ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 15.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Pag. 42Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto.
Atto n. 221.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia.
Atto n. 222.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania.
Atto n. 223.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania.
Atto n. 224.
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo.
Atto n. 225.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – pareri favorevoli).
La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento su cinque atti del Governo che recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Veneto, Lombardia, Campania e Abruzzo.
Ricorda, preliminarmente che l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale ha istituito, nello stato di previsione di questo Ministero, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale.
Il successivo comma 10 stabilisce che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Ricorda, altresì, che con decreti ministeriali del 4 giugno 2019, del 16 dicembre 2021 e del 18 luglio 2022, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati approvati i programmi finanziati con i fondi di cui al richiamato articolo 1, commi 9 e 1 della legge n. 190 del 2014, rispettivamente per le annualità 2019 e 2020, 2021-2023 e 2022-2024.
Ciò premesso, segnala che a seguito di successive richieste formulate dagli istituti destinatari delle risorse, il Governo ha proceduto a predisporre gli schemi dei decreti di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, dei citati decreti ministeriali 4 giugno 2019, 16 dicembre 2021 e 18 luglio 2022.
Rileva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 221 (Veneto) concerne la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale n. 265 del 4 giugno 2019, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2019 e 2020, per un importo complessivo pari a 125.292,43 euro. Tali risorse vengono ora destinate alla sede principale del Compendio dei Frari (VE) per Pag. 43opere edili finalizzate al ripristino di ambiente di deposito di materiale archivistico.
Osserva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 222 (Lombardia) concerne la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 450 del 16 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alle annualità 2021-2023, per un importo complessivo pari a 1.094.420,00 euro.
Tali risorse sono destinate ad interventi relativi al Casino delle guardie nobili e del Palazzo del Capitano di Mantova, invece che al Cortile delle otto facce ed al Cortile delle ex scuderie reali.
Per il dettaglio degli interventi interessati dalle rimodulazioni rinvia alla tabella contenuta nello schema di decreto in esame.
Evidenzia che lo schema di decreto di cui all'atto n. 223 (Campania) concerne la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 450 del 16 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alle annualità 2021-2023, per un importo complessivo pari a 370.000,00 euro.
Tali risorse sono destinate ad interventi presso il Museo archeologico nazionale dell'antica Allifae, presso il comune di Alife, invece che al Museo archeologico del Sannio caudino di Montesarchio.
Per il dettaglio degli interventi interessati dalle rimodulazioni rinvia alla tabella contenuta nello schema di decreto in esame.
Riferisce che lo schema di decreto di cui all'atto n. 224 (Campania) concerne la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024 per un importo complessivo pari a 302.725,00 euro.
Tali risorse vengono destinate ad interventi per l'area archeologica dell'antica Atella a Sant'Arpino invece che per la Fortificazione sannitica del Monte Alifano.
Per il dettaglio degli interventi interessati dalle rimodulazioni rinvia alla tabella contenuta nello schema di decreto.
Infine, rileva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 225 (Abruzzo) concerne la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024 per un importo complessivo pari a 300.000,00 euro.
Tali risorse sono destinate ad interventi presso il centro di documentazione del colle Gallo a Chieti, in luogo degli interventi presso l'area archeologica di Juvanum a Montenerodomo.
Per il dettaglio degli interventi interessati dalle rimodulazioni rinvia alla tabella contenuta nello schema di decreto.
Propone infine di esprimere un parere favorevole su tutti gli schemi di decreto ministeriale in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Veneto (vedi allegato 1), sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lombardia (vedi allegato 2), sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Campania (vedi allegato 3), sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Campania (vedi allegato 4) nonché sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonioPag. 44 culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Abruzzo (vedi allegato 5).
La seduta termina alle 15.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.
La seduta comincia alle 15.30.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente e relatore, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame – ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza della Commissione – del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis, d'iniziativa del Governo).
Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Riferisce che saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle – contenute nella seconda sezione – relative agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (n. 11), del Ministero della cultura (n. 14) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero delle imprese e del made in Italy (n. 3).
L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.
I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e Pag. 45della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
In tale contesto, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 10 di lunedì 4 novembre, prevedendo il seguito dell'esame in sede consultiva e la sua conclusione per la giornata di martedì 5 novembre.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame riferisce che il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile. L'elemento centrale nel nuovo assetto della governance europea è la previsione di un Piano fiscale strutturale a medio termine per ciascun Paese, su un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale, in cui viene programmato un sentiero di spesa netta, che diviene l'unico indicatore utilizzato ai fini della sorveglianza di bilancio.
