ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.
EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 1.
All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi da 1 a 4.
0.1.100.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
(Irricevibile)
All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi 1 e 2.
0.1.100.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione con le seguenti: è obbligatoria qualora essa sia prevista dai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: accertato dall'amministrazione competente fino alle parole: dagli strumenti urbanistici.
0.1.100.3. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in ambiti edificati e urbanizzati, con le seguenti: nelle zone territoriali omogenee B così come definite alla lettera B) dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.
0.1.100.4. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, sostituire le parole: urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti con le seguenti: urbanizzati, nonché nei casi di sostituzione di edifici esistenti;
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: Ove necessario, la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma può essere attestata dal comune competente sulla base dell'istanza del titolare dell'intervento.
0.1.100.5. Pastorella, Ruffino.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che determinino la creazione fino alla fine del periodo con le seguenti: qualora le altezze e i volumi rispettino i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
0.1.100.6. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: che determinino la creazione di altezze fino alla fine del periodo con le seguenti: qualora le altezze dei nuovi edifici Pag. 145rispettino i limiti di altezza degli edifici circostanti.
0.1.100.7. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o nei casi in cui aggiungere le seguenti: il piano particolareggiato non.
0.1.100.8. Pastorella.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per il recupero della volumetria preesistente.
*0.1.100.9. Pastorella.
*0.1.100.11. Cortelazzo, Cattaneo, Mazzetti.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, dopo le parole: resta fermo il aggiungere le seguenti: contributo di costruzione, ove dovuto, di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel.
0.1.100.12. Pastorella, Ruffino.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, sostituire le parole: dotazioni territoriali con le seguenti: dotazioni minime inderogabili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
0.1.100.14. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 2, sostituire le parole da: derogabile tra fabbricati fino alla fine del periodo con le seguenti: e dei limiti inderogabili di densità edilizia di cui all'articolo 7, punto 2, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 o definiti in base alla normativa regionale e ai piani regolatori generali comunali, comunque denominati.
0.1.100.15. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, sopprimere i commi 3 e 4.
0.1.100.16. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole: del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 con le seguenti: della presente legge.
0.1.100.17. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole: anche integralmente differenti da quelli originali con le seguenti: purché sussista un nesso di continuità tra l'edificio demolito e quello di nuova costruzione e.
0.1.100.21. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, dopo le parole: procedure abilitative, aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
0.1.100.22. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 3, sostituire le parole: il vincolo volumetrico con le seguenti: i limiti inderogabili di densità edilizia.
0.1.100.23. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.
0.1.100.24. Pastorella, Ruffino.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, dopo le parole: Nei casi di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: che comportino incrementi di volumi e superfici,.
0.1.100.25. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 4, sostituire le parole: dotazioni territoriali con le seguenti: dotazioni minime inderogabili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
0.1.100.26. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, comma 5, sopprimere le parole: non più impugnabili ovvero.
Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere le parole: in via definitiva.
0.1.100.27. Bonelli.
Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:
1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. L'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o nei casi in cui sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché Pag. 147rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia.
1.100. Il Relatore.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.
EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI SULLE PARTI MODIFICATE
ART. 1.
All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, comma 5, sopprimere le parole: Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 9.
Conseguentemente sopprimere il comma 9.
*0.1.100.31. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*0.1.100.32. Bonelli.
All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, comma 3, sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Conseguentemente, alla parte consequenziale, comma 9, dopo le parole: per i quali risultino approvati, aggiungere le seguenti: entro il 17 febbraio 2023.
al medesimo comma:
sostituire le parole: piani attuativi o aggiungere le seguenti: piani attuativi, anche mediante;
sostituire le parole: 30 dicembre 2023 con le seguenti: 29 dicembre 2023.
0.1.100.35. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
(Irricevibile limitatamente alla parte principale)
Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:
1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restandoPag. 149 l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera d), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 9.
Conseguentemente:
sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 30 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
1.100. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. C. 1987 Mattia.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
All'emendamento 1.100 del Relatore, Nuova formulazione, parte consequenziale, comma 9, dopo le parole: per i quali risultino approvati, aggiungere le seguenti: entro il 17 febbraio 2023.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: piani attuativi o aggiungere le seguenti: piani attuativi, anche mediante;
sostituire le parole: 30 dicembre 2023 con le seguenti: 29 dicembre 2023.
0.1.100.35. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:
1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pag. 151Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera d), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 9.
Conseguentemente:
sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi o piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 30 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia.
1.100. (Nuova formulazione) Il Relatore.