CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2024
406.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.2. Schullian.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato».
1.3. Soumahoro.

  Al comma 3, capoverso, comma 863, primo periodo, dopo le parole: nel proprio sito istituzionale inserire le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
1.4. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato «Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità». Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla «Rete del lavoro Agricolo di qualità» istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Gribaudo.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,Pag. 21 dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato.
1.6. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Al comma 4, capoverso comma 8, sostituire le parole: può non procedere con le seguenti: può in ogni caso procedere.
1.7. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Al comma 4, capoverso comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
1.8. Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 5, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: A decorrere dal 15 giugno 2025.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 7, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2025 con le seguenti: entro il 15 giugno 2025;

   al comma 8, sostituire le parole: entro il 31 agosto 2026 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2026.

   al comma 10, sostituire le parole: pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026.
1.9. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
1.10. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Al comma 8, dopo le parole: entro il 31 agosto 2026 aggiungere le seguenti: , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.
1.11. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai seguenti commi, al fine dell'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 luglio 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 luglio 2024.
  11-ter. Le istanze di cui al comma precedente sono presentate dal 15 gennaio 2025 al 31 marzo 2025, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per Pag. 22i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri.

  11-quater. Costituisce causa di rigetto delle istanze di cui al comma 11-bis, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  11-quinquies. Non sono ammessi alla procedura prevista dal comma 11-bis del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

   c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

   d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

  11-sexies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 11-bis, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11-septies. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

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   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

  11-octies. La sospensione di cui al comma 11-sexies cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui al comma 11-bis, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 11-novies. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
  11-novies. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 11-bis e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  11-decies. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 11-quinquies. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 11-novies e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11-sexies. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 11-ter, lettera a), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11-sexies, lettera a).
  11-undecies. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  11-duodecies. Il contributo forfettario di cui al comma 11-ter è destinato:

   a) a interventi finalizzati ad agevolare la conclusione di contratti di affitto per i braccianti che vivono negli insediamenti nelle zone rurali, i giovani e le giovani coppie e per realizzare strutture abitative per l'inserimento abitativo dei braccianti nelle zone rurali;

   b) a servizi di trasporto pubblico nelle zone rurali per agevolare la mobilità dei braccianti.

  11-terdecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse per le attività di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma.
1.12. Soumahoro.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider) soprattutto in caso di eventi meteo estremi, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «o-bis) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali».

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  11-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
  11-quater. È istituito presso l'INPS un fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo eroga un'indennità giornaliera in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

   a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

   b) siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

   c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

  11-quinquies. L'indennità di cui al comma 11-quater è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.
  11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.
  11-septies. Nella definizione delle condizioni meteo avverse, ai fini dei commi dall'11-bis all'11-sexies, che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità si devono comprendere l'allerta meteo idro-rossa diramata dalla Protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e l'«Heat index» utilizzato dall'INAIL per lo stress termico e il rischio calore.
  11-octies. All'onere derivante dai commi dall'11-bis all'11-septies, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.13. Gribaudo.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare.
1.14. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, Pag. 25terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000,» con le seguenti: «fino all'importo di euro 3.000». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.15. Carotenuto, Tucci, Barzotti, Aiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui di al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.»;

   b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «sono definiti» sono aggiunte le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e».
1.16. Candiani, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Sasso, Latini, Miele, Matone.

(Inammissibile)

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.17. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di formazione per operare in un cantiere temporaneo o mobile)

  1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
  2. Ove la formazione di cui al comma 1 riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS» dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*1.01. Gribaudo.
*1.02. Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.
*1.03. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino «parlante»)

  1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 90 giorni Pag. 26dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.
  2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: a) i dati identificativi del lavoratore; b) il livello di inquadramento professionale; c) la formazione certificata posseduta; d) gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: a) data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; b) la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: a) le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; b) le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; c) le modalità di verifica della congruità dei dati; d) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.
  4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1.04. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)

  1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Gribaudo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione vincolo di età per l'accesso alle squadre paralimpiche dei gruppi sportivi delle forze militari e dei corpi dello Stato)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 43, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;

   b) all'articolo 44, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;

   c) all'articolo 45, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, senza alcun limite di età»;

   d) all'articolo 47, comma 4, alinea, dopo le parole: «sono ammessi a partecipare gli atleti», sono aggiunte le seguenti: «senza alcun limite di età».
1.06. Gribaudo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riconoscimento dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo dei CCNL quale Pag. 27causa di revisione prezzi dei contratti pubblici)

