CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2024
388.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: concessioni autostradali aggiungere le seguenti: relative a tratte autostradali di interesse nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera e), dopo la parola: concedente aggiungere le seguenti: di interesse nazionale;

   alla lettera t), dopo la parola: autostradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale.
1.1. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: concessioni autostradali aggiungere le seguenti: relative a tratte autostradali di interesse nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di interesse nazionale;

   alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente a quelle di interesse nazionale.
1.2. Sorte, Mazzetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: del libro IV, parte II,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   sopprimere le parole: e specificate;

   sopprimere le parole: , che costituiscono norme speciali di settore.
*1.3. Manes.
*1.4. Milani, Zucconi.
*1.5. Cavo, Semenzato.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli enti e i soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri e le funzioni di concedente in relazione alle tratte autostradali di interesse nazionale.
1.6. Sorte, Mazzetti.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale.
1.7. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la gestione e manutenzione ordinaria con le seguenti: la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione.
1.8. Andreuzza, Zinzi, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   q-bis) «viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale»: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione o raccordo alla tratta autostradale;

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: alla realizzazione di interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti da eventi sopravvenuti e straordinari di cui all'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nonché alla Pag. 19realizzazione di interventi di miglioramento o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale.
1.9. Raimondo, Zinzi, Squeri, Caramanna, Andreuzza, Mazzetti, Mattia, Zucconi.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le concessioni con le seguenti: Ai fini dell'affidamento delle concessioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: tengono con le seguenti: , l'ente concedente tiene.
2.1. Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 182 con le seguenti: del libro IV, parte II, titolo II,.
*3.1. Bonelli, Ghirra.
*3.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione.
3.3. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici.
3.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione.
3.5. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.
3.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici per le tratte autostradali di nuova realizzazione.
3.7. Sorte, Mazzetti.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: I bandi di gara relativi agli affidamenti con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1, i bandi di gara relativi agli affidamenti.
4.1. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'allegato II.12.
*4.2. Mazzetti, Squeri.
*4.3. Milani, Zucconi.
*4.4. Manes.

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  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.
4.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

   sostituire le parole: possono comprendere con la seguente: comprendono;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.
4.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: possono comprendere con le seguenti: comprendono

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti.
4.7. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: degli elementi forniti dal concessionario uscente e.
*4.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*4.9. Bonelli, Ghirra.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo Pag. 21agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica.
5.2. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma la facoltà per il CIPESS di acquisire il parere del NARS nei termini di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC, ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
5.3. Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.
5.4. Bonelli, Ghirra.

ART. 6.

  Al comma 4, dopo le parole: trasporto merci aggiungere le seguenti: , nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,.
6.1. Pavanelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2.
6.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato a aggiungere le seguenti: occupare ed.

  Conseguentemente:

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trasferite gratuitamente con le seguenti: acquisite a titolo originario;

   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Il trasferimento con le seguenti: L'acquisizione;

   al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: voltura con la seguente: registrazione;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle opere già realizzate da concessionari nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro affidate, con le relative pertinenze ivi compresi i fabbricati. I concessionari in essere potranno concordare con l'ente concedente tempi, termini e modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie all'assolvimento delle predette finalità, da eseguirsi comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui sia stata effettuata la consegna delle opere e degli immobili sopra descritti con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione,Pag. 22 l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.
6.3. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato a aggiungere le seguenti: occupare ed.

  Conseguentemente:

   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: trasferite gratuitamente con le seguenti: acquisite a titolo originario;

   al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Il trasferimento con le seguenti: L'acquisizione;

   al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: voltura con la seguente: registrazione;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.
6.4. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 6, sopprimere le parole: pegni e.
6.5. Andreuzza, Zinzi, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

ART. 7.

  Al comma 3, sostituire le parole da: non sono soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici in relazione ad eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, nei limiti riconosciuti dal concessionario all'appaltatore, come individuati nella convenzione di concessione.
7.2. Squeri, Mazzetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.
*7.3. Mazzetti, Squeri.
*7.4. Cavo, Semenzato.
*7.6. Milani, Zucconi.
*7.7. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
*7.8. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ricarica elettrica, aggiungere le seguenti: nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,.
8.1. Pavanelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati;
*8.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

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*8.3. Bonelli, Ghirra.
*8.4. Andreuzza, Zinzi, Squeri, Caramanna, Barabotti, Mazzetti, Mattia, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: le penali applicabili al concessionario in caso di aggiungere le seguenti: ritardi nell'esecuzione dei lavori e.
8.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico Finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
9.1. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: previa trasmissione all'ART fino alla fine del periodo con le seguenti: acquisite eventuali osservazioni dell'affidatario, lo trasmette all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. All'esito, quanto sopra è sottoposto all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
*9.2. Squeri, Mazzetti.
*9.3. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;

   al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

   al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.
9.4. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri.
9.5. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma la facoltà per il CIPESS di acquisire il parere del NARS nei termini di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

  5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede,Pag. 24 secondo le modalità di cui al presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici e la stessa è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
9.6. Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Al comma 3, dopo la parola: proposta aggiungere la seguente: definitiva.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: è approvata aggiungere le seguenti: entro tre mesi.
9.7. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 4, sostituire la parola: graduatoria con le seguenti: . Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. In ogni caso non è riconosciuto.
*9.8. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.
*9.9. Bonelli, Ghirra.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
*10.1. Squeri, Mazzetti.
*10.2. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è determinata fino alla fine del comma con le seguenti: non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.
**10.3. Squeri, Mazzetti.
**10.4. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di non superare il limite quindicennale di cui al presente comma, nel caso in cui il concedente intenda affidare in concessione la realizzazione di lavori di durata superiore a quindici anni, gli stessi sono articolati per lotti funzionali.
10.5. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: solo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel caso in cui il valore delle opere realizzate e non ammortizzate, costituente l'onere di subentro, possa compromettere la contendibilità del successivo affidamento della concessione.
10.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: intenda affidare fino alla fine del periodo con le seguenti: preveda di affidare in concessione anche la realizzazione di nuovi investimenti e comunque solo per il tempo strettamente necessario affinché il concessionario possa recuperare gli investimenti effettuati, insieme con un ritorno sul capitale investito, anche prevedendo se del caso un adeguato valore di subentro.
10.8. Sorte, Mazzetti.

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  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lavori di durata superiore a quindici anni con le seguenti: un programma di lavori di particolare complessità il cui ammortamento non è recuperabile al termine della concessione, tenuto conto dell'eventuale valore di subentro.
10.9. Squeri, Zinzi, Caramanna, Andreuzza, Mattia, Mazzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.
10.10. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.
10.11. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.
10.12. Bonelli, Ghirra.

ART. 11.

  Al comma 3, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, dopo le parole: del codice dei contratti pubblici aggiungere le seguenti: e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo;

   dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente;

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.
11.1. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
11.2. Cavo.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) grave inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che abbia carattere definito e determini una grave compromissione della Pag. 26funzionalità di parte qualificante della rete autostradale.
*11.3. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*11.4. Rotelli, Zucconi.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: che comprometta aggiungere le seguenti: in maniera grave ed irreparabile.
11.5. Rotelli, Zucconi.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
11.6. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.
11.7. Bonelli, Ghirra.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.
12.1. Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.
12.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: garantiscono con la seguente: consentono.

