CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2024
416.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ridotta al 33 per cento e si applica agli scaglioni di reddito fino a 60.000 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -2.300.000.000;
    CS: -2.300.000.000;

   2026:

    CP: -2.300.000.000;
    CS: -2.300.000.000;

   2027:

    CP: -2.300.000.000;
    CS: -2.300.000.000.
2.5. Pella, Cannizzaro, Barelli, Casasco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale».
*2.10. Malaguti.
*2.9. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 16-ter», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le spese di istruzione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere e), e-bis) ed e-ter).

  Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 2.
2.26. Bonetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per il personale aeronavigante delle forze di polizia, le indennità di volo di cui agli articoli 5, 6 e 13 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Tali indennità sono cumulabili per intero con l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121. È altresì riconosciuta la contribuzione previdenziale sulla quota esente, al fine di garantire una copertura previdenziale completa.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.36. Mura.

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  Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
2.41. Milani, Rampelli.

  Al comma 10, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 121:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 102,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 136 milioni di euro per l'anno 2026 e di 126,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2.44. Guerra, Furfaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 319,3 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, lettera a), del presente articolo.
  10-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 10-bis sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge 7 aprile 2022, n. 32.
  10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 277,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 343,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 319,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.50. Bonetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Per i residenti nei comuni montani o nelle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il canone di concessione di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato in 70 euro a decorrere dall'anno 2025.
  10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri altimetrico e delle aree interne sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici e di parametri socioeconomici.
  10-quater. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 10-ter. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i Pag. 24requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -4.000.000;
   2026: -4.000.000;
   2027: -4.000.000.
2.60. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche prodotte con edulcorante)

  1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 183 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 39,7 milioni di euro per il 2028, 7,8 milioni di euro per il 2029 e 8,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.014. Pella, Cannizzaro, Nevi, Gatta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
2.022. Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Frassini, Cattoi, Barabotti, Ottaviani.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(IVA agevolata per prestazioni veterinarie)

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 127-undevicies) è aggiunto il seguente:

    «127-vicies) le prestazioni veterinarie afferenti al codice ATECO 75».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*3.01. D'Alfonso.
*3.018. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressivaPag. 25 sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
  4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione, ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza, con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
3.04. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

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   b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

   c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

  2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.
  4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute e di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono destinate a decorrere dall'anno 2025 nella seguente misura:

   a) due terzi al Fondo sanitario nazionale al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

   b) un terzo per incrementare la spesa pubblica per istruzione, al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario.

  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 5.
3.05. Zanella, Grimaldi, Piccolotti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenutaPag. 27 da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali».

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal medesimo comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di 180 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente:

   all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -80.000.000;
   2026: -80.000.000;
   2027: -80.000.000.
3.07. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
*3.012. Grimaldi.
*3.016. Pella, Cannizzaro, Tassinari, Barelli, Nevi.
*3.017. Guerra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.Pag. 28
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 71, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificamente destinata alla promozione di iniziative degli enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 250 milioni di euro per il 2025. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quater. Agli oneri di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le risorse rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 3-bis della presente legge.
3.013. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

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ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 121:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Merola, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 68,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 148,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
*4.10. Pastorella, Bonetti.
*4.7. Pella, Cannizzaro, Nevi, Casasco, Battistoni.
*4.8. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*4.9. Del Barba, Gadda.
*4.11. Gubitosa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 36, dopo le parole: realizzano ricavi aggiungere le seguenti: , superiori a 50 milioni di euro annui,;

   b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento. L'imposta sostitutiva è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
  2-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
  2-ter. Al comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «c), c-bis) e c-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c-bis), c-ter) e c-sexies)».

  Conseguentemente, all'articolo 121 comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 51,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 131,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
4.17. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 1, capoverso comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal pagamento la concessionaria Pag. 30del servizio pubblico, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana e aventi titolo ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il tribunale di competenza.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
4.18. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi, Casasco.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;

   b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.

  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)». La presente disposizione è norma di interpretazione autentica.
  2-ter. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
  2-quater. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
  2-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
  2-sexies. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «non è ammessa» sono aggiunte le seguenti: «e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
  2-septies. Le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 2 a 2-sexies, o da essa risultanti, sono attribuite agli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.25. Coppo, Loperfido, Giovine, Comba, Mascaretti, Maullu, Fabrizio Rossi, Volpi, Malagola, Ambrosi, Caretta.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione limitatamente al comma 2-septies)

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non Pag. 31inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;

   b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.

  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c-bis) a c-sexies)».
4.24. Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 42 per cento con le seguenti: 28 per cento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di prestatori di servizi di cripto-attività e di fornitori di servizi di asset virtuali e le associazioni dei consumatori, al fine di valutare iniziative congiunte per incentivare l'educazione finanziaria di cittadini e utenti ad un utilizzo consapevole di piattaforme e strumenti afferenti al mondo delle cripto-attività. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -14.700.000;
   2026: -14.700.000;
   2027: -14.700.000.
4.28. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni anche non effettuate in sostanziale continuità».
4.01. Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nella misura del 26 per cento» sono inserite le seguenti: «, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente,Pag. 32 dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo.
   1-ter. Nei casi di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati applicano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell'investimento l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell'investimento, ovvero dall'undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1».

  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di regime civilistico dei REITs)

  1. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante, direttamente o anche mediante il possesso di partecipazioni, l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
5.01. Faraone, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la riduzione dell'IMU per le unità immobiliari delle fiere permanenti)

  1. Al comma 747 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «c-bis) per i fabbricati e le pertinenze dei quartieri fieristici destinati allo svolgimento dell'attività fieristica».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge Pag. 3323 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*5.06. Candiani, Montemagni, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*5.09. Loperfido.
*5.04. Simiani, Bonafè.
*5.05. Boscaini, Pella, Cannizzaro.
*5.07. Serracchiani.
*5.08. Rosato.
*5.010. Santillo, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di quindici giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2».

  2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.03. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, all'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per gli autoveicoli indicati all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027, si assume il 10 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 20 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 1 ma non a 60 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 61 g/km ma non a 160 g/km, la predetta percentuale è elevata al 30 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 161 g/km, ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento, mentre per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento;»

  1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui Pag. 34al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b):

    1) al secondo periodo, dopo le parole: «per i veicoli» sono inserite le seguenti: «con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 0 e 60 g/km»;

    2) al terzo periodo, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 30 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km»;

    3) all'ultimo periodo, le parole: «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o autoveicoli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»;

   b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica pari a 0 g/Km e del 75 per cento per i veicoli con i valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 1 e 60 g/km».

  Conseguentemente, agli oneri valutati in 110 milioni per l'anno 2025 e 127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2025, 73 milioni di euro per l'anno 2026, 73 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
7.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Baldino.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: documenti programmatici inserire le seguenti: , nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.
7.22. Rotelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2025 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026, del 50 per cento per l'anno 2027 e del cento per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
  2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

Pag. 35

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
7.08. Borrelli, Grimaldi.

ART. 8.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma 3-quinquies, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,;

   b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole: sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,.
*8.22. Mantovani, Caretta.
*8.20. Pella, Cannizzaro.
*8.21. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 2, lettera a), capoverso comma 3-quinquies:

    al primo periodo, sostituire le parole: pari al 36 per cento con le seguenti: pari al 65 per cento;

    sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2026 e 2027 è elevata al 36 per cento delle spese, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

   dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di tutelare la messa in sicurezza degli edifici privati, la detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, Pag. 36n. 90, spetta anche per le spese documentate sostenute per l'installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, 8,3 milioni di euro per l'anno 2028, 8,7 milioni di euro per gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 e 2035 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**8.16. Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**8.15. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**8.17. Peluffo, Ubaldo Pagano, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
**8.18. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma 3-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;

   b) alla lettera b), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.;

   c) alla lettera b), numero 2), capoverso comma 1-septies.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, la detrazione di cui al presente articolo spetta in ogni caso nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
8.30. Del Barba, Gadda.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:

     3.2) al secondo periodo, le parole: «e a 5.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.000 euro per l'anno 2024 e a 10.000 euro per l'anno 2025».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, 106 milioni di euro per l'anno 2026, 120 milioni di euro per l'anno 2027, 131 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 142 milioni di euro per l'anno 2035, 149 milioni di euro per l'anno 2036 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.
8.36. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), Pag. 37d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni di cui al successivo articolo 121 della presente legge, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.38. Roggiani.
*8.39. Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**8.43. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
**8.45. Cerreto, Caretta, Ciaburro.
**8.44. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.
8.47. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di IRPEF per favorire lo sviluppo del patrimonio abitativo nelle classi energetiche A e B)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.05. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi all'acquisto di case con elevate prestazioni energetiche)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2035, 3 milioni di euro per l'anno 2036 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.011. Del Barba, Gadda.
*8.06. Steger, Manes.
*8.07. Pastorino.
*8.08. Bonelli, Grimaldi.
*8.010. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Donno, Torto.
*8.012. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica dell'imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 58, dopo le parole: «per le relative prestazioni di lavoro» sono inserite le seguenti: «e fino ad un importo massimo di euro 15.000 all'anno»;

   b) il comma 62 è abrogato.
8.013. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.015. Del Barba, Gadda.
*8.016. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*8.017. De Luca.

Pag. 39

*8.018. Pella, Cannizzaro.
*8.019. Cannizzaro, Pella, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b-bis), le parole: «fino a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 200.000 abitanti»;

   b) alla lettera c), le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»; le parole: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 200.000 abitanti»;

   c) la lettera d) è soppressa;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili capitalizzati risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono equiparati ai versamenti in denaro entro il limite di un quarto del totale del capitale sociale.».
8.029. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia IVA degli enti associativi)

  1. Gli enti di tipo associativo che non effettuano operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono avvalersi di una franchigia d'imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  2. L'opzione per la franchigia d'imposta può essere esercitata, previa comunicazione di cui al comma 4, dagli enti di cui al comma 1, il cui volume d'affari annuo, attribuibile alle operazioni richiamate al comma 1, non superi la soglia di 10.000 euro.
  3. Gli enti di tipo associativo che hanno optato per la franchigia d'imposta sono dispensati dagli obblighi contemplati dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  4. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante presentazione di apposito modello adottato con provvedimento di cui al comma 7.
  5. Nel caso in cui il volume d'affari nel corso d'anno, relativo alle operazioni di cui al comma 1, superi la soglia di franchigia pari a 10.000 euro, l'ente di tipo associativo procede all'identificazione ai fini IVA nel termine di trenta giorni dal giorno del superamento della predetta soglia. Le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della predetta soglia.
  6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 4.
8.037. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché a favorire l'incremento dell'efficienza energetica Pag. 40nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, per gli anni 2025, 2026 e 2027 è concesso agli acquirenti finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico, in ogni caso nel limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 e sono stabilite le disposizioni per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 3.
  5. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse conformemente e nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», anche al fine di supportare specificamente gli investimenti in Stati membri come l'Italia caratterizzati da settori chiave per la produzione e la transizione verso un'economia neutrale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.044. Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti, Nisini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni fiscali)

  1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti» sono inserite le seguenti: «fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
8.048. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del Pag. 41canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.063. Pastorino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023,» sono inserite le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,»;

   b) al comma 3-quater, dopo le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a decorrere dall'anno 2025,».

  2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.066. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Molinari, Pierro, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Cerreto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)

  1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.075. Schullian, Gebhard, Steger.

Pag. 42

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche quando abbiano ad oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti in data anteriore alla entrata in vigore stessa».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.076. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento dell'autorizzazione di spesa riferita al cinque per mille)

  1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 575 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.078. Vietri, Vinci, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. Al fine di garantire il rispetto delle scelte operate dai contribuenti nell'espressione della volontà di devolvere il 5 per mille e il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche:

   a) all'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

   b) all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024 e di 35,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, Pag. 43convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0106. Stumpo, Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento stanziamento cinque per mille e proroga di accesso per le Onlus)

  1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*8.0109. Gadda, Faraone, Del Barba.
*8.0108. Bonetti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di cinque per mille)

  1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del 5 per mille è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2025, 555 milioni di euro per l'anno 2026 e 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**8.082. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
**8.079. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
**8.080. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**8.081. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni relative agli atti che compongono il nuovo Catasto edilizio urbano)

  1. Al secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dopo le parole: «schedario dei possessori» sono aggiunte Pag. 44le seguenti: «, dalle planimetrie delle unità immobiliari urbane».
*8.085. Del Barba, Gadda.
*8.084. De Bertoldi, Steger.
*8.0154. Montemagni.
*8.0155. Tenerini.
*8.0156. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IVA per enti del Terzo settore)

  1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017».
**8.089. Guerra, Furfaro, Malavasi, Ubaldo Pagano, Merola, Ghio, Roggiani, Bonafè, Manzi, Vaccari, Orfini, Berruto, Iacono, Romeo, Peluffo.
**8.087. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.
**8.0158. Grimaldi, Dori, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Rimborso spese sanitarie cosiddetto cash back fiscale)

  1. In via sperimentale, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche avvalendosi dei sostituti d'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi, ove compatibile con le finalità dell'intervento, della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2.Pag. 45
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.098. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

   a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

   b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

   c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)».
8.0117. Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aliquota IRES agevolata)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0121. Carotenuto, Fenu, Gubitosa, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

  1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimentoPag. 47 all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
8.0131. Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0133. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 153, le lettere a) e c) sono soppresse;

   b) i commi da 154 a 159 sono abrogati.

  2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;

   b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo Pag. 48comma, secondo periodo, del presente decreto, oppure».
8.0146. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA per prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)

  1. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:

    «1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

    1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; pannolini per bambini»;

   b) alla parte III, i numeri 65), 114.1) e 114.2) sono abrogati.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.0151. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Bonus verde)

  1. Per l'anno 2025, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

   a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  3. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
  4. La detrazione di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di Pag. 49cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
8.0157. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.

ART. 9.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. Tale ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro il 31 agosto 2025. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

   a) il numero di licenza del taxi;

   b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;

   c) l'importo totale addebitato al cliente;

   d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  7-ter. Il tassametro fiscale è, inoltre, collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consenta all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati, vengono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della privacy del cliente.
  7-quater. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7-quinquies.
  7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.
  7-sexies. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.8. Pastorella.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di agevolare il ricorso ai pagamenti elettronici, l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 31 marzo 2025, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
  7-ter. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma Pag. 507-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 7-bis.
  7-quater. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 7-bis, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9.9. Schiano di Visconti, Rampelli, Ambrosi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Imposta provinciale di trascrizione)

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

   b) al comma 1-bis:

    1) dopo le parole: «ove ha sede» è inserita la seguente: «amministrativa»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

   c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio precedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale»;

   d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso;

   e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   f) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
9.036. Mancini.

Pag. 51

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione spettante al beneficiario della polizza a decorrere dal settimo anno successivo a quello del versamento o, se precedente, alla scadenza o al riscatto della polizza in diminuzione della prestazione erogata al beneficiario.
  2. Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Se la polizza scade o è riscattata prima dei termini di cui al periodo precedente le restanti rate sono versate unitariamente entro il 30 giugno successivo alla scadenza o al riscatto della polizza. Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo di cui al primo periodo è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
11.1. Osnato, Caretta, Ciaburro.

ART. 12.

  Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
*12.3. Mantovani, Trancassini, Caretta.
*12.4. Pella, Cannizzaro.

ART. 15.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 25 per cento con le seguenti: fino al 33 per cento;.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: fino al massimo del 25 per cento con le seguenti: fino al massimo del 33 per cento.
15.4. Pellicini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al comma 79 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «l'invalidità del Principato di Monaco», fino a: «nel Principato di Monaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'invalidità del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Pag. 52come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.6. Morrone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche concernenti il rilascio di passaporti di durata illimitata per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età)

  1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età può essere emesso un passaporto di validità illimitata, fermi restando i requisiti previsti per il suo rilascio».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2035, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2036 al 2044, 17 milioni di euro per l'anno 2045 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2046, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.02. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in favore della minoranza linguistica slovena)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
15.06. Quartapelle Procopio, Serracchiani, Provenzano, Amendola, Boldrini.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Potenziamento dell'assegno di inclusione)

  1. Per l'anno 2025 la dotazione dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 500 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, in deroga da quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, i criteri e le modalità di corresponsione dell'assegno per rispondere alle esigenze di sostentamento e inclusione delle persone e dei nuclei familiari in più grave condizione di indigenza.
16.1. Bonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola» destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, Pag. 53agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.
  3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 3-bis, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-quater, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.13. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.
  3-ter. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
16.10. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: comma 3, primo e secondo periodo inserire le seguenti: e comma 9;.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;

   in relazione agli oneri pari a 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione Pag. 54dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».;

   all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.
17.1. Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Aiello, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo morosità incolpevole)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.010. Montaruli, Almici, Ciaburro.

Pag. 55

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede)

  1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
17.017. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

  1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.
  3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.Pag. 56
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
17.019. Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)

  1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2, a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
17.020. Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, una quota del fondo ivi previsto, pari a 4,365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
18.19. Zurzolo, Caretta, Almici, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge Pag. 5723 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.06. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Armonizzazione di trattamenti economici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
18.011. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 19.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Per il triennio 2025-2027;.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030.
*19.1. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.
*19.2. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui con le seguenti: 2.005 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.950 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6.050 milioni di euro annui.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui con le seguenti: 2.204 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.427 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.612 milioni di euro annui;

   all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2-bis. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per Pag. 58l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
19.3. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;

   b) al comma 3-ter.1, le parole: «Gli enti locali ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede» e le parole: «già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e» sono soppresse;

   c) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

   «3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, ovvero delle risorse allo scopo assegnate alle stesse dalla regione Calabria, o comunque delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziate ai sensi del comma 3-quinquies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   d) al comma 3-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo e al terzo periodo, le parole «e 3-ter.1» sono sostituite dalle seguenti: «3-ter.1 e 3-quater.1»;

    2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al presente comma sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria.»

  2. I lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
  3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di Pag. 59cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, per l'anno 2025, nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, nell'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
19.02. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salutePag. 60 e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2025.
19.07. Mari, Grimaldi.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2025, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*20.05. Mari, Grimaldi.
*20.06. Graziano, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 in forza all'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
**20.022. Tucci, Sergio Costa, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
**20.09. Padovani, Maiorano, Cerreto, Testa.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di Pag. 61lavoro, stipulati in forza del presente comma, sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
20.021. La Porta, Caretta, Almici.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata a rinnovare, per una durata fino al 31 dicembre 2026, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
  2. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data del 1° gennaio 2025 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  4. Ai dirigenti sanitari dell'AIFA sono estese, conseguentemente, le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
  5. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3» sono soppresse.
  6. Per i rinnovi contrattuali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.145.582 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, è autorizzata la spesa massima di euro 3.402.841 annui, a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -4.584.423;
   2026: -4.584.423;
   2027: -3.402.841.
21.02. Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione giuridica ed economica del personale medico INAIL alle corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le Pag. 62corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 20.251.542,09 a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.012. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione giuridica ed economica del personale medico INAIL alle corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2025, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 18.230.538,91 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
*21.05. Pella, Cannizzaro.
*21.06. Mascaretti, Coppo, Volpi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 unità».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
21.07. Gribaudo, Scotto, Sarracino, Fossi, Laus, Guerra.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

  1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.Pag. 63
  2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

   a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

   b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

  4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'80 per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per i conseguenti effetti compensativi, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.010. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)

  1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.011. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

  1. All'articolo 9, comma 3-bis, quarto periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2024 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con deliberazione della Commissione la dotazione di cui al periodo precedente può essere in parte destinata all'attribuzione alle unità di personale di cui al comma 3, terzo periodo, di una apposita indennità in ragione della specificità delle loro prestazioni, aggiuntiva rispetto alle indennità di cui al quarto periodo del medesimo comma».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
22.013. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Pisano, Semenzato, Tirelli.

ART. 23.

  All'articolo 23, premettere il seguente:

Art. 023.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
023.01. Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Barzotti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «fino all'età di settant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'età di settantadue anni»;

   b) alla lettera b) sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai limiti di legge, possono optare, in accordo col datore di lavoro, per Pag. 65la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 104 (quota pensione 104), entro il predetto limite di settantadue anni.».
23.6. Casasco, Pella, Cannizzaro, Squeri, Battilocchio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e delle Forze della Polizia di Stato ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183.
23.14. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 5, dopo le parole: con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, aggiungere le seguenti: nonché del personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
23.15. Maiorano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «gli infermieri del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43,».
23.21. Panizzut, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Attualizzazione delle condizioni reddituali per la sola presentazione delle istanze di riconoscimento dei trattamenti in materia di pensioni di guerra)

  1. All'articolo 70, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «per un ammontare non superiore a L. 2.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non superiore a euro 20.000».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
23.03. D'Alfonso, Laus.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole da: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, a 225 milioni di euro per l'anno 2026, a 341 milioni di euro per l'anno 2027, a 319 milioni di euro per l'anno 2028, a 191 milioni di euro per l'anno 2029, a 118 milioni di euro per l'anno 2030 e a 24 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24.8. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

Pag. 66

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 126, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano comunque optato per il sistema contributivo».
24.12. De Monte.

