SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.
La seduta comincia alle 14.10.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, evidenzia come l'accordo sia finalizzato all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione Pag. 28fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e l'interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti dell'Accordo in esame – composto da un preambolo e da tredici articoli – sottolinea che la presente relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.
In particolare, l'articolo 5 dispone che, per gli eventuali danni o perdite provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo, il relativo risarcimento verrà stabilito attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.
L'articolo 7, alla lettera a), impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, la lettera b), dispone che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.
L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo è permesso al personale delle Parti in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi delle normative nazionali in materia, e il loro trasferimento a Parti terze non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. Infine, la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate è rimessa ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone delle consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, delle norme di copertura finanziaria dell'accordo e della entrata in vigore.
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
C. 2102 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, fa presente che l'Accordo in esame, frutto di un iter negoziale complesso e piuttosto lungo, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione economica tra Unione europea e Ghana, attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e la conseguente facilitazione dell'accesso al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale.
Il testo si compone di 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di quattro Allegati e di un Protocollo, oltre ad un preambolo che indica le ragioni che lo sottendono e gli obiettivi.Pag. 29
Il Titolo I (articoli 1 e 2) precisa l'obiettivo di consentire al Ghana un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, anche nell'ottica di un più ampio Accordo di partenariato economico, promuovendo una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale e rafforzare le relazioni fra le Parti.
Il Titolo II (articoli da 3 a 9) definisce i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo da parte dell'Unione europea ma tramite il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia.
Il Titolo III (articoli da 10 a 43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
L'Accordo richiama quindi gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio (Titolo IV, articolo 44) precisando che le parti convengono di contribuire a raggiungere un accordo di partenariato economico tra l'Africa occidentale e l'Unione europea nei settori del commercio di servizi ed elettronico, degli investimenti, della concorrenza e della proprietà intellettuale.
Il titolo V (articoli da 45 a 67) disciplina le modalità di prevenzione e risoluzione di eventuali controversie.
Vengono poi fissate le clausole di eccezioni generali (Titolo VI, articoli 68-70), fra cui quelle relative alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale; alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e specifiche in tema di sicurezza e fiscalità.
Infine il Titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 71-82).
Le due appendici riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dal Ghana e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo. I quattro allegati trattano dei dazi sui prodotti originari del Ghana e della parte europea, recano l'elenco dei diritti e degli altri oneri della parte ghaneana e quello delle regioni ultra periferiche dell'Unione europea interessate dall'articolo 74, ovvero i Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione), le Azzorre, Madeira e le Isole Canarie.
Il protocollo, infine, disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e precisa, all'articolo 10, relativo allo scambio di informazioni e riservatezza che i dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nel territorio della parte che potrebbe fornirli e che l'impiego di informazioni ottenute a norma del protocollo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale è considerato conforme ai fini del protocollo stesso. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.
Il protocollo, inoltre, rispettivamente agli articoli 11 e 12 dispone in merito alla comparizione di esperti e testimoni e alle spese di assistenza.
Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone delle consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, delle Pag. 30norme di copertura finanziaria dell'accordo e della entrata in vigore.
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 Gaetana Russo e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, fa presente che il testo in esame è finalizzato a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale. Si ricorda che il «fermo amministrativo» è previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui il concessionario della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
L'obiettivo è quindi rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento pur non consentendo al privato debitore dell'erario di accedere a benefici economici legati alla rottamazione,
Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 4 articoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.
L'articolo 1, comma 1, modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 5 del citato decreto legislativo.
In particolare, il nuovo comma 8-bis consente la cancellazione di un veicolo fuori uso dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione pur in presenza di fermo amministrativo. Rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. La disposizione specifica inoltre che, in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.
La richiesta di cancellazione possa essere rivolta, oltre che al PRA, anche ad altri registri presso l'ufficio della motorizzazione o al registro unico telematico ed indica l'impossibilità di procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.
Il comma 8-ter disciplina una specifica procedura volta a facilitare la certificazione – da parte di enti locali o dell'ente proprietario della strada – della inutilizzabilità di veicoli rinvenuti sul suolo pubblico e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione. Ciò al fine di consentire al medesimo ente di rimuovere il veicolo per la sua demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.
Per i profili di interesse della Commissione si segnala che l'articolo 1, comma 2 incrementa da 3.000 a 10.000 euro la soglia minima dell'ammenda relativa alle violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209 del 2003) e da 1.000 a 3.000 euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, Pag. 31comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2003).
