CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2024
397.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Atto n. 213.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 1° dicembre 2024.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice.

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  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) prende atto della proposta di parere della relatrice che reca alcuni contenuti condivisibili da parte del suo gruppo.
  In particolare, il gruppo del Partito Democratico reputa opportuno che la Commissione evidenzi alcune problematiche che illustra.
  Si riferisce, in primo luogo all'esigenza di equiparare le Fondazioni costituite da Enti pubblici agli Enti stessi. In mancanza di specificazione, per esse varrebbe l'obbligo di oggetto esclusivo vigente per gli organismi privati. A tal fine, si suggerisce all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 7, al punto 2.2-bis) dopo le parole «pubblici,» di aggiungere le seguenti «anche mediante fondazioni».
  Inoltre propone una modifica volta ad evitare equivoci circa l'effettiva esenzione dall'imposta che riguarda non soltanto il verbale, ma anche l'accordo ad esso allegato: quindi all'articolo 17, comma 2, le parole: «Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente» possono essere sostituite dalle seguenti: «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti.».
  Ancora, l'articolo 5-ter prevede che l'amministratore del condominio sia legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa: per quanto riguarda il tenore letterale della norma sarebbe preferibile parlare di mediazione conclusa senza conciliazione piuttosto che parlare di conciliazione non conclusa per evidenziare chiaramente che è stata comunque adempiuta la condizione di procedibilità.
  In merito alla mediazione delegata e alla durata massima, anziché prevedere un termine tassativo, potrebbe essere ragionevole prevedere che il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, ma prorogabile con l'accordo delle parti in considerazione del potere del giudice di assicurare in ogni caso il rispetto del principio della durata ragionevole del processo; quanto invece al termine minimo tale previsione per il procedimento di mediazione instaurato ante causam, anche se prorogabile di tre mesi in tre mesi, non è giustificata: la mediazione è procedimento negoziale e la determinazione della sua durata è nella completa disponibilità delle parti.
  Quanto ai requisiti di qualificazione dei mediatori e formatori, di cui all'articolo 16-bis, reputa opportuno attribuire rilievo alla formazione di base già acquisita prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, con eventuale obbligo di formazione integrativa di un certo numero di ore.
  In merito alla previsione che dispone che in caso di mediazione che si svolge con modalità diverse da quelle previste dal precedente articolo 8-bis (mediazione telematica) e non interamente in presenza (modalità per la quale è consentito alle parti firmare in modalità analogica), le parti possano concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore; tale previsione si presenta problematica per i casi in cui la mediazione si svolga in modalità cosiddetta «mista» con una parte collegata da remoto e l'altra presente insieme al mediatore presso i locali dell'organismo di mediazione; richiedere che le firme digitali siano apposte in modalità analogica in presenza davanti al mediatore significa imporre all'organismo, alle parti e al mediatore, la necessità di fissare un nuovo incontro in cui tutte le parti si presentano all'organismo per sottoscrivere il verbale in modalità analogica davanti al mediatore: la parte collegata da remoto, infatti, non potrà apporre la propria firma davanti al mediatore, a meno che, in via interpretativa, non si ritenga apposta davanti al mediatore la sottoscrizione del verbale in video alla presenza del mediatore; appare molto più ragionevole confermare la prassi, già efficacemente sperimentata da molti organismi di mediazione con soddisfazione di tutte le parti, di Pag. 25chiedere la firma digitale alla parte collegata da remoto (che verosimilmente ne è provvista) e la firma analogica per la parte presente davanti al mediatore, che ne certificherà l'autografia.