Ricorda che il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.
Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari all'1,3 per cento nel 2025, all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027 all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.
Rammenta che in attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge «rinforzata» n. 243 del 2012 recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di Pag. 46bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.
Evidenzia che il disegno di legge di bilancio, che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull'entrata in vigore della legge.
In relazione agli effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica, osserva che il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.
Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle «partite finanziarie». Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione, al fine di lasciare invariato tale saldo che, con riguardo al bilancio dello Stato.
Rileva che l'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.
Venendo alle più rilevanti disposizioni di competenza o comunque di interesse della VII Commissione contenute nella I sezione del disegno di legge, sottolinea che le misure di interesse della VII Commissione riguardanti l'istruzione sono contenute negli articoli: 18, comma 3; 84; 85; 110, comma 7 e 112, comma 5.
L'articolo 18, comma 3, incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente, in coerenza con quanto disposto, dagli altri commi del medesimo articolo 18, per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni. L'incremento finanziato con tali risorse corrisponde allo 0,22 del monte salari 2021.
L'articolo 84 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
L'articolo 85 dispone l'estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l'importo,Pag. 47 stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro. Inoltre, incrementa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa dedicata al finanziamento della Carta del docente e prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sull'utilizzo della Carta.
L'articolo 110, comma 7, stabilisce – a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 – la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia con corrispondente riduzione delle consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente previste a legislazione vigente. Demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.
Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le citate riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia, ad invarianza finanziaria, e che con il medesimo decreto, in deroga a quanto disposto dalla disposizione in esame, sia possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
L'articolo 112, comma 5 attribuisce ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il MEF. Prevede che a tale fine, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito l'incremento dei compensi, a decorrere dall'anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, stanziando, per l'attuazione del presente comma, 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Evidenzia che le misure di interesse della VII Commissione riguardanti l'università e la ricerca sono contenute negli articoli: 86; 110, commi 4, lettera b), 5 e 6.
L'articolo 86, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostenga le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione, la cui definizione, assieme a quella delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati. Ai citati fini, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. L'individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti richiesti, è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno.
L'articolo 110, comma 4, lettera b), riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili.Pag. 48
Rileva che l'articolo 110, comma 5, modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre, si conferma che, a tal fine, le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento vanno rapportate alla media delle entrate di ciascun EPR, ma esse vanno individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati mentre per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si deve far riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Si conferma in via generale che negli Enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80 per cento ma si stabilisce al contempo che, per il solo 2025, gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
L'articolo 110, comma 6, modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che per il solo anno accademico 2025/2026 il turn over del personale delle istituzioni AFAM è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente; dall'anno accademico 2026/2027 tale percentuale è riportata al 100 per cento, quale è stata dall'anno accademico 2018/2019 all'anno accademico 2024/2025.
Riferisce che le misure di interesse della VII Commissione riguardanti la cultura sono contenute negli articoli: 87, 88, 89, 118.
L'articolo 87, al comma 1, prevede l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dell'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali. Il comma 2 prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l'importo massimo del credito d'imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, e dispone l'accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 3 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il comma 4 interviene in materia di Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
L'articolo 88 prevede misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai commi 1 e 2, esso istituisce fondi dedicati, rispettivamente alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. Ai commi 3 e 4 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico. Rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentualiPag. 49 dell'ultimo triennio). Al comma 5, infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, innalzando da 25.000 a 30.000 il tetto massimo di reddito per avere accesso al beneficio e riducendo da 60 a 51 il numero di giornate di contribuzione accreditate che bisogna aver maturato, consentendo che ai fini della durata dell'indennità di discontinuità siano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione, e spostando dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine entro cui presentare la domanda. Sono inoltre soppresse le disposizioni che prevedono la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.
L'articolo 89 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Evidenzia che l'articolo 118 reca disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. In primo luogo, modifica i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all'esigenza del controllo della spesa ed estendendo l'analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali.
In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, innalza dal 15 al 30 per cento la quota massima del Fondo che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possano essere destinate al rifinanziamento del Fondo.
Sottolinea che l'articolo reca, altresì, numerose misure in materia di «tax credit», in particolare: attribuisce maggiore discrezionalità al decreto attuativo nella determinazione dell'intensità del credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, ferma restando la soglia massima del 40 per cento dei costi di produzione; prevede che lo Stato acquisisca la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi, precisando che tali proventi saranno assegnati allo Stato, ai fini di una successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l'audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; circoscrive al solo credito di imposta per la produzione la misura che parametra al trattamento economico massimo previsto per i lavoratori della PA il credito d'imposta massimo onnicomprensivo attribuibile al singolo soggetto, e demandando al decreto attuativo il compito di determinare specificamente tale tetto.
