CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2024
412.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 8.45.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, che recepisce le modifiche e le integrazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive.
  Segnala che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica, mentre non lo sono le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 8, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono il contenuto dello schema di convenzione a base dell'affidamento di una concessione autostradale. Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni sono volte a recepire gli impegni contenuti nell'intervento M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza. Ciò posto, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui l'ente concedente può avvalersi per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio nei confronti del concessionario, possa svolgere tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 9, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la stipulazione del contratto di concessione avvenga mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario,Pag. 49 di una convenzione, corredata del piano economico-finanziario, disciplinandone contestualmente le procedure di approvazione, di aggiornamento e di revisione. Il decreto interministeriale con il quale si approva l'aggiornamento o la revisione della convenzione e del relativo piano economico-finanziario (PEF) contiene altresì le modalità di copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui al successivo articolo 12, comma 5. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica afferma che le attività in capo agli enti concedenti ricompresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, quali l'ANAS, il CIPESS e l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, preso atto di tale precisazione, non ha pertanto osservazioni da formulare. Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni e dei relativi PEF, osserva che il successivo articolo 14, comma 3, lettera c), prevede che il concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari, debba specificare, tra l'altro, gli oneri di investimento residuali rispetto a quelli di competenza del concessionario in base alle convenzioni sottoscritte e a quelli coperti a valere sulle tariffe e sugli oneri di subentro. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato da parte del Governo che gli oneri di cui trattasi siano proprio quelli residuali, riferibili all'articolo 14, comma 3, lettera c), ciò anche al fine di poter stimare ex ante l'occorrente dotazione da iscrivere in bilancio del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale.
  In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l'estinzione della concessione autostradale, sia essa determinata da motivi di pubblico interesse, sia derivante da inadempimento del concessionario, individuando altresì la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario. In particolare, in caso di estinzione per motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Quando l'estinzione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, ed è pertanto corrisposto soltanto il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti. L'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati, anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione delle tratte autostradali. Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che le disposizioni in esame, come risulta dalla relazione illustrativa, rispondono ai vincoli imposti dal PNRR relativamente alle condizioni di risoluzione e annullamento del contratto di concessione e che la gestione pro tempore da parte del MIT delle tratte autostradali nelle more di un nuovo affidamento è già prevista dall'ordinamento vigente.
  Con riferimento alle verifiche tecniche in capo all'ANSFISA, soggetto compreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario, ritiene necessario che il Governo assicuri che le stesse possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziariePag. 50 disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 38, comma 1.
  Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 1, la definizione, con delibera dell'ART, del sistema di tariffe per le concessioni autostradali, definiscono, al comma 2, i fattori di cui le tariffe devono tenere conto e gli oneri che devono coprire e stabiliscono, al comma 3, che il concedente indichi nello schema di convenzione a base dell'affidamento della concessione le quote della tariffa destinate alla componente tariffaria di gestione (Tg) e alla componente tariffaria di costruzione (Tk) e la quota destinata alla componente tariffaria per oneri integrativi (Toi). Quest'ultima quota è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Si prevede che ogni anno, con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sia definito, sulla base della previsione delle risorse della componente Toi che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, nel «Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale» e, per una quota, nel «Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni», entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei fondi è subordinato al versamento, da effettuarsi da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria per oneri integrativi nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi citati sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili, come previsto dal comma 5. Le norme, infine, ai commi 6 e 7, definiscono le modalità di determinazione dell'importo da iscrivere nei Fondi con la legge di bilancio, le modalità di monitoraggio dei Fondi da parte dei Ministeri coinvolti e le modalità di ripartizione e le destinazioni dei Fondi medesimi.
  In particolare, i commi da 4 a 10, che destinano una parte degli introiti delle tariffe, nello specifico quella di competenza del concedente, a due Fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedono la subordinazione dell'effettivo utilizzo delle somme iscritte nei fondi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse da parte del concessionario, come disposto dal comma 5, e l'indisponibilità dei maggiori fondi stanziati qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emerga che le somme incassate dai concessionari siano inferiori all'importo stanziato nella legge di bilancio, come previsto dai commi 5 e 6. A questo riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il termine di 30 giorni di cui al comma 5 sia riferito all'approvazione del bilancio dello Stato, richiamato al primo periodo del medesimo comma, o al bilancio dei concessionari. Inoltre, dal punto di vista dell'allocazione delle risorse nel corso del tempo, evidenzia che il bilancio di previsione contiene disposizioni per ciascun anno del triennio di riferimento, mentre la norma, al comma 6, stabilisce che, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria Toi che si stima di incassare nell'anno successivo per stabilire l'importo da iscrivere nella legge di bilancio. In proposito, considera pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito ai criteri da utilizzare per quantificare l'importo da iscrivere in ciascun anno del triennio di previsione; ciò anche al fine di assicurare l'idoneità dei fondi, con particolare riferimento a quello nazionale per gli investimenti, di provvedere alla coperturaPag. 51 di oneri potenzialmente pluriennali, quali quelli definiti al comma 7.
  Con riferimento agli articoli 14 e 15, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che alla procedura di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che, nelle more degli aggiornamenti convenzionali relativi all'anno 2024, sia stabilito un incremento delle tariffe autostradali corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 e che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, siano definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. In proposito, ritiene che dovrebbe essere chiarito se, rispetto alla disciplina dettata dalla predetta disposizione, a decorrere dall'anno 2025, l'indice di inflazione da prendere in considerazione in ciascun anno sia quello risultante dal Piano strutturale di bilancio di medio termine e dai suoi successivi aggiornamenti, posto che quest'ultimo rappresenta il nuovo documento di programmazione nell'ambito del quale tale indice dovrebbe essere previsto.
  Con riferimento all'articolo 16, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una serie di disposizioni di coordinamento normativo. Con riferimento all'aggiornamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, effettuato mediante novella all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 e all'articolo 43, comma 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, osserva che detto aggiornamento recepisce quanto disposto agli articoli precedenti in merito alla suddetta autorità. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede una conferma da parte del Governo, che la predetta Autorità possa far fronte a tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 38, comma 1.
  In merito all'articolo 18, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorni il regolamento in materia di portabilità del numero mobile, prevedendo attività di monitoraggio e vigilanza sulla sua attuazione, il cui esito è contenuto in una relazione redatta annualmente dall'Autorità. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa realizzare gli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 24, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono la facoltà, per i clienti domestici vulnerabili, di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/EEL del 3 agosto 2023. Le norme demandano all'ARERA la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale. In proposito, considera opportuno che il Governo fornisca elementi di informazioni volti ad assicurare che l'ARERA – Autorità che rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni – possa provvedere agli adempimenti previsti dalla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 38, comma 1. In merito alle restanti disposizioni, non ha osservazioni da formulare, considerata la non onerosità per la finanza pubblica dell'eventuale ampliamento dei clienti del servizio a tutela graduale che potrebbe verificarsi per effetto delle disposizioni in esame.
  In relazione all'articolo 30, rileva preliminarmente che esso introduce modifiche Pag. 52al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, includendo, tra i possibili requisiti ai fini del riconoscimento di una società di capitali quale incubatore certificato, l'attività di supporto e accelerazione in favore di start-up, senza riconoscere, tuttavia, agli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di start-up il regime agevolativo previsto dagli articoli 26, comma 8, e 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché dall'articolo 31 della legge in esame. Segnala che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti finanziari, riconoscendone il carattere meramente definitorio. Ciò stante, considerata la portata innovativa dei commi 1 e 2, che estendono la definizione di incubatore certificato sia ai soggetti che svolgono attività di accelerazione di start-up sia a quelli che svolgono attività di supporto alle start-up, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare il successivo comma 3, escludendo dal regime fiscale agevolativo non solo gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione, ma anche quelli che svolgono attività di supporto alle start-up. In merito a tale profilo ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 33, rileva preliminarmente che la norma in esame obbliga i comuni a dotarsi delle componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) o a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione entro il termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili nuovi o maggiori oneri che potrebbero derivare dall'attuazione delle disposizioni in esame a carico delle amministrazioni coinvolte e conseguentemente della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 35, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sospendono l'efficacia delle disposizioni in materia di nuovi accreditamenti e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale fino agli esiti delle attività del già istituito Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che la citata sospensione possa determinare effetti negativi sulle prestazioni sanitarie da erogare negli anni 2025 e 2026, considerata la funzione svolta dall'accreditamento istituzionale e dagli accordi contrattuali per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
  In merito all'articolo 36, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'applicazione dell'articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Conseguentemente, detti accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Le clausole contrattuali contrarie alle suddette disposizioni sono nulle e sostituite di diritto da quanto sopra previsto, ai sensi dei commi 1 e 2. Secondo quanto previsto dal comma 3, tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono vincolati da alcun accordo con imprese emittenti, e a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, secondo quanto previsto dal comma 4, per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattualiPag. 53 che legano l'impresa emittente ai committenti datori di lavoro, per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3 lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025, e fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi o oneri, in deroga all'articolo 1671 del Codice civile.
  Al riguardo, osserva che le suddette disposizioni, che appaiono volte a rivedere i margini di remunerazione relativi ai servizi forniti dalle aziende emittenti i buoni pasto agli esercenti, non dovrebbero riguardare l'ambito pubblico, già regolato in tal senso dall'articolo 131, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, le cui disposizioni vengono ora estese anche ai privati. Ciò premesso, ricorda che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale. Infatti, in base all'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 160 del 2019, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica e le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti di gettito che potrebbero derivare dal maggior utilizzo di buoni pasto rispetto a quelli effettivamente fruiti a legislazione vigente, come conseguenza dell'incentivo all'uso degli stessi che potrebbe determinarsi grazie al riequilibrio delle commissioni tra aziende emittenti ed esercenti.
  Infine, con riferimento all'articolo 38, fa presente che il comma 1 dell'articolo 38 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 2, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni circa la formulazione della clausola di invarianza in commento. Rammenta, peraltro, che specifiche clausole di invarianza sono presenti anche con riferimento all'articolo 21, in relazione alla realizzazione del sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori, con oneri a carico delle imprese assicurative partecipanti, nonché all'articolo 26, recante delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi. Rileva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 38 provvede agli oneri derivati dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati. A tale proposito, segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo Pag. 54speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI fa presente che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali potrà assicurare il supporto operativo all'ente concedente nello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei titolari di concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), nonché svolgere le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, individuate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, nonché ai compiti esercitati dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge, n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022.
  Chiarisce, altresì, che gli oneri destinati a essere coperti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, a valere sul Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all'articolo 12, comma 5, del provvedimento in esame, sono quelli derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, richiamati al comma 7 del predetto articolo 12 ai fini del riparto delle risorse del medesimo Fondo. Con riferimento alle procedure per la determinazione degli importi da iscrivere nel Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e nel Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, istituiti dall'articolo 12, comma 5, l'utilizzo effettivo delle risorse è subordinato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 12, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio. Rileva che la procedura di cui all'articolo 12, comma 5, ha carattere annuale e, pertanto, nel Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e nel Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni saranno iscritte risorse solo per il primo anno del triennio di programmazione.
  Fa presente che l'indice del tasso di inflazione che, in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, dovrà essere preso in considerazione, a decorrere dall'anno 2025, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali, sarà quello risultante dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e dai successivi documenti di aggiornamento della programmazione economico-finanziaria.
  Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, che aggiornano le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Autorità potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni sostanzialmente analoghe a quelle già esercitate a legislazione vigente dalla medesima Autorità ai sensi del comma 2, lettera g), del citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011. Analogamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà svolgere le attività di monitoraggio e vigilanza in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili, di cui all'articolo 18, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, inoltre, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente potrà provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, che affidano alla medesima Autorità il compito di definire le modalità di accesso di clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali di regolazionePag. 55 e controllo nel settore dell'energia elettrica, di competenza della predetta Autorità.
  Rileva che, al fine di assicurare che la previsione di cui all'articolo 33, la quale prevede che i comuni provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) o, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione, non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre allinearne le previsioni a quelle già vigenti dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le quali già prevedono che nel caso in cui il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti prescritti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di commercio territorialmente competente.
  Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 35, che sospendono l'efficacia delle disposizioni in materia di nuovi accreditamenti e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi esse a differire l'applicazione di disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 36, che introducono limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto recano norme volte a regolare rapporti contrattuali tra soggetti privati.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 2022-A, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali potrà assicurare il supporto operativo all'ente concedente nello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio nei confronti dei titolari di concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), nonché svolgere le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, individuate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, nonché ai compiti esercitati dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge, n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022;

