CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2024
419.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

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  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il testo iniziale del provvedimento in discussione, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione nella seduta del 3 dicembre 2024 e che in quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una condizione, entrambe recepite delle Commissioni di merito VII e XI.
  Venendo alla disamina del testo ora all'esame dell'Assemblea, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che le relative disposizioni modificano l'articolo 2 del decreto-legge in esame, estendendo la platea dei beneficiari delle prestazioni di integrazione al reddito concesse dalla predetta disposizione ai lavoratori nel settore della pelletteria e nelle attività identificate dai codici ATECO nella tabella A allegata e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente ad alcune attività. Osserva che il limite di spesa riferito alla misura, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, e la relativa disposizione di copertura vengono conseguentemente incrementati di 9 milioni di euro, passando dunque a 73,6 milioni di euro per il medesimo anno 2024. Rileva che con le risorse aggiuntive stanziate, pari, come detto, a 9 milioni di euro, è possibile estendere la prestazione a circa 4.180 lavoratori, ammesso che per i settori aggiuntivi sussistano le ipotesi adottate nella relazione tecnica sul valore della retribuzione mensile, sulla riduzione dell'orario di lavoro e sulle settimane di integrazione di cui usufruiranno i beneficiari. In proposito, rileva innanzitutto che la misura, anche dopo la sua estensione, opera pur sempre nel limite delle disponibilità e che, per garantire l'osservanza del tetto di spesa, sono previsti i consueti meccanismi di monitoraggio da parte dell'INPS e di sospensione dell'accoglimento delle domande all'esaurimento delle risorse. Sotto questo profilo, non ha pertanto osservazioni da formulare, in quanto l'onere è limitato allo stanziamento. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica iniziale dava conto delle stime sulla cui base era stato dimensionato lo stanziamento, mentre l'emendamento che ha ampliato la platea dei beneficiari non è corredato di relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione che consentano di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura.
  Con riferimento all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni ivi contenute recano l'interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha previsto la concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 2, concernente l'anzianità del lavoratore presso l'azienda, e dall'articolo 22, comma 4, concernente il limite delle ore di integrazione salariale autorizzate per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico. Rileva che, secondo le norme ora introdotte, il suddetto articolo 12-quater del decreto-legge n. 104 del 2023 si interpreta nel senso che, per i trattamenti di integrazione salariale da esso previsti, non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Specifica che a tale interpretazione sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025. Fa presente che l'emendamento che ha introdotto le disposizioni in commento non è corredato di relazione tecnica.
  In proposito, osserva che l'interpretazione autentica recata dalla norma, stante il suo carattere retroattivo, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a decorrere Pag. 22dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, verosimilmente a decorrere dalla fine dell'esercizio 2024. Rileva che tali oneri derivano sia dalla necessità di restituire alle imprese interessate, in mancanza di diversa previsione normativa, il contributo addizionale effettivamente versato dalle stesse negli esercizi già conclusi alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia nell'esercizio 2023 e in gran parte dell'esercizio 2024, sia dal venir meno nell'anno 2025 e, in minima parte, nel 2024 del contributo addizionale, stimato in 200.000 euro annui dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2023, che, ancorché non versato dalle imprese stesse, risulta già incorporato nei saldi di finanza pubblica in quanto utilizzato a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12-quater del predetto decreto-legge. Ciò stante, considerato che le disposizioni in esame imputano, invece, in contrasto con la vigente disciplina contabile, parte degli oneri all'esercizio 2023, ormai già trascorso, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti alla quantificazione degli oneri gravanti sugli anni 2024 e 2025, verificando altresì la presenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo sociale per occupazione e formazione, individuato dalle disposizioni medesime quale fonte di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, in 820.000 euro per l'anno 2024 e in 950.000 euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza evidenziato in merito ai profili di quantificazione, segnala in via preliminare che la disposizione in esame non è correttamente formulata, in quanto fa riferimento, tra gli altri, anche all'esercizio finanziario 2023, oramai concluso e rispetto al quale è già entrata in vigore la legge di approvazione del relativo rendiconto.
  Tanto premesso, per quanto attiene al Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzato con finalità di copertura, osserva che lo stesso, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento, per l'anno 2024, disponibilità residue pari a 1.673.166.168 euro.
  Per quanto concerne, invece, l'anno 2025, in base al vigente bilancio dello Stato, il Fondo presenta, per tale annualità, una dotazione iniziale di 1.504.561.713 euro, importo sostanzialmente confermato, nella misura di 1.481.561.713 euro, anche dalle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
  In tale quadro, fermo restando quanto sopra osservato con riferimento alla copertura finanziaria riferita all'esercizio 2023, evidenzia la necessità che il Governo, pur considerando la relativa esiguità degli oneri oggetto di copertura, confermi la disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del citato Fondo sociale per occupazione formazione per le annualità interessate e assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.
  Per quanto concerne l'articolo 8-bis, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 18 della legge n. 206 del 2023, concernente la disciplina del percorso liceale del made in Italy. In particolare, viene abrogata la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del made in Italy e viene specificato che l'attivazione di tali percorsi avviene anche nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente. Al riguardo, non formula osservazioni, posto che, a legislazione vigente, l'attivazione del Pag. 23percorso scolastico risulta facoltativa ed esercitabile solo nel caso in cui non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, osserva preliminarmente che la norma in esame, approvata dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce con un nuovo testo l'articolo 9 del decreto-legge in oggetto. Fa presente che la nuova versione dell'articolo in riferimento conferma sostanzialmente il contenuto della disposizione originaria precisandone la portata applicativa. In particolare, la norma dispone che anche i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, al pari dei vincitori di concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato in virtù del possesso di un numero di crediti formativi inferiori a quelli prescritti o in forza del possesso del solo titolo di studio, diploma, siano tenuti a conseguire in ogni caso l'abilitazione, mediante il conseguimento dei crediti formativi necessari consentendo, conseguentemente, agli stessi l'accesso ai relativi percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, con oneri a proprio carico, come già previsto nell'assetto vigente. Segnala che la relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dalle Commissioni di merito che ha introdotto il testo in esame, al pari di quanto già evidenziato dalla relazione tecnica relativa alla versione originaria dell'articolo, afferma la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria dello stesso, precisando che questo si limita a specificare, per i vincitori di concorso sui posti di insegnante tecnico-pratico, il contenuto dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, ai quali gli stessi parteciperanno con oneri a loro carico. Tanto premesso, non formula osservazioni.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento dell'integrazione al reddito a ulteriori settori di attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stata effettuata stimando una platea di circa ulteriori 3.300 lavoratori impiegati nei settori di cui ai nuovi codici ATECO considerati dalla norma, con una retribuzione media mensile ponderata di 1.925 euro, e ipotizzando la fruizione di otto settimane di cassa integrazione in deroga in corrispondenza di una riduzione dell'orario di lavoro pari al 75 per cento, fermo restando, in ogni caso, che il predetto riconoscimento opera nell'ambito di un limite di spesa predefinito e che sono previsti meccanismi di monitoraggio da parte dell'INPS, che, al fine di garantire l'efficacia del predetto limite, consentono di escludere l'accoglimento di ulteriori domande per l'accesso ai benefici.
  Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, che reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha previsto la concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga in specifici casi di attuazione di processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive, imputano oneri anche all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso, in contrasto con la vigente disciplina contabile.
  Assicura, infine, che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le risorse necessarie a far fronte all'ulteriore utilizzo disposto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 7, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2119-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento dell'integrazionePag. 24 al reddito a ulteriori settori di attività, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stata effettuata stimando una platea di circa ulteriori 3.300 lavoratori impiegati nei settori di cui ai nuovi codici ATECO considerati dalla norma, con una retribuzione media mensile ponderata di 1.925 euro, e ipotizzando la fruizione di otto settimane di cassa integrazione in deroga in corrispondenza di una riduzione dell'orario di lavoro pari al 75 per cento, fermo restando, in ogni caso, che il predetto riconoscimento opera nell'ambito di un limite di spesa predefinito e che sono previsti meccanismi di monitoraggio da parte dell'INPS, che, al fine di garantire l'efficacia del predetto limite, consentono di escludere l'accoglimento di ulteriori domande per l'accesso ai benefici;

    le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, che reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha previsto la concessione della cassa integrazione straordinaria in deroga in specifici casi di attuazione di processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive, imputano oneri anche all'esercizio finanziario 2023, ormai concluso, in contrasto con la vigente disciplina contabile;