  1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente».
1.07. Gribaudo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
1.08. Gribaudo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

  1. Ai datori di lavoro privati che fruiscono del bonus giovani e del bonus donne previsti rispettivamente dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, è Pag. 28concessa in alternativa la facoltà di trasferire la riduzione contributiva a ciascun lavoratore neoassunto con l'effetto di azzerare la contribuzione a carico del lavoratore, e ferma restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.
  2. L'accesso alla misura di trasferimento delle agevolazioni di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni già previste dalle normative vigenti.
  3. La parte delle agevolazioni non trasferite dal datore di lavoro ai lavoratori neoassunti può essere utilizzata, secondo criteri di allocazione discrezionalmente disposti dal medesimo datore di lavoro, per il finanziamento delle forme di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con applicazione del relativo regime fiscale e contributivo ivi previsto.
1.011. Schifone, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

  1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.».
*1.012. Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.
*1.013. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusione dei benefìci previdenziali per le imprese agricole cooperative e loro consorzi)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

   «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.».
1.014. Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Bruzzone, Caparvi, Giagoni, Giaccone, Nisini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Continuità dell'azione delle unità di missione per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza)

  1. Al fine assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza i contratti stipulati con i dirigenti di livello dirigenziale generale e di seconda fascia preposti alle unità di missione istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché i contratti sottoscritti con gli esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.
1.015. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2025;

Pag. 29

   b) sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: fino al 29 febbraio 2025.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e di 64,6 milioni di euro per l'anno 2025.
2.1. Aiello, Carotenuto, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario con le seguenti: tessile e pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario, nonché della metalmeccanica per accessori destinati al settore moda.
2.2. Rizzetto, Pietrella, La Porta.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché conciario con le seguenti: conciario, nonché nei settori con codici Ateco indicati alla Tabella A allegata al presente decreto-legge.

  Conseguentemente allegare la seguente tabella:

Tabella A

Codice ATECO 2007

Descrizione codice ATECO

244100

  Produzione di metalli preziosi e semilavorati

256100

  Trattamento e rivestimento dei metalli

257320

  Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

259999

  Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.

205940

  Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

282991

  Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

222909

  Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.

284901

  Produzione macchine utensili lavorazione metalli

2.4. Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché conciario con le seguenti: conciario, nonché agli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori Moda afferenti al codice ATECO 25.62.00 – Lavori di meccanica generale.
2.3. Nisini, Barabotti, Montemagni, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché conciario, aggiungere le seguenti: della pelletteria e dai datori di lavoro, anche artigiani, operanti nel settore della produzione di accessori e articoli metallici per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero,.
2.5. Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché conciario aggiungere le seguenti: e degli accessori e minuterie metalliche, compresi i trattamenti di superficie.
2.6. Barabotti, Nisini, Ziello.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché conciario, aggiungere le seguenti: della pelletteria e del meta distretto metalmeccanico legato agli accessori.
2.7. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

Pag. 30

  Al comma 1, dopo le parole: nonché conciario, aggiungere le seguenti: di cui alla Divisioni 13, 14 e 15 della classificazione ATECO 2007.
2.8. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

  Al comma 1 dopo le parole: dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungere le seguenti: previo esperimento delle procedure di informazione e consultazione di cui al successivo articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
2.9. Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: per un periodo massimo pari a 12 settimane.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro con le seguenti: nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro.
*2.10. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Manzi.
*2.11. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: per un periodo massimo pari a 12 settimane;

   b) al comma 4 sostituire le parole: nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro con le seguenti: nel limite di spesa di 77,52 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.12. Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'integrazione salariale di cui al presente articolo è altresì estesa ai lavoratori operanti nel settore della pelletteria individuati dai relativi Codici ATECO 2007: Industrie tessili, Confezione di articoli di abbigliamento, Confezione di articoli in pelle e pelliccia e Fabbricazione di articoli in pelle e simili (CB13+CB14 +CB15).
2.13. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'INPS.
2.14. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

  Al comma 4, sopprimere le parole: per l'anno 2024.
2.15. Bonafè, Scotto, Fossi, Furfaro, Simiani, Boldrini, Di Sanzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle imposte dirette;

   b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente Pag. 31della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   c) all'imposta sul valore aggiunto.