    gli oneri destinati a essere coperti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, a valere sul Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all'articolo 12, comma 5, del provvedimento in esame, sono quelli derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, richiamati al comma 7 del predetto articolo 12 ai fini del riparto delle risorse del medesimo Fondo;

    con riferimento alle procedure per la determinazione degli importi da iscriverePag. 56 nel Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e nel Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, istituiti dall'articolo 12, comma 5, l'utilizzo effettivo delle risorse è subordinato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 12, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio;

    la procedura di cui all'articolo 12, comma 5, ha carattere annuale e, pertanto, nel Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e nel Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni saranno iscritte risorse solo per il primo anno del triennio di programmazione;

    l'indice del tasso di inflazione che, in base a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, dovrà essere preso in considerazione, a decorrere dall'anno 2025, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali, sarà quello risultante dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e dai successivi documenti di aggiornamento della programmazione economico-finanziaria;

    le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, che aggiornano le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Autorità potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni sostanzialmente analoghe a quelle già esercitate a legislazione vigente dalla medesima Autorità ai sensi del comma 2, lettera g), del citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011;

    l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà svolgere le attività di monitoraggio e vigilanza in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili, di cui all'articolo 18, comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente potrà provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, che affidano alla medesima Autorità il compito di definire le modalità di accesso di clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali di regolazione e controllo nel settore dell'energia elettrica, di competenza della predetta Autorità;

    al fine di assicurare che la previsione di cui all'articolo 33, la quale prevede che i comuni provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) o, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, previa stipulazione di apposita convenzione, non determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre allinearne le previsioni a quelle già vigenti dell'articolo 4, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le quali già prevedono che nel caso in cui il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti prescritti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di commercio territorialmente competente;

    le disposizioni dell'articolo 35, che sospendono l'efficacia delle disposizioni in materia di nuovi accreditamenti e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico Pag. 57della finanza pubblica, limitandosi esse a differire l'applicazione di disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari;

    le disposizioni dell'articolo 36, che introducono limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto recano norme volte a regolare rapporti contrattuali tra soggetti privati;

   rilevata l'esigenza di modificare l'articolo 30, al fine di precisare che sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 26, comma 8, e 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame, anche gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto alle start-up,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 30, comma 1, lettera c), sostituire le parole: attività di accelerazione con le seguenti: attività di supporto e accelerazione.

   Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: l'attività di accelerazione con le seguenti: l'attività di supporto e accelerazione.

   All'articolo 33, sopprimere le parole: previa stipula di apposita convenzione.»

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in merito alle condizioni poste nella proposta di parere testé formulata dal relatore, esprime perplessità riguardo alla possibilità di distinguere le attività di supporto alle start-up dalle attività di accelerazione svolte nei confronti di queste ultime dagli incubatori certificati, chiedendosi, altresì, in che modo la condizione che prevede l'inclusione, nel testo della disposizione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 3, del riferimento anche alle predette attività di supporto, possa garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI ritiene che la condizione posta nella proposta di parere del relatore, cui fa riferimento l'onorevole Dell'Olio, sia da considerarsi migliorativa del testo, in quanto volta a precisare che sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 26, comma 8, e 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame, anche gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto alle start-up e non solo quelli che svolgono attività di accelerazione nei confronti di queste ultime.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che, anche in considerazione dei ristretti margini temporali a disposizione della Commissione per l'esame delle proposte emendative, nella presente seduta saranno esaminate esclusivamente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20, mentre le proposte emendative riferite agli articoli successivi saranno esaminate in una seduta da convocare nel pomeriggio della giornata odierna.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in riferimento agli effetti finanziari Pag. 58derivanti dagli identici articoli aggiuntivi Vaccari 17.01, Caramiello 17.03, Ghirra 17.04 e Ruffino 17.05, recanti l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per lo svolgimento delle proprie attività, si prevede che l'Osservatorio si avvalga delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. Le proposte recano, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza prevista dal comma 6 delle proposte emendative in esame.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo, da un lato, parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate da quest'ultimo e, dall'altro, confermando l'assenza di rilievi sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20 contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al sottosegretario se sia possibile fornire le motivazioni alla base del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI precisa che, ferme restando le competenze proprie della Commissione Bilancio, da parte del Ministero che egli rappresenta vi è una contrarietà sul merito delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur comprendendo il parere sul merito espresso dal sottosegretario, ricorda come la Commissione Bilancio, in sede di espressione del proprio parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e riferite a un progetto di legge all'esame di quest'ultima, sia tenuta ad esprimersi sui profili finanziari delle predette proposte. In tal senso, evidenzia come gli identici articoli aggiuntivi in discussione risultino tutti dotati di una clausola di invarianza finanziaria, a suo avviso sufficiente a garantire la neutralità dal punto di vista finanziario delle relative disposizioni.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, tenuto conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Dell'Olio, modificando il parere espresso in precedenza, esprime nulla osta anche sugli identici articoli aggiuntivi Vaccari 17.01, Caramiello 17.03, Ghirra 17.04 e Ruffino 17.05.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, propone quindi di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20 del provvedimento.

  La seduta termina alle 9.

Pag. 59

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
C. 2022-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame degli emendamenti – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nel rammentare che nell'odierna seduta antimeridiana la Commissione ha espresso il parere di propria competenza sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 20 del provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, avverte che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sulle rimanenti proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 39 del provvedimento stesso, contenute nel citato fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 28.5000 delle Commissioni e sui relativi subemendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Furfaro 31.02, che estende il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 alle attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, disponendo, altresì, la proroga dei termini per avvalersi della procedura, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, di riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di investimento delle imprese nei settori della ricerca e sviluppo nonché la rimozione del divieto ad accedere alla suddetta compensazione laddove l'utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un provvedimento impositivo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Furfaro 31.04, che intende esonerare le imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla cassa integrazione guadagni ordinaria per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 dagli obblighi di contribuzione addizionale previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevedendo altresì che, per l'anno 2025, alle medesime imprese non si applichino i limiti di durata massima, previsti dall'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto, ai periodi di integrazione salariale ordinaria che possono essere richiesti dalle suddette imprese, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Furfaro 31.01, che intende sospendere, sino al 31 dicembre 2025, per le imprese operanti nel settore della moda che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle imposte dirette, addizionali comprese, all'IRAP, alle ritenute alla fonte di cui di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale nonché all'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.9, che incrementa l'aliquota per le detrazioni per investimenti in start-up innovative e l'ammontare massimo degli investimenti detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 179 del 2012, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

Pag. 60

   Peluffo 34.8, che estende il riconoscimento delle detrazioni per investimenti in start-up innovative, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Peluffo 34.7, che prevede l'incremento dal 30 al 50 per cento dell'aliquota della detrazione, prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, relativa alla somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Peluffo 34.10, che prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start up, di una piccola o media impresa innovativa o in specifici fondi di venture capital e di investimenti in start up innovative non concorre, entro specifici limiti, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.11, che prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up, le minusvalenze, nella misura del 50 per cento, realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up, gli investimenti, nella misura dell'80 per cento, effettuati per l'acquisizione di start-up nonché, nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.01, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.02, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.032, che prevede, al comma 1, che per le società per azioni e gli altri enti societari indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro, nonché, al comma 2, che nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, i maggiori valori iscritti dai medesimi soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.045, che prevede, al comma 2, la possibilità di dedurre fiscalmente, per una quota pari al 30 per cento del totale, le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti in fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani e in società di Pag. 61investimento, al comma 3 che le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative da parte dei sopracitati enti di previdenza e fondi di investimento non concorrono alla formazione del reddito imponibile nonché, al comma 4, che le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.047, che prevede che le imprese che investono in fondi di Venture Capital – FVC, o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC, per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative, possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi, nonché, ai fini delle imposte sui redditi per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del 70 per cento del costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali acquisiti o prodotti da start-up o da PMI innovative e in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Di Sanzo 34.048, 34.049 e 34.050, che sono volte a riconoscere, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, per i datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Osserva, in proposito, che mentre l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 34.049 non provvede alla quantificazione degli oneri derivanti da tale misura e alla relativa copertura, l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 34.048, al pari dell'articolo aggiuntivo Di Sanzo 34.050 prevede l'istituzione di un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200.000 euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.051, che autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per il riconoscimento di un credito di imposta per i costi di costituzione di start-up innovative, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.052, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.054, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle impresePag. 62 e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità;

   Di Sanzo 34.056, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non presenta, per l'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle seguenti proposte emendative:

   gli identici Peluffo 21.011 e Gadda 21.012, che prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze individui un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consenta di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e della gestione del Portale unico delle transazioni commerciali elettroniche previsto dalle medesime proposte emendative, che non indicano alcuna copertura finanziaria;

   Peluffo 24.1002, che reca misure per l'attribuzione alla società Acquirente unico spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999, di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili, anche attraverso attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla presente proposta emendativa, nonché in ordine all'idoneità della relativa modalità di copertura finanziaria;

   gli identici Iaria 25.17, Pastorella 25.18, Del Barba 25.19 e Magi 25.20, nonché Iaria 25.21 e Casu 25.22, che sono volti, tra l'altro, a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, con le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di provvedere all'attuazione delle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   gli identici Morfino 25.27 e Casu 25.28, che sono volti ad attribuire all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche competenze relative al comparto del servizio di noleggio con conducente, affidandole in particolare compiti di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime nell'esercizio del predetto servizio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità per l'Autorità di regolazione dei trasporti di provvedere allo Pag. 63svolgimento delle nuove attribuzioni nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Marattin 25.01, che, nel prevedere il rilascio di licenze supplementari per il servizio taxi da parte delle amministrazioni comunali, stabilisce che tali licenze possano essere cedute dal soggetto licenziatario mediante una piattaforma informatica aperta al pubblico, istituita e gestita dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La proposta emendativa prevede altresì che, al fine di potenziare l'offerta degli autoservizi pubblici non di linea, le regioni, i comuni e le città metropolitane istituiscano appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), numero 4), del decreto-legge n. 201 del 2011. La proposta, infine, prevede che le regioni verifichino che siano stati utilizzati idonei e aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda e offerta del servizio ed affida all'Autorità di regolazione dei trasporti funzioni di controllo affinché sia garantita all'utenza la fornitura del servizio in condizioni di concorrenza e trasparenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità, per le amministrazioni a vario titolo interessate, di adempiere alle attività previste dalla proposta emendativa in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente;

   gli identici Pastorella 25.03, Magi 25.04, Del Barba 25.05 e Casu 25.06, che delegano il Governo all'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, tra i quali quello di cui alla lettera g) del comma 1, volto a conferire all'Autorità di regolazione dei trasporti competenze in materia di servizio di noleggio con conducente. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dalle proposte emendative in commento, con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni assegnate all'Autorità di regolazione dei trasporti;

   Iaria 25.023, che è volto ad estendere al comparto del servizio di noleggio con conducente le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, affidandole in particolare il compito di monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità per l'Autorità di regolazione dei trasporti di provvedere allo svolgimento delle nuove attribuzioni nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Pastorella 26.013, che reca una revisione della disciplina del Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, assegnando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di valutare annualmente la necessità di attivare le procedure propedeutiche all'implementazione del Fondo medesimo, sulla base del costo netto del servizio universale nonché dei risultati finanziari e operativi del fornitore del predetto servizio e di eventuali ulteriori finanziamenti da quest'ultimo ottenuti. Rammenta che, a normativa vigente, tale Fondo è alimentato, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo a carico dei titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura massima del dieci per cento degli introiti lordi, nel caso in cui il fornitore del predetto servizio non ricavi dalla fornitura del servizio universale entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla presente proposta emendativa;