  Conseguentemente:

   al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , garantendo in ogni caso la continuità del livello di tariffazione in essere,;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: subordinato al versamento aggiungere le seguenti: , da effettuarsi da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio,.
12.3. Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le risorse di cui al comma 4, accantonate in fondo vincolato, vengono versate, entro il 30 giugno di ogni anno, al Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale disciplinato dal comma 4-ter del presente articolo. Sulla base della previsione di disponibilità delle predette risorse, il Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale potrà emettere strumenti finanziari di debito, senza impatti sulla finanza pubblica, al fine di ampliare le risorse destinabili alle finalità del comma 7, incluse le somme destinate al Fondo per il riequilibrio economico finanziario delle concessioni disciplinato dal comma 4-ter. L'emissione di tali strumenti di debito potrà essere eventualmente assistita da garanzia a condizioni di mercato, senza impatti sulla finanza pubblica. L'Autorità di regolazione dei trasporti, in attuazione della presente legge, adotta i necessari provvedimenti di regolazione al fine di garantire certezza, coerenza e trasparenza Pag. 27nel trattamento delle somme di cui alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b).
  4-ter. Per il funzionamento e la natura del fondo vincolato di cui al comma 4, nonché del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni di cui al comma 4-bis, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento attuativo, emanato con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ART.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: , sulla base della previsione fino alla fine del comma con le seguenti: l'importo che può essere destinato all'ulteriore ampliamento delle risorse a disposizione del Fondo Nazionale per gli Investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 4-bis, in funzione delle esigenze di sviluppo infrastrutturale della rete autostradale individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 6.
12.4. Sbardella, Zucconi.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo il rispetto dell'articolo 192, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
12.5. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: CIPESS aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
*13.1. Bonelli, Ghirra.
*13.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: alternativi, aggiungere le seguenti: anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza,.
13.3. Morfino.

ART. 14.

  Al comma 2, terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve eventuali disposizioni al riguardo emanate dall'ART.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e applicati integralmente anche in corso d'anno;

   al comma 3, lettera b), sostituire le parole: e sugli oneri di subentro con le seguenti: , dalla proroga eventualmente concessa nel rispetto della normativa comunitaria e sugli oneri di subentro, previo parere dell'ART;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La disciplina relativa ai fondi di cui all'articolo 12 si applica anche alle concessioni in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.1. Sbardella, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.
14.2. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Pag. 28

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, dopo le parole: dal concessionario di cui all'articolo 186, commi aggiungere la seguente: 1,.
*15.2. Milani, Zucconi.
*15.3. Manes.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti».
15.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

  1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»
*15.02. Bonelli, Ghirra.
*15.03. De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.
*15.04. Del Barba.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e della sezione VI, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge concernenti le tratte autostradali di interesse nazionale in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16.1. Andreuzza, Zinzi, Caramanna, Squeri, Barabotti, Mattia, Mazzetti, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: a definire, d'intesa con aggiungere le seguenti: l'ANAC per quanto di competenza, con.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», sostituirePag. 29 le parole: a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare con le seguenti: a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi dei bandi relativi alle gare.
*16.2. Bonelli, Ghirra.
*16.4. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Evi.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: a definire gli ambiti ottimali di aggiungere le seguenti: costruzione e gestione o di.
16.5. Sorte, Mazzetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di regolazione dei trasporti»;

    2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

    3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

   b) al comma 2-bis, le parole : «sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di regolazione dei trasporti»;

   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis). Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.»

  Conseguentemente, al comma 6, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.
*16.7. Bonelli, Ghirra.
*16.8. De Micheli, Simiani, Curti, Ferrari, Evi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Antitrust)

  1. All'articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di comunicazione delle risultanze».
**16.01. Zinzi, Toccalini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
**16.02. Fabrizio Rossi, Milani, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione della finanza di progetto)

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 2, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Se entro il predetto termine di novanta giorni l'ente concedente non conclude la procedura di valutazione sono dovute al proponente le spese necessarie per la presentazione della proposta, nei limiti del 2,5 per cento dell'importo dell'investimento. Tali spese sono dovute al promotore anche nel caso in cui l'ente concedente nomini il promotore ma la gara non viene indetta entro il termine di novanta giorni dalla nomina.».
16.03. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

(Inammissibile)

Pag. 30

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza negli appalti pubblici di ridotto importo)

  1. In alternativa alle piattaforme di approvvigionamento digitale, per lo svolgimento delle procedure di affidamento diretto ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare l'interfaccia web, messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici (PCP) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività delle amministrazioni e l'assolvimento delle funzioni demandate dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla stessa ANAC, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.
16.06. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi aggiungere le seguenti: sentite le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 137 codice del consumo.
17.1. Fabrizio Rossi, Zucconi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

  1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1 lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
  2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
  3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*17.01. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

Pag. 31

*17.02. Schullian, Manes.
*17.03. Caramiello, Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cherchi.
*17.04. Ghirra, Bonelli.
*17.05. Ruffino, Benzoni.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Applicazione uniforme del Canone unico patrimoniale di competenza comunale per le insegne pubblicitarie)

  1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, al comma 825 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «complessiva del mezzo pubblicitario,» sono aggiunte le seguenti: «così come definito dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,»;

   b) al primo periodo, dopo le parole: «e dal numero dei messaggi» sono aggiunte le seguenti: «, senza tenere in considerazione la superficie delle strutture di sostegno su cui lo stesso è apposto. Non costituiscono messaggi pubblicitari le combinazioni cromatiche».
17.06. Squeri, Mazzetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aggiornamento regolamento database per la portabilità dei numeri mobili)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali di cui alla propria delibera 147/11/CIR, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni introdotte con il presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione atta a sintetizzare gli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte nel rispetto del divieto introdotto con il presente comma.»
17.07. Giovine, Zucconi.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza per il consumatore finale, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, dopo le parole: «e bollette in via elettronica,» sono inserite le seguenti: «il nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta».
*18.2. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
*18.3. Milani, Zucconi.
*18.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)

  1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa;

   b) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, alternativamente:

   i) avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame direttoPag. 32 ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

   ii) avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi presso agenti di affari in mediazione con almeno cinque anni di anzianità professionale e aver superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;

   iii) essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;»;

   c) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato.»

   d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti volti a definire:

   a) la durata e le materie oggetto del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché le materie oggetto del relativo esame;

   b) le condizioni, le modalità di attuazione e di certificazione del praticantato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto ii), nonché l'istituzione e la tenuta dell'apposito registro;

   c) i titoli di studio universitari che consentono l'accesso diretto all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punto iii), sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

   d) le modalità di svolgimento delle prove valutative finali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), punti ii) e iii);

   e) le modalità di partecipazione, gestione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 5-ter, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
**18.01. Mazzetti, Squeri, Polidori, Casasco.
**18.02. Foti, Fabrizio Rossi, Zucconi.
**18.03. Simiani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)

  1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, la lettera d) è soppressa.
18.04. De Luca.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)

  1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 2, comma 3, lettera e), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure essere in possesso di un idoneo titolo di studio universitario e avere superato una prova valutativa finale volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto».
18.05. De Luca.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di mediazione)

  1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 3, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. Il mediatore è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento professionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni nell'interesse del consumatore e del mercato.».
18.06. De Luca.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore delle ricerche di mercato)

  1. Al fine di garantire equa concorrenza tra gli operatori del settore delle ricerche di mercato e di distinguere l'attività di ricerca di mercato dalle attività di telemarketing, con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito, presso lo stesso Ministero, l'elenco degli operatori certificati per lo svolgimento di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, gli operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) la certificazione ISO 20252:2019 Market, opinion and social research, including insights and data analytics – Vocabulary and service requirements, rilasciata da un ente certificatore appositamente accreditato presso l'Ente unico di accreditamento (ACCREDIA);

   b) un codice di condotta per lo svolgimento di ricerche di mercato;

   c) una ragione sociale che includa il codice ATECO 73.20. – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione e non include i codici 82.2 – attività di call center, escludendo lo svolgimento di attività di telemarketing.