  6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2.16. Simiani, Bonafè.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

  1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica», di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

   a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

   b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.02. Guerra, Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui Pag. 32alla articolo 10, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.
  3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data.
*2.03. Mazzetti, Tassinari, Battilocchio.
*2.04. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'industria tessile e della moda)

  1. Al fine di favorire il controllo dell'adeguatezza delle attività delle aziende operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) alla disciplina nazionale e comunitaria che presiede le fasi del processo produttivo, le condizioni di lavoro del personale e lo stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, tali aziende possono richiedere una certificazione che attesti la conformità delle suddette attività e condizioni.
  2. La certificazione di cui al comma 1 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione delle fasi del processo produttivo, delle condizioni di lavoro del personale e dello stato delle strutture delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, la certificazione garantisce effetti scriminanti rispetto alle responsabilità penali e civili delle aziende del settore derivanti dalle attività di cui al primo comma portate avanti sia in proprio che tramite il ricorso a subfornitori.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la procedura di certificazione e vengono individuati sia la documentazione rilevante ai fini dell'ottenimento della certificazione che la premialità conseguente all'ottenimento della stessa ed i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità. Mediante lo stesso provvedimento viene istituito un apposito Albo dei Certificatori, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
2.05. Dell'Olio, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per la transizione ecosostenibile della moda)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e made in Italy è istituito il Pag. 33fondo denominato «Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per:

   a) «transizione ecosostenibile nella moda»: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

   b) «materiali sostenibili di nuova generazione»: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere: materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

   c) «materiali da fermentazione microbica»: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

   d) «materiali riciclati»: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

   e) «colture di cellule animali»: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

   f) «materiali sintetici»: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

  3. Con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

   a) fascia A: contenente il 100 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   b) fascia B: contenente dal 49 per cento al 99 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   c) fascia C: contenente dal 30 al 48 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

   d) fascia D: contenente il 100 per cento di componente da colture di cellule animali.

  4. Non possono accedere al Fondo di cui al presente articolo le attività economiche Pag. 34di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30 per cento di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.
2.06. Pavanelli, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

  1 L'articolo 12-quater del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che per le integrazioni al reddito previste non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2 Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 120.000 euro per l'anno 2023, 820.000 euro per l'anno 2024 e 950.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*2.07. Schifone, Rizzetto.
*2.08. Zinzi, Sasso, Latini, Miele, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
*2.09. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Speranza, Graziano, De Luca.
*2.010. Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di spese di personale etero finanziate)

  1. Il comma 3-septies, dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

   «3-septies. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
2.011. Varchi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

  1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2.012. Ciancitto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamentoPag. 35 di cui all'articolo 325 del codice della navigazione)

  1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.
2.013. Frijia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per le aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis si applica a far data dal 1° gennaio 2024. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2024 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
2.014. Battilocchio, Nisini, Malagola.

ART. 3.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al comma 316, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «del comparto giornalistico» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscritto dall'Associazione di categoria alla quale è iscritta la singola azienda editoriale».
3.1. Mazzetti, Tassinari, Dalla Chiesa.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo I-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

Art. 3-bis.

(Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC))

  1. Nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al presente decreto, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione, nonché promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefìci del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.
  3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.
  4. La Commissione:

   a) può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie;

Pag. 36

   b) può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC;

   c) può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo;

   d) verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC;

   e) monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea;

   f) può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori a trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza;

   g) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

  5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.
  6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3-ter.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3-quater.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla CommissionePag. 37 stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  2. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3-quinquies.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo, entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione della presente legge.
3.01. Appendino, Scutellà, Aiello, Barzotti, Cappelletti, Carotenuto, Caso, Ferrara, Orrico, Pavanelli, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme per il settore della vigilanza privata e servizi di sicurezza)