  Infine, l'articolo 11-bis, lettera e), disciplina il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e pagamento di una somma fino a 50.000 Euro). Si propone l'inserimento nella norma dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti anche per i procedimenti di separazione e/o divorzio consensuali. Inoltre l'accesso al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere garantito anche allo straniero non abbiente regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione. Ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche all'apolide, enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
  In ragione del fatto che alcuni di questi rilievi sono stati opportunamente recepiti nella proposta della relatrice, esprime il voto favorevole del suo gruppo, auspicando tuttavia che la relatrice possa valutare questi ulteriori suggerimenti ai fini di una riformulazione della sua proposta.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, evidenzia come, alla luce dell'istruttoria svolta, l'inserimento nella proposta di parere della richiesta di modifica della citata normativa riferita all'amministratore del condominio nel senso proposto dalla collega Serracchiani, avrebbe presumibilmente superato i limiti della delega legislativa oggetto di attuazione con il provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario alla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 novembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
C. 2084, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore, illustrando il contenuto della proposta di legge, evidenzia come esso abbia un carattere puntuale con riguardo alla durata delle operazioni di intercettazione.
  In particolare, il comma 1 interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni. Si integra in tal senso l'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale.
  Nel testo attualmente vigente, la citata disposizione prevede che il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indichi le modalità e la durata delle operazioni, per un periodo non superiore a 15 giorni. Tuttavia, il giudice può autorizzare – con decreto motivato – una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe qualora permangano i presupposti dell'attività di intercettazione. Come noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, le condizioni che legittimano l'attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la sussistenza dei «gravi indizi di reato» e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
  La norma proposta prevede invece il divieto di proseguire le intercettazioni oltre i 45 giorni salvo che «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti che devono essere oggetto di espressa motivazione».
  Ritiene che tale soluzione costituisca un giusto punto di equilibrio per salvaguardare le esigenze investigative senza però che sia ancora consentito di attivare per un lasso di tempo indefinito le cosiddette intercettazioni esplorative.
  Il comma 2 interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 per specificare che il nuovo limite di durata complessiva delle operazioni captative non trova applicazione nei casi delineati dal comma 1 del citato articolo 13, che riguarda le intercettazioni per indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono.
  Ricorda che l'ambito di applicazione della disciplina derogatoria delineata dall'articolo 13 è stato esteso con successivi interventi normativi ai procedimenti per delitti di terrorismo, di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di sequestro di persona a scopo di estorsione, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, nonché ad una serie di cosiddetti «reati informatici» (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico o di pubblico interesse, nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti legati ad attività di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
  Il comma 3, con un intervento di carattere formale, precisa che per tali operazioniPag. 27 di captazione resta quindi valido l'attuale limite di durata di 40 giorni, prorogabili dal giudice (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni.

  Valentina D'ORSO (M5S) si interroga sulla particolare attenzione che la maggioranza dedica a questa materia, approcciandola, a suo avviso, con una visione preoccupante e comunque anacronistica. Richiama al riguardo il recente episodio di cronaca giudiziaria che ha visto protagonista la società Equalize disporre di un sodalizio criminale dedito al furto di dati, spionaggio illegale, dossieraggi ed altre condotte criminali.
  L'emergere di siffatte condotte avrebbe dovuto indurre il Governo, in primo luogo, a rafforzare il sistema delle intercettazioni, essendo state lo strumento principale di indagine e, dall'altro lato, a rafforzare le reti di protezione delle informazioni e delle comunicazioni, fin troppo facilmente violate da soggetti abili nel settore informatico.
  Al contrario, l'intento palesato dalla disposizione in esame, proposta dalla maggioranza, è proprio quella di depotenziare un fondamentale strumento di indagine qual è indubbiamente quello delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI) esprime apprezzamento per la proposta in esame, rilevando come, a suo avviso, le intrusioni nelle banche dati e nelle reti di comunicazione da parte di soggetti non autorizzati siano soprattutto addebitabili al mancato controllo da parte di chi aveva il dovere di impedire tali abusi. A differenza della collega D'Orso, non ritiene invece tale disposizione pregiudizievole delle indagini, in quanto il termine di durata delle intercettazioni è sempre procrastinabile ove ve ne sia reale esigenza.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) ribadisce che l'articolo 1 consente di prorogare le operazioni di intercettazione anche oltre il termine massimo, disciplinando puntualmente i presupposti e le modalità della proroga medesima per i casi in cui ciò sia necessario. Viceversa, rende più difficile proseguire una pratica, purtroppo non infrequente e almeno trentennale, di intercettazioni disposte senza una evidente necessità di indagare ma piuttosto supportate dalla volontà di curiosare nell'altrui vita privata.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
C. 2128 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana e che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza era stato preannunciato che nella seduta odierna si sarebbe svolto l'esame preliminare.
  Avverte che le successive modalità di svolgimento dei lavori della Commissione saranno quindi definite nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, anche a nome dell'altra relatrice, la collega Patriarca, illustra i contenuti del testo in esame, il cui articolo 1, nel testo approvato dal Senato, modifica gli articoli 583-quater e 635 del codice penale.
  L'articolo 583-quater, secondo comma, nel testo vigente riguarda l'ipotesi di lesioni personali cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o Pag. 28soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività. La modifica apportata al Senato è finalizzata a includere nel novero dei soggetti ivi elencati anche coloro che svolgono «servizi di sicurezza complementare».
  La disposizione in esame introduce quindi un nuovo quarto comma nell'articolo 635 del codice penale, rubricato «danneggiamento», che riguarda la medesima condotta prevista per la fattispecie generale – quella di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui – anche in questo caso qualificata dalla agire con violenza alla persona o con minaccia, ma che viene punita più severamente con reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro, mentre il reato base prevede i limiti edittali di sei mesi e tre anni.
  L'inasprimento della sanzione per il reato di danneggiamento si collega al ricorrere di due elementi: il luogo di commissione del reato, che deve avvenire «all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private» e i beni oggetto della condotta, che devono essere «ivi esistenti o comunque destinati al servizio sanitario o socio-sanitario». La relazione illustrativa giustifica l'aggravamento della pena, rispetto all'ordinaria condotta del danneggiamento, in ragione delle modalità in cui la condotta è posta in essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.
  La disposizione in esame prevede altresì che la medesima pena si applichi anche nel caso in cui la condotta descritta, pur non avvenendo con violenza alla persona o con minaccia, sia posta in essere in occasione – come specificato al Senato – in occasione del delitto di lesioni personali (previsto dall'articolo 582), quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nel citato articolo 583-quater, comma 2, che, come detto, è modificato dal testo in esame.
  Si prevede, infine, una aggravante speciale ad effetto comune (la pena è quindi aumentata fino ad un terzo) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite.
  L'articolo 2 novella il codice di procedura penale, con riguardo alla disciplina dell'arresto in flagranza. In particolare, la lettera a) introduce nell'articolo 380, rubricato «arresto obbligatorio in flagranza» il riferimento all'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale e allo stesso delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale introdotto dal decreto-legge in esame.
  Inoltre, la lettera b) inserisce nell'articolo 382-bis, rubricato «arresto in flagranza differita» un nuovo comma 1-bis, diretto a consentire che l'arresto in flagranza – ove previsto – avvenga anche in modalità differita se il reato è commesso nei luoghi e sui beni indicati dal nuovo comma quarto dell'articolo 635 del codice penale.
  Analogamente, la disposizione in commento consente l'arresto in flagranza differita se il reato è commesso in danno dei soggetti ivi indicati, che coincidono con quelli indicati nel citato articolo 583-quater, comma 2, senza tuttavia richiamare coloro che svolgono «servizi di sicurezza complementare», come prevede invece la novella al citato articolo 583-quater, comma 2, apportata dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.
  L'arresto «differito» può avvenire quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. In ogni caso, l'arresto, secondo quanto previsto in via generale dalla norma, deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
  Ancora la lettera b)-bis del comma 1 inserisce il riferimento al nuovo quarto comma dell'articolo 635 del codice penale nell'articolo 550, comma 2 del codice di procedura penale, che elenca i reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio.
  Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 prevede la clausola di entrata in vigore del decreto-Pag. 29legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 2 ottobre 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 novembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.