L'articolo 2 modifica il Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo 152 del 2006) e alla disciplina del registro unico telematico e delle semplificazioni in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022, al fine di adeguare tali normative alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
L'articolo 3 inserisce tra i tra i servizi pubblici locali a domanda individuale quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, evidenzia come il tema oggetto del provvedimento sia ampiamente conosciuto dai membri della Commissione e, in più occasioni, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emersa la questione concernente la possibilità di assumere iniziative volte a esaminare il provvedimento in sede referente congiuntamente alla I Commissione.
Ricorda come la Presidenza della Camera, alla luce dei precedenti riguardanti le riforme costituzionali, lo abbia assegnato alla sola Commissione Affari costituzionali.
Il testo viene comunque all'esame della Commissione in sede consultiva. Al riguardo, segnala che l'avvio dell'esame in Assemblea è previsto per il prossimo 29 novembre e, pertanto, ha ritenuto di convocare la Commissione nella giornata odierna sul disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali e – al momento – non modificato in sede referente.
Ciò premesso, in qualità di relatore, fa presente che l'articolo 1 modifica il decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione al fine di specificare che rientra tra i poteri del Presidente della Repubblica la presidenza dei due distinti organi di autogoverno previsti dal testo: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione al fine di precisare che le norme sull'ordinamento giudiziario, che regolano la funzione giurisdizionale esercitata dai magistrati ordinari, devono altresì disciplinare le distinte carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.
L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Costituzione.
Il primo comma, nel riprodurre il testo vigente nella parte in cui definisce la magistratura come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, sancisce la separazione delle carriere della magistratura, specificando che l'ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il secondo comma istituisce quindi i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Il terzo comma individua il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione, già membri di diritto del vigente CSM, come membri di diritto, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente.
Per quanto concerne i membri non di diritto tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente, il quarto comma stabilisce una proporzione analoga a quella attuale prevista Pag. 32per il CSM, fra i membri cosiddetti «laici» e quelli cosiddetti «togati», prevedendo tuttavia il sistema del sorteggio dei componenti di ciascun Consiglio superiore.
In base a tale sistema, 1/3 dei componenti è estratto a sorte da un elenco formato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione, entro sei mesi dall'insediamento, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. La compilazione dell'elenco da parte del Parlamento in seduta comune avviene entro un intervallo di tempo definito, facendo sì che tale adempimento non sia concomitante all'effettiva necessità di selezionare i componenti laici.
I restanti 2/3 dei componenti sono invece estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
La disposizione, infine, rinvia alla legge ordinaria per quanto riguarda la definizione delle procedure per il sorteggio, nonché per quanto attiene al numero di componenti da sorteggiare.
Il quinto comma, analogamente alla disciplina vigente, prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco formato dal Parlamento.
Il sesto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri non di diritto, specificando che questi non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Infine, con riferimento al regime delle incompatibilità, il settimo comma stabilisce che, finché sono in carica, i componenti tanto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, quanto del Consiglio superiore della magistratura requirente non possono, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, analogamente a quanto previsto dalla vigente disposizione costituzionale.
L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ripartire tra i due nuovi organi di autogoverno, le competenze che attualmente spettano al Consiglio superiore della magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare, con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede ad istituire un'apposita Corte.
Il primo comma attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti nonché su valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati, sostituendo con tali due ultime locuzioni (valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni) il riferimento attualmente recato dall'articolo 105 della Costituzione l'attuale riferimento alle «promozioni».
Il secondo comma affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, ad un organo collegiale di nuova istituzione denominato Alta Corte disciplinare.
Il terzo comma ne delinea la composizione. Si prevede che l'Alta Corte sia composta di 15 giudici, di cui: 3 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; 3 giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione; 6 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; 3 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Nella composizione dell'organo è quindi prevista la prevalenza della componente togata.
II quarto comma precisa che il presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune.
Il quinto comma prevede la durata in carica di quattro anni per i membri della Pag. 33Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato.
Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio, non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte membri del Parlamento; del Parlamento europeo; di un Consiglio regionale; del Governo. L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
L'ottavo comma riserva, infine, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, che disciplina la designazione a consigliere di Cassazione per meriti insigni di professori ed avvocati. In virtù dell'istituzione di due distinti Consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, il disegno di legge del Governo specifica che la designazione a consigliere di Cassazione avvenga su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante. Inoltre, prevede che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni possano essere designati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni.