  1. Al fine di tutelare l'occupazione del settore della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza e in considerazione dello straordinario aggiornamento economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 2024 dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si applicano le disposizioni che seguono.
  2. Per gli appalti privati che siano in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che abbiano ad oggetto, anche solo parzialmente, i servizi resi da operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, l'appaltatore può presentare richiesta di revisione del prezzo dell'appalto, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie.
  3. I committenti degli appalti di cui al comma 2 sono tenuti ad accogliere la richiesta di revisione dell'appaltatore, adeguando il prezzo dell'appalto nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'equilibrio originario del contratto mediante l'assorbimento integrale degli aumenti retributivi programmati nell'accordo di aggiornamento economico straordinario di cui al comma 1.
  4. L'appaltatore che, decorsi trenta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2 e 3, non abbia ottenuto l'adeguamento del prezzo dell'appalto, ha il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, del codice civile, con il solo preavviso di sessanta giorni, senza subire alcun pregiudizio e senza che il recesso possa determinare l'applicazione di penali.
3.02. Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)

  1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni Pag. 38di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  2. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «novantasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi mesi».
3.03. Patriarca, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di editoria)

  1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  2. Il comma 810, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
3.04. Patriarca, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attrazione dei giovani nella pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 3-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «gli esami» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 70 per cento degli esami».
*3.05. Grippo.
*3.06. Rizzetto.
*3.014. Piccolotti, Mari.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la tutela della salute da rischi connessi all'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche)

  1. Al fine di contrastare gli effetti dell'inquinamento derivanti dall'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e ridurre i rischi correlati sulla salute dei lavoratori, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, è istituita, presso il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego delle sostanze poli- e perfluoroalchiliche, di seguito denominate PFAS, composta da:

   a) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi Pag. 39di lavoro, designati dal Ministro della salute;

   b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro delle imprese e del made in Italy;

   c) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   d) un esperto in materia previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

   e) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

   f) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

   g) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

   h) un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

   i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

   j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

   k) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

   l) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

  2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della salute o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
  3. La commissione di cui al comma 1 provvede a:

   a) promuovere, con il supporto di ISPRA, la mappatura e il monitoraggio sulla presenza di sostanze PFAS nel territorio e nella rete idrica;

   b) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di monitoraggio e bonifica;

   c) individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

   d) definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi delle sostanze PFAS;

   e) stabilire i criteri per il risarcimento dei danni da contaminazione delle sostanze PFAS ai sensi del comma 6.

   f) predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida e metodologie tecniche per gli interventi di prevenzione e bonifica.

  4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
  5. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente disposizione che trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalle sostanze PFAS, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  7. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un fondo per le vittime delle Pag. 40sostanze PFAS in favore di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie correlate alla contaminazione dai composti poli- e perfluoroalchilici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad individuare criteri e modalità di erogazione delle risorse ai lavoratori interessati.
  8. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è a carico del bilancio dello Stato ed è determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025
  9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di bonifica ambientale)

  1. Al fine di ampliare l'efficacia degli interventi di bonifica dell'amianto e garantire una maggiore protezione della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a modificare l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 prevedendo che:

   a) il credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali destinate alla bonifica ambientale, sia esteso anche agli interventi effettuati su proprietà private che presentano situazioni di estrema povertà e grave pericolo per la salute pubblica, individuate e segnalate dalle autorità sanitarie o amministrative competenti;

   b) le erogazioni liberali destinate alla bonifica delle proprietà private di cui alla lettera a), conformemente a quanto previsto per gli edifici pubblici, potranno beneficiare del credito di imposta, con le stesse modalità e procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, purché siano destinate alla rimozione di materiali contenenti amianto;

   c) la gestione dei fondi e la selezione delle aree di intervento saranno effettuate in collaborazione con soggetti gestori, fondi filantropici, come il Fondo filantropico per la bonifica amianto proposto dallo Sportello Amianto Nazionale APS iscritta al RUNTS Repertorio 116391, che si impegneranno a intervenire nelle aree più critiche del territorio nazionale, fornendo un contributo diretto alla risoluzione delle emergenze.

