CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2024
392.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 29

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 29 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge C. 2112, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
  Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.
  Ricorda, altresì, che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerentePag. 30 con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Venendo ora alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.
  In questa sede avverte che si effettuerà, inoltre, una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla disciplina contabile vigente.
  Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 144 articoli. In particolare, la prima sezione del disegno di legge si compone degli articoli da 1 a 124, mentre gli articoli da 125 a 144 costituiscono la seconda sezione, che reca l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione dei Ministeri, del totale generale della spesa, del quadro generale riassuntivo, nonché disposizioni diverse di carattere tecnico e contabile, e disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto concerne i profili finanziari, osserva che la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. A tale riguardo, sottolinea che la relazione tecnica, nel ricordare come, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, sono state introdotte modifiche ai documenti di programmazione e alle variabili obiettivo rilevanti, evidenzia che, nelle more di un adeguamento del quadro normativo nazionale alle nuove regole della governance economica europea, il disegno di legge e la nota tecnico-illustrativa che sarà trasmessa sono stati predisposti secondo la struttura e i contenuti previsti dalla vigente disciplina contabile, la quale richiede una dimostrazione della coerenza tra il valore del saldo netto da finanziare del bilancio dello stato e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica individuati nei documenti di programmazione economica e finanziaria.
  In particolare, fa presente che la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico per il triennio 2025-2027.
  Come evidenziato dalla medesima relazione tecnica, si tratta del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, nonché del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di verificare la coerenza tra il valore del saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici.
  In definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo Pag. 31netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 187 miliardi di euro nell'anno 2025, a 163 miliardi nell'anno 2026 e a 143 miliardi nell'anno 2027, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 74 miliardi di euro nel 2025, a 65 miliardi nel 2026 e a 62 miliardi nel 2027. Tali valori del saldo netto da finanziare appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, da un lato, con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, dall'altro, con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro di finanza pubblica individuato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029 in coerenza con la traiettoria di spesa netta programmatica.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala le seguenti disposizioni, che appaiono di carattere ordinamentale e organizzatorio e prive di effetti finanziari:

   l'articolo 83, che detta disposizioni volte a modificare la disciplina in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, ai fini dell'applicazione della deroga prevista, rispetto al possesso del titolo di conduzione, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole;

   i commi 2 e 3 dell'articolo 84, che prorogano al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di efficacia di contratti a tempo determinato stipulati nelle more dello svolgimento di concorsi per dirigenti tecnici banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 e dell'articolo 230-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

  Segnala, altresì, le seguenti disposizioni, che appaiono recare interventi di carattere microsettoriale:

   l'articolo 88, comma 1, che costituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al sostegno della tutela e della valorizzazione dei carnevali storici;

   l'articolo 88, comma 2, che costituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali;

   l'articolo 89, comma 2, che autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

  Propone, pertanto, alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) segnala l'esigenza di proporre lo stralcio anche dell'articolo 105 del disegno di legge, che introduce, nel codice di procedura civile, una nuova causa di estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Sottolinea, infatti, il carattere ordinamentale della disposizione che avrebbe come unico effetto, a suo avviso, quello di determinare l'estinzione di una serie di processi, dal momento che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione non determina direttamente effetti finanziari, ma appare solo suscettibile di generare maggior gettito di difficile quantificazione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, con riferimento alla richiesta del deputato Dell'Olio, fa presente che la presidenza ha ritenuto che l'articolo 105 del sia riconducibile al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio proprio perché, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, la predetta disposizione è suscettibile di generare un maggior gettito per le casse erariali, che tuttavia non è stato prudenzialmente considerato nei saldi di finanza pubblica, in quanto di difficile quantificazione.

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  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) condivide la proposta di parere formulata dal presidente ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, concordando con le motivazioni da lui espresse.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) chiede un supplemento di istruttoria sulle disposizioni richiamate dal presidente in quanto recherebbero interventi di carattere microsettoriale. In particolare, sollecita una maggiore attenzione rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 88, comma 1, in materia di carnevali storici, che, a suo avviso, non rivestono un carattere microsettoriale, in quanto si riferiscono a una pluralità di manifestazioni diffuse sul territorio nazionale.

