CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 dicembre 2024
421.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 15.8, 21.2, 38.097, 119.15 E TAB.2.4
DEL GOVERNO

ART. 15.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».
  3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10:

    1) al comma 5, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;

    2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza»;

   b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono inserite le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».

  Conseguentemente:

   all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».
  3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

   dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;

   b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;

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   c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;

   d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;

   e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;

   f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;

   g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
   9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;

   h) al comma 18:

    1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;

    2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;

    4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».

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  2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

   dopo l'articolo 73, aggiungere i seguenti:

Art. 73-bis.
(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate “PMI”, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;

   c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

   d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse.

Art. 73-ter.
(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, e il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.
  2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:

   a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggettoPag. 28 alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;

   b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 35 per cento del medesimo rapporto: 1 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

   c) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, fino alla soglia corrispondente al 50 per cento del medesimo rapporto: 1,5 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

   d) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2 per cento dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50 per cento del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.

  3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.
  4. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

   dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

  1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

   a) «Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuatePag. 29 a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

   b) «Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

   c) «Sezione venture capital e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

  2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.
  3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».
  6. Per le finalità di cui al comma 1, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c) del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo Pag. 30di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
  5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
15.8. Il Governo.

ART. 21.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.
(Visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di chiedere la visita diretta».

Art. 23-ter.
(Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)

  1. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è inserito il seguente:

   «Art. 33-bis.(Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità)1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre Pag. 312025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.
   2. Il comma 1 non si applica alle strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106»;

   dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.;

   all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto disposto dal comma 1-bis del presente articolo»;

    b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le lavoratrici autonome di cui al comma 1 del presente articolo iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis».

   all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole: pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

   all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e al fine di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

   al capo I del titolo XIII della parte I, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

   «11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi al numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e utenti Pag. 32di voli internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore.
   11-ter. L'addizionale di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base ai dati di cui al comma 11-bis, è riscossa a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti d'imbarco. Le compagnie aeree eseguono il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
   11-quater. L'ammontare delle somme riscosse è comunicato mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.
   11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale di cui al comma 11 e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
   11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascuna violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater, la sanzione è raddoppiata».

  2. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti:

   «3-quinquies. A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.
   3-sexies. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies è destinato al comune o ai comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.
   3-septies. Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalità previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
   3-octies. Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di più comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.
   3-novies. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale,Pag. 33 entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle città metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresì comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.
   3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.
   3-undecies. I comuni e le province o le città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.
   3-duodecies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies».

   al capo II del titolo XIV della parte I, dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Disposizioni in materia di indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
21.2. Il Governo.

ART. 38.

  Nel capo I del titolo VI della parte I, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare)

  1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

  1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte Pag. 34alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.
  3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.
  4. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.
  5. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: «secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».
  7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
38.097. Il Governo.

ART. 119.

  Sostituire l'allegato III con il seguente:

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39

Pag. 40

Pag. 41

Pag. 42

Pag. 43

Pag. 44

Pag. 45

Pag. 46

Pag. 47

Pag. 48

Pag. 49

Pag. 50

Pag. 51


119.15. Il Governo.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +95.262.000;
    CS: +95.262.000.

   2026:

    CP: +95.262.000;
    CS: +95.262.000.

   2027:

    CP: +95.262.000;
    CS: +95.262.000.

   2028:

    CP: +95.262.000;
    CS: +95.262.000.

   2029:

    CP: +95.262.000;
    CS: +95.262.000.

   2030:

    CP: +6.542.000;
    CS: +6.542.000.

   2031:

    CP: +6.542.000;
    CS: +6.542.000.

   b) alla Missione 23 – Fondi da ripartire, Programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -95.262.000;Pag. 52
    CS: -95.262.000.

   2026:

    CP: -95.262.000;
    CS: -95.262.000.

   c) alla Missione 1 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.11 – Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, apportare le seguenti variazioni:

   2027:

    CP: -95.262.000;
    CS: -95.262.000.

   2028:

    CP: -95.262.000;
    CS: -95.262.000.

   2029:

    CP: -95.262.000;
    CS: -95.262.000.

   2030:

    CP: -6.542.000;
    CS: -6.542.000.

   2031:

    CP: -6.542.000;
    CS: -6.542.000.

   d) alla Missione 5 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 5.1 – Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -3.047.765;
    CS: -3.047.765.