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano modifiche di coordinamento, rispettivamente agli articoli 107, primo comma, e 110 della Costituzione, conseguenti all'istituzione dei due distinti Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante.
Infine, l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni transitorie. Il comma 1 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Il comma 2 prevede che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine lavori, evidenzia come la Commissione di merito non abbia ancora concluso l'esame delle proposte emendative e quindi, evidentemente in questa fase la Commissione Giustizia non sia nelle condizioni di esaminare il provvedimento come risultante dagli eventuali emendamenti approvati.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ribadisce che la sua relazione introduttiva si riferisce al disegno di legge governativo, in quanto adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali e – al momento – non modificato in sede referente.
Precisa, tuttavia, che, qualora la Commissione di merito approvi eventuali emendamenti successivamente all'espressione del parere in questa sede, sarà sua cura convocare nuovamente la Commissione per l'esame del testo come risultante dalle proposte emendative approvate.
Valentina D'ORSO (M5S) reitera la richiesta di non esprimere il parere prima della conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, essendo possibile che siano approvate alcune proposte emendative.
Tale richiesta si fonda sull'esigenza che la Commissione – a differenza di quanto si prospetta – possa dedicare al provvedimento un congruo spazio d'esame. Viceversa, ridurre il dibattito a due sedute, nel Pag. 34corso di un'unica giornata non appare rispettoso delle prerogative dei commissari né consente un dibattito approfondito e serio della materia.
Rammenta come anche forze di maggioranza – e si riferisce in particolare alla Lega – abbiano avanzato formalmente la richiesta di esame congiunto delle Commissioni I e II, proprio in ragione della importanza del tema e della sua specifica rilevanza con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ribadisce che – pur avendo personalmente auspicato una diversa soluzione – afferendo ad una riforma costituzionale, la Presidenza della Camera ha ritenuto di assegnarne l'esame alla sola Commissione Affari costituzionali e in quest'ultima non appare essere maturato un orientamento maggioritario favorevole ad una assegnazione congiunta.
Quanto all'organizzazione dei tempi per l'esame del provvedimento in questa sede, sottolinea come essa dipenda principalmente dalle determinazioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo e della Commissione di merito. Ritiene che sia doveroso per la presidenza assicurare che la Commissione Giustizia sia messa nelle condizioni di esprimere il parere di sua competenza nei tempi disponibili, ancorché limitati, piuttosto che non esprimersi affatto.
Ricorda che nel caso in cui il disegno di legge venga modificato, sarà sempre possibile convocarsi nuovamente per valutare il nuovo testo.
Marco LACARRA (PD-IDP) ancor prima di discutere sul merito del provvedimento, ritiene importante sottolineare come la Commissione Giustizia sia stata esclusa dal dibattito ormai ventennale sul tema della separazione delle carriere costringendo alcuni commissari del suo gruppo, per poter partecipare a tale dibattito, a chiedere di sostituire loro colleghi nella Commissione di merito.
A suo avviso, si tratta di un atteggiamento che lede le attribuzioni della Commissione Giustizia, perpetrato da una maggioranza ostile ad ogni cambiamento in Parlamento del testo adottato dal Governo, che avrebbero potuto essere ben argomentate in una sede particolarmente qualificata.
Ritiene inoltre singolare la totale assenza di voci della maggioranza in dissenso da tale strategia e ritiene che questo episodio faccia emergere un ulteriore tassello di un atteggiamento della maggioranza prevaricatore e non incline al dialogo su questo tema.
Sottolinea come il diritto delle minoranze ad intervenire non possa essere compresso soltanto in una discussione sterile, superficiale e sommaria come quella che si sta svolgendo sul provvedimento nella Commissione di merito, peraltro, organizzata anche in questa occasione in orari notturni, come già avvenuto in relazione ad altri provvedimenti particolarmente divisivi.
Si rammarica, quindi, per l'atteggiamento passivo adottato dalla maggioranza in Commissione Giustizia in questa circostanza e prende atto di come essa continui ad andare avanti con forzature che riducono il Parlamento a ruolo di passacarte. Per tali ragioni, ribadisce la ferma opposizione del suo gruppo al disegno di legge in discussione.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in discussione generale, si domanda quale sia il reale obiettivo dell'intervento legislativo, dato che il Ministro e il Viceministro della giustizia hanno dichiarato che non si vuole sottoporre il pubblico ministero all'Esecutivo, ribadendo che esso, come l'intera magistratura, debba rimanere un potere autonomo e indipendente.