Quanto ai contributi selettivi, applica anche ad essi la norma sulla partecipazione dello Stato ai diritti sulle opere beneficiarie e sui relativi proventi, e sopprime la tipologia di contributo diretta alle imprese di nuova costituzione, alle start-up, alle micro imprese e alle piccole sale cinematografiche dei comuni inferiori ai 15.000 abitanti.
Infine, rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, e attribuisce a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
Rileva che le misure di interesse della VII Commissione riguardanti lo sport sono contenute negli articoli: 43, 44, 45, 46.
L'articolo 43 include il Comitato italiano paralimpico (CIP) tra i soggetti istituzionali, costituenti il movimento sportivo nazionale, destinatari della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando al contempo il limite minimo di risorse a tali soggetti destinabile, da 410 milioni di euro annui a 438.761.503 euro annui dal 2025 al 2034 e a 422.165.697 Pag. 50euro annui a decorrere dall'anno 2035. Le risorse incrementali, pari a 28.761.503 euro annui dal 2025 al 2034 e a 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035, sono destinate al CIP per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Resta inalterato l'ammontare delle risorse destinate agli altri enti coinvolti (CONI, Sport e Salute S.p.a., NADO Italia, oltre che alle federazioni, discipline ed enti di promozione sportiva associati). In generale, sull'ammontare complessivo del finanziamento del movimento sportivo nazionale, prevede poi che l'eventuale eccedenza delle suddette entrate, accertate annualmente, rispetto agli importi minimi sopra citati (di 438.761.503 euro annui fino al 2034 e di 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035), sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Infine, a decorrere dall'anno 2025, è abrogata la vigente autorizzazione di spesa per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale.
L'articolo 44 incrementa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
L'articolo 45 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.
L'articolo 46 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.
Infine l'articolo 113, d'interesse della VII Commissione, perché riguardante la RAI – Radiotelevisione italiana, reca misure di contenimento delle voci di spesa della RAI relative al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4 per cento rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023. I risparmi derivanti sono destinati all'accelerazione della trasformazione della RAI stessa da broadcaster a digital media company prevista dal vigente Contratto di servizio.
Passando alla II sezione del disegno di legge di bilancio, e cominciando con lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione (Tabella 7), rappresenta che esso autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 56.901,5 milioni di euro nel 2025, esponendo un notevole incremento rispetto al 2024 (in termini assoluti pari a 4,6 miliardi di euro; +8,9 per cento).
Gli stanziamenti di spesa del 2025 autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari al 6,2 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 6 per cento nell'esercizio precedente.
Quanto al confronto con il bilancio a legislazione vigente, riporta che la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un incremento delle spese finali di 216,6 milioni di euro.
Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 20,4 milioni di euro, che è l'effetto combinato di riduzioni sia dal lato della spesa corrente (-18 milioni) che dal lato della spesa in conto capitale (-2,4 milioni).
Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso un effetto positivo di circa Pag. 51237 milioni di euro, ascrivibile alla parte corrente (248,9 milioni) e detratte le spese in conto capitale (-11,8 milioni).
Venendo all'analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi, riferisce che la spesa complessiva del Ministero dell'istruzione e del merito è allocata su 2 missioni e 11 programmi. La quasi totalità della spesa è allocata su una missione, la n. 22 «Istruzione scolastica», che rappresenta quasi il 99,8 per cento delle spese del Ministero. Essa presenta, a legislazione vigente uno stanziamento di competenza pari a 56.544,4 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 56.765,8 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 221,4 milioni di euro.
L'incremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (+241,8 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 1.1 «Programmazione e coordinamento dell'istruzione» (+208 milioni) e, in misura minore (+60 milioni), programma 1.8 «Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione».
Entrando nel merito, gli incrementi sono riconducibili a quanto disposto negli articoli del disegno di legge recanti disposizioni in materia di istruzione, e in particolare:
l'articolo 18, comma 3, che incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
l'articolo 84, che istituisce un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025;
l'articolo 85, che incrementa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa dedicata al finanziamento della Carta del docente;
l'articolo 112, comma 5, che stanzia 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.