   2026:

    CP: -9.923.105;
    CS: -9.923.105.

   e) alla Missione 1 – Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.2 – Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +3.047.765;
    CS: +3.047.765.

   2026:

    CP: +9.923.105;
    CS: +9.923.105.
Tab.2.4. Il Governo.

Pag. 53

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 7.039, 20.11, 30.0119, 43.4, 57.7, 59.12, 64.06, 79.51, 79.092, 80.0105, 80.0106, 89.031, 93.118, 93.119, 93.044, 110.125, 111.04 E 113.4 DEI RELATORI

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Piani straordinari di investimento pluriennale per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica)

  1. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Unione europea per il 2050, nonché per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:

   a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;

   b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;

   c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;

   d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i princìpi di trasparenza e non discriminazione;

   e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 3, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 3. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per Pag. 54gli investimenti nella distribuzione elettrica.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a quaranta anni.
7.039. I Relatori.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, 200 magistrati ordinari vincitori di concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
20.11. I Relatori.

ART. 30.

  Al capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e di rifinanziamento del sistema duale)

  1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, lettera b):

    1) al numero 1), le parole: «euro 9.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;

    2) al numero 2):

     2.1) al primo periodo, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»;

     2.2) al secondo periodo, le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.190»;

     2.3) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE»;

   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500», le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190», le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640» e le parole: «1.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950»;

   c) all'articolo 12:

    1) ai commi 1 e 4, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.140»;

    2) al comma 7, le parole: «importo mensile di 350 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo mensile di 500 euro»;

    3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso»;

   d) all'articolo 13:

    1) al comma 8:

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

   «8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui Pag. 55agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;

     1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033»;

    2) al comma 9:

     2.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

   «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 711,7 milioni di euro per l'anno 2025, 627,9 milioni di euro per l'anno 2026, 602,2 milioni di euro per l'anno 2027, 602,6 milioni di euro per l'anno 2028, 603,1 milioni di euro per l'anno 2029, 603,6 milioni di euro per l'anno 2030, 604,1 milioni di euro per l'anno 2031, 604,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa»;

     2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 606 milioni di euro per l'anno 2025, 581,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 555,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

  2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, a 170 milioni di euro per l'anno 2026 e a 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2026 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 – Politiche per il lavoro, Programma 1.1 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: +350.000.000;
    CS: +350.000.000.

   2026:

    CP: +200.000.000;

Pag. 56

    
    CS: +200.000.000.

   2027:

    CP: +3.000.000;
    CS: +3.000.000.
30.0119. I Relatori.

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

  1. Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

   «632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite».
43.4. I Relatori.

ART. 57.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.
57.7. I Relatori.

ART. 59.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», le parole «dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «o delle strutture sanitarie private o libero professionali».

   b) al comma 3, dopo le parole: «per tale attività» sono inserite le seguenti: «, svolta presso le strutture del Servizio sanitario nazionale,».
59.12. I Relatori.

Pag. 57

ART. 64.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure)

  1. Per migliorare l'efficienza e garantire la sostenibilità del sistema sanitario, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari, nonché ogni altro ente che eroga servizi di cura nell'ambito di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o di strutture sanitarie private accreditate sono tenuti ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.
  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona umana,» sono inserite le seguenti: «della centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato,»;

   b) al comma 10, lettera h), dopo le parole: «linee guida» sono inserite le seguenti: «, i modelli organizzativi e gestionali» e dopo le parole: «di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, secondo i principi di umanizzazione della cura e di integrazione delle specializzazioni per valorizzare la centralità della persona umana».

  3. Con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati i criteri organizzativi e qualitativi, le linee guida e i protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere al fine di attuare i princìpi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  4. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e per i successivi due anni, gli enti di cui al comma 1 interessati all'applicazione dei protocolli organizzativi ivi previsti avviano una fase sperimentale, previa comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio dei risultati derivanti dall'applicazione dei protocolli. All'esito della sperimentazione biennale, il Ministro della salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le norme necessarie per la applicazione generalizzata dei modelli organizzativi di cui al presente articolo.
  5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli eventuali risparmi di spesa ottenuti dall'attuazione dei modelli organizzativi di cui al presente articolo sono acquisiti alla disponibilità degli enti di cui al comma 1.
64.06. I Relatori.