   Casu 26.037, che è volto ad abrogare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha ridotto da cinque a tre i membri dell'AutoritàPag. 64 garante della concorrenza e del mercato, ripristinando il numero originario di cinque componenti e stabilendo che da tale modifica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione del meccanismo di finanziamento della medesima Autorità previsto dal comma 7-ter dell'articolo 10 della legge istitutiva n. 287 del 1990 e consistente nel versamento di un contributo posto a carico degli operatori dei settori vigilati. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di fare fronte agli oneri derivanti dalla presente proposta emendativa, che non sono oggetto di quantificazione, attraverso il contributo versato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dagli operatori dei settori da essa vigilati, eventualmente incrementato con decisione dell'Autorità medesima;

   Peluffo 26.039, che reca disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo che le regioni e le province autonome possano riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente le predette concessioni ovvero, in alternativa, costituire con il concessionario scaduto o uscente una società a capitale misto pubblico privato. In entrambi in casi, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi e indipendenti, individuati dalle amministrazioni coinvolte tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla neutralità finanziaria della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai possibili oneri connessi alla costituzione di società a capitale misto pubblico e privato e all'avvalimento di soggetti terzi e indipendenti da parte delle regioni e province autonome interessate;

   gli identici Pavanelli 28.1 e Gadda 28.2, che intendono estendere la nozione di start-up innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che anche le società di persone possano rientrare in tale qualifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di start-up innovativa è suscettibile di determinare un incremento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

   L'Abbate 28.6 e Porta 28.7 e 28.8, che intervengono sulla disciplina dei requisiti per la qualificazione di start-up innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, introducendo nuove categorie di attività che possono essere svolte ai fini dell'acquisizione della predetta qualificazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di start-up innovativa è suscettibile di determinare un incremento della platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

   Gadda 28.4, L'Abbate 28.5 e Pavanelli 28. 17, che intervengono sui requisiti necessari affinché un'impresa possa essere considerata start-up innovativa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le proposte emendative 28.4 e 28.5 eliminano il riferimento all'alto valore tecnologico dei prodotti o servizi innovativi oggetto di sviluppo, produzione e commercializzazione. Inoltre, le proposte emendative 28.4 e 28.17 intervengono sul requisito inerente alla qualifica del personale che presta servizio presso tali imprese prevedendo che almeno la metà della forza lavoro debba essere in possesso di laurea triennale in luogo della laurea magistrale in possesso di almeno la metà del personale attualmente prevista. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, atteso che l'estensione del novero dei soggetti che possono rientrare nella categoria di start-up innovativa aumenta anche la Pag. 65platea delle imprese che possono fruire delle relative agevolazioni;

   Di Sanzo 28.20, che demanda ad un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione delle modalità affinché le imprese sociali costituite ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 possano essere considerate start-up innovative ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 o di piccola e media impresa innovativa ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, in particolare sotto il profilo della possibile estensione del novero dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni previste in favore di start-up innovative e piccole e medie imprese innovative;

   Pastorella 30.1, che introduce modifiche alla disciplina volta all'identificazione degli incubatori di start-up innovative certificati. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, in particolare sotto il profilo della possibile estensione del novero dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni previste in favore degli incubatori di start-up;

   gli identici Pastorella 30.3 e Peluffo 30.4, nonché Peluffo 30.6 e Casasco 30.1000, che, sopprimendo o modificando il comma 3 dell'articolo 30 del disegno di legge, prevedono che gli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese non siano esclusi dalle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché dall'articolo 31 del disegno di legge in esame. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

   Peluffo 34.1, che è volto ad istituire, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, prevedendo che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità che la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy sia in grado di provvedere alla istituzione e gestione del Registro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Di Sanzo 34.2, che è volto ad istituire, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Albo nazionale dei lavoratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo dei progetti innovativi, prevedendo che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità che il Ministero dell'università e della ricerca sia in grado di provvedere alla istituzione, gestione e aggiornamento del suddetto Albo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Peluffo 34.3, che prevede che una quota delle risorse della misura del PNRR M2C2 – Investimento 5.4, relativo al Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica, possa essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle start-up con attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse cui si riferisce la proposta emendativa in parola nonché una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo per le finalità previste risponda ai contenuti delle misure previste nell'ambito del PNRR;

   Peluffo 34.5, che prevede che le detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinate dall'articolo 29-bis Pag. 66del decreto-legge n. 179 del 2012 nonché dall'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 relativamente agli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, possano essere riconosciute al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di determinare un'anticipazione temporale degli oneri derivanti dal riconoscimento delle detrazioni per investimenti in start-up innovative o PMI innovative;

   Peluffo 34.6, che intende prevedere che la start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, siano esonerati dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali. Ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla presente proposta emendativa, nonché in ordine all'idoneità della relativa modalità di copertura finanziaria;

   gli identici Cantone 34.05, Casu 34.07 e Gadda 34.08, che prevedono la possibilità per il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di utilizzarlo in compensazione ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

   Di Sanzo 34.057, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini di disciplinare le modalità di realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese, nonché le modalità di realizzazione di un portale web unico per la trasmissione delle relative domande e per la pubblicazione dei bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla effettiva possibilità che la realizzazione della suddetta banca dati e del portale web unico avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Quartini 35.1006, che, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale, nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Essa prevede, in particolare, che il citato decreto definisca, tra l'altro: i criteri e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché l'attivazione di misure di trasparenza; un piano di controlli, da svolgere a campione anche attraverso la previsione di commissioni ispettive a composizione mista; le modalità di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali; l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la Pag. 67valutazione delle attività erogate; la formazione del personale addetto ai controlli. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Quartini 35.1008 e 35.1009, che prevedono che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, definisca i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, prevedendo, fra l'altro, specifiche modalità di vigilanza e controllo. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame, in relazione agli eventuali oneri derivanti dalle attività di vigilanza.

  Segnala, inoltre, che le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 39 contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Come anticipato, rappresenta, altresì, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 28.5000 delle Commissioni e i relativi subemendamenti Pavanelli 0.28.5000.1, Casasco 0.28.5000.2 e 0.28.5000.3, Casu 0.28.5000.4 e 0.28.5000.5, Casasco 0.28.5000.6 e Di Sanzo 0.28.5000.7.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che l'emendamento 28.5000 delle Commissioni incide sugli articoli 28, 29, 31, 32 e 38 del presente disegno di legge, inserendo altresì l'articolo aggiuntivo 30-bis. In particolare, le modifiche apportate agli articoli 28 e 29 sono volte, da un lato, a stabilire i requisiti richiesti alle imprese ai fini dell'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e, dall'altro, a specificare le condizioni in base alle quali alle predette imprese è consentita la permanenza nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 oltre la conclusione del terzo anno dall'iscrizione. Osserva, invece, che il nuovo articolo 30-bis prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, consistenti nella detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, siano concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione delle predette start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese e che le medesime agevolazioni non trovino applicazione qualora ricorrano le fattispecie ivi puntualmente individuate. Lo stesso articolo 30-bis, inoltre, da un lato, disciplina i casi di esclusione dalla fruizione degli incentivi di cui al successivo articolo 29-bis del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, consistenti nella detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative e, dall'altro, innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la percentuale della predetta detrazione dal 50 al 65 per cento, escludendo altresì la decadenza dal predetto beneficio nel caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tre anni qualora ciò sia avvenuto per ragioni indipendenti dalla volontà del contribuente. Rileva che l'articolo aggiuntivo 30-bis, infine, limita al 31 dicembre 2024 l'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale disposta in via permanente dal comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha previsto la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative. Fa presente che le modifiche agli articoli 31 e 32 sono invece volte, rispettivamente, ad includere gli acceleratori certificati nell'ambito soggettivo di applicazione dello stesso articolo 31 e a precisare che l'accesso al beneficio fiscale di cui ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è subordinato ad una Pag. 68soglia minima di investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture capital. Nel quadro delle modifiche sopra richiamate, segnala che l'emendamento 28.5000 delle Commissioni aggiorna conseguentemente la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 38, comma 2, stabilendo che agli oneri derivanti dagli articoli 30 e 30-bis, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, in 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e in 8,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provveda tramite le seguenti modalità: quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma 2, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in corso di esame presso la Camera dei deputati; quanto a 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30-bis, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) dello stesso comma 2.
  Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca puntuali elementi di valutazione volti a consentire di individuare in modo univoco le disposizioni contenute nell'emendamento 28.5000 delle Commissioni che determinano maggiori oneri e, viceversa, quelle che determinano maggiori entrate, al fine di verificare tanto la correttezza dei richiami normativi introdotti nel comma 2, alinea e lettera c), dell'articolo 38, quanto la congruità della quantificazione degli oneri, ulteriori rispetto a quelli già previsti dal testo, effettuata dalla proposta emendativa in esame, nonché, infine, l'adeguatezza delle maggiori entrate utilizzate a copertura ai sensi della citata lettera c) del comma 2 dell'articolo 38.
  Con riferimento, infine, alle proposte subemendative riferite all'emendamento 28.5000 delle Commissioni, che a vario titolo incidono sul sistema di incentivazioni all'investimento in start-up innovative, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle implicazioni finanziarie derivanti dalla loro attuazione, anche alla luce degli elementi informativi che saranno forniti rispetto agli effetti finanziari derivanti dal medesimo emendamento 28.5000 delle Commissioni.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 39 puntualmente richiamate dal relatore, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel medesimo fascicolo.
  Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 28.5000 delle Commissioni evidenzia preliminarmente che occorre rettificare la quantificazione degli oneri da esso derivanti e, conseguentemente, adeguare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 38, come modificato dalla predetta proposta emendativa. In tale contesto, rileva inoltre la necessità di espungere dal novero delle disposizioni onerose richiamate all'alinea del comma 2 dell'articolo 38, il riferimento all'articolo 30, posto che quest'ultimo non è oggetto di modifica da parte dell'emendamento 28.5000 delle Commissioni e che su di esso rimane pertanto fermo, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, il parere espresso, previo avviso conforme del rappresentante del Governo, dalla Commissione Bilancio nella odierna seduta antimeridiana.
  In particolare, rileva che gli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall'emendamento 28.5000 delle Commissioni ammontano a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e sono integralmente ascrivibiliPag. 69 alle previsioni di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera b), volte ad elevare dal 50 al 65 per cento l'aliquota della detrazione spettante al contribuente per investimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
  Evidenzia, altresì, che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera a-bis), e 30-bis, che a vario titolo sono volte a ridurre la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali previste in favore dei soggetti che investono nel capitale delle medesime start-up innovative, con un recupero di gettito complessivamente stimato in 14,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Esprime, infine, parere contrario sui subemendamenti Pavanelli 0.28.5000.1, Casasco 0.28.5000.2 e 0.28.5000.3, Casu 0.28.5000.4 e 0.28.5000.5, Casasco 0.28.5000.6 e Di Sanzo 0.28.5000.7, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento Iaria 25.17, dal momento che esso si limita a demandare ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità tecniche volte a garantire l'interoperabilità del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e delle banche dati comunali. A suo giudizio, tale proposta emendativa non è pertanto suscettibile di generare, quanto meno nell'immediato, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che la realizzazione della predetta interoperabilità tra il registro informatico gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy e le banche dati degli enti locali è suscettibile di determinare un impatto negativo in termini di maggiori risorse umane da impiegare da parte di ciascuna delle amministrazioni pubbliche interessate, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ritenere opinabile la motivazione da ultimo resa dal sottosegretario Freni, osserva viceversa come la sinergia tra diverse piattaforme telematiche potrebbe consentire risparmi di spesa non trascurabili, soprattutto sul versante degli enti locali. Chiede, inoltre, ulteriori delucidazioni in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative Morfino 25.27 e Iaria 25.023, che a vario titolo estendono le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

  Il sottosegretario Federico FRENI informa che, sulla base di un'interlocuzione intercorsa con la stessa Autorità di regolazione dei trasporti, quest'ultima ha rappresentato l'impossibilità di assolvere le nuove funzioni di cui le proposte emendative testé richiamate dal deputato Dell'Olio propongono l'attribuzione con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede, infine, un chiarimento sugli emendamenti Pavanelli 28.1 e L'Abbate 28.6, che non sembrerebbero poter comportare, a suo avviso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia che le risorse destinate al riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore di soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative sono parametrate a legislazione vigente in rapporto ad una predeterminata platea di potenziali beneficiari, con l'ovvia conseguenza che qualsiasi intervento normativo che determini un ampliamento della suddetta platea non potrà che comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) non comprende le ragioni dell'orientamento contrarioPag. 70 manifestato dal sottosegretario Freni sugli emendamenti Peluffo 34.1 e Di Sanzo 34.2, che prevedono l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca, rispettivamente, di un registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa e di un albo nazionale dei lavoratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo dei progetti innovativi.