    il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le risorse necessarie a far fronte all'ulteriore utilizzo disposto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 7, senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   rilevata l'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   Sopprimere l'articolo 2-bis».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel prendere atto che le disposizioni di cui all'articolo 2, come modificate in senso ampliativo nel corso dell'esame in sede referente, consentono il riconoscimento dell'integrazione salariale alle categorie di lavoratori dipendenti nei settori ivi puntualmente richiamati fino alla conclusione del corrente anno, richiama l'attenzione della rappresentante del Governo in merito all'opportunità di valutare un'ulteriore estensione temporale del periodo di fruizione del predetto beneficio, intervenendo in particolare tramite un'apposita misura che, ove non potesse essere introdotta già nel corso dell'esame del presente decreto-legge, potrebbe trovare collocazione nel decreto-legge in materia di proroga di termini, di prossima presentazione alle Camere, reperendo in tale contesto anche le necessarie coperture finanziarie, ovvero ovviando a tale problematica, in alternativa, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, attualmente in discussione presso questa Commissione. Chiede, pertanto, alla sottosegretaria Savino di fornire rassicurazioni al riguardo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur comprendendo le valutazioni espresse dalla sottosegretaria Savino a sostegno della necessità di espungere dal testo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, che fanno riferimento a oneri relativi anche a un esercizio finanziario ormai trascorso, rammenta tuttavia come tali disposizioni siano state introdotte durante l'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VII e XI per effetto di una proposta emendativa supportata dal consenso pressoché unanime dei diversi gruppi parlamentari. Tanto considerato, rivolge un appello al Governo e alla maggioranza affinché, già nell'ambito del disegno di legge di bilancio ora all'esame di questa Commissione, possano essere individuate soluzioni tempestive e adeguate alla problematica posta dal citato articolo 2-bis, che riguarda settori produttiviPag. 25 che versano in condizioni di grave crisi economica, attraverso la previsione di un intervento compensativo di contenuto analogo a quello oggetto della norma di cui la relatrice ha testé proposto la soppressione, dalla cui attuazione deriverebbero, peraltro, oneri di trascurabile entità a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che il Governo considererà con particolare attenzione, già nell'ambito del disegno di legge di bilancio ora in discussione presso questo ramo del Parlamento, ovvero nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto-legge in materia di proroga termini, che, come di consueto, sarà presentato alle Camere entro la conclusione dell'anno, le questioni richiamate dai deputati Grimaldi e Guerra, al fine di pervenire a una positiva soluzione delle problematiche poste.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dalla rappresentante del Governo nella ricerca condivisa di misure che possano andare incontro alle esigenze sottese alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, di cui, stante l'attuale formulazione, si richiede la soppressione, tanto più in considerazione del fatto che tali disposizioni sono state introdotte nel testo durante l'esame in sede referente sulla base di un consenso trasversale tra i diversi gruppi parlamentari.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Tucci 1.14, che è volta a prevedere che, con riferimento ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare, agli incrementi occupazionali, rispetto al periodo d'imposta precedente, risultanti al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai due successivi, si applichi la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Al riguardo, nel rammentare che alle disposizioni di cui al citato articolo sono stati ascritti oneri quantificati in 1.336,6 milioni di euro per l'anno 2025, evidenzia che la proposta emendativa, che estende l'ambito di applicazione, anche sotto il profilo temporale, delle predette disposizioni di cui al decreto legislativo n. 216 del 2023, appare suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura finanziaria;

   Battilocchio 2.12, che modifica l'estensione temporale del periodo massimo per il quale l'INPS riconosce, ai lavoratori dipendenti dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, del settore conciario e delle altre attività concernenti la montatura e saldatura di accessori della moda, un'integrazione al reddito in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituendo il riferimento al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al 31 dicembre 2024, pari a 64 giorni, con un periodo massimo pari a 12 settimane, corrispondenti a 84 giorni. La proposta incrementa, conseguentemente, il limite di spesa entro il quale sono concesse le suddette integrazioni al reddito, da 73,6 milioni di euro a 88,6 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo ai maggiori oneri che ne derivano, pari a 15 milioni di euro per il medesimo anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca per l'esercizio in corso le necessarie disponibilità;

   Bonafé 2.15, che è volta a sopprimere il riferimento all'anno 2024, contenuto al comma 4 dell'articolo 2, dell'autorizzazionePag. 26 di spesa di 73,6 milioni di euro destinata alle integrazioni al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, non provvedendo tuttavia ad allineare conseguentemente la norma di copertura finanziaria dei medesimi oneri di cui al successivo comma 7. Rileva che la proposta emendativa si colloca, in tal modo, in contrasto con la vigente disciplina contabile di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che impone l'indicazione del profilo temporale delle spese autorizzate;

   Simiani 2.16, che prevede, per le imprese operanti in settori della moda che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, la sospensione sino al 31 dicembre 2025 dei versamenti in autoliquidazione relativi alle imposte dirette, alle ritenute alla fonte e all'imposta sul valore aggiunto. La proposta emendativa prevede, inoltre, che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Fa quindi presente che, in considerazione del carattere ultrannuale della sospensione dei predetti versamenti, la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente, prive di quantificazione e relativa copertura finanziaria;

   Caso 4.2, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Caso 4.5 e 4.05, che incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, in misura pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, e a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025;

   Faraone 4.101, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026, 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Baldino 6.2, che incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato all'erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Caso 6.4, che incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato all'erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, in misura pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre Pag. 272014, n. 190, per un importo di 14 milioni di euro, inferiore quindi all'onere al quale si fa fronte;

   Caso 6.03, che incrementa, in misura pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025, il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca, per la suddetta annualità, le occorrenti disponibilità;

   Manzi 6.04, che incrementa in misura pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca, per la suddetta annualità, le occorrenti disponibilità;

   Caso 9.1, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, che disciplina il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Caso 9.2, che incrementa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di garantire la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Manzi 10.7, che rifinanzia, per un importo pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, istituito per sostenere le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR per attività di supporto tecnico, al fine di consentire la proroga dei contratti per incarichi temporanei di personale amministrativo attivati dalle medesime istituzioni scolastiche, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Caso 10.8, che rifinanzia, per un importo pari a 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e 141,18 milioni di euro per l'anno 2026, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, istituito per sostenere le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR per attività di supporto tecnico nonché per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, per consentire la proroga dei contratti per incarichi temporanei di personale amministrativo attivati dalle medesime istituzioni scolastiche, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Caso 10.9, che intende rifinanziare, per un importo pari a 226,56 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e Pag. 282026, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, istituito per sostenere le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR per attività di supporto tecnico nonché per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, per consentire la riattivazione dei contratti per incarichi temporanei di personale amministrativo attivati dalle medesime istituzioni scolastiche, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Caso 10.14, che autorizza la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027 al fine di attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Manzi 11.1, che modifica la previsione normativa recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge in esame, con cui si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, finalizzata al finanziamento della fornitura gratuita dei libri di testo, portando il suddetto incremento a una somma di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, in luogo dell'incremento attualmente previsto, pari a 4 milioni di euro limitatamente alla presente annualità, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Piccolotti 11.2, che modifica la previsione normativa recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge in esame, con cui si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, finalizzata al finanziamento della fornitura gratuita dei libri di testo, portando il suddetto incremento a 10 milioni di euro per l'anno 2024, in luogo dell'incremento attualmente previsto, pari a 4 milioni di euro. Osserva che la proposta emendativa modifica, altresì, la copertura finanziaria dei relativi oneri, imputandola per intero a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Orrico 11.01, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, provvedendo ai relativi oneri, per gli anni 2025, 2026 e 2027, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai conseguenti effetti finanziari, segnala le seguenti:

   Gribaudo 1.5, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura per l'annualità interessata Pag. 29e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per lo stesso anno 2025;

   Barzotti 1.9, che è volta, tra l'altro, ad anticipare dal 1° gennaio 2026 al 15 giugno 2025 la decorrenza dell'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, conseguentemente rimodulando, al comma 10, gli oneri derivanti dalle attività connesse alla predetta introduzione, determinati dalla medesima proposta emendativa in 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e in 414.800 euro per l'anno 2026. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, che resta imputata a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5, del PNRR;

   Faraone 1.100, che La proposta emendativa è volta ad incrementare gli oneri connessi all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, determinandoli in misura complessivamente pari a 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5, del PNRR. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria operata a valere sui predetti stanziamenti del PNRR, anche al fine di escludere che l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare la realizzazione degli specifici investimenti cui è subordinata l'erogazione delle citate risorse del PNRR;

   Soumahoro 1.12, che prevede che, a fini di contrasto al lavoro sommerso, i datori di lavoro possano, a determinate condizioni, presentare istanza al fine dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri. La proposta emendativa disciplina, inoltre, le modalità e i termini di presentazione della predetta istanza, per la quale si prevede il pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore – destinato a interventi agevolativi per i contratti di affitto e per il trasporto pubblico nelle zone rurali per i braccianti – precisando, altresì, i casi in cui i cittadini stranieri non sono ammessi a tale procedura e dettando una disciplina in materia di sospensione, fino alla sua conclusione, dei procedimenti penali e amministrativi eventualmente pendenti nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per l'impiego dei lavoratori per i quali sia stata presentata la dichiarazione di emersione e per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Osserva che la proposta emendativa, infine, attribuisce allo sportello per l'immigrazione funzioni di verifica dell'ammissibilità delle predette dichiarazioni e di convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno, previa acquisizione del parere della questura e del competente Ispettorato territoriale del lavoro per i profili di rispettiva competenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che all'attuazione della proposta emendativa in esame le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Gribaudo 1.1, che prevede l'istituzione, presso l'INPS, di un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire un Pag. 30chiarimento del Governo in merito alla congruità e alla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, nonché in merito all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'annualità interessata;

   Carotenuto 1.15, che, nel modificare l'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è volta ad innalzare da 3.000.000 lire a 3.000 euro l'importo che rileva ai fini della deducibilità dal reddito complessivo degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, provvedendo ai relativi oneri, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, nonché all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate;

   Barzotti 1.17, che è volta a prevedere che, a decorrere dall'anno 2025, le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri si applichino anche ai rapporti di lavoro domestico, provvedendo ai relativi oneri, pari a 800.000 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate;

   Gribaudo 1.05, che La proposta emendativa è volta a prevedere l'accesso al gratuito patrocinio per le vittime del lavoro e i loro familiari, provvedendo ai conseguenti oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate;

   Gribaudo 1.07 e 1.08, che prevedono che nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera – anche nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, come nel caso dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 1.08 – l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile determini, in ogni caso, l'aggiornamento del prezzo dell'appalto, a prescindere dalle specifiche percentuali previste dal comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Pag. 31