  2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati riferiti al compimento di ricerche di mercato da parte degli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «ricerche di mercato», sono aggiunte le seguenti: «, escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «ricerche di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,»;

   d) al comma 12, dopo le parole: «ricerche di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi gli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,».

  3. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «ricerche di mercato», sono aggiunte le seguenti: «, escluse quelle compiute dagli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,»;

   b) al comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché i trattamenti di dati riferiti al compimento di ricerche di Pag. 34mercato da parte degli operatori certificati iscritti nell'apposito elenco istituito con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy».
18.07. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e-bis) le operazioni di riduzione del prezzo su un'offerta congiunta di due o più servizi;

   e-ter) le manifestazioni in cui è previsto che lo sconto sia strutturato come un buono da utilizzare per una spesa successiva;

   e-quater) le operazioni che offrono servizi o pacchetti diversi ed autonomi a prezzi diversi, caratterizzati dalla combinazione di due, tre o quattro o più servizi diversi;».
*18.08. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
*18.09. Milani, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di distanze delle attività civili dagli impianti cimiteriali)

  1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, nel primo e nel secondo periodo sostituire la parola: «200» con la parola: «50»;

   b) il comma 4 è soppresso.
18.010. Pella, Polidori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente :

«Art. 8-bis.
(Valutazione olistica della posizione di mercato di tutte le imprese)

   1. L'Autorità è incaricata di valutare la posizione di mercato di qualsiasi impresa in modo olistico, considerando tutti i settori in cui l'impresa opera, sia direttamente che tramite proprie controllate.
   2. L'Autorità deve condurre un'analisi approfondita dello scenario competitivo, tenendo conto delle interazioni tra i diversi settori in cui l'impresa è attiva, al fine di identificare eventuali abusi di posizione dominante o altre pratiche anticoncorrenziali. Qualora l'Autorità rilevi possibili distorsioni della concorrenza, avvia un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
   3. Se, in esito all'istruttoria, l'Autorità rileva distorsioni competitive, può imporre alle imprese oggetto di valutazione l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato all'infrazione commessa e necessario a far cessare effettivamente l'infrazione stessa e ripristinare condizioni di mercato eque e competitive. Tali rimedi possono includere, ma non sono limitati a, la modifica di pratiche commerciali, la modifica di comportamenti giudicati discriminatori, o altre misure correttive.
   4. L'Autorità è responsabile del monitoraggio continuo del rispetto dei rimedi imposti alle imprese. In caso di inadempienza da parte delle imprese, l'Autorità può applicare diffide e sanzioni proporzionate alla Pag. 35gravità della violazione secondo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge.».
18.011. Milani, Zucconi.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Decorsi nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,.
*19.2. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*19.3. Cattaneo.
*19.4. Mollicone, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
19.5. Ghirra, Bonelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'assicurato ha diritto di richiedere, direttamente o per tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore dei servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera B, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che è stato installato a richiesta dell'impresa di assicurazione o comunque presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, tutti o parte dei dati rilevati dal meccanismo medesimo. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato a titolo gratuito con modalità di uso comune, anche mediante apposita applicazione da utilizzare su pc e smartphone.
19.6. Fabrizio Rossi, Zucconi.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'impresa di assicurazione aggiungere le seguenti: titolare dei dati ai sensi dell'art. 145 bis, comma 5, del Codice delle assicurazioni private.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2:

   al secondo periodo, dopo le parole: resi accessibili all'assicurato aggiungere le seguenti: entro quindici giorni dalla richiesta;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

   al comma 3:

   sostituire le parole: a quest'ultimo con le seguenti: alla compagnia che assicurava in precedenza il veicolo;

   sostituire le parole: non superiore a 20 euro con le seguenti: ragionevole e proporzionato;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
19.7. Casasco, Squeri.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dotazione di fabbrica, i aggiungere le seguenti: seguenti dati: (i) i.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, primo periodo:

   dopo le parole: percorrenza complessiva, aggiungere le seguenti: alla velocità media;

   dopo le parole: negli ultimi dodici mesi aggiungere le seguenti: ; (ii) i dati relativi al profilo di rischio dell'assicurato, comprensivi di eventi di accelerazioni e decelerazioni, eventi di guida a alta velocità per tipo di strada, ed eventi di sterzata brusca; e (iii) i dati relativi ad incidenti dell'assicurato, comprensivi di localizzazione, velocità e accelerazioni raccolte in un intervallo di Pag. 36tempo relativo all'incidenti in cui è stato coinvolto l'assicurato;

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso in cui l'impresa di assicurazione non preveda, nel nuovo contratto stipulato con l'assicurato, l'utilizzo di servizi assicurativi telematici, suddetta impresa di assicurazione è tenuta a versare al fornitore di servizi assicurativi telematici, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 25 euro;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. L'assicurato che abbia una polizza di assicurazione non telematica, che intenda stipulare un nuovo contratto di assicurazione telematico e che disponga di un veicolo con un dispositivo elettronico già presente quale dotazione di fabbrica può richiedere, per il tramite della compagnia di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici identificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dati di cui al comma 2. Tali dati, laddove presenti e resi disponibili dal produttore di veicoli, saranno quindi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità tali da assicurare la leggibilità da dispositivo mobile.
19.8. Schiano di Visconti, Zucconi.

  Al comma 3, sostituire le parole: non superiore a 20 euro con le seguenti: ragionevole e proporzionato. Il Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, definisce entro 90 giorni, con proprio regolamento le modalità standard di comunicazione a cui le imprese di assicurazione, tramite i rispettivi service provider, dovranno attenersi per il trasferimento delle informazioni necessarie a garantire la portabilità dei dispositivi elettronici di cui al comma 1.
*19.9. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*19.10. Cattaneo, Squeri.

  Al comma 3, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.
19.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati oggetto di portabilità e dei relativi costi in coerenza con le mutate condizioni di mercato.
19.12. Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le informazioni acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto possono essere utilizzate per le finalità della stessa stanza di compensazione, ovvero per finalità di contrasto e prevenzione delle frodi assicurative, nonché di tariffazione, sottoscrizione, monitoraggio e per ogni altra finalità non in contrasto con norme di ordine pubblico.».
*19.13. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
*19.14. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e potrà essere richiesta dal contraente anche tramite l'intermediario dallo stesso incaricato»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «direttamente dall'impresa assicuratrice» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dall'intermediario che agisce su incarico del cliente».
19.15. Nevi, Squeri.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

  1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata dal provider di servizi telefonici ai sensi del comma 1-bis.»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;

  2. L'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. è abrogato.
  3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
19.026. Simiani.