  Il sottosegretario Federico FRENI osserva che le competenti strutture ministeriali hanno rappresentato l'impossibilità di provvedere all'attuazione delle predette iniziative ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, riferiti agli articoli da 21 a 39 del disegno di legge C. 2022-A, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, nonché l'emendamento 28.5000 delle Commissioni e i relativi subemendamenti 0.28.5000.1, 0.28.5000.2, 0.28.5000.3, 0.28.5000.4, 0.28.5000.5, 0.28.5000.6 e 0.28.5000.7,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 28.5000 delle Commissioni, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   Sostituire la parte consequenziale, numero 6, riferita all'articolo 38, con la seguente:

   6) all'articolo 38:

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 30-bis, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera a-bis), e 30-bis.

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 21.011, 21.012, 24.1002, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.27, 25.28, 25.01, 25.03, 25.04, 25.05, 25.06, 25.023, 26.013, 26.037, 26.039, 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.17, 28.20, 0.28.5000.1, 0.28.5000.2, 0.28.5000.3, 0.28.5000.4, 0.28.5000.5, 0.28.5000.6, 0.28.5000.7, 30.1, 30.3, 30.4, 30.6, 30.1000, 31.01, 31.02, 31.04, 34.1, 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.01, 34.02, 34.05, 34.07, 34.08, 34.032, 34.045, 34.047, 34.048, 34.049, 34.050, 34.051, 34.052, 34.054, 34.056, 34.057, 35.1006, 35.1008 e 35.1009, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