  2. Le proprietà private che potranno beneficiare del credito di imposta di cui alla lettera a) saranno individuate sulla base di criteri di vulnerabilità economica e rischio sanitario, definiti congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero della transizione ecologica e sarà riconosciuto, nella misura del 65 per cento, anche per le donazioni finalizzate alla bonifica di proprietà private, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, e sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3.08. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento dei Centri operativi regionali per la classificazione e monitoraggio delle malattie amianto-correlate)

  1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e il rafforzamento delle attività dei Centri operativi regionali (COR) per la classificazione e il monitoraggio delle malattie correlate all'esposizione all'amianto, le risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, destinate al Fondo vittime amianto e Pag. 41non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono destinate al finanziamento dei COR delle regioni.
3.09. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.
  2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 76-bis.
(Procura nazionale del lavoro)

   1. Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.010. Carotenuto, Tucci, Barzotti, Aiello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire il diritto al lavoro da remoto)

  1. L'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
(Diritto al lavoro da remoto)

   1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.
   2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il Pag. 42lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.
   3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis.
   4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.
   5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
   6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:

   a) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;

   b) le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

   7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.
   8. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti».

  2. L'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Forma e recesso)

   1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
   2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:

   a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;

   b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;

   c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

   d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.

   3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di Pag. 43lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.
   4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto».

  3. Al comma 1, dell'articolo 20, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.
  4. L'articolo 21, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.
  5. Al capo II, della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo l'articolo 24, sono aggiunti i seguenti:

Art. 24-bis.
(Diritto alla disconnessione)

  1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.
  2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Art. 24-ter.
(Formazione digitale)

  1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021.

Art. 24-quater.
(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

  1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato «indice smart», che quantifichiPag. 44 la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 24-quinquies.
(Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto)

  1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2, dell'articolo 24-quater.

Art. 24-sexies.
(Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati)

  1. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.

Art. 24-septies.
(Sanzioni)

  1. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.
  2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.
  6. Nel capo II, della legge 22 maggio 2017, n. 81, la parola: «agile», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «da remoto».
  7. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».
  8. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto».
3.011. Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restandoPag. 45 quanto previsto dall'articolo 36, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non Pag. 46può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».
  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui Pag. 47al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
  23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.012. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per perseguire
i delitti sul lavoro)

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 589-quater.
(Omicidio sul lavoro)

   1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona. Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

Pag. 48

  2. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 590-septies.
(Lesioni personali sul lavoro
gravi o gravissime)

   1. Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime. Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime. La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII, capo I e IV, Titolo IX, capo I, II, e III, titolo X, capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

  3. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;

   b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Procedura d'urgenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

   1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediato rispetto.
   2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
   3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

   c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento Pag. 49per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

    1) eliminare il rischio alla fonte;

    2) adottare misure di protezione collettive;

    3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

   d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».

  4. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;

   b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

   c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

  5. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:

   «m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;

   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:

   «m-quinquies.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;

   c) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

   d) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-bis,» sono inserite le seguenti: «590-septies,»;

   e) all'articolo 552, il comma 1-ter), è sostituito dal seguente:

   «1-ter) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

  6. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

   b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

   c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale,».

  7. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.Pag. 50
  8. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.
  9. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti dal presente articolo.
3.013. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: ventesimo
4.1. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
  2-ter. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.2. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti,Pag. 51 per il triennio 2025-2027, rispettivamente:

    1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

    2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.».

  2-ter. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.3. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.4. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.5. Caso, Amato, Orrico.

Pag. 52

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 6-septiesdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
4.6. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «ha durata di nove anni e» sono soppresse.
4.8. Patriarca, Tassinari, Dalla Chiesa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
4.7. Amorese.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di personale tecnico universitario)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni universitarie statali, comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate «Istituzioni», l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dell'abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca provvede al riparto fra le istituzioni dell'incremento di cui al comma 1 individuando, per ogni istituzione, il numero di posizioni nel ruolo di professore di seconda fascia che entro ulteriori due mesi verranno messe a bando ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevedendo, per ciascuna istituzione, una riserva per il personale di cui al comma 1 già in servizio presso l'istituzione stessa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Pittalis, Tassinari, Dalla Chiesa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure concernenti l'ANVUR)

  1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» è modificato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di:

   a) riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis) nei seguenti termini:

   «i-bis) svolge, con cadenza annuale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. In prima applicazione, il suddetto decreto ministeriale adotta, per tutto il corpo docente delle università e degli enti di ricerca, gli stessi criteri attualmente utilizzati per la Pag. 53valutazione della qualità dei docenti che compongono i collegi dei dottorati di ricerca. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione»;

   b) sopprimere l'articolo 6, comma 2, secondo periodo;

   c) riformulare l'articolo 7, comma 1, nei seguenti termini:

