 1 – Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni Pag. 343di natura economica-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.047.765
CS: +3.047.765
2026:
CP: +9.923.105
CS: +9.923.105
Tab. 2.4. Il Governo.
Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +7.000.000;
CS: +7.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, Missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 2.1, Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -7.000.000;
CS: -7.000.000.
Tab. 13.3. I Relatori.
Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:
Art. 60-bis.
(Supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici)
1. Per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche è autorizzata l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito l'importo complessivo di cui al comma 1 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: -500.000;
2026: -500.000;
2027: -500.000;
*60.01. (Nuova formulazione) Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti, Loizzo, Malavasi, Zanella, Roggiani, Pella, Cannizzaro.
*60.02. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba, Gadda.
*60.03. (Nuova formulazione) Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una Pag. 344dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Conseguentemente:
a) all'articolo 47, al comma 1 le parole: di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: di 5.073 milioni di euro per l'anno 2026 e al comma 3 le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026 sono sostituite dalle seguenti: pari a 923 milioni di euro per l'anno 2026.
b) alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: 0
2026: 0
2027: -5.000.000
66.041. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.
Nel capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 272 è sostituito dal seguente:
«272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032»;
b) al comma 273, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) 3.882 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) dopo il comma 273 sono inseriti i seguenti:
«273-bis. Con la deliberazione del CIPESS prevista dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e sono stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.Pag. 345
273-ter. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 70 milioni di euro per l'anno 2030».
2. Il comma 511 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:
«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
511-bis. Per le finalità di cui al comma 511 è altresì autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma».
3. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa complessiva di 1.096 milioni di euro, di cui 482 milioni di euro per l'anno 2025 e 614 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono inserite nel contratto di programma – parte investimenti stipulato tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
4. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 18 milioni di euro per l'anno 2026.
5. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando» sono inserite le seguenti: «, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,»;
2) al secondo periodo, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto periodo» e le parole: «quinto Pag. 346periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento»;
4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale»;
5) al quinto periodo, le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
6) al sesto periodo, le parole: «ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quater, le parole: «e di 100 milioni per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per l'anno 2026»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2025»;
2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;
e) al comma 12, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa complessiva di 708 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 428 milioni di euro per l'anno 2030.
7. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro, di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55 milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57 milioni di euro per l'anno 2031, 108,15 milioni di euro per l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.
8. Per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – sezione internazionale è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, di cui 158,91 milioni di euro per l'anno 2027, 82,45 milioni di euro per l'anno 2028, 173,4 milioni di euro per l'anno 2029, 281,71 milioni di euro per l'anno 2030, 206,43 milioni di euro per l'anno 2031, 81,85 milioni di euro per l'anno 2032 e 15,25 milioni di euro per l'anno 2033.
9. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro, di cui 248 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro Pag. 347per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2032 al 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035 e 200 milioni di euro per l'anno 2036.
10. Le risorse destinate alla società ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma di cui al medesimo periodo, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 114,8 milioni di euro per l'anno 2029.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 170 milioni di euro per l'anno 2030, di 180 milioni di euro per l'anno 2031, di 70 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2034, di 102 milioni di euro per l'anno 2035 e di 50 milioni di euro per l'anno 2036.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 98,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 79 milioni di euro per l'anno 2034.
Conseguentemente:
a) all'articolo 71, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia di cui al comma 2, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.
b) all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036 con le seguenti: 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034, 2035 e 2036.
c) all'allegato V, sopprimere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 8 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8.1 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -200.000.000;
CS: -200.000.000;
2026:
CP: -400.000.000;
CS: -400.000.000;
2027:
CP: +400.000.000;
CS: +400.000.000;
Pag. 3482028:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. La procedura concorsuale di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.860.208 euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro per lo svolgimento della procedura concorsuale, e a 4.980.622 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 3.148.419 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:
2026: -4.980.622
2027: -148.428
*84.6. (Nuova formulazione) Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.7. (Nuova formulazione) Matteoni, Amorese.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. È autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni euro per l'anno 2026, per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi da finanziare ai sensi del comma 3-bis, nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e di realizzazione.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 600.000 euro per l'anno 2025, e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.8. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Pella.