Pag. 71

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 21 a 39 del provvedimento, nonché sull'emendamento 28.5000 delle Commissioni e sui relativi subemendamenti.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva che il disegno di legge reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento. Rileva inoltre che il disegno di legge risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e che il testo, corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, all'articolo 4 reca una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione degli articoli 1, comma 2, e 2.
  Segnala che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione di merito, che non sono corredati di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 01, 02 e 1, lettere da a) a e), rileva preliminarmente che le norme in esame, come modificate dalla Commissione di merito, novellano il decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché sulla disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Al riguardo, sulla disciplina dei magistrati onorari destinati in supplenza, non formula osservazioni posto che viene espressamente previsto che per la stessa non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione.
  Per quanto afferisce al regime del trasferimento a domanda, nel rilevare che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito hanno fatto venir meno l'ulteriore limite che la sede di destinazione fosse situata nel medesimo distretto di corte di appello della sede assegnata, non formula rilievi nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che quanto disposto non determini problematiche di carattere organizzativo tali da determinare effetti onerosi di natura indiretta.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la possibilità di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili. Viene, altresì, disciplinata, ai sensi del comma 2, la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda o – per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito – per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma. All'eventuale esito positivo di tali ulteriori procedure valutative, il comma 3 prevede che i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire l'indennità di fine prestazione di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 70.000 euro per il 2026.
  Al riguardo, evidenzia che i dati, i parametri e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare l'importo della spesa autorizzata per le finalità della disposizione. Peraltro, posto che la relazione tecnica stima la platea di magistrati che potrebbero beneficiare della rimessione in termini, in 420 unità di magistrati onorari, Pag. 72e che l'onere per le procedure valutative è stato quantificato in euro 70.000, calcolato prudenzialmente su una platea ipotetica di 1.000 unità in ragione del possibile ampliamento della suddetta platea, ritiene necessario che il Governo confermi la prudenzialità di siffatta stima anche alla luce della modifica apportata dalla Commissione di merito che consente la rimessione nei termini anche a quei magistrati che non sono stati confermati per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale nelle precedenti procedure di valutazione, pur avendo presentato domanda di conferma, e che in ragione di tale modifica, potranno partecipare alle ulteriori procedure valutative previste dalla norma sino al compimento del settantesimo anno di età.
  In merito all'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame reca, ai commi 1 e 2, disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari che sono pubblici dipendenti e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie. Ai sensi del comma 1-bis, aggiunto da un emendamento approvato dalla Commissione di merito, è stato, altresì, previsto che qualora la suddetta autorizzazione sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica. Con riguardo alla disposizione da ultimo citata, rileva che non appare chiara la sua effettiva portata applicativa, posto che, nell'assetto vigente, il transito in altra amministrazione consente il mantenimento del posto in ruolo senza assegni in quella di provenienza solo per un periodo limitato di tempo. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, posto che la norma, qualora dovesse consentire di mantenere coperto indefinitamente tale posto, potrebbe incidere negativamente sull'assetto organico e funzionale dell'amministrazione originaria.
  In merito all'articolo 4, fa in primo luogo presente che il comma 1 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tanto premesso, il successivo comma 2, lettere da a) a c), del medesimo articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dai citati articoli 1, comma 2, e 2, pari a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 75.021.208 per l'anno 2024, a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2024- 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto, infine, a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  Al riguardo, nel rilevare che, sotto il profilo formale, potrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti Pag. 73dall'articolo 2 ai quali si provvede sono riferibili al comma 4 del medesimo articolo, che reca l'autorizzazione della spesa necessaria per la sua attuazione, considera utile, preliminarmente, acquisire una valutazione del Governo circa la perdurante validità del profilo temporale degli oneri indicato dall'alinea del comma 2 dell'articolo 4, anche in considerazione dei tempi presumibilmente necessari al completamento dell'iter del provvedimento in esame.
  Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria rappresenta che oggetto di riduzione è il Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge di bilancio dello scorso anno, appositamente destinato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, che reca una dotazione iniziale di 177,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 158 milioni di euro per l'anno 2025, di 157 milioni di euro per l'anno 2026, di 152 milioni di euro per l'anno 2027, di 151 milioni di euro per l'anno 2028, di 146 milioni di euro per l'anno 2029, di 145 milioni di euro per l'anno 2030, di 138 milioni di euro per l'anno 2031, di 136 milioni di euro per l'anno 2032 e di 124 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  Per quanto riguarda, in particolare, la copertura finanziaria riferita all'anno in corso, rappresenta che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 1393 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, risulta già accantonato l'importo di 75.021.208 euro oggetto di utilizzo da parte della disposizione in esame, mentre le disponibilità residue, per il medesimo anno 2024, ammontano a 102.448.792 euro.
  Osserva altresì che, con specifico riferimento alle annualità dal 2025 al 2027, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, conferma gli stanziamenti del Fondo riferiti a ciascuna delle predette annualità.
  Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'adeguatezza delle risorse iscritte sul Fondo e della conformità degli interventi oggetto di copertura rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non formula osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal citato disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. A tale proposito, segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.
  In merito, infine, alla terza modalità di copertura finanziaria, osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura e reca uno stanziamento originario di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e di euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006. Le relative somme sono iscritte sul capitolo 1478 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Al riguardo, prende atto delle rassicurazioni fornite nella relazione tecnica, secondo cui la riduzione della citata autorizzazione di spesa non è suscettibile di pregiudicare le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura, così come del resto già avvenuto in attuazione dell'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 75 del 2023, che ha disposto una riduzione della medesima autorizzazione di spesa in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.
  A titolo informativo, rappresenta che, in base al nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ora all'esame della Camera dei deputati, sul citato capitolo 1478 figurano stanziamenti pari a Pag. 747.541.563 euro per l'anno 2025, a 7.554.358 euro per l'anno 2026 e a 12.304.358 euro per l'anno 2027.
  Tutto ciò considerato, ritiene nondimeno utile acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche tenuto conto del profilo temporale degli oneri da fronteggiare, che si collocano oltre l'orizzonte finanziario definito dal vigente bilancio dello Stato e dal nuovo quadro delineato, per il prossimo triennio 2025-2027, dal predetto disegno di legge C. 2112-bis.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fa, altresì, presente che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 5 a 10, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 50 del 2017, ossia per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici di affidabilità fiscale, l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC). Fa presente che le attività in oggetto, salvo quelle da cui derivano gli oneri quantificati e coperti dalla presente disposizione, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che con decreto interministeriale, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori e sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti interessati, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti e che, con le medesime modalità, è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
  Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, osserva che la relazione tecnica, da un lato, ipotizza che l'importo del costo forfettario per un singolo settore sia pari a 170.000 euro, IVA esclusa, senza peraltro fornire alcun dato a sostegno di tale ipotesi e, dall'altro, afferma che le stime potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo. Ciò stante, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di valutazione circa la prudenzialità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica, dal momento che in tale quantificazione non risultano margini disponibili per far fronte a eventuali incrementi di costo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10 dell'articoloPag. 75 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 – Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, osserva preliminarmente che la disposizione in commento non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ma si limita a individuare le risorse cui attingere per fare fronte ai suddetti oneri. Segnala che tale ricostruzione appare confermata dalla circostanza che la disposizione in esame non è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica.
  Ciò posto, evidenzia che la relazione tecnica afferma che gli stanziamenti incisi presentano la necessaria capienza, precisando in proposito che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia ai fondi derivanti dalle economie della misura di cui trattasi.
  Al riguardo, premesso che sul piano formale, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, riferire gli oneri oggetto di copertura ai commi da 5 a 8, anziché da 5 a 9, del medesimo articolo 1, nonché fare riferimento alla «Missione 5», anziché alla «Misura 5», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si osserva che l'investimento 5 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, relativo ai piani urbani integrati, si articola in una pluralità di interventi, riferiti rispettivamente a progetti generali per la realizzazione dei piani urbani integrati, al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e alla costituzione del Fondo di fondi della BEI.
  Al riguardo, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, che fanno riferimento a una rinuncia alle economie, comunicata al Commissario straordinario, fa presente che sembrerebbe che la norma faccia riferimento alle risorse destinate all'investimento relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi a tale investimento.
  Ciò premesso, ritiene nondimeno necessario che il Governo fornisca una conferma in ordine a tale ricostruzione, nonché maggiori elementi di informazione circa le economie delle quali si prevede l'utilizzo e le ragioni che ne hanno determinato la formazione. A tale riguardo, appare altresì utile, a suo avviso, acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle predette risorse sia coerente rispetto alle finalità cui esse sono destinate nell'ambito del PNRR e, comunque, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli specifici investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse previste per il nostro Paese dal medesimo Piano.
  Con riferimento al comma 11 dell'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica afferma che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'Ispettorato nazionale del lavoro possa provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso le proprie dotazioni informatiche senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, Pag. 76nonché conciario, un'integrazione al reddito, in deroga, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. Osserva che le integrazioni sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa.
  Fa presente che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e che detto istituto provvede alle attività di cui alle presenti disposizioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia che, qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici. Rileva come ai relativi oneri, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Osserva che la valutazione degli oneri appare coerente con i parametri e i dati riportati nella relazione tecnica, se si ipotizza un trattamento di integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sull'effettiva applicazione della riduzione all'80 per cento, non riportata esplicitamente nella relazione tecnica, appare comunque utile, a suo avviso, acquisire una conferma dal Governo. Per i restanti profili non ha osservazioni da formulare, considerato che l'aliquota contributiva applicata appare in linea con la normativa vigente e che, in ogni caso, è previsto il consueto meccanismo di monitoraggio da parte dell'INPS volto ad evitare il superamento del limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Al riguardo, nel prendere atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, a mente della quale il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare, considerata altresì la riconducibilità della misura oggetto di copertura alle finalità precipue del Fondo medesimo.
  Fa presente che la capienza del Fondo risulta confermata anche da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, da cui emerge che sul richiamato capitolo 2230 è stato accantonato il citato importo di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e che al momento esso reca, per il medesimo anno 2024, disponibilità residue pari a circa 1,73 miliardi di euro.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari e che la richiesta sulla destinazione degli immobili dello Stato di cui al medesimo comma 2-bis alle predette finalità possa essere effettuata non solo dai soggetti già previsti a legislazione vigente, ma anche dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, nominato ai fini del conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
  Fa presente che la norma prevede inoltre che agli interventi di cui al menzionato comma 2-bis, come modificato dal presente Pag. 77provvedimento, sia esteso il regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR e che il predetto Commissario straordinario possa avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per le attività di supporto tecnico.
  Al riguardo, premesso che la relazione tecnica non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici possa far fronte alle attività ad essa richieste dal menzionato Commissario straordinario, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame, apportando talune modifiche alla legge n. 99 del 2022, prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del «Piano Mattei», quali il finanziamento di percorsi attivati all'estero mediante il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, nonché la possibilità che le risorse del predetto Fondo, per gli anni 2024, 2025 e 2026, vengano impiegate, anche in deroga alle finalità prioritarie di cui all'articolo 11, comma 2, della predetta legge n. 99 del 2022, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 8. Fa presente, inoltre, che viene autorizzata una spesa pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, e una spesa di 1 milione di euro per il medesimo anno 2024, per l'ampliamento della offerta formativa e il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che il comma 1 interviene su risorse già stanziate, consentendone una diversa finalizzazione, mentre il comma 2 determina oneri che risultano oggetto di copertura finanziaria e sono comunque limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi recate, pari nel complesso a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, tramite due modalità: quanto a 3,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge n. 123 del 2007 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che il comma 7-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 123 del 2007, recante delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 al fine di garantire l'attuazione del principio di delega di cui al menzionato comma 2, lettera p), del medesimo articolo 1, volto alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
  Segnala, pertanto, sul piano della formulazione della disposizione, l'opportunità di prevedere espressamente la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007, che prevede lo stanziamento destinato all'attuazione del principio di delega di cui al menzionato comma 2, lettera p), del medesimo articolo 1, posto che il numero 3) della medesima lettera non reca alcuna autorizzazione di spesa.
  Ciò premesso, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dalla disposizione in commento, osserva che la relazione tecnica specifica che oggetto di riduzione sono le somme in conto capitale iscritte, quanto a 1,4 milioni di euro, sul piano gestionale n. 1 del capitolo 8110, e, quanto a 1,7 milioni di euro, sul piano Pag. 78gestionale n. 1 del capitolo 8785 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
  In proposito, segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo 8110, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 1.411.080 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 1,4 milioni di euro corrispondente a quota parte degli oneri oggetto della voce di copertura in esame, con disponibilità residue per il medesimo anno 2024 pari a 11.080 euro.
  Parimenti, dalle informazioni contenute nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, fa presente che a valere sul capitolo 8785, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 5.778.134 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 1,7 milioni di euro corrispondente alla rimanente quota parte degli oneri oggetto della voce di copertura in esame, con disponibilità residue per il medesimo anno 2024 pari a 4.078.134 euro.
  Tutto ciò considerato, nel prendere atto che, come affermato dalla relazione tecnica, si tratta di risorse non ancora impegnate, di cui si prevede l'utilizzo anche ai fini di una migliore allocazione delle stesse in vista dell'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario 2024, non ha osservazioni da formulare, tenuto altresì conto del fatto che la riduzione prevista provvede alla copertura finanziaria di oneri in conto capitale.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 7.009.000 euro per l'anno 2018 e a 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, destinata all'attuazione del medesimo decreto legislativo, recante il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ivi compresi gli oneri per l'organizzazione dei concorsi e i compensi spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici, nonché gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.
  Al riguardo, evidenzia come la relazione tecnica specifichi che oggetto di riduzione sono le somme di parte corrente iscritte sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che, non essendo ancora impegnate e tenuto conto dell'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario in corso, possono essere ora destinate a fini di copertura delle presenti disposizioni, anche nell'ottica di pervenire ad una migliore allocazione delle risorse medesime.
  Osserva peraltro che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo 2309, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 22.064.700 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 7,3 milioni di euro. Segnala che tale importo equivale alla somma degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari a 1 milione di euro, nonché a quelli oggetto della medesima voce di copertura, ai sensi del successivo articolo 10, comma 1, del presente provvedimento, pari a 6,3 milioni di euro. Tutto ciò considerato, non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 10, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il fondo dell'offerta formativa di 13.700.000 euro per l'anno 2024 come incentivo all'impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Osserva che, in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, le disposizioni in esame, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, consentono di allocare risorse economiche non ancora impegnate, che sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito, destinandole ad azioni realizzabili entro l'anno 2024. Fa presente che agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 7,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui Pag. 79all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015; quanto a 6,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
  In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse inizialmente pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 destinate all'attuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, del Piano nazionale per la scuola digitale. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica specifica che si tratta di risorse di parte corrente, iscritte sul piano gestionale n. 121 del capitolo 4007 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e che non risultano ancora impegnate. Per queste ragioni, è ora possibile destinarle a fini di copertura delle presenti disposizioni, anche nell'ottica di pervenire ad una migliore allocazione delle risorse stesse, considerata la prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2024. Rileva, peraltro, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, a valere sul predetto capitolo 4007, il cui stanziamento iniziale di bilancio è pari ad euro 14.296.888 per l'anno 2024, risulta accantonato l'importo di 7,4 milioni di euro corrispondente agli oneri oggetto della disposizione in esame, residuando disponibilità per il medesimo anno 2024 pari a 5.229.218 euro. Su tale prima modalità di copertura finanziaria non formula, pertanto, osservazioni.
  In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni già svolte in relazione al comma 2 dell'articolo 8, che fa ricorso alla medesima modalità di copertura finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo.
  In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi informativi relativi ai fattori che hanno determinato la necessità dell'incremento della citata autorizzazione di spesa. Infatti, qualora tale incremento fosse collegato all'adeguamento obbligatorio all'inflazione dei tetti di spesa libraria, previsto dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, dovrebbe essere chiarito, a suo avviso, con quali modalità si intenda garantire la congruità della dotazione del fondo per gli anni a decorrere dal 2025.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla novella ivi recata, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2024. Al riguardo, rappresenta che, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta al momento una disponibilità residua per l'anno 2024 pari a 43.595.047 euro.
  In tale quadro, nel prendere atto della capienza del Fondo, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che la predetta riduzione non sia suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo nell'anno 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATAPag. 80. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.
Atto n. 218.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta del 13 novembre 2024, rileva preliminarmente che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalla revisione della disciplina del testo unico delle imposte sui redditi relativa alla determinazione dei redditi dominicali e agricoli, recata dall'articolo 1 del provvedimento in esame, sono stati, in primo luogo, identificati la platea di riferimento e il relativo reddito d'impresa e si è successivamente ipotizzato che il 50 per cento di detto reddito possa trasformarsi da reddito di impresa a reddito agrario determinato forfettariamente, senza utilizzare aliquote medie, bensì applicando la riduzione alle imposte effettivamente versate, rilevabili dalle dichiarazioni per l'anno di imposta 2021 dei soggetti interessati.
  Rileva, inoltre, che alle previsioni di cui al medesimo articolo 1 relative alla trasformazione dei redditi di impresa in redditi agrari non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sia per motivi prudenziali, sia in ragione della mancanza di informazioni puntuali relative ai terreni ai quali si applica la revisione, ai fini dell'applicazione di specifici coefficienti di redditività catastale.
  Per quanto attiene alle disposizioni in materia di deducibilità di spese recate dagli articoli 54-quinquies e 54-sexies del testo unico delle imposte sui redditi, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, osserva che le stesse non sono suscettibili di determinare minori entrate negli anni successivi al primo. In particolare, con riferimento alle disposizioni di cui al predetto articolo 54-quinquies, chiarisce che, pur non potendosi quantificare i relativi effetti finanziari in modo esplicito in mancanza di specifiche e dettagliate informazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi, i potenziali effetti negativi relativi alla parte delle spese di manutenzione ordinaria dedotta nelle annualità successive alla prima potranno essere compensati dagli effetti positivi conseguenti alle novelle afferenti alle spese straordinarie. Per altro verso, le disposizioni di cui all'articolo 54-sexies, come specificato dalla relazione tecnica, mutuano le disposizioni di cui al vigente articolo 103 del citato testo unico delle imposte sui redditi in materia di reddito di impresa, introducendo dei limiti al regime di deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali.
  Fa presente, inoltre, che, pur non risultando possibile, sulla base dei dati dichiarativi disponibili, effettuare una stima puntuale degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione o per successione, non essendo possibile risalire ai valori di acquisto dei terreni e alla tassazione delle relative plusvalenze che ne derivano, in base alle valutazioni svolte, le medesime disposizioni, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica, sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito, in ragione del carattere antielusivo dell'intervento normativo.
  Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disciplina dei regimi di riallineamento ai fini fiscali prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, nonché degli effetti finanziari complessivi discendenti dalla nuova disciplina dell'istituto opzionale del riallineamento a fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda, introdotta dall'articoloPag. 81 12, entrambi riportati nella relazione tecnica, questa è riferita anche a quelli previsti a regime nelle annualità successive a quella in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Sottolinea, ancora, che la quantificazione contenuta nella relazione tecnica, che stima una crescita dal 50 all'80 per cento della quota di riserve affrancate distribuite ai soci, per effetto delle previsioni dell'articolo 14, che consentono di affrancare, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'ultima riproposizione di una analoga misura, risalente al 2004, nonché dello stock di riserve in sospensione di imposta esistenti a tale data, rapportati ai saldi attivi di rivalutazione non affrancati e alle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta 2024.
  Rappresenta che la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), delle condizioni per l'esercizio del diritto di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nel caso di fusioni tra una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea e una società residente in Italia, la cui risultante sia una società italiana, è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base dei dati rilevati dal database Orbis, dai quali risultano in media trentatré imprese italiane in situazione di carattere liquidatorio che partecipano almeno al 50,1 per cento in società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, con una perdita media annua, nel quinquennio 2018-2022, pari a circa 1,08 milioni di euro.
  Evidenzia che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alla disciplina del testo unico delle imposte sui redditi in materia di conferimenti introdotte dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, nella relazione tecnica si è assunto come riferimento il numero delle persone fisiche che hanno effettuato conferimenti per aumento di capitale tramite azioni o titoli, che, in base ai dati del registro per le imprese riferiti all'anno 2022 ai fini, è pari a 662.
  Chiarisce che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca, per gli anni 2025 e 2026, le occorrenti disponibilità finanziarie ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del provvedimento in esame, anche tenendo conto della riduzione della dotazione del medesimo Fondo prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
  Fa presente, infine, che in sede di adozione definitiva del provvedimento in esame si effettuerà una complessiva riconsiderazione della decorrenza dell'applicazione delle relative disposizioni, con specifico riferimento agli articoli 9, 10, 11, commi 1 e 2, 12, 13, per tenere conto della data di pubblicazione del provvedimento stesso, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (Atto n. 218);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalla revisione della disciplina del testo unico delle imposte sui redditi relativa alla Pag. 82determinazione dei redditi dominicali e agricoli, recata dall'articolo 1 del provvedimento in esame, sono stati, in primo luogo, identificati la platea di riferimento e il relativo reddito d'impresa e si è successivamente ipotizzato che il 50 per cento di detto reddito possa trasformarsi da reddito di impresa a reddito agrario determinato forfetariamente, senza utilizzare aliquote medie, bensì applicando la riduzione alle imposte effettivamente versate, rilevabili dalle dichiarazioni per l'anno di imposta 2021 dei soggetti interessati;

    alle previsioni di cui al medesimo articolo 1 relative alla trasformazione dei redditi di impresa in redditi agrari non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sia per motivi prudenziali, sia in ragione della mancanza di informazioni puntuali relative ai terreni ai quali si applica la revisione, ai fini dell'applicazione di specifici coefficienti di redditività catastale;

    le disposizioni in materia di deducibilità di spese recate dagli articoli 54-quinquies e 54-sexies del testo unico delle imposte sui redditi, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare minori entrate negli anni successivi al primo;

    in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui al predetto articolo 54-quinquies, pur non potendosi quantificare i relativi effetti finanziari in modo esplicito in mancanza di specifiche e dettagliate informazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi, i potenziali effetti negativi relativi alle parte delle spese di manutenzione ordinaria dedotta nelle annualità successive alla prima potranno essere compensati dagli effetti positivi conseguenti alle novelle afferenti alle spese straordinarie;

    per altro verso, le disposizioni di cui all'articolo 54-sexies, come specificato dalla relazione tecnica, mutuano le disposizioni di cui al vigente articolo 103 del citato testo unico delle imposte sui redditi in materia di reddito di impresa, introducendo dei limiti al regime di deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali;

    pur non risultando possibile, sulla base dei dati dichiarativi disponibili, effettuare una stima puntuale degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione o per successione, non essendo possibile risalire ai valori di acquisto dei terreni e alla tassazione delle relative plusvalenze che ne derivano, in base alle valutazioni svolte, le medesime disposizioni, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica, sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito, in ragione del carattere antielusivo dell'intervento normativo;

