CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 dicembre 2024
417.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 8.50.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.
C. 1950-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione Giustizia, nella seduta dello scorso 27 novembre, senza tuttavia pervenire in tale circostanza all'espressione del parere, essendosi il rappresentante del Governo riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento.
  Segnala, altresì, che nella seduta del 28 novembre 2024 la Commissione Giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una correzione di forma riferita al titolo del provvedimento e senza apportare ulteriori modificazioni al testo.
  Tutto ciò considerato, fa presente che restano ferme, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, le richieste di chiarimento già formulate in merito ai profili di carattere finanziario nella citata seduta dello scorso 27 novembre.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 27 novembre, fa presente che, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame, in materia di trasferimento dei magistrati onorari confermati, la possibilità che la sede di destinazione sia situata in un distretto di corte d'appello diverso da quello della sede cui i medesimi magistrati onorari risultano assegnati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
  Precisa, altresì, che in relazione alla disposizione di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano già applicazione ai compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 116 del 2017, in quanto assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del citato testo unico.
  Evidenzia, inoltre, che la stima, effettuata nella relazione tecnica, della platea di magistrati onorari non confermati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini per la richiesta di conferma, prevista dall'articolo 2, comma 2, è improntata a criteri di prudenzialità, anche alla luce dell'estensione di tale possibilità ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di conferma, abbiano in seguito rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione.
  Conferma, quindi, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, reca le risorse necessarie per ciascuna delle annualità interessate dalla predetta riduzione.
  Rileva, infine, che le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, in quanto, prevedendo il mantenimento del posto in ruolo nell'amministrazione di appartenenza senza limiti temporali, sono suscettibili di incidere negativamente sugli assetti organici e funzionali della medesima amministrazione di appartenenza.

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  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1950-A, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame, in materia di trasferimento dei magistrati onorari confermati, la possibilità che la sede di destinazione sia situata in un distretto di corte d'appello diverso da quello della sede cui i medesimi magistrati onorari risultano assegnati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica;

    in relazione alla disposizione di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 31-bis del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano già applicazione ai compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 116 del 2017, in quanto assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del citato testo unico;

    la stima, effettuata nella relazione tecnica, della platea di magistrati onorari non confermati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini per la richiesta di conferma, prevista dall'articolo 2, comma 2, è improntata a criteri di prudenzialità, anche alla luce dell'estensione di tale possibilità ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di conferma, abbiano in seguito rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, reca le risorse necessarie per ciascuna delle annualità interessate dalla predetta riduzione;

    le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, in quanto, prevedendo il mantenimento del posto in ruolo nell'amministrazione di appartenenza senza limiti temporali, sono suscettibili di incidere negativamente sugli assetti organici e funzionali della medesima amministrazione di appartenenza;

   rilevata l'esigenza di:

    prevedere, per esigenze di coordinamento e di coerenza con la normativa fiscale vigente, l'espunzione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-bis, comma 5, secondo periodo, nonché la modifica delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e l'abrogazione dell'articolo 50, comma 3, del medesimo testo unico, che è già stato implicitamente abrogato per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    prevedere che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, e la Pag. 40corrispondente copertura finanziaria indicata dall'articolo 4, comma 2, decorrano dall'anno 2025, in considerazione dei tempi necessari al completamento dell'iter del provvedimento in esame;

    integrare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni dei magistrati onorari che, essendo anche pubblici dipendenti, abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, al fine di precisare che tale collocamento avviene nel rispetto del limite massimo di durata del relativo periodo di fruizione previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali di settore;

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera f), le parole: “contingente ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo ad esaurimento”;

    b) il comma 3 è abrogato.

  All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: di euro 75.021.208 per l'anno 2024,

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea:

    dopo le parole: e 2, aggiungere le seguenti: comma 4,

    sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,

   alla lettera a), sopprimere le parole: a euro 75.021.208 per l'anno 2024,

  All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata sul testo del provvedimento in esame.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala in primo luogo gli emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14, che incrementano, a vario titolo, la misura del compenso spettante ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, provvedendo agli ulteriori oneri dalle stesse derivanti, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva, in particolare, che le citate proposte emendative appaiono carenti Pag. 41sotto il profilo della copertura finanziaria e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse parere contrario. Fa, infatti, presente che i predetti emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14 mantengono ferma la copertura finanziaria di quota parte degli oneri, effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), tramite la riduzione del fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In proposito, segnala che il predetto fondo allo stato non reca più, con riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità, per effetto della intervenuta riduzione delle medesime risorse disposta, in misura pari a 142.760.195 euro, dall'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.
  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'emendamento Gianassi 1.2, che è volto a modificare il comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di prevedere che alla domanda di partecipazione alle procedure valutative per la conferma dei magistrati onorari in servizio, che, in base alla normativa vigente, comporta la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 del medesimo articolo 29 in caso di mancata conferma, non consegue il venir meno dei diritti previdenziali maturati. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che la proposta emendativa in esame non sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, con particolare riferimento alla possibilità che dalla sua attuazione discenda l'attribuzione ai magistrati onorari di prestazioni previdenziali ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in base alla normativa vigente;
  Ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dell'emendamento Gianassi 1.6, che è volto a prevedere che, a decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità dei magistrati onorari confermati comportino il passaggio economico ad un livello retributivo superiore, provvedendo ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi inclusi gli emendamenti Gianassi 1.8, D'Orso 1.10, Dori 1.11 e D'Orso 1.12, che incrementano, a vario titolo, la misura del compenso spettante ai magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, considerato che la quantificazione degli oneri indicati al comma 2 dell'articolo 1, come emerge dalla relazione tecnica, è stata effettuata sulla base di un criterio estremamente prudenziale, prendendo a riferimento, per l'intera platea dei soggetti interessati, l'importo della retribuzione prevista per l'esercizio esclusivo delle funzioni, pari a euro 58.840 annui.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianassi 1.9, 1.13 e 1.14, in quanto il Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, utilizzato con finalità di copertura, non reca, come ricordato in precedenza dal presidente Cannata, le necessarie disponibilità per l'anno 2024.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Gianassi 1.2, in quanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Gianassi 1.6, in quanto non risulta allo stato possibile verificarePag. 42 puntualmente la quantificazione degli oneri derivanti dal passaggio economico ad un livello retributivo superiore per i magistrati onorari confermati che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni, con decorrenza dall'anno 2025.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) considera eccessivamente sbrigative le argomentazioni fornite dalla sottosegretaria Albano a sostegno della contrarietà espressa sugli emendamenti Gianassi 1.2 e 1.6, osservando come la verifica delle proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva non possa essere intesa alla stregua di un mero passaggio procedurale e burocratico, ma implichi sempre un'attenta valutazione tecnica dei profili finanziari delle proposte stesse.
  Nel prendere tuttavia atto che, con riferimento specifico all'emendamento Gianassi 1.2, la contrarietà deriverebbe dal fatto che esso comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, non comprende invece per quale ragione non sia possibile esprimere un orientamento non ostativo sull'emendamento Gianassi 1.6, chiedendo alla rappresentante del Governo di chiarire, al riguardo, se la criticità ravvisata sia riferibile ad una non corretta quantificazione degli oneri operata dall'emendamento stesso ovvero all'insufficienza delle risorse utilizzate a copertura.
  Osserva, peraltro, che il riconoscimento del trattamento economico incentivante in favore dei magistrati onorari confermati, nel caso di un positivo giudizio di idoneità all'esercizio delle relative funzioni, previsto dal citato emendamento Gianassi 1.6, sarebbe comunque erogabile in proporzione alle risorse all'uopo complessivamente autorizzate dalla medesima proposta emendativa.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara che, a seguito di ulteriori approfondimenti intercorsi informalmente per le vie brevi, rimane confermato il parere contrario sull'emendamento Gianassi 1.2, che non provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri che deriverebbero dalla sua attuazione.
  Viceversa, sull'emendamento Gianassi 1.6, ferma restando la necessità di operare una verifica in ordine all'effettiva congruità della quantificazione degli oneri, nell'ipotesi in cui nel corso dell'esame in Assemblea dovesse emergere un orientamento favorevole a tale proposta emendativa, ritiene che possa in questa sede esprimersi un parere non ostativo, al solo fine di consentire l'illustrazione e la discussione della predetta proposta emendativa in Assemblea, tenuto conto che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, dal parere contrario della Commissione Bilancio discenderebbe l'inammissibilità della proposta emendativa.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.9, 1.13 e 1.14, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. Pag. 43– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge C. 1794 recante l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e la disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento agli articoli da 3 a 5, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche. L'Albo è suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e provincia autonoma presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia. All'Albo possono iscriversi le imprese agromeccaniche con il codice ATECO 01.61.00 iscritte alle camere di commercio e che le imprese iscritte sono autorizzate a rilasciare certificazione con valore legale delle prestazioni svolte e pertanto risultano imprese agromeccaniche professionali.
  Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'istituzione e la tenuta dell'Albo e delle sue sezioni possano essere svolte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle Regioni e dalle Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 14.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le imprese agromeccaniche si dotino di un responsabile tecnico individuando le figure abilitate e i relativi requisiti professionali e prescrivendo, per lo stesso, la frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. In proposito, non formula osservazioni circa l'individuazione del responsabile tecnico e dei relativi requisiti, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto riguarda, invece, i corsi obbligatori di aggiornamento professionale, al fine di escludere che dallo svolgimento degli stessi possano derivare eventuali effetti finanziari, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca da chi debbano essere tenuti i predetti corsi e se gli oneri per il loro svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.
  Osserva poi che l'articolo 8 stabilisce le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese agroalimentari per l'iscrizione all'Albo e disciplina il relativo provvedimento di accoglimento o diniego del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Viene, inoltre, prevista una verifica triennale dell'Albo in relazione al mantenimento, da parte delle imprese agromeccaniche, dei requisiti necessari per l'iscrizione e che, se dalla citata verifica emergono elementi di rilievo, il medesimo Ministero può disporre la sospensione delle imprese dall'Albo. Fa presente, infine, che viene disciplinata la cancellazione dall'Albo e che, nel caso di cancellazione non volontaria, è prevista, per l'impresa, la possibilità di ricorso in opposizione.Pag. 44
  In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le predette attività di verifica possano essere effettivamente svolte dal predetto Ministero nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.
  Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che le regioni e le province autonome effettuino un controllo annuale su un campione, pari almeno al 5 per cento, di imprese agromeccaniche iscritte nelle rispettive sezioni dell'Albo. Segnala che, qualora le verifiche evidenzino irregolarità da cui non derivino sospensione o cancellazione, l'organo di controllo impartisce le necessarie prescrizioni che se non recepite, entro il termine previsto, sono causa di cancellazione dell'impresa dall'Albo da parte Ministero dell'agricoltura.
  In proposito, analogamente a quanto evidenziato in relazione all'articolo 8, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione idonei ad assicurare che le sopra descritte attività di controllo annuale a campione possano essere effettivamente svolte da regioni e province autonome nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 14.
  Con riferimento all'articolo 10, rileva preliminarmente che esso stabilisce che le regioni e le province autonome pubblichino, nei propri siti internet istituzionali, bandi per agevolare l'acquisto di macchinari maggiormente ecologici e sicuri da parte delle imprese agroalimentari nonché informazioni e procedure riservate alle imprese stesse, come previsto dal comma 1. Fa presente, inoltre, che al comma 2 del citato articolo 10 viene prevista la possibilità per le stesse regioni e province autonome di prevedere criteri per la concessione di benefici economici e di altra natura in favore dei soggetti pubblici e privati che si avvalgono di imprese agromeccaniche iscritte all'Albo.
  In proposito, con riferimento al comma 1, osserva che andrebbe chiarito se la norma, nel prescrivere la pubblicazione di bandi per agevolazioni, vada interpretata nel senso di imporre agli enti regionali e provinciali l'adozione di misure agevolative e il conseguente stanziamento di apposite risorse finanziarie, oppure nel senso di imporre, nel caso in cui si intendano adottare misure agevolative, che le stesse debbano essere pubblicizzate con specifiche modalità procedurali. Nel primo caso, infatti, rileva che la disposizione sarebbe incoerente con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, mentre nel secondo caso non si determinerebbero effetti finanziari considerato che tali disposizioni si limiterebbero a prescrivere una particolare modalità di pubblicazione preventiva delle misure volte a riconoscere benefici economici.
  Con riferimento al comma 2, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di adempimenti di carattere facoltativo, cui dunque le amministrazioni potranno dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità e nel quadro dei vincoli di bilancio, cui la norma in esame non deroga.
  Per quanto concerne l'articolo 13, rileva preliminarmente che esso reca una norma transitoria che disciplina l'iscrizione all'Albo, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata ridotta rispetto a quella prevista all'articolo 6 per i corsi professionali a regime. In proposito, per quanto riguarda il predetto corso di durata ridotta, analogamente a quanto osservato in merito all'articolo 6 per i corsi ordinari, al fine di escludere che dallo svolgimento dello stesso possano derivare eventuali effetti finanziari, sottolinea la necessità che il Governo chiarisca da chi debba essere tenuto il predetto corso e se gli oneri per il suo svolgimento siano a carico dei soggetti privati interessati o di amministrazioni pubbliche.
  Con riferimento, infine, agli articoli 14 e 15, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, all'articolo 14, una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e, all'articolo 15, la consueta clausola di salvaguardiaPag. 45 delle autonomie speciali. In proposito, per quanto riguarda l'articolo 14, rinvia a quanto osservato in relazione alle singole disposizioni aventi profili di rilievo finanziario, mentre non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 15, considerato il carattere ordinamentale dell'articolo medesimo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, rappresenta, anche alla luce delle valutazioni formulate dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificare i relativi effetti finanziari.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, secondo periodo, della legge di contabilità e finanza pubblica.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine di trenta giorni.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Atto n. 226.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 78 del 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, reca disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda, altresì, che lo schema di decreto si compone di 87 articoli ed è corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria, ai sensi di quanto previsto all'articolo 86, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Premette che il provvedimento in esame interviene su norme del Codice dei contratti pubblici prevalentemente di carattere ordinamentale e procedurale e non appare, in linea generale, determinare effetti diretti e immediati per la finanza pubblica. Fa presente altresì che al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, oggetto delle modifiche in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e presenta una apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Ciò premesso, segnala alcuni profili che potrebbero essere suscettibili di determinare risvolti finanziari e sui quali appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di valutazione.
  Con riferimento all'articolo 9, nella parte in cui modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice prevedendo che le tabelle del Ministero del lavoro che dovranno individuare annualmente il costo per il singolo contrattoPag. 46 di lavoro applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture, dovranno riportare il «costo medio», in luogo del generico «costo», e tenere conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, fa presente che andrebbe confermato che il Ministero del lavoro sia in grado di predisporre annualmente tali tabelle avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 11, che modifica l'articolo 44 del Codice, rileva che andrebbero fornite informazioni circa le risorse di cui dispone il Consiglio superiore dei lavori pubblici per adottare le previste linee guida sugli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.
  Per quanto concerne l'articolo 18, che modifica l'articolo 62 del Codice laddove si prevede che nell'Allegato II.4, oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione delle stazioni appaltanti, siano indicati gli incentivi per favorire tale qualificazione, fa presente che andrebbe chiarito se dalla previsione di tali incentivi possano discendere ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 19, che modifica l'articolo 63 del Codice, posto che nel modificare il comma 10 si estende la competenza della Scuola nazionale dell'amministrazione alla definizione del requisito della formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del contratto, osserva che andrebbe garantito che la Scuola sia in grado di svolgere tali compiti con le risorse attribuite a legislazione vigente.
  Fa presente che all'articolo 22, che inserisce il nuovo articolo 82-bis sugli accordi di collaborazione, si prevede che le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del servizio contratti pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione e che il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito, alla luce della relazione tecnica che afferma che si farà fronte alle funzioni di monitoraggio con le risorse previste a legislazione vigente, rileva che andrebbero forniti dati su tali risorse da rapportare alle nuove attività previste.
  Per quanto concerne l'articolo 38, che modifica l'articolo 126 del Codice prevedendo che da facoltativo diventi obbligatorio l'inserimento, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, del riconoscimento del premio di accelerazione a carico del quadro economico, rileva che andrebbe assicurato che tale previsione di obbligatorietà sia finanziariamente sostenibile a carico dei quadri economici e non pregiudichi le altre coperture di spesa presenti alla voce «imprevisti» nell'ambito dei quadri economici.
  Rileva, inoltre, che il provvedimento in diverse disposizioni attribuisce ulteriori compiti e attività ad una serie di enti o amministrazioni pubbliche, quali il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze agli articoli 45 e 47, nonché l'ANAC e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio agli articoli da 49 a 51. Per tali soggetti pubblici fa presente che andrebbe assicurato che potranno provvedere alle funzioni loro assegnate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 76, che inserisce l'allegato II.2-bis, con riferimento in particolare all'articolo 16 dell'allegato che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti l'Osservatorio sulla revisione prezzi, pur essendo previsto che ai componenti non spettino compensi o altri emolumenti, fa presente che andrebbero forniti ragguagli circa le spese di funzionamento e le risorse con cui vi si farà fronte.Pag. 47
  Con riferimento all'articolo 78, che aggiunge l'articolo 13-bis all'allegato II.4 del Codice, posto che si prevede un ampliamento delle funzioni del Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, istituito presso l'ANAC, rileva che andrebbe confermato che tale organismo disponga di risorse adeguate per svolgere le ulteriori funzioni di supporto e monitoraggio previste;

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Atto n. 235.
(Rilievi alle Commissioni VI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  In particolare, fa presente che lo schema di decreto, all'articolo 1, novella il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al fine di recepire alcune disposizioni di legge introdotte nell'ordinamento nelle more dell'adozione delle modifiche al suddetto regolamento, nonché di prevedere alcuni adeguamenti formali e di coordinamento. Nello specifico, rileva che le disposizioni legislative che si intende recepire con il provvedimento in esame sono l'articolo 2-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016, relativo al calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017, recante la disciplina relativa all'ISEE precompilato, nonché l'articolo 1, commi da 183 a 185, della legge n. 213 del 2023, che hanno previsto l'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE.
  Al riguardo, segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che le disposizioni introdotte nello schema di regolamento in esame sono già in vigore e sono state attuate con successivi decreti ministeriali e, pertanto, dall'introduzione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura degli stessi è prevista dalle norme di rango primario riprodotte all'articolo 1 dello schema di decreto in esame. Peraltro, con riferimento ai commi da 183 a 185 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, recepiti dallo schema in esame ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), numero 5), del comma 1 dell'articolo 1, evidenzia che la relazione tecnica, in linea con la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio per il 2024, fa presente come la maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedonoPag. 48 livelli di ISEE decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'ISEE per effetto dell'esclusione dei titoli di Stato dal patrimonio, mentre per l'assegno unico, considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di ISEE cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ai quali si è provveduto ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 213 del 2023. Peraltro, osserva che, in assenza di una revisione verso il basso delle soglie ISEE di accesso alle singole prestazioni, si potrebbero determinare maggiori oneri anche in relazione ad altre e differenti prestazioni agevolate.
  In proposito, fa presente che la relazione rappresenta che l'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, degli atti anche normativi necessari alla erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto medesimo, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  Rileva che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto di quanto previsto dal secondo periodo del citato articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riguardo alla formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del provvedimento, segnala l'opportunità di introdurre nel provvedimento una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti del citato articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013.
  Alla luce di quanto rappresentato, formula pertanto la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 235);

   rilevato che:

    le disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di regolamento sono volte a recepire i contenuti di disposizioni di rango legislativo già vigenti nel nostro ordinamento, nonché di prevedere alcuni adeguamenti formali e di coordinamento e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli oggetto di copertura nell'ambito delle disposizioni di rango legislativo già vigenti;

    al fine di garantire l'efficacia della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 dello schema in esame, il medesimo articolo richiama l'applicazione delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi delle quali gli enti che disciplinano l'erogazionePag. 49 delle prestazioni sociali agevolate sono chiamati ad emanare gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni che disciplinano la nuova definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

   segnalata l'opportunità, con riguardo alla formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del provvedimento in esame, di introdurre nel provvedimento una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti del citato articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    valuti il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'opportunità di riconsiderare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, al fine di introdurre una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che l'intervento normativo oggetto dello schema di decreto in esame, escludendo, tra l'altro, dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, comporta un allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle diverse prestazioni agevolate, determinando, a suo avviso, effetti a carico della finanza pubblica in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'ISEE, il cui accesso o entità sia regolato attraverso soglie prefissate.
  A tal proposito, reputa pertanto necessario che la proposta di valutazione favorevole con rilievo sullo schema di decreto in esame, avanzata dal relatore, sia riformulata nel senso di prevedere che l'introduzione di una disposizione applicabile a regime, che riprenda i contenuti dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia riportata quale condizione ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in luogo di un mero rilievo a margine della valutazione favorevole, imponendo così il ricorso al meccanismo di revisione delle prestazioni da parte degli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dalla collega Guerra, evidenzia come, anche alla luce del parere formulato dal Consiglio di Stato, richiamato nelle premesse della proposta di deliberazione formulata dal relatore, l'attuale formulazione della clausola di invarianza finanziaria non risulti adeguata a garantire che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non derivino nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, in risposta ai rilievi formulati dai colleghi Guerra e Dell'Olio, ricorda che le disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di decreto sono volte a dare attuazione a diverse norme contenute in disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi anni. Per tale motivo, dall'introduzione delle stesse non derivano, dunque, nuovi o maggioriPag. 50 oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i mezzi di copertura finanziaria degli stessi sono già indicati nelle diverse norme primarie che lo schema di decreto in esame è finalizzato ad attuare.
  Ciò premesso, non ravvisa, in conclusione, elementi tali da giustificare una riformulazione della proposta di valutazione favorevole con rilievo poc'anzi espressa.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che le disposizioni legislative adottate non hanno comportato effetti finanziari in quanto non si era ancora proceduto all'adozione delle necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 5 dicembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 19.

DL 153/2024: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
C. 2164 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica in prima lettura, dispone la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
  Nel rilevare che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, evidenzia che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati emendamenti non corredati di relazione tecnica, ad esclusione dell'emendamento 3.1000 del Governo.
  Fa presente, inoltre, che sul testo originario del provvedimento la 5ª Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo nella seduta in sede consultiva dell'11 novembre 2024. Ricorda che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Governo ha depositato una nota di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, di cui si dà conto, ove opportuno, nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
  Nel rinviare, per maggiore completezza, alla predetta documentazione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, modificano disposizioni del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tutela e gestione delle risorse Pag. 51idriche introducendo, alla lettera a), la definizione di «acque affinate», nonché precisando, alla lettera b), le circostanze in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni del testo unico ambientale in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico, e modificando, alla lettera d), la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee al fine della gestione delle emergenze nei casi di crisi idrica. Rileva, inoltre, che le norme, per mezzo del comma 2, estendono, in via facoltativa, i compiti di coordinamento e gestione del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In proposito, non formula osservazioni, considerato da una parte il carattere definitorio e ordinamentale delle norme, in alcuni casi confermative di quanto previsto a legislazione vigente, e dall'altra la ricaduta sui gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue, soggetti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, degli eventuali investimenti necessari per il rispetto delle prescrizioni relative alle acque affinate. Similmente, non formula osservazioni sulle disposizioni che introducono obblighi di comunicazione in capo alle regioni e alle province autonome, di cui al comma 2, lettera b), nel presupposto, su cui ritiene comunque utile acquisire una conferma dal Governo, che tali nuove comunicazioni possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando nell'ordinaria attività istituzionale degli enti interessati.
  Per quanto concerne l'articolo 4, commi da 1 a 3, rileva preliminarmente che la norma in esame, al comma 1, reca previsioni in materia di economia circolare, quali il ricollocamento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero. Fa presente che, ai commi 2 e 3, sono, altresì, disposte alcune modifiche al codice dell'ambiente. In particolare, con una novella all'articolo 212 del predetto codice, è previsto l'incremento di due unità – da diciannove a ventuno – dei componenti effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, conseguentemente, i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci. È prevista, inoltre, la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, purché in possesso di specifici requisiti verificati dalla competente Sezione regionale dell'Albo. Si dispone, infine, l'integrazione del Comitato con due membri aggiuntivi.
  Oggetto di novella è, altresì, l'articolo 221 del richiamato codice, in relazione alla previsione della ripartizione dei costi concernenti gli imballaggi, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività residuale o di interesse generale gravanti sul CONAI e sui consorzi di produttori di materiali di imballaggio, tra questi ultimi e i sistemi autonomi di produttori che non aderiscono a nessun tipo di consorzio di cui all'articolo 221-bis del medesimo codice.
  Con riguardo all'articolo 224 del medesimo codice, la ridefinizione dell'ambito della funzione di acquisizione dei dati relativi ai flussi degli imballaggi riconosciuta al CONAI dal comma 3, lettera n), nonché la precisazione che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo debbano assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.
  Al riguardo, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla norma in esame, nonché delle Pag. 52informazioni rese dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'incremento del numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, non formula osservazioni. Con riferimento alla verifica dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali, effettuata dalla competente Sezione regionale dell'Albo – previsione questa contenuta nelle disposizioni introdotte durante l'esame al Senato – ritiene necessario che il Governo assicuri che tale attività possa essere espletata ad invarianza di risorse, posto che la predetta articolazione territoriale dell'Albo è istituita presso la Camera di commercio, ente ricompreso nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato aggiornato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Infine, con riferimento alle altre norme introdotte durante l'esame al Senato, non ha osservazioni da formulare, giacché le stesse si limitano a prescrivere obblighi di copertura di costi concernenti gli imballaggi in capo a soggetti privati.
  In relazione all'articolo 5, rileva preliminarmente che le disposizioni ivi recate integrano l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, che dispone l'adozione da parte del Commissario straordinario di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Fa presente che, in tale quadro, le disposizioni ora introdotte prevedono misure volte a garantire, in via d'urgenza, lo svolgimento delle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, attraverso l'adozione di un Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali articolato in un cronoprogramma di attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova e dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara. Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'invarianza delle risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste dal Programma, dal momento che le stesse saranno a valere sui quadri economici delle opere e che le operazioni di smaltimento dei materiali, ivi compresi i rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, non formula osservazioni. Per quanto riguarda, invece, il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, la cui previsione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, osserva come gli stessi non sembrino potersi ricondurre all'ambito delle attività previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 e, pertanto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che tali attività possano essere svolte ad invarianza delle risorse già stanziate per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo un differimento dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028 dell'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica e una disciplina transitoria volta a prevedere la possibilità per i titolari delle autorizzazioni in essere di richiederne l'adeguamento ai valori limite quali risultanti dalle modifiche ora introdotte dalla norma stessa. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo Pag. 53fornisca elementi di informazione in merito alla conformità della norma in esame alla disciplina europea, al fine di escludere che dalla stessa possano derivare procedure di infrazione con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 7, rileva preliminarmente che la norma in esame novella l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013, fissando al 31 dicembre 2029 il termine, non previsto nel testo originario della disposizione novellata, entro il quale realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera a). A tal fine, osserva che viene istituita una struttura di supporto al Commissario straordinario, già operante in base al testo previgente della richiamata disposizione, composta da un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale e da una unità dirigenziale non generale in prestito da altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale conserva il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e allo stesso è riconosciuto il trattamento accessorio, comprensivo dell'indennità di amministrazione, del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio. Rileva che gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. All'atto del collocamento fuori ruolo di tale personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Rileva che al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione massima attribuibile ai dirigenti non generali della Presidenza del Consiglio e un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al suddetto personale, fa presente che il Commissario può inoltre nominare fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche.
  Al riguardo evidenzia che la relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione concernenti la stima degli oneri di personale afferenti alle 5 unità massime di personale non dirigente, alla singola unità dirigenziale non generale nonché alle due ulteriori unità di esperti della struttura di supporto. Alla luce delle ipotesi prudenziali assunte nella stima, ritiene verificata e confermata la quantificazione dei suddetti importi e, pertanto, non formula osservazioni. Peraltro, quanto all'assegnazione dell'unità dirigenziale non generale alla struttura di supporto con eventuale suo collocamento in posizione di fuori ruolo rispetto all'amministrazione di provenienza, ravvisa l'opportunità di prevedere nel testo, analogamente a quanto previsto per il personale non dirigenziale in prestito che, per tutta la durata dell'impiego della suddetta unità dirigenziale, venga reso indisponibile un posto finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, sebbene tale indisponibilità, in termini finanziari, potrebbe comunque derivare dal fatto che l'amministrazione di provenienza continua a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo.
  Per quanto concerne le spese di funzionamento della struttura commissariale, pur considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa, rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la relativa stima posto che la relazione tecnica si limita a riferire che tali spese afferiscono ai fabbisogni relativi a dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e Pag. 54arredi, telefonia, acquisto software, noleggio veicoli.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 76.060 euro per il 2024 e a 456.358 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Fa presente che, analogamente, il comma 2 del medesimo articolo 7 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento oggetto di riduzioni reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto riguarda i commi 9 e 10 dell'articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame integra le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, prevedendo, in particolare, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere disposta la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano state impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti, ai sensi del comma 9, lettera a), n. 3. Fa presente che in caso di revoca si prevede, altresì, che tali risorse siano comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. Per effetto di un emendamento approvato al Senato, inoltre, rileva che viene disposto che all'impiego delle risorse riassegnate provvede il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 9, lettera b), capoverso 1-bis. Rileva che quanto previsto al comma 9 non si applica ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame che continuano ad essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 10.
  Al riguardo non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica, nonché di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, con riguardo specifico ai commi 1, lettera b), 2 e 6, al fine di chiarire che la revoca dei suddetti finanziamenti con la conseguente riassegnazione delle relative risorse, non risulta suscettibile di determinare un'accelerazione delle dinamiche di spesa né di modificare quanto scontato sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.
  Quanto alla disposizione introdotta al Senato, rileva che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la relativa prescrizione di neutralità finanziaria, valutando l'opportunità di inserire nel testo, analogamente a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo in esame con riguardo al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali individuato come Commissario straordinario per le opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, un'espressa esclusione di corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata dalla riassegnazione delle risorse quando, in tali circostanze, sia chiamato a operare con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Infine, non ha osservazioniPag. 55 da formulare in merito al comma 10 che definisce il regime applicativo transitorio delle disposizioni introdotte dal comma 9.
  Con riferimento ai commi 9-bis e 9-ter del predetto articolo 9, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare e ad assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche o scorrimento di vigenti graduatorie, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Fa presente che la ripartizione delle suddette risorse viene effettuata sulla base dei piani triennali di fabbisogno di personale delle predette Autorità, ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis. Al riguardo, pur considerato che l'applicazione della disposizione appare definita all'interno di una cornice di risorse limitate all'entità della disposta autorizzazione di spesa, rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare in maniera più dettagliata la prevista misura di reclutamento, evidenziando l'attuale assetto organico e il fabbisogno assunzionale medio delle Autorità di bacino distrettuali con specifico riguardo alle qualifiche e alle posizioni interessate nonché i correlati fabbisogni di funzionamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9-ter dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva che il Fondo in commento, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026 e che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, l'ammontare dello stanziamento previsto per il suddetto capitolo risulta pari a 362.744.739 euro per l'anno 2025, 533.040.637 euro per l'anno 2026 e 537.230.326 euro per l'anno 2027. Ciò posto, rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo per le annualità interessate, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Per quanto concerne l'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare specifiche linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che si prevede, inoltre, che il trattamento economico del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione nonché quello dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Qualora il direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione appartenga alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, e può mantenere, a sua scelta, il trattamento economico complessivo in godimento, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Fa presente che ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Si prevede, altresì, che la riformulazione del summenzionato trattamento economico si applichi anche agli Pag. 56attuali organi dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina, ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Osserva che, inoltre, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene autorizzato a conferire, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Infine, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito del Senato, si prevede che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, la maggiore impresa di trasporto del gas naturale rappresenta l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis.
  Rileva che la relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento ai commi 2 e 3, viene precisato che quanto disposto non ha effetti finanziari poiché ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione; in merito a tali risorse, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha, altresì, specificato che per il 2024 tali somme sono presenti e non vincolate nell'avanzo di amministrazione mentre per gli anni successivi saranno imputate tra le spese correnti dell'ente. Al riguardo, osserva che tali disposizioni, comportando un maggiore onere, quantificato in euro 278.817,3 per il 2024 e in euro 413.351 a decorrere per il 2025, a cui si provvede mediante l'utilizzo di disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente, sembrerebbero richiedere una copertura in termini di fabbisogno e di indebitamento in conseguenza degli effetti negativi che l'utilizzo di tale avanzo dovrebbe comportare sui saldi del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In merito a tale aspetto fa presente come appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva, altresì, che, con riferimento al collocamento fuori ruolo del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il ricorso a tale istituto, venga reso indisponibile, per tutta la durata dell'impiego, un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze, evidenziando come, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, gli oneri per il direttore sono da intendersi in ogni caso a carico dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e non dell'amministrazione di provenienza.
  Non formula, invece, osservazioni per quanto concerne l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a conferire ulteriori incarichi dirigenziali non generali poiché gli stessi sono effettuati a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Analogamente, non ha osservazioni da formulare, anche con riguardo al coinvolgimento dell'impresa maggiore di trasporto del gas naturale in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'idrogeno, posto che la stessa non rientra nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
  In merito all'articolo 10-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellando l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 estendono dal 2024 al 2025 la facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera a), e stabiliscono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invii una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, Pag. 57entro centottanta giorni, procede al pagamento della somma dovuta, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera b). Le norme, infine, trasferiscono da Cassa depositi e prestiti Spa al Ministero dell'economia e delle finanze la titolarità del conto corrente di tesoreria centrale per la gestione delle risorse a garanzia dei prestiti erogati, ai sensi di quanto previsto al comma 1, lettera c).
  Ricorda, a tal riguardo, che all'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, novellato dalle norme in esame, sono stati ascritti gli oneri derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie in termini di indebitamento e fabbisogno per 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. In proposito, rileva che l'estensione dal 2024 al 2025 della facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti, comportando un allungamento del periodo di erogazione dei prestiti, appare suscettibile di incidere, a parità di condizioni, sulla dinamica delle escussioni previste a legislazione vigente con conseguenti effetti sulla ripartizione temporale dell'onere in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quella originariamente stimata. Su tale aspetto ravvisa, pertanto, l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).
  Nel richiamare anche i contenuti di tale relazione, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore, chiarisce, in primo luogo, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di bacino competenti, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 10-quater, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti enti.
  Conferma, inoltre, che le competenti sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 potranno svolgere le attività di verifica previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), capoverso comma 16-bis, secondo periodo, relative al possesso dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione al predetto Albo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di verifiche da svolgersi sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali le predette sezioni regionali sono istituite, e riconducibili, pertanto, alle attività già assolte dalle medesime sezioni.
  Afferma, altresì, che i soggetti attuatori potranno provvedere alle attività di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, previste dall'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-quater, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, nell'ambito delle risorse già stanziate nei pertinenti quadri economici degli interventi per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018.
  Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, che differiscono, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica, sono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia, trattandosi di disposizioni volte a differire l'entrata in vigore di limiti di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo dalla decisione 2003/33/CE.
  Evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara, istituita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), capoversoPag. 58 comma 1-bis, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa, è stata effettuata tenendo conto delle effettive esigenze legate alle attività del Commissario e includendo, come chiarito dalla relazione tecnica, le spese relative alla dotazione informatica, alla cancelleria, alle spese di missione, agli arredi, alla telefonia, all'acquisto di software e al noleggio veicoli.
  Fa presente che dal collocamento fuori ruolo del personale dirigenziale chiamato a far parte della predetta struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che l'amministrazione di provenienza continuerà a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo.
  Precisa che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, lettera b), capoverso comma 1-bis, che attribuiscono ai segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali lo svolgimento delle attività di impiego delle risorse assegnate ai sensi del medesimo capoverso, hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal secondo periodo del predetto comma 1-bis.
  Rassicura, inoltre, in merito al fatto che le risorse stanziate dall'articolo 9, comma 9-bis, per il reclutamento e l'assunzione di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali, consentiranno alle medesime Autorità di potenziare la propria operatività nell'ambito delle dotazioni organiche approvate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018 che, allo stato, risultano coperte soltanto nella misura del 50 per cento, considerando che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, risultano disponibili oltre 12 milioni di euro di capacità riferibile a posizioni non coperte.
  Sottolinea che l'utilizzo delle disponibilità presenti nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori del medesimo Ispettorato, nonché del trattamento economico spettante agli organi del predetto ente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, sostituito dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame, non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
  Conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto dall'articolo 9, comma 9-ter del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-bis del medesimo articolo, reca le risorse necessarie e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
  Fa presente, infine, che l'estensione dal 2024 al 2025, prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, della facoltà di Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, non è suscettibile di incidere negativamente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sulla ripartizione temporale dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 rispetto al profilo temporale originariamente stimato, in quanto, anche alla luce delle stime aggiornate in ordine alla rischiosità delle operazioni oggetto della garanzia, nell'anno 2025 si può prudenzialmente stimare una perdita non superiore a 200 milioni di euro, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente.

Pag. 59

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2164, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 153 del 2024, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di bacino competenti, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 10-quater, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti enti;

    le competenti sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 potranno svolgere le attività di verifica previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3), capoverso comma 16-bis, secondo periodo, relative al possesso dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione al predetto Albo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di verifiche da svolgersi sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali le predette sezioni regionali sono istituite, e riconducibili, pertanto, alle attività già assolte dalle medesime sezioni;

    i soggetti attuatori potranno provvedere alle attività di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, previste dall'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-quater, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, nell'ambito delle risorse già stanziate nei pertinenti quadri economici degli interventi per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 109 del 2018;

    le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, che differiscono, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica, sono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia, trattandosi di disposizioni volte a differire l'entrata in vigore di limiti di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo dalla decisione 2003/33/CE;

    la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara, istituita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa, è stata effettuata tenendo conto delle effettive esigenze legate alle attività del Commissario e includendo, come chiarito dalla relazione tecnica, le spese relative alla dotazione informatica, alla cancelleria, alle spese di missione, agli arredi, alla telefonia, all'acquisto di software e al noleggio veicoli;

    dal collocamento fuori ruolo del personale dirigenziale chiamato a far parte Pag. 60della predetta struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che l'amministrazione di provenienza continuerà a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo;

    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, lettera b), capoverso comma 1-bis, che attribuiscono ai segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali lo svolgimento delle attività di impiego delle risorse assegnate ai sensi del medesimo capoverso, hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal secondo periodo del predetto comma 1-bis;

    le risorse stanziate dall'articolo 9, comma 9-bis, per il reclutamento e l'assunzione di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali, consentiranno alle medesime Autorità di potenziare la propria operatività nell'ambito delle dotazioni organiche approvate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018 che, allo stato, risultano coperte soltanto nella misura del 50 per cento, considerando che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, risultano disponibili oltre 12 milioni di euro di capacità riferibile a posizioni non coperte;

    l'utilizzo delle disponibilità presenti nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori del medesimo Ispettorato, nonché del trattamento economico spettante agli organi del predetto ente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, sostituito dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame, non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

    il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto dall'articolo 9, comma 9-ter del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-bis del medesimo articolo, reca le risorse necessarie e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    l'estensione dal 2024 al 2025, prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), della facoltà di Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, non è suscettibile di incidere negativamente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sulla ripartizione temporale dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 rispetto al profilo temporale originariamente stimato, in quanto, anche alla luce delle stime aggiornate in ordine alla rischiosità delle operazioni oggetto della garanzia, nell'anno 2025 si può prudenzialmente stimare una perdita non superiore a 200 milioni di euro, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia come sia irrituale che la Commissione Bilancio si esprima sul testo del decreto approvato dal Senato, mentre la Commissione Pag. 61Ambiente non ha ancora concluso il suo esame in sede referente, chiedendo se la Commissione Bilancio dovrà nuovamente riunirsi per esprimere il proprio parere all'Assemblea.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, chiarisce che di regola la Commissione Bilancio si esprime sui testi dei decreti-legge prima della conclusione dell'esame in sede referente, segnalando che la Commissione sarà chiamata a esprimere nuovamente il proprio parere all'Assemblea nella sola ipotesi in cui la Commissione Ambiente dovesse approvare modifiche al testo già approvato dal Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.10.