(Inammissibile limitatamente ai commi 1 e 3)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Trasparenza delle comunicazioni effettuate dai call center)

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «riportando altresì nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
19.027. Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza dei settori primari)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, le parole: «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «65 per cento».
19.02. Nevi, Squeri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza e la tutela dell'ambiente nel settore dei piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati ad entrare in contatto con alimenti)

  1. Nell'ambito di attuazione della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodottiPag. 38 di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi e sono commercializzabili come tali a condizione che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

   a) piatti in plastica:

   b) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi;

   c) piatti con diametro tra diciotto e ventitré centimetri e peso superiore a ottantacinque grammi;

   d) piatti con diametro superiore a ventitré centimetri e peso superiore centoquaranta grammi;

   e) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro (16,5 gr/16,5 cm);

   f) cannucce in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

   g) agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 1 grammo per centimetro.
19.05. Zinzi, Gusmeroli, Benvenuto, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN – Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il Pag. 39funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
  7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.
*19.07. Squeri, Mazzetti.
*19.08. Milani, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; Gatekeepers di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.
  3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il Made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.
  4. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatoriPag. 40 comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  5. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.
  6. Nel corso del procedimento dei cui al comma 4, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  7. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
  8. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento.
19.09. Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni, sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sono tenuti a contribuire agli investimenti ed ai costi necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Tali soggetti comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle ComunicazioniPag. 41 Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. Gli stessi soggetti potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai soggetti di cui al comma 1.
  3. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 4.
  4. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i soggetti di cui al comma 1 concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  5. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'AGCOM che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  6. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i soggetti di cui al comma 1 provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei soggetti di cui al comma 1 nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  7. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.
19.010. Squeri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza, i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digitai Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche. I gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto)Pag. 42 dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN – Content Delivery Network) necessari alla migliore distribuzione del Traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni.
19.011. Squeri, Mazzetti, Casasco.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti: «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

  11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
  11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

   b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

  1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*19.012. Mazzetti.
*19.014. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
*19.015. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof.
*19.016. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*19.017. Gadda.
*19.018. Casu, Barbagallo, Simiani.

Pag. 43

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)

  1. All'articolo 122-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai predetti veicoli, non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.».
**19.019. Squeri, Casasco.
**19.020. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
**19.021. Cavo, Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di polizze assicurative dei mezzi circolanti nelle aree portuali e aeroportuali)

  1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
19.022. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

  1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , è aggiunto il seguente: «11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.».
*19.023. Ghirra, Bonelli.
*19.024. Cavo, Semenzato.

Pag. 44

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

  1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.».
19.025. Ghirra, Bonelli.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20.1. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS) con le seguenti: Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: definiti dall'IVASS fino alla fine del comma con le seguenti: definiti dal Garante per la protezione dei dati personali, da adottare sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo e le associazioni rappresentative delle imprese di assicurazioni.
20.2. Fabrizio Rossi, Zucconi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105, è aggiunto il seguente: «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS istituisce e gestisce un portale unico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese assicurative. Ciascuna impresa di assicurazione immette sul portale il contratto assicurativo, strettamente coerente alla prescrizione di cui alla presente legge, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati per la determinazione del premio. L'IVASS verifica che i contratti assicurativi di cui al periodo precedente siano coerenti con quanto previsto dal comma 101 al 111 del presente articolo».
*20.01. Manes.
*20.02. L'Abbate, Pavanelli, Morfino, Ilaria Fontana.
*20.03. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.
*20.04. Benzoni, Ruffino, Pastorella.
*20.05. Mazzetti, Squeri, Casasco.
*20.06. Ghirra, Bonelli.
*20.07. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
*20.08. Gadda.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Transazioni commerciali elettroniche)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiuntoPag. 45 il seguente: «385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo».
**20.09. Manes.
**20.010. Mazzetti, Squeri.
**20.011. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.
**20.012. Gadda.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in favore della concorrenza delle società in house)

  1. All'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, quando sono organismi di diritto pubblico o sono costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza,».
20.013. Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
*20.014. Manes.
*20.015. Pavanelli, Ilaria Fontana, Morfino.
*20.016. Mazzetti, Squeri, Casasco.
*20.017. Cavo, Semenzato.
*20.018. Gadda.

(Inammissibile)

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

  1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

   1. I produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operantiPag. 46 in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o tramite un'etichetta adesiva di una specifica frase con la quale si evidenzia la percentuale di riduzione di peso del prodotto. In alternativa il produttore potrà veicolare questa informazione mediante specifica cartellonistica, apposta dal distributore nelle immediate vicinanze del prodotto esposto in vendita.
   2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione».
*21.1. Benzoni, Pastorella, Ruffino.
*21.2. Gadda.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis» sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonchédella variazione del prezzo per unità di misura.
21.4. L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso «art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: e la precedente formulazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1:

   dopo la parola: consumatore aggiungere le seguenti: indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto;

   sopprimere le parole da: dell'avvenuta riduzione fino a: termini percentuali;

   al comma 2, sostituire la parola: esposto con le seguenti: immesso in commercio;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.

  2-ter. Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta».
21.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: confezionamento aggiungere le seguenti: e la precedente formulazione.

Pag. 47

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, sostituire le parole da: dell'avvenuta riduzione fino a: percentuali con le seguenti: indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto;

   al comma 2 sostituire la parola: esposto con le seguenti: immesso in commercio.
21.6. L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo le parole: per unità di misura, aggiungere le seguenti: o i cui metodi e materiali utilizzati per imballare un prodotto superino in maniera consistente i requisiti di contenimento, protezione, trasporto e vendita adeguati e, in ogni caso, il trenta per cento delle dimensioni stesse del prodotto, cosiddetto «over-packaging».
21.7. Giorgianni, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1,sopprimere le parole: e dell'aumento del prezzo.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1:

    dopo le parole: in termini percentuali aggiungere le seguenti: o della variazione del formato del pacco;

    dopo le parole: evidenziazione grafica aggiungere le seguenti: al fine di offrire un'indicazione coerente dell'informazione nell'area frontale del confezionamento.
21.8. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo le parole: confezione di vendita aggiungere le parole: , in chiara evidenza e rilevanza,.
21.9. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rivenditori e distributori devono esporre chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.
21.10. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi;

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo è considerata pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 24 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
21.11. Fabrizio Rossi, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.»

  2-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.
  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
21.12. Pavanelli.

Pag. 48

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «4-ter. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale i cui metodi e materiali utilizzati per imballare un prodotto superino i requisiti di contenimento, protezione, trasporto e vendita adeguati e, in ogni caso, il trenta per cento delle dimensioni stesse del prodotto».
21.13. Giorgianni, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente: «t-bis oscillazione del prezzo di un bene o di un servizio di natura speculativa e non giustificata da fattori economici reali in danno del consumatore;»
21.14. Giorgianni, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26».
21.3. Cappelletti, Pavanelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei contratti di servizi e di fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o contenuti digitali di fornitura, in nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai consumatori per la ricezione, in formato cartaceo o su supporto durevole, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai consumi».
21.15. Giorgianni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia del codice del consumo)

  1. Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

«Art. 65-ter.
(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

   1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
   2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.
   3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.
   4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.Pag. 49
   5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono inefficaci.
   6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.
   7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso.»
21.01. Giorgianni, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni)