    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disciplina dei regimi di riallineamento ai fini fiscali prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, nonché degli effetti finanziari complessivi discendenti dalla nuova disciplina dell'istituto opzionale del riallineamento a fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda, introdotta dall'articolo 12, entrambi riportati nella relazione tecnica, è riferita anche a quelli previsti a regime nelle annualità successive a quella in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

    la quantificazione contenuta nella relazione tecnica, che stima una crescita dal 50 all'80 per cento della quota di riserve affrancate distribuite ai soci, per effetto delle previsioni dell'articolo 14, che consentono di affrancare, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'ultima riproposizione di una analoga misura, risalentePag. 83 al 2004, nonché dello stock di riserve in sospensione di imposta esistenti a tale data, rapportati ai saldi attivi di rivalutazione non affrancati e alle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta 2024;

    la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), delle condizioni per l'esercizio del diritto di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nel caso di fusioni tra una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea e una società residente in Italia, la cui risultante sia una società italiana, è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base dei dati rilevati dal database Orbis, dai quali risultano in media trentatré imprese italiane in situazione di carattere liquidatorio che partecipano almeno al 50,1 per cento in società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, con una perdita media annua, nel quinquennio 2018-2022, pari a circa 1,08 milioni di euro;

    ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alla disciplina del testo unico delle imposte sui redditi in materia di conferimenti introdotte dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, nella relazione tecnica si è assunto come riferimento il numero delle persone fisiche che hanno effettuato conferimenti per aumento di capitale tramite azioni o titoli, che, in base ai dati del registro per le imprese riferiti all'anno 2022 ai fini, è pari a 662;

    il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca, per gli anni 2025 e 2026, le occorrenti disponibilità finanziarie ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del provvedimento in esame, anche tenendo conto della riduzione della dotazione del medesimo Fondo prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

    in sede di adozione definitiva del provvedimento in esame si effettuerà una complessiva riconsiderazione della decorrenza dell'applicazione delle relative disposizioni, con specifico riferimento agli articoli 9, 10, 11, commi 1 e 2, 12, 13, per tener conto della data di pubblicazione del provvedimento stesso, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti;

   rilevata l'opportunità di:

    riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di prevedere che la disposizione faccia riferimento all'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla formulazione utilizzata nella prassi consolidata;

    sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), il numero 1.3), escludendo in tal modo l'abrogazione della lettera i-bis) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, al fine di assicurare il coordinamento tra le disposizioni del predetto articolo 3 e l'articolo 23, comma 1, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che richiama l'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'esigenza di:

    1) riconsiderare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del provvedimentoPag. 84 alla luce dei tempi necessari per la sua adozione definitiva, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti;

    2) sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: previste a legislazione vigente con le seguenti: disponibili a legislazione vigente, al fine di formulare la clausola di invarianza finanziaria in termini conformi a quelli utilizzati nella prassi;

