SEDE REFERENTE
Martedì 19 novembre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.30.
DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che alle ore 10 di giovedì 14 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate circa 170 (vedi allegato).
Avverte che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Con riferimento all'ambito di intervento del decreto-legge in esame, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso; disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; disposizioni per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN); disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie; disposizioniPag. 16 in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano; disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy; disposizioni in materia di abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici; l'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) nonché disposizioni per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Candiani 1.16, che dispone che la quota delle risorse di parte corrente destinate ai comuni italiani di frontiera dalla normativa vigente sia destinata prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza;
gli identici Gribaudo 1.01, Mazzetti 1.02 e Nisini 1.03, che prevedono l'obbligo di frequentare un corso di formazione per i lavoratori di aziende che operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile;
Gribaudo 1.05, che inserisce anche le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tra i destinatari del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito posseduto;
Gribaudo 1.06, che elimina il limite di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e dei gruppi sportivi militari;
Gribaudo 1.07 e 1.08, che riconoscono l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale causa di revisione dei prezzi dei contratti pubblici in determinati settori produttivi;
gli identici Mazzetti 1.012 e Nisini 1.013, che prevedono che la quota da garantire obbligatoriamente all'occupazione femminile negli appalti pubblici, prevista dalla normativa vigente, si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai;
Nisini 1.015, che proroga al 31 dicembre 2026 i contratti stipulati con i dirigenti di livello dirigenziale generale e di seconda fascia preposti alle unità di missione istituite per l'attuazione del PNRR;
Dell'Olio 2.05, che istituisce una certificazione che attesti l'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria e della moda;
Pavanelli 2.06, volto ad istituire il fondo per la transizione eco sostenibile della moda, destinato al finanziamento di attività di ricerca;
Varchi 2.011, che esclude le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati dal calcolo del valore soglia posto dalla normativa vigente al fine di definire le facoltà assunzionali degli enti locali;
Ciancitto 2.012, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga presso strutture sanitarie e sociosanitarie relativo a qualifiche di professioni mediche, sanitarie o di interesse sanitario conseguite all'estero;
Frijia 2.013, che prevede che il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro per i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato non si applichi ai contratti di arruolamento del personale marittimo;
Appendino 3.01, che istituisce una commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), riguardante dunque l'attuazione dell'intero PNRR e non solo gli interventi oggetto del decreto-legge;
Rizzetto 3.02, che, nell'ambito degli appalti privati in corso di validità che abbianoPag. 17 ad oggetto i servizi resi da operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, prevede la possibilità per l'appaltatore di presentare richiesta di revisione del prezzo dell'appalto, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie;
gli identici Grippo 3.05, Rizzetto 3.06 e Piccolotti 3.014, che stabiliscono per gli studenti fino a 24 anni di età, una riduzione del numero di esami necessario (non più tutti gli esami previsti dal corso di studi, come attualmente previsto, ma solo il 70 per cento) per l'assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro da parte delle P.A.;
Aiello 3.07, recante misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche;
Barzotti 3.08, che interviene sulla disciplina relativa al credito di imposta per le erogazioni liberali destinate alla bonifica ambientale;
Tucci 3.09, che devolve le risorse destinate al Fondo per le vittime dell'amianto, non utilizzate nell'esercizio di competenza, al finanziamento dei Centri Operativi Regionali (COR) per la classificazione e il monitoraggio delle malattie correlate all'esposizione all'amianto;
Carotenuto 3.010, che istituisce un fondo per finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, nonché una Procura nazionale del lavoro, con la finalità di perseguire i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Aiello 3.011, che modifica la disciplina vigente in materia di diritto al lavoro da remoto;
Tucci 3.012, che reca disposizioni in materia di salario minimo;
Barzotti 3.013, che introduce le nuove fattispecie di reato di omicidio sul lavoro e di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime con riferimento alla violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Amorese 4.02, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge (DPR 1° febbraio 2010, n. 76) concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), materia peraltro del tutto estranea al decreto-legge;