   Bonafé 2.10, che modifica l'estensione temporale del periodo massimo per il quale l'INPS riconosce, ai lavoratori dipendenti dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, del settore conciario e delle altre attività concernenti la montatura e saldatura di accessori della moda, un'integrazione al reddito in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituendo il riferimento al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al 31 dicembre 2024, pari a 64 giorni, con un periodo massimo pari a 12 settimane, corrispondenti a 84 giorni. La proposta emendativa incrementa, conseguentemente, il limite di spesa entro il quale sono concesse le suddette integrazioni al reddito, da 73,6 milioni di euro a 88,6 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo ai maggiori oneri che ne derivano, pari a 15 milioni di euro per il medesimo anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, appare in primo luogo necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, tenuto peraltro conto che, pur a fronte dell'estensione temporale del periodo di fruizione della predetta integrazione salariale, l'autorizzazione di spesa all'uopo prevista resta comunque limitata alla sola annualità 2024. In secondo luogo, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta per l'anno 2024 le necessarie disponibilità, ritiene nondimeno opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine alla possibilità di procedere alla sua ulteriore riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Bonafé 2.100, che è volta ad estendere ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in una pluralità di ulteriori attività, identificate dai correlati codici ATECO di cui alla Tabella A annessa al presente decreto-legge, il riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, provvedendo ai relativi maggiori oneri, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, reputa in primo luogo necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. Inoltre, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta per l'anno 2024 le necessarie disponibilità, considera nondimeno opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine alla possibilità di procedere alla sua ulteriore riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Faraone 2.101, che è volta a incrementare, in misura pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2024, gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 2 del presente decreto, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rilevare che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta per l'anno 2024 le necessarie disponibilità, ritiene nondimeno opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine alla possibilità di procedere alla sua ulteriore riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Pag. 32

   Guerra 2.02, che prevede l'istituzione del «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate;

   Battilocchio 2.014, che prevede che il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale previsti in favore delle imprese del settore dell'editoria ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, stabilita dalla disciplina vigente in una misura non superiore alla durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, si applichi a far data dal 1° gennaio 2024 e che i trattamenti richiesti prima della predetta data si computino per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

   Sala 2.0100, che prevede che i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 accedano al programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, tenuto conto che il citato programma GOL costituisce una specifica azione di riforma prevista dalla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   Grippo 3.100, che prevede il rifinanziamento, in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per ciascuna delle annualità interessate;

   Caso 4.3, che autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027, per l'assunzione di professori universitari, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché alla disponibilità del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Caso 4.4, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa necessario acquisire un Pag. 33chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Grippo 6.100, che intende stabilire la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, finalizzato all'erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, in misura pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri la proposta emendativa si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché la rassicurazione che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Caso 6.3, che rifinanzia per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, finalizzato all'erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Piccolotti 6.05, che incrementa di 300 milioni di euro, per gli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, provvedendo ai relativi oneri a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, cui provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 gennaio 2025. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   gli identici Piccolotti 8.6, Caso 8.7, Manzi 8.8 e Grippo 8.100, che sono volte a modificare le disposizioni recanti la copertura degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame, prevedendo che agli stessi, pari complessivamente a 4,1 milioni di euro per il 2024, si provveda, in luogo della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge n. 123 del 2007 e di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle risorse individuate a copertura della proposta in esame non derivi pregiudizio Pag. 34alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

   Grippo 9.0100, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica complessiva del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, e le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, siano in parte destinate ad aumentare il numero di classi a tempo pieno e prolungato in mille scuole primarie e ottocento scuole secondarie di I grado, individuate nei 400 comuni italiani con il più alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale. La proposta emendativa prevede, altresì, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo tale da coprire, dall'anno scolastico 2025/2026, tutti i posti vacanti di DSGA e incrementare la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Essa provvede, quindi, ai relativi oneri, pari a 88.100.000 euro per l'anno 2025 e a 266.780.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Piccolotti 10.4, che rifinanzia, per un importo pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, istituito per sostenere le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR per attività di supporto tecnico, per consentire la proroga dei contratti per incarichi temporanei di personale amministrativo attivati dalle istituzioni scolastiche, provvedendo ai relativi oneri a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, cui provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il 30 gennaio 2025. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della corrispondente copertura finanziaria, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e alla conformità di tale mezzo di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

   Manzi 10.6, che prevede la riattivazione dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, nonché per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, per un importo pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Pag. 35

   Amato 10.12, che incrementa, in misura pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, destinando le suddette risorse all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Caso 10.13, che incrementa, in misura pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, destinando le suddette risorse all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Grippo 11.102, 11.101 e 11.100, che incrementano a vario titolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, finalizzata al finanziamento della fornitura gratuita dei libri di testo, a decorrere dal 2025. L'ammontare dell'incremento è pari, rispettivamente, a 30 milioni di euro con riferimento alla proposta Grippo 11.102, a 12 milioni di euro con riferimento alla proposta Grippo 11.101 e a 7 milioni di euro con riferimento alla proposta Grippo 11.100, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Faraone 11.103, che modifica la previsione normativa recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge in esame, con cui si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, finalizzata al finanziamento della fornitura gratuita dei libri di testo, portando il suddetto incremento a 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro a decorrere dal 2025, in luogo dell'incremento attualmente previsto, pari a 4 milioni di euro limitatamente alla presente annualità, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Caso 11.03, che incrementa il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio in misura pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze Pag. 36indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Caso 11.04, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Caso 11.08, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmessi dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'emendamento Faraone 7.100, che incrementa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 7 per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano, atteso che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, utilizzato a copertura, reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice.
  In particolare, con specifico riguardo alle proposte emendative di cui la relatrice ha evidenziato una quantificazione o copertura carente o inidonea, esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 1.14, in quanto suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, nonché sulle proposte emendative Battilocchio 2.12, Caso 4.2, 4.5, 4.05, 6.4 e 6.03, Manzi 6.04, Caso 9.1, 9.2, 10.8, 10.9 e 10.14, Manzi 11.1, Piccolotti 11.2 e Orrico 11.01, in quanto i fondi utilizzati a copertura non recano le occorrenti disponibilità.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Bonafé 2.15, in quanto esso si pone in contrasto con la vigente disciplina contabile di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che impone l'indicazione del profilo temporale delle spese autorizzate, sull'emendamento Simiani 2.16, poiché suscettibile di determinare minori entrate erariali prive di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Faraone 4.101, Baldino 6.2 e Manzi 10.7, in quanto gli stessi comportanoPag. 37 maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali la relatrice ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 1.5 e 1.1, Carotenuto 1.15, Barzotti 1.17, sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 1.05, sugli emendamenti Bonafé 2.10 e 2.100 e Faraone 2.101, sull'articolo aggiuntivo Guerra 2.02, sugli emendamenti Grippo 3.100, Caso 4.3 e 4.4, Grippo 6.100, Caso 6.3, sugli identici Piccolotti 8.6, Caso 8.7, Manzi 8.8 e Grippo 8.100, sull'articolo aggiuntivo Grippo 9.0100, nonché sugli emendamenti Manzi 10.6, Amato 10.12, Caso 10.13, Grippo 11.102, 11.101 e 11.100 e Faraone 11.103 e sugli articoli aggiuntivi Caso 11.03, 11.04 e 11.08, dal momento che le risorse iscritte a legislazione vigente sui fondi utilizzati dalle medesime proposte emendative a copertura finanziaria – segnatamente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – sono preordinate a provvedimenti in corso di predisposizione da parte del Governo ritenuti prioritari, di modo che l'utilizzo delle medesime risorse per le finalità previste dalle citate proposte emendative recherebbe pregiudizio alla realizzazione dei provvedimenti stessi.
  Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Barzotti 1.9, Faraone 1.100, Soumahoro 1.12, Gribaudo 1.07 e 1.08, Battilocchio 2.014 e Sala 2.0100, posto che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Governo, le stesse sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.
  Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Piccolotti 6.05 e 10.4, in considerazione dell'inidoneità della copertura finanziaria ivi recata, operata a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate rivenienti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.
  Non ha, infine, rilievi da formulare con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi compreso l'emendamento Faraone 7.100 in precedenza richiamato dalla relatrice.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel contestare le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Savino in relazione al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Guerra 2.02, secondo cui la copertura effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica sarebbe inidonea in quanto le risorse in esso iscritte sarebbero già preordinate alla realizzazione di provvedimenti in corso di predisposizione da parte del Governo e da quest'ultimo ritenuti prioritari, ritiene indispensabile che il Governo, nella presente sede, fornisca alla Commissione informazioni di dettaglio in ordine ai citati provvedimenti in corso di predisposizione cui le risorse del Fondo stesso sarebbero già state finalizzate.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che si tratta di misure alla cui definizione il Governo sta già lavorando, talune delle quali potrebbero trovare collocazione già nell'ambito del disegno di legge di bilancio in corso di esame presso questa Commissione.