   «1. Il presidente è nominato dal Ministro su proposta del Consiglio direttivo, che identifica al proprio interno una rosa di tre candidati, tenendo conto fra gli altri criteri della anzianità accademica nel ruolo di professore ordinario e dell'anzianità nel ruolo di componente del Consiglio direttivo. Al fine di garantire il buon andamento e la continuità nella gestione delle funzioni del Consiglio direttivo, il mandato del presidente non può avere durata inferiore ad un anno. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   d) riformulare l'articolo 8, comma 3, nei seguenti termini:

   «3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della nomina, un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre sei sono scelti in un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero».
4.02. Amorese, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati sia tra regioni ed università ubicate nel medesimo territorio regionale sia tra regioni ed università aventi sede in regioni diverse»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La stipulazione di uno dei protocolli d'intesa di cui al comma 1 non preclude la possibilità di concluderne anche altri con Atenei o Enti ubicati nel medesimo o in diverso ambito regionale»;

   c) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativaPag. 54 e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e università» sono inserire le seguenti: «, anche nel caso di stipulazione di protocolli equiparati alle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11-bis, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 o di protocolli di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

  2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. I protocolli di cui al periodo precedente dovranno specificatamente disciplinare anche la tipologia di incarichi assistenziali conferibili ai professori e ai ricercatori interessati nonché il trattamento economico ad essi spettante, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto»;

   b) al secondo periodo le parole: «Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

   c) al terzo periodo le parole: «all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

   d) al sesto periodo, le parole: «dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

  3. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Qualora le attività di didattica e di ricerca di cui al comma precedente riguardino discipline mediche e gli interessati rivestano anche la qualità di medici, si applicherà la procedura prevista dal successivo comma 13 e le relative convenzioni dovranno essere sottoscritte anche dalle regioni interessate, in conformità per ciò che attiene all'attività assistenziale a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, inclusi gli incarichi conferibili agli interessati ed il trattamento economico ad essi spettante che saranno disciplinati in ossequio agli articoli 5 e 6 del citato decreto»;

   b) al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».
4.03. Amorese, Mollicone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rimodulazione dei bilanci di ateneo)

  1. Al fine di consentire la rimodulazione dei bilanci di ateneo, all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e» sono soppresse.
  2. Al fine di consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «nuove iniziative didattiche» sono aggiunte le seguenti: «nonché la copertura, parziale o totale, degli oneri derivanti dagli scatti stipendiali del personale accademico, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca».
  3. Ai fini di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato per gli anni 2025, Pag. 552026 e 2027 dell'importo di 50 milioni di euro.
4.04. Grippo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)

  1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per incentivare l'attività delle università statali)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 314 è inserito il seguente:

   314-bis. Al fine di incentivare l'attività delle università statali che si caratterizzano per la qualità della ricerca e la progettualità scientifica, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2028, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle aree scientifico-disciplinari di interesse strategico» che sostituisce il «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza» di cui al comma 314 della presente legge, e in cui confluiscono le relative risorse. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro il 30 aprile 2028, sulla base del principio di equità territoriale;

   b) i commi 314 e da 315 a 339 sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
4.06. Amorese.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Piccolotti, Mari.
*5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 16 gennaio 2006, n. 18 inserire le seguenti: da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche,.
5.3. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, con la seguente: nonché.
5.4. Caso, Amato, Orrico.

Pag. 56

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In relazione alle accresciute attività del Ministero dell'università e della ricerca, anche in attuazione degli interventi di competenza ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi ICT è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-ter. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1-bis si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per l'efficientamento delle attività di supporto al Ministero dell'università e della ricerca.
5.5. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per le nomine elettive degli enti pubblici)

  1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente articolo non si applica e il parere parlamentare non deve essere richiesto nei confronti dei presidenti e vice presidenti degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado, a norma dell'articolo 1, della legge 25 agosto 1982, n. 621».
5.01. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi PNRR delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Al fine di garantire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato, per l'anno 2024, di 3.488.670 euro.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5.02. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «o suscettibili di uso» e le parole: «o suscettibili di essere inseriti» sono soppresse.
6.1. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7-Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenentiPag. 57 a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione e stabiliti i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni.
6.2. Baldino, Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «non superiori a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 25.000 euro».
  1-ter. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.3. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Ministero dell'università e della ricerca, 26 febbraio 2024, n. 481 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, abrogare la lettera e);