All'articolo 111, al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 112, comma 1, con le seguenti: dell'articolo 112 ,
Conseguentemente, all'articolo 112 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi 1 e 2;
b) al comma 3:
1) sostituire le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: designati dai Ministeri sulla base delle proprie attribuzioni di competenza;
2) sopprimere le parole: nonché delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate;
d) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.
*112.16. (Ulteriore nuova formulazione) Frassini, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*112.17. (Ulteriore nuova formulazione) De Bertoldi, Steger.
*112.18. (Ulteriore nuova formulazione) Pella, Cannizzaro, Casasco.
*112.27. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Matera, Testa.
*112.25. (Ulteriore nuova formulazione) Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*112.26. (Ulteriore nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.
*112.31. (Ulteriore nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis.
(Contributo alla regione Valle d'Aosta per i cambiamenti climatici)
1. Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.08. (Nuova formulazione) Manes.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Governo del settore dei dispositivi medici)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni,Pag. 350 dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici.
2. Al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
a) il Ministero della salute, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, adotta il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l'aggiornamento triennale. L'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma;
b) –la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione;
c) il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
d) l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, verifica la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo sanitario e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. A decorrere dalla medesima data, l'Osservatorio effettua altresì il monitoraggio dei prezzi effettivi di acquisizione dei dispositivi medici da parte delle stazioni appaltanti, sulla base delle informazioni fornite dall'ANAC, e le pubblica mensilmente nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute dedicata ai dispositivi medici. L'Osservatorio cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA.
3. Il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della Pag. 351verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.
*57.08. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*66.053. (Nuova formulazione) Gardini, Malagola, Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni e» sono soppresse;
c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
d) al comma 3-quinquies:
1) le parole: «e 3-ter.1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione Calabria è autorizzata a incrementare le risorse di cui al presente comma con risorse proprie, a carico della finanza regionale».
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti, nel limite massimo di 70 unità dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, a tempo Pag. 352indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo di non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.
19.02. (Ulteriore nuova formulazione) Cannizzaro, Loizzo, Mangialavori, Arruzzolo, Donno, Carmina, Dell'Olio.
ALLEGATO 3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis, Governo.
PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede», dopo le parole: «3-quinquies del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e sulle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;
c) al comma 3-quinquies:
1) le parole «e 3-ter.1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 3-ter.1 e 3-quater.1»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti, nel limite massimo di 70 unità, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo di non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.
19.02. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Loizzo.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Misure per il rafforzamento della dotazione finanziaria del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute)
1. Al fine di assicurare l'adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, anche connesse agli interventi relativi al PNRR, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 150.000;
2026: – 150.000;
2027: – 150.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2025: – 200.000
2026: – 200.000
2027: – 200.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 3 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.1 – Indirizzo politico, apportare le seguenti modificazioni:
2025: + 200.000
2026: + 200.000
2027 e successivi: + 200.000.
86.015. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Tassinari, Pella.
All'articolo 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti: ministeriale, designato sulla base delle attribuzioni di competenza di ciascun Ministero, e dopo le parole: a carico dello Stato sono aggiunte le seguenti: , comunque non inferiori all'importo di 100.000 euro annui.;
2) nel secondo periodo, le parole: è stabilito sono sostituite dalle seguenti: , nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dal primo periodo, compresa l'individuazione delle tipologie di contributi e delle categorie di soggetti di cui al primo periodo da escludere, sono stabilite;
3) il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: del Ministero dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: ministeriale di cui al comma 1, ove la presenza del predetto rappresentante non sia già prevista dalla normativa vigente,;
c) al comma 3:
1) le parole: del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: , ovvero, in mancanza dei predetti rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, i rappresentanti degli altri Ministeri designati ai sensi del comma 1, o già presenti nei collegi di revisione o sindacali ai sensi del comma 2,;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: Gli organi di controllo, anche costituiti in forma monocratica, delle società che ricevono contributi a carico dello Stato, come definiti ai sensi del comma 1, provvedono, comunque, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi ed inviano, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
*112.16. (Nuova formulazione) Frassini, Bagnai, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*112.17. (Nuova formulazione) De Bertoldi, Steger.
*112.18. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro, Casasco
*112.21. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.
*112.27. (Nuova formulazione) Congedo, Matera, Testa.
*112.25. (Nuova formulazione) Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*112.26. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro
*112.31. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.