ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del Presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2024.
Pag. 149 Ugo CAPPELLACCI, presidente e relatore, avverte che in data 22 novembre 2024 è pervenuto il parere reso sul provvedimento dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, la Commissione è nelle condizioni di procedere all'espressione del prescritto parere.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni, già resa nota, per le vie brevi, ai deputati della Commissione (vedi allegato 1).
In particolare, evidenzia come le condizioni contenute nella proposta di parere siano volte, fermo restando il rispetto della data prevista dallo schema di decreto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, a prevedere una fase di transizione della durata di 24 mesi, nonché, conseguentemente, a prevedere l'applicazione in maniera graduale delle sanzioni amministrative.
Precisa inoltre come l'obiettivo delle osservazioni contenute nella proposta di parere sia quella di favorire in futuro l'introduzione della carta valori digitale e di prevedere una sede di confronto finalizzata alla valutazione degli aspetti tecnici connessi all'adeguamento alla nuova regolamentazione durante il periodo transitorio.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del Presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.50.
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rosso, per lo svolgimento della relazione e per la formulazione della proposta di parere.
Matteo ROSSO, relatore, fa presente che il disegno di legge C. 1950, recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari. Pertanto, il provvedimento introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente detto ad esaurimento – ovvero quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche al richiamato decreto legislativo n. 116 del 2017. Segnala come le uniche disposizioni che attengono in qualche misura alle competenze della XII Commissione siano contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, nella parte in cui, introducendo gli articoli 31-bis e 31-ter nel richiamato decreto legislativo, reca disposizioni relative al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva e non esclusiva.
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 31-bis, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività Pag. 150delle funzioni onorarie sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità.
Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 31-ter, i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sono altresì assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In base al comma 5 del medesimo articolo 31-ter, fermo restando quanto previsto dal comma 2, i magistrati onorari che svolgono attività lavorative aggiuntive mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del Presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.55.
Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore.
C. 274 Cappellacci.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente e relatore, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Passando quindi ad illustrare la proposta di legge, a sua firma, rileva innanzitutto come essa sia finalizzata a istituire la figura professionale dell'autista soccorritore.
In dettaglio, il provvedimento, che si compone di nove articoli, all'articolo 1 istituisce la figura professionale dell'autista soccorritore, definendolo come l'operatore abilitato, a seguito del conseguimento di uno specifico attestato professionale conseguito all'esito di appositi corsi di formazione, a svolgere attività di: conduzione e manutenzione dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario; salvaguardia della sicurezza dei soggetti presenti a bordo; collaborazione con il personale sanitario nelle varie fasi dell'intervento di soccorso.
Ai sensi dell'articolo 2, l'autista soccorritore opera in regime di dipendenza o di volontariato presso strutture, aziende, organizzazioni, cooperative ed enti che svolgono servizi di soccorso e trasporto sanitario nel territorio nazionale, anche fuori dalle situazioni di emergenza.
L'articolo 3 precisa le attività che l'autista soccorritore può svolgere e le relative indennità. In particolare, si tratta della guida dei mezzi, della stabilizzazione dei pazienti, dell'attribuzione dei codici di colore o numerici relativi alla gravità delle condizioni del paziente (in caso di assenza di medico a bordo del mezzo), dell'uso delle apparecchiature elettromedicali e dell'erogazione dell'ossigeno. L'insieme delle attività elencate deve svolgersi secondo piani e direttive della centrale operativa di riferimento o dell'autorità che coordina l'intervento, e in collegamento funzionale con gli altri operatori. All'autista soccorritore sono riconosciute, con modalità definite in sede di contrattazione collettiva, le indennità di rischio, pericolo e danno previste per gli altri operatori che svolgono attività di soccorso.Pag. 151
L'articolo 4 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione dei percorsi di formazione e l'organizzazione dei corsi, nonché la definizione delle relative attività didattiche.
All'articolo 5 sono individuati i requisiti per l'accesso ai suddetti corsi di formazione, che consistono nel possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e gli ulteriori requisiti previsti dal codice della strada per la guida dei mezzi di soccorso. Si prevede altresì l'esonero dalla frequenza per quegli operatori che, all'entrata in vigore della legge, svolgano già tali attività e abbiano totalizzato almeno 1.500 ore di servizio.
L'articolo 6 prevede un esame finale, con una prova teorica e una pratica, per il rilascio dell'attestato professionale di autista soccorritore, che rappresenta titolo abilitante alla professione in tutto il territorio nazionale. L'articolo 7 demanda alle regioni e alle province autonome la determinazione dei crediti formativi da attribuire a titoli e servizi pregressi, fermo restando l'esonero di cui all'articolo 5.
All'articolo 8 si prevede l'istituzione, presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di registri pubblici degli autisti soccorritori, i cui dati confluiscono in un unico registro nazionale presso il Ministero della salute. L'iscrizione a tali registri è gratuita e obbligatoria per tutti gli autisti soccorritori.