   b) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «pertanto almeno il 70 per cento» fino alla fine del periodo;

   c) all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

   «4-bis. Fatti salvi i progetti già approvati al 15 ottobre 2024 la cui ammissibilità è nel rispetto della cronologia di presentazione originale e nel rispetto del diritto e l'assegnazione dei finanziamenti».
6.6. Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo la parola: «urbanistici» sono aggiunte le seguenti: «o dalle specifiche normative regionali».
*6.7. Mazzetti, Tassinari.
*6.8. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi Pag. 58e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 è abrogato.
**6.01. Tassinari.
**6.02. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 59con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

  1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.
  3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
6.05. Piccolotti, Mari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi in materia di borse di studio per l'accesso all'università al fine del conseguimento del target M4C1 – Investimento 1.7 del PNRR)

  1. Al fine di conseguire il target della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, nonché di accelerare il finanziamento delle borse di studio per l'accesso all'università, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.06. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la corretta attuazione degli investimenti PNRR a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,Pag. 60 con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora compresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all'interno del medesimo elenco».
6.07. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 64, comma 6-ter.2., terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «di cui al comma 6 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, e di 1.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».
  2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento. A decorrere dall'anno 2024, quota parte dello stanziamento fisso del Fondo risorse decentrate del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'università e della ricerca, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è destinata ad incrementare il trattamento economico accessorio, con risorse aventi natura fissa e continuativa. L'importo dell'incremento è stabilito in sede di contrattazione integrativa nella misura massima del 50 per cento del vigente importo dell'indennità di amministrazione.».
  3. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».
6.08. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali degli enti pubblici di ricerca)

  1. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-ter, Pag. 61quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.
6.09. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività di ricerca congiunte con la Germania in ambito meteorologico)

  1. All'articolo 1, comma 1002, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dell'Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica».
7.01. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni.
*8.1. Tassinari.
*8.2. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
**8.9. Piccolotti, Mari.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e le parole: «altresì fino alla fine della lettera.
8.4. Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le parole: «altresì fino alla fine della lettera,» con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».
8.5. Tassinari.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.6. Piccolotti, Mari.
*8.7. Caso, Amato, Orrico.
*8.8. Manzi, Scotto, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale)

  1. Al fine di garantire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2024, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2025, di 35 milioni di euro per il 2026, di 50 milioni di euro per il 2027 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa Pag. 62in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per il 2025, 35 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Tassinari, Cattaneo, Dalla Chiesa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale nell'ambito della Riforma 1.1 della Missione 4-C1 del PNRR)

  1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: «nominato» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65,»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'incarico, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
8.05. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accesso universale alle cure mediche per gli studenti stranieri)

  1. Al fine di consentire un accesso equo e universale alle cure mediche per gli studenti stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, in considerazione dell'obiettivo strategico di promozione dell'internazionalizzazione del sistema scolastico, all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 6-bis, le parole: «gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo minimo di cui al comma 3 può essere adeguato».
8.02. Grippo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy)

  1. All'articolo 18, comma 4, primo periodo della legge 27 dicembre 2023, n. 206, le parole da: «contestualmente» fino alla fine del periodo sono soppresse.
*8.03. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*8.04. Varchi.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale, a decorrere dall'anno 2025, vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e Pag. 63accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse destinate alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
9.1. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.
9.2. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto del direttore generale 13 luglio 2011 del Ministero dell'istruzione e del merito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale. Al corso di formazione sono ammessi i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso in atto avverso al su citato decreto. All'attuazione della procedura di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al primo periodo è determinato il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede,Pag. 64 altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione. I soggetti che hanno superato la prova finale della procedura formativa sono inseriti in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, oppure, in coda alla graduatoria nazionale di cui alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
9.01. D'Attis, Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto del direttore generale 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'istruzione e del merito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, i soggetti già vincitori del concorso citato che hanno un contenzioso in corso avverso il decreto di depennamento dalla graduatoria di merito per non aver preso servizio pur avendo comunicato ai competenti uffici le temporanee cause di impedimento per giustificati motivi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto del direttore generale n. 1259 sono ricollocati in coda nella graduatoria generale di merito approvata con decreto 1° agosto 2019, n. 1205, come modificata con i decreti 7 agosto 2019, n. 1229, 5 agosto 2020, n. 977 e 978, 6 agosto 2020, n. 986, 12 agosto 2020, n. 995, 14 agosto 2020, n. 998, 12 agosto 2021, n. 1357.
9.02. Nevi, Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio della professione di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. Per l'anno scolastico 2024-2025, possono esercitare l'attività professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia coloro che sono in possesso dei requisiti previgenti alla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 2024, n. 55.
*9.03. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*9.05. Varchi.