  Sopprimere il comma 2.
24.13. Bonetti.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e 5 mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
24.21. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, riguardanti i lavori usuranti, sono estese alle seguenti categorie professionali:

   a) personale sanitario, compresi: infermieri; operatori socio-sanitari (OSS); ostetriche; tecnici sanitari; altre professioni sanitarie esposte a condizioni di lavoro gravose;

   b) lavoratori agricoli, compresi: operai agricoli e zootecnici; allevatori; operai forestali; pescatori e operatori dell'acquacoltura;

   c) panificatori: lavoratori impiegati nelle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno, inclusi i forni industriali e artigianali.

  4-ter. Le categorie di cui al comma 4-bis hanno accesso ai benefici previdenziali e alle agevolazioni previste per i lavori usuranti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.23. Grimaldi, Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Limitatamente agli anni 2025 e 2026 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con NASPI o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 18 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031. L'INPS provvede al monitoraggioPag. 67 delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a 18 milioni di euro per l'anno 2029 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
24.28. Soumahoro, Gribaudo, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge».
24.36. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra, Ferrari.

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Incremento temporaneo delle pensioni e rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici delle pensioni minime)

  1. Nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati, a partire da quelli in condizioni disagiate, in via eccezionale e con decorrenza dal 1° gennaio 2025, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2025 a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, l'incremento transitorio, già riconosciuto per le annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto nella misura del 15 per cento per l'anno 2025 e del 10 per cento per l'anno 2026. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2025 e 2026, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Pag. 68Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
  2. Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori al trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spetta nella misura del 200 per cento per il periodo 2025-2026, senza alcun effetto per le rivalutazioni dei trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo INPS.
  3. L'incremento del trattamento pensionistico conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso riconosciuto entro il limite massimo di 100 euro, con riferimento a ciascuna mensilità, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.
  4. In via straordinaria, l'incremento temporaneo di cui al comma 1 è riconosciuto, per le medesime annualità, anche ai percettori di un reddito complessivo da pensione non superiore a 13.000 euro annui, nel limite massimo di incremento pari a 100 euro per ciascuna mensilità spettante, e, per coloro che percepiscono un reddito complessivo da pensione superiore al predetto limite e non superiore a 15.000 euro, nel limite massimo di 50 euro per ciascuna mensilità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le percentuali di incremento, entri i limiti massimi di cui al precedente periodo, e le modalità e termini di riconoscimento dell'incremento.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 4,13 miliardi di euro per l'anno 2025, a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2026, a 8 milioni di euro di euro per l'anno 2027, a 10 milioni di euro per l'anno 2028 e a 12 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operatoPag. 69 mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

   all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

   dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorioPag. 70 nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;

   all'articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
   7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 settembre 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2026, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
25.1. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 con le seguenti: 2,7 punti percentuali per l'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
25.2. Pella, Cannizzaro, Barelli, Nevi.

ART. 27.

  Sopprimerlo.

Pag. 71

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 111,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 191,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
27.3. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in settecentotrenta giorni.
  2. Per i soggetti che presentano domanda ai sensi del comma 1, il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, accertato e certificato dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. Il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della maturazione del diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche e non ai fini della determinazione dell'importo delle medesime.
  3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo,, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
27.010. Maiorano.

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Misure in materia di previdenza complementare)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile di cui ai precedenti commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al periodo precedente, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma».

Pag. 72

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 21,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 29,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 37 milioni di euro per l'anno 2029, a 48,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 59,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 75,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2033, a 105,6 milioni di euro per l'anno 2034, a 115,5 milioni di euro per l'anno 2035, a 141,5 milioni di euro per l'anno 2036, a 165,8 milioni di euro per l'anno 2037, a 188,2 milioni di euro per l'anno 2038, a 223,5 milioni di euro per l'anno 2039, a 255,6 milioni di euro per l'anno 2040, a 287,3 milioni di euro per l'anno 2041, a 314,9 milioni di euro per l'anno 2042, a 349,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 342,2 milioni di euro per l'anno 2044, a 339,5 milioni di euro per l'anno 2045, a 308,2 milioni di euro per l'anno 2046, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2047, a 251 milioni di euro per l'anno 2048, a 228,8 milioni di euro per l'anno 2049, a 146,7 milioni di euro per l'anno 2050, a 101,9 milioni di euro per l'anno 2051 e a 8 milioni di euro per l'anno 2052, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.5. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica il trattamento di reversibilità, secondo la legislazione vigente in materia di trattamento pensionistico, all'assegno periodico corrisposto in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.12. Colosimo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riaperto il termine di sei mesi di cui alla lettera a) del comma 7 per i lavoratori che abbiano deciso di mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, fermo restando la facoltà di revoca di tale opzione di cui alla medesima lettera a). Conseguentemente, qualora il lavoratore non confermi con modalità esplicite la propria volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto maturando presso il proprio datore di lavoro, lo stesso si intende destinato alla previdenza complementare in applicazione della lettera b) del comma 7, che disciplina le modalità tacite di adesione. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori della riapertura del termine ai sensi del primo periodo del presente comma e delle modalità di espressione della volontà in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto.».
28.6. Rizzetto, Caretta.

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  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
*28.22. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*28.19. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*28.20. Gadda, Faraone, Del Barba.
*28.21. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
*28.23. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al riscatto dei periodi privi di contribuzione di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. Al comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2025, l'onere per il riscatto di cui al comma 126 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando anche, al medesimo fine, qualsiasi emolumento premiale o di incentivazione all'esodo stabilito d'intesa con il lavoratore.»;

   b) al secondo periodo, le parole: «In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi».
28.04. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

  1. L'incremento del montante di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si applica nel senso che, in qualunque caso di aspettativa, la base imponibile per l'incremento del montante corrisponde alla retribuzione virtuale in base alla quale l'interessato versa l'equivalente dei contributi pensionistici ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
28.09. Mulè, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di contributi figurativi per i lavoratori dello spettacolo)

  1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, ai lavoratori dello spettacolo che hanno versato almeno venti contributi giornalieri nel periodo pandemico dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti i contributi figurativi di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
28.016. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

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ART. 29.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo educatori professionali)

  1. A decorrere dall'anno 2025, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui destinato a integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi dieci anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
29.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 30.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli 2025 e 2026»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per il 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026»;

   c) al comma 1-ter, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2025 e 2026».

  10-ter. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2025, i benefìci di cui al comma 10-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2029.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 219,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 264,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 173,6 milioni di euro per l'anno 2028 e a 48,4 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.44. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
  10-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025 di cui al comma 10-bis.
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.47. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Pag. 75

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.
30.35. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana».
30.40. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in Pag. 76vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità di cui al presente articolo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.».

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del Pag. 77trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
30.013. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando, L'Abbate.

Pag. 78

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ripristino del Reddito di cittadinanza)

  1. È istituito, per gli anni 2025 e 2026, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
  3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

   a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

    1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

   b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

    1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

    3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

    4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8. La predetta soglia è incrementataPag. 79 ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

   c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

    1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

    2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

   d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

  4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:

   a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

   b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

   c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

  6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socio-economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
  7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del Pag. 80nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
  9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159:

   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

   b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

   c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
  11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
  13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

   a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi Pag. 81del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8;

   b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

  14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
  15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
  16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.
  17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
  18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
  19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
  20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2025 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.
  21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il Pag. 82beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
  22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
  23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.
  24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
  25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.
  26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
  27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
  28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimentoPag. 83 nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
  29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza unificata, princìpi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.
  31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.
  32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

   a) assenza di occupazione da non più di due anni;

   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

   c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

  33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.
  35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti Pag. 84con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.
  36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.
  37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:

   a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

   b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

    1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

    2) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

    3) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

    4) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 38; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.

  38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

   a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

   b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

   c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

   d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;

   e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui Pag. 85alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

  39. Le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
  40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
  41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.
  43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Pag. 86Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.
  45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
  48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge 30 marzo 2001, n. 152. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
  49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.
  50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamentoPag. 87 delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.
  51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
  53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.
  54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.
  55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.
  56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimoPag. 88 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.
  58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
  59. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
  60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

   a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

   b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

   c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

   d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

   e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

   f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

   g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

   h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

  61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

   c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

  62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziativePag. 89 di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

   b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

  63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

   a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

   b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;

   c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

   d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

  64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
  65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
  67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
  68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottarePag. 90 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
  69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
  70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
  72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 4,4 miliardi per il 2027 e 3,8 miliardi per il 2028, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».
  73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 4,4 miliardi di euro per l'anno 2027 e in 3,8 miliardi di euro per Pag. 91l'anno 2028, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)

  1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
  2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
  5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

   a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;

   b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;

   c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;

   d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

  6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;

   dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il Pag. 9230 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025.»;

   g) il comma 7 è abrogato.

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)

  1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti i predetti settori.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».;

Pag. 93

   all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.;

   dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

Pag. 94

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati.»;

   all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro».
  7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
30.014. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, anche i malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento professionale della loro patologia possono fare domanda per percepire l'una tantum del Fondo per le vittime dell'amianto. La somma percepita dell'una tantum è restituita al Fondo per le vittime dell'amianto con le rendite percepite dall'INAIL qualora la richiesta del riconoscimento della causalità professionale della loro patologia sia stata accettata.
  2. I finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per la parte degli eventuali residui rispetto alle prestazioni effettuate per gli anni 2021 e 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è soppresso e le relative risorse affluiscono, altresì, sul citato Fondo per le vittime dell'amianto, di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. A partire dal 1° gennaio 2025 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disponibilità finanziarie alla data del 31 dicembre 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono unitamente e unitariamente alle disponibilità finanziarie del comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo e il secondo periodo sono soppressi.Pag. 95
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».

  7. Agli oneri di cui al comma 6, lettera a), pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e al comma 6, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 243 è aggiunto il seguente:

   «243-bis. La prestazione economica di cui al comma 243 è riconosciuta anche per menomazioni dell'integrità psicofisica inferiore al 15 per cento».

  9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.018. Serracchiani, Scotto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*30.039. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Gribaudo.
*30.040. Panizzut, Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in amministrazione straordinaria)

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in amministrazione straordinaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria.Pag. 96
  3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA Spa in amministrazione straordinaria e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.042. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure di protezione sociale in favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

  1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*30.030. Mari, Grimaldi.
*30.031. Torto, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Tucci.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
30.084. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2025)

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.036. Grippo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure in materia di lavoro portuale)

  1. Per sopperire alla crisi dei commerci, sostenere l'occupazione, accompagnare i Pag. 97processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna di cui all'articolo 1, commi 997 e 998, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata al 31 dicembre 2026 nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.053. Fenu, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo bonus lavoro lontano da casa)

  1. Per l'anno 2025 è riconosciuto, a richiesta individuale da parte dell'avente diritto, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 2, un contributo in favore delle persone titolari di reddito da lavoro dipendente nel pubblico impiego, assunti nell'anno 2025, con retribuzione annua non superiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato in una regione diversa da quella di residenza ed a più di cento chilometri di distanza dal precedente comune di residenza.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Fondo bonus lavoro lontano da casa», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione l'indicatore ISEE, la retribuzione prevista dal contratto di pubblico impiego del richiedente, la distanza dal precedente comune di residenza e il fatto se questi abbia negli anni precedenti l'assunzione svolto i suoi studi scolastici o universitari in sedi ubicate nella regione presso cui ha trasferito la residenza.
  3. Le somme del contributo di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.060. Raffa, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo per l'anno 2025 per il sostegno al reddito dei lavoratori che godono del trattamento di integrazione salariale)

  1. In via eccezionale, ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale alla data del 1° novembre 2024, è erogato, per l'anno 2025, un contributo straordinario per il sostegno al reddito, aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra l'importo mensile della integrazione salariale percepito dal lavoratore e l'importo mensile lordo di euro 1.800.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto Pag. 98del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, tra cui le modalità e i termini di erogazione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.061. Appendino, Conte, Pavanelli, Cappelletti, Barzotti, Aiello, Tucci, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro)

  1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai controlli relativi al lavoro a cottimo, mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a ulteriori assunzioni, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per gli anni 2025 e 2026, di 150 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per le spese relative allo svolgimento delle procedure concorsuali e pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese derivanti dalle assunzioni di personale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.065. Grimaldi, Mari.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i professionisti non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati che attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Pag. 99delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
30.016. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

ART. 31.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Bonus per servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l'infanzia)

  1. Al fine di sostenere i genitori con figli minori di quattordici anni e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2025 i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, possono chiedere la corresponsione di uno o più buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo di 200 euro mensili per dodici mesi, per i figli di età inferiore a un anno.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ai 40.000 euro e in cui i genitori risultino occupati in attività di lavoro dipendente e autonomo entro un mese dall'inizio della corresponsione dei buoni.
  3. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
  4. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
31.1. Bonetti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e a condizione che aggiungere le seguenti: entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e e sostituire le parole: 40.000 euro annui con le seguenti: 60.000 euro annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   al terzo periodo, sopprimere le parole: utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il bonus di cui al presente comma è riconosciuto, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto.
31.5. Ravetto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di assegno unico e universale)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, Pag. 100le parole: «sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.06. Soumahoro, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Detassazione delle somme corrisposte dalle imprese ai propri dipendenti in occasione della nascita di un figlio)

  1. Per l'anno 2025, le somme erogate dalle imprese del settore privato ai propri dipendenti di età inferiore a 45 anni, in occasione della nascita di un figlio, non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti fino a un importo pari a 5.000 euro.
  2. Le somme erogate di cui al comma 1 non concorrono al superamento della soglia dei premi di produttività di cui all'articolo 67.

  Conseguentemente, all'articolo 72, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2.450 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.
31.07. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Bonus natalità ai lavoratori dipendenti)

  1. Per l'anno 2025, l'importo dei contributi dei datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di beni essenziali per la prima infanzia a beneficio di figli nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite di euro 400 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a quanti abbiano con il datore di lavoro rapporti di lavoro autonomo, nonché ai dipendenti e collaboratori di altri datori di lavoro coinvolti nella sua filiera produttiva.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e in 550.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
31.08. Bonetti.

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di erogazione del beneficio, il buono può essere corrisposto dall'INPS direttamente alla regione o ai comuni, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la regione».
*32.3. La XII Commissione.
*32.4. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita Pag. 101e di lavoro, è autorizzata la spesa nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzata a riconoscere un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto dalle famiglie per la partecipazione a uno o più centri estivi diurni in Italia, per i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE pari o inferiore a 40.000 euro. Per le famiglie con bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di età compresa tra 3 e 17 anni il contributo è riconosciuto indipendentemente dall'ISEE. Il contributo massimo erogabile a settimana per ciascun figlio non può essere superiore a 100 euro, per un massimo di quattro settimane per anno solare, ed è riconosciuto ai nuclei familiari con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ovvero con genitore unico lavoratore a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente o autonomo ed è parametrato alle diverse fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, il contributo è maggiorato di un ulteriore 50 per cento a supporto di spese di assistenza dedicata durante il soggiorno presso il centro estivo diurno.
  2-ter. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il richiedente abbia già ottenuto un qualunque rimborso o contributo pubblico o privato destinato alle medesime finalità, per un importo inferiore a 400 euro per figlio per anno solare, può comunque concorrere per la parte rimanente. In tali casi è tenuto a dichiarare in fase di richiesta quanto già percepito e la spesa effettivamente rimasta a suo carico. Il decreto stabilisce altresì i requisiti minimi necessari a garantire la qualità dell'offerta ricreativo-formativa e la sicurezza dei centri estivi.
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.2. Ascani, Di Biase.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di incrementare l'importo del buono erogato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 550 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025, di 434 milioni di euro per l'anno 2026 e di 461 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro per l'anno 2025, di 533 milioni di euro per l'anno 2026 e di 536 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -33.000.000;
   2027: -3.000.000.
33.5. Boldrini, Ascari, Bakkali, Bonetti, Braga, Casu, Di Biase, Ferrari, Forattini, Furfaro, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Malavasi, Marino, Roggiani, Serracchiani, Sportiello.

Pag. 102

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire a regime, su tutto il territorio nazionale e in ciascuna regione o provincia autonoma, il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia fissato al 33 per cento della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, le risorse attribuite al Fondo di solidarietà comunale sono incrementate di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il potenziamento del servizio degli asili nido. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)

  1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché di supportare le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali», con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo le comunità educanti.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.06. Bonetti, Furfaro, Zanella, Faraone.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Istituzione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

  1. In adesione ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica, al fine di sostenere gli enti locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate e del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
33.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 34.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)

  1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-ter. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro. Il congedo di paternità di cui al primo periodo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In caso di adozione, il congedo ha inizio dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore. In caso di affidamento, il congedo ha inizio dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e può essere fruito fino al raggiungimento della maggiore età. Per il periodo di congedo di sei mesi di cui al presente comma è prevista un'indennità di paternità a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
   4-quater. Ai fini di cui al comma 4-ter, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   4-quinquies. Il congedo di paternità di cui ai commi 4-ter e 4-quater, si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni Pag. 104pubbliche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'imposta sulle successioni)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

   d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».
34.1. Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

   d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

  01-bis. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)

   1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedentePag. 105 la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.
   2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
   3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.
   4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
   5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.
   6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.
   7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
   8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
   9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
   10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
   11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 01 e 01-bis del presente articolo, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalla seguente modificazione:

   dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
34.3. Schlein, Sportiello, Bonelli, Fratoianni, Bonetti, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno Pag. 106della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

   d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, valutati in 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

   b) quanto a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.5. Bonetti, Schlein, Sportiello, Fratoianni, Bonelli, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Guerra, Barzotti, Quartini, Grimaldi, D'Alessio.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a un mese dalla data del parto e la facoltà di astenersi per altri due mesi fino a tre anni di età del figlio, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, fino a quindici giorni lavorativi, anche in caso di morte perinatale del figlio.».

  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, valutati in 443,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
34.4. Bonetti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni Pag. 107legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni lavorativi».
  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, valutati in 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

   b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2025 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.15. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
   6-ter. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui al comma 1 del presente articolo. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.».

  01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
34.18. Furfaro, Braga, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Forattini, Ghio, Bakkali, Bonafè, Di Biase, Evi, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Prestipino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Romeo, Serracchiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «la durata di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap».
34.37. Morgante.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il permesso retribuito di cui al comma 1 è di trenta giorni lavorativi in caso di morte violenta del figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.».
34.42. Rampelli.

ART. 35.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , a esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

Pag. 108

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*35.5. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*35.7. Bonetti.
*35.6. Serracchiani.

ART. 36.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Disposizioni in materia di donne vittime di violenza, di prevenzione e promozione di politiche per le pari opportunità, di orfani di femminicidio)

  1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

   a) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e alla promozione dell'effettiva indipendenza economica ed emancipazione delle stesse;

   b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

   c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al rifinanziamento del Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   d) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 alle finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   e) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'incremento della misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

  2. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato:

   a) quanto a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui agli articoli 11 e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

   b) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, alle misure in favore degli orfani per crimini domestici.

  3. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzato ad assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatoriPag. 109 delle Forze di polizia e della polizia municipale, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario, al personale della scuola di ogni ordine e grado, per una corretta valutazione e gestione del fenomeno, nonché un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
  4. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, denominato «Fondo donne STEM». Il fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di programmi, progetti e interventi concernenti la promozione della parità tra i sessi nell'apprendimento, nella formazione e nel lavoro nelle discipline STEM. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36.1. Braga, Ferrari, Ghio, Forattini, Schlein, Guerra, Bakkali, Manzi, Iacono, Quartapelle Procopio, Prestipino, Marino, Roggiani, Malavasi, Bonafè, Romeo, Di Biase, Evi, Gribaudo, Serracchiani, Boldrini, De Micheli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga operabilità fondo povertà educativa minorile)

  1. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Pag. 110come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*36.07. Bonetti, Grippo.
*36.05. Gadda, Faraone, Del Barba.
*36.06. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi.
*36.08. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive per le donne vittime di violenza di genere e i loro datori di lavoro)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a un anno o indeterminato, donne vittime di violenza di genere.
  2. Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con lo sgravio contributivo di cui al comma 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio di corsi di formazione professionale per le donne vittime di violenza assunte entro i sei mesi precedenti con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata superiore a un anno, o indeterminato.
  3. Alle lavoratrici vittime di violenza di genere è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i ventiquattro mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ovvero per i primi ventiquattro mesi nel caso di nuova assunzione.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli obblighi, per i datori di lavoro privati di cui al comma 1, di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della violenza maschile contro le donne, da strutturare in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio e con il supporto delle associazioni di categoria, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 2021, n. 4.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.045. Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Lupi, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

Pag. 111

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento dei fondi per i centri antiviolenza e le case di rifugio)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 189, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;

   b) al comma 194, le parole: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.020. Carfagna, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Risorse per i centri antiviolenza e per le case rifugio)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.022. Forattini, Ferrari, Ghio.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Reddito di libertà)

  1. Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.026. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della Pag. 112maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente:

«Art. 75-bis.
(Assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a programmare interventi di sostegno ai neonati e ai loro genitori nelle otto settimane successive alla dimissione dall'ospedale dopo il parto, attraverso servizi integrati di assistenza domiciliare che coinvolgano specialisti di ostetricia, ginecologia, psicologia e nutrizione, privilegiando il personale che ha già in carico la madre.
   2. L'assistenza domiciliare integrata per i neonati e i genitori persegue l'obiettivo di garantire assistenza e supporto medico e psicologico, soprattutto nei casi in cui i genitori della madre e del padre non riescano a fornire un supporto adeguato per motivi di lontananza, di disabilità o di salute.
   3. Il servizio di cui al comma 1 è attivato su richiesta del personale di ginecologia o di ostetricia che ha in carico la madre.
   4. Le strutture ospedaliere, i servizi territoriali extra-ospedalieri e i consultori familiari coinvolti nell'erogazione del servizio adottano le iniziative organizzative e operative necessarie al fine di garantire il coordinamento dell'intervento socio-sanitario di cui al comma 1.
   5. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per l'assistenza domiciliare integrata per neonati e genitori, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione della misura di cui al comma 1.
   6. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni, sulla base del numero di nascite dei tre anni precedenti. Il Ministero della salute può adottare come criteri ulteriori per il riparto delle risorse anche il numero di persone divenute madri e padri negli ultimi tre anni e i cui genitori siano residenti a più di 50 chilometri di distanza da loro, siano persone con disabilità aventi diritto ai sostegni ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano affette dalle patologie di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329.
   7. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dal comma 1.
   8. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sui risultati dell'attuazione della misura di cui al presente articolo. Le conclusioni delle indagini statistiche e conoscitive sono accluse in una apposita “Relazione annuale sulle politiche per la famiglia e la natalità” e sono trasmesse al Parlamento, anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
   9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.».
36.033. Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Gratuito patrocinio nei procedimenti civili
con allegazione di abusi, violenza domestica o di genere)

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Pag. 113decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.035. Ferrari, Forattini, Ghio.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di maternità o di malattia o infortunio del figlio)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 927, dopo le parole: «adempimenti tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   b) al comma 929, dopo le parole: «termine tributario» sono inserite le seguenti: «e contributivo»;

   c) al comma 934, dopo le parole: «termini tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

   d) al comma 935, dopo le parole: «Copia dei mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   e) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «adempimenti tributari» sono inserite le seguenti: «e contributivi»;

    2) dopo le parole: «mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   f) al comma 937, dopo le parole: «mandati professionali» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

   g) al comma 939, dopo le parole: «mandato professionale» sono inserite le seguenti: «o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma»;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -30.000.000.
36.038. De Bertoldi, Steger.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure per la tutela dei redditi e della sicurezza dei lavoratori addetti alla consegna di beni per conto altrui in abito urbano)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

   «o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in Pag. 114ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali».