  1. È istituita la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che supporta i consumatori quali enti locali, aziende e famiglie nell'acquisto, nel monitoraggio e nella gestione delle utenze nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del gas.
  2. Il consulente di cui al comma 1 è un professionista certificato come definito dall'Ente italiano di normazione nella norma UNI 11782 del 2020, in conformità con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  3. L'esercizio della professione di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento di uno specifico attestato, che certifichi il possesso delle qualifiche e delle specifiche competenze, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia, ente unico nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
  4. La professione è esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Le società che forniscono ai consumatori finali servizi di telecomunicazioni, energia e gas si avvalgono dei professionisti di cui al presente articolo.
  5. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21.02. Giorgianni, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di gestione societaria delle farmacie)

  1. Il comma 2 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente: «2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; nonché con l'esercizio della professione medica nel territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da investitori istituzionali, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che gli amministratori delle società di cui al comma 1 non rivestano la qualifica di amministratore anche nelle società che svolgono attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; nonché l'esercizio della professione medica nel territorio nazionale. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per Pag. 50quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.».
*21.04. Loizzo, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Bof, Pizzimenti.
*21.05. Nevi.
*21.06. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di gestione societaria delle farmacie)

  1. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera b) è soppressa.
21.08. Marattin.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole: «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

   a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono direttamente ed indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

   b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
21.09. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Tutela del consumatore nelle informazioni contrattuali di energia elettrica e gas)

  1. Al fine di garantire la tutela del consumatore finale da possibili incrementi del costo delle bollette, sia di energia elettrica che di gas naturale, nel caso di comunicazioni di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa venditrice, Arera integra il Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, di cui alla deliberazione d'Autorità 395/2024/R/Com del 1° ottobre 2024, con la previsione dell'obbligo, in capo al venditore, di acquisire il consenso espresso preventivo del cliente finale in caso di modifiche unilaterali che siano peggiorative delle condizioni contrattuali.
  2. In caso di inerzia da parte del cliente finale, superati i 30 giorni dalla richiesta di consenso espresso, se il cliente si trova privo di contratto di fornitura, viene assegnato all'operatore esercente il servizio a tutele graduali di zona nel caso di contratto per la fornitura di energia elettrica mentre in caso di contratto di fornitura di gas naturale viene attivato il servizio di ultima istanza.
21.010. Milani, Zucconi.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sistema di tutele clienti vulnerabili)

  1. I clienti vulnerabili, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 210 del 2021, hanno diritto di chiedere di essere serviti dal venditore esercente il servizio a tutele graduali, disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 362/2023/R/eel, competente per area territoriale. ARERA stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione di quanto sopra, dandone evidenza sul proprio sito web istituzionale.
  2. Arera provvede altresì all'attivazione, presso lo sportello del consumatore, di un numero telefonico dedicato al quale possano rivolgersi clienti vulnerabili serviti da un esercente la vendita del libero mercato che vogliono ritornare nel servizio di vulnerabilità o nel servizio a tutele graduali, comunicando solo i dati anagrafici e il codice utente.
21.011. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità sanitaria)

  1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: «funzionali a garantire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.».
21.012. Marattin.

ART. 22.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo.
22.2. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 15 gennaio 1992 , n. 21, le parole: «sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati» sono soppresse.
22.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: , previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiamo trasmesso istanza di registrazione entro il 15 dicembre 2024,.
22.4. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: , decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
22.5. Gadda.

Pag. 52

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: , decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
22.6. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in caso di mancato aggiornamento dei dati conferiti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   al secondo periodo, sostituire le parole: la veridicità con le seguenti: eventuali incongruenze;

   al secondo periodo, dopo la parola: procedono aggiungere le seguenti: in fase di prima applicazione del registro;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accesso al registro al fine di consultare i dati ivi contenuti, è altresì consentito alle regioni, province e alle città metropolitane.
22.7. Zinzi, Andreuzza, Squeri, Caramanna, Barabotti, Mazzetti, Mattia, Benvenuto, Bof, Di Mattina, Gusmeroli, Pizzimenti, Toccalini, Zucconi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la veridicità con le seguenti: eventuali incongruenze.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola: procedono aggiungere le seguenti: in fase di prima applicazione del registro;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: «5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
*22.9. Manes.
*22.10. Pavanelli.
*22.11. Pastorino.
*22.12. Ghirra, Bonelli.
*22.13. Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la veridicità con le seguenti: eventuali incongruenze.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola: procedono aggiungere le seguenti: in fase di prima applicazione del registro.
22.14. Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la veridicità con le seguenti: eventuali incongruenze.

Pag. 53

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: «5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, con decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
22.15. Ruffino, Benzoni, Pastorella.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.
22.16. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

   «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
   4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

   a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

   b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

   c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

   4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a Pag. 54noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

   sostituire il comma 3 con il seguente: All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
*22.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
*22.18. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*22.19. Del Barba.
*22.20. Magi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.
22.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.
22.22. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.
22.23. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4,comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accesso al registro al fine di consultare i dati ivi contenuti, è altresì consentito alle regioni, province e alle città metropolitane.
*22.24. Ghirra, Bonelli.
*22.25. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: «5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,Pag. 55 con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni».
22.26. Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.
*22.27. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.
*22.28. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.
**22.29. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.
**22.30. Pastorella, Ruffino, Benzoni.
**22.31. Mazzetti, Squeri.
**22.32. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.
*22.33. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana.
*22.34. Ruffino, Benzoni, Pastorella.
*22.35. Mazzetti, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10 –bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalitàPag. 56 aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici».
22.36. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

   «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
   4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

   a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

   b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

   c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

   4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».
22.37. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alinea, dopo le parole: e 11 aggiungere le seguenti: limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.
22.38. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino a: sezione II.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», lettera b), sopprimere le parole da: nonché la sanzione fino a: sezione II;

   lettera b), capoverso comma «3», lettera a), sopprimere le parole da: nonché la sanzione fino a: sezione II;

   lettera b), capoverso comma «3», alla lettera b), sopprimere le parole da: nonché la sanzione fino a: sezione II.
*22.39. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*22.40. Gadda.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: nonché la sanzione fino a: sezione II.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino a: sezione II.
22.41. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

Pag. 57

  Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera b), dopo le parole: seconda violazione aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis»:

   alla lettera c), dopo le parole: terza violazione aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

   alla lettera d), dopo le parole: successive alla terza aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

   al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso comma «3»:

   alla lettera b), dopo le parole: seconda violazione aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

   alla lettera c), dopo le parole: terza violazione aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi;

   alla lettera d), dopo le parole: successive alla terza aggiungere le seguenti: commessa nell'arco di ventiquattro mesi.
22.42. Mazzetti, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e suburbane» sono aggiunte le seguenti: «nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4».
*22.43. Ghirra, Bonelli.
*22.44. Barbagallo, Casu, Simiani, Morassut, Roggiani.
*22.45. Cavo, Semenzato, Alessandro Colucci, Caramanna, Mattia, Zinzi, Andreuzza, Squeri, Mazzetti, Zucconi.

  Sopprimere il comma 3.
22.46. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

   b) adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

   c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

   d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;

   e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

   f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

Pag. 58

   g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
22.47. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o» sono soppresse;

    2) le parole: «conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007» sono soppresse;

    3) dopo le parole: «nonché la conformità delle» è aggiunta la seguente: «medesime»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento».