(Inammissibili)

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
*10.1. Piccolotti, Mari.
*10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche con le seguenti: all'interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell'istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell'INPS.
10.3. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Pag. 65Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
  1-ter. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
10.4. Piccolotti, Mari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, possono essere riattivati anche per l'a.s. 2024/2025, dal 7 gennaio al 7 giugno 2025. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.
10.5. Di Maggio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-ter. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
10.7. Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di Pag. 66cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.8. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.9. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
*10.10. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
*10.11. Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.12. Amato, Caso, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.13. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è Pag. 67autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.14. Caso, Amato, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con decreto dirigenziale 2575/2023 e decreto dirigenziale 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 2575 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 2576 e sono prorogate fino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
10.15. Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata fino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*10.17. Amato, Caso, Orrico.
*10.18. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(finanziamento straordinario del plesso scolastico di scuola primaria di Misinto)

  1. Per realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e ampliamento del plesso scolastico di scuola primaria G. Marconi, dell'Istituto comprensivo A. Volta di Lazzate, al comune di Misinto in cui si trova il suddetto plesso, è concesso, per l'anno 2025, un contributo di 2 milioni euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. Sala, Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità degli organi consultivi del sistema nazionale di istruzione e formazione)

  1. All'articolo 2, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».Pag. 68
  2. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è soppresso.
*10.02. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*10.03. Di Maggio, Mollicone.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche)

  1. Gli incarichi aggiuntivi, regolarmente autorizzati ai dirigenti scolastici dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione e del merito, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, rientrano tra quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003.
**10.04. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.
**10.05. Amorese, Mollicone.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione di interventi del PNRR in materia di istruzione e merito)

  1. Gli enti locali, soggetti attuatori dei progetti PNRR, Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» e Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, accordi quadro con la società Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei contratti pubblici ovvero dell'appalto integrato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono sottoscrivere, per fronteggiare l'incremento dei prezzi, gli ordini di acquisto nei limiti delle risorse assegnate, anche ricorrendo alle disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite, al fine di garantire l'esecuzione dei predetti contratti e il conseguimento di target e milestone del PNRR.
  2. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR, le risorse di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica.
*10.06. Amorese, Mollicone, Di Maggio.
*10.07. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di immissione in ruolo)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono inseriti i seguenti:

   «3.1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo alle immissioni in ruolo avvenute con riserva per assunzione dalle Pag. 69graduatorie ad esaurimento di cui alle legge 27 dicembre 2006, n. 296, i docenti di ogni ordine e grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2026, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria ad esaurimento.
   3.2. I soggetti di cui al comma precedente, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di ogni ordine e grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2025/2026, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguiti i crediti formativi, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dei crediti entro il 30 giugno 2026 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria ad esaurimento. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera».
10.08. Matteoni, Amorese, Mollicone.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
11.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025.
11.3. Faraone.

  Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:

   Ai relativi oneri, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.2. Piccolotti, Mari.

Pag. 70

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.01. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della comunità educante)

  1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, Pag. 71povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.02. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'erogazione di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)

  1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale, agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.03. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 72fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.04. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato «Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA», con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
11.08. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi in materia di potenziamento del piano per asili nido e scuole dell'infanzia al fine del conseguimento del target M4C1 – Investimento 1.1 del PNRR)

  1. Al fine di conseguire il target della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, nonché accelerare il potenziamento del piano per asili nido e scuole dell'infanzia, il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» di cui all'articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato alla messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.05. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti non generali a tempo determinato fino al 31 dicembrePag. 73 2026, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed è autorizzata ad assumere le predette unità di personale dirigenziale di seconda fascia in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. L'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a reclutare un contingente complessivo di quindici unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  3. All'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché al conferimento degli incarichi delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui al comma 1».
11.07. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

(Inammissibile)