  Silvio LAI (PD-IDP) ritiene che l'affermazione della sottosegretaria Savino secondo cui le risorse tanto del Fondo per le esigenze indifferibili quanto del Fondo per interventi strutturali di politica economica sarebbero già state integralmente accantonate dal Governo nell'ottica dell'adozione di futuri provvedimenti ritenuti dallo stesso prioritari, ancorché in fase di mera predisposizione, comporta, quale conseguenza sul piano tecnico-politico, la presa d'atto di una sostanziale inutilità del ruolo assolto dalla Commissione Bilancio nell'esame in sede consultiva dei profili finanziari delle proposte emendative riferite ai provvedimenti all'esame dell'Assemblea.
  Osserva, inoltre, che la predetta affermazione della rappresentante del Governo Pag. 38potrebbe avere un qualche senso nel solo caso in cui le misure in corso di predisposizione, dapprima richiamate dalla sottosegretaria Savino, fossero riferite al disegno di legge di bilancio ora in discussione presso la Camera dei deputati. Diversamente, a suo giudizio non potrebbero che considerarsi rimesse alla piena sovranità del Parlamento le scelte in merito all'utilizzo delle risorse iscritte nei predetti fondi che non siano state ancora espressamente impegnate, ferma restando naturalmente la facoltà del Governo di respingere nel merito le singole proposte emendative che ai medesimi fondi facessero riferimento per finalità di copertura finanziaria.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che le dichiarazioni rese dalla sottosegretaria Savino circa l'indisponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze indifferibili e sul fondo per interventi strutturali di politica economica, che sarebbero allo stato già integralmente accantonate dal Governo in vista dell'adozione di futuri provvedimenti tuttora in corso di predisposizione e di cui, peraltro, non è dato al Parlamento in alcun modo conoscere, sia pure solo in termini di massima, i contenuti, costituiscano, al netto del garbo con le quali sono state espresse dalla sottosegretaria, affermazioni a dir poco offensive nei confronti dei gruppi parlamentari di opposizione, che denotano l'assoluta mancanza di trasparenza da parte del Governo nella gestione, nell'impiego e nella rendicontazione dei fondi medesimi.
  Considera una tale presa di posizione ancor più inaccettabile considerato il concomitante svolgimento della sessione di bilancio, nell'ambito della quale deve essere rimessa alla piena sovranità degli organi parlamentari la decisione in ordine alle finalità cui destinare le risorse disponibili dei predetti Fondi, non potendo all'evidenza rilevare la mera circostanza per cui le risorse stesse sarebbero già state preordinate all'adozione di futuri provvedimenti che il Governo ritiene prioritari, tanto più in mancanza di qualsivoglia elemento di informazione circa la natura e i contenuti dei provvedimenti stessi.
  Osserva peraltro che, in tale contesto, come già ricordato dal collega Lai, rimarrebbe ferma la facoltà del Governo di respingere le singole proposte emendative sulla base di valutazioni attinenti al merito delle stesse, senza impropriamente addurre argomentazioni circa la presunta inidoneità delle coperture finanziarie dalle stesse individuate.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai colleghi e nel rilevare come sarebbe, a suo avviso, opportuno mutare la denominazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 in «Fondo per le esigenze indifferibili del Governo», stigmatizza l'atteggiamento tenuto dal Governo nei confronti della Commissione Bilancio in sede di espressione del proprio parere sui profili di carattere finanziario delle proposte emendative presentate con riferimento ai provvedimenti all'esame dell'Assemblea.
  A tal proposito, nel rilevare come in sede di esame in sede referente dei provvedimenti presso le Commissioni di merito il Governo abbia il diritto di esprimere, sulla base di valutazioni prettamente politiche, un parere contrario sulle proposte emendative presentate ai medesimi provvedimenti, contesta fermamente che siffatta impostazione venga adottata, altresì, in Commissione Bilancio, nella quale invece i pareri espressi dal Governo dovrebbero, a suo avviso, riguardare esclusivamente aspetti tecnici relativi ai profili economico-finanziari delle proposte emendative presentate.
  In tal senso, contesta quindi le motivazioni addotte dalla rappresentante del Governo a sostegno dell'espressione del proprio parere contrario sugli emendamenti poc'anzi richiamati dai colleghi, ritenendo che, nel caso in cui il Fondo per le esigenze indifferibili risulti capiente rispetto alle finalità e all'attuazione delle disposizioni previste dalle proposte emendative presentate, dovrebbe essere espresso un parere di nulla osta, ferma restando la possibilità, per il Governo e la maggioranza, di respingere la proposta emendativa nella sede deputata all'esame del merito del provvedimento.Pag. 39
  Invita, quindi, la presidenza della Commissione a intervenire presso il Governo, al fine di garantire che le prerogative della Commissione Bilancio siano rispettate e che i pareri espressi nella medesima Commissione da parte del Governo sulle proposte emendative presentate ai provvedimenti all'esame dell'Assemblea siano esclusivamente fondati su valutazioni tecniche riferite ai profili economico-finanziari e non, invece, su valutazioni di ordine meramente politico.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel prendere atto delle rimostranze espresse dai colleghi di opposizione, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta del deputato Dell'Olio, segnalando al Governo l'esigenza rappresentata.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimento forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.5, 1.9, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.100, 1.05, 1.07, 1.08, 2.10, 2.12, 2.15, 2.16, 2.100, 2.101, 2.02, 2.014, 2.0100, 3.100, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.101, 4.05, 6.2, 6.3, 6.4, 6.100, 6.03, 6.04, 6.05, 8.6, 8.7, 8.8, 8.100, 9.1, 9.2, 9.0100, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.12, 10.13, 10.14, 11.1, 11.2, 11.100, 11.101, 11.102, 11.103, 11.01, 11.03, 11.04, 11.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

  La seduta comincia alle 11.55.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.300 delle Commissioni, trasmesso dall'Assemblea.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 2.300 delle Commissioni, che modifica l'estensione temporale del periodo massimo per il quale l'INPS riconosce, ai lavoratori dipendenti dei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, del settore conciario e delle altre attività concernenti la montatura e saldatura di accessori della moda, un'integrazione al reddito in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituendo il riferimento al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al 31 dicembre 2024, con un periodo massimo pari a 12 settimane fino al 31 gennaio 2025. La proposta emendativa, ridefinisce, altresì, l'ambito applicativo del predetto beneficio, prevedendo che esso spetti, con riferimento all'insieme dei codici ATECO richiamati dal comma 1, dell'articolo 2, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
  La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli ulteriori oneri derivanti dalla predetta estensione temporale, pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma Pag. 401, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Al riguardo, rappresenta la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame, nonché una rassicurazione in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse del Fondo utilizzato a copertura per l'annualità interessata e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo per lo stesso anno 2025.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rilevare che, nella seduta poc'anzi svolta dalla Commissione Bilancio, la rappresentante del Governo si era formalmente impegnata a individuare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio ora in discussione presso questo ramo del Parlamento, ovvero nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, un'adeguata copertura finanziaria degli ulteriori oneri derivanti dall'estensione temporale del periodo di fruizione dei benefici concessi dal comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge in esame, chiede un chiarimento in merito alla proposta emendativa ora all'esame della Commissione, con particolare riguardo alle ragioni in base alle quali tale proposta supererebbe le criticità emerse in relazione ai profili finanziari in sede di predisposizione di una precedente versione del medesimo emendamento, poi non formalmente presentata dal Comitato dei nove.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rappresenta che la questione emersa in ordine all'estensione temporale del periodo di fruizione dei benefici concessi dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame non riguardava tanto la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta estensione, quanto, piuttosto, un problema di congruità della loro quantificazione, che è stato prontamente definito mediante la proposta emendativa ora all'esame della Commissione Bilancio.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva che il testo dell'emendamento ora all'esame della Commissione Bilancio appare idoneo a superare le criticità emerse rispetto alla formulazione di precedenti proposte che si proponevano lo stesso obiettivo, a partire dall'emendamento Battilocchio 2.12 e che hanno motivato l'espressione di un parere contrario sulle medesime proposte e l'espressione di una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, riferita al testo all'esame dell'Assemblea.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, segnala che la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione posta nel parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, approvato nella precedente seduta della giornata odierna, riguarda la soppressione di una disposizione, l'articolo 2-bis, diversa da quella oggetto della proposta emendativa ora all'esame della Commissione.

  La viceministra Maria Teresa BELLUCCI, nel rilevare, preliminarmente, la correttezza della quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura senza pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, fa presente che l'attività del Governo si è concentrata sulla necessità di individuare una copertura congrua all'estensione dei benefici operata dall'emendamento in esame. In tal senso, segnala che, a seguito di una più approfondita valutazione, è stato possibile individuare correttamente la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'estensione alla fruizione dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 1, e, solo a seguito di tale corretta individuazione, è stato possibile esprimere un parere favorevole sul testo dell'emendamento ora all'esame di questa Commissione.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 2.300 delle Commissioni.