  2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali causate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
  3. È istituito presso l'INPS il fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  4. L'indennità di cui al comma 3 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
36.050. Gribaudo, Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Iacono, Quartini.

ART. 37.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) persone, quali amministratori di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile e prestatori di cura di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assistono i soggetti di cui alle lettere a) e b) in maniera costante e continuativa;.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3:

   alla lettera a), dopo le parole: il diabete aggiungere le seguenti: , lo spettro autistico, la narcolessia, il morbo di Addison, l'allergia alimentare grave, la tubercolosi, la sindrome da tachicardia o ortostatica posturale;

Pag. 115

   alla lettera d), sopprimere le parole: , con oneri non a carico della finanza pubblica,;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo unico, terzo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 37, le parole: «da euro 500 a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000»;

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere d) ed e) e le parole: 400.000 euro con le seguenti: 800.000 euro;

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di sostenere le persone di cui al comma 1 nell'acquisto, addestramento e cura veterinaria di un cane da assistenza munito del tesserino di riconoscimento come previsto dal presente articolo, è istituito, presso il Ministero dell'economia e finanze, un fondo opportunamente destinato con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6-ter. A quota parte degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
37.2. Cherchi, Torto, Carmina, Donno, Dell'Olio.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla seconda parte consequenziale)

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, non inferiore a 400 milioni di euro, è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

Pag. 116

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
38.01. Conte, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.02. Grippo, Bonetti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Proroga Piano nazionale non autosufficienza)

  1. In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilità prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, stante la necessità di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e del completamento degli atti regolamentari previsti dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nonché dall'attuazionePag. 117 della legge 23 marzo 2023, n. 33, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei disabili in condizione di salute particolarmente grave, anche assistiti dai caregiver familiari, è prorogata per l'anno 2025 l'efficacia del Piano nazionale non autosufficienza 2022/2024 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'anno 2025, ferma restando l'elaborazione della nuova programmazione con decorrenza dall'anno 2026.
38.08. Matera, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazione dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

  1. All'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo.»;

   b) al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa;

   c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'utilizzo del Fondo è disposto, in coerenza ai criteri determinati con i decreti di cui al primo periodo, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.».
38.06. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo elettrico in favore della disabilità)

  1. Al fine di sostenere i nuclei familiari con a carico portatori di disabilità, limitatamente all'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo elettrico per i soggetti disabili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a prevedere un'agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sono emanati i criteri attuativi e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.081. Ambrosi, Schiano di Visconti, Giovine.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni a beneficio delle persone sorde)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione non reversibile di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordi, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970 n. 381, è incrementata di euro 150 per l'anno 2025, di euro Pag. 118300 per l'anno 2026 e di euro 450 per l'anno 2027.
  2. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la spesa di 200.000 euro di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. La spesa di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, è autorizzata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  3. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la parola: «sordomuti» è sostituita dalla seguente: «sordi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

   b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.010. Ubaldo Pagano, Grippo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)

  1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;

   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in équipe integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;

   c) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

   «f) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegnoPag. 119 del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;

   f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;

   d) dopo la lettera g), sono inserite le seguenti:

   «g-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lettera g), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche;

   g-ter) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;

   e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

   «h) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

   h-bis) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

   h-ter) l'istituzione di corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».

  3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di tutor aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
  4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:

   a) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

   b) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

   c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatraPag. 120 dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.

  5. Per le strutture di cui al comma 4, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.
  6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'équipe dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.
  7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 4 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).
  9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei servizi di salute mentale per adulti e dei servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.
  10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera «g-bis)», al comma 4 e al comma 10, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera «g-ter)», ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.
  14. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  15. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, Pag. 121comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 350 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro.
38.028. Ubaldo Pagano, Grippo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incremento pensioni di invalidità)

  1. A decorrere dall'anno 2025, ferma restando l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, la pensione degli invalidi civili totali riconosciuti al 100 per cento è incrementata fino ad un importo massimo di maggiorazione pari a euro 601,72 mensili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento della maggiorazione delle pensioni nel tetto massimo di spesa di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a Pag. 122titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
38.047. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incremento del fondo per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*38.056. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.
*38.057. Grippo, Bonetti.
*38.058. Faraone, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rifinanziamento del «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, anche al fine di finanziare prestazioni riferite agli anni 2023 e 2024, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo delle risorse di cui al presente articolo, che costituiscono tetto di spesa.
  2. Alle prestazioni riferite all'anno 2023 è destinata una quota pari a 4 milioni di euro finalizzata, per metà, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale delle atlete professioniste, con la previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, allo svolgimento da parte delle società delle attività di ristrutturazione dell'impiantistica sportiva e di adeguamento della logistica alle esigenze delle atlete al fine di favorire lo sviluppo della pratica sportiva e agonistica sul territorio in piena sicurezza e professionalità.
  3. Alle prestazioni riferite agli anni 2024 e 2025 è destinata una quota di 4 milioni di euro annui finalizzata, per metà, al sostegno al reddito delle atlete, alla loro assistenza medico-sanitaria, assicurativa e previdenziale, con particolare attenzione anche a corsi di formazione professionale post carriera e alla previsione di un fondo di solidarietà per atlete delle categorie inferiori di serie B e C, al quale è destinata una quota non inferiore al 10 per cento dell'intero importo annuale e, per metà, a Pag. 123sostegno della sostenibilità economica determinata dal passaggio al professionismo per tutte le attività di formazione e qualificazione del personale tecnico, sanitario, amministrativo e per la riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi e della logistica per lo svolgimento dell'attività agonistica in piena sicurezza e professionalità e per tutte le attività di promozione del calcio femminile finalizzate al reclutamento e coinvolgimento delle giovani atlete e alla crescita delle tesserate sul territorio e in modo particolare alla realizzazione di progetti di sviluppo del calcio femminile in sinergia con gli istituti scolastici.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
38.075. Gribaudo, Berruto, Bakkali, Bonafè, Ferrari, Forattini, Ghio, Iacono, Manzi, Roggiani, Quartapelle Procopio, Romeo, Barzotti, Amato, Caso, Orrico, Boschi, Gebhard, Grippo, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Istituzione di un contributo per l'inclusione sportiva)

  1. È istituito un contributo annuale di 500 euro per le persone con disabilità, finalizzato a sostenere l'accesso e la partecipazione ad attività sportive presso associazioni e centri sportivi iscritte nei registri ufficiali del CONI.
  2. Il bonus è destinato a persone di età compresa tra i 6 e i 30 anni, la cui condizione di disabilità è stata regolarmente diagnosticata e certificata ai sensi della normativa vigente.
  3. Ai fini dell'emanazione del bonus di cui al comma 1, è istituito presso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Le associazioni sportive, per essere destinatarie del bonus di cui al comma 1, devono disporre di programmi di inclusione per persone con disabilità.
  5. La richiesta del bonus può essere presentata dai genitori o dai tutori legali, attraverso una piattaforma online dedicata, previa presentazione della documentazione necessaria.
  6. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione e le scadenze per la richiesta del bonus.
  7. Il Ministro per lo sport e i giovani è tenuto a monitorare l'efficacia dell'iniziativa e a fornire annualmente un rapporto sull'impatto sociale e sportivo della stessa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -1.000.000;
   2026: -1.000.000;
   2027: -1.000.000.
38.077. Caiata.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i punti unici di accesso)

  1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, gli ATS e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualificaPag. 124 di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38.093. Vietri.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure di contrasto al diffondersi di droghe pesanti tra le giovani generazioni)

  1. Le risorse di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, confluite nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'incremento di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti e interventi a bassa soglia localizzati nelle regioni meridionali, dove la diffusione di alcune droghe pesanti sta coinvolgendo una popolazione giovanile sempre più ampia e dove sono necessari interventi urgenti in relazione a situazioni di alto rischio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le località in cui gli interventi a bassa soglia per il recupero della popolazione giovanile coinvolta sono ritenuti particolarmente urgenti, anche a seguito di segnalazioni e allarmi sociali manifestati dalle famiglie dei giovani, dai servizi sociali e dalla popolazione, e sono definite le modalità di riparto delle risorse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
42.02. D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Promozione dell'attività sportiva)

  1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.
  3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo e di richiesta dei voucher.Pag. 125
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.01. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Grippo.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Istituzione del «Voucher Sport famiglia»)

  1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2025 è istituito un voucher, denominato «Voucher Sport famiglia», destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
  2. Il valore del voucher è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del voucher è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.
  3. Il voucher è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.
  4. Il voucher è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del voucher, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
43.02. Fenu, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Bonus sport)

  1. A decorrere dall'anno 2025, alle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo economico, per un importo massimo di 800 euro per ciascun figlio minore a carico e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per il rimborso delle spese di iscrizione ad attività sportive erogate da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore.
  2. Può accedere al contributo di cui al comma 1 un solo genitore richiedente in possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a euro 35.000.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le spese non coperte dal medesimo contributo e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 126rifinanziato ai sensi dell'articolo 121 della presente legge.
43.03. Ciancitto, Rampelli.

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
44.1. Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

  1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il Programma studente-atleta è realizzato dai singoli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute Spa, iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico.
  2. Per l'ammissione al Programma lo studente-atleta deve presentare all'istituto scolastico la certificazione di atleta agonista, emessa, timbrata e firmata dalla federazione sportiva d'appartenenza.
  3. Lo studente membro del Programma studente-atleta, per mantenere la titolarità e i diritti derivanti da tale programma per il successivo anno scolastico deve riportare una costanza di voto che non presenta più di due materie insufficienti.
  4. Nell'ambito del Programma studente-atleta gli istituti scolastici riconoscono formalmente allo studente le competenze non cognitive acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, l'applicazione di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto-controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività ed innovazione, la consapevolezza interculturale.
  5. Il riconoscimento delle competenze non cognitive di cui al comma 4 comporta l'esonero degli studenti iscritti al Programma studente-atleta dallo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro.
  6. Al fine di permettere allo studente-atleta di preparare e partecipare a competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale, allo stesso sono riconosciuti tre giorni di assenza giustificata per ciascun mese. Per fruire di tali giorni lo studente-atleta deve esibire idonea documentazione relativa all'allenamento finalizzato a una imminente competizione, prodotta dalla federazione sportiva di appartenenza, e allo svolgimento della competizione stessa, comprovata da un certificato emesso dalla direzione della competizione.
  7. L'istituto scolastico provvede ad adattare lo svolgimento delle interrogazioni, dei compiti in classe e delle verifiche di apprendimentoPag. 127 dello studente-atleta al calendario agonistico federale delle gare e al calendario di allenamenti alle stesse propedeutiche, sottoscritto dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza.
  8. Nel rispetto delle competizioni sportive agonistiche che lo vedono impegnato, lo studente-atleta partecipa all'attività motoria scolastica, alle competizioni scolastiche e interscolastiche a favore e come immagine dell'istituto scolastico.
  9. Lo studente membro del Programma studente-atleta e membro, contestualmente, di un Corpo sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale», ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio è erogata da Sport e salute Spa sulla base di apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e con le modalità in essa stabiliti.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
44.01. Roscani, Ciaburro.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede:

   a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota affluita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali;

   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 37,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  1-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento dei medesimi eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -25.000.000.
45.2. Molinari, Barabotti, Bof, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Stefani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa Pag. 128nei territori coinvolti dagli eventi sportivi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il Fondo di cui al comma 176, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per il 2025 per 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 79, comma 6, della presente legge.
  1-ter. Per gli anni 2025 e 2026, la Fondazione Milano-Cortina 2026, costituita il 9 dicembre 2019 per svolgere tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, è esonerata dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni. All'onere previsto, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
45.3. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1-ter)

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla Lega del ciclismo professionistico.
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso al fondo e sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse erogate per le finalità di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.02. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del sud d'Italia, attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico, sono assegnati 2.500.000 euro per l'anno 2025 destinati al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche nelle regioni del sud d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato «Grand Tour della Magna Grecia», promosso dalla Lega ciclismo professionistico.
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari delle risorsePag. 129 erogate per le finalità di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in 2.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46.03. Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)

  1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
46.013. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)

  1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*46.020. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*46.021. Gadda, Faraone, Del Barba.

ART. 47.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029 e di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
  2. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei Pag. 130livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.
  3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione)

  1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l'adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 47-bis, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2025, è destinata a misure di prevenzione e vaccinazione.
  2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;

   all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

   all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individuano i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
47.4. Schlein, Conte, Bonetti, Bonelli, Fratoianni, Magi, Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Quartini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.001 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.275 milioni di euro per l'anno 2026, di 10.633 milioni di euro per l'anno 2027, di 11.516 milioni di euro per l'anno 2028, di 12.578 milioni di euro per l'anno 2029 e di 13.751 Pag. 131milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 47-bis, 47-ter, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

Art. 47-bis.
(Misure a favore del personale sanitario)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2024, n. 107, è abrogato.
  2. Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 47, comma 1, della presente legge, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.
  3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

Art. 47-ter.
(Risorse in materia di prevenzione e cronicità)

  1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA «Prevenzione collettiva e sanità pubblica», a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.
  2. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza in tutte le regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2025, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi 1 e 2, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.;

   sopprimere l'articolo 48;

   all'articolo 62, comma 1, sostituire le parole: 5,5 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;

   all'articolo 63, comma 2, sostituire le parole: di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 300 milioni a decorrere dal 2025.

   agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 4.699 milioni di euro per l'anno 2025, 5.197 milioni di euro per l'anno 2026, 4.853 milioni di euro per l'anno 2027, 4.853 milioni di euro per l'anno 2028, 4.853 Pag. 132milioni di euro per l'anno 2029 e 4.853 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

    1) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)

  1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune», finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
  2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  4. La base imponibile del contributo è costituita da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
  5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

   a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;

   b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;

   c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;

   d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

  6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;

    2) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operatoPag. 133 mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato;

    3) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

    4) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2027.;

    5) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorioPag. 134 nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III».;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati»;

    6) all'articolo 9, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 500 euro.».
  7-ter. Sulla base degli indirizzi delle Camere, entro il 30 marzo 2025, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, dall'anno 2025, un incremento di almeno 800 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute a normativa vigente.
47.5. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 6.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 6.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 7.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 8.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 9.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.

Pag. 135

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro dal 2026, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

Pag. 136

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III».;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
47.18. Marianna Ricciardi, Torto, Donno, Dell'Olio, Carmina.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.302 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 5.000 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'anno 2026.
47.20. Bonetti, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024», sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
*47.48. Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*47.44. Manes.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure per il Servizio sanitario regionale)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei princìpi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo, e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.».
  2. Le risorse destinate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai sensi dell'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 472, secondo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2025».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
47.01. Cannizzaro.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso «Art. 47-bis», comma 1)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile)

  1. Al fine di rendere gratuita per tutte le donne la pillola per la contraccezione ormonale, a decorrere dalla data di entrata in Pag. 137vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per la gratuità della contraccezione ormonale femminile, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire la erogazione gratuita e uniforme sul territorio nazionale di contraccettivi sia daily che depot alle donne in età fertile, al fine di una procreazione responsabile e condivisa, a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro prescrizione medica, ovvero presso i consultori e gli ambulatori pubblici di pianificazione familiare.

  Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 2 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
47.06. Piccolotti, Grimaldi.

ART. 48.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 111,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
48.2. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso o inserite nella rete dell'emergenza urgenza, nonché nelle reti clinico tempo-dipendenti, conseguenti all'accesso o trasferite da pronto soccorso con un codice di accesso rosso o arancio.
48.11. Cesa.

ART. 49.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: antibiotici «reserve», aggiungere le seguenti: agenti infettivi per infezioni da germi multi resistenti;

   b) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli antibiotici «reserve» e critici di cui al comma 9.;

   c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica agli antibiotici «reserve» e critici di cui al comma 9.;

   d) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti infettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, ovvero successivamente a tale inserimento, e classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «AWaRe» dell'Organizzazione mondiale della sanità, ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco «WHO Bacterial Priority Pathogens List», possono accedere al fondo di cui al comma 3, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui. I farmaci di cui al periodo precedente sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA e sono rimborsati dal fondo di cui al comma 3 fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati.