Fa presente, infine, che l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie, sicuramente da aggiornare in fase emendativa essendo oramai superate, dato che la proposta di legge in oggetto è stata presentata nel mese di ottobre 2022.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
C. 813 Ciocchetti.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione.
Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, a sua firma, è finalizzata all'istituzione di una Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e reca altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.
Ai sensi dell'articolo 1, in occasione della Giornata, prevista per il primo sabato di maggio, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 2 prevede che il Ministero della salute realizzi campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma cutaneo, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma. Inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, promuove nelle scuole la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.
Ai sensi dell'articolo 3, le regioni e le aziende sanitarie locali promuovono e realizzano campagne di screening dermatologico per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, lo svolgimento di lavori foto esposti e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.Pag. 152
Fa presente, infine, che l'articolo 4 prevede un finanziamento annuo di 10 milioni di euro per l'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta di legge in oggetto.
Andrea QUARTINI (M5S) ringrazia il collega Ciocchetti per avere posto all'attenzione della Commissione un tema importante, ricordando che il melanoma può avere esiti particolarmente critici e che in molti casi viene diagnosticato quando già sono presenti delle metastasi. Ritiene tuttavia che sia necessaria una riflessione sulla proliferazione di giornate dedicate a singole patologie. Nel ribadire infatti che promuovere la prevenzione per quanto concerne il melanoma è sicuramente meritorio, sottolinea che invece sono state previste in passato giornate dedicate a malattie di minore impatto, in alcuni casi anche con l'intenzione di promuovere il cosiddetto «consumismo sanitario», con impatti negativi sulla sostenibilità del sistema nel suo complesso.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di terapie digitali.
C. 1208 Loizzo e C. 2095 Quartini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2024.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Avverte, altresì, che è stata assegnata alla Commissione, in data 20 novembre 2024, la proposta di legge C. 2095 Quartini, recante «Disposizioni in materia di terapie digitali».
Poiché tale proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto della proposta di legge in esame, la Presidenza della Commissione ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Andrea QUARTINI (M5S) dichiara di volersi limitare in questa sede a segnalare che la proposta di legge a sua prima firma, di cui è stato disposto l'abbinamento, è basata sulla verifica qualitativa delle terapie secondo le indicazioni provenienti dall'Istituto Mario Negri ed è in linea con quanto emerso nel corso delle audizioni sinora svolte.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
RISOLUZIONI
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del Presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 14.05.
7-00182 Ciani: Iniziative per potenziare l'assistenza alle persone con allergie respiratorie.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Dà, quindi, la parola al deputato Ciani per l'illustrazione della risoluzione di cui è primo firmatario.
Paolo CIANI (PD-IDP) sottolinea come le allergie respiratorie rappresentino un consistente onere sociale ed economico per i sistemi sanitari, considerando che ci sono circa 350 milioni di persone in tutto il mondo con queste patologie. In Italia si stima che i costi diretti dell'asma rappresentino tra l'1 e il 2 per cento della spesa sanitaria e ancora maggiori appaiono i costiPag. 153 indiretti. Segnala che le malattie allergiche spesso non vengono considerate appieno per la loro gravità clinica e l'implicazione sulle qualità di vita delle persone ed evidenzia che l'assistenza allergologica è fortemente ridimensionata ovunque e praticamente assente in alcune regioni.
Evidenzia quindi come con la risoluzione si impegni il Governo affinché la cura delle allergie respiratorie trovi un posto corretto nell'agenda politica, introducendo, diversamente da quanto sinora previsto, la figura dell'allergologo all'interno delle Case di comunità. Al riguardo rileva che nella missione 6 del PNRR non vi sia una particolare attenzione al ruolo dello specialista in allergologia e immunologia clinica, ricordando che sarebbe possibile un'importante riduzione dei costi sanitari attraverso l'adozione di politiche orientate alle buone pratiche e alla prevenzione.
Sulla base di tali considerazioni ritiene pertanto necessario che, a livello di Case di comunità sia espressamente prevista la figura dell'allergologo e garantita un'assistenza di qualità. Stigmatizza inoltre l'assenza di una rete clinica dedicata all'allergologia, sottolineando come la risoluzione impegni il Governo a garantire l'equo accesso per tutti i pazienti alle terapie più avanzate per il trattamento delle allergie respiratorie, prevedendo un sistema di compartecipazione di tutte le regioni al loro costo.
Andrea QUARTINI (M5S) rileva come la risoluzione presentata dal collega Ciani riguardi un tema di grande significato, ricordando che le patologie respiratorie, in particolare in età pediatrica, sono in costante aumento, anche in conseguenza di fattori di natura sociale e dell'inquinamento. Rispetto al contenuto della risoluzione rileva che, più che prevedere il potenziamento della figura dello specialista allergologo, sarebbe importante lo sviluppo di reti, composte anche da altri specialisti, a cui possano avere accesso altri operatori sanitari, a partire dai medici di medicina generale.
Più in generale considera necessario un approccio più ampio, che tenga conto anche di altre patologie respiratorie, oltre che dei fattori di rischio quali il crescente numero di persone sovrappeso e la scarsa attività fisica. Si riserva pertanto di presentare una risoluzione anche a nome del Movimento 5 Stelle.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.