Pag. 41

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Atto n. 226.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo scorso 5 dicembre il Presidente della Camera ha trasmesso i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame.
  Segnala, pertanto, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 5 dicembre 2024, osserva, in primo luogo, che alla determinazione annuale del costo medio del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nelle apposite tabelle disciplinate dall'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività analoghe a quelle già svolte ai sensi del predetto articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici.
  Rileva, altresì, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà provvedere all'adozione delle linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, prevista dall'articolo 44, comma 1, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tale organo adotta le suddette linee guida nell'ambito delle competenze attribuite al medesimo Consiglio, quale organo di normazione tecnica, ai sensi dell'allegato I.11 del codice dei contratti pubblici.
  Per quanto attiene agli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotti dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 del presente schema di decreto, fa presente che essi sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, stante il loro carattere eminentemente ordinamentale, associato a specifici parametri di valutazione concernenti le diverse fasi del ciclo di vita dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il riconoscimento degli stessi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia, inoltre, che le attività di verifica dei requisiti e di accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative, attribuite alla Scuola nazionale dell'Amministrazione dall'articolo 63, comma 10, del codice dei contratti Pag. 42pubblici, come sostituito dall'articolo 19 del presente schema di decreto, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui la medesima Scuola dispone a legislazione vigente, ove si consideri che la SNA già eroga attività di formazione in materia di appalti pubblici e che le risorse a disposizione della Scuola sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni alla evoluzione del quadro normativo. Al riguardo, ricorda che la SNA ha già definito, utilizzando risorse attualmente disponibili, i requisiti per l'accreditamento in apposite linee-guida approvate con decreto del presidente della SNA n. 22 del 13 febbraio 2024, che determinano gli ambiti tematici e i requisiti oggettivi della formazione, la validità temporale di tali attività, i requisiti soggettivi per l'accreditamento, la durata e il rinnovo nonché la revoca dell'accreditamento.
  Chiarisce, poi, che il Servizio contratti pubblici attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle funzioni di monitoraggio sui risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione degli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione, attribuite dall'articolo 82-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 22 dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Servizio opera, a tali fini, congiuntamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale, sulla base di apposita convenzione che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente all'entrata in vigore del schema di decreto in esame e, pertanto, in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività svolte dal suddetto Istituto in modo tale da assicurare che l'attività di monitoraggio in esame sia garantita con le risorse stanziate a legislazione vigente.
  Per quanto invece attiene alla previsione in termini obbligatori e non più facoltativi, da parte della stazione appaltante, del riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, fa presente che tale previsione non è comunque suscettibile di determinare oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria, in quanto le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali ai fini della determinazione dei suddetti premi sono rimessi alla discrezionalità tecnica delle medesime stazioni appaltanti, che, pertanto, vi provvederanno anche alla luce della capienza dei quadri economici delle opere, che rappresentano il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio.
  Chiarisce, ancora, che gli ulteriori compiti e attività attribuiti a diverse amministrazioni pubbliche dagli articoli 45, 47 e da 49 a 51 dello schema di decreto in esame potranno essere svolti dalle medesime amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'Osservatorio sulla revisione prezzi, sottolinea che questo potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 16 dell'Allegato II.2-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 76 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di funzioni finora svolte dal tavolo tecnico già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di revisione dei prezzi, al quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nei settori degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto il coordinamento delle strutture interne del predetto Ministero.
  Osserva, infine, che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 potrà svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio attribuite dall'articolo 13-bis dell'Allegato II.4 del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo Pag. 4378, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Tavolo, già operativo senza oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, e che l'articolo 3, comma 6, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, dispone che tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono svolte in forma totalmente gratuita.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alla determinazione annuale del costo medio del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nelle apposite tabelle disciplinate dall'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività analoghe a quelle già svolte ai sensi del predetto articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici;

    il Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà provvedere all'adozione delle linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, prevista dall'articolo 44, comma 1, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tale organo adotta le suddette linee guida nell'ambito delle competenze attribuite al medesimo Consiglio, quale organo di normazione tecnica, ai sensi dell'allegato I.11 del codice dei contratti pubblici;

    gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotti dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 del presente schema di decreto, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, stante il loro carattere eminentemente ordinamentale, associato a specifici parametri di valutazione concernenti le diverse fasi del ciclo di vita dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il riconoscimento degli stessi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le attività di verifica dei requisiti e di accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative, attribuite alla Scuola nazionale dell'Amministrazione dall'articolo 63, comma 10, del codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 19 del presente schema di decreto, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui la medesima Scuola dispone a legislazione vigente, ove si consideri che la SNA già eroga attività di formazione in materia di appalti pubblici e che le risorse a disposizione della Scuola sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni alla evoluzione del quadro normativo;

    al riguardo, la SNA ha già definito, utilizzando risorse attualmente disponibili, Pag. 44i requisiti per l'accreditamento in apposite linee-guida approvate con decreto del presidente della SNA n. 22 del 13 febbraio 2024, che determinano gli ambiti tematici e i requisiti oggettivi della formazione, la validità temporale di tali attività, i requisiti soggettivi per l'accreditamento, la durata e il rinnovo nonché la revoca dell'accreditamento;

    il Servizio contratti pubblici attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle funzioni di monitoraggio sui risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione degli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione, attribuite dall'articolo 82-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 22 dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Servizio opera, a tali fini, congiuntamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), sulla base di apposita convenzione che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente all'entrata in vigore dello schema di decreto in esame e, pertanto, in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività svolte dal suddetto Istituto in modo tale da assicurare che l'attività di monitoraggio in esame sia garantita con le risorse stanziate a legislazione vigente;

    la previsione in termini obbligatori e non più facoltativi, da parte della stazione appaltante, del riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria, in quanto le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali ai fini della determinazione dei suddetti premi sono rimessi alla discrezionalità tecnica delle medesime stazioni appaltanti, che, pertanto, vi provvederanno anche alla luce della capienza dei quadri economici delle opere, che rappresentano il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio;

    gli ulteriori compiti e attività attribuiti a diverse amministrazioni pubbliche dagli articoli 45, 47 e da 49 a 51 dello schema di decreto in esame potranno essere svolti dalle medesime amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;

    l'Osservatorio sulla revisione prezzi potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 16 dell'Allegato II.2-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 76 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di funzioni finora svolte dal tavolo tecnico già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di revisione dei prezzi, al quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nei settori degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto il coordinamento delle strutture interne del predetto Ministero;

    il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 potrà svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio attribuite dall'articolo 13-bis dell'Allegato II.4 del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Tavolo, già operativo senza oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, e che l'articolo 3, comma 6, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, dispone che tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzionePag. 45 delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono svolte in forma totalmente gratuita,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento con riferimento alla convenzione di cui è previsto il rinnovo nel gennaio 2025, contestualmente all'entrata in vigore dello schema di decreto in esame, al fine di garantire che il Servizio contratti pubblici attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa continuare ad avvalersi, ai fini dello svolgimento del monitoraggio sui risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione degli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione, del supporto dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale.
  In particolare, atteso che, secondo quanto fatto presente dal sottosegretario Freni nei chiarimenti poc'anzi forniti alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività svolte dal suddetto Istituto, in modo tale da assicurare che l'attività di monitoraggio in esame sia garantita con le risorse stanziate a legislazione vigente, ritiene che sarebbe opportuno integrare lo schema di decreto in esame con una specifica previsione volta individuare una copertura normativa puntuale alla suddetta garanzia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere al rilievo formulato dall'onorevole Dell'Olio, osserva che lo schema di decreto in esame reca, all'articolo 86, una clausola generale di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rilevando che siffatta previsione deve ritenersi sufficiente al fine di assicurare che tutte le conseguenti attività, ivi compreso il summenzionato rinnovo della convenzione per il supporto svolto dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale, dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che, con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto, che modifica l'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la risposta fornita dal rappresentante del Governo non tenga adeguatamente conto di quanto rilevato dal relatore, sulla base della documentazione predisposta dagli uffici, con particolare riferimento alla necessità che la previsione obbligatoria del riconoscimento di un premio di accelerazione da parte delle stazioni appaltanti a carico del quadro economico delle opere non pregiudichi le altre coperture di spesa presenti alla voce «imprevisti» nell'ambito dei medesimi quadri economici. Reputa, pertanto, opportuno integrare la proposta di parere formulata mediante l'introduzione di una osservazione in virtù della quale si chieda al Governo di valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligatorietà del riconoscimento del premio di accelerazione sia compatibile con le altre coperture di spesa della voce «imprevisti» dei quadri economici delle opere.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il rilievo della deputata Guerra attiene a profili di prevalente competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo tuttavia che nulla osti all'introduzione nel parere di un'osservazione per segnalare il tema richiamato.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), alla luce della richiesta avanzata dall'onorevole Guerra, riformula la propria proposta di parere nei seguenti termini:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, Pag. 46di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alla determinazione annuale del costo medio del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nelle apposite tabelle disciplinate dall'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività analoghe a quelle già svolte ai sensi del predetto articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici;

    il Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà provvedere all'adozione delle linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, prevista dall'articolo 44, comma 1, del codice dei contratti pubblici, come novellato dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tale organo adotta le suddette linee guida nell'ambito delle competenze attribuite al medesimo Consiglio, quale organo di normazione tecnica, ai sensi dell'allegato I.11 del codice dei contratti pubblici;

    gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotti dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 18 del presente schema di decreto, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, stante il loro carattere eminentemente ordinamentale, associato a specifici parametri di valutazione concernenti le diverse fasi del ciclo di vita dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il riconoscimento degli stessi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le attività di verifica dei requisiti e di accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative, attribuite alla Scuola nazionale dell'Amministrazione dall'articolo 63, comma 10, del codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 19 del presente schema di decreto, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui la medesima Scuola dispone a legislazione vigente, ove si consideri che la SNA già eroga attività di formazione in materia di appalti pubblici e che le risorse a disposizione della Scuola sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni alla evoluzione del quadro normativo;

    al riguardo, la SNA ha già definito, utilizzando risorse attualmente disponibili, i requisiti per l'accreditamento in apposite linee-guida approvate con decreto del presidente della SNA n. 22 del 13 febbraio 2024, che determinano gli ambiti tematici e i requisiti oggettivi della formazione, la validità temporale di tali attività, i requisiti soggettivi per l'accreditamento, la durata e il rinnovo nonché la revoca dell'accreditamento;

    il Servizio contratti pubblici attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle funzioni di monitoraggio sui risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione degli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione, attribuite dall'articolo 82-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 22 dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Servizio opera, a tali fini, congiuntamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto dell'Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), sulla base di apposita convenzione che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente all'entrata in vigore del schema di decreto in esame e, pertanto, in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività svolte dal suddetto Istituto in modo Pag. 47tale da assicurare che l'attività di monitoraggio in esame sia garantita con le risorse stanziate a legislazione vigente;

    la previsione in termini obbligatori e non più facoltativi, da parte della stazione appaltante, del riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi privi di copertura finanziaria, in quanto le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali ai fini della determinazione dei suddetti premi sono rimessi alla discrezionalità tecnica delle medesime stazioni appaltanti, che, pertanto, vi provvederanno anche alla luce della capienza dei quadri economici delle opere, che rappresentano il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio;

    gli ulteriori compiti e attività attribuiti a diverse amministrazioni pubbliche dagli articoli 45, 47 e da 49 a 51 dello schema di decreto in esame potranno essere svolti dalle medesime amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;

    l'Osservatorio sulla revisione prezzi potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni attribuite dall'articolo 16 dell'Allegato II.2-bis del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 76 dello schema di decreto in esame, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di funzioni finora svolte dal tavolo tecnico già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di revisione dei prezzi, al quale hanno partecipato gli stakeholders operanti nei settori degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto il coordinamento delle strutture interne del predetto Ministero;

    il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 potrà svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio attribuite dall'articolo 13-bis dell'Allegato II.4 del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il predetto Tavolo, già operativo senza oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, e che l'articolo 3, comma 6, del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, dispone che tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono svolte in forma totalmente gratuita;

    segnalata l'opportunità di svolgere una valutazione con riferimento alle disposizioni dell'articolo 39 dello schema di decreto in esame, che estendono l'obbligatorietà della costituzione dei collegi consultivi tecnici, anche alla luce degli oneri connessi alla loro costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di assicurare la compatibilità della previsione dell'obbligatorietà del riconoscimento del premio di accelerazione da parte delle stazioni appaltanti, introdotta nell'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici dall'articolo 38, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, con le altre coperture di spesa presenti alla voce “imprevisti” nell'ambito dei quadri economici delle opere».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore, così come da ultimo riformulata.