Pag. 138

   e) al comma 12, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «e i codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato di priorità critica dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati»;

   f) al comma 12, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei codici AIC relativi agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell'Organizzazione mondiale della sanità ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'Elenco “WHO Bacterial Priority Pathogens List”, presenti nel prontuario farmaceutico nazionale e coperti da brevetto o che beneficiano di una protezione normativa dei dati;».
49.1. Schifone, Ciocchetti.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: oltre il sesto anno con le seguenti: oltre il decimo anno.
*49.6. La XII Commissione.
*49.7. Patriarca, Nevi, Cappellacci, Benigni, Pella, Cannizzaro.
*49.8. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Equità di accesso dei pazienti alle cure ed efficientamento delle risorse sanitarie regionali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazione, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare, nel rispetto delle procedure d'acquisto, l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che abbiano perfezionato l'accordo negoziale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.»;

   b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

   c) alla rubrica, le parole: «sull'innovatività terapeutica» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di accesso regionale ai farmaci».
49.02. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di personale AIFA)

  1. Al fine di potenziare le attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per gli accresciuti compiti derivanti dagli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/2282, dal regolamento (UE) 2022/123, dal regolamento (UE) n. 536 del 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, nonché dal regolamento (UE) 2017/745, in materia di farmaco, l'AIFA, in deroga agli articoli 6 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad assumere a tempo Pag. 139indeterminato, nei livelli iniziali delle rispettive qualifiche, entro il 31 dicembre 2025, 94 dirigenti sanitari, di cui 20 dirigenti medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti, mediante utilizzo delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante apposite procedure concorsuali pubbliche per esami. Nell'ambito del reclutamento di cui al presente comma, l'AIFA è altresì autorizzata a bandire, nei limiti di 30 unità, procedure concorsuali riservate al personale in servizio presso l'AIFA al 31 dicembre 2023 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, relativamente all'accesso alla dirigenza sanitaria, se non in possesso del prescritto diploma di specializzazione, sia comunque in possesso della prevista laurea e abbia maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno cinque anni.
  2. In fase di prima applicazione, un'aliquota fino al 50 per cento del totale dei posti per le assunzioni di cui al comma 1, riferite ai soli profili di dirigente sanitario farmacista, chimico e biologo, può essere riservata al personale in servizio presso l'AIFA che sia in possesso della prevista laurea e che, in mancanza di diploma di specializzazione, abbia comunque maturato presso l'AIFA un'esperienza professionale di almeno cinque anni nel profilo di funzionario tecnico sanitario.
  3. La dotazione organica dell'AIFA è conseguentemente incrementata di 150 unità, di cui 20 dirigenti sanitari medici, 74 dirigenti sanitari di altre professionalità, 47 funzionari e 9 assistenti.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'AIFA è altresì autorizzata a utilizzare, fino al 31 dicembre 2025, le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a far data dal 1° settembre 2021.
  5. Nelle more del completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'AIFA può rinnovare, per una durata fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui durata è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 432 è abrogato.
  7. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data dell'entrata in vigore della presente legge anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.». Ai dirigenti sanitari dell'AIFA sono estese, conseguentemente, le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

  8. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo capoverso, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3» sono soppresse.
  9. Al fine di adeguare i livelli dei trattamenti economici accessori della dirigenza sanitaria dell'AIFA alle effettive funzioni svolte, a decorrere dall'anno 2025 il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 68 del CCNL 9 marzo 2020 è stabilmente incrementato di euro 2.093.155.
  10. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, incluso il corrispondente incremento dei pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenzialePag. 140 dell'AIFA, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa di euro 15.831.599 annui. Ai fini dell'attuazione dei rinnovi contrattuali di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 1.145.582 per l'anno 2025. Ai fini dell'attuazione dei commi 7 e 8, è autorizzata la spesa massima di euro 3.402.841 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione del comma 9, è autorizzata la spesa di euro 2.093.155 annui a decorrere dall'anno 2025.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 22.473.177 per l'anno 2025 e in euro 21.327.595 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.07. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione di un innovativo modello di presa in carico assistenziale per le distrofie retiniche ereditarie)

  1. Al fine di assicurare lo sviluppo di un innovativo modello di presa in carico assistenziale per i pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con una dotazione di 600.000 euro annui. L'istituzione del suddetto modello è prevista per potenziare la rete nazionale di sorveglianza epidemiologica delle distrofie retiniche ereditarie, garantendo appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorendo le attività di ricerca clinica nonché la specifica preparazione del personale sanitario. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, identificando l'unità di coordinamento e quelle di supporto tra i centri partecipanti alla rete di riferimento europea «ERN-EYE» con maggiore competenza nella gestione ultra-specialistica delle suddette patologie.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.014. Marchetto Aliprandi, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Caretta, Almici.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Registro unico nazionale delle Breast Unit)

  1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit sul territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.
  2. Le attività connesse all'istituzione, all'attivazione e al funzionamento del Registro unico nazionale di cui al comma 1 sono svolte in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle Reti delle Breast Unit, istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari con deliberazione del direttore generale n. 290 del 29 maggio 2024.
  3. Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del registro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per l'anno 2025 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediantePag. 141 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.019. Loizzo, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Barabotti, Nisini, Cattaneo, Cattoi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute)

  1. Al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni, il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, con propri regolamenti, i criteri per la partecipazione delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 2 ai principali processi decisionali in materia di salute, individuati dal medesimo Ministero della salute, e alle fasi di consultazione della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle aree di coinvolgimento individuate dalla medesima Agenzia. L'amministrazione destinataria dei pareri e delle osservazioni delle associazioni di cui al comma 2 è tenuta, all'esito del processo decisionale, a motivare in maniera esplicita l'eventuale scostamento dalle proposte contenute nei contributi resi in sede consultiva dalle associazioni medesime. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.
  2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito il Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), gestito dal Ministero della salute, consultabile in uno specifico sito internet, raggiungibile anche dal sito internet istituzionale del Ministero medesimo, in cui sono iscritte le associazioni per le finalità di cui al presente articolo. Il RUAS è suddiviso in aree tematiche. Possono essere iscritte al RUAS, su richiesta da presentare al Ministero della salute, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

   a) sono costituite da almeno dieci anni;

   b) sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o in un altro albo ufficialmente riconosciuto;

   c) adottano l'approccio secondo le dimensioni di qualità previste dalla scheda 14 del Patto per la salute, di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR);

   d) applicano i criteri di trasparenza e di rendicontazione previsti per l'attività di interesse pubblico;

   e) rappresentano e promuovono, nell'ambito della propria attività, le istanze di cittadini, pazienti e caregiver in ambito sanitario.

  3. Il Ministero della salute è tenuto a inserire un rappresentante delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero medesimo, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. Il coinvolgimento del rappresentante di cui al presente comma riguarda i provvedimenti, i piani e i programmi individuati dal Ministero della salute e tutte le varie fasi che vanno dall'istruttoria all'adozione finale dell'atto, del provvedimento o della decisione, nonché i percorsi decisionali sui farmaci individuati dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco. Il rappresentante di cui Pag. 142al presente comma è nominato dalle associazioni iscritte al RUAS che siano rilevanti e significative rispetto all'oggetto in discussione, con riferimento alla specifica patologia. Il rappresentante nominato sottoscrive una dichiarazione con la quale esclude l'esistenza di conflitti di interessi personali. Della nomina del rappresentante è data notizia mediante pubblicazione nello specifico sito internet di cui al comma 2.
  4. Per la realizzazione del sito internet di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
49.020. Cattoi, Maerna, Malavasi, Zanella, Semenzato, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Loizzo, Barabotti, Nisini, Cattaneo.

ART. 51.

  Al comma 1, sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 150 milioni.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.4. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti: , nonché l'aggiornamento e la revisione delle tariffe dell'assistenza sociosanitaria di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.
*51.9. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*51.10. Steger.
*51.11. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*51.12. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, dopo le parole: valutazione delle performance regionali sopprimere le seguenti: e delle province autonome.
51.14. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)

  1. All'articolo 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.01. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento dei test di Next-Generation SequencingPag. 143 per la profilazione genomica dei tumori)

  1. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
  2. Al fine di consentire l'utilizzo di test di Next-Generation Sequencing (NGS) per patologie oncologiche ulteriori rispetto a quelle individuate dal decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2022, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.03. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

  1. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «1 milione di euro per il 2024» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*51.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*51.07. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni per lo screening del test prenatale non invasivo (NIPT))

  1. Al fine di migliorare l'offerta delle prestazioni sanitarie nell'ambito del percorso nascita, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituisce limite di spesa, per l'erogazione del test prenatale non invasivo (NIPT), anche denominato test del DNA fetale, quale screening prenatale per la diagnosi delle anomalie fetali.
  2. Hanno diritto al NIPT, su richiesta, le gestanti entro il primo trimestre di gravidanza, indipendentemente dall'età anagrafica al momento del concepimento, a seguito di una consulenza genetica prenatale che prenda in carico la donna in tutte le fasi di esecuzione del test, compresa la fase finale di analisi dei risultati.
  3. In presenza di un risultato del test che riveli un alto rischio di aneuploidia, la consulenza di cui al comma 5 deve concludersi con una relazione scritta.
  4. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

   a) le modalità di erogazione del test NIPT, compresa la consulenza genetica da effettuarsi prima e dopo il test;

Pag. 144

   b) le modalità e le informazioni che ciascuna gestante che richiede di effettuare il NIPT deve fornire alla struttura sanitaria;

   c) le caratteristiche che le strutture sanitarie che effettuano il NIPT a carico del Servizio sanitario nazionale devono avere, con particolare riferimento:

    1) alle competenze possedute nella diagnosi genetica;

    2) al servizio di consulenza genetica offerto prima e dopo l'effettuazione del test;

    3) alla presenza al proprio interno di laboratori e di operatori certificati e autorizzati a livello nazionale.

  5. Ciascuna regione e provincia autonoma deve assicurare, in caso di richiesta di effettuazione del test NIPT, che questo venga svolto entro i primi novanta giorni dall'inizio della gravidanza.
  6. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove periodiche campagne di informazione sull'importanza di eseguire i NIPT per una migliore qualità della gravidanza delle gestanti, in particolare per quelle in condizione di rischio per il nascituro.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.015. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici)

  1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con proprio decreto, un elenco dei presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici per la cura della pelle e non riconosciuti in Fascia C, da inserire quale strumento di tutela della salute nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), prevedendone l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, è autorizzata la spesa di 2.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, vincolata per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza per i fini previsti dal presente articolo. Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.021. Bonetti, Barabotti, Boschi, Cattoi, Gebhard, Loizzo, Lovecchio, Maerna, Malavasi, Marrocco, Nisini, Quartini, Semenzato, Zanella.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale – SMA)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale (SMA), con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.Pag. 145
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.022. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Fondo per la prevenzione dei tumori al seno)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione dei tumori al seno, con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la prevenzione e il contrasto del tumore al seno attraverso l'offerta di accertamenti diagnostici precoci e gratuiti per le donne di età compresa tra i quarantacinque e i settantaquattro anni.
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.024. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rafforzamento sperimentale delle campagne di screening oncologico per il tumore al seno a carico del SSN)

  1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, in attesa dell'estensione del programma nazionale di screening mammografico, sono stanziati 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, in via sperimentale, con la finalità di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio sanitario nazionale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alle cittadine eleggibili per regione nelle fasce d'età di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
51.025. Boschi, Del Barba, Gadda.

Pag. 146

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Risorse per il registro tumori)

  1. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementate mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
52.05. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Registro nazionale delle mutazioni genetiche)

  1. Alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. È istituito il Registro nazionale delle mutazioni genetiche all'interno della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Alle informazioni che i Registri tumori delle regioni devono inviare al Registro nazionale tumori si aggiunge anche l'identificazione dei pazienti con mutazione genetica, valutata la disponibilità dei codici di esenzione ticket a vantaggio delle persone ad alto rischio eredo-familiare e gli appositi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per la loro gestione. Al Registro nazionale delle mutazioni genetiche conferiscono anche i dati raccolti e registrati dalla Rete nazionale dei tumori rari e dai Molecular Tumor Board, previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e istituiti dal decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, recante l'istituzione dei Molecular tumor board e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS).
   1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volto ad integrare il proprio decreto del 1° agosto 2023, e successive modificazioni, in materia di Registro nazionale tumori, e il proprio decreto del 10 giugno 2024, di integrazione del proprio decreto dell'8 novembre 2023, recante i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, disciplina l'inserimento e l'accesso ai dati del Registro nazionale delle mutazioni genetiche e il loro utilizzo, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

   b) all'articolo 5, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge».
53.02. Malavasi, Cattoi, Zanella, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Maerna, Ferrari, Serracchiani, Barabotti, Nisini.

Pag. 147

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure in favore della diagnosi genica per le donne con tumore metastatico)

  1. All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «o con carcinoma mammario ER+/HER2- avanzato o metastatico»;

   b) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni»;

   c) le parole: «destinato, nei limiti del medesimo stanziamento,» sono sostituite dalle seguenti: «destinato, nei limiti di 20 milioni di euro,»;

   d) dopo le parole: «di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite di 5 milioni di euro, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di strumentazioni per l'esecuzione di test di biopsia liquida per l'individuazione della mutazione ESR1 nei casi di carcinoma mammario avanzato o metastatico.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in complessivi 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
*53.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Roggiani.
*53.07. Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure in materia di sostegno alla ricerca scientifica nel campo medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.020. Magi, Della Vedova.

Pag. 148

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica)

  1. Al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari, non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime di imprese.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.021. Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Donazioni ai reparti oncologici degli Ospedali da parte delle ONLUS)

  1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «radicali trasformazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di beni mobili da donare ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri» e dopo le parole: «di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari» sono aggiunte le seguenti: «e di beni mobili da donare ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
53.022. Maerna, Malavasi, Zanella, Quartini, Bonetti, Boschi, Marrocco, Lovecchio, Gebhard, Semenzato, Loizzo, Cattoi, Barabotti, Nisini.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Ai fini della definizione degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del comma 1, le regioni individuano criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del Servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale, negli elenchi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
54.04. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

ART. 55.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e le parole: e province autonome.

  Conseguentemente, al comma 2:

   a) al secondo, terzo e quarto periodo, sopprimere le parole: e le province autonome;

Pag. 149

   b) al quarto periodo, sopprimere le parole: e province autonome.
55.2. Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 4, sostituire le parole: il secondo periodo è soppresso con le seguenti: al secondo periodo, le parole da: «fatto salvo quanto specificamente previsto» fino alla fine del periodo sono soppresse.
*55.4. Faraone, Del Barba, Gadda.
*55.5. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle regioni con popolazione inferiore allo standard del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, pari a 600.000 abitanti ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino di utenza indicato nell'allegato 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini residenti in altre regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200. Le prestazioni erogate sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni in misura non superiore a quelle accettate dalle regioni di provenienza dei pazienti.
**55.6. Ottaviani, Miele.
**55.7. Rosato.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Istituzione delle indennità per medici e docenti delle aree interne e montane)

  1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dai medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti nei comuni montani e delle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di montagna ovvero nelle aree interne, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di una indennità di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio nei suddetti comuni per almeno cinque anni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni delle aree interne e di montagna di ogni ordine e grado per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, del Pag. 150comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
56.03. Sarracino, Braga, Amendola, Ascani, Bonafè, Casu, Cuperlo, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Malavasi, Manzi, Marino, Mauri, Morassut, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Serracchiani, Vaccari.

ART. 57.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede l'aggiornamento e del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, tenuto conto che con l'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stata aggiornata la remunerazione delle farmacie, con la presente norma si completa l'aggiornamento della filiera distributiva rideterminando la remunerazione dei grossisti e dei distributori farmaceutici.
  2. Nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° marzo 2025 la remunerazione dei grossisti e dei distributori farmaceutici riconosciuta da parte delle farmacie per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale è sostituita da una quota variabile e da una quota fissa, così determinate:

   a) una quota percentuale del 3 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco. Tale quota è equipollente alla quota di spettanza stabilita dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applica in sua sostituzione per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale;

   b) una quota fissa pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco.
57.5. Cappellacci, Casasco, Benigni, Patriarca.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento con le seguenti: nella percentuale del 66,44 per cento e del 3,21 per cento;

   b) al comma 2, sostituire le parole: La maggiorazione dello 0,65 con le seguenti: La maggiorazione dello 0,21;

   c) al comma 3:

    1) sostituire le parole: una quota pari a 0,05 euro con le seguenti: una quota pari a 0,01 euro;

    2) sostituire le parole: nel limite di 50 milioni di euro con le seguenti: nel limite di 16 milioni di euro;

   d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:

   «11-quinquies. Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e, nel contempo, garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

Pag. 151

   b) al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:

    1) 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

    2) 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

    3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;

   c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

   d) in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto di cui alla lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);

   e) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, sostegno ai distributori farmaceutici e misure per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto.
57.6. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 406-bis:

    1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;

   b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57.01. Faraone, Del Barba, Gadda.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Estensione delle attività della farmacia dei servizi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 406-bis:

    1) dopo le parole: «la sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2025»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione dei positivi risultati delle attività condotte, entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti della complessiva attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.»;

   b) al comma 406-ter, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025».
*57.04. Stumpo, Guerra.
*57.02. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
*57.03. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.
*57.05. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*57.06. Pella.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 del medesimo decreto-legge e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021, dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è assegnata una quota del fondo a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo sanitario nazionale nei rispettivi anni.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
57.08. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

ART. 58.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo le parole: «un piano di potenziamento delle cure palliative» sono aggiunte le seguenti: «e un piano di potenziamento della rete di terapia del dolore, con flussi e percorsi distinti,».

Pag. 153

  Conseguentemente:

   al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 15 milioni di euro annui;

   agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.1. Lazzarini, Loizzo, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le somme di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al finanziamento delle terapie del dolore ai sensi dell'articolo 47, comma 3.
*58.5. Gardini, Malagola, Caretta, Almici.
*58.8. Ciani, Girelli.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la terapia del dolore.
**58.10. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Semenzato, Tirelli.
**58.9. Malavasi.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

  1. Al fine di promuovere lo studio, la diagnosi, la prevenzione e la cura della fibromialgia, anche attraverso la conduzione di studi clinici aventi ad oggetto l'aspetto epidemiologico, la diagnosi e la cura nonché l'impatto sociale e lavorativo di tale malattia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
  2. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuove studi e ricerche per identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e, in particolare, le sue forme più gravi e invalidanti, le terapie innovative e la loro efficacia, le prestazioni specialistiche più appropriate, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.
  3. Per le finalità del presente articolo possono essere stipulate convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia.
  4. Il Ministro della salute, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore di sanità, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  5. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tale malattia, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le forme e le modalità di una più elevata assistenza.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Pag. 154

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

  1. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.05. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico e all'ampliamento della platea di volontari e dei centri per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2025 e 2026».
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare secondo le modalità di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui comma 1 e sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, al fine di garantire il più ampio livello di copertura del territorio nazionale, prevedendo la presenza di almeno un centro per regione e ampliando i soggetti da reclutare.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
58.013. Cappellacci, Patriarca, Benigni, Casasco, Cannizzaro, Pella.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Finanziamento per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

  1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -25.000.000Pag. 155
   2026: -25.000.000
   2027: -25.000.000
58.024. Dori, Grimaldi, Zanella.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Finanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, relativo al finanziamento del contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della presente legge.
58.025. Furfaro, Scarpa, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 59.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
   1-ter. Il trattamento economico di cui al comma 1-bis si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per l'anno accademico 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa.
   1-quater. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
   1-quinquies. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2-ter. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
59.7. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto.

Pag. 156

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è soppresso.
59.11. Pisano, Bicchielli, Semenzato, Carfagna, Cavo, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere i seguenti:

Art. 59-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017, sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;

   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;

   d) all'undicesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «oppure dello specializzando interessato all'assunzione»;

   e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma»;

   f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma,» sono soppresse.

Art. 59-ter.
(Misure per attività di tutoraggio)

  1. Al fine di valorizzare le attività di tutoraggio nei confronti del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, o ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che svolgono le predette attività per un periodo non inferiore a dodici mesi sono esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, per il relativo triennio formativo.
*59.01. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.
*59.02. Malavasi.

Pag. 157

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)

  1. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
   1-ter. Agli specializzandi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
   1-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, eventualmente ridotta in conseguenza dei risparmi di spesa derivanti dalle borse di studio non assegnate nell'area medica e, a decorrere dall'anno 2026, a valere su una corrispondente quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 47, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: 58, 59, aggiungere le seguenti: 59-bis,;

   al comma 3, sostituire le parole: 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni di euro per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 828 milioni di euro per l'anno 2026, a 378 milioni di euro per l'anno 2027 e a 428 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
59.07. Schifone, Vietri, Roscani, Ciocchetti, Maccari, Ciancitto, Rosso, Morgante, Lancellotta.

ART. 60.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva, è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nel Pag. 158limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.6. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Implementazione della presenza di psicologi nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici)

  1. Al fine di garantire il supporto professionale di almeno uno psicologo esperto strutturato dal Sistema sanitario nazionale presso i reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il supporto di psico-oncologia di cui al comma 1 è svolto da psicologi dirigenti e da psicologi in possesso di un titolo di formazione post-laurea in psico-oncologia o da adeguata esperienza certificata. Le società scientifiche certificanti l'esperienza di lavoro in oncologia pediatrica o la formazione in psico oncologia saranno indicate da un decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*60.01. Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti, Loizzo, Malavasi, Zanella, Roggiani, Pella, Cannizzaro.
*60.03. Faraone, Del Barba, Gadda.
*60.04. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Mulè, Cattoi, Dalla Chiesa, Marrocco, Patriarca, Cattaneo, Barabotti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)

  1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere 2025, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene corrispondentemente incrementato.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.08. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incremento risorse bonus psicologico)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, Pag. 159n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.045. Madia.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Bonus psicologo)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'incremento di cui al periodo precedente è impiegato per le medesime finalità indipendentemente dal valore ISEE dei soggetti richiedenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.09. Boschi, Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale socio-sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Per consentire il pagamento dei professionisti psicologi e criminologi esperti di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, le cui prestazioni sono aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1,del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
  4. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di ulteriori 50 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 140 milioniPag. 160 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e in 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60.012. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.
  2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.
  3. I team multidisciplinari di cui al comma 2 sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.
  5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 161ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
60.038. Manzi, Caso, Piccolotti, Grippo, Giachetti, Furfaro, Zanella, Bonetti, Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Berruto, Iacono, Orfini, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Ferrari, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Monitoraggio delle sostanze poli e perfluorachiliche – PFAS – nelle acque destinate al consumo umano)

  1. Al fine di effettuare un monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri «PFAS – totale» e «somma di PFAS», della qualità delle acque destinate al consumo umano, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -10.000.000;
   2026: -10.000.000;
   2027: -10.000.000.
60.044. Zanella, Grimaldi.

ART. 61.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Razionalizzazione dei contingenti dei medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:

   «8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore a settimana, presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale, e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365, sono inquadrati a domanda nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della sanità, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ancora non hanno maturato i requisiti previsti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili. Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV). Tale opzione Pag. 162deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato, si applicherà quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza e il consequenziale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato si applicheranno anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni abbiano già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il Servizio sanitario nazionale e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.».
61.02. Cannata, Ciocchetti, Caretta.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Fondo per il sostegno alle spese per prestazioni veterinarie per animali d'affezione conviventi con soggetti a basso reddito)

  1. Al fine della copertura delle spese veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione e per gli esami diagnostici sostenute dai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro per gli animali d'affezione conviventi è istituito nel bilancio di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per le prestazioni veterinarie convenzionate per animali d'affezione», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le prestazioni di cui al comma 1 riconosciute in convenzione e sono attribuite all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia funzioni di coordinamento e monitoraggio del servizio veterinario convenzionato su tutto il territorio nazionale.
  3. Nell'ambito dei servizi per l'igiene urbana veterinaria e per la diagnosi delle zoonosi urbane, gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono, con i propri mezzi e con le proprie strutture, a erogare le prestazioni riconosciute in convenzione ai sensi del comma 2.
  4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2025 alla dotazione di una struttura esterna attrezzata con sala operatoria in uso a ciascun istituto zooprofilattico sperimentale.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 110 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 192 milioni.
61.03. Brambilla, Carfagna, Pisano, Bicchielli, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Imposta sostitutiva sull'indennità di specificità dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)

  1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'indennità di specificità medica-veterinaria e l'indennità di specificità sanitaria stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sono soggette ad una impostaPag. 163 sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 275.825.834,84 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
62.04. Patriarca, Marrocco, Benigni, Cappellacci, Pella, Cannizzaro.

