ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. Atto n. 227.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto del Governo 227);
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), che stabilisce i princìpi ed i criteri direttivi per l'attuazione delle normative europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con termine per l'esercizio della delega fissato al 10 marzo 2025;
evidenziati i contenuti del provvedimento che apportano modifiche significative alla disciplina nazionale in materia di cripto-attività e riciclaggio di denaro, tra le quali:
a) all'articolo 1, l'introduzione di nuove disposizioni relative alla individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a (o provenienti da) un indirizzo auto-ospitato e alla modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività;
b) all'articolo 2, l'inclusione dei prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli operatori finanziari tenuti alla comunicazione dei dati afferenti ai trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento effettuati anche in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, nonché a fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con specifico riferimento temporale;
premesso che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria;
evidenziato, infine, che l'articolo 4 garantisce – fino alla scadenza del periodo Pag. 6transitorio (30 dicembre 2025) tra la disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e la nuova disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività – l'applicazione di talune disposizioni ai soggetti che siano regolarmente iscritti, alla data del 27 dicembre 2024, nella sezione speciale del registro OAM e che presentino entro il 30 giugno 2025 istanza di autorizzazione come CASP (Crypto-Asset Service Providers),
esprimono
PARERE FAVOREVOLE.