Rammenta che attualmente i magistrati possono effettuare un solo passaggio tra le due carriere nei primi dieci anni di professione e che i dati statistici rivelano come solo l'uno per cento dei magistrati effettuano realmente tale passaggio, emergendo pertanto come la separazione delle carriere sia già sostanzialmente attuata nel nostro ordinamento.
Evidenzia come tale riforma non sia nemmeno volta a fornire una formazione Pag. 35specifica e distinta per i magistrati giudicanti e requirenti, poiché non vengono previsti percorsi di formazione diversificati.
Si chiede pertanto se sia stata presa in considerazione la possibilità che l'indebolimento dell'unitarietà della giurisdizione si traduca nell'eliminazione dell'obbligo di acquisire e portare in dibattimento gli elementi probatori favorevoli all'imputato, e nell'effetto di rendere i pubblici ministeri maggiormente autoreferenziali, quasi dei «super-poliziotti».
Evidenzia, anzi, che a suo modo di vedere ogni magistrato requirente dovrebbe aver svolto nella sua carriera funzioni giudicanti, al fine di avere piena contezza di ciò che può essere considerato rilevante nel corso del dibattimento anche per chi è chiamato ad assumere le relative decisioni e di poter meglio orientare le indagini e la propria condotta nel corso del procedimento.
Ricorda, inoltre, che la riforma Cartabia del processo penale ha previsto che il pubblico ministero debba chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo in presenza della ragionevole previsione di condanna dello stesso. Rileva che i risultati di tale intervento normativo si stanno producendo in questi anni e che è necessario non intervenire continuamente sulla materia del processo penale per consentire l'adeguato monitoraggio dell'impatto di tale normativa.
Evidenzia, tuttavia, come l'attuale maggioranza sia dominata da una logica spartitoria delle varie riforme costituzionali che sono al momento all'esame del Parlamento e che, pertanto, non vi sia spazio per una visione sistematica e non ideologica del settore della giustizia.
Sottolinea, ancora, come prevedere tre organi in lungo di un unico Consiglio superiore della magistratura presenti anche dei costi notevoli in termini di risorse sia umane sia finanziarie e che sarà necessario collocare fuori ruolo – a differenza di quanto spesso auspicato in questa sede da colleghi di maggioranza – un maggior numero di magistrati da destinare alla copertura degli incarichi in seno a tali nuovi organi, accentuando ulteriormente le carenze di organico e allungando ancor di più la durata dei procedimenti penali.
A suo avviso la riforma sottende un approccio punitivo nei confronti dei magistrati i cui rappresentanti in seno ai nuovi organi di autogoverno sono oggetto di un diverso trattamento rispetto a quello previsto nei confronti delle componenti laiche. Rileva, infatti, che mentre per i membri togati si applica un sistema di sorteggio «puro», per i membri laici tale sorteggio avviene tra una rosa di nomi precedentemente indicati dalla politica.
Afferma, quindi, che tramite tale sistema potrebbero essere sorteggiati come membri togati anche soggetti che non ambivano a tale incarico, ritenendo preferibile svolgere le ordinarie mansioni giudiziarie.
Evidenzia, inoltre, che tale distinzione tra i magistrati giudicanti e requirenti non viene mantenuta anche con riferimento agli illeciti disciplinari, poiché viene prevista un'unica Alta corte disciplinare, pur essendo attualmente previsti alcuni illeciti distinti per le due categorie di magistrati.
Rammenta come la maggioranza abbia affermato che tra le innovazioni della riforma vi sarebbe anche il compimento del rito accusatorio. Rileva, tuttavia, che il vero modello del rito accusatorio è quello anglosassone, nel quale è prevista l'elezione popolare del procuratore e la possibilità per la giuria popolare di emettere i verdetti. Precisando di non condividere affatto tale modello giudiziario, ritiene che tali affermazioni creino ingiustificate confusioni o, peggio ancora, siano volte a raggirare i cittadini.
Si domanda, da ultimo, quale sia il vero obiettivo rispetto alla questione della parità delle parti nel processo. In particolare, paventa che l'attuazione di tale principio determinerà una riduzione degli strumenti processuali del pubblico ministero e la sottrazione a quest'ultimo della direzione delle indagini e del coordinamento della polizia giudiziaria, che a tal punto sarebbe alle dirette dipendenze dell'Esecutivo. Manifesta, inoltre, la preoccupazione che tale quadro potrebbe condurre ad un potenziamento dei servizi segreti, ai quali potrebberoPag. 36 finanche essere affidati compiti di indagine in via ordinaria.
Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce la posizione di decisa contrarietà espressa dal gruppo del Partito Democratico nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali, esprimendo forti perplessità in relazione al mancato coinvolgimento della Commissione Giustizia.
Passando al contenuto del provvedimento in esame, rileva come esso produca l'effetto di separare non tanto le carriere, quanto piuttosto le magistrature, dato che le carriere dei magistrati sono già state sostanzialmente separate tramite la riforma Cartabia, come dimostrato anche dai recenti dati relativi agli effettivi passaggi da una carriera all'altra.
Evidenzia, inoltre, come il disegno di legge costituzionale non raggiunga gli obiettivi perseguiti dal Governo e dalla maggioranza, poiché non garantisce un maggiore rispetto dei rispettivi ruoli della magistratura giudicante e della magistratura requirente.
Sottolinea, ancora, che la distinzione tra il magistrato requirente e il magistrato giudicante aumenti il rischio di percepire il pubblico ministero come un «super-poliziotto», rilevando come l'obiezione avanzata dalla maggioranza in merito al fatto che tale percezione sia già avvertita dai cittadini non possa giustificare l'istituzionalizzare di una situazione di fatto evidentemente patologica.
Ritiene, altresì, illogica la scelta del sistema del sorteggio dei componenti togati di ciascun Consiglio superiore.
Evidenzia, inoltre, come l'introduzione di un'Alta corte disciplinare, unica per le due carriere, sia del tutto incoerente rispetto all'obiettivo di tenere distinte le due categorie di magistrati.
Infine, rileva come vi sia il rischio che il pubblico ministero possa essere sottoposto al potere esecutivo ed essere contemporaneamente sottratto all'ordinamento giudiziario: ricorda, in proposito, che l'attuale assetto costituzionale è stato oggetto di ampio dibattito presso l'Assemblea Costituente, che optò per inserire la magistratura requirente all'interno dell'ordinamento giudiziario, prevedendo tuttavia alcuni contrappesi, come ad esempio il fatto che il Presidente della Repubblica presieda l'organo posto a garanzia dell'indipendenza della magistratura.
Sottolinea, infine, come, a suo avviso, non vi debba essere il timore di un eccesso di potere attribuito al pubblico ministero, quanto piuttosto si dovrebbe temere la sua sottrazione all'ordinamento giudiziario.
Ribadisce, pertanto, la forte contrarietà del proprio gruppo rispetto al contenuto del provvedimento in esame.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.
La seduta comincia alle 14.55.
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda preliminarmente che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 29 novembre con la clausola «ove concluso dalla Commissione», in ragione del fatto che non è decorso il termine regolamentare di due mesi dall'avvio dell'esame. Nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, che è convocato al termine della seduta odierna, dovranno quindi essere valutate le ulteriori modalità di esame Pag. 37e l'eventuale richiesta di rinvio ad un successivo calendario.
Come convenuto nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione è stata oggi convocata al fine di assumere le determinazioni relative all'adozione del testo base. Tuttavia, dovendosi constatare l'assenza dei relatori e tenuto conto della oggettiva impossibilità di concluderne l'esame in tempi utili a riferire all'Assemblea, propone di rinviare il punto all'ordine del giorno e di rimettere all'odierno ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di definire il prosieguo dell'esame.
Mauro DEL BARBA (IV-C-RE), comprendendo il senso della proposta di rinvio del presidente, si dichiara comunque disponibile, in qualità di esponente del gruppo di minoranza nella cui quota il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea, a procedere già nella seduta odierna quantomeno all'adozione del testo base, ove ciò non sia impedito dall'assenza dei relatori. Precisa che l'orientamento del relatore Bonifazi al riguardo è ben noto alla Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente, ribadisce che l'assenza dei relatori impedisce oggettivamente di acquisire la loro proposta in ordine alla scelta del testo base. In ogni caso, anche qualora la Commissione decidesse di adottarlo ugualmente, forzando in tal modo la procedura, non vi sarebbe comunque alcuna alternativa rispetto alla necessità di chiedere un rinvio alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, che peraltro è convocata a breve.
Ritiene, quindi, che sia opportuno trasmettere il prima possibile tale richiesta proprio per consentire a tale organo di riprogrammare in tempi brevi l'esame in Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
C. 2084, approvata dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che essendo concluse martedì 26 novembre le audizioni programmate la Commissione è convocata per concludere l'esame preliminare.
Tuttavia, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione, rinvia, concorde la Commissione, il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella giornata di domani.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 novembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.