  3-ter. Le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
22.49. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.
22.50. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: «in misura» fino a: «rilasciate» sono soppresse.
*22.51. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
*22.52. Magi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 Pag. 59ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.
22.53. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»
22.54. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
22.55. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.
22.56. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola: «motocarrozzetta», è aggiunta la seguente: «, motociclo»;

    2) al medesimo comma 2, lettera b), dopo la parola: «motocarrozzetta», sono aggiunte le seguenti: «, motocicli con o senza sidecar, tricicli, quadricicli».
22.58. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di servizio taxi)

  1. Le amministrazioni comunali che abbiano rilasciato le licenze di cui all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, al rilascio di una licenza supplementare in favore dei soggetti già titolari di licenza alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. La licenza supplementare di cui al comma 1 è rilasciata a titolo gratuito, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sua emissione ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioniPag. 60 dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 6 del presente articolo. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante una piattaforma informatica aperta al pubblico, istituita e gestita dall'Autorità di regolazione dei trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa, esclusivamente a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e in possesso dei requisiti prescritti. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di tempo e con i diritti e gli obblighi ad essa pertinenti.
  3. Il soggetto cessionario della licenza supplementare può trasferirla a terzi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  4. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di ventiquattro mesi perdono validità e l'amministrazione comunale emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori ventiquattro mesi, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2, sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione spetta al comune.
  5. Completata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 4, le amministrazioni comunali possono bandire pubblici concorsi per il rilascio di nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato, sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
  6. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «sono riferite ad un singolo veicolo o natante» sono sostituite dalle seguenti: «sono riferite al soggetto che le ottiene»;

   b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al comma 1».

  7. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  8. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente: «2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

   a) aver compiuto 25 anni di età ed essere in possesso di idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno cinque anni;

   b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni che rilasciano le licenze o le autorizzazioni possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico;

   c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore a due anni, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli o di mezzi di trasporto a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope;

   e) non avere subìto, quale sanzione accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, Pag. 61l'interdizione da una professione o arte, l'interdizione legale, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

   f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

   g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), avere ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale».

  9. I cessionari delle licenze supplementari di cui all'articolo 1 sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui sia documentato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo.
  10. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo alla data di entrata in vigore del presente articolo restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  11. All'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea nell'ambito di un sistema improntato a princìpi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori, nonché quello dell'incremento dell'efficienza del trasporto locale. A tali fini la regione, i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici per la raccolta e la pubblicazione degli indicatori e parametri di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), numero 4), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della disciplina regolamentare di attuazione. Gli uffici di cui al secondo periodo si coordinano con i comitati permanenti di monitoraggio del servizio di taxi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti»;

   b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei e aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda e offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dal presente articolo e a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nell'indicazione delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili, nonché la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.
   6-ter. L'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni, sui comuni e sulle città metropolitane affinché sia garantita all'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizioni di concorrenza e trasparenza».

  12. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
   2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

   a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in Pag. 62relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

   b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

    1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

    2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22;

    3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

    4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

    5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali o case di cura;

    6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

   c) gli sconti previsti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

   d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

   e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

   f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica, il percorso è calcolato dal luogo in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero dal punto di prelievo concordato;

   g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali, a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»;

   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi»;

   c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Il pagamento del servizio deve essere sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, comprese le carte prepagate. In caso di inadempienza si applica la sanzione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di ripetute violazioni, può essere disposta la sospensione della licenza fino a a tre giorni per ciascuna violazione segnalata.
   4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e le prenotazioni in favore di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta».

  13. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, introdotto dal presente articolo, l'assegnazione di corse o prenotazioni.
  14. All'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1, le parole: «presso la sede o la rimessa» sono soppresse;

   b) il comma 2 è abrogato.
22.01. Marattin.

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  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL)

  1. È istituto il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'Imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere una crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni in grado di arrecare un danno alle imprese sane, ai lavoratori e all'Erario, nonché per programmare e valutare anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione lavoristica, contributiva e fiscale con particolare riferimento alla genuinità degli appalti.
  2. Il Cruscotto informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'INPS, dall'Agenzia per le Entrate, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da Sviluppo Lavoro Italia S.p.a. Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 5.
  3. I soggetti individuati al comma precedente sono tenuti a trasmettere i dati, già presenti nei loro data base, necessari allo sviluppo del CIGAL sulla base di quanto disciplinato dal comma 5 del presente articolo.
  4. Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica ed informatica del CIGAL, nel rispetto di quanto previsto al comma successivo nonché di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del Made in Italy e dell'interno, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del CIGAL e le regole per il trattamento dei dati. Con il medesimo decreto viene altresì individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto di cui al comma 1.
  6. Le organizzazioni datoriali e sindacali confederali comparativamente più rappresentative al livello nazionale con riferimento al settore della logistica possono partecipare al monitoraggio del CIGAL attraverso la periodica consultazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5 in ordine ai flussi informativi riguardanti:

   a) il quadro produttivo ed occupazionale nel settore della logistica;

   b) il quadro dei rischi in merito al ricorso a prassi non genuine negli appalti;

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   c) il quadro degli interventi delle istituzioni in materia di appalti;

   d) il quadro degli interventi di vigilanza in materia di appalti delle istituzioni preposte;

   e) monitoraggio sull'andamento del CIGAL.

  7. Nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al comma 5, le organizzazioni di cui al comma 6 potranno coinvolgere ulteriori soggetti interessati.
  8. La diffusione delle informazioni specifiche elaborate a seguito dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. Tali informazioni sono rese disponibili ai diversi destinatari nonché rese pubbliche, ai fini statistici, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna condivisione dei dati raccolti e incrociati dalla piattaforma sulla base dei quali vengono elaborate le informazioni.
  9. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni richiamate nei precedenti commi utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
22.02. Cavo, Semenzato, Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

   b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

   c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

   d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

   e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

   f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

   g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

   h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

   i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.
*22.03. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

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*22.04. Magi.
*22.05. Del Barba.
*22.06. Casu, Simiani, Barbagallo, Morassut, Roggiani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere in seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio e non programmati)

  1. I servizi di trasporto pubblico non programmato, da svolgersi in ambito nazionale, regionale o locale, per i quali non è prevista alcuna compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero di accesso delle imprese al mercato. Tali servizi non sono assoggettabili a un regime di contratto di servizio e a procedure di affidamento tramite procedura di gara.
  2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente statale, regionale o locale. Il rilascio dell'autorizzazione non determina l'attribuzione di diritti di esclusiva.
  3. Il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge.
  4. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

   a) i servizi prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico, di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370;

   b) tutti gli altri servizi di trasporto non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, in quanto non di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 2, lett. A) del medesimo regolamento.