ART. 63.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Al fine di consentire al Commissario straordinario nazionale di attuare quanto previsto dal comma 2, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS Teramo), in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi (CRNB), è assegnata la somma di euro 750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede, per le medesime annualità, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027. Nell'ambito della predetta somma è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione di un compenso per il Commissario straordinario pari a euro 70.000 annui.»;

   b) Al comma 5, le parole «Al commissario straordinario e» sono soppresse.

  2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ed è svolto a titolo gratuito» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «altri incarichi pubblici» sono inserite le seguenti: «. Per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è prevista, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la corresponsione al Commissario straordinario di un compenso pari a euro 30.000 annui, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2025-2027.»
63.07. Cerreto.

ART. 64.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La completa attuazione alle vigenti linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di aborto sicuro e il rispetto delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine dell'anno 2020 consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione Pag. 164dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
64.9. Sportiello, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

ART. 66.

  Sopprimerlo.
*66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.
*66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Rifinanziamento del Fondo per il gioco d'azzardo patologico)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , ivi inclusa l'obesità,;

  Conseguentemente, al comma 4:

   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è destinato, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente periodo, a misure in favore del contrasto all'obesità da individuare con successivi provvedimenti.

   b) al secondo periodo, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la quota indicata al secondo periodo,.
66.10. Pella, Benigni, Cappellacci, Patriarca.

  Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
*66.18. Steger, Gebhard, Schullian.
*66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
*66.19. De Bertoldi, Steger.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

  1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.03. Benigni, Pella, Cappellacci, Patriarca.

Pag. 165

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

  1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.04. Ruffino, Bonetti.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Imposta sostitutiva per il trattamento accessorio del personale sanitario)

  1. I compensi erogati per gli emolumenti che afferiscono al trattamento economico delle voci per indennità di specificità infermieristica, indennità di tutela del malato, indennità per particolari condizioni di lavoro e indennità per operatività nel pronto soccorso svolte dagli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.032. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento di future iniziative normative volte a implementare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -5.000.000;
   2026: -5.000.000;
   2027: -5.000.000.
66.041. Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Definizione della tariffa di rimborso e del prezzo dei dispositivi medici)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,Pag. 166 dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di definire il prezzo limite di vendita al quale un dispositivo medico può essere venduto, supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario. La definizione del prezzo limite di vendita si basa sulle valutazioni HTA prodotte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali secondo le procedure e i metodi previsti dal programma nazionale HTA dispositivi medici. Il prezzo limite di vendita viene definito in relazione ai miglioramenti attesi in termini di benefici clinici, impatto economico-organizzativo, etico-sociale e legale, prezzi di prodotti o servizi comparabili, volumi di vendita pianificati o osservati, condizioni di utilizzo previste ed effettive.».
66.053. Gardini, Malagola, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero».
66.055. Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Contributo per l'iscrizione degli stranieri al Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il secondo periodo è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
66.064. Grippo, Bonetti.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile)

  1. Al fine di favorire la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile, nonché di garantire maggiore accessibilità alle misure di prevenzione sanitaria e igieniche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per la tutela, la promozione e la protezione della salute della donna e dell'igiene intima femminile», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2027.Pag. 167
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'installazione di distributori gratuiti di profilattici e prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.077. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, lo Stato riconosce un indennizzo in favore dei soggetti interessati nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con uno o più decreti del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini della fruizione del diritto di cui al comma 1, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
  3. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente articolo coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondate sull'assunto della equipollenza di fatto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
66.083. Nazario Pagano, Pella, Cannizzaro, Candiani.

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Agevolazione tributaria per i proventi reinvestiti nell'attività professionale dalle persone fisiche esercenti arti e professioni)

  1. Non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento, i proventi delle persone fisiche esercenti arti e professioni, percepiti nell'anno precedente, che siano reinvestiti nell'attività professionale svolta, a condizione che gli investimenti siano effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. L'agevolazione di cui al presente comma non spetta qualora la quota dei proventi di cui al primo periodo sia utilizzata per finalità diverse dal finanziamento dell'attività svolta.
  2. Ai sensi della presente legge, rientrano nell'agevolazione di cui al comma 1 anche gli investimenti effettuati per la digitalizzazione degli studi e delle ricerche, l'ammodernamento delle attrezzature informatiche e non informatiche, la formazione del lavoratore autonomo o del professionista e dei rispettivi dipendenti e collaboratori.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi o, su opzione del contribuente, in rate di pari importo, nel limite massimo di dieci periodi di imposta successivi a quello dell'effettuazione dell'investimento, da versare contestualmente al saldo delle imposte sui redditi. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi agli investimenti, anche previsti da norme regionali, comunque definiti.Pag. 168
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della medesima legge.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati nel limite massimo in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 ottobre 2025, il Ministero dell'ambiente e del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui al presente comma, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finali, pari a quanto indicato nel medesimo comma.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
67.05. De Bertoldi, Steger.

ART. 68.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Cessione gratuita e solidale del welfare aziendale)

  1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

   «3-ter. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciuti loro dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, accreditati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, al Servizio sanitario nazionale, alla Protezione Civile Italiana, nonché in forma anonima a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o dei familiari con essi conviventi. Le particolari esigenze di cura sono indicate e accertate dal datore di lavoro il quale, per le medesime finalità, può destinare tutte o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciute ai lavoratori ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, qualora il loro controvalore complessivamente attribuito ai lavoratori risulti non esaurito dagli stessi al termine del periodo di validità del piano di welfare aziendale che li preveda e qualunque sia la fonte istitutiva dello stesso.».
68.09. Malagola, Coppo, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per incentivare programmi di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, che costituisce tetto di spesa, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3.
  2. Alle imprese che, a decorrere dall'anno 2025, sottoscrivono con aziende e istituzioni sanitarie pubbliche e private contratti per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al Pag. 16950 per cento delle spese sostenute. Il credito non è cumulabile con altri incentivi previsti a livello nazionale o regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  3. Per accedere al beneficio di cui al comma 2, i datori di lavoro presentano apposita istanza, allegando la documentazione relativa al contratto stipulato, comprensiva dei dettagli sulle prestazioni erogate, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
68.011. Bonetti.

ART. 69.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «indipendentemente dalla loro prevedibilità da parte delle imprese o dei lavoratori.».
69.01. Steger, Manes, Gebhard, Schullian.

ART. 70.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Aiuto alla patrimonializzazione delle imprese)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

   a) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, è abrogato;

   b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 4.820,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
70.013. Peluffo, Merola, Gnassi, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle società)

  1. Per rilanciare gli investimenti, promuovere la produttività delle imprese e favorire forme di contrattazione aziendale in grado di determinare benefici economici per i lavoratori, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è Pag. 170fissata al 22 per cento nel caso in cui esse reinvestano almeno il 70 per cento degli utili nell'attività di impresa, destinandone almeno il 30 per cento ad investimenti tecnologici, formazione del personale e programmi di welfare aziendale.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli investimenti eleggibili ai fini del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 120 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

   b) quanto a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
70.014. Bonetti, Benzoni.

ART. 71.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nelle more dell'attuazione del Piano di cui al presente articolo, per la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e, per la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-quater. Le eventuali maggiori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della presente legge affluiscono al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
71.5. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Guerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, in ordine alle misure di tutela e salvaguardia degli spazi abitativi, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, d'intesa con gli altri Ministri competenti, presenta alle Camere un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i princìpi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d'intesa con gli enti locali e acquisendo le Pag. 171proposte che provengono dalle associazioni e organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
  2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
71.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Interventi in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. Al fine di realizzare gli investimenti in opere pubbliche, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto su gomma e su ferro, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e per le infrastrutture sociali, è autorizzata la spesa di euro 35.376.298 per l'anno 2025, di euro 35.269.298 per l'anno 2026, di euro 106.000.000 per l'anno 2027, di euro 79.000.000 per l'anno 2028 e di euro 265.000.000 per gli anni dal 2029 al 2036, da destinare:

   a) nel limite di euro 21.769.298, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al comune di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Bormida, diretto a prevenire problemi di isolamento di una parte del territorio comunale in caso di prossime intense precipitazioni piovose;

   b) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, alla provincia di Alessandria a titolo di contributo per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell'abitato di Gavi;

   c) nel limite di 100.000 euro per l'anno 2025, al comune di Montecatini Val di Cecina a titolo di contributo per la realizzazione di opere pubbliche di prevenzione e messa in sicurezza stradale in considerazione delle avversità atmosferiche e delle insistenti precipitazioni che, nei mesi di settembre e ottobre 2024, hanno colpito il territorio;

   d) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2027, ad ANAS Spa a titolo di contributo per la realizzazione del progetto esecutivo della Variante all'abitato di Ponte Nossa – S.S. n. 671 della Val Seriana, al fine di regolare il traffico e lo scorrimento dei mezzi;

   e) nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di contributo statale per la realizzazione del nuovo campus scolastico papa Giovanni XXIII nella città di San Salvatore Alemanno, in provincia di Bergamo;

   f) nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2027 a 2030, ad ANAS Spa per la realizzazione del secondo lotto della Variante di Cisano, compreso fra la rotatoria della nuova variante alla S.S. 639 e la S.S. 639 verso Pontida, già inserita nell'aggiornamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa 2021-2025;

   g) nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per la realizzazione di tratte funzionali del raccordo autostradale Tirreno – Brennero (TIBRE), anche quale parte funzionale all'autostrada Cremona-Mantova;

   h) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 34 milioni di euro per il 2028, per la realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore sulla S.S. 343 – Ascolana, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza, già inserito nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa 2021-2025;

Pag. 172

   i) nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027. ai comuni di Parma, Noceto e Fontevivo a titolo di contributo per il restauro e la valorizzazione del ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla S.S. 9 – via Emilia, anche ai fini del collegamento ad una rete di mobilità dolce tra la via Francigena e il Santuario di Fontanellato;

   l) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica per una stazione ferroviaria sulla Linea Alta Velocità Roma-Napoli, individuata nelle zone di Frosinone, Ferentino e Supino;

   m) nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, al comune di Stazzema a titolo di contributo per la realizzazione del tracciato stradale di collegamento diretto tra le frazioni S. Anna e Farnocchia nel comune di Stazzema;

   n) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026, alla regione Veneto per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello snodo viario presso l'uscita autostradale della A4 – Noventa di Piave-San Donà di Piave;

   o) nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2025, al comune di San Donà di Piave per il Terzo Ponte sul Piave, tra i comuni di San Donà di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave e Fossalta di Piave, riconosciuto come nodo di rilevanza strategica nel masterplan della viabilità della Venezia orientale;

   p) nel limite di 1.507.000 euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a titolo di contributo la realizzazione dello «Sbarramento antiintrusione salina alla foce del fiume Brenta»;

  2. Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, è autorizzata la spesa di euro 27.000.000 per l'anno 2025, di euro 53.000.000 per l'anno 2026, di euro 58.000.000 per l'anno 2027, di euro 80.000.000 per l'anno 2028 e di euro 340.000.000 per gli anni da 2029 a 2036, da destinare:

   a) nel limite di 25 milioni di euro per il 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, per il completamento della linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1 comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3 milioni di euro per l'anno 2026, di 33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, per la realizzazione del prolungamento della metropolitana della città di Milano «M5 Cinisello-Monza»;

  3. Al fine di rilanciare lo sviluppo economico del Mezzogiorno attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti, è autorizzata la spesa di euro 7.000.000 per l'anno 2025 da destinare:

   a) nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a Rete Ferroviaria Italiana Spa a titolo di contributo per il completamento dei lavori per la riattivazione dello scalo merci ferroviario di Lamezia Terme;

   b) nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ad ANAS Spa per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del raddoppio della tangenziale di Caserta, in nuova sede ovvero attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700 della Reggia di Caserta;

   c) nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2025, al comune di Capua a titolo di contributo per le opere di messa in sicurezza statica del «Ponte Nuovo sul Volturno»;

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 69.376.298 per l'anno 2025, a euro 88.269.298 per l'anno 2026, a euro 189.000.000 per l'anno 2027, a euro Pag. 173159.000.000 per l'anno 2028 e a euro 680.000.000 per gli anni dal 2029 al 2036, si provvede:

   a) quanto a euro 69.376.298 per l'anno 2025 e euro 88.269.298 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 189.000.000 per l'anno 2027, a euro 159.000.000 per l'anno 2028 e a euro 680.000.000 per gli anni da 2029 al 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 120, comma 1, della presente legge.
71.01. Molinari, Andreuzza, Cavandoli, Frassini, Furgiuele, Matone, Ottaviani, Ziello, Zinzi, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli, Dara.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1, lettere c), e), m), o) e p) e al comma 3, lettera c))

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;»;

   b) alla lettera b), le parole da: «abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro» a: «disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «sia qualificabile come persona anziana ai sensi decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».
71.07. Comba.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per inquilini morosi incolpevoli)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è ripristinato il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  2. La dotazione, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è pari a 9 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
71.011. Cavo, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale)

  1. Nelle more della definizione e attuazione del Piano casa Italia di cui all'articolo 71 della presente legge, al fine di incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale sociale,Pag. 174 rigenerare il tessuto socio-economico, rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale, mediante una programmazione nazionale pluriennale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma «Abita», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
  2. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'attuazione delle misure previste dalla missione 5, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a incrementare l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di housing sociale, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

   b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, co-living e co-housing;

   c) l'entità massima del contributo riconoscibile.

  4. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, Pag. 175dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le Pag. 176fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Titolo III.»;

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».
71.016. Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 72.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22:

    1) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

    2) al comma 3, le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

   b) all'articolo 23, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

   c) all'articolo 24, comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2027» e le parole: «650 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 Pag. 177maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:

   a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 350 milioni per il 2029;

   b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 100 milioni per il 2029;

   c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 250 milioni per il 2029;

   sopprimere il comma 3;

   all'articolo 77, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 6.148 milioni di euro per l'anno 2025, 3.052 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.434 milioni per l'anno 2027»;

   dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Efficientamento della spesa mediante la revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
72.3. Stefanazzi, Sarracino, Ubaldo Pagano, Lacarra, De Luca.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: destinando il 15 per cento delle risorse dell'ammontare complessivo del fondo a favore degli investimenti da realizzarsi nei territori di Sicilia e Sardegna, proporzionalmente al numero degli abitanti che ha ciascuna isola, in attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione.
72.11. Calderone, Giagoni, Polo, Fenu, Ghirra, Ciancitto, Longi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di rilanciare la nascita e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese operanti nei settori economici strategici delle aree di cui al comma 3, attraverso incentivi per la formazione e l'occupazione di forza lavoro locale, nonché per la digitalizzazione delle medesime imprese, è istituito il Programma di Rilancio e Sviluppo del Mezzogiorno, di durata quinquennale, finalizzato a:

   a) sviluppare la filiera agroalimentare e vitivinicola, anche mediante l'incentivazione dell'utilizzo dell'agricoltura di precisione nella fase di produzione, nonché dell'implementazione, da parte delle imprese di produzione primaria, delle fasi di trasformazione e vendita;

   b) sviluppare l'artigianato di alta gamma, anche attraverso incentivi per l'intera filiera, in tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo svolte sui territori di cui al comma 3, nonché mediante incentivi alle imprese che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive, in uno Stato europeo o extra-europeo, a rilocalizzare tali attività nei medesimi territori.

  3-ter. Il Programma di cui al comma 3-bis è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con Pag. 178il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, e con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-quater. Una quota pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 del fondo di cui al comma 3, è vincolata al finanziamento del Programma di cui al comma 3-bis.
72.12. Bagnai, Carrà, Furgiuele, Giagoni, Loizzo, Pierro, Sasso, Sudano, Zinzi, Minardo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
72.14. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2025, 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*72.16. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
*72.15. Steger.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Misure per gli investimenti nel settore della distribuzione)

  1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 la predetta facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi».Pag. 179
  2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
72.012. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;

   b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 7.828.800 per gli anni 2025 e 2026».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.513.300 euro per l'anno 2025 e 12.712.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
72.018. Iaia, Deidda, Antoniozzi.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni per la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centodue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.
72.019. De Palma, Cannizzaro.

ART. 73.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare il settore produttivo ed incentivare l'autoimprenditorialità, per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle operazioni di finanziamento disciplinate dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica il limite di garanzia dell'80 per cento ai finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro e fino a Pag. 18075.000 euro. Per i medesimi finanziamenti di cui all'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, concessi negli anni 2025, 2026 e 2027, il limite temporale dell'ammortamento è estensibile a quindici anni.
73.2. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

  1. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione che consenta al suo termine il rispetto della soglia di centocinquanta milioni di euro del volume d'attività finanziaria, di cui al comma 1 del citato articolo 4.
73.04. Rubano, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese)

  1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.
  3. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo.
  5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell'incremento del Pag. 181prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell'importo di 1.000 milioni di euro.
73.05. Marattin.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Disposizioni in materia portuale)

  1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre sessanta giorni dalla data di istituzione del fondo speciale di cui al comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della citata legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale.
   3-octies. A decorrere dall'anno 2024, successivamente all'approvazione del conto consuntivo, le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fondo speciale di cui al comma 3-novies.
   3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale destinato all'attuazione delle misure di incentivazione al pensionamento anticipato di cui al comma 3-septies. Con il medesimo decreto, si provvede alla disciplina del fondo, ivi inclusi i criteri, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.».

  3. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'Allegato A della legge 28 Pag. 182gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: «e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: «, nonché Porto canale di Rio Martino».
73.013. Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Maccanti, Miele, Marchetti, Ottaviani, Pretto.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Riversamento spontaneo del Credito d'imposta relativo alle annualità 2015-2019 per le attività di ricerca e sviluppo delle aziende di moda)

  1. Alle imprese operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), per le quali erano intervenute le linee di prassi indicate nella Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586/2009, nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 e nelle FAQ del Ministero dello sviluppo economico del 2017, successivamente superate dall'interpretazione contenuta nella Risoluzione n. 41/E del 26 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 7, le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il versamento di un importo pari al 30 per cento del credito utilizzato»;

   b) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2025»;

   c) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2024», «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025» ed «entro il 16 dicembre 2026» ed «entro il 16 dicembre 2027, ovvero entro il 16 dicembre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 16 dicembre di ciascun anno a partire dal 16 dicembre 2025»;

   d) il comma 12 è soppresso.

  3. I soggetti che hanno già provveduto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo in tutto o in parte delle somme possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1, lettera a) e chiedere il rimborso degli importi già eventualmente versati in eccedenza. La domanda è presentata all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del Provvedimento dell'Amministrazione finanziaria di esplicazione delle relative modalità operative.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -10.000.000:
   2026: -10.000.000;
   2027: –.
73.017. Barabotti, Furgiuele, Andreuzza, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

ART. 74.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Misure per attività di ricerca nell'energia nucleare)

  1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito, nello stato di previsione del Pag. 183Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo in ambito nucleare.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 1.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riferimento a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, che intendono investire nella ricerca nel campo della fisica e dell'ingegneria nucleare da fissione per applicazioni industriali tecnologiche.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 3, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -30.000.000;
   2026: -10.000.000;
   2027: -10.000.000.
74.1. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Misure di sostegno alle imprese nel settore della moda)

  1. In considerazione del significativo impatto collegato alla crisi del comparto moda e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento:

   a) efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico;

   b) transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

   c) ricerca, sviluppo e innovazione;

   d) transizione ecologica ed economia circolare;

   e) rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

   f) riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazionePag. 184 delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
74.06. Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Bonafè, Simiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione)

  1. Al fine di potenziare le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia nucleare da fissione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il fondo per attività di ricerca nell'energia nucleare da fissione con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per progetti in partnership con imprese private.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*74.012. Benzoni, Pastorella, Bonetti.
*74.013. Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Semplificazione per l'accesso ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

  1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell'articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le seguenti: «30 giugno 2026»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo.»;

   c) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni corrispondenti alla riduzione di consumo energetico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento.»;

   d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'azienda può autocertificare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo.»;

   e) al comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo Pag. 185nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l'utilizzo e l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi.»;

   f) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico comunque ne riducano l'emissione di CO2 a parità di volumi produttivi»;

   g) al comma 10, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d'imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza delle documentazioni»;

   h) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» sono premesse le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni,»;

   i) al comma 18, le parole: «con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché» sono soppresse.

   l) al comma 18, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga alla normativa di riferimento, il credito d'imposta è cumulabile con i certificati bianchi aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed al numero di tali certificati non si applicano riduzioni in conseguenza di detto cumulo.».

  2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché il GSE adeguano le disposizioni applicative previste dai commi 17, 19 e 20 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 alle disposizioni del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
74.020. Casasco, Squeri.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali 4.0)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e l'ammodernamento dei processi di produzione e dei prodotti in funzione della sostenibilità ambientale e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024»

   b) dopo il comma 1057-bis, è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a Pag. 18620 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

   c) al comma 1058-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» e le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

   d) il comma 1058-ter è soppresso.