Amorese 4.03, che modifica la disciplina sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università (commi 1 e 2), con particolare riferimento ad attività didattiche e di ricerca svolte da medici in discipline mediche (comma 3);
Grippo 4.04, che reca disposizioni in materia di rimodulazione dei bilanci di ateneo;
Amorese 4.06, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle aree scientifico-disciplinari di interesse strategico», che sostituisce il «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza»;
Tassinari 5.5, che incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca;
Loizzo 5.01, che modifica la disciplina in materia di parere parlamentare sulle nomine degli organi di vertice degli enti pubblici;
Tassinari 5.02, che incrementa di 3.488.670 euro per l'anno 2024, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Pag. 18Sarracino 6.6, volto a modificare in modo frammentario e parziale un atto normativo non avente forza di legge;
Caso 6.06, che incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio non comprese nel target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR (la Riforma ha l'obiettivo di incentivare i soggetti pubblici e privati alla creazione di alloggi per studenti) di cui all'articolo 6 del decreto-legge;
Tassinari 6.07, volto a differire l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica per determinati soggetti a partecipazione pubblica;
Tassinari 6.08, che reca disposizioni in materia trattamento economico per il personale, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca;
Tassinari 6.09, che prevede che non si applichi al personale degli enti pubblici di ricerca il limite per cui, nei concorsi pubblici, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso;
Tassinari 7.01, che autorizza un contributo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, a favore dell'Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali (con la Repubblica federale di Germania) di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica;
Grippo 8.02, che elimina il limite minimo di ammontare che deve avere il contributo annuale forfetario da corrispondere per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale da parte degli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
D'Attis 9.01, volto a consentire, ai soggetti che abbiano instaurato un contenzioso riferito ad un determinato concorso per dirigente scolastico, di essere inseriti in coda alle graduatorie regionali o alla graduatoria nazionale a seguito della frequenza e del superamento della prova finale di un corso di formazione;
Nevi 9.02, che ricolloca in coda nella graduatoria generale di merito i soggetti già vincitori di un determinato concorso per dirigente scolastico che abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto di depennamento dalla graduatoria di merito per non aver preso servizio pur avendo comunicato ai competenti uffici le temporanee cause di impedimento per giustificati motivi;
gli identici Miele 9.03 e Varchi 9.05, che intervengono in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;
Amato 10.15, che integra con i candidati risultati idonei le graduatorie dei concorsi indetti con i decreti dipartimentali nn. 2575/2023 e 2576/2023 e ne proroga la validità fino al loro esaurimento;
gli identici Amato 10.17 e Manzi 10.18, che prorogano la validità della graduatoria della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Sala 10.01, che prevede un contributo di 2 milioni euro al Comune di Misinto per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate;
gli identici Miele 10.02 e Di Maggio 10.03, che intervengono in materia di esonero dal servizio per il personale delle scuole statali per la durata del mandato di componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed elimina la previsione secondo cui ai membri della Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione non spetta alcun compenso o rimborso spese;
Pag. 19gli identici Sasso 10.04 e Amorese 10.05, che riguardano gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici per i compiti connessi con l'attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche;
gli identici Amorese 10.06 e Sasso 10.07, che riguardano l'attuazione da parte degli enti locali di progetti PNRR in materia di costruzione di nuove scuole e di piano per gli asili nido e di scuole per l'infanzia;
Matteoni 10.08, che interviene in materia di conferma in ruolo di docenti di ogni ordine e grado che alla data di entrata in vigore del decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare;
Orrico 11.02, che istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, finalizzato a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante;
Caso 11.05, che incrementa il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», destinato alle opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia;
Nisini 11.07, che attribuisce all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facoltà assunzionali per un totale di due dirigenti non generali e 15 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026.
Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna, martedì 19 novembre 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.