Pag. 48

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Comunica preliminarmente che la proposta emendativa Urzì 120.044 è stata ritirata dal presentatore.
  Comunica, altresì, che i deputati Zinzi e Cangiano hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Cerreto 63.07 e che i deputati Cerreto, Almici, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Caretta, Ciaburro e La Porta hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Carloni 8.066.
  Ricorda, quindi, che nella giornata di ieri si è proceduto all'illustrazione dei pareri dei relatori e del Governo sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 2 a 16 e all'avvio delle votazioni sulle proposte stesse, fino all'emendamento Zaratti 2.60.
  Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Bagnai 2.022, nonché tutte le ulteriori proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 16, per le quali i relatori e il Governo hanno richiesto l'accantonamento nella seduta di ieri, devono intendersi accantonate.
  Fa presente, infine, che il prosieguo dell'esame riprende a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 3, a partire dagli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018.

  Daniela TORTO (M5S), nell'illustrare il contenuto degli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018, volti a includere le prestazioni veterinarie tra i beni e servizi per i quali si applica l'IVA agevolata al 10 per cento, ricorda preliminarmente che tali prestazioni sono allo stato assoggettate al regime IVA ordinario e, pertanto, sulle medesime viene applicata un'aliquota pari al 22 per cento, analoga a quella tutt'ora vigente per la generalità dei beni e servizi, ivi compresi i beni di lusso.
  A tal proposito, rammenta che nel corso degli anni sono state avanzate, da parte del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, diverse proposte aventi la finalità precipua di individuare specifiche misure di agevolazione fiscale per tali tipologie di prestazione, atteso che una parte significativa della popolazione possiede animali d'affezione.
  Al riguardo, ritiene opportuno che le diverse forze politiche presenti in Parlamento si impegnino per addivenire a soluzioni comuni che, a suo dire, sarebbero funzionali al perseguimento di un interesse di carattere generale. Sottolinea, peraltro, come proposte emendative analoghe a quelle ora in discussione siano state presentate anche da esponenti del Partito democratico e di Forza Italia, a testimonianza di quanto il tema in esame sia suscettibile di incontrare un favore trasversale alle diverse parti politiche. Ricorda, in proposito, che il suo gruppo ha scelto di sottoscrivere l'emendamento presentato dall'onorevole Brambilla.
  Ciò premesso, chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018.

Pag. 49

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018, rileva preliminarmente l'incongruenza dell'attuale normativa che assoggetta ad una medesima aliquota IVA le prestazioni concernenti la cura degli animali domestici e i beni di consumo. Ritiene, quindi, del tutto ragionevole l'istanza proveniente dai veterinari che chiedono, con una lettera dell'Associazione nazionale medici e veterinari, di valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione di una aliquota IVA pari al 10 per cento nel caso di prestazioni veterinarie.
  Pur rilevando di non essere tra i firmatari degli articoli aggiuntivi in esame, dichiara di condividere i contenuti e le finalità delle proposte emendative in esame e auspica che i relatori e il rappresentante del Governo possano accedere alla richiesta di accantonamento testé avanzata dalla collega Torto, al fine di meglio approfondire la tematica oggetto delle predette proposte.

  Ubaldo PAGANO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte negli interventi precedenti in merito agli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018, sottolinea come le prestazioni veterinarie necessitino di un trattamento fiscale uniforme, atteso che, sulla base dei dati consultabili sul sito dell'Associazione nazionale medici e veterinari, la giurisprudenza ammette che le stesse prestazioni, se rese all'interno di strutture pubbliche, non siano soggette a IVA. Ciò si traduce, a suo avviso, in una disparità di trattamento tra i cittadini, attesa la disomogenea distribuzione territoriale delle strutture pubbliche nelle varie regioni italiane.

  Il sottosegretario Federico FRENI rileva che le proposte emendative in esame, pur condivisibili nel merito, richiedono un ingente investimento finanziario, circostanza questa che non ne rende possibile l'accantonamento. Invita, pertanto, i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi D'Alfonso 3.01 e Brambilla 3.018 e alla presentazione di un ordine del giorno sulla questione in Assemblea, sul quale il Governo potrebbe formulare un parere favorevole.

  Ubaldo PAGANO (PD), in relazione a quanto proposto dal sottosegretario Freni, ritira l'articolo aggiuntivo D'Alfonso 3.01.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che anche l'articolo aggiuntivo Brambilla 3.018 è stato ritirato.

  Marco GRIMALDI (AVS), illustra l'articolo aggiuntivo Fratoianni 3.04, di cui è cofirmatario, volto ad istituire un'imposta sui grandi patrimoni. Evidenzia, al riguardo, come la concorrenza fiscale e l'evasione non costituiscano leggi della natura, bensì piuttosto prodotti diretti della globalizzazione e di alcune conseguenti scelte politiche. Avvalendosi di esempi offerti dal recente passato, sottolinea come, a seguito del conflitto russo-ucraino, gli Stati membri abbiano adottato severe misure incidenti sui patrimoni di taluni oligarchi russi. Ciò dimostra che un intervento, che fino ad allora poteva risultare utopistico ed irrealizzabile, è stato, invece, adottato ed attuato.
  Ritiene, pertanto, che l'istituzione di un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni rappresenti una misura idonea ad assicurare al Paese le risorse finanziarie di cui necessita al fine di rendere la manovra di bilancio in esame rispondente alle effettive necessità del Paese.
  Nel ricordare che in Italia vi sono 74 «superpaperoni», mette in chiaro che i soggetti che verrebbero colpiti dall'imposta prevista dalla proposta emendativa in esame sarebbero solo coloro che posseggono ricchezze ingenti ed esorbitanti.
  Facendo riferimento alle tre basi imponibili e alle tre aliquote proposte dall'articolo aggiuntivo in parola, sottolinea come il gettito dell'imposta sarebbe in grado, da solo, di finanziare politiche di welfare, il Servizio sanitario nazionale, la scuola pubblica, le borse di studio universitarie, nonché misura di sostegno al diritto all'abitazione.Pag. 50
  Chiarisce, da ultimo, come la proposta preveda espressamente che il pagamento della predetta imposta escluderebbe il patrimonio immobiliare a esso soggetto dal pagamento delle imposte IMU e TASI.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fratoianni 3.04.

  Marco GRIMALDI (AVS), illustra la proposta di articolo aggiuntivo Zanella 3.05, di cui è cofirmatario, volta anche in tal caso a istituire un'imposta sui grandi patrimoni. Afferma che, in tal modo, si potrebbe contribuire a restituire alla collettività un diritto sempre più negato, ossia quello a un'istruzione completa e di qualità, che si unisce all'altro grande tema della sanità.
  Ricorda che il CENSIS ha recentemente definito l'Italia «il Paese degli ignoranti», in riferimento alla mancanza di conoscenze di base, che rende i cittadini al contempo vulnerabili e disorientati. Esprime la propria preoccupazione per i dati che emergono dalle statistiche più recenti in materia, secondo cui un alto numero di alunni non raggiunge gli obiettivi primari previsti dai programmi scolastici. Richiamandosi a quanto affermato anche con riferimento alla proposta emendativa da ultimo esaminata, ribadisce che la previsione di una tassazione dei soggetti più ricchi sarebbe idonea a rimettere in moto quell'ascensore sociale che passa anche e soprattutto dall'accesso a un'istruzione pubblica e gratuita. Segnala, al riguardo, che il rischio di fuga dei capitali verso lontani paradisi fiscali, così come verso altri Stati membri dell'Unione europea, incapace di darsi regole comuni, non interessa la maggior parte dei beni mobili e la totalità di quelli immobili, che restano pur sempre in Italia, sicché tassarli non solo è possibile, ma è anche compatibile con i princìpi sanciti dalla Costituzione.
  Ricorda ai colleghi le ingenti donazioni effettuate dai cittadini italiani più ricchi al Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza pandemica. Si dice perplesso dalla necessità che ricche famiglie donino milioni di euro per servizi che dovrebbero essere, invece, garantiti dalle istituzioni pubbliche, a fondamento di una comunità sociale coesa. In questo senso, segnala che persino i soggetti più ricchi, allorquando interpellati sull'argomento, invocano oramai frequentemente l'opportunità di prevedere forme di tassazione sui grandi patrimoni, e si dice stupito che a porre un freno siano proprio dei parlamentari, soprattutto a fronte delle statistiche che restituiscono una realtà in cui solo il 20 per cento dei profitti acquisiti sono poi realmente reinvestiti nell'impresa che li ha prodotti.
  In conclusione, chiede ai colleghi in che modo essi pensino che possa essere sostenuto il Sistema sanitario nazionale, o possano essere ridotte le diseguaglianze scolastiche, senza prevedere anche forme di tassazione di questo tipo. Esprime, da ultimo, il proprio rammarico per il fatto che questo Governo intenda proseguire, invece, la strada già intrapresa dell'attuazione dell'autonomia differenziata, la quale rischia di indebolire ancora di più un sistema già fragile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 3.05.