  Daniela TORTO (M5S), nel condividere quanto segnalato dal collega Mancini, evidenzia come anche le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, che prevedono la costituzione di un fondo a sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, debbano ritenersi riferibili al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, evidenziando, peraltro, che si tratta di un settore per il quale lo stesso Governo ha dimostrato particolare attenzione.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel ritenere complessivamente condivisibile la proposta di stralcio formulata dal presidente con riferimento ai menzionati commi 1 e 2 dell'articolo 88, ritiene che per le medesime motivazioni dovrebbe ritenersi estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio anche la disposizione di cui all'articolo 88, comma 3, lettera a), che destina una quota di 750.000 euro del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ritenere condivisibile quanto evidenziato dal collega Mancini, ritiene che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 del disegno di legge di bilancio non debbano considerarsi di carattere microsettoriale. A suo avviso, l'unica disposizione avente carattere microsettoriale tra quelle indicate dal presidente sarebbe quella di cui all'articolo 89, comma 2, che autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prendendo atto delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 possano essere ritenuti riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, tenuto conto tanto dell'ampiezza dei settori interessati quanto della diffusione delle iniziative sul territorio nazionale.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) ribadisce che, a suo avviso, andrebbe inserita nella proposta di parere anche la disposizione di cui all'articolo 88, comma 3, lettera a).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, sottolinea come la disposizione richiamata dalla deputata Bonetti si riferisca alla destinazione di una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo alle fondazioni lirico-sinfoniche e, solo in tale ambito, sia previsto un finanziamento in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Pertanto, ritiene che essa possa ritenersi riconducibile al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) esprime apprezzamento per le valutazioni da ultimo espresse dal presidente circa le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 del disegno di legge di bilancio, evidenziando come, a suo avviso, tali valutazioni siano funzionali, altresì, a non limitare in misura eccessiva la possibilità di presentare proposte emendative sul provvedimento in esame. A tal riguardo, auspica che, anche in sede di successiva valutazione di ammissibilità delle proposte emendative che saranno presentate, sarà applicato lo stesso criterio applicato in sede di verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.

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  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

   premesso che:

    l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

    le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009;

   premesso altresì che:

    il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

    di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009;

    nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame si evidenzia che, nelle more dell'adeguamento della normativa nazionale alle innovazioni introdotte nel quadro della riforma della governance economica dell'Unione europea, sono stati comunque mantenuti la struttura e i contenuti informativi richiesti dalla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, in ordine alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare indicato dal provvedimento e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

   rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

    la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

    dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge in esame, pari a circa 187 miliardi di euro nell'anno 2025, a 163 miliardi nell'anno 2026 e a 143 miliardi nell'anno 2027, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 74 miliardi di euro nel 2025, a 65 miliardi nel 2026 e a 62 miliardi nel 2027;

    tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, da un lato, con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, e, dall'altro, con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro di finanza Pag. 34pubblica individuato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029 in coerenza con la traiettoria di spesa netta programmatica,

RITIENE

   che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro di finanza pubblica individuato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per il periodo 2025-2029 in coerenza con la traiettoria di spesa netta programmatica,

RITIENE

   di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente:

    a) Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio:

     l'articolo 83, che detta disposizioni volte a modificare la disciplina in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, ai fini dell'applicazione della deroga prevista, rispetto al possesso del titolo di conduzione, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole;

     i commi 2 e 3 dell'articolo 84, che prorogano al 31 dicembre 2025 il termine ultimo di efficacia di contratti a tempo determinato stipulati nelle more dello svolgimento di concorsi per dirigenti tecnici banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 e dell'articolo 230-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

    b) Disposizioni che prevedono interventi di carattere microsettoriale:

