ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Atto n. 213.
PARERE APPROVATO
La Commissione II,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:
il provvedimento dà attuazione alla potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, conferita dalla legge per i due anni successivi al decreto legislativo con cui è stata esercitata la delega in via principale, ovvero la cosiddetta «riforma Cartabia del processo civile» (legge n. 206 del 2021);
l'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2010, intervenendo, tra l'altro, sulla durata del procedimento di mediazione – elevata da tre a sei mesi – sullo svolgimento della mediazione in modalità telematica e sulla partecipazione a distanza agli incontri, sulle spese di mediazione, nonché sui requisiti di serietà richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione;
l'articolo 2 modifica il Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da avvocati;
l'articolo 3 abroga il comma 20-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che recava la disciplina transitoria – dettata nel periodo della pandemia – relativa allo svolgimento di incontri da remoto nell'ambito delle procedure di mediazione e che dettava, inoltre, una specifica disciplina relativa alla certificazione delle sottoscrizioni dell'accordo di mediazione;
l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali e che l'articolo 5 reca la clausola d'invarianza finanziaria;
segnalata l'utilità, con riferimento alla disciplina della mediazione demandata dal giudice, come novellata dal testo in esame, di un impegno del Governo affinché siano adottate in modo uniforme le migliori prassi sperimentate nelle singole realtà operative;
rilevato che:
a) all'articolo 8-ter, del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dal testo in esame – al fine di superare le criticità per i casi in cui le parti non siano tutte d'accordo nel sottoscrivere il verbale in forma digitale, magari perché una parte non sia in condizione di poter apporre una firma digitale o elettronica – appare opportuno espressamente prevedere che, ove le parti non siano tutte concordi, ciascuna di esse possa sottoscrivere in forma analogica, avanti al mediatore o al proprio avvocato, non essendo possibile imporre alle parti la modalità di sottoscrizione in forma digitale;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in cui viene inserita la lettera b-bis), sarebbe opportuno specificare che oltre agli enti pubblici, la disciplina ivi prevista riguarda anche le fondazioni originate da ordini professionali, poiché, in mancanza di tale specificazione, per esse varrebbe l'obbligo di oggetto esclusivo vigente per gli organismi privati, rilevandosi, infatti, che gli organismi di mediazione forense sono stati costituiti anche con il modello della fondazione di diretta emanazione del Consiglio stesso;
c) all'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010, sarebbe opportuno Pag. 31modificare il comma 2 al fine di evitare equivoci circa l'effettiva esenzione dall'imposta che deve riguardare non soltanto il verbale, ma altresì l'accordo di conciliazione ad esso allegato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità:
a) all'articolo 8-ter, del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dal testo in esame, al comma 3 dopo le parole «sono apposte» di inserire le seguenti: «con il consenso di tutte le parti» e, conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, ciascuna parte può apporre la sottoscrizione in modalità analogica, anche qualora collegata da remoto; in tal caso l'avvocato che la assiste ne certifica l'autografia mediante l'apposizione della firma digitale»;
b) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera b-bis), introdotta dal testo in esame nel decreto legislativo n. 28 del 2010, di aggiungere, dopo le parole «pubblici» le seguenti: «anche mediante fondazioni originate da ordini professionali»;
c) all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, di sostituire le parole: «Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente» con le seguenti: «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti»;
d) rispetto alla disciplina regolamentare dettata sulla formazione dei professionisti mediatori, di prevedere un periodo transitorio che consenta a chi si è formato secondo i vecchi standard di frequentare un corso integrativo di 30 ore (oltre al «tirocinio» di 10 incontri), senza dover frequentare ex-novo il corso base invece previsto dall'articolo 23 del decreto ministeriale n. 150 del 2023.
ALLEGATO 2
Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo.
PARERE APPROVATO
La II Commissione Giustizia,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (C. 2119 Governo);
premesso che:
l'articolo 1 che reca misure di contrasto al lavoro sommerso, prevede al comma 4 che il datore di lavoro sia considerato a basso rischio di irregolarità specifica, per i dodici mesi successivi alla sua iscrizione nella «Lista di conformità», che attesta non essere emerse violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; la medesima disposizione specifica però che sono sempre fatte salve le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica;
il medesimo articolo 1, al comma 11, prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali;
l'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), nel modificare il comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, in materia di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, introduce il riferimento (oltre ai beni immobili dello Stato) anche ai beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, i quali possono quindi essere destinati a residenze e alloggi universitari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.