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra la proposta di articolo aggiuntivo Zaratti 3.07, di cui è cofirmatario, volta alla modifica del testo unico delle imposte sui redditi e all'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive volte a promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
  Prendendo ad esempio la squadra di calcio della Juventus, afferma che, qualora diventasse una grande società partecipata, come lo sono, ad oggi, realtà calcistiche estere importanti, quali il Bayern Monaco o il Barcellona, la Juventus potrebbe restituire allo sport italiano e al proprio territorio molto più di quanto non faccia adesso.
  In tal senso, auspica che l'uscita di scena degli ultimi «sovrani industriali» italiani corrisponda con la liberazione del gioco del calcio dai grandi patrimoni. Osserva, infatti, come a suo avviso le società sarebbero così restituite ai cittadini e potrebbe essere finanziata la realizzazione di infrastrutture Pag. 51pubbliche con uno sforzo collettivo, senza perdere al contempo competitività sportiva internazionale.
  In conclusione, ribadisce l'importanza di una proposta emendativa come quella in esame, che permette di destinare il 5 per mille dell'IRPEF alle società popolari identificate con i criteri proposti, e chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare i pareri contrari espressi su tale proposta.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP). intervenendo sul medesimo articolo aggiuntivo Zaratti 3.07, sottolinea come le considerazioni testé espresse dal collega Grimaldi meriterebbero maggiore attenzione. Ritiene, infatti, che, in caso contrario, resterebbe lettera morta la recente revisione costituzionale che ha riconosciuto, all'articolo 33 della Carta, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
  Ricorda come, già oggi, siano numerose le società sportive a livello locale che svolgono funzioni sociali importanti e come il legislatore riconosca espressamente il loro ruolo. Ritiene, pertanto, che, se al quadro vigente fosse affiancata la possibilità di destinare a queste società il 5 per mille, si offrirebbe ai ragazzi meno fortunati una ulteriore opportunità per emergere da contesti sociali disagiati.
  Nello stigmatizzare la sordità di cui la maggioranza sta dando, a suo avviso, prova su temi come quello appena discusso, invita, in conclusione, i relatori e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare i rispettivi pareri contrari espressi sulla proposta emendativa in discussione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 3.07.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, comunica che, come già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'articolo aggiuntivo Malagola 68.09, segnalato per un errore materiale, non rientra nelle proposte segnalate, ed è sostituito dall'emendamento Mollicone 118.5.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto, al fine di consentire la partecipazione dei deputati alla cerimonia prevista nell'Aula di Montecitorio in occasione della visita di Stato del Re di Spagna Felipe VI e della Regina Letizia, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 16.55.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente preliminarmente che, ove nulla osti, il gruppo Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe ha comunicato la propria intenzione di sostituire l'articolo aggiuntivo Rosato 122.01 con l'emendamento Rosato 11.7 nell'ambito delle proposte segnalate.
  Comunica, altresì, che deve intendersi segnalato per il gruppo Fratelli d'Italia l'articolo aggiuntivo Rampelli 8.0148, riammesso nella seduta del 4 dicembre.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta perplessità in ordine alle sostituzioni testé annunziate all'interno del fascicolo delle proposte emendative segnalate. Ricorda, a tal riguardo, nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era richiesto il consenso per modificare una segnalazione, mentre in questa sede il presidente ha comunicato una segnalazione aggiuntiva. Chiede, dunque, alla presidenza di fornire spiegazioni in proposito, onde si possa procedere al prosieguo dell'esame del provvedimento con la massima chiarezza.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, rassicura il collega Ubaldo Pagano e le opposizioni circa il fatto che la segnalazione dell'articolo aggiuntivo Rampelli 8.0148 è stata prevista in quanto la proposta è stata riammessa dopo la scadenza del termine per le segnalazioni.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di verificare che, a seguito della sostituzione, il Pag. 52numero complessivo delle proposte emendative segnalate per ciascun gruppo non sia risultato mutato rispetto a quanto in precedenza convenuto dai gruppi.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine di lavori, si associa alla richiesta del collega Ubaldo Pagano, rilevando l'opportunità che, d'ora in avanti, a tali comunicazioni si proceda esclusivamente in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di consentire ai rappresentanti dei gruppi in Commissione di raggiungere le opportune intese.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che, avendo il gruppo Fratelli d'Italia inizialmente segnalato un numero di proposte emendative inferiore alla quota assegnata dalla presidenza, nonostante la riammissione dell'emendamento in questione, la proporzione tra le quote dei gruppi risulta rispettata.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) prende atto dei chiarimenti forniti e, sulla base delle rassicurazioni fornite, esprime il nulla osta del proprio gruppo alle sostituzioni dianzi comunicate dalla presidenza.

  Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.013 a sua prima firma, rileva che il tema degli sfratti assume oggi una rilevanza ancora maggiore rispetto al passato, considerato che la situazione reddituale in cui versa la maggior parte degli italiani è stagnante o in via di peggioramento. Sottolinea che il diritto all'abitazione costituisce un diritto fondamentale e che, nonostante il disagio abitativo e la morosità incolpevole siano tematiche centrali, le ultime leggi di bilancio non hanno previsto interventi adeguati sul punto.
  Ricorda che nel corso dell'anno 2023, secondo dati provenienti dal Ministero dell'interno, sono stati eseguiti più di trentanovemila provvedimenti di sfratto, di cui l'ottanta per cento circa per morosità, e che almeno tremila di questi provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di persone versanti in stato di assoluta indigenza.
  Nell'illustrare più in dettaglio, quindi, il contenuto dell'articolo aggiuntivo, volto ad incrementare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, sottolinea come esso possa offrire un aiuto concreto alle persone in condizioni di difficoltà assoluta.
  Nel richiamare le misure incisive adottate da Giorgio La Pira, in qualità di sindaco di Firenze, per calmierare il mercato degli affitti e ridurre conseguentemente il disagio sociale, invita le forze di maggioranza a un'attenta riflessione sulle problematiche che l'articolo aggiuntivo in discussione intende fronteggiare.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Quartini 3.013, rileva che, da quanto si apprende, il tema dell'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli potrebbe essere oggetto di interventi da parte delle forze di maggioranza. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame e delle altre proposte emendative che intervengono su tale materia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, pur rilevando che non sussistono, allo stato attuale, le necessarie coperture finanziarie per l'incremento dei Fondi nella misura proposta dall'articolo aggiuntivo in discussione, esprime, in ogni caso, la disponibilità del Governo ad accantonare l'articolo aggiuntivo Quartini 3.013 per svolgere gli approfondimenti necessari sul punto.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo e concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 3.013 Quartini.
  Su proposta dei relatori e concorde il Governo, dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pella 4.01.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Faraone 5.01.

Pag. 53

  Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento 7.3 a sua prima firma, volto a modificare i criteri di calcolo della tassazione dei fringe benefit in caso di acquisto di auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Sottolinea come la proposta emendativa possa incentivare l'acquisto di auto aziendali elettriche, riducendone il costo e dando impulso, in futuro, ad un mercato di auto elettriche usate. Chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta emendativa.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Iaria 7.3, che sottoscrive, ritiene che il tema posto dalla proposta emendativa in esame consenta di affrontare in termini più generali il problema dell'assenza di una politica industriale italiana nel settore automobilistico.
  Al riguardo, reputa opportuno svolgere approfondimenti sugli incentivi in materia automobilistica, con particolare riguardo allo svolgimento dei cosiddetti click-day.
  Evidenzia, quindi, come la stagione delle auto a motore termico sia ormai conclusa, anche in considerazione degli obiettivi di transizione ecologica sanciti a livello europeo.
  Invita, da ultimo, il Governo ad assumere una posizione chiara sul tema dell'automotive.

  La Commissione respinge l'emendamento Iaria 7.3.

  Luigi MARATTIN (MISTO) chiede se i relatori e il Governo siano nelle condizioni di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 4.02 a sua firma, precedentemente accantonato.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori sull'articolo aggiuntivo Marattin 4.02.

