ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.45.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini»).
(COM(2024) 132 final).
Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini.
(COM(2024) 133 final).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).
Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, avviato nella seduta del 3 luglio scorso.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame degli atti europei in titolo può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni esprimono il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali atti.
Avverte quindi che i relatori, on. Roscani e on. Giagoni, hanno presentato una proposta di documento finale, che è in distribuzione.Pag. 6
Segnala, altresì, che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di documento finale.
Invita quindi i relatori ad illustrare la proposta di documento finale.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VII Commissione, illustra una proposta di documento finale favorevole con osservazioni sui provvedimenti in esame (vedi allegato 1).
Walter RIZZETTO, presidente, invita i rappresentanti del gruppo M5S ad illustrare i contenuti della proposta alternativa di documento finale presentata (vedi allegato 2) avvertendo che in caso di approvazione della proposta di documento finale elaborata dai relatori, essa dovrà ritenersi preclusa e non sarà posta in votazione.
Anna Laura ORRICO (M5S) illustra sinteticamente la proposta alternativa di documento finale a nome del gruppo M5S, favorevole senza osservazioni, sugli atti europei in esame.
In particolare rileva come da quanto emerso durante il ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni in realtà la preoccupazione circa l'eventuale confusione degli ambiti applicativi tra i tirocini e i contratti di apprendistato è di fatto una preoccupazione tutta italiana.
Al riguardo evidenzia come le disposizioni contenute nella direttiva sono volte esattamente a chiarire la differenza tra lavoro subordinato, tirocini e contratti di apprendistato. Con particolare riferimento ai tirocini segnala la necessità che essi rappresentino uno strumento di formazione e di orientamento al lavoro limitato nel tempo che si dovrebbe concludere, auspicabilmente, con una certificazione nonché con una valutazione dei risultati raggiunti.
Rileva, altresì, che anche i tirocini dovrebbero essere retribuiti in una qualche forma al fine di rappresentare per i giovani una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro nonché un'esperienza di formazione dignitosa e non penalizzante.
Tutto ciò premesso preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di documento finale elaborata dai relatori.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), ricollegandosi a quanto detto dalla collega Orrico, sottolinea la necessità di mettere in campo misure più coraggiose, ciò anche in considerazione dei rilievi fatti nel corso del ciclo di audizioni. Evidenzia, in particolare, che con l'approvazione della proposta di documento finale formulata dai relatori esiste il concreto rischio che il tirocinio venga ripetuto o prorogato presso lo stesso datore di lavoro, configurandosi nei fatti quale strumento sostitutivo dei rapporti di lavoro regolari. Rimarca, inoltre, l'importanza di introdurre una retribuzione generalizzata dei tirocini, stigmatizzando la distinzione, formulata nella proposta di documento, tra tirocini e percorsi di apprendistato, volta esclusivamente a giustificare la possibilità di non retribuire i primi. Si richiama, a tal proposito, al dibattito sviluppatosi nel corso dell'esame sul «collegato lavoro», relativa alla possibilità di rendere più flessibile ed estendere l'istituto dell'apprendistato.
Conclusivamente, ribadisce la propria contrarietà alla proposta di documento finale formulata dai relatori, con particolare riguardo alle osservazioni di cui alle lettere b) ed e), ed esprime la necessità, in linea con la proposta alternativa predisposta dalla collega Orrico, di un recepimento integrale della direttiva.
Francesco MARI (AVS), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico, ribadisce l'eccessiva cautela e moderazione con cui si affronta il tema delle condizioni di lavoro dei tirocinanti. Nel riportarsi alla distinzione illustrata nella proposta di parere tra tirocini e contratti di apprendistato, secondo cui i primi rappresentano un percorso di formazione e non assumono la forma di lavoro subordinato, a differenza del contratto di apprendistato, osserva che in Italia solo in pochi casi i tirocini presentano una reale dimensione formativa, Pag. 7trattandosi nella prevalenza delle ipotesi di contratti di lavoro subordinato camuffati e pertanto privi di tutele. I tirocini possono, quindi, definirsi una nuova forma di lavoro precario ed è tale questione che le direttive europee in esame intendono affrontare.
Dichiara la volontà del proprio gruppo di sottoscrivere la proposta alternativa di parere formulata dal M5S, rispetto alla quale preannuncia un voto favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di documento finale elaborata dai relatori, la proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S deve intendersi preclusa.
La seduta termina alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.05.
DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni avviano l'esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la VII Commissione, onorevole Cangiano, riferisce che le Commissioni avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Ricorda che il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024, per essere quindi trasmesso alla Camera, ai fini della conversione in legge.
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che esso si compone di 3 Capi e 12 articoli.
Il Capo I, composto da 3 articoli, reca disposizioni in materia di lavoro.
In particolare segnala che l'articolo 1 reca misure in materia di contrasto al lavoro sommerso. Esso risulta composto da 11 commi.
I commi 1 e 2 introducono modifiche all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, nonché all'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre n. 119 del 2018. Tali modifiche sono volte a sostituire il riferimento all'ANPAL – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all'INAIL, con riguardo alla composizione di specifici organismi istituzionali operanti nell'ambito della tutela del lavoro agricolo.
In particolare, il comma 1 stabilisce che la Cabina di regia che sovraintende alla rete del lavoro agricolo istituita presso l'INPS sia composta, tra gli altri, da un rappresentante dell'INAIL (in luogo di un rappresentante della soppressa ANPAL). Il comma 2, a sua volta, prevede che il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura – istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, sia composto, tra gli altri, da rappresentanti dell'INAIL (in luogo di rappresentanti della soppressa ANPAL).
Il comma 3 sostituisce in toto il comma 863 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 relativo ai criteri e alle modalità di accesso al Fondo per gli acquisti di macchinariPag. 8 agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, contenuti negli avvisi pubblicati dall'INAIL nel primo semestre di ogni anno. In particolare, si prevede che l'avviso pubblicato dall'INAIL nel primo semestre di ciascun anno per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi (istituito dal comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015), contiene: l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande; i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo. Nello stesso avviso sono quindi indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.
Il comma 4, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, specifica, rispetto alla previgente formulazione, che, a seguito del rilascio dell'attestato di conformità cui al comma 7 del medesimo articolo 29 (che attesta che non sono emerse violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale) e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità. Si specifica, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità (il testo previgente invece prevedeva che i datori di lavoro a cui fosse stato rilasciato l'attestato non fossero sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti). Si prevede, dunque, rispetto alla normativa previgente, una facoltà dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, non più un obbligo. Sono sempre fatte salve, come nella disciplina previgente, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
I commi da 5 a 9 prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori; questi ultimi devono essere definiti entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali (emanati secondo la procedura di cui al comma 7) l'individuazione dei settori – nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Il comma 9 specifica che dall'applicazione dei commi da 5 a 8 non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il comma 10 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC e provvede alla relativa copertura, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza («progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura»).
Il comma 11 interviene ad aggiungere un comma 1-ter nell'ambito dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, n. 124 (recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»), prevedendo che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionalePag. 9 del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Si rinvia a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'individuazione dei dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del nuovo comma 1-ter.
Rileva quindi che l'articolo 2 reca interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.
In particolare, al comma 1, la disposizione consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario; l'intervento, previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. Il comma 2 prevede che il datore di lavoro trasmetta, esclusivamente in via telematica, la domanda all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente. L'integrazione in esame è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga (comma 3). Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro, anche mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS; la richiesta di rimborso o il conguaglio devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione, se quest'ultimo è successivo al suddetto periodo di paga). Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione (comma 3 citato); a quest'ultimo fine, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Vengono demandati all'INPS sia la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande sia il monitoraggio per il rispetto del limite di spesa (commi 4 e 6); gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande. Il comma 5 pone le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle attività in esame dell'INPS, mentre il comma 7 provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite, mediante riduzione, per un identico importo (per l'anno 2024), del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Evidenzia inoltre che l'articolo 3 reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. In particolare, si dispone che, nell'ambito del decreto del Pag. 10Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Sottolinea quindi che il Capo II composto da 4 articoli, reca disposizioni in materia di sistema universitario.
L'articolo 4, al comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026.
Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.
L'articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi. Estende, in secondo luogo, l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce, inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.
L'articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisa Milano.
Evidenzia, altresì, che il Capo III, composto da 4 articoli più l'entrata in vigore reca disposizioni in materia di istruzione.
In particolare l'articolo 8 prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell'ambito del «Piano Mattei». A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.
L'articolo 9 precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/2025) a conseguire l'abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsiPag. 11 universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.
L'articolo 10 dispone l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
L'articolo 11, prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Infine l'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.