     l'articolo 89, comma 2, che autorizza, a decorrere dal 2025, la spesa di un milione di euro in favore della Fondazione Museo nazionale della fotografia».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 22 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole Pag. 35con una condizione semplice e una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che entrambe le condizioni sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze Sottolinea che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 4 comma 3, rammenta preliminarmente che, in occasione dell'espressione del parere alle Commissioni Giustizia e Finanze, nella seduta della Commissione Bilancio dello scorso 22 ottobre il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse poste a carico, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, del Fondo destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. Osserva, altresì, che il nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, in relazione al predetto Fondo già sconta a legislazione vigente la riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2025 prevista dalla disposizione in commento. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento alla riduzione, in misura pari a 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, rileva che i suddetti importi sembrerebbero già scontati nell'ambito delle previsioni a legislazione vigente recate dal disegno di legge di bilancio relativo al prossimo triennio 2025-2027. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 11-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma differisce dal termine iniziale previsto a decorrere a normativa vigente dal 1° ottobre 2023 al nuovo termine fissato a non prima del 15 novembre 2024 le decorrenze per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di ricavare le risorse necessarie a finanziare i richiami del personale volontario appartenente al medesimo Corpo per cui viene disposta un'autorizzazione di spesa di euro 3.872.000 per il 2024, come previsto ai commi da 1 a 3. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, che consentano di verificare la compensatività degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione con riferimento al differimento delle assunzioni personale appositamente reclutato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 2023 e dal corrispettivo incremento del volume di richiami del personale volontario. Non ha nulla da osservare, invece, in merito al comma 4 del medesimo articolo 11-bis, posto che alle disposizioni, concernenti l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui dispone il differimento applicativo dal 30 ottobre al 31 dicembre 2024, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo, pari a euro 3.872.000 per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi dell'attuazione del comma 1, il quale dispone che l'assunzione straordinaria di complessive 200 unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2023, non possa essere effettuata prima del 15 novembre 2024. Ciò premesso, rappresenta che il comma 3 dell'articolo 12 del sopracitato decreto-legge n. 69 del 2023, autorizza, per l'anno 2024, la spesa di euro 22.682.796 per poter procedere alle suddette assunzioni. Al riguardo, evidenzia che l'ammontare delle risorse oggetto della suddetta autorizzazione di spesa, parametrato sull'intera annualità 2024, appare nel complesso congruoPag. 36 rispetto alla copertura degli oneri individuati dalla disposizione in esame, ove si consideri la decorrenza del differimento disposto dal comma 1 dell'articolo in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di efficientare il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), recano modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014. In particolare, si prevede che i sistemi collettivi di recupero e di riciclaggio dei produttori devono realizzare e finanziare programmi volti a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del riciclo dei RAEE impiegando almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Rileva che la verifica di tale obbligo è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cui i sistemi collettivi devono inviare una relazione annuale; ai sistemi collettivi inadempienti è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati. Fa presente che è, infine, ridefinita la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, anche al fine di efficientare i sistemi «Uno contro Uno» e «Uno contro Zero».
  Al riguardo, considerata la mancanza di relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo che ha introdotto le disposizioni di cui trattasi, ritiene che andrebbe confermato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa svolgere l'attività di verifica prevista con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Non ha, invece, osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni che pongono obblighi in capo ai sistemi collettivi e ai distributori i quali sono autofinanziati a carico dei soggetti produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: peraltro a tali disposizioni risulta applicabile la generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014, recante la disciplina dei RAEE.
  Con riferimento all'articolo 16-bis, rileva che le disposizioni disciplinano la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dall'ICI prevista a favore degli enti non commerciali, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa al recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'ICI, nonché della decisione del 3 marzo 2023 che ne ha dato attuazione, stabilendo che i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC per almeno una delle annualità 2012 e 2013 con l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro su base annua devono presentare in via telematica la dichiarazione per il recupero dell'ICI dovuta per gli anni dal 2006 al 2011. Sottolinea che è altresì previsto che, per la determinazione dell'ICI dovuta si applica la disciplina vigente nell'anno 2013 in materia di IMU mentre la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli previsti dalla disciplina dell'ICI e applicabili nell'anno di riferimento e, nel caso in cui l'aliquota non sia individuabile sia applicata un'aliquota del 5,5 per mille. Rileva che si fa salva l'esenzione dal versamento qualora nel periodo 2006-2011 non risultino superate le soglie di aiuto, ovvero siano rispettate tutte le condizioni e i limiti previsti dalle specifiche discipline europee in materia di aiuti di Stato. Fa presente che vengono disciplinati, inoltre, gli aspetti procedurali del versamento, con riguardo ai Comuni interessati, agli interessi applicati agli importi dovuti e alla facoltà di rateizzarli, all'individuazione della struttura deputata a svolgere l'attività di coordinamento nella gestione della procedura di recupero – la quale, per le attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero – nonché ai profili sanzionatori. Infine, sottolinea che è prevista un'apposita clausola di neutralità finanziaria.