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Borrelli 7.08, di cui è firmatario, osservando come esso sia volto ad incentivare il passaggio all'auto elettrica, rimodulando, sino a una loro progressiva eliminazione, i sussidi ambientalmente dannosi e destinando le risorse derivanti da tale rimodulazione alla realizzazione degli obiettivi di transizione energetica ed ambientale.
  Evidenzia che tale proposta emendativa promuove l'economia circolare e garantisce il rispetto del principio europeo «chi inquina paga», troppo spesso a suo avviso disatteso.
  Nell'esprimere la propria riconoscenza ad alcuni movimenti per i contributi dagli stessi forniti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi relativi alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità delle politiche industriali, come Fridays for future, Extinction Rebellion ed Ultima Generazione, stigmatizza l'atteggiamento di quanti, pur professandosi liberisti, intendono mantenere in vigore misure che sovvenzionano, alterando gli equilibri di mercato, attività dannose per l'ambiente.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 7.08.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Barabotti 8.15 e Mazzetti 8.18 sono stati ritirati.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Peluffo 8.17, di cui è firmatario, sottolinea che esso è volto a mitigare le conseguenze negative derivanti dalla riduzione degli incentivi edilizi.
  Ritiene che la proposta emendativa non ponga problemi di sostenibilità finanziaria e che il parere contrario dei relatori e del Governo dimostri l'avversione della maggioranza nei confronti di interventi che determinano, invece, l'aumento degli investimenti e del prodotto interno lordo.
  Rammenta, in proposito, che secondo il rapporto congiunturale del Centro ricerche di mercato, nel 2024 si è registrato un calo di circa il 15 per cento degli investimenti nell'edilizia residenziale privata. Osserva che tali conseguenze negative sono destinate ad aumentare nei prossimi anni, ricordando con rammarico che la produzione industriale continua a registrare un Pag. 54calo da venti mesi consecutivi e che la crescita dell'occupazione, tanto invocata dalla maggioranza, non è sufficiente a trainare l'economia italiana, soprattutto se non è assistita da condizioni economiche e normative di lavoro che consentano ai lavoratori ed alle proprie famiglie di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Afferma, quindi, che i dati relativi all'occupazione devono essere letti separatamente dai dati macroeconomici.
  Ribadisce la propria convinzione che il Governo, con il disegno di bilancio in esame, frenerà in maniera disastrosa la crescita del settore edilizio, che ha trainato l'Italia fuori dalla crisi economica dopo la pandemia da COVID-19. Osserva, inoltre, che la direttiva case green imporrà la ristrutturazione della maggior parte del patrimonio edilizio pubblico e privato italiano e che le aliquote previste non consentiranno di aumentare o mantenere la produzione industriale attuale ed al contempo raggiungere gli obiettivi europei.
  Ricorda, in conclusione, che molti crediti edilizi sono ormai divenuti inesigibili a causa delle modifiche normative apportate dal Governo, il cui operato condannerà l'Italia ad un futuro più povero e con maggiori oneri fiscali.

  Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 8.16, di cui è cofirmataria, esprime preoccupazione per il crollo del settore edilizio verificatosi negli ultimi mesi a seguito dei tagli operati sul cosiddetto superbonus. Nell'evidenziare le gravi ripercussioni sulle imprese del settore e sui relativi livelli occupazionali, auspica un ripensamento sul punto da parte delle forze di maggioranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 8.16 e Peluffo 8.17, nonché gli emendamenti Del Barba 8.30 e Donno 8.36.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce il contenuto di un'agenzia di stampa, secondo la quale il Governo si accingerebbe a presentare un emendamento al disegno di legge di bilancio in esame, concernente l'aumento della dotazione organica degli insegnanti di sostegno in misura pari a 5.000 unità a partire dall'anno scolastico 2025-2026. Nel rilevare, da un lato, come la previsione di una siffatta misura implicherebbe lo stanziamento di risorse aggiuntive la cui disponibilità era stata precedentemente negata dal Governo e, dall'altro, come la riduzione del personale docente sia imputabile alle stesse forze politiche che pura ora ne propongono l'incremento, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che reputa offensivo nei confronti della Commissione.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine di lavori, si associa alle osservazioni testé formulate dal collega Ubaldo Pagano e chiede l'immediata sospensione della seduta, al fine di procedere a una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Elena BONETTI (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine di lavori, manifesta sconcerto per quanto riportato dalle fonti di stampa menzionate dal collega Ubaldo Pagano, secondo cui il Governo si accingerebbe a presentare nuovi emendamenti di rilevante portata finanziaria, evidenziando come, ove tali notizie fossero confermate, ciò sarebbe problematico per la tenuta degli accordi intercorsi tra le forze politiche in ordine all'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel prendere atto delle richieste dei colleghi, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire lo svolgimento di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta, sospesa alle 17.45, è ripresa alle 18.15.

  Il sottosegretario Federico FRENI formula ai componenti della Commissione e, in particolar modo, ai rappresentanti delle forze di opposizione, le scuse del Governo rispetto alle notizie che sono state in queste ore diffuse da alcune agenzie di stampa, in Pag. 55merito ad alcuni emendamenti che l'Esecutivo si accingerebbe a presentare al disegno di bilancio in esame.
  Precisa, in ogni caso, che si tratta di comunicazioni non autorizzate in alcun modo dal Governo stesso.

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Bonelli 8.47, di cui è firmatario, volto a mantenere le detrazioni fiscali, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi di efficienza energetica, relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale per le sole pompe di calore, contestualmente escludendo dal beneficio le caldaie alimentate a gas fossile.
  Evidenzia la necessità di emanciparsi dai combustibili fossili, invitando il Governo ad orientare gli incentivi verso fonti di energia sostenibile, anche in considerazioni degli effetti devastanti provocati dal cambiamento climatico e dall'innalzamento delle temperature.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 8.47.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che le proposte emendative Ottaviani 8.016, Pella 8.018 e Cannizzaro 8.019 sono state ritirate.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Del Barba 8.015 e De Luca 8.017.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN. LING.) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 8.048, di cui è cofirmatario.

  Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.063.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara, a nome del gruppo Partito Democratico, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pastorino 8.063.

  Marco GRIMALDI (AVS) dichiara, a nome del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Pastorino 8.063.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, concordi i relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pastorino 8.063.
  Comunica, altresì, che l'articolo aggiuntivo Cattaneo 8.087 è stato ritirato.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.089, evidenziando come esso non si limiti a prevedere una proroga, bensì a stabilizzare l'esenzione dall'IVA delle prestazioni non commerciali effettuate dagli enti del Terzo settore, esplicitando le ragioni a sostegno dell'esenzione medesima. Auspica, quindi, un ripensamento del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa, chiedendo di mantenere accantonate le identiche proposte Guerra 8.089 e Grimaldi 8.0158.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.0158, pur ritenendo apprezzabile la proroga del termine per l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore, evidenzia come tale intervento non sia risolutivo.
  Ritiene che tale disciplina, pur finalizzata a porre rimedio a una procedura di infrazione europea, non tenga conto della riforma intervenuta con riguardo alla disciplina del Terzo settore. Ribadisce, quindi, la necessità di escludere tali enti dall'ambito di applicazione della predetta imposta.

  Il sottosegretario Federico FRENI manifesta la disponibilità ad accantonare gli identici articoli aggiuntivi Guerra 8.089 e Grimaldi 8.0158, pur precisando che la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore è pesantemente condizionata da vincoli di derivazione europea.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, alla luce dell'interventoPag. 56 del rappresentante del Governo e concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Guerra 8.089 e Grimaldi 8.0158.

  Daniela TORTO (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Fenu 8.098, volto ad introdurre un sistema di cashback fiscale in relazione al rimborso delle spese sanitarie, incentivando in tal modo uno spostamento graduale da un sistema dichiarativo ad un sistema di rimborso diretto.
  Sottolinea che tale strumento costituirebbe un sostegno concreto per le fasce più vulnerabili della popolazione, che non hanno accesso alle prestazioni sanitarie, riducendo le disuguaglianze sociali e rafforzando il senso di giustizia fiscale.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fenu 8.098, evidenzia come esso incida su una tematica particolarmente rilevante, anche in considerazione dell'aumento delle spese sanitarie «out of pocket».
  Sottolinea come le detrazioni fiscali equivalgano, dal punto di vista della contabilità pubblica, a trasferimenti diretti, ma, a differenza di questi ultimi, coloro che sono fiscalmente incapienti non possono goderne. Ciò produce, a suo avviso, una sperequazione che la proposta emendativa intende risolvere. Rileva, inoltre, come il meccanismo del cashback fiscali avvicina il momento della spesa e quello della ricezione del sostegno economico, favorendo in particolar modo le fasce deboli della popolazione. Evidenzia, quindi, che la misura favorirebbe l'emersione dell'economia sommersa. In conclusione, afferma che respingere tale proposta implicherebbe negare un sostegno fiscale alle fasce più deboli della popolazione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Fenu 8.098.

  Leonardo DONNO (M5S) chiede al rappresentante del Governo spiegazioni circa il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in discussione.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente di aver approfondito la tematica affrontata dalla proposta emendativa anche nel corso dei propri precedenti incarichi governativi, fa presente che il parere contrario è motivato da due ordini di ragioni. La prima riguarda la difficoltà di quantificare gli oneri derivanti dalla proposta, in quanto non sarebbe possibile individuare con precisione il numero di destinatari della misura ivi prevista. La seconda ragione attiene a un problema di compatibilità con la governance economica europea e i vincoli assunti con il Piano strutturale di bilancio di medio termine, in quanto i trasferimenti diretti, cui il cashback fiscale è equiparabile, incidono con ogni evidenza sull'indicatore della spesa netta.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) osserva come il richiamo del sottosegretario Freni alle proprie precedenti esperienze governative testimoni in modo evidente la linea di continuità tra le scelte del Ministero dell'economia e delle finanze guidato dal Ministro Giorgetti e le decisioni assunte da governi a guida tecnica, di diversa composizione. Sottolinea come tale circostanza rappresenti una contraddizione della quale le forze di maggioranza dovrebbero preoccuparsi seriamente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del rappresentante del Governo, fa presente che è evidentemente possibile effettuare una quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in discussione, osservando che le relazioni tecniche sovente contengono stime prudenziali, basate sui possibili comportamenti dei soggetti interessati.
  Quanto al riferimento del sottosegretario Freni al Piano strutturale di bilancio di medio termine, evidenzia che la spesa netta, cioè il nuovo principale indicatore su cui si basa il monitoraggio della finanza pubblica, tiene conto della spesa al netto delle poste fiscali. Dunque, nella governance economica europea una minore entrata derivante da detrazioni o una maggiore uscita derivante da trasferimentiPag. 57 non producono, a suo avviso, conseguenze diverse in ordine al perseguimento del saldo-obiettivo.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fenu 8.098.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prendendo atto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 dicembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50 e dalle 17.45 alle 18.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 418 del 10 dicembre 2024, a pagina 15, seconda colonna, terza riga, le parole: «e 4.01» sono soppresse.