ALLEGATO
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 2.62, 8.0160, 44.3, 72.033, 80.0107 e 123.032 DEI RELATORI
ART. 2.
Al comma 9, capoverso Art. 16-ter, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti oneri e spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;
b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), del presente testo unico sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a euro 30.000 è elevato a euro 35.000.
10-ter. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».
all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 54 per cento;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attivitàPag. 15 d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;
b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis.».
2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. (Soggetti passivi) 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000.»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63.».
3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento.
4. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del 33 per cento.
5. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «, per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
7. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
8. L'imposta sostitutiva di cui al comma 6 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
9. L'assunzione del valore di cui al comma 6 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi Pag. 16del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento;
b) al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole: è pari al 16 per cento con le seguenti: è pari al 18 per cento.;
dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:
Art. 5-bis.
(Assegnazione agevolata beni ai soci)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmentePag. 17 applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5-ter.
(Estromissione dei beni delle imprese individuali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Art. 5-quater.
1. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni di cui al comma 1 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, possono essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
4. A seguito della istanza della parte, l'organo giudiziario sospende il giudizio fino al termine di novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate accerta che la somma indicata nella istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e ne dà comunicazione al contribuente.
6. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 4, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
7. L'organo giudiziario dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni individuate al comma 1, con compensazione delle spese di giudizio.;
all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo Pag. 18a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.;
dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:
Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)
1. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari autorizzate per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 10, ultimo periodo, le parole: «nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità.», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell'anno 2029, 204 unità.»
2) al comma 10-bis:
2.1) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;
2.2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l'anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.»;
2.3) al quarto periodo, dopo le parole: «diritto commerciale» sono aggiunte le seguenti: «; si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 2, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860»;
b) all'articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: «le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado» sono sostituite con le seguenti: «gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria»;
c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica Pag. 19a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.»;
3. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
4. All'articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,».
5. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole: «degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «7,»;
b) all'articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.».
6. Nell'anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del cinquanta per cento per il Presidente.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l'anno 2025.
8. Per le finalità previste all'articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate dell'importo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Art. 20-ter.
(Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione)
1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui Pag. 20all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2023, n. 189 si applicano anche per l'anno 2025.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l'anno 2025.;
dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure relative al personale INAIL)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rideterminata sulla base di quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dal 2025.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data, gli importi dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.;
dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere, almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.».
Art. 23-ter.
(Abrogazione articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge n. 114 del 1974)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.;
all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2025 l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b) del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come anche rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.;
Pag. 21dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Riduzione contributiva per nuovi Artigiani e Commercianti)
1. I lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al cinquanta per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui ai primi due periodi è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del conoscimento della riduzione contributiva di cui al presente comma, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.;
all'articolo 43, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo Dote Famiglia)
1. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote Famiglia» con uno stanziamento di euro 30.000.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo, la cui entità è stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo, per ciascuno figlio a carico, con un'età compresa tra i 6 e i 14 anni, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con un reddito con ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per tali prestazioni. Con decreto del PresidentePag. 22 del Consiglio dei ministri, adottato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Per l'attuazione della presente disposizione il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere su quota parte di cui alle maggiori entrate dell'articolo 12, comma 3-bis.;
all'articolo 63, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021 stipulato il 2 novembre 2022 erogati agli infermieri dipendenti dalle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a partire dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis sono valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2025, 57,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 57,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.;
all'articolo 47:
al comma 1, gli importi ivi indicati sono rideterminati in 5.020,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5.734,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.605,7 milioni di euro per l'anno 2028, 7.667,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.840,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030;
al comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 870,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 432,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 470,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.;
dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)
1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione Molise e della rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per ciascuno degli anni 2025 e 2026 una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.
2. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la Regione Molise è tenuta a predisporre entro il 31 gennaio 2025 un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.
3. L'assegnazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione e attuazione da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di Pag. 23rientro della Regione Molise del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Tale Programma Operativo 2025-2027 deve riportare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi della previsione dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché l'adozione del piano di cui al comma 2. In sede di verifica del Piano di rientro i predetti Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse previste al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2025 in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti riservando in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.;
all'articolo 72, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3-bis. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3-ter. Rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
3-quater. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
3-quinquies. L'esonero di cui al presente articolo non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
Pag. 24c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-sexies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-septies. L'esonero di cui al comma 3-bis non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-octies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-nonies. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è riconosciuto a favore dei datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
3-decies. L'esonero di cui al comma 3-nonies si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651.
3-undecies. L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3-duodecies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:
a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminatoPag. 25 assunto alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
3-terdecies. L'esonero di cui al comma 3-nonies non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
3-quaterdecies. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3-quinquiesdecies. L'esonero di cui al comma 3-nonies non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3-sexiesdecies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3-nonies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
3-septiesdecies. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
3-octiesdecies. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-septiesdecies sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, 1.513 milioni di euro per l'anno 2027, 1.371 milioni di euro per il 2028, 1.007 milioni di euro per il 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'INPS effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 26
3-noniesdecies. Il Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2017 e 310 milioni di euro nel 2028.;
dopo l'articolo 72, aggiungere i seguenti:
Art. 72-bis.
(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)
1. In attesa dell'attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato ad apposita riserva;
b) un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 1, lettera a), venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 1, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.
Pag. 27 4. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
5. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
6. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
7. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.
8. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
Art. 72-ter.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) il comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
d) al comma 1062, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1063, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».
f) il comma 1058-ter è abrogato.
2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre Pag. 282020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
4. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.;
dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:
Art. 73-bis.
(Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa)
1. Ai fini dell'attuazione di disposizioni anche di carattere fiscale in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2025 e di 2 milioni di euro nell'anno 2026.;
all'articolo 76, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi al soggetto attuatore nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi PEF derivino minori oneri rispetto all'ammontare dei contributi di cui alla presente disposizione, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.;
all'articolo 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.600 milioni di euro con le seguenti: 2.200 milioni di euro;
Pag. 29dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) prima delle parole: «, alle imprese attive nel settore della produzione primaria» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025»;
b) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2025»;
c) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».;
d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.
2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.»;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti Pag. 30agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.;
dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:
Art. 91-bis.
(Rifinanziamento fondo missioni internazionali)
1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato per l'anno 2025 di 120 milioni di euro.
2. A quota parte degli oneri di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.;
dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo è ripartito, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.;
dopo l'articolo 101, aggiungere i seguenti:
Art. 101-bis.
(Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali)
1. Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo dell'importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 sono destinati ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
c) classificazione come Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pag. 313. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 101-ter.
(Incremento del Fondo per la legalità)
1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.;
all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026.»;
al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027.»;
al comma 4 alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026.;
al comma 5, all'alinea 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Per l'anno 2026 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente decreto possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, e al quarto periodo le parole: da emanare entro il 31 marzo 2025, sono soppresse;
al comma 8, la parola: non è soppressa e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;
al comma 10, al primo periodo, le parole: non possono sono sostituite dalle seguenti: possono e le parole: in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento.;
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 448,8 milioni di euro per l'anno 2025, 182,2 milioni di euro nell'anno 2026, 140,4 milioni di euro nell'anno 2027, 163 milioni di euro nell'anno 2028 e 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Pag. 32Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
alla missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -160.000.000;
CS: -160.000.000.
alla missione 8 – Soccorso civile, programma 5 – Protezione civile, U.d.V. 6.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.
2026:
CP: -7.000.000;
CS: -7.000.000.
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +740.000.000;
CS: +740.000.000.
2027:
CP: +460.000.000;
CS: +460.000.000.
alla missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: –;
CS: –.
Anno 2031 riduzione 123.000.000 di euro
alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 7 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio – U.d.V. 1.6, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: -101.000.000.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: –;
CS: -39.000.000.
Riduzione di 50.000.000 di euro per l'anno 2029.
alla missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 12 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria – U.d.V. 1.11, apportare le seguenti variazioni:
2027:
CP: -155.000.000;
CS: -155.000.000.
Riduzione di 20.000.000 di euro per l'anno 2028 e 12.000.000 per l'anno 2029
alla missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare – U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -33.700.000;
CS: -33.700.000.
2026:
CP: -136.700.000;
CS: -136.700.000.
2027:
CP: +1.300.000;
CS: +1.300.000.
Riduzione di 48.700.000 di euro per l'anno 2028 e 18.700.000 per l'anno 2029.
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy:
missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 13 – Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa, unità di voto 1.8, apportare le seguenti modificazioni:
2026:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
2027:
CP: +200.000.000;
CS: +200.000.000.
Allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:
alla Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca», Programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», U.d.V. 1.3:
2025:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
2026:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
2027:
CP: +7.700.000;
CS: +7.700.000.
e successivi.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti variazioni:
Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto; Programma 06 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: –;
CS: –.
2027:
CP: 350.000.000;
CS: 350.000.000.
2028:
CP: 75.000.000;
CS: 75.000.000.
2.62. I Relatori.
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Pagamento effettuato con strumenti elettronici)
1. Nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente:
all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativoPag. 34 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
3-ter. Le risorse stanziate con la legge 8 agosto 2024, n. 118 sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge.
3-quater. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportante le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.;
dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di montante contributivo)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del predetto articolo 24. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva di cui ai primi due periodi sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 1.;
all'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di allineare il target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga» – Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in Pag. 35essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.
1-ter. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del «Piano Italia 1 giga» di cui al PNRR Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)», il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun Comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.;
all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.610 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 21,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 74 milioni di euro per l'anno 2026, a 71,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, a 74 milioni di euro per l'anno 2032 e a 74,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1.;
all'articolo 96, al comma 3 sostituire le parole: il termine di cui al comma 2 con le seguenti: i termini stabiliti;
all'articolo 143 dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
8.0160. I Relatori.
ART. 44.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport, il fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.3. I Relatori.
ART. 72.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Misure in favore dell'editoria)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 20 Pag. 36milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, previste dal Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
3. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
4. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il 2025.;
all'articolo 74, comma 3, sostituire le parole: e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.;
dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Salvaguardia di Venezia)
1. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.;
dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: -90.475.000;
CS: -90.475.000.;
dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:
Art. 95-bis.
(Fondo per l'economia del mare)
1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e con particolare riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al presente comma, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.;
all'articolo 120, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 37comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 183,3 milioni di euro nell'anno 2025, 37,4 milioni di euro nell'anno 2026, 25,4 milioni di euro nell'anno 2027, 85 milioni di euro nell'anno 2028 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
alla missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 1 – Organi costituzionali, U.d.V. 17.1, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
2026:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
2027:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
e successivi
alla missione 6 – Giustizia, programma 8 – Autogoverno della magistratura, U.d.V. 19.3, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
e successive
alla missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14 – Tutela della privacy, U.d.V. 14.5, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2026:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
2027:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
e successivi
alla missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 22.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 6 Giustizia, programma 2 Giustizia civile e penale, U.d.V. 1.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2026:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2027:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
e successivi
allo stato di previsione stato di previsione del Ministero della difesa, missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma 22 – Servizi e affari generali per le amministrazioniPag. 38 di competenza, U.d.V. 3.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2026:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
2027:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
e successivi
allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; programma 13 – Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi d'impresa U.d.V. 1.8, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
2027:
CP: 9.000.000;
CS: 9.000.000.
anno terminale 2028.
alla missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese; Programma 14 – Interventi in materia di difesa nazionale U.d.V. 1.9, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –;
CS: –.
2026:
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
2027:
CP: -9.000.000;
CS: -9.000.000.
anno terminale 2028.
alla missione 15 – Comunicazioni; Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, U.d.V. 5.2, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2027:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000;
e successivi
allo stato di previsione del Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:
alla missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2 – Sostegno valorizzazione e tutela del settore spettacolo dal vivo, U.d.V. 1.1:
2025:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
2026:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
2027:
CP: +1.500.000;
CS: +1.500.000.
e successivi.
72.033. I Relatori.
ART. 80.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
Art. 80-bis.
(Finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamentoPag. 39 e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori)
1. All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
80.0107. I Relatori.
ART. 123.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
Art. 123-bis.
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di parte corrente da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 18.560.000 euro per l'anno 2025, di 20.260.000 euro per l'anno 2026 e di 19.102.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.
2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 26.600.000 euro per l'anno 2025, di 20.950.000 euro per l'anno 2026 e di 8.400.000 per l'anno 2027, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziale, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure legate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione famiglia lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché al recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.310.000 euro per l'anno 2025, 41.810.000 per l'anno 2026 e 27.502.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
123.032. I Relatori.