  Al riguardo, preso atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica circa l'impossibilità di valutare l'importo effettivo dell'imposta da recuperare, essendo detto recupero subordinato all'emanazione di un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce i termini di Pag. 37versamento, ancorché sia stata individuata la platea dei soggetti potenzialmente interessati, ritiene corretto l'approccio prudenziale adottato ossia quello di non ascrivere alla norma alcun effetto di maggior gettito sulla finanza pubblica. Ritiene che la medesima considerazione possa estendersi all'introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa di carattere pecuniario, poiché il gettito derivante dalla stessa risulta solo eventuale. Per quanto riguarda, invece, le attività di riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni e gestione del contenzioso, pur considerando che esse sono istituzionalmente attribuite alle amministrazioni competenti, fa presente che la relazione tecnica non fornisce elementi idonei a suffragare l'assunzione che le attività possano essere svolte nel rispetto della clausola di invarianza: in proposito, ritiene pertanto che andrebbero pertanto forniti elementi di informazione da parte del Governo, rammentando altresì che i versamenti saranno concentrati in periodi ristretti e riferiti a fattispecie risalenti nel tempo cui applicare una normativa previgente. Ritiene, infine, necessario acquisire analoghi elementi di informazione in merito alla struttura, da individuarsi successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputata alle attività di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero delle predette somme, al fine di assicurare che le attività attribuite a tale struttura possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto stabilito dalla norma che ne prevede la successiva istituzione.
  In relazione all'articolo 16-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, al comma 1, abrogano l'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, secondo cui non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Fa presente che l'abrogazione è disposta per dare attuazione alla sentenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, che ha affermato che l'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di operazioni soggette all'IVA e trasfuso nell'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente. Sottolinea che dall'abrogazione del citato comma 35 dell'articolo 8 consegue che il distacco o il prestito di personale resta assoggettato all'IVA sulla base dei principi generali armonizzati che prevedono l'applicazione dell'imposta in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso. Rileva, inoltre, che il comma 2 prevede che la citata abrogazione si applichi ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, facendo salvi in tal modo comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. Al riguardo, osserva che le disposizioni non sembrano suscettibili di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Sottolinea, infatti, che esse intervengono sull'applicazione dell'IVA tra soggetti intermedi, il distaccante e il distaccatario, con effetti neutrali sul gettito complessivo dell'IVA, qualora entrambi i soggetti siano operatori IVA – posto che all'IVA versata dal primo soggetto corrisponderebbe una detrazione IVA dello stesso importo da parte del secondo soggetto – e con effetti di potenziale recupero del gettito, qualora invece il distaccatario del personale, che versa somme a titolo di corrispettivo del distacco, fosse un soggetto senza il Pag. 38diritto alla detrazione anche parziale dell'IVA, giacché il distaccante verserebbe l'IVA a debito, a fronte della quale non vi sarebbe la detrazione dell'IVA a credito in tutto o in parte. In merito a tale ricostruzione ritiene, comunque, necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 16-quater, rileva preliminarmente che le disposizioni, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, integrano le attività per cui risulta competente l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In particolare, evidenzia che la citata Agenzia viene designata come l'autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sottolinea che si introduce inoltre una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione della nuova disposizione di cui trattasi. Al riguardo, considerato che l'articolo aggiuntivo che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa effettivamente svolgere i nuovi compiti ad essa assegnati con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla citata clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne l'articolo 16-sexies, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, modificando il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevedono che la valutazione di proporzionalità, nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi, relativa ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa, ovvero agli emendamenti parlamentari, in materia di professioni regolamentate, sia effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata. Evidenzia che si prevede, altresì, che, limitatamente alla valutazione di proporzionalità degli emendamenti, non è richiesto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, sottolinea che si dispone che i soggetti regolatori valutino il rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati nell'ambito dell'istruttoria summenzionata. Al riguardo, considerato che l'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame non è corredato di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni coinvolte possano svolgere le attività previste dall'emendamento medesimo con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria che assiste il decreto legislativo n. 142 del 2020.
