ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.45.
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione.
COM(2024) 517 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore on. Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che la proposta di decisione oggi all'esame della Commissione è volta ad estendere ad alcuni materiali forestali di moltiplicazione, ai fini della loro importazione nell'UE, il vigente regime d'equivalenza alla normativa dell'Unione.
Si tratta dei materiali che rientrano nella cosiddetta categoria dei materiali «controllati», prodotti in alcuni Paesi terzi specificatamente individuati nel rispetto delle norme internazionali elaborate e adottate dall'OCSE per il commercio internazionale di sementi e piante.
Evidenzia come la sua finalità sia quella di assicurare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e il mantenimento di un approvvigionamento costante nell'Unione.
La proposta introduce inoltre disposizioni in materia di etichettatura e individua correttamente le autorità responsabili dell'ammissione e del controllo di tali materiali nel Paese di produzione.
La proposta, presentata dalla Commissione europea il 31 ottobre scorso, modifica e sostituisce una proposta precedente di identico contenuto presentata il 4 settembre cambiandone la base giuridica e determinandone la procedura da non legislativa a legislativa. Tali modifiche consentono di sottoporla alla valutazione dei parlamenti Pag. 146nazionali sulla conformità al principio di sussidiarietà.
Una volta entrata in vigore, la proposta in esame sostituirà l'autorizzazione temporanea concessa dalla Commissione europea nel 2021 con decisione di esecuzione, in virtù della quale ogni Stato dell'UE, fino al 31 dicembre 2024 può decidere se i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» prodotti in un determinato Paese terzo presentano le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell'Unione e valutarne la conformità alla normativa dell'UE. Nella relazione illustrativa si ricorda che vista l'imminente scadenza di tale autorizzazione, la proposta dovrebbe poter essere approvata in tempo per essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento al merito della proposta, rammenta che le norme vigenti che si intendono aggiornare stabiliscono le condizioni di importazione nell'UE di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle seguenti categorie: «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», prodotti in alcuni Paesi terzi specificatamente elencati: Canada, Norvegia, Regno Unito, Serbia, negli Stati Uniti, in Svizzera e Turchia. La produzione di materiali forestali in tali Paesi avviene nel rispetto del sistema OCSE per sementi e piante forestali, ovvero del sistema di certificazione per i materiali forestali destinati al commercio internazionale nella fase dell'ammissione e registrazione dei materiali di base così come nella successiva produzione.
Nel 2013 il sistema OCSE per sementi e piante forestali è stato modificato per includervi – in aggiunta alle categorie sopra richiamate che fanno parte del sistema dal 2011 – i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati» che costituiscono l'oggetto della proposta al nostro esame.
Nei Paesi terzi contemplati dalla direttiva le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione prevedono che durante la raccolta, la trasformazione in sementi e la produzione di postime, abbia luogo un'ispezione ufficiale in campo. Inoltre, tali norme nazionali prevedono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati», «qualificati» e «controllati» vengano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi in conformità con il citato sistema OCSE.
La Commissione europea ricorda che la misura si rende necessaria per l'assenza di una norma a livello dell'UE in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati».
Avendo valutato le norme nazionali dei Paesi terzi specificati per quanto riguarda la categoria «controllati», la Commissione ritiene che le condizioni per l'ammissione dei materiali di base possano essere considerate equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva dell'UE sulla commercializzazione; prende, inoltre, atto della necessità di aggiornare le denominazioni e i recapiti di alcune delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione, elencate all'allegato I della decisione vigente.
In premessa, si sottolinea che sementi o postime della categoria «controllati» potrebbero essere ottenuti ricorrendo alla modificazione genetica. La Commissione europea ritiene pertanto che, al fine di garantire che gli utilizzatori di materiali forestali di moltiplicazione possano compiere scelte informate, tali materiali dovrebbero recare nell'etichetta OCSE e nell'etichetta o nel documento del fornitore chiara indicazione del ricorso o meno a tale tipo di tecnica (così come avviene per la categoria dei materiali «qualificati»). Conseguentemente, la proposta aggiorna con tale disposizione la decisione 2008/971/CE.
L'iniziativa viene definita tecnica e di interesse limitato per il grande pubblico dalla stessa Commissione europea che spiega che per tale ragione non sono state condotte consultazioni pubbliche, né sono stati consultati i portatori di interessi.
Trattandosi di un intervento di attuazione di norme vigenti non è stato ritenuto necessario accompagnare la proposta con una valutazione di impatto.
Per le finalità ambientali della proposta, che mira ad assicurare il mantenimento Pag. 147dell'approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione di elevata qualità nell'Unione attraverso le importazioni, la proposta – che non incide sul bilancio – è ritenuta coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in grado di contribuire alle politiche generali della politica agricola comune e del Green Deal europeo, nonché alla legislazione e alle strategie correlate: la normativa europea sul clima, la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
Con riguardo alla base giuridica, questa è individuata dalla Commissione europea nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica per l'adozione – con procedura legislativa ordinaria – delle misure necessarie per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
Come anticipato dianzi, la ripresentazione della proposta con questa nuova base giuridica e il suo passaggio alla procedura legislativa ne consente l'esame da parte dei parlamenti nazionali per poterne valutare la conformità al principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.
Con riferimento alla sua coerenza con il principio di sussidiarietà, oggetto specifico dell'esame della XIV Commissione, la Commissione europea sottolinea che la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri.
Considerato tuttavia che il settore è già stato oggetto di ampia regolamentazione a livello dell'Unione, ritiene che la relativa legislazione debba essere considerata di competenza prevalente delle Istituzioni dell'Unione europea, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale «quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria».
La Commissione ribadisce altresì che i principali obiettivi di tale settore non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri anche per la natura transfrontaliera delle minacce poste dalla crisi climatica e delle sfide derivanti dalle esigenze di protezione della biodiversità e di sviluppo sostenibile. Conclude, pertanto che, in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione può adottare un approccio comune per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di materiali forestali di moltiplicazione.
In merito al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che questo sia rispettato in quanto la proposta costituirebbe l'unica forma possibile e di intervento dell'UE in materia, e si limita a concedere, ai fini della loro importazione nell'UE, l'equivalenza al diritto dell'Unione di alcuni materiali prodotti in Paesi terzi purché siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme dell'UE.
Nel caso di materiali di moltiplicazione, sementi e postime, è introdotta una misura specifica che prescrive che l'etichetta OCSE e l'etichetta o il documento del fornitore devono indicare se è stato fatto ricorso a tecniche di manipolazione genetica.
Ricorda che presso il Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) che il 12 novembre scorso ha nominato relatrice la deputata Veronika Vrecionová (Conservatori e riformisti europei/Cechia). La relatrice ha depositato un emendamento volto ad anticipare l'entrata in vigore del provvedimento approvato lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire che sia vigente prima della scadenza della decisione di esecuzione, che Pag. 148al momento autorizza gli Stati membri a decidere.
La proposta è stata altresì assegnata in sede consultiva alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), che si è astenuta dal rendere un parere.
Indicativamente la plenaria del Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi tra il 17 e il 19 dicembre prossimi.
L'esame dell'atto risulta in corso da parte del Senato polacco e del Parlamento svedese. Ricorda che presso quest'ultimo lo scorso 14 novembre la Commissione per l'ambiente e l'agricoltura si è pronunciata positivamente sulla conformità al principio di sussidiarietà.
Ricorda infine che, seppure il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 22 gennaio prossimo, la proposta potrebbe concludere il suo iter presso le istituzioni dell'UE prima di quella data, propone quindi di portare a termine il nostro esame in tempi brevi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 5 dicembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.