    3) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), il numero 1.3), escludendo in tal modo l'abrogazione della lettera i-bis) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, al fine di assicurare il coordinamento tra le disposizioni del predetto articolo 3 e l'articolo 23, comma 1, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che richiama l'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 228.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 229.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 230.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto n. 231.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».
Atto n. 232.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, fa presente che i cinque schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvedono alla ripartizione della quota devoluta alla diretta gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2020, riferiti all'anno 2019.
  Prima di passare all'illustrazione dei citati schemi di decreto, ricorda preliminarmente che le disposizioni vigenti in materia prevedono che una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta Pag. 85gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
  Quanto all'impiego dei fondi, l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrato, da ultimo, dal decreto-legge n. 105 del 2023, prevede che la quota di gestione statale possa essere destinata a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, nonché, a decorrere dalla presente ripartizione, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  A decorrere da quest'anno, per effetto di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il piano di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale è stato elaborato secondo le preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e non più, invece, secondo una ripartizione in quote uguali tra le categorie di interventi ammesse a contributo.
  Fa presente, peraltro, che in base a quanto previsto dall'articolo 47, comma 5, della citata legge n. 222 del 1985, i contribuenti potranno optare anche per la nuova categorie di intervento del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2024, riferiti all'anno 2023, i cui dati saranno resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze solo a partire dal terzo periodo di imposta di riferimento, vale a dire dalla quota di ripartizione dell'anno 2027.
  Per la ripartizione della quota riferita all'anno 2023 e fino alla ripartizione della quota riferita all'anno 2027, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 dispone che la quota dell'IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse da parte dei contribuenti, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. La dotazione da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti riguardanti le dipendenze patologiche, a valere sulle risorse del 2023, è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 105 del 2023.
  La quota a diretta gestione statale che i contribuenti non hanno espressamente destinato a una categoria di intervento è stata utilizzata, inoltre, per la distribuzione della quota da destinare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014. Ai sensi di tale ultima disposizione, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo spetta una quota pari al 20 per cento della quota dell'IRPEF a diretta gestione statale. Alla luce del nuovo impianto normativo, al fine di valorizzare il criterio della distribuzione delle risorse in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, la predetta quota del 20 per cento è stata applicata esclusivamente alla quota riferita alle scelte non espresse.
  Per le categorie «Fame nel mondo», «Calamità naturali», «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», «Conservazione di beni culturali», ricorda che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale sono tuttora disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. A seguito dell'introduzione della nuova categoria di intervento e del nuovo criterio di distribuzione delle risorse tra le categorie, il regolamento è attualmente in corso di revisione e aggiornamento.
  A tal proposito, rammenta che questa Commissione ha esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del citato regolamento di cui all'Atto del Governo n. 190 della presente legislatura, approvando, lo scorso 26 settembre, un parere favorevole con osservazioni.Pag. 86 Tale schema di decreto reca rilevanti modifiche procedurali finalizzate ad apportare una semplificazione amministrativa, a promuovere la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e a tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi. Tale schema incorpora, inoltre, le modifiche apportate alla normativa vigente dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023, che hanno introdotto, nel novero delle destinazioni della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la tipologia di intervento relativa al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Evidenzia che, secondo le informazioni disponibili nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il 40,5 per cento dei contribuenti ha espresso validamente una scelta relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi, apponendo la propria firma nell'apposito modulo allegato alla medesima dichiarazione. Nello specifico, i contribuenti che hanno esercitato questa scelta sono stati 16.818.511, su un totale di 41.525.982 contribuenti. Il 71 per cento di essi ha espresso la propria scelta a favore della Chiesa cattolica, mentre circa il 22,5 per cento ha preferito destinare il proprio otto per mille a favore dello Stato. La restante parte dei contribuenti che ha espresso una scelta di destinazione dell'otto per mille ha optato per le altre confessioni religiose.
  Rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a circa 330,4 milioni di euro, lo stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2023 è pari a 192.623.522 euro, in ragione di decurtazioni effettuate da pregressi interventi normativi che hanno ridotto la relativa autorizzazione legislativa di spesa, destinandone le risorse ad altre finalità, per un totale di circa 137,8 milioni di euro, pari a oltre il 45 per cento dello stanziamento teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Il predetto importo pari a 192.623.522 euro, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è successivamente affluito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo 224, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», per essere ripartito tra le categorie di intervento sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti che hanno destinato l'otto per mille dell'IRPEF allo Stato.
  Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, in riferimento alle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 e presentate nel 2020, si evince che, dello stanziamento a disposizione per l'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale, una quota pari a 113.031.483 euro è riferibile a contribuenti che, oltre alla scelta in favore della destinazione allo Stato, hanno anche espresso una preferenza tra le categorie di intervento. La quota dell'importo dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la quale, invece, i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo ad una specifica destinazione è pari a 79.592.039 euro. Da tale ultimo importo, come si è detto, è stata detratta una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.408 euro, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota destinata al finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche è pari a 63.673,631 euro.
  Ai fini del riparto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale per l'annualità 2023, ricorda che il Governo ha presentato uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per ciascuna delle categorie di intervento, ad eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica individuati annualmente con decreto del Pag. 87Ministro dell'istruzione e del merito, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, con priorità per quelli che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili. Per le restanti cinque categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2023 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, attraverso un piano di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale elaborato, per la prima volta, sulla base del nuovo impianto normativo, costituito dall'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 e dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023.
  In relazione alle citate categorie, considerate ai fini della ripartizione delle somme tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati cinque distinti schemi di decreto, concernenti, rispettivamente: gli interventi relativi alla fame nel mondo, oggetto dell'Atto del Governo n. 228; gli interventi relativi alle calamità naturali, oggetto dell'Atto del Governo n. 229; gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati oggetto dell'Atto del Governo n. 230; gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali oggetto dell'Atto del Governo n. 231; infine, la nuova categoria di intervento relativa al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche oggetto dell'Atto del Governo n. 232.
  Per quest'ultima categoria, come accennato in precedenza, non è stato ancora possibile per i contribuenti esprimere la preferenza per la ripartizione delle risorse tra gli interventi ammessi a contributo afferenti a tale finalità, le quali sono state attribuite con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.
  Fa presente, inoltre, che l'importo di 113.031.483 euro, pari al 58,68 per cento del totale dello stanziamento dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2023, è stato ripartito dagli schemi di decreto in esame in funzione delle preferenze espresse tra le categorie di intervento, le quali si sono attestate in misura percentuale pari al 28,74 per cento a favore degli interventi in materia di edilizia scolastica, al 12,81 per cento per gli interventi relativi alle calamità naturali, al 7,56 per gli interventi concernenti la fame nel mondo, al 7,19 per cento in favore degli interventi volti alla conservazione beni culturali e al 2,38 per cento per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.
  Riguardo all'ammontare delle risorse prese in considerazione dai decreti in esame per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria, sottolinea che, alla dotazione dell'annualità 2023, assegnata, come detto, sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti, si sono inoltre aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, di ammontare complessivamente pari a 4.327.933 euro. Tali risparmi, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono stati riversati sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. In particolare, 2.079.934 euro sono stati riassegnati alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati»; 1.608.382 euro alla categoria «Conservazione dei beni culturali»; 478.727 euro alla categoria «Calamità naturali»; 160.891 euro, infine, alla categoria «Fame nel mondo».
  Inoltre, la dotazione di ciascuna categoria è stata altresì incrementata della quota residua di ripartizione dell'anno 2022, salvo che per la categoria «Calamità naturali», che non ha presentato residui dalla ripartizione dello scorso anno, avendo esaurito tutta la dotazione disponibile. La dotazione complessiva di tale categoria per il 2023, comprensiva dei risparmi di spesa, ammonta pertanto a 25.153.800 euro.
  La dotazione spettante alla categoria «Conservazione di beni culturali» è risultata incrementata dell'importo residuo pari a 21.070.601 euro, derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello Pag. 88scorso anno, che è stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo in favore della medesima categoria, che ha raggiunto pertanto, per il 2023, l'importo complessivo di 36.528.614 euro.
  Analogamente, la categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» è stata incrementata di 9.671.335 euro quale residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2022. La dotazione complessiva spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi pari a 16.335.710 euro.
  Per la categoria «Fame nel mondo», ricorda che lo scorso anno si è determinato un residuo pari a 74.745 euro, che è stato destinato alla ripartizione del 2023, dando luogo, pertanto, a una dotazione complessiva spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, pari a 14.797.974 euro.
  Rappresenta che, come indicato nella relazione illustrativa agli schemi di decreto in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2023 sono pervenute, entro le scadenze prefissate, 342 istanze. Di queste, 236 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, mentre 106 sono state ritenute idonee al finanziamento e inserite nelle graduatorie sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2023, per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023. Tutte le 106 istanze idonee sono state ammesse al finanziamento, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.
  In dettaglio, delle 134 istanze relative alla categoria «Fame nel mondo», 28 sono risultate finanziabili.
  Delle 47 istanze riguardanti la categoria «Conservazione di beni culturali», sono stati ammessi a finanziamento 28 progetti, di cui 12 interventi aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e altri 16 progetti rientranti nella categoria ed estranei all'area interessata dal sisma. In proposito, ricorda che, come evidenziato dalla relazione illustrativa allegata agli schemi in esame, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2023, nel definire i parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria della «Conservazione dei beni culturali», ha previsto che le risorse della categoria siano destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, e che, esaurita la graduatoria di tali interventi, si proceda all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati per la medesima categoria. Rileva che delle 23 istanze riferite alla categoria «Calamità naturali», 10 hanno conseguito il giudizio di idoneità e sono state ammesse in graduatoria; delle 65 istanze relative alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», sono risultati idonei al finanziamento 7 interventi; infine, delle 73 istanze per la categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», sono 33 i progetti ammessi in graduatoria.
  Le risorse disponibili per il 2023 sono risultate dunque sufficienti a finanziare tutti i progetti idonei ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche. Va segnalato, peraltro, che all'esito dell'istruttoria è emerso che, quest'anno, con riferimento a ciascuna delle predette categorie, gli interventi ritenuti idonei e ammessi al contributo non hanno esaurito le somme disponibili. Si sono pertanto determinati residui di ripartizione in tutte le categorie.
  Come riportato nel preambolo dello schema di decreto relativo alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», fa presente che, a seguito dell'istruttoria, sono risultati finanziabili tutti i 7 interventi ammessi in graduatoria, per un importo complessivo di 952.121 euro. Essendo tale cifra inferiore a quella disponibile, viene a determinarsi un residuo di ripartizione pari a 15.383.588 Pag. 89euro, che può essere distribuito in favore delle altre tipologie di intervento.
  Con riferimento alla categoria «Conservazione dei beni culturali», sottolinea che nel preambolo dello schema si riporta che, in base alle valutazioni effettuate dalla competente Commissione, 28 interventi sono stati ritenuti idonei e ammessi al contributo, di cui 12 correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 16 interventi estranei all'area interessata dal sisma, per un ammontare complessivo di 31.698.153 euro. Tale importo non esaurisce la somma attribuita alla categoria, pari a 36.528.614 euro, con un residuo di ripartizione di 4.830.461 euro. Tale importo residuo è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della ratio della norma introdotta dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  Con riferimento alla categoria di intervento «Calamità naturali», evidenzia che il finanziamento dei 10 progetti ritenuti idonei, su un totale di 23 istanze presentate, ammonta a 17.372.101 euro, determinando un residuo di ripartizione di 7.781.699 euro.
  Per la categoria «Fame nel mondo» rileva infine che sono state presentate 134 istanze, di cui 28 ammesse in graduatoria e al finanziamento. L'importo complessivo dei progetti per i quali è ammesso il contributo è di 7.832.297 euro. Il residuo di ripartizione risulta pertanto pari a 6.965.677 euro. Per la categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», ad avviso della Commissione sono 33 i progetti che presentano attitudine a realizzare gli obiettivi fissati dalla norma, per un importo complessivo di 10.396.662 euro. Il residuo della ripartizione, a valere sulla quota riferita alle scelte non espresse, è pertanto pari a 53.276.969 euro.
  Osserva che, per tali residui nella relazione illustrativa si chiarisce, con riferimento alle categorie «Fame nel mondo», «Calamità naturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», che i relativi residui non vengono ripartiti tra le altre tipologie di intervento, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, essendo stati già integralmente finanziati tutti i progetti idonei. Ai fini della ripartizione dei residui derivanti dalla ripartizione della quota di competenza delle categorie «Calamità naturali», «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», «Fame nel mondo» e «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», nella relazione illustrativa si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2-bis comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 e dell'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, i suddetti residui potranno essere ripartiti con successiva delibera del Consiglio dei ministri, a favore di specifici interventi nel rispetto delle finalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.
  All'esito dell'istruttoria, dunque, considerati i residui della ripartizione, l'importo assegnato per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2023 è risultato pari complessivamente a 68.251.335 euro.
  Infine, per la ricostruzione dettagliata della normativa che attualmente disciplina la materia, degli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, dei riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dai competenti uffici di documentazione della Camera.
  Ciò posto, si riserva di formulare le proposte di parere sugli schemi di decreto in esame nell'ambito della prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2024 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 233.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui oggi la Commissione avvia l'esame reca l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 e al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune.
  In particolare, fa presente che la Nota in esame, da un lato, prevede la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale e, dall'altro, l'aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il trasporto pubblico locale, il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio di asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell'istruzione pubblica ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Alla luce di tali previsioni, rileva che la Nota reca la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sulla base dei dati di tutte le funzioni fondamentali aggiornati all'annualità 2021, da utilizzarsi per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il 2024.
  Osserva che la Nota metodologica di aggiornamento e revisione dei fabbisogni standard dei comuni per l'annualità 2024 è stata redatta il 23 ottobre 2023 dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., la quale, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, ha il compito di predisporre le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard, allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Evidenzia che la metodologia è stata approvata all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023 e che il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato l'atto in esame il 27 settembre 2024 ai fini dell'adozione del relativo decreto.
  Fa presente che la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella riunione del 17 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2020. Nelle premesse del parere si dà conto della posizione dell'ANCI, condivisa dall'UPI, che, nell'esprimere parere favorevole, ha formulato talune osservazioni. Rileva, in particolare, che l'ANCI ha sottolineato il nuovo peso attribuito alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo nella determinazione del coefficiente di riparto dei fabbisogni, evidenziando, tuttavia, che le attuali metodologie dei fabbisogni standard e della determinazione del Fondo di solidarietà comunale non permettono di tener conto dell'evoluzione del contesto economico, fortemente influenzato dall'inflazione e dalla crescita di oneri incomprimibili, quali quelli per il personale. Fa presente che l'ANCI ha, altresì, rappresentato che non sono state adeguatamente consideratePag. 91 le dinamiche demografiche che penalizzano, in particolare, i comuni di piccola dimensione situati nelle aree interne soggette a spopolamento e che è, pertanto, necessario ed urgente rivedere le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard al fine di garantire una distribuzione più equa e una misura più adeguata delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, che rimangono invece invariate in assenza di un adeguato contributo verticale.
  In generale, per quanto riguarda i fabbisogni standard dei comuni, ricorda che i relativi coefficienti di riparto sono utilizzati per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale, in base a quanto disposto, per il 2024, dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rammenta altresì che i fabbisogni standard rappresentano le necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, segnala che il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che i fabbisogni standard siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e territorio; servizio smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale; servizio asili nido; trasporto pubblico locale. Con riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e a quelle di polizia locale, evidenzia che l'Atto in esame sostituisce il previgente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, introducendo la revisione delle relative Note metodologiche. Ricorda che attualmente la funzione trasporto pubblico locale è l'ultima in attesa di aggiornamento metodologico.
  Passando ad esaminare più in dettaglio i contenuti dello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1 prevede l'adozione della Nota metodologica che prevede l'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024 e il fabbisogno standard complessivo per ciascuno di tali comuni. In base a quanto stabilito dall'articolo 2, rileva che i comuni delle regioni a statuto ordinario provvedono a dare adeguata pubblicità del decreto sul proprio sito istituzionale e attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.
  Passando all'illustrazione dei contenuti della Nota metodologica, rileva che la Parte I riguarda la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e delle funzioni di polizia locale.
  In base a quanto riportato nella Parte II della Nota, fa presente che per la determinazione dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2021.
  Segnala che nella Parte III sono riportate le appendici alla Nota: nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC70U per la rilevazione dei fabbisogni standard, mentre nell'Appendice E sono riportati sono riportati i valori aggiornati dei coefficienti di riparto riferiti a ciascun comune.
  Segnala che per l'applicazione dei fabbisogni standard 2024 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021 e che, in fase applicativa, per quelle funzioni che hanno come gruppo di riferimento la popolazione residente al fine di attenuare le variazioni negli anni dell'andamento della popolazione, per il calcolo del fabbisogno standard, la spesa standard unitaria derivante dall'applicazione del modello di stima è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2016-2019 e 2021. Fa presente che si tratta delle funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo, della funzione di polizia locale, del servizio di trasporto pubblico locale e della funzione del settore sociale al netto del servizio di asili nido. Pag. 92Analogamente, rileva che per la funzione di istruzione pubblica il costo standard unitario, ottenuto applicando il modello econometrico, è stato moltiplicato per la media della popolazione residente in età 3-14 anni per il periodo 2016-2019 e 2021. Evidenzia altresì che l'annualità 2020 non è stata considerata a causa degli effetti generati dalla pandemia.
  Per quanto attiene, invece, alla revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard, come detto in precedenza, le innovazioni riguardano le funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo e la funzione di polizia locale. In entrambi i casi è stato definito un nuovo modello di stima a due stadi attraverso l'utilizzo di dati panel, in continuità con gli aggiornamenti metodologici effettuati negli anni precedenti per le funzioni comunali relative al settore sociale, alla viabilità e al territorio, ai rifiuti, agli asili nido e all'istruzione pubblica.
  Rileva che i dati panel rappresentano la raccolta di dati disponibili a livello di ciascun comune per diverse annualità e che la stima dei fabbisogni standard delle funzioni oggetto di revisione metodologica è avvenuta utilizzando un calcolo di stima a effetti fissi nel primo stadio e regredendo gli effetti fissi comunali, ovvero gli elementi strutturali e individuali per ciascun comune che caratterizzano gli enti lungo tutto l'arco temporale del panel, sulle medie delle variabili di contesto comunale nel secondo stadio. Fa presente che le precedenti metodologie, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, adottavano, invece, un modello di stima basato sulla funzione di spesa, in cui la popolazione residente rappresentava la variabile relativa al gruppo client e il principale indicatore di domanda.
  Considerando che le informazioni utili alla stima riguardano più anni contabili, rileva che i valori monetari sono stati espressi in termini reali utilizzando l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività di fonte ISTAT, considerando come anno base il 2021, ultimo anno di riferimento del panel considerato.
  Fa presente che nel primo stadio, in particolare, è stimato il modello di spesa unitaria per abitante ricorrendo allo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sette annualità, ossia 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 202, e che la spesa per abitante viene messa in relazione con le unità immobiliari complessive, i prezzi dei fattori produttivi e le forme di gestione associata. Rileva che nel secondo stadio, utilizzando un modello cross-section, gli effetti fissi stimati nel primo sono messi in relazione con le seguenti caratteristiche dei comuni che possono considerarsi strutturali, essendo caratterizzate da variazioni molto lente nel tempo: l'appartenenza raggruppamenti di comuni simili per specifiche caratteristiche, i cosiddetti cluster; l'appartenenza regionale; gli elementi che caratterizzano il contesto territoriale in cui vengono erogati i servizi da parte dei comuni.
  Nell'ambito delle funzioni generali di amministrazione, come evidenziato nella Nota, segnala che è stata effettuata una revisione della quota di fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione da riconoscere nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali.
  In particolare, rende noto che la Relazione illustrativa ricorda che le funzioni generali di amministrazione ricomprendono i servizi di gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico e altri servizi generali tra cui il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento e il servizio di segreteria generale, personale e organizzazione. Osserva come tali servizi costituiscano una funzione trasversale di supporto alla erogazione di tutti gli altri servizi del comune riferibili sia a funzioni fondamentali, come ad esempio il settore sociale, sia a funzioni non fondamentali per esempio la promozione della cultura e del turismo.
  In virtù della loro funzione trasversale di supporto, rileva che solo la parte del fabbisogno standard delle funzioni generali compatibile con le funzioni fondamentali viene considerata nella composizione del Pag. 93fabbisogno complessivo. In proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua le funzioni fondamentali dei comuni e delle province ai fini dell'avvio del federalismo fiscale, in attesa della identificazione definitiva delle funzioni fondamentali, dispone che le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo sono considerate, in via provvisoria, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009. Rammenta altresì che le funzioni fondamentali dei comuni sono state identificate successivamente, a decorrere dal 2013, dall'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Fa presente che la Nota metodologica in esame afferma che l'individuazione definitiva delle funzioni fondamentali rende necessaria una revisione della quota di fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione da riconoscere nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali. La Nota, pertanto, nell'Appendice A, effettua la revisione della quota della funzione generale di amministrazione, gestione e controllo analizzando la consistenza delle funzioni non fondamentali in termini di spesa. Evidenzia che per ciascun anno è stato valutato il peso delle funzioni non fondamentali rispetto al totale delle funzioni e preso come riferimento il valore medio complessivo di tutte le annualità. Fa presente che, essendo questo valore risultato pari al 9,14 per cento, si è stabilito che le funzioni fondamentali equivalgono a un valore pari al 90,86 per cento. Segnala che, al fine di un raggiungimento del nuovo valore nel 2028, si procederà ad una applicazione graduale secondo la seguente progressione: 74 per cento nel 2024, 78 per cento nel 2025, 82 per cento nel 2026, 86 per cento nel 2027 e 90,86 per cento nel 2028. Spiega che l'impiego di un coefficiente ridotto, rispetto al valore di 90,86 per cento si motiva con la necessità di graduare nel tempo gli effetti redistributivi del riparto in considerazione dell'invarianza delle risorse attualmente disponibili per il riparto stesso. Evidenzia che la Nota precisa, inoltre, che la variazione del peso di una funzione non genera, né in aumento né in riduzione, effetti in termini di risorse complessive rivolte alla perequazione.
  Segnala che, anche con riferimento alle funzioni di polizia locale, si introduce un modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati panel e che, anche in questo caso, l'ampio periodo rappresentato dai dati a disposizione ha permesso di individuare i mutamenti intervenuti negli anni in modo da definire le eventuali modifiche proprie dello svolgimento delle funzioni di polizia locale.
  Fa presente che la Nota metodologica ricorda che le funzioni di polizia locale si compongono di tre differenti servizi: la polizia municipale che si occupa della viabilità e della regolazione del traffico, di attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di accertamento, di carattere esecutivo, amministrativo o tecnico; la polizia commerciale, diretta a verificare la regolarità della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande; la polizia amministrativa, che si esplica nell'attività di regolamentazione di determinate attività, nella valutazione dei rilasci di permessi per le medesime e nell'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni.
  Rileva che la Nota metodologica, considerando la spesa di riferimento ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, evidenzia che il livello di spesa storica di questa funzione per fascia dimensionale presenta un livello di spesa intorno ai 45 euro per i comuni fino a 500 abitanti, che si riduce sino alla classe dimensionale di 3.000 abitanti dove il valore risulta di poco superiore ai 30 euro; con l'aumentare della popolazione la spesa per abitante inizia poi a crescere nuovamente sino ad arrivare a circa 75 euro pro capite per i comuni sopra i 100.000 abitanti, nei quali l'attività della polizia locale risulta indubbiamente più Pag. 94complessa da gestire. Segnala che a livello di area geografica si evidenzia una spesa storica pro capite più bassa al Nord, in particolare al Nord-Est dove si registra la spesa più bassa, con valori intorno ai 33 euro per abitante e che andamenti pressoché costanti si registrano nel corso degli anni all'interno delle differenti aree con un solo lieve calo della spesa nell'area Sud.
  Osserva che livello di area geografica la spesa storica per abitante è più bassa al Nord-Est e che per le altre aree, invece, la spesa è superiore ai 250 euro per abitante in tutto il periodo con valori prossimi ai 300 euro pro capite per i comuni del Sud. Evidenzia come, a livello regionale, in particolare, in Liguria si registri la spesa più elevata nelle annualità 2019 e 2021, mentre la spesa pro capite più bassa si può notare in Puglia e in Veneto in tutte le annualità.
  Per quanto concerne la stima dei fabbisogni standard per il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi dell'istruzione pubblica, osserva che si è provveduto ad aggiornare la banca dati di riferimento, confermando l'utilizzo della metodologia già applicata.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala che la relazione tecnica allegata allo schema evidenzia che il decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, recando disposizioni di aggiornamento e revisione del metodo di determinazione dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario.
  Alla luce di quanto rappresentato, espresso un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nel corso della prossima seduta, anche al fine di tenere conto di eventuali sollecitazioni che dovessero pervenire.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 9 ottobre 2024, osserva che, con riferimento all'articolo 6, comma 1, le risorse destinate, nell'ambito del capitolo 2147 dello stato di previsione del Ministero della salute, all'adeguamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992 sono sufficienti a consentirne l'integrazione con il sistema di archivi nazionale, trattandosi di adeguamenti tecnici che determinano un impatto minimo sull'impianto complessivo della medesima banca dati e possono, pertanto, essere realizzati nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione del sistema informatico.
  Rappresenta, altresì, che l'adeguamento, da parte delle farmacie di proprietà pubblica e delle strutture sanitarie riconducibili a enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, dei propri dispositivi di lettura ottica, previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto ai fini della registrazionePag. 95 dell'identificativo univoco di cui all'articolo 3, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'identificativo univoco può essere letto con i dispositivi di scansione ottica di uso corrente, fermo restando che, in base alla normativa europea oggetto di recepimento e di attuazione, per le strutture sanitarie le attività di verifica delle caratteristiche di sicurezza e di disattivazione dell'identificativo univoco delle strutture sanitarie possono essere effettuate dai grossisti.
  Evidenzia, inoltre, che l'adeguamento del Sistema tessera sanitaria previsto dall'articolo 6, comma 4, al fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco o la registrazione del bollino farmaceutico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Sistema già consente alle farmacie di comunità di erogare confezioni registrando gli elementi identificativi del bollino farmaceutico.
  Chiarisce che la collaborazione tra l'Archivio nazionale, gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e il Sistema tessera sanitaria non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il suo svolgimento avverrà nell'ambito della convenzione che il medesimo Istituto stipulerà con il soggetto giuridico responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161.
  Fa presente che le attività di informazione e di comunicazione attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già nella disponibilità della medesima Agenzia ai fini del suo ordinario funzionamento, trattandosi di attività di portata limitata.
  Evidenzia, altresì, che il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco potranno provvedere allo svolgimento delle attività di controllo e supervisione del sistema di archivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già rientranti nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti al predetto Ministero sull'effettiva operatività degli archivi gestiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché delle attività di supervisione e controllo demandate all'Agenzia per il contrasto al crimine farmaceutico.
  Fa presente, infine, che l'applicazione dei nuovi dispositivi antimanomissione non appare suscettibile di determinare un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al Servizio sanitario nazionale, in quanto la flessibilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quanto alla produzione della carta valori consentirà alle aziende produttrici di disporre degli strumenti più opportuni rispetto alle loro esigenze in relazione alla dimensione e alla forma dei nuovi dispositivi, senza modificare le attuali linee produttive.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto n. 198);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 6, comma 1, le risorse destinate, nell'ambito del capitolo 2147 dello stato di previsione del Ministero della salute, all'adeguamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992 sono sufficienti a consentirne l'integrazione con il sistema di archivi nazionale, trattandosi di adeguamenti tecnici che determinano un impatto minimo sull'impianto complessivo Pag. 96della medesima banca dati e possono, pertanto, essere realizzati nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione del sistema informatico;