  Con riferimento all'articolo 16-septies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, di 10 unità di personale non dirigenziale di categoria A del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. Fa presente che la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è corrispondentemente incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale. Rileva che a tal fine, al comma 1, è autorizzata la spesa di 809.877 euro per il 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dal 2026. Fa presente che è autorizzata, inoltre, al comma 2, la spesa di 19.767 euro per il 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dal 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al suddetto personale per le prestazioni di lavoro straordinario. Al riguardo, pur considerato che gli importi relativi agli oneri assunzionali recati dalla norma appaiono nel complesso prudenzialmente determinati alla luce di quanto desumibile dal Conto annuale e dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro in tema di retribuzione del personale di categoria A della Presidenza del consiglio, rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella stima degli stessi; ciò anche in relazione alla decorrenza delle assunzioni che – consideratoPag. 39 che le procedure concorsuali si terranno, secondo quanto previsto dalla norma, in data non anteriore al 1° maggio 2025 – dovrebbero produrre i loro effetti non prima del secondo semestre del 2025 ed essere, pertanto, per tale anno, non superiori alla metà dell'onere a regime. Sottolinea che l'importo autorizzato per il 2025, pari a euro 809.877, sembrerebbe essere, invece, sovradimensionato rispetto quello previsto a decorrere dal 2026, pari a 839.815 euro annui. Sul punto ritiene che andrebbe chiarito, inoltre, con quali risorse si farà fronte alle spese per lo svolgimento delle prove concorsuali e se eventualmente queste non siano state computate all'interno dell'importo autorizzato con riferimento al primo anno. Evidenzia, infine, che le suddette assunzioni sono disposte in un numero puntuale di unità, laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'individuazione delle unità da assumere avrebbe dovuto prudenzialmente essere indicata entro un numero massimo. Su tali rilievi ravvisa l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 16-septies provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al vigente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale pari a euro 106.371.658 per l'anno 2025 e a euro 268.515.522 per l'anno 2026. Segnala, altresì, che nell'ambito del disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, presentato alla Camera dei deputati, in relazione al Fondo medesimo si prevede uno stanziamento pari a 192.105.885 euro per l'anno 2025, a 434.702.561 euro per l'anno 2026 e a 533.125.722 euro per l'anno 2027; ciò anche per effetto del rifinanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 disposto dal comma 2 dell'articolo 121 dello stesso disegno di legge. Tanto premesso, ritiene nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal predetto disegno di legge di bilancio riferito al prossimo triennio, nonché una rassicurazione circa il fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, fa in primo luogo presente che la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, disposta dall'articolo 4 con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, è già scontata nell'ambito delle previsioni a legislazione vigente recate dal disegno di legge di bilancio relativo al prossimo triennio 2025-2027.
  Chiarisce, altresì, che le risorse finanziarie previste a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 11-bis, che autorizza la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultano congrue, dal momento che dal differimento delle assunzioni straordinarie di personale nella qualifica di operatore del medesimo Corpo, disposto dal precedente comma 1 del medesimo articolo, conseguono risparmi di spesa quantificabili, per il periodo 1° gennaio 2024-15 novembre 2024, in euro 6.919.483,16.
  Fa presente, poi, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere allo svolgimento delle attivitàPag. 40 di verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 14-bis nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che le amministrazioni competenti potranno provvedere alle attività di riscossione, accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonché a quelle di gestione del relativo contenzioso, connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10 del medesimo articolo.
  Rileva, altresì, che la struttura da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis, potrà provvedere allo svolgimento delle attività, ad essa attribuite, relative al coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 del medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10 del predetto articolo.
  Chiarisce che l'attuazione dell'articolo 16-ter, che abroga il comma 35 dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1988 in materia di operazioni tra controllante e controllata non rilevanti ai fini IVA, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto la predetta abrogazione comporterà l'applicazione dell'IVA in operazioni tra soggetti intermedi con effetti neutrali sul gettito complessivo dell'imposta.
  Rassicura che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 16-quater nell'ambito delle risorse assegnate alla medesima Agenzia a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del predetto articolo.
  Sottolinea che le amministrazioni competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività istruttorie previste dal comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020, introdotto dall'articolo 16-sexies del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2020.
  Chiarisce, inoltre, che la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 1 dell'articolo 16-septies è stata effettuata sulla base di un criterio prudenziale, nel presupposto che le assunzioni del predetto personale, come stabilito dal predetto comma, siano effettuate in data non anteriore al 1° maggio 2025 e tenendo conto di un costo unitario di personale pro capite lordo pari a 82.287,52 euro, di un costo unitario per i buoni pasto pari a 1.129,3 euro e di spese per la procedura concorsuale determinate in misura pari a 250.000 euro per l'anno 2025.
  Rileva, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del predetto articolo 16-septies e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2038-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

   premesso che, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 22 ottobre 2024 con riferimento al testo originario del provvedimento in esame, i fondi di cui gli articoli 4, comma 3, 10, comma 2, e 14, comma 1, del decreto-legge in esame, oggetto di utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma Pag. 412, dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 14 del medesimo provvedimento, recano le occorrenti disponibilità anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, disposta dall'articolo 4 con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, è già scontata nell'ambito delle previsioni a legislazione vigente recate dal disegno di legge di bilancio relativo al prossimo triennio 2025-2027;

    le risorse finanziarie previste a copertura degli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 11-bis, che autorizza la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultano congrue, dal momento che dal differimento delle assunzioni straordinarie di personale nella qualifica di operatore del medesimo Corpo, disposto dal precedente comma 1 del medesimo articolo, conseguono risparmi di spesa quantificabili, per il periodo 1° gennaio 2024-15 novembre 2024, in euro 6.919.483,16;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere allo svolgimento delle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 14-bis nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le amministrazioni competenti potranno provvedere alle attività di riscossione, accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonché a quelle di gestione del relativo contenzioso, connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10 del medesimo articolo;

    la struttura da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 16-bis, potrà provvedere allo svolgimento delle attività, ad essa attribuite, relative al coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 del medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza di cui al comma 10 del predetto articolo;

    l'attuazione dell'articolo 16-ter, che abroga il comma 35 dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1988 in materia di operazioni tra controllante e controllata non rilevanti ai fini IVA, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto la predetta abrogazione comporterà l'applicazione dell'IVA in operazioni tra soggetti intermedi con effetti neutrali sul gettito complessivo dell'imposta;

    l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà provvedere allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 16-quater nell'ambito delle risorse assegnate alla medesima Agenzia a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del predetto articolo;

    le amministrazioni competenti potranno provvedere allo svolgimento delle attività istruttorie previste dal comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2020, introdotto dall'articolo 16-sexies del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2020;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri Pag. 42dal comma 1 dell'articolo 16-septies è stata effettuata sulla base di un criterio prudenziale, nel presupposto che le assunzioni del predetto personale, come stabilito dal predetto comma, siano effettuate in data non anteriore al 1° maggio 2025 e tenendo conto di un costo unitario di personale pro capite lordo pari a 82.287,52 euro, di un costo unitario per i buoni pasto pari a 1.129,3 euro e di spese per la procedura concorsuale determinate in misura pari a 250.000 euro per l'anno 2025;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del predetto articolo 16-septies e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 29 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.