Gli interventi in riduzione derivanti dalla Sezione I riguardano invece la spending review dei Ministeri disposta per il triennio 2025-2027 e anni successivi dall'articolo 119, comma 1 come indicate nell'Allegato III, alla quale il Ministero partecipa, per l'anno 2025, con una riduzione complessiva pari a circa 41 milioni di euro, di cui circa 36,3 milioni di euro concentrati sulla missione 1 – Istruzione scolastica. Nell'ambito di tale missione, il programma maggiormente inciso è il programma 1.6 – Istruzione del primo ciclo, con una riduzione di circa 11,6 milioni di euro.
Quanto agli interventi di Sezione II, osserva che questi incidono in riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione e del merito (tutti compresi nella Missione 1 «Istruzione scolastica») per complessivi -20,4 milioni, che derivano dalle variazioni di leggi di spesa esposte nel dossier di documentazione predisposto dagli uffici.
Venendo allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), rileva che il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 14.018,02 milioni di euro nel 2025, esponendo un leggero decremento delle spese finali rispetto al 2024 (in termini assoluti pari a 47,45 milioni di euro; -0,34 per cento).
Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'università e della ricerca autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo 1,53 per cento della spesa finale del bilancio statale, in diminuzione rispetto alle previsioni per il 2024 (quando la spesa finale del Ministero risultava pari all'1,59 per cento di quella statale) ma sostanzialmente in linea con le previsioni assestate per il medesimo 2024.
Quanto al confronto con il bilancio a legislazione vigente, riporta che la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un decremento delle spese finali di 246,92 milioni di euro.
In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte Pag. 52corrente, che rappresentano circa l'80 per cento del totale delle spese finali.
Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 93 milioni di euro, interamente a carico della spesa in conto capitale.
Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso, un effetto negativo di circa 247 milioni di euro, ascrivibile sia alla parte corrente (quasi 21 milioni), sia alla spesa in conto capitale (226 milioni).
Venendo all'analisi delle previsioni di spesa per missioni e programmi, riferisce che la spesa complessiva del Ministero dell'università e della ricerca è allocata su 3 missioni e 8 programmi, sottolineando che la maggior parte della spesa è allocata sulla missione n. 2 «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» che rappresenta circa l'82 per cento delle spese del Ministero. Osserva che, all'interno di tale missione n. 2, il solo programma 2.3 «Sistema universitario e formazione postuniversitaria» assorbe circa il 69 per cento della spesa complessiva del Ministero mentre la missione n. 1 «Ricerca e innovazione» (composta dall'unico programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata») assorbe circa il 17 per cento della spesa complessiva.
Gli effetti della Sezione I della manovra su tutte le missioni di cui si compone lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono interamente ascrivibili alle disposizioni di riduzione della spesa previste dall'articolo 119, comma 1, della Sezione I e dettagliate nell'Allegato III al disegno di legge in esame.
Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono, per un totale di 93 milioni, sulla sola missione n. 1 «Ricerca e innovazione» ed in particolare sulle voci di spesa esposte nel dossier di documentazione predisposto dagli uffici.
Venendo allo stato di previsione del Ministero della cultura (Tabella 14), segnala in primo luogo che la struttura di quest'ultimo ha subito una sensibile evoluzione rispetto allo scorso anno, in ragione del processo di riorganizzazione amministrativa che ha interessato il Ministero in questione, passato dal modello del segretariato generale al modello dipartimentale. Tale riforma (disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024) ha comportato la soppressione di tre programmi, l'introduzione di un nuovo programma ed altre significative modifiche, per il cui dettaglio si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
Rende noto che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della cultura, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.097,6 milioni di euro nel 2025, esponendo un sensibile decremento rispetto al 2024 (in termini assoluti pari a 448,2 milioni di euro; -12,6).
Gli stanziamenti di spesa del Ministero della cultura autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo 0,3 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,4 per cento nell'esercizio precedente.
Quanto al confronto con il bilancio a legislazione vigente, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 357 milioni di euro, mentre quelle introdotte dall'articolato della Sezione I determinano anch'esse nel complesso un effetto negativo di circa 137,1 milioni di euro,
Venendo all'analisi delle previsioni di spesa per missioni e programmi, osserva che la spesa complessiva del Ministero della cultura, alla luce delle modificazioni connesse alla riforma organizzativa in corso è ora allocata su 2 missioni e 14 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» che rappresenta circa il 95 per cento delle spese del Ministero.
La citata missione reca, a legislazione vigente, uno stanziamento di competenza pari a 3.447,4 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 2.956,9 milioni per il 2025 nel bilancio Pag. 53integrato, con un decremento di 490,5 milioni (-14,2 per cento).
Il decremento è dovuto agli effetti sia della Sezione I (-133,5 milioni), sia della Sezione II (-357 milioni) e risulta concentrato, principalmente sul programma 1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale, che era, e resta, il più consistente della missione.
Per quanto riguarda gli effetti della Sezione I, la gran parte di essi è ascrivibile alla spending review di cui all'articolo 119, comma 1 (e relativo Allegato III del disegno di legge in esame), alla quale il Ministero partecipa, per l'anno 2025, con una riduzione complessiva pari a 147,6 milioni di euro, di cui 100,9, appunto, concentrati sul citato programma 1.9.
Riferisce che gli altri effetti della Sezione I, tutti di segno invece positivo, per un totale di circa 10,5 milioni di euro, sono riconducibili a quanto disposto negli articoli del disegno di legge recanti disposizioni in materia di cultura ed in particolare:
l'articolo 87, che autorizza, per il 2025, maggiori spese pari a 3 milioni di euro per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici, 1 milione di euro a rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, e 2 milioni di euro per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale;
l'articolo 88, che autorizza maggiori spese, a decorrere dal 2025, pari a 1,5 milioni da destinare al fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici, e 1,5 milioni da destinare al fondo volto a sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali;
l'articolo 89, che, a decorrere dal 2025, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro, al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Quanto agli interventi della Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti del Ministero della cultura (tutti compresi nella Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici) per complessivi -357 milioni, ed in particolare sulle voci di spesa esposte nel dossier di documentazione predisposto dagli uffici.
Ricorda che sono altresì di competenza della VII Commissione anche talune parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), in particolare in materia di editoria, ricerca e sport, e talune parti dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3), in materia di comunicazioni.
Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie di interesse della VII Commissione, relative all'informazione, all'editoria, alla ricerca e allo sport, fanno capo ai seguenti Programmi del dicastero economico: 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, nell'ambito della missione 10 Comunicazioni; 11.1 Ricerca di base e applicata, nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione; 18.1 Attività ricreative e sport, nell'ambito della missione 18 Giovani e sport.
Nell'ambito del Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, ricorda che al suo interno sono allocate le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per la quota il cui riparto è di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, una diminuzione, in conto competenza, di circa 12,2 milioni di euro per il 2025, con uno stanziamento che risulta quindi di 232,7 milioni di euro, la quale è interamente ascrivibile alla spending review dei Ministeri.
Nell'ambito del Programma 11.1 Ricerca di base e applicata, ricorda che all'interno del citato programma 11.1 sono rinvenibili, nell'ambito dell'azione Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, le risorse stanziate in favore dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto italiano di tecnologia, del Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, nonché quelle Pag. 54per la realizzazione del progetto Human Technopole.
Evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, una riduzione, in conto competenza di circa 300,8 milioni di euro per il 2025 – determinato dal definanziamento, presente in Sezione II, per circa 171,9 milioni di euro, a carico della somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo complementare PNRR – tecnologie satellitari ed economia spaziale, e da riduzioni di stanziamenti per circa 128,9 milioni di euro determinati dalla citata disposizione di spending review della spesa. Lo stanziamento complessivo per tale programma, per il 2025, risulta quindi di 1.506,2 milioni di euro.
Rileva altresì che, nell'ambito del Programma 18.1 Attività ricreative e sport, si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, in conto competenza, una diminuzione di circa 4,2 milioni di euro per il 2025, derivanti da interventi in Sezione I sia di riduzione – ad opera della spending review, per 19,2 milioni di euro – che in aumento (per mezzo, in particolare, della disposizione di cui all'articolo 44 del disegno di legge di bilancio, che incrementa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). Gli stanziamenti complessivi per tale programma si assestano quindi a 698,0 milioni di euro per il 2025.
Quanto allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, riporta che le dotazioni finanziarie di interesse della VII Commissione fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni, su cui sono allocate, nell'ambito dell'azione Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale, le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per la quota il cui riparto è di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Sottolinea che in tale ambito, rispetto al bilancio a legislazione vigente, si registra una diminuzione di 3,3 milioni di euro, per il 2025, in conto competenza (di cui –3,2 milioni derivanti dalla citata disposizione di spending review del disegno di legge di bilancio e -0,1 milioni di euro derivanti da un definanziamento di Sez. II avente ad oggetto il Fondo investimenti complementari PNRR-MISE – «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale). Conclude rilevando come sono quindi registrati a bilancio, in tale programma, in conto competenza, 388,7 milioni di euro per il 2025.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.