    l'adeguamento, da parte delle farmacie di proprietà pubblica e delle strutture sanitarie riconducibili a enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, dei propri dispositivi di lettura ottica, previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto ai fini della registrazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 3, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'identificativo univoco può essere letto con i dispositivi di scansione ottica di uso corrente, fermo restando che, in base alla normativa europea oggetto di recepimento e di attuazione, per le strutture sanitarie le attività di verifica delle caratteristiche di sicurezza e di disattivazione dell'identificativo univoco delle strutture sanitarie possono essere effettuate dai grossisti;

    l'adeguamento del Sistema tessera sanitaria previsto dall'articolo 6, comma 4, al fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco o la registrazione del bollino farmaceutico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Sistema già consente alle farmacie di comunità di erogare confezioni registrando gli elementi identificativi del bollino farmaceutico;

    la collaborazione tra l'Archivio nazionale, gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e il Sistema tessera sanitaria non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il suo svolgimento avverrà nell'ambito della convenzione che il medesimo Istituto stipulerà con il soggetto giuridico responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161;

    le attività di informazione e di comunicazione attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già nella disponibilità della medesima Agenzia ai fini del suo ordinario funzionamento, trattandosi di attività di portata limitata;

    il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco potranno provvedere allo svolgimento delle attività di controllo e supervisione del sistema di archivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività già rientranti nell'ambito dei compiti di vigilanza attribuiti al predetto Ministero sull'effettiva operatività degli archivi gestiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché delle attività di supervisione e controllo demandate all'Agenzia per il contrasto al crimine farmaceutico;

    l'applicazione dei nuovi dispositivi antimanomissione non appare suscettibile di determinare un incremento dei prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici al Servizio sanitario nazionale, in quanto la flessibilità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quanto alla produzione della carta valori consentirà alle aziende produttrici di disporre degli strumenti più opportuni rispetto alle loro esigenze in relazione alla dimensione e alla forma dei nuovi dispositivi, senza modificare le attuali linee produttive,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva Pag. 97(UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
Atto n. 227.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto all'esame della Commissione dà attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2022-2023, che ha conferito una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, conviene con la relazione tecnica in merito alla sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni dell'articolo 1, che recano norme modificative ed integrative della disciplina vigente che pongono obblighi su operatori privati e richiamano i compiti di vigilanza e sanzionatori della Banca d'Italia, posto che la stessa relazione tecnica assicura che tale soggetto, godendo di piena indipendenza finanziaria e di bilancio e non rientrando nel novero delle Pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, potrà provvedere ai relativi compiti avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie nelle sue disponibilità. Evidenzia tuttavia che la lettera c) del comma 1 modifica la normativa che individua i soggetti sui quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può espletare, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, gli opportuni controlli al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare includendovi anche i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui alla nuova lettera v-bis) dell'articolo 3, comma 2. Precisa che sul punto andrebbe confermato che la Guardia di finanza, con specifico riferimento al Nucleo speciale di polizia valutaria, possa assicurare l'espletamento dei controlli sulla corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, posto che si ampliano gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati, fa presente che andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate alla trattazione dei dati soggetti a trasmissione presso l'Agenzia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva, in primo luogo, che le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che consentono al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, controlli anche su prestatori di servizi per le cripto-attività, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo Nucleo potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rimette al medesimo Nucleo la definizione della frequenza e dell'intensità dei controlli e delle ispezioni.
  Osserva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2, che ampliano gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, includendo nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione anche i prestatori di servizi per le cripto-attività, Pag. 98non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla trattazione dei dati trasmessi dai predetti soggetti nell'ambito delle risorse già destinate a tale scopo nel proprio bilancio.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di dare espressa conferma circa l'effettiva possibilità, per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, di espletare tutti i controlli sulla corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente, ove si consideri, in particolare che l'articolo 1, comma 1, la lettera c), dello schema di decreto in esame include, tra i soggetti nei cui confronti il suddetto Nucleo può espletare gli opportuni controlli, anche i prestatori di servizi per le cripto-attività.

  Il sottosegretario Federico FRENI osserva, al riguardo, che le valutazioni in merito all'intensità e alla frequenza dei controlli operati nell'ambito delle attribuzioni spettanti al corpo della Guardia di finanza sono prerogativa del Corpo medesimo e, pertanto, nel caso di specie, sarà quindi cura del suddetto Nucleo speciale di polizia valutaria pianificare le opportune attività di controllo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur prendendo atto delle rassicurazioni del sottosegretario, fa presente come nelle valutazioni in ordine alla pretesa assenza di oneri per la Guardia di finanza, non si siano tenute in adeguata considerazione le prospettive evolutive del settore delle cripto-attività.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (Atto n. 227);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che consentono al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, controlli anche su prestatori di servizi per le cripto-attività, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo Nucleo potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rimette al medesimo Nucleo la definizione della frequenza e dell'intensità dei controlli e delle ispezioni;

    le disposizioni dell'articolo 2, che ampliano gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, includendo nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione anche i prestatori di servizi per le cripto-attività, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla trattazione dei dati trasmessi dai predetti soggetti nell'ambito delle risorse già destinate a tale scopo nel proprio bilancio;

   rilevata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 in termini corrispondenti alla prassi consolidata,

Pag. 99

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: previste a legislazione vigente con le seguenti: disponibili a legislazione vigente».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal relatore.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

  La seduta termina alle 15.40.