  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,534 miliardi di euro per l'anno 2025, di 2,110 miliardi di euro per l'anno 2026, di 1,940 miliardi di euro per l'anno 2027, di 1,110 miliardi di euro per l'anno 2028, di 365,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 si provvede mediante le risorse derivanti dalle seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune)

  1. È istituito, per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo straordinario denominato «Imposta temporanea di solidarietà sulle grandi fortune» finalizzato alla riduzione delle aliquote per i redditi da lavoro e per l'aumento delle pensioni di anzianità.
  2. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
  4. La base imponibile del contributo è costituito da un patrimonio netto superiore a 4.500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduto ovvero detenuto sia in Italia che all'estero.
  5. Il contributo è determinato applicando alla base imponibile le seguenti aliquote per scaglioni:

   a) oltre euro 4.500.000 e fino a euro 10.000.000: 1 per cento;

   b) oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000: 2 per cento;

   c) oltre euro 50.000.000 e fino ad euro 100.000.000: 2,5 per cento;

   d) oltre euro 100.000.000: 3,5 per cento.

  6. Il contributo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di versamento del contributo.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».;

Pag. 187

   dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II, è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

Pag. 188

   b) al titolo della legge, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati».
74.025. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 75.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025.
75.19. La Porta.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Fondo di garanzia per le PMI)

  1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;

   b) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 499».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.03. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Contratti di sviluppo)

  1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.09. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Misure in materia di sostegno all'internazionalizzazione e alla competitività delle imprese italiane)

  1. Nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita un'apposita sezione avente carattere rotativo con dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 100 milioni per il Pag. 1892025, gestita da Simest Spa con contabilità separata, denominata «Sezione Crescita» destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni di cui al presente comma sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni dell'intervento di cui al presente comma, eventuali settori prioritari di intervento, nonché i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest Spa può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. All'intervento di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è istituita un'apposita sezione avente carattere rotativo con dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 100 milioni per il 2025, gestita da Simest Spa con contabilità separata, denominata «Sezione Investimenti Infrastrutture» destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni di cui al presente comma sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni, dell'intervento degli interventi di cui al presente comma, nonché eventuali aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest Spa può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. Agli interventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante versamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di Simest Spa all'entrata di una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato alla Sezione investimenti infrastrutture di cui al comma 3.
  5. Al fine di razionalizzare la gestione degli strumenti a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 19029 luglio 1981, n. 394, è istituita, per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un'apposita sezione denominata sezione «Venture Capital ed Investimenti Partecipativi», avente carattere rotativo e gestita da Simest Spa con contabilità separata, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo, gestito da Simest Spa, di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conseguentemente è soppresso insieme al comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Simest Spa versa all'Entrata le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, un importo corrispondente alle risorse versate è riassegnato alla sezione di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui al presente comma, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Restano salvi e continuano a trovare applicazione tutti gli atti e i provvedimenti attuativi vigenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le delibere adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla sezione di cui al presente comma non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono sostituite dalle seguenti: «della sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». L'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
75.011. Orsini, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

  1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione inizialePag. 191 di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

   a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il Paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

   b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
75.020. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Proroga del Fondo di garanzia per le PMI per sostenere le imprese dell'Emilia-Romagna)

  1. All'articolo 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di sostenere il tessuto produttivo dopo l'alluvione dell'anno 2024, le disposizioni del comma 1 sono prorogate al 30 giugno 2025 limitatamente alle micro, piccole e medie imprese dell'Emilia-Romagna.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
75.028. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.

ART. 76.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Ulteriori misure per il potenziamento di banda ultra larga)

  1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, in Pag. 192linea con gli obiettivi Bussola Digitale del 9 marzo 2021 – Digital Compass, della Strategia italiana per la Banda Ultra-larga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e con quanto indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, i servizi di accesso alla rete fissa devono essere forniti attraverso reti a banda ultra larga ad altissima capacità per almeno il 50 per cento delle utenze entro il 2026 e per il 100 per cento delle utenze entro il 2030.
  2. L'obiettivo di cui al comma 1, è conseguito attraverso un processo di migrazione dei clienti finali dalle reti che utilizzano rame verso le reti ad altissima capacità, realizzato progressivamente sul territorio nazionale a partire dalla data di approvazione della presente disposizione in considerazione dell'effettiva copertura conseguita sul territorio in ciascuna delle aree individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM ai sensi del successivo comma 4 lettera a);
  3. Per avviare e completare il processo di migrazione in ciascuna delle aree individuate ai sensi del comma 4 lettera a), è necessario che tutti i clienti serviti dalla rete in rame, siano raggiunti da una infrastruttura ad altissima capacità, ovvero, nella misura massima del 10 per cento dei casi, da infrastrutture in grado di erogare servizi di velocità superiore a quella mediamente raggiungibile con servizi ultrabroadband in rame NDR oltre 150-200 Mb/s.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce:

   a) le aree del territorio nazionale funzionali ad assicurare una efficace attuazione del processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità e la conseguente dismissione dell'infrastruttura di rete in rame in maniera progressiva;

   b) le modalità operative di realizzazione del processo di migrazione, inclusive delle modalità di comunicazione alla clientela dell'avvio del processo e delle modalità di esecuzione dello stesso;

   c) le modalità di avvio e svolgimento di eventuali fasi pilota volte a verificare l'efficacia e le funzionalità del processo di cui al punto c), da completarsi entro e non oltre novanta giorni.

  5. Successivamente al raggiungimento del livello di copertura minima di cui al comma 3, individuato in una determinata area del territorio nazionale, entro sessanta giorni, ciascun operatore interessato avvia il processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità tramite istanza rivolta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevuta l'istanza dell'operatore e verificata la sussistenza nell'area di interesse dei requisiti di copertura minima di cui al comma 3, accerta la quota di utenze attive in quell'area sulla rete a banda ultra larga ad altissima capacità e di quelle attive sulla rete in rame ed avvia il processo di migrazione, informandone il mercato, attraverso pubblicazione sul proprio sito web, dell'avvio del processo di migrazione in tale area.
  7. Per svolgere le verifiche di cui al comma 6, l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, rende pubblico un database contenente tutti gli indirizzi presso i quali sono attivi servizi in rame. Tutti gli operatori che operano nel mercato all'ingrosso, incluse le proprie divisioni commerciali, sono tenuti a trasmettere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lista degli indirizzi presso i quali sono attestati clienti serviti con infrastrutture che utilizzano rame, anche parzialmente, presso l'Autorità di cui al presente comma.
  8. In funzione della quota di utenze attive sulla rete ad altissima capacità e fermo restando il termine ultimo di cui al comma 1, il processo di migrazione avviato in una specifica area geografica deve concludersi:

   a) entro e non oltre dodici mesi dal suo avvio nel caso di una quota pari o Pag. 193superiore al 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;

   b) entro e non oltre diciotto mesi dal suo avvio nel caso di una quota compresa fra il 50 per cento e il 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;

   c) entro e non oltre ventiquattro mesi dal suo avvio nel caso di una quota inferiore al 50 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità.

  9. Decorso il termine massimo per la conclusione del processo di migrazione di cui al precedente comma, le utenze ancora attive sulla rete in rame hanno a disposizione un periodo massimo di ulteriori sei mesi per migrare verso reti ad altissima capacità, decorsi i quali si procede alla dismissione della rete in rame e all'interruzione del relativo servizio.
  10. Nel corso del processo di migrazione delle utenze verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità è fatto divieto a qualsiasi operatore all'ingrosso o al dettaglio di vendere servizi di telecomunicazioni su reti in rame end of sale.
  11. A partire dal 1° gennaio 2025, per tutti i servizi in rame, in corso di erogazione è applicato un incremento dei prezzi pari al 10 per cento, del valore complessivo.
  12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un Fondo per lo switch off alimentato con i proventi di cui al precedente comma 11, al fine di contribuire al sostenimento degli oneri di tutti gli operatori per la migrazione degli utenti verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità.
76.07. Raimondo.

ART. 77.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 4, terzo periodo, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;

   alla lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni di euro con le seguenti: e di 1.850 milioni di euro.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri, pari a 250 milioni per l'anno 2025:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

Pag. 194

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.
77.15. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e di 1.600 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: e di 1.680 milioni per l'anno 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'anno 2025, nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 15 novembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della presente legge. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dalla presente legge.
  5-ter. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*77.19. Romeo, Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano, Forattini.
*77.18. Fassino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2025 il credito d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è concesso per gli immobili strumentali agli Pag. 195investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.
77.26. Messina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le province di Frosinone, Latina e Rieti, in quanto aree già ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, ed oggi rientranti nelle cosiddette «zone c non predefinite», come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.
77.34. Ottaviani, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;

    2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2025».

   b) al comma 2, dopo le parole: «15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*77.35. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.
*77.36. Nevi, Gatta, Castiglione, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.
*77.37. Gadda, Faraone, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024 e 2025»;

    2) dopo le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 40 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e quelli effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**77.40. Mattia.
**77.41. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, Pag. 196in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto ad erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici Ateco 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 novembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
  2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.06. Bonafè, Fossi, Simiani, Gianassi, Furfaro, Scotto, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Credito d'imposta Zone logistiche semplificate)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 15 novembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di 160 milioni di euro per l'anno 2025».

  2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
  3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
  4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
  5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai Pag. 197sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.
*77.016. Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.
*77.015. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)

  1. Il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.
  2. Le attività del Comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sia in relazione al territorio di Brindisi che di Civitavecchia possono confluire in un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma.
  3. Per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche si applica l'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  4. Per l'esecuzione di eventuali opere infrastrutturali funzionali alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali incluse negli accordi di programma di cui al comma 2, sono destinate, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse finanziarie per un totale di 9 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro nell'anno 2025, 3 milioni di euro nell'anno 2026 e 3 milioni di euro nell'anno 2027.
  5. Detti investimenti potranno essere supportati anche in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'articolo 1 commi 259-271 e relativo allegato tecnico, di cui all'allegato IV alla legge 30 dicembre 2023 n. 213.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.037. Battilocchio, Caroppo, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(ZES unica – Aree del Lazio colpite dal sisma 2016)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. A far data dal 1° gennaio 2025, la ZES unica di cui al comma 2 del presente articolo, comprende anche i comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica ai comuni della regione Lazio colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguitiPag. 198 a far data dal 24 agosto 2016, come sopra individuati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77.066. Trancassini.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, nei limiti di spesa di cui al comma 2, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, agli oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.076. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

  1. Le imprese italiane operanti in territori ad alto rischio bellico e/o in stato di guerra conclamato possono presentare, previa emanazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di apposita certificazione che attesti l'impossibilità di proseguire le attività per mancanza di condizioni di sicurezza, un'istanza al Ministero medesimo per richiedere la sospensione temporanea dell'elargizione dei fondi destinati ai progetti avviati sulla base di accordi di cooperazione internazionale e la risoluzione anticipata dei contratti.
  2. Su richiesta delle imprese italiane, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sollecita al Paese ospitante l'accettazione della risoluzione dei contratti stipulati per l'attuazione dei progetti di cui al precedente comma, senza applicazione di penali.
  3. I fondi stanziati per i progetti di cui al comma 1 restano nella disponibilità del Paese ospitante che può riappaltare i lavori a terzi in un momento successivo.
77.078. Buonguerrieri, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo per l'individuazione e la progettazione di infrastrutture per attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare)

  1. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.Pag. 199
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità del funzionamento del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.079. Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo per la transizione ecosostenibile della moda)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy, è istituito il fondo denominato «Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per:

   a) transizione ecosostenibile nella moda: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

   b) materiali sostenibili di nuova generazione: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

   c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

   d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

   e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

   f) «materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

  3. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimoPag. 200 di cui al citato fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

    a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

    b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

    c) fascia C: contenente dal 30 al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

    d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali;

  4. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
77.083. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 78.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, al fine di moderare la pressione antropica nonché di ridurre drasticamente i flussi di traffico veicolare, in via straordinaria e temporanea, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per le imprese con sede all'interno del territorio della città metropolitana che promuovono il lavoro agile a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Ai fini del presente comma, la maggiorazione del costo, nella misura del 5 per cento, è calcolata in relazione al costo effettivo delle ore di lavoro svolto in modalità agile. La maggiorazione del costo è ammessa a condizione che le ore effettive di lavoro agile sia pari o superiore al 20 per cento delle ore di lavoro contrattualmente previste. La maggiorazione di cui al presente comma è cumulabile con la maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di accesso e riconoscimento dell'agevolazione e di monitoraggio degli effetti. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, con effetto per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con decreto del Ministro del lavoro e delle Pag. 201politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'applicazione del lavoro agile, è stabilita una ulteriore riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, aggiuntiva rispetto alla riduzione già prevista a normativa vigente, per le imprese di cui al precedente comma, commisurata alle ore effettive di lavoro agile. La riduzione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite complessivo di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025. Ulteriori risorse possono essere individuate su proposta dell'INAIL a valere sui residui attivi disponibili nel bilancio annuale dell'ente, compatibili con le finalità di cui al presente comma.
  2-quater. Agli stessi fini e per il medesimo anno di cui comma 2-bis, primo periodo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, adottano le misure organizzative che si rendono necessarie al fine di garantire, senza pregiudizio in ordine alla continuità dell'azione amministrativa, alla conclusione dei procedimenti nei rispettivi termini previsti dalla disciplina vigente nonché all'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori che ne facciano richiesta. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, stimati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.5. Francesco Silvestri, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo l'articolo 33-ter, è inserito il seguente:

«Art. 33-quater.
(Disposizioni per Roma Capitale e il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025)

   1. Per l'anno 2025, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, in deroga al comma 2 del precedente articolo 33, Roma Capitale può incrementare il personale in servizio al 31 dicembre 2024 con assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, anche superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, fino a concorrenza del costo contrattuale di 3.000 assunzioni in vari profili professionali.».

  2-ter. La maggior spesa per le 3.000 assunzioni straordinarie di personale a tempo indeterminato di cui al comma 2-bis, non rileva nel triennio successivo ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-quater. Lo Stato riconosce a Roma Capitale per il finanziamento del piano straordinario di 3.000 assunzioni a tempo indeterminato di cui ai commi 2-bis e 2-ter, Pag. 202un trasferimento per spese di personale dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.7. Mancini.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri)

  1. Al fine di concorrere ad assicurare alle città metropolitane le risorse necessarie per indennizzare, per l'anno 2025, le attività commerciali danneggiate dai cantieri attivati per la realizzazione di opere di interesse nazionale finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo indennizzo attività commerciali oscurate dai cantieri con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025 sono definiti i criteri e le modalità di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate dei fabbisogni di spesa commisurati alla riduzione di fatturato subito dalle attività di cui al comma 1 nell'anno 2024.
  3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2025, previa intesa in sede di Conferenza stato città ed autonomie locali, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 alle amministrazioni che ne fanno richiesta con le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
78.02. Merola.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, è autorizzata l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 400 unità nella Polizia di Stato, di 300 unità nell'Arma dei carabinieri, di 250 unità nel Corpo della Guardia di finanza, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità nonché, per i posti residui, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali a legislazione vigente, per il tramite di procedure concorsuali semplificate ai sensi della disciplina vigente. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per l'anno 2025.
  2. Con provvedimento del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.Pag. 203
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
78.09. Alfonso Colucci, Francesco Silvestri, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione delle arti teatrali nei luoghi della città designata «Capitale italiana della cultura»)

  1. Per l'incremento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale locale con particolare riferimento ai progetti destinati alle arti teatrali e relativi all'organizzazione e allo svolgimento di eventi da svolgersi nei luoghi della città designata Capitale italiana della cultura, di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relativa quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
78.011. Pisano, Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.

ART. 79.

  Al comma 1, sostituire le parole: regolamento adottato con decreto del con le seguenti: decreto di natura non regolamentare adottato dal.
79.21. Colombo.

  Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore,.
*79.42. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
*79.23. Pella, Cannizzaro, Squeri.
*79.25. Peluffo, Ubaldo Pagano, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Roggiani.
*79.30. Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*79.31. Faraone, Del Barba, Gadda.
*79.38. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*79.41. Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico insulare)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai territori insulari, attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, gli interventi e investimenti di natura infrastrutturale, nonché la valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico locale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 per il finanziamento dello studio di fattibilità di nuovi Pag. 204sedimi aeroportuali e il completamento di infrastrutture destinate al trasporto intermodale dei passeggeri.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.043. Pisano, Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 58, primo periodo, le parole: «del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

   b) al comma 62, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».
79.053. Caramanna, Trancassini.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.
  2. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 1, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*79.080. Cesa.
*79.081. Gaetana Russo.
*79.064. Furgiuele, Dara, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*79.091. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Misure per il potenziamento infrastrutturale del comprensorio turistico del Gavi)

  1. Al fine di consentire il collegamento logistico ad alta percorribilità tra la valle Scrivia, la Vallemme, il Novese e la Valle Orba, ritenuto di carattere strategico per lo sviluppo turistico ed economico del territorio piemontese, è assegnato alla provincia Pag. 205di Alessandria un contributo a carattere straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova circonvallazione dell'abitato di Gavi, in provincia di Alessandria.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.083. Molinari.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Incremento della spesa per la realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
79.087. Ubaldo Pagano.

ART. 80.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 2-decies, è inserito il seguente:

   «2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al periodo precedente, la durata della concessione relativa è adeguata al termine massimo indicato dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'efficacia della misura prevista dal presente comma è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

  1-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 6 è abrogato.
80.2. Molinari, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di integrare le fonti di raccolta dei fondi da destinare agli investimenti del Patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario di cui al Pag. 206decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto delle condizioni ivi previste;»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «114-ter,» sono inserite le seguenti: «114-octiesdecies,».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative all'operatività della società Autostrade dello Stato Spa e del patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*80.3. Trancassini.
*80.4. Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2025, al fine di determinare il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori della città di Messina relativi ai disagi legati ai cantieri per l'avvio dei lavori per la costruzione del «Ponte sullo Stretto» e delle opere autostradali connesse, ricadendo lo svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo interamente nel territorio di Messina costituendone tangenziale di servizio alla città, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato alla revisione della convenzione autostradale con il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) approvato con delibera n. 180 del 2023 della Autorità di regolazione dei trasporti, in variazione del PEF adottato dal Consorzio Autostrade Siciliano per gli anni 2024/2029 rendendo lo svincolo in entrata per Messina ed in uscita all'interno della stessa città privi di pedaggio. Entro trenta giorni dalla revisione, l'Autorità di regolazione dei trasporti esclude l'applicazione del sistema tariffario del price cap, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal pedaggio dello svincolo ridenominato «Messina ovest».
80.5. Calderone.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

    3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

    4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;

   b) al comma 6-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» Pag. 207sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».

  2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse. A tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ogni eventuale richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, contenuto in bandi o avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ovvero, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, contenuto nell'invito a presentare offerte trasmesso prima di tale data, il cui termine finale di presentazione dell'offerta sia successivo al 30 giugno 2023, è da intendersi sostituito con quello all'articolo 60, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
*80.03. Pella, Cannizzaro, Mazzetti, Cattaneo, Nevi.
*80.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.
*80.09. Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Pretto, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

    3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

Pag. 208

    4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;

   b) al comma 6-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».

  2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse. A tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
**80.012. Pastorino.
**80.011. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Proroga del meccanismo revisionale del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

    3) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

    4) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,»;

   b) al comma 6-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei Pag. 209lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»; inoltre, al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».

  2. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26 e prima di formulare richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026:

   all'articolo 121, comma 2, sostituire: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con: 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   sopprimere l'articolo 123.
80.013. Santillo, Dell'Olio, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 272 e 273 sono sostituiti dai seguenti:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025, 518 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
   273. Per le finalità di cui al comma 272 è altresì autorizzata la spesa di:

   a) 6.132 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 650 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, e 398 milioni di euro per l'anno 2028, 1.650 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.274 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della Pag. 210legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

   b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione siciliana e la regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

   273-bis. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029, 70 milioni di euro per l'anno 2030».

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 511 è sostituito dai seguenti:

   «511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.
   511-bis. Per le finalità di cui al comma 511 è, altresì, autorizzata la spesa di 1.120 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 335,025 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».

  3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato I-bis annesso alla presente legge, connessi all'incremento del costo dei materiali da costruzione e delle materie prime, alle varianti in corso di esecuzione approvate dal soggetto attuatore, nonché alla realizzazione di opere coessenziali alla messa in esercizio delle predette opere, prescritte nel relativo iter autorizzatorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1.132 milioni di euro, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 632 milioni di euro per l'anno 2026. Per gli interventi di cui all'allegato I-bis le relative risorse sono inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
  4. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,Pag. 211 dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

    3) al quarto periodo:

     3.1) le parole: «nel limite del 50 per cento» sono soppresse;

     3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale»;

    4) al quinto periodo le parole: «per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

    5) all'ultimo periodo, dopo le parole: «entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,».

   b) al comma 6-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ad eccezione di quelle relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo di cui al comma 7»;

    2) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando i prezzi contrattuali,»;

    3) al comma 6-quater, le parole: «e 100 milioni per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026»;

   c) al comma 8:

    1) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;

    2) al terzo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025».

  5. Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 740 milioni di euro, nella misura di 120 milioni di euro nell'anno 2028, 160 milioni di euro nell'anno 2029 e 428 milioni di euro nell'anno 2030.
  6. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.748 milioni di euro, in ragione di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
  7. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana – RFI Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.778 milioni di euro, in ragione di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 50 milioni di euro per l'anno 2029 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
  8. Le risorse destinate ad ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 424 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029 e di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.

Pag. 212

  Conseguentemente,

   dopo l'allegato I, inserire il seguente:

«Allegato I-bis
(Articolo 80-bis, comma 3)

NOME INTERVENTO

FABBISOGNO (mln €)

Terzo Valico dei Giovi

652,000

Palermo – Catania lotto 5

50,000

Palermo – Catania lotto 4b

53,000

subtratta Brescia-Verona Alta Velocità

1,000

subtratta Verona-Vicenza Alta Velocità

54,000

Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo-Montello

8,000

Metro Salerno Arechi Pontecagnano Aeroporto

5,000

Upgrading linea direttissima Firenze Roma

20,000

Sistemi distanziamento nodo Milano

3,000

Velocizzazione Battipaglia – Potenza

60,000

Interventi Foggia – Brindisi

90,000

Elettrificazione Venafro – Termoli

100,000

Diga di Campolattaro

40,00

TOTALE

1.132,000

».

   all'Allegato V, sopprimere la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   all'articolo 71, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, nella misura di 150 milioni di euro nell'anno 2028, 180 milioni di euro nell'anno 2029 e 230 milioni di euro nell'anno 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 2.
80.039. Molinari, Barabotti, Bellomo, Bordonali, Bruzzone, Frassini, Furgiuele, Maccanti, Montemagni, Pretto, Sasso, Ziello, Zinzi.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Modificazione delle disposizioni inerenti alla progettazione della SS 7 Taranto-Massafra)

  1. All'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area», e le parole: «nel 2026» sono soppresse.
80.050. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e favorire la Pag. 213sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 30 per cento delle risorse complessivamente attribuitele per ciascun quinquennio 2024-2008 e 2029-2033. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento, ove definito, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.
  2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse di cui al precedente comma 1.
*80.060. Di Mattina, Toccalini, Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza.
*80.061. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*80.062. La Salandra.
*80.063. De Palma, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Misure per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane)

  1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro l'anno 2035, di realizzare 60 km di nuove metropolitane, 140 km di tramvie, di acquistare 4.500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
80.082. Bonelli, Grimaldi.

ART. 81.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Esclusione dei benefici previdenziali per le imprese agricole cooperative e loro consorzi)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,Pag. 214 dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma 7-ter, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili».
81.066. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2025. Il credito d'imposta maturato è utilizzato entro il 30 giugno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 74 milioni.
81.074. Gatta, Castiglione, Nevi, Arruzzolo, Pella, Cannizzaro.

ART. 82.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, nonché per la tutela, il sostegno, l'innovazione e il rilancio della filiera suinicola nazionale, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito «Fondo», è incrementato di 25 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.4. Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Modifiche all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «L'esercizio venatorio è legittimatoPag. 215 e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria.»;

   b) al comma 2, le parole: «e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «di cui è consentito il prelievo e» sono aggiunte le seguenti: «l'orario giornaliero dell'attività venatoria,»;

   d) al comma 3, la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;

   e) al comma 4, sono premesse le seguenti parole: «Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.»;

   f) al comma 4, dopo le parole: «impugnazione del calendario venatorio,» sono aggiunte le seguenti: «le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e»;

   g) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.».
82.05. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Esonero contributivo giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge
82.013. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Fondo straordinario agricolo per danni indiretti alle aziende agricole derivanti da malattie animali)

  1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.
  4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilitàPag. 216 dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.037. Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.038. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

  1. Al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2022.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
82.039. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Lai.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure per contrastare il fenomeno denominato «bluetongue virus»)

  1. Al fine di contrastare la diffusione della malattia denominata bluetongue virus, mediante l'adozione di misure di prevenzione e profilassi, nonché di ripristino del patrimonio allevatoriale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
82.052. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, Pag. 217n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottarsi entro il 30 gennaio 2025 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*82.081. Gadda, Faraone, Del Barba.
*82.078. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
*82.079. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*82.080. Gatta, Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Rimodulazione delle aliquote IVA ed esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

  1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

    1) al numero 19, le parole: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» sono soppresse;

    2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti:

    «19-bis) prodotti biologici certificati;

    19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea, del 15 luglio 2021, e delle altre normative unionali e nazionali di settore»;

   b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
**82.096. Bonelli, Grimaldi.
**82.097. Evi.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milione di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 119 milioni.
82.0211. Brambilla, Sergio Costa, Longi, Evi, Dalla Chiesa.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Centri recupero animali selvatici)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0125. Sergio Costa, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 218

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

  2. La riduzione disposta dal comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, comma 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 117,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 197,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
82.0140. Rotelli, Caretta.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

  1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025, di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
82.0145. Morfino, Caramiello, Cherchi, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 5-ter, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono richiestiPag. 219 i requisiti di reddito da attività agricole previsti dal comma 1.»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis».
82.0200. Angelo Rossi.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».

  2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;

   b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

   «29-bis. Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -500.000;
   2026: -500.000;
   2027: -500.000.
82.0213. Malaguti, Polo, Caretta, Almici, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi)

  1. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:

   alla Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

    2025: -5.000.000;

   allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

    2025:

     CP: -10.000.000;
     CS: -10.000.000.
82.0214. Mattia, Cerreto.

Pag. 220

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)

  1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
  2. Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e province autonome, nonché le corrispondenti risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rinvenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma 1, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale 2014-2022.
  3. Le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 2, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della suddetta programmazione. Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo di validità della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della PAC 2023-2027.
  4. I residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati alle medesime finalità di cui al comma 3.
82.0215. La Salandra, Ciaburro.

ART. 84.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento di tutte le attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire una procedura concorsuale per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinarsi agli Uffici scolastici regionali. La procedura di cui al primo periodo si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.809.120,44 euro per l'anno 2025 e di 4.832.193,50 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:

   a) quanto a euro 1.809.120,44 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse assunzionali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

   b) quanto a euro 4.832.193,50, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  1-quater. Ai fini del potenziamento delle azioni ispettive del Ministero, per l'anno 2025, i contratti a tempo determinato da stipulare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono incrementati di 30 unità.
  1-quinquies. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
  1-sexies. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 221convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
  1-septies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari a 12.676.397,30 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -4.832.194.
*84.6. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.7. Matteoni, Amorese.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-ter. Al fine di non disperdere e di utilizzare in maniera efficiente i risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito e», le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

   b) dopo le parole: «il fondo integrativo di istituto,» la parola: «anche» è soppressa;

   c) dopo le parole: «indennità destinate», sono aggiunte le seguenti: «ai dirigenti scolastici e».

  Conseguentemente, l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
**84.8. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
**84.9. Amorese, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «volta alla» sono sostituite dalle seguenti: «e per», e le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione in tali accordi degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituiscePag. 222 una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito, e tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo.»;

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -15.000.000.
84.14. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È disposto un incremento pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 della spesa per l'istruzione per eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

  Conseguentemente:

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   2026:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   2027:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.10 Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare apportare le seguenti variazioni:

   2025:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   2026:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   2027:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.
84.16. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*84.20. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*84.21. Giovine, Amorese, Malagola, Schiano di Visconti, Coppo, Ambrosi, Di Maggio, La Porta.
*84.22. Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Pag. 223

*84.23. Bonetti.
*84.24. Boschi, Del Barba, Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
84.27. Rossello, Pella, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.35. Manzi, Schlein, Orfini, Iacono, Berruto, Malavasi.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2025 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione, durante tutto l'anno, di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
  4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
  5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
  6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro Pag. 224dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.
  7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2 sostituire le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.012. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio, Malavasi.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

   a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

   b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

   c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

   d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

   e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

   f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni Pag. 225scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.013. Ascari, Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
84.031. Grippo, Bonetti.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al Pag. 226comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
84.036. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Piano straordinario assunzioni personale ATA)

  1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 135 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalle seguenti modificazioni:

   all'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 65 milioni;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
84.053. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 85.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del personale educativo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo la parola: docenti inserire le seguenti: e del personale educativo.
85.6. Morfino, Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

   1. La Repubblica garantisce un valore economico, denominato anche “buono scuola”, alle famiglie che scelgono una istituzione scolastica paritaria, sulla base delle determinazioni annuali progressive della legge di bilancio, che potrà subordinare la misura a indicatori di reddito. A partire dall'esercizio di bilancio 2025, alle famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 40.000, il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce fino a euro 2.000 a studente nel caso di scelta di una istituzione scolastica primaria o secondaria convenzionata ai sensi della presente legge, predisponendo una griglia di intervento per scaglioni inversamente proporzionali al reddito ISEE.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge Pag. 22723 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*85.01. Cesa.
*85.02. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno alle scuole paritarie)

  1. Per fronteggiare la progressiva chiusura, nell'ultimo decennio, di sempre più scuole dell'infanzia paritarie e di istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, come anche per garantire e tutelare la libertà della scelta educativa sancita dall'articolo 30 della Costituzione, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di alunni.
  2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.07. Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Contrasto dispersione scolastica)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2025.
85.015. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Malavasi, Sarracino, De Luca.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole)

  1. Al fine di assicurare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado un servizio di supporto e assistenza psicologica, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale idoneo e lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
85.017. Grippo, Bonetti.

Pag. 228

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate)

  1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica, è istituito il «Fondo per la riduzione del numero degli alunni per classe nelle aree svantaggiate».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato agli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni sono sostituite dalle seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni.
85.022. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole da: «, i fondi destinati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
85.032. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 229rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2 della presente legge.
85.034. Schifone.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (Ptof) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.
  2. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) promuovere un'adeguata formazione del personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado finalizzata alla realizzazione di interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione aventi ad oggetto tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva, e promuovere, nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti in materia di salute sessuale e di educazione sessuale e affettiva, al fine di prevenire comportamenti a rischio per la salute, violenze di genere, prevaricazioni e discriminazioni, nonché di favorire lo sviluppo di rapporti affettivi improntati sui valori del rispetto, consenso, inclusione, riconoscimento e affermazione delle rispettive personalità e differenze».

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 119 milioni di euro per l'anno 2025.
85.035. Magi, Della Vedova.

ART. 86.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Funzionamento universitario)

  1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.05. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Misure per il rafforzamento della dotazione finanziaria del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di assicurare l'adempimento delle funzioni del Ministero dell'università Pag. 230e della ricerca, anche connesse agli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per gli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

   2025: 150.000;
   2026: 150.000.
86.015. Cannizzaro, Tassinari, Pella.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Costi adeguamento Istat docenti e dei ricercatori universitari)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
86.019. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Finanziamenti degli scatti stipendiali del personale docente delle università)

  1. Al fine di far fronte agli aumenti retributivi connessi agli scatti stipendiali dei docenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.020. Grippo, Bonetti.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Piano di sostegno alla ricerca)

  1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca:

   a) il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

Pag. 231

   b) il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

   c) per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7, comma 3 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
86.023. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

  1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni di euro annui per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 94,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegnoPag. 232 economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.
  3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
  4. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 527,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 727,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro,Pag. 233 rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
86.038. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Misure di sostegno agli studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 526 e 527 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è pari a 100 milioni di euro e, in deroga da quanto stabilito al comma 526, possono concorrere all'assegnazione del relativo beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un Indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.044. Bonetti.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Istituzione di un fondo destinato alle spese di locazioni abitative degli studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti iscritti in università statali situate in una regione diversa da quella in cui si trova il comune presso il quale sono residenti, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, nonché appartenenti a un nucleo familiare con Indice della situazione economica non superiore a 20.000 euro, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti residenti in un comune situato in una regione diversa da quella presso cui è ubicato l'immobile locato.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025.
86.050. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

  1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla Pag. 234realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

  Conseguentemente, all'articolo 121, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
86.054. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Misure urgenti in materia di collegi di merito)

  1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 2 milioni di euro.
  2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*86.058. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*86.059. Maerna, Giorgianni.
*86.064. Faraone, Del Barba, Gadda.
*86.060. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Pisano, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
*86.062. Bonetti.
*86.063. Cattaneo, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento:

   a) dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre Pag. 2352010, n. 240, banditi dagli atenei nel triennio 2021-2023;

   b) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

   c) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, è ridotto di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
86.074. Piccolotti, Manzi, Caso, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Zaratti, Berruto, Iacono, Orfini, Ferrari, Toni Ricciardi, Roggiani, Orrico, Amato, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 947, secondo periodo, le parole: «tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS),» sono soppresse;

   b) al comma 948, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile».
86.084. Michelotti.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Progetto Campus del Mediterraneo)

  1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto «Campus Universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annesso student housing destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con un particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Pag. 236Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
86.0102. Cannizzaro, Pella.

ART. 87.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini della conoscenza della figura e delle opere di Umberto Zanotti Bianco e della valorizzazione dei luoghi di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico della Vallata del Gallico, situata tra i comuni di S. Stefano in Aspromonte, Calanna, Laganadi e S. Alessio in Aspromonte, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2025.
  3-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni della Vallata del Gallico.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.8. Cannizzaro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire interventi di ripristino, valorizzazione e restituzione alla cittadinanza di aree di dimore storiche, castelli, palazzi, comprese le adiacenze ambientali annesse, nonché degli immobili di diversa destinazione purché di interesse storico artistico e appartenenti ai comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 a favore dei progetti di riqualificazione per i quali sia stata già ricevuta l'autorizzazione dal Ministero della cultura.
  4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati le modalità e i criteri per l'accesso alle risorse di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.18. Bicchielli, Tirelli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto alle donne e della Costituzione)

  1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto alle donne e della Costituzione, è istituito, presso la PresidenzaPag. 237 del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, per le finalità di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.02. De Maria, Mulè, Morassut, Fornaro, Ascani, Graziano, Fassino, Carè.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Fondo dote famiglia)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito «Fondo dote famiglia», con la dotazione di 30 milioni di euro, per la concessione alle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 3 di un contributo economico annuo di euro 500 per ciascuno figlio a carico fino a 14 anni di età per il rimborso delle spese di cui al comma 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a titolo di rimborso delle spese sostenute per ciascuno dei figli minori a carico di cui al comma 1, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o in affido, ed è riconosciuto per le seguenti tipologie di prestazioni e servizi:

   a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi, organizzati in orari e periodi extrascolastici;

   b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;

   c) servizi culturali;

   d) servizi turistici;

   e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;

   f) attività sportive.

  3. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 2 possono essere erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore.
  4. Può accedere al contributo di cui al comma 1 un solo genitore richiedente in possesso di un ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a euro 35.000. L'attestazione ISEE non è richiesta al genitore con figli minori a carico inseriti in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici e contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le spese non coperte dal medesimo contributo e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta.
  6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
87.09. Foti, Rampelli, Morgante, Filini, Ciaburro.

ART. 88.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro Pag. 238urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
88.9. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
88.13. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.
  5-ter. Il credito d'imposta previsto dal comma 5-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5-quater. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
  5-quinquies. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto dal comma 5-bis, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono Pag. 239destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.16. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività di teatroterapia, e in generale tutte le attività che colleghino il teatro all'ambito terapeutico utilizzando le tecniche drammaturgiche per favorire l'espressione emotiva e la socializzazione, è istituto, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, adotta un decreto nel quale sono definite le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
88.01. Girelli, Orfini, Manzi, Berruto.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

   a) alla realizzazione di attività teatrali;

   b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

Pag. 240

   e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

   f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

   g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
88.06. Bruno, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)

  1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. L'incremento del FUS di cui al comma 1 è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna fondazione:

   a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

   b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2025, di 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
88.024. Orrico, Caso, Amato, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica nonché misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative Pag. 241realizzati da emittenti televisive e radiofoniche)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nell'anno precedente a quello di riferimento del contributo, in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 per l'anno 2025, pari a 50 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, nonché alle agenzie di stampa, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

   a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

   b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

  4. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
  5. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per l'anno 2025, pari a 25 milioni di euro, Pag. 242che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  6. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi 1, 3 e 13 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'autorizzazione della Commissione europea, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
  7. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:

   a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

   b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

   3-ter. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale; per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale.
   3-quater. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al comma 3-bis sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

  8. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 3, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

   «d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;».

  9. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»

   b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h) per la vendita tramite distributori automatici;».

  10. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da Pag. 243una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente a quello di riferimento del contributo, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma per l'anno 2025, pari a 10 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  11. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 10 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma per l'anno 2025, pari a 6,6 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 10 e 11.
  13. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa è riconosciuto un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nel corso dell'anno.
  14. L'efficacia della disposizione di cui al comma 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 per l'anno 2025, pari a 45 milioni di euro, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  14. Le risorse destinate al contributo di cui al comma 13 sono attribuite per le finalità e i soggetti di seguito indicati:

   a) gli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali Pag. 244titolari di Logical Channel Numbers (LCN), attribuiti secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS, con esclusione dei soggetti a partecipazione pubblica e dei soggetti titolari di LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programma di televendite;

   b) gli investimenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale che, all'esito delle procedure adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano avuto accesso alla capacità trasmissiva nelle Aree tecniche di cui alla delibera AGCOM/19/39/CONS;

   c) gli investimenti dei titolari di concessioni radiofoniche, dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB, previsti dalla delibera AGCOM 664/09/CONS.

   d) gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa.

  16. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 13, gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo.
  17. L'agevolazione di cui al comma 13 non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime spese. Gli investimenti realizzati con il contributo di cui al comma 13 non sono valutati ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
  18. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 136,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, sono ripartite, nell'ambito degli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate ai contributi di cui al presente articolo.
88.014. Pella, Cannizzaro.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 7, 8 e 9)

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Interventi a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazionePag. 245 della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  3. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

   a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

   b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

  4. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
  5. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  6. Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazionePag. 246 non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.
  7. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
  8. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  9. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  10. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui ai commi da 1 a 9 e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.
  11. All'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto:

   a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia comunitaria, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

   b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale; per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara di cui al presente comma sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.».

Pag. 247

  12. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 3, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

   d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;.

  13. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private;»

   b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h) per la vendita tramite distributori automatici;».

  14. Al fine di favorire la capillarità della rete di vendita della stampa e di garantire il diritto dei cittadini di accesso all'informazione, agli esercizi commerciali dei comuni privi di edicole e agli esercizi commerciali posti ad almeno 1.000 metri da una edicola che assicurino la vendita di giornali quotidiani e/o periodici quale attività complementare a quella di vendita primaria è riconosciuto, entro il limite massimo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un credito di imposta nella misura del 25 per cento del valore delle pubblicazioni quotidiane e/o periodiche vendute nell'anno precedente, con il limite massimo di 4.000 euro per ciascun anno. Agli esercizi commerciali di cui al presente comma non si applica il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
  15. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per la fornitura di giornali quotidiani e periodici, alle imprese di distribuzione della stampa è riconosciuto, entro il limite massimo di 6,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo annuo di 1.500 euro per la fornitura di quotidiani e periodici a ciascun esercizio commerciale di cui al comma 14 e a ciascun punto vendita di giornali, esclusivo e non esclusivo, attivato successivamente al 1° gennaio 2025. Il contributo è incrementato di 1.500 euro qualora l'esercizio commerciale rifornito costituisca l'unico punto vendita di giornali del comune. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
  16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono dettate le modalità applicative delle misure di sostegno di cui ai commi 14 e 15, nei limiti della somma complessiva di 15,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 145,6 milioni per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
88.015. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 11, 12 e 13)

ART. 89.

  Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure in materia di personale del Ministero della cultura)

  1. Al fine di garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativaPag. 248 delle spese sanitarie per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  2. In considerazione delle misure introdotte dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, tenuto altresì conto del sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura, tutt'ora in atto, al fine di garantire un'adeguata incentivazione alle maggiori responsabilità connesse alle diverse e ulteriori funzioni svolte dal personale dirigenziale, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, spettante al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero della cultura, sono incrementati nella misura di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
89.017. Mollicone, Amorese.

ART. 90.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022)

  1. Il Fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 14.818.350 per l'anno 2025, euro 71.873.338 per l'anno 2026, euro 115.556.552 per l'anno 2027, euro 143.039.796 per l'anno 2028, euro 148.431.787 per l'anno 2029, euro 149.789.615 per l'anno 2030, euro 156.175.675 per l'anno 2031, euro 158.999.824 per l'anno 2032, euro 159.936.135 per l'anno 2033, euro 161.061.135 per l'anno 2034, euro 161.159.000 per l'anno 2035, euro 161.492.714 per l'anno 2036, euro 163.202.570 per l'anno 2037 ed euro 164.225.354 a decorrere dall'anno 2038, per il finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 14.818.350 per l'anno 2025, euro 71.873.338 per l'anno 2026, euro 115.556.552 per l'anno 2027, euro 143.039.796 per l'anno 2028, euro 148.431.787 per l'anno 2029, euro 149.789.615 per l'anno 2030, euro Pag. 249156.175.675 per l'anno 2031, euro 158.999.824 per l'anno 2032, euro 159.936.135 per l'anno 2033, euro 161.061.135 per l'anno 2034, euro 161.159.000 per l'anno 2035, euro 161.492.714 per l'anno 2036, euro 163.202.570 per l'anno 2037 ed euro 164.225.354 a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
90.09. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operatoPag. 250 mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
90.010. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Miglioramento della qualità degli alloggi militari)

  1. Ai fini del miglioramento della qualità degli alloggi militari di cui al capo VIII del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le relative dotazioni finanziarie sono incrementate di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.023. Graziano, De Maria, Carè, Fassino.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza)

  1. Al fine di rafforzare le competenze delle amministrazioni dello Stato, in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, per l'anno 2025 è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 100 unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, di età non superiore 35 anni.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di assunzione del contingente di cui al comma 1, nonché i compensi, i criteri di riparto e di assegnazione delle unità di personale alle amministrazioni dello Stato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
90.08. Del Barba, Gadda.

Pag. 251

ART. 91.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Potenziamento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale non dirigenziale dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di 886.583 euro per l'anno 2025 e di 3.546.331 euro a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 119.113.417 di euro per l'anno 2025 e di 196.453.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
91.08. Orsini, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Potenziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

  1. All'articolo 19 della legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «duecentoquaranta» è sostituita dalla seguente: «trecentoventi»;

   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

  2. L'incremento della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, lettera a), è ripartito in 1 unità di livello dirigenziale generale, 9 unità di livello dirigenziale non generale e 70 unità di livello non dirigenziale dell'area dei funzionari. Nei limiti delle disponibilità della dotazione organica come rideterminata dal comma 1, lettera a), e dal primo periodo del presente comma, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 1 dirigente di livello generale, 9 dirigenti di livello non generale e 70 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.352.340 per l'anno 2025 e di euro 7.550.334 a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  3. Per gli anni 2025 e 2026, nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione del personale dell'area dei funzionari di cui al comma 2, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, in deroga alle facoltà assunzionali e ai limiti previsti a legislazione vigente, ad assumere a tempo determinato fino a 70 dipendenti dell'area dei funzionari per le attività connessePag. 252 agli interventi di cooperazione allo sviluppo.
  4. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 12,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
91.09. Calovini.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 76 milioni di euro per l'anno 2026, di 299 milioni di euro per l'anno 2027 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
91.031. Quartapelle Procopio, Provenzano, Amendola, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 619, è aggiunto il seguente:

«Art. 619-bis.
(Fondi di parte corrente e di conto capitale per la gestione, il mantenimento in esercizio e per l'acquisizione e la manutenzione, straordinaria e evolutiva, degli assetti tattici e strategici)

   1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono istituiti due fondi speciali, uno per l'acquisizione e uno per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, degli assetti tattici e strategici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, da ultimo adottato dal Consiglio europeo il 19 febbraio 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, n. C/2024/1945 del 1° marzo 2024, e successivi aggiornamenti.
   2. Le somme stanziate sul fondo speciale di conto capitale di cui al comma 1, non utilizzate alla chiusura di ciascun esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
   3. I termini di conservazione delle somme stanziate sul fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti a normativa vigente.
   4. I termini previsti ai fini della perenzione amministrativa in relazione alle somme iscritte sui fondi di cui al comma 1 sono raddoppiati rispetto agli ordinari termini previsti a normativa vigente.».
*91.015. Chiesa, Comba, Padovani, Malaguti, Ciaburro.
*91.016. Bicchielli, Cavo, Brambilla, Carfagna, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis)

  1. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanzaPag. 253 italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
  2. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente ad un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
  3. Le domande presentate ai comuni nell'ambito dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono improcedibili, in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
  4. All'articolo 7-bis dell'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
  5. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono ripartite come segue:

   a) la metà è trasferita, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;

   b) la metà è assegnata ai capitoli di spesa di parte corrente e di parte capitale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale destinati al funzionamento degli uffici all'estero.

  6. L'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.
91.011. Orsini, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

  1. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero-COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato Pag. 254di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2025 con uno stanziamento rispettivamente pari a 500 mila euro per l'anno 2025 e a 500 mila euro per l'anno 2026. Agli oneri derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
91.021. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,21 milioni di euro per l'anno 2025».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:

   2025: -2.210.000.
91.014. Orsini, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)

  1. Per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:

   2025: -6.000.000.
91.03. Orsini, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)

  1. Per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 114 milioni.
91.013. Orsini, Pella, Cannizzaro.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Finanziamento del PNACC)

  1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Pag. 255

  Conseguentemente:

   al titolo IX, dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: ambientale e in materia di;

   all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 327 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
92.04. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023)

  1. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito alle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a rilasciare le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
  2. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 1, l'ISMEA può concedere contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
*92.012. Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Davide Bergamini, Montemagni, Morrone.
*92.011. Gadda, Del Barba.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto delle esigenze dei territori.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, attraverso corrispondentePag. 256 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
92.013. Sottanelli, Bonetti.

ART. 93.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.2. Ascani.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione dei processi di ricostruzione degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 ed i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, per l'avvio dell'attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026.
  24-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis, pari 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato ai sensi dell'articolo 13 del presente disegno di legge.
  24-quater. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 560, è aggiunto il seguente:

   «560-bis. Per l'anno 2025, per le finalità di cui al comma 560 e al fine di dichiarare esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio Pag. 257dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023 ed i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2025, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 160.000 euro.».

  24-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-quater, pari a euro 160.000 per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.3. Benvenuti Gostoli, Baldelli, Rachele Silvestri, Giorgianni.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

  24-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle chiese fuori cratere finanziate con delibera CIPE n. 77/2015 e con progetti esecutivi già affidati all'entrata in vigore della presente norma, a cui sono subentrate ulteriori criticità accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva che determinano un incremento dei costi di completamento di restauro e consolidamento.
  24-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 24-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 118 milioni di euro per l'anno 2025.
93.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

  27-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 25, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027.
  27-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027.
  27-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27-bis e 27-ter si provvede, quanto a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge.
93.7. De Luca.

Pag. 258

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici e alluvionali verificatisi nel territorio della regione Marche, a partire dal giorno 18 settembre 2024, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 13 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 45 milioni.
93.9. Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Baldelli.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «361.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027».
  36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 161.834.686 euro per l'anno 2025, 352.802.471 euro per l'anno 2026 e 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 161.834.686 euro per l'anno 2025 e a 352.802.471 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e quanto a 362.369.621,50 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*93.35. Braga, Francesco Silvestri, Zanella, Richetti, Faraone, Magi.
*93.70. Del Barba, Gadda.
*93.71. Bonelli, Grimaldi.
*93.72. De Maria, Bakkali, Gnassi, Guerra, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
**93.108. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
**93.109. Faraone, Del Barba, Gadda.
**93.110. Pella, Cannizzaro, Casasco, Squeri.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, a seguito del sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, al comma 2 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «450 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti: «600 per metro quadro»;

   b) le parole: «1.200 per metro quadro» sono sostituite dalle seguenti «1.500 per metro quadro».

  36-ter. Agli oneri derivanti dal comma 36-bis, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 259ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
93.116. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo)

  1. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, con una dotazione iniziale complessiva di 8.705 milioni di euro, di cui 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva comunitaria 2007/60/CE (cosiddetta «direttiva alluvioni»), e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
  4. Al fine di potenziare in termini di personale le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, di cui una quota pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 è destinata all'Autorità di bacino del Fiume Po in ragione delle attività da svolgere in attuazione del Piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico nella regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse previa ricognizione dei relativi fabbisogni di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia ambientale e in materia di calamità naturali ed emergenze.
93.01. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, De Luca.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Esigenze connesse alla crisi idrica)

  1. Al fine di indennizzare i titolari di attività economiche che, a causa della situazione di deficit idrico verificatisi nel territorio della Regione Siciliana a partire dal 6 maggio 2024, abbiano subìto danni o Pag. 260limitazioni al proprio esercizio, che abbiano dovuto sopportare costi straordinari per l'approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al gestore del servizio idrico integrato, o che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del biennio precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di un contributo a titolo di indennizzo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.02. Raffa, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il secondo periodo è soppresso.
  2. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
  4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge è ridotto di 190 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, del presente disegno di legge, sopprimere le parole: di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e.
93.05. Curti, Manzi, Simiani.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure di sostegno ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano in via eccezionale per gli anni 2025, 2026 e 2027 nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 individuati dall'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027, si Pag. 261provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
93.09. Del Barba, Gadda.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

  1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
  2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° gennaio 2026.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
  5. I commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.
93.023. Giaccone.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Trasferimento di funzioni al Commissario straordinario per il sisma 2016)

  1. Al fine di assicurare un maggiore coordinamento degli interventi di sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Sisma 2016, il Dipartimento per le politiche di coesione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Nell'ambito degli accordi di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di gestione ed erogazione delle risorse disponibili agli scopi, secondo le attuali procedure.
93.025. Trancassini.

Pag. 262

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni per il rilancio economico dei territori colpiti dalla crisi sismica del 2016)

  1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata e rideterminata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi, è destinata, per gli importi approvati e assegnati con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma unitario di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva, rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione di immobili di interesse pubblico;

   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese, ed investimenti in infrastrutture e sistemi informativi per la gestione integrata ambientale degli spazi pubblici della città e del contesto territoriale del cratere sismico anche introducendo l'utilizzo di tecnologie innovative.

  2. La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, individua gli interventi del programma unitario di sviluppo di cui al comma 1 per la cui attuazione si provvede mediante ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
93.026. Trancassini.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. L'articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che le relative disposizioni sono applicabili anche alle agevolazioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
93.029. Benvenuti Gostoli, Testa, Baldelli.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia)

  1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico Pag. 263d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 e di 10 milioni a decorrere dall'anno 2036.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica ufficiale d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
  4. Il Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 121 sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
93.030. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.

ART. 94.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentito il presidente della regione.
94.14. Marino, Barbagallo, Iacono, Porta, Provenzano.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Misure per contrastare l'erosione costiera in Basilicata)

  1. Per contrastare il fenomeno della erosione costiera che interessa il litorale jonico della Basilicata nel tratto compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della regione Basilicata. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.07. Amendola.

Pag. 264

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. Per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro con le seguenti: 119 milioni di euro e le parole: e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: , di 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.08. Manes.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano)

  1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi.
  2. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti.
  4. La cabina di regia di cui al comma 1 è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione, e contiene altresì l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimoPag. 265 e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure.
  6. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al comma 3 possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 2.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali, apportare le seguenti variazioni:

   2025:

   CP: -1.035.000.000;

   CS: -1.035.000.000;

   2026:

   CP: -1.300.000.000;

   CS: -1.300.000.000;

   2027:

   CP: -1.780.000.000;

   CS: -1.780.000.000.
94.013. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Rideterminazione della durata delle concessioni del servizio idrico integrato ai fini della realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

  1. All'articolo 151, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rideterminabile, per un periodo massimo di ulteriori dieci anni, al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche qualificate come di particolare complessità o di rilevante impatto da leggi dello Stato o deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che abbiano un valore di almeno un miliardo di euro. La maggior durata dovrà essere determinata in misura proporzionale all'incremento degli investimenti rispetto a quelli già assentiti alla data di rilascio della originaria concessione, previa positiva valutazione dei competenti organi comunitari».
*94.025. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
*94.024. Mazzetti, Squeri, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

  1. Al fine di consentire la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.032. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 266

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

  1. Al fine di consentire, entro l'anno 2025, l'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 519, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per un importo pari a 20 milioni di euro nell'anno 2026 e a 30 milioni di euro nell'anno 2027.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2026: -20.000.000;
   2027: -30.000.000.
94.033. Matone, Ottaviani, Miele.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Fondo per la bonifica dall'amianto dei locali pubblici e privati aperti al pubblico)

  1. Per l'attuazione della bonifica dall'amianto dei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
94.045. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 95.

  Sopprimere il comma 4.
95.2. Panizzut, Pizzimenti, Cattoi, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 8, sostituire le parole: rispettivamente, euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso con le seguenti: entro il 31 marzo 2025 rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso.
*95.3. Cattoi, Panizzut, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
*95.4. De Bertoldi, Steger.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

  1. Nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 2024, n. 86, effettuata previa ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e regionale nonché dell'attuale livello delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate nelle varie aree del territorio nazionale, i Pag. 267livelli essenziali e uniformi di assistenza in ambito sanitario:

   a) sono finanziati assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima quota pro capite di finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato; una quota del finanziamento indistinto non superiore allo 0,25 per cento è destinata a coprire situazioni particolari che incidono sul fabbisogno sanitario;

   b) sono garantiti assicurando su tutto il territorio nazionale la medesima dotazione di personale occupato nei Servizi sanitari regionali in rapporto alla popolazione residente. Non si applicano differenziazioni dei territori sulla base di parametri legati al costo della vita o, comunque, alle specifiche condizioni economiche e sociali.

  2. Per consentire lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione di quanto previsto al comma 1, all'articolo 1, comma 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 798, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di 50.000 euro per l'anno 2026».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
95.03. De Luca.

ART. 97.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma con le seguenti: 121,5 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b, non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2023, al netto delle variazioni di cui al periodo precedente.».

   all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 118,5 milioni.
97.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni di euro per l'anno 2025 fino alla fine del comma, con le seguenti: 121,5 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al riparto del Fondo di cui al comma precedente, si provvede, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, capoverso 534-quater, comma 2-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.;

   all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 118,5 milioni.
97.2. Stefani, Maccanti, Bof, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Gusmeroli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 800 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Pag. 268è ridotto di 73 milioni di euro annui per l'anno 2025.
  2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 361 milioni di euro annui per l'anno 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

   voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

   2025: -102.000.000;

   voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   2025: -24.000.000.
*97.13. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Merola, Simiani, Sarracino.
*97.14. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare la mobilità pubblica e in particolare il trasporto pubblico su ferro, e per ridurre i livelli di inquinamento delle aree urbane maggiormente interessate da elevati valori di inquinanti dell'aria, sono stanziati complessivi 196 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2027, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, quale contributo statale a favore degli enti locali per la realizzazione, potenziamento e completamento delle seguenti infrastrutture:

   a) realizzazione della linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino. A tal fine è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2025 al 2032;

   b) realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano, di cui all'allegato V previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. A tal fine sono stanziati 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035;

   c) completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

   d) completamento della Linea C della metropolitana di Roma di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2032.

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede per 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, e per 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

  Conseguentemente:

   all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028-2032, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033-2035 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2025: -10.000.000;
    2026: -50.000.000;
    2027: -50.000.000.

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

    2025:

     CP: -186.000.000;Pag. 269
     CS: -186.000.000;

    2026:

     CP: -170.000.000;
     CS:-170.000.000;

    2027:

     CP: -170.000.000;
     CS: -170.000.000.
97.20. Grimaldi, Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alle linee della metropolitana di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027.
  1-ter. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare alla realizzazione della linea C della metropolitana di Roma sono incrementate di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 51 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.21. Grippo, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le somme da assegnare per la realizzazione della metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia, disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» sono incrementate, in termini di competenza e cassa, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.26. Benzoni, Bonetti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Il contributo a favore del comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, di cui all'allegato V dell'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
97.28. Pastorella, Bonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza-Bettola, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con conseguente assegnazione delle risorse al capitolo 7418 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondentePag. 270 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
*97.33. Roggiani, Cuperlo, Quartapelle Procopio, Peluffo, Mauri, Evi, Casu.
*97.30. Dara, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato di ulteriori 900 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni a decorrere dal 2026. Tali somme sono destinate esclusivamente al rinnovo contrattuale del Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità).

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

   d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro, rispettivamente, il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

   f) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

   g) il comma 7 è abrogato.;

   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per Pag. 271cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
97.29. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, è destinato al comune di Brescia per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana cittadina improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.
97.41. Almici.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -80.000.000;
   2026: -80.000.000;
   2027: -80.000.000.
97.42. Ghirra, Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il trasporto pubblico locale e permettere il completamento del primo lotto originario della tratta Rebaudengo-Politecnico, della Linea 2 della metropolitana di Torino coprendo gli ulteriori oneri emersi in fase di progettazione definitiva a causa dell'aumento del costo dei materiali, nonché il finanziamento del secondo lotto, tratta Politecnico-Anselmetti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
97.49. Iaria, Appendino, Cantone, Fede, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, è destinata al finanziamento di interventi volti all'adeguamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto pubblico locale per garantire la piena accessibilità alle persone a mobilità ridotta, con priorità per le regioni a statuto ordinario.
97.52. Baldelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico locale e permettere l'aumento della frequenza delle corse nella metropolitana di Catania, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2025.
97.54. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Pag. 272

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)

  1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 478, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,» fino a: «e di 450 milioni di euro per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 17 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, provvede entro il 28 febbraio 2025 ad aggiornare il quadro completo riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.»

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2032, di 500 milioni di euro per l'anno 2033 e di 450 milioni di euro per l'anno 2034.
*97.01. Foti, Kelany, Milani, Perissa, Roscani, Rampelli, Trancassini, Ciocchetti, Sbardella.
*97.03. Casu, Morassut, Ciani, Di Biase, Madia, Mancini, Orfini, Prestipino, Barbagallo, Bakkali, Ghio.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Sistemi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida)

  1. Al fine di arginare l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza informatica, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato all'utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze, per assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute di esame di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.965.000 per l'anno 2025. Le modalità di erogazione delle risorse sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -4.965.000.
97.014. Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

  1. Per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani e implementare l'intermodalitàPag. 273 potenziando l'integrazione tra porto e aeroporto attraverso la linea ferroviaria, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, anche volti a coprire gli ulteriori derivanti dalla crisi idrica e finalizzata al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.

  Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni per il 2027 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
97.028. Carmina, Cantone, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

ART. 98.

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

  5-bis. In osservanza del principio d'insularità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna e la Sicilia:

   a) è applicata nella misura massima di euro 3,50 dal 1° maggio al 30 settembre;

   b) non si applica dal 1° ottobre al 30 aprile.

  5-ter. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 5-bis sono riversate, in misura pari al 50 per cento, alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  5-quater. Al fine di revisionare l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitatamente agli anni 2025, 2026 e 2027, è sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni:

   a) voce: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11», di cui al numero 8 «Ministero dell'interno» dell'Elenco n. 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) il comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

   c) l'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  5-quinquies. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

   b) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  5-sexies. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono destinate ad alimentare nella misura del 100 per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  5-septies. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 5-sexies, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,Pag. 274 con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
  5-octies. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di tre euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di due euro a passeggero».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2025: -22.500.000;
   2026: -22.500.000;
   2027: -22.500.000.
98.3. Deidda.

(Inammissibile per carenza di compensazione limitatamente ai commi da 5-quater a 5-octies)

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

  5-bis. Allo scopo di sostenere misure per la continuità territoriale per il territorio della regione Marche, ai fini delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Ancona, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.4. Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Baldelli.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

  1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Trieste, Ancona,» è inserita la seguente: «Brindisi».
  2. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.02. Caroppo, Pella, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziata per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 275n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
98.04. Patriarca, Pella, Cannizzaro.

ART. 100.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera c), le parole: «destinato, per euro 1.885.643.345,70», sono sostituite dalle seguenti: «destinato, per euro 1.885.643.345,70 nel 2025, per euro 1.997.643.345,70 nel 2026, per euro 2.053.643.345,70 nel 2027, per euro 2.109.643.345,70 nel 2028, per euro 2.165.643.345,70 nel 2029 e per euro 2.195.643.345,70 a decorrere dal 2030».

  Conseguentemente, al comma 2 le parole: per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale sono soppresse.
100.7. Marattin.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 817, dopo le parole: «modifica delle tariffe» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile»;

   b) al comma 819, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il canone per gli impianti e mezzi pubblicitari ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati viene ridotto della metà in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico.»;

   c) al comma 821, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 836 di non svolgere un servizio pubbliche affissioni»;

   d) il comma 825 è sostituito dal seguente:

   «825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati di superficie espositiva, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, sono quindi escluse le strutture di supporto dei messaggi, sono parimenti esclusi i mezzi di arredo e servizio, quali, ad esempio, paline fermate autobus, pensiline e transenne para-pedonali, e gli impianti posti su suolo privato che non diffondono messaggi pubblicitari. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Per la pubblicità sui veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido al pagamento del canone dovuto. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.».
100.13. Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, all'articolo 1, comma 825, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario,» sono aggiunte le seguenti: «così come definito dall'articolo 47 Pag. 276del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,»;

   b) dopo le parole: «e dal numero dei messaggi» sono aggiunte le seguenti: «, senza tenere in considerazione la superficie delle strutture di sostegno su cui lo stesso è apposto. Non costituiscono messaggi pubblicitari le combinazioni cromatiche».
100.17. Squeri, Pella, Cannizzaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare ai comuni, con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 con durata fino all'anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti, che abbiano subìto maggiori oneri finanziari dovuti all'aumento dei costi per personale, energia, raccolta rifiuti e conferimento in discarica e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, abbiano subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.14. Cannata.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di piccoli comuni montani)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, limitatamente ai comuni montani, identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed entro i limiti di spesa di cui al comma 3.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, a decorrere dall'anno 2025, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 1, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.014. Ruffino, Grippo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazionePag. 277 per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

  1. Per il triennio 2025-2027, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo di lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 75 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori trenta giorni successivi al termine di cui al primo periodo del presente comma, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.023. Zoffili, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'impiego delle entrate degli enti locali)

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali erogati dai comuni, in via transitoria per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dai beni demaniali, il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura delle spese correnti negli anni 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
100.028. Gusmeroli, Bagnai, Centemero, Cavandoli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica)

  1. Al fine di favorire la piena realizzazione dei progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 278comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.029. Di Maggio, Caretta.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Incremento del Fondo «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»)

  1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è disposta un'assegnazione aggiuntiva 150 milioni di euro totali per gli anni dal 2025 al 2027, destinati a finanziare ulteriori interventi riferiti al progetto «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° maggio 2016, n. 3, secondo le modalità e nei limiti individuati dalla medesima delibera.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.
100.030. Benzoni, Grippo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e conf