  5. Le amministrazioni chiamate ad autorizzare i servizi di cui al presente articolo possono introdurre limitazioni al rilascio di nuove autorizzazioni unicamente per esigenze di interesse generale e in ogni caso nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Qualora un'amministrazione ritenga che esigenze di interesse generale impongano di non rilasciare ulteriori autorizzazioni su di una medesima linea, detta amministrazione dichiara la linea satura e stabilisce e applica criteri di priorità per assegnare la capacità della linea nel rispetto dei principi di tutela dell'interesse pubblico, di non discriminazione e di tutela dell'affidamento, da attuarsi privilegiando l'ordine cronologico di ricezione delle domande.
22.07. Tenerini, Squeri, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 106, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 aprile 2025, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero Pag. 66di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, lett. m) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
   2-bis. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2.».
22.08. Magi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Istituzione della rete nazionale per la connettività 5G nei porti)

  1. Al fine di garantire l'efficienza della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'obbiettivo M3C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché l'adempimento agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2020/1056 del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, viene istituita la rete nazionale per la connettività 5G nei porti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 gennaio 1994, n. 84.
  2. La realizzazione e gestione della rete, è affidata in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'assistenza tecnica di RAM, con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  3. Le Autorità di Sistema portuale autorizzano, ai sensi degli articoli 36 e 45 del codice della navigazione, le istanze finalizzate a richiedere l'uso di suolo demaniale o beni in area demaniale al fine di eseguire la concessione aggiudicata ai sensi del comma precedente.
22.010. Zinzi, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto di prodotti soggetti ad accisa e imposta di consumo)

  1. Al fine di eliminare i vincoli nella distribuzione dei prodotti da fumo e da inalazione, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: «per via marittima» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 la predetta facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi».
  2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
22.011. Foti, Zucconi.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di fruizione telematica dei corsi di insegnamento teorico erogati dalle autoscuole)

  1. Al fine di favorire una più ampia e libera fruizione dei corsi di insegnamento teorico erogati dalle autoscuole, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è ammessa l'erogazione dei medesimi corsi mediante i sistemi e-learning. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad apportare le opportune modifiche regolamentari.
22.012. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».
*22.013. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*22.014. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Roggiani.
*22.015. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche in materia di imballaggi e unità di movimentazione)

  1. All'art. 11-bis, comma 1 del decreto legislativo del 22 novembre 2005, n. 286, le parole: «il vettore» sono sostituite con le seguenti: «per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell'esecuzione del trasporto, abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni a favore del vettore, quest'ultimo».
22.016. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

(Inammissibile)

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) armonizzare e uniformare le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la disciplina in materia di rilascio delle concessioni di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio da parte dei comuni prevedendo una disciplina organica, efficace e coerente della materia, contemperando la tutela dei beni culturali e di interesse paesaggistico con gli obiettivi di governo del territorio degli enti locali e con gli obiettivi di carattere economico e di programmazione degli investimenti delle imprese, ferma restando la tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e del decoro urbano;

   al comma 2, sopprimere le lettere b), c), e), f);

   al comma 2 , lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e riduzione degli adempimenti;

Pag. 68

   al comma 2, lettera i), sostituire le parole: alle lettere da a) a g) con le seguenti: alle lettere a), d), g);

   al comma 3, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

   sopprimere il comma 4.
23.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle attività commerciali.

  Conseguentemente, al comma 2:

   a) alla lettera a), premettere le seguenti parole: ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio,;

   b) alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e riduzione degli adempimenti.
*23.4. Pavanelli, Morfino.
*23.5. Pastorino.
*23.6. Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti, aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e.
**23.8. Pavanelli, Morfino.
**23.9. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo le parole: pubblico esercizio aggiungere le seguenti: e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita.
23.13. Benzoni, Ruffino, Pastorella.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
23.14. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali.
23.15. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: eccezionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: eccezionale.
23.16. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c)
*23.17. Morfino.
*23.18. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: a valutare con le seguenti: a garantire.
23.19. Ghirra, Bonelli.

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  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
23.20. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi.
23.21. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di riduzione degli adempimenti.
23.22. Ruffino, Benzoni, Pastorella.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, nonché.
23.25. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

   l-bis) previsione che il diniego all'installazione possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione con la circolazione pedonale e stradale;

   l-ter) previsione di adeguate forme di consultazione con le associazioni dei pubblici esercizi territorialmente competenti sulla formazione e le modalità applicative dei regolamenti comunali.
23.26. D'Attis, Squeri, Casasco, Mazzetti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.
23.27. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione del parere con le seguenti: previo parere favorevole.
23.28. Ghirra, Bonelli.

  Sopprimere il comma 4.
23.29. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, comma 1, lettera b-ter), il numero 5. è sostituito dal seguente: «5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 184-bis».
23.01. Barabotti, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Pag. 70

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Affidamenti in house)

  1. Ai fini dell'affidamento in house, la stazione appaltante o l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al primo periodo viene tempestivamente pubblicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.
  2. La deliberazione di affidamento in house, contenente la motivazione qualificata e rafforzata di cui al comma 1 e corredata di adeguata documentazione, è tempestivamente trasmessa dalla stazione appaltante o dall'ente concedente all'Autorità nazionale anticorruzione, che esprime un parere entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere di ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all'ANAC medesima, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. L'Autorità nazionale anticorruzione è legittimata ad agire in giudizio con le modalità di cui al comma 2, ultimo periodo, per l'impugnazione degli atti e dei provvedimenti relativi ad affidamenti in house, emessi da qualsiasi stazione appaltante o ente concedente, ogniqualvolta ritenga che essi violino le norme in materia di affidamento in house di lavori, servizi o forniture.
23.06. Bonelli, Ghirra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Diritto di prelazione delle cooperative agricole in caso di vendita di beni nell'ambito della procedura di liquidazione coatta dei consorzi agrari)

  1. L'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intende nel senso che anche per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto alle società cooperative agricole ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
23.07. Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di commercio fisico)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.
(Variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamentePag. 71 sottoposte a regime autorizzatorio e vendita marginale di alimentari nelle strutture non alimentari)

   1. Al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori e di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore del commercio, le attività commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria per la modifica del settore merceologico della rispettiva superficie di vendita – siano esse singoli esercizi commerciali ovvero strutture gestite in forma unitaria – hanno facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo qualora intendano procedere alla trasformazione di una percentuale della superficie totale autorizzata inferiore al 20 per cento, per il passaggio dal settore alimentare al settore non alimentare, ovvero inferiore al 5 per cento, per il passaggio dal settore non alimentare al settore alimentare.
   2. La trasformazione di superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata mediante semplice comunicazione preventiva a Comune e Regione – ovvero alla relativa Provincia Autonoma – recante indicazione: della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, della quota di superficie oggetto di variazione, nonché dell'eventuale precedente autorizzazione alla variazione semplificata del settore merceologico. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni attuate ai sensi del presente comma sono consentite dopo tre anni dalla precedente.
   3. La trasformazione di superficie di vendita non alimentare in superficie di vendita alimentare entro il limite di cui al comma 1 può essere realizzata con le medesime modalità di cui al comma 2, fatto salvo per quanto specificato al comma 4.
   4. Qualora le attività commerciali di cui al comma 1 siano autorizzate per la vendita di prodotti del solo settore non alimentare, non costituisce variazione del settore merceologico la vendita di prodotti alimentari che occupino una superficie di vendita inferiore al 5 per cento di quella complessivamente autorizzata».
23.08. Benzoni, Ruffino, Pastorella.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di rifiuti e imballaggi)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 221, comma 1, dopo la parola: «produttori» sono inserite le seguenti: «del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;

   b) all'articolo 221-bis:

    1) al comma 1, la parola: «produttori» è sostituita con le parole: «produttori del prodotto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;

    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il progetto» sono inserite le seguenti: «può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere ed»;

   c) all'articolo 238, comma 10, dopo le parole: «che li conferiscono» sono inserite le parole: «, in tutto o in parte,», dopo le parole: «e dimostrano di averli avviati a» sono inserite le parole: «riciclo o» e dopo le parole: «che effettua l'attività di» sono inserite le parole: «riciclo o».
23.09. Marattin.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in tema di riordino delle concessioni di acque minerali)

  1. Al fine di armonizzare la disciplina delle concessioni di acque minerali con riferimento al ricorso a procedure a evidenza pubblica, ai criteri di aggiudicazione o selezione utilizzati e alla durata delle assegnazioni, quindi di garantire la trasparenza nei processi di assegnazione delle concessioni e favorire la competizione per il mercato, nonché al fine di superare l'analogia tra il settore delle miniere e quello delle acque minerali posto alla base della vigente normativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'aggiornamento delle concessioni per il prelievo e l'imbottigliamento di acque minerali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) distinguere il settore delle acque minerali da quello delle miniere, superando l'assimilazione su cui si basa la disciplina di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

   b) stabilire l'obbligo del ricorso a procedure a evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario da parte dell'Amministrazione;

   c) definire, anche intervenendo sugli articoli 96 e 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, criteri coerenti e uniformi in materia di modalità di affidamento e/o rinnovo delle concessioni di acque minerali, prevedendo il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché al principio di temporaneità di tutte le concessioni di derivazione delle acque, in coerenza con la direttiva 2006/123/CE attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

   d) basare la competizione anche sull'importo del canone concessorio che i partecipanti sono disposti a pagare, allineando il costo della concessione all'effettivo valore economico misurato in base alla sua capacità di generare reddito;

   e) uniformare i procedimenti relativi ai provvedimenti concessori, anche eliminando o semplificando gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione Pag. 73alle disposizioni non abrogate o non modificate.
23.010. Marattin.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega al Governo in materia di Servizio Postale Universale)

  1. Al fine di conformare la normativa nazionale alle proposte di riforma concorrenziale avanzate dall'AGCM nella segnalazione del 22 giugno 2023 relative al servizio postale universale, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i principi e criteri direttivi definiti al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) garantire il ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio universale postale;

   b) limitare il perimetro del servizio postale universale ai soli invii relativi alla corrispondenza fra persone fisiche;

   c) definire in via preventiva i parametri sulla base dei quali avviene il finanziamento del servizio postale universale;

   d) prevedere l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni del servizio postale universale, nonché delle cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione e attualmente esentate in virtù dell'art. 10, comma 1, punto 16) del D.P.R. n. 633 del 1972.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
23.011. Marattin.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme in materia di servizi postali)

  1. All'articolo 25 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in base ai risultati dell'esame del costo netto del servizio universale, tenuto conto del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei complessivi risultati finanziari ed operativi del fornitore del servizio universale così come di eventuali ulteriori finanziamenti ottenuti da quest'ultimo per l'esercizio della propria funzione di servizio essenziale alle comunità, valuta per ogni anno la necessità di attivare le procedure propedeutiche all'implementazione del Fondo di Compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è creato e amministrato dal Pag. 74Ministero delle Imprese e del Made In Italy, ed è rivolto a garantire l'espletamento del servizio universale.»;

   b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei risultati finanziari complessivi del fornitore del Servizio Universale».
23.013. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

  1. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 31 gennaio 2025». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

     1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;

    2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2025»;

    3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 31 gennaio 2025, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 luglio 2025.»;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 28 febbraio 2025, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 gennaio 2025, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Pag. 75Camere, entro il 31 ottobre 2025, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;

   b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) – 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
   2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
   3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in cui abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
   4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:

   a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;

   b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli obblighi di cui al comma 9;

   c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;

   d) la misura del canone;

   e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;

   f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;

   g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

   i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

Pag. 76

   l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

   m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

   n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

   o) i criteri di aggiudicazione;

   p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;

   q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.

   5. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai quindici anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
   6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità:

   a) la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione e l'offerta di servizi dedicati alle famiglie, quali fasciatoi e aree ludiche per bambini;

   b) la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;

   c) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;

   d) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa;

   e) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;

   f) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni;

   g) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;

   h) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

   i) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;

   l) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.

   7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
   8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice Pag. 77della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
   9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
   10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e di pregio naturale e ad alta redditività”;

   b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro”.

   11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Il medesimo decreto, adottato previa intesa in Conferenza unificata, stabilisce una quota minima, in ogni caso non inferiore al venti per cento, relativa al canone versato dal concessionario la quale l'ente concedente è tenuto a destinare ai fini della difesa dell'arenile e delle coste e del miglioramento della fruibilità e dei servizi da erogare nelle aree demaniali libere. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 50 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12.
   12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da Pag. 78affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Una quota dei canoni, comunque non inferiore al venti per cento, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
   13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».

  2. Allo scopo di garantire sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali l'adeguato equilibrio tra modalità concessoria e la libera, generalizzata e gratuita fruizione, una quota non inferiore al venticinque per cento della superficie di spiaggia ricompresa nel territorio di ogni ambito urbanisticamente omogeneo di ciascun singolo comune in zone di balneazione consentita, è inderogabilmente riservata al pubblico e gratuito uso. È facoltà delle regioni e dei comuni aumentare la predetta quota del cinquanta per cento a seconda delle varie tipologie costiere, dell'accessibilità e degli ecosistemi territoriali.
  3. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
23.014. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione Pag. 79per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguataPag. 80 esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.
23.039. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurocomunitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, di garantire continuità ai sistemi di autoconsumo e SSPC, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando il principio di concorrenza al fine di rispettare i vincoli europei legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per Pag. 81l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3 e 1-bis.4 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma Pag. 821-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di 12 mesi.
23.015. Benzoni, Ruffino, Pastorella.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico sono rinnovate ai sensi dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, qualora i loro titolari siano cumulativamente:

   a) qualificabili quali autoproduttori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

   b) iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
23.040. Ciocchetti, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

  1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di raccolta e ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale di cui all'art. 71-septies della legge del n. 633 del 22 aprile 1941, il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente un decreto legislativo per il riordino ed il coordinamento delle disposizioni in materia.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) equa partecipazione alla gestione del compenso di cui al comma 1 di tutte le società di intermediazione iscritte all'Elenco delle imprese presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

   b) individuazione di criteri di ripartizione che siano equi e non discriminatori nei confronti delle categorie di aventi diritto;

   c) individuazione dell'Autorità di vigilanza preposta al controllo.
23.016. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di commercio al dettaglio)

  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11 i commi 4 e 5 sono soppressi;

   b) all'articolo 15, comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse.
23.017. Marattin.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2023 n. 214 in materia di rinnovi delle concessioni di Pag. 83posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

  1. All'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 2023 n. 214, dopo le parole: «l'eventuale inerzia dei comuni» sono aggiunte le seguenti : «o provvedimenti già avviati e successivamente interrotti, sospesi, o annullati anche in via di autotutela».
*23.019. Squeri, Mazzetti, Casasco.
*23.021. Zucconi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
**23.018. Marattin.
**23.023. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
**23.024. Ghirra, Bonelli.
**23.025. Cavo, Semenzato.
**23.038. Gadda.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

  1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
  2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.
23.026. Frassini, Bof, Dara, Furgiuele, Toccalini, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)

  1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 3 capoverso 175 del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 9 ottobre 2007 e di Pag. 84frequenze originariamente assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
  2. Il rinnovo di cui al comma 1 è vincolato alla presentazione, da parte degli operatori interessati, di un piano economico-finanziario di investimenti pluriennali finalizzati alla diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile nei territori disagiati, a partire da quelli montani.
23.027. Squeri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*23.028. Frassini, Bof, Dara, Furgiuele, Toccalini, Pizzimenti.
*23.029. Roggiani, Peluffo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dal 1 gennaio 2024 e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
23.030. Bonelli, Ghirra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

  1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura parