CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2024
393.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 30 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (FNOB) e della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF).
(Svolgimento e conclusione).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  David LAZZARI, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), Vincenzo D'ANNA, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (FNOB) e Nausicaa ORLANDI, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Pag. 125chimici e dei fisici (FNCF), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Marta SCHIFONE (FDI).

  David LAZZARI, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), Vincenzo D'ANNA, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (FNOB) e Nausicaa ORLANDI, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici (FNCF), rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 30 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana di sanità digitale e telemedicina (AISDET) e, in videoconferenza, della Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (FADOI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1208 Loizzo recante «Disposizioni in materia di terapie digitali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 16.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di competenza.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento della Camera, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di competenza.
  Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Avverte, inoltre, che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.Pag. 126
  Precisa che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Fa presente che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XII Commissione potranno essere presentati sia presso quest'ultima sia direttamente presso la Commissione Bilancio, nel termine da essa fissato. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, a una puntuale valutazione di ammissibilità, da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, per quanto concerne le disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio che incidono direttamente su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, segnala innanzitutto, seguendo la numerazione progressiva, l'articolo 16, recante misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, dando ulteriore continuità alle iniziative in essere. Esso prevede un incremento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari, nonché un incremento di 500 milioni per l'anno 2025 della dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità istituito presso il Ministero dell'agricoltura, destinato ai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante (Carta «Dedicata a Te»).
  Osserva che una disposizione di particolare rilievo è quella recata dall'articolo 31 che, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, riconosce la corresponsione di un contributo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (bonus nuove nascite). L'erogazione del beneficio è subordinata a due condizioni: che il nucleo familiare sia in una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 Pag. 127euro annui, da calcolare al netto dell'assegno unico per i figli a carico; che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dal medesimo articolo. Il relativo onere finanziario è valutato in 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni annui a decorrere dal 2026.
  Gli articoli 32 e 33 recano modifiche alla disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. In particolare, l'articolo 32 sottrae l'importo dell'assegno unico dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono. Il limite di spesa per il buono in esame viene quindi incrementato di 5 milioni di euro annui. L'articolo 33 sopprime una delle condizioni alle quali è subordinata la maggiorazione del buono per i nati dal 1° gennaio 2024 nei nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro ovvero il requisito della presenza di un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.
  L'articolo 37 estende le disposizioni in materia di gratuità del trasporto dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico, già previste a legislazione vigente per i cani guida delle persone non vedenti, ai cani di assistenza di persone con disabilità o con determinate patologie, da definire con apposito decreto interministeriale.
  L'articolo 38 reca disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità.
  Al fine di realizzare l'attività di sperimentazione del progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione, l'Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.
  L'articolo 40 istituisce il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025.
  Ai sensi dell'articolo 42, dal 1° gennaio 2025 è istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta, che opera anche attraverso un dispositivo informatico appositamente dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
  L'articolo 47 reca misure per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), prevedendo la quantificazione dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in misura pari a: 1.302 milioni di euro per l'anno 2025; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029; 8.898 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.
  Quanto al 2025, ricorda che la scorsa legge di bilancio, al comma 217 dell'articolo 1, ha stanziato 1.200 milioni di euro per il 2025. L'incremento del finanziamento complessivo per la sanità ammonta, quindi, nel 2025 a 2.502 milioni di euro.
  Fa presente che una quota delle risorse incrementali, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030. Una quota pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, è destinata all'incremento delle disponibilità per Pag. 128il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
  L'articolo 48 reca disposizioni sull'incremento dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) da soggetti privati accreditati, pari a 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026. Dette risorse incrementali sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso con codice di priorità rosso o arancione.
  Rileva come l'articolo 49 rechi importanti misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata. In particolare, i commi 1 e 2 attengono alla definizione di farmaco «innovativo». Al comma 3 si specifica che le risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, sono finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. Il comma 4 tratta della destinazione delle risorse del suddetto fondo non impiegate, che confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, stabilendo, inoltre, che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, e dettando la disciplina per il ripiano della spesa eccedente. I commi 5 e 6 recano le modalità e i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica – determinazione del direttore generale tecnico-scientifico, previa valutazione condotta dalla Commissione scientifico-economica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini – la cui durata massima è fissata in trentasei mesi.
  Il comma 7 prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro Aifa, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa e che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non acceda al finanziamento di cui al comma 3.
  Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia estesa anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata la possibilità di accesso alle risorse del suddetto Fondo, per un importo non superiore a 300 milioni di euro annui, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Per tali medicinali, si prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.
  Segnala, in particolare, il comma 9, che estende, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multi-resistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «AWaRe» dell'Oms, l'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui. Il comma 10 prevede, quindi, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del predetto fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.
  Il comma 11 stabilisce che, in seno all'Aifa, sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, l'organo deputato a verificare il requisito dell'innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali. Il comma 12 apporta, infine, delle modifiche testuali alla legge n. 145 del 2018, volte all'adeguamento di alcune disposizioni all'intervenuto superamento della distinzione tra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici e alla conseguente unificazione dei due separati fondi ad essi in precedenza dedicati.
  L'articolo 50, in materia di finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie, autorizza la Pag. 129spesa di 77 milioni di euro, vincolando una corrispondente quota-parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, al fine di garantire le risorse necessarie per provvedere, per l'anno 2025, alle necessità dei pazienti classificati come Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, per 350 milioni di euro, ai suddetti DRG post acuzie, e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.
  L'articolo 51, recante aggiornamento dei LEA e importi tariffari, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Per potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni, si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
  Per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025-2029, l'articolo 52 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, l'articolo 53 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  L'articolo 54 reca misure concernenti la dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci. Al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino devono essere effettuate nel formato elettronico. La norma prevede, inoltre, che le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, debbano assicurare l'attuazione della completa alimentazione in formato elettronico del FSE.
  L'articolo 55 prevede l'obbligatorietà, per ciascuna regione, di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Si demanda al Ministero della salute la definizione del format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori.
  Per l'anno 2025, gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.
  Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, l'articolo 56 reca un incremento delle risorse destinate alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso per complessivi 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità, nonché, con decorrenza 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro analogamente ripartiti, arrivando quindi a un incremento complessivo di 100 milioni lordi a partire dal 2026.
  L'articolo 57 opera una rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferendo a Pag. 130questi ultimi una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A. Si specifica che la maggiorazione a favore dei grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.
  Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, ai distributori farmaceutici è riconosciuta una quota pari a 5 centesimi per ogni confezione di farmaco di classe A distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  L'articolo 58 incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, la quota vincolata di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale destinata alle cure palliative.
  L'articolo 59 reca disposizioni per il trattamento economico dei medici in formazione specialistica, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche e un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie infettive e tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e cure palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia clinica e Biochimica clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.
  L'articolo 60 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, per l'implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati, in particolare reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.
  Allo scopo di valorizzare le peculiarità della dirigenza medica e veterinaria nonché della dirigenza non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, gli articoli 61 e 62 incrementano le risorse per le vigenti indennità specifiche, rispettivamente, di 50 milioni per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui dal 2026 e di 5,5 milioni di euro annui dal 2025.
  L'articolo 63, valorizzando le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, incrementa le risorse relative alla specifica indennità nel limite di 35 milioni per l'anno 2025 e di 285 milioni annui a decorrere dal 2026. Il medesimo articolo, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, incrementa gli importi inerenti alle specifiche indennità di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  L'articolo 64 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, in favore delle regioni che risultino adempienti relativamente alla voce «Liste d'attesa (H)» di cui al documento per la verifica degli adempimenti predisposto dal Comitato LEA.
  Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei LEA, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, l'articolo 65 vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per la remunerazione delle citate prestazioni.
  Il successivo articolo 66 reca una disciplina organica in materia di prevenzione, Pag. 131cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, operando un riassetto delle disposizioni vigenti. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del SSN, si destina annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una quota pari a 50 milioni di euro per le suddette finalità, rimettendo a decreti del Ministro della salute la definizione di linee di azione per garantire le prestazioni rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza. Allo scopo di monitorare le dipendenze patologiche e l'efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese, viene rimessa a un decreto interministeriale l'istituzione di un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
  Inoltre, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le dipendenze patologiche, da ripartire tra le regioni in base a criteri definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare sentita la Conferenza Stato-regioni. Per la dotazione del fondo viene autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  L'articolo 120, ai commi 3 e 4, prevede un incremento del finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, pari a 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. La ripartizione di detto incremento è stabilita sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al netto degli importi relativi alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione Campania.
  Segnala, altresì, che l'articolo 139 reca disposizioni in materia di stato di previsione del Ministero della salute. Al riguardo, ricorda che, superando il precedente regolamento di organizzazione del Ministero, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 30 ottobre 2023, n. 196, il Ministero della salute si è dotato di un'organizzazione basata su dodici direzioni generali, che fanno capo ai seguenti quattro dipartimenti: 1. Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio; 2. Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie; 3. Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN; 4. Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali.
  Fa presente, quindi, che vi sono altre disposizioni che, pur incidendo primariamente sulle competenze di altre Commissioni, presentano profili di interesse per la XII Commissione. In tale contesto, segnala l'articolo 26 che, per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, riconosce alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi nei casi di quattro o più figli.
  Inoltre, l'articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo compreso entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale, portando complessivamente da uno a tre mesi i periodi fruibili con un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione.
  Rileva altresì che l'articolo 36, al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, incrementa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
  L'articolo 101 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Pag. 132Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  Per quanto riguarda, poi, la seconda sezione, ricorda che gli stanziamenti di interesse della XII Commissione sono riportati nella Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per le parti di competenza, nella Tabella 4 (stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), per le parti di competenza, e nella Tabella 15 (stato di previsione del Ministero della salute). Su questa parte rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, in considerazione dell'approssimarsi della chiama dei deputati nell'ambito della riunione del Parlamento in seduta comune, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.55.