ART. 79.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere Pag. 58di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».
79.51. I Relatori.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza degli immobili di edilizia residenziale pubblica e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

  1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

   a) la tipologia degli investimenti agevolabili;

   b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);

   c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;

   d) la società Gestore dei servizi energetici – GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;

   e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;

   f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);

   g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

   h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

   i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7;

   l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

   m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

   n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

  2. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

   a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

   b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UnionePag. 59 europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

   c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 1 a 7 non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dai commi da 1 a 7 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 7, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.
  5. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.
  6. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 1, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 1, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.
79.092. I Relatori.

ART. 80.

  Al capo II del titolo VIII della parte I, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di un'adeguata capacità di accumulo, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione di energia da fonti rinnovabili non programmabile prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi, nell'anno 2025, del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, sulla base di una apposita convenzione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -1.000.000.
80.0105. I Relatori.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroghe in materia di concessioni autostradali)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, Pag. 60n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «documento di economia e finanza 2023» sono aggiunte le seguenti: «, e, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029»;

   b) al comma 3-bis:

    1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate, per l'anno 2025, nella misura dell'1,8 per cento, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, ad eccezione delle società concessionarie nei cui atti convenzionali non è previsto un incremento delle tariffe. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari».
80.0106. I Relatori.

ART. 89.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

  1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 6 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027. Il contributo è autorizzato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 2 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale,Pag. 61 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  4. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.
  6. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale, con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 3 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.
  8. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
89.031. I Relatori.

ART. 93.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la regione Emilia-Romagna con le seguenti: per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.118. I Relatori.

  All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri, le modalità, i Pag. 62termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

   b) al comma 28, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

   c) al comma 32:

    1) al terzo periodo, sostituire le parole: 2,83 milioni di euro con le seguenti: 2,82 milioni di euro;

    2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Conseguentemente, al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di euro 1.820.000 per l'anno 2025»;

   b) all'articolo 18, comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: «60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e di euro 100.000 per l'anno 2025».

   d) al comma 35:

    1) al primo periodo, dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: deve essere sgomberata aggiungere le seguenti: , in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, e dopo le parole: interventi per il ripristino con aggiungere le seguenti: interventi locali,.
93.119. I Relatori.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Contributo per gli interventi conseguenti all'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismicaPag. 63 dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 8.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 2 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, a pena di inammissibilità della stessa:

   a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;

   b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;

   c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;

   d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.Pag. 64
  6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 2 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
  7. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
  8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

   a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

   b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 2 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

   c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

   d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

   e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 8, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: «decreto legislativo 2 gennaio 2018, Pag. 65n. 1,» sono inserite le seguenti: «e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».
93.044. I Relatori.

ART. 110.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire interventi urgenti e ordinari e straordinari di conto capitale per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgere nel comune di Agrigento, in relazione alla designazione quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025, finalizzati alla promozione dello stesso comune, è autorizzata la spesa delle quote di avanzo delle risorse assegnate in attuazione dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2002 e riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
110.125. I Relatori.

ART. 111.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

  1. I componenti del Governo non possono svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea.
  2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, ferma restando ogni altra responsabilità dei soggetti interessati, il compenso percepito deve essere versato, a cura del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  3. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al compenso percepito e non versato.
  4. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì ai parlamentari della Repubblica e ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.
  5. Il divieto di cui al comma 1 si applica ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Parlamento europeo.
  6. All'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella» sono sostituite dalle seguenti: «è corrisposto il trattamento economico complessivo»;

   b) al comma 2, le parole: «l'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico».

  7. All'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «con l'indennità», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «con il trattamento economico».Pag. 66
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, valutati in 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
111.04. I Relatori.

ART. 113.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

  1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, la predetta società, nell'anno 2025, promuove l'adozione di misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne, mantenendoli, nel complesso, a un livello non superiore a quello conseguito nell'anno 2023, con esclusione dei costi per consulenze relative a operazioni di carattere strategico. Per l'anno 2026, in relazione all'ammontare complessivo dei costi di cui al primo periodo, la predetta società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Per l'anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la predetta società, coerentemente con gli obiettivi previsti dal piano industriale 2024-2026, nel corso dell'anno 2025, mette in atto misure di contenimento dei costi esterni tali da realizzare, negli anni 2026 e 2027, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al 2 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente comma sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024. Gli amministratori della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa danno conto delle misure adottate in attuazione del presente comma nella relazione sulla gestione allegata al bilancio degli esercizi 2025, 2026 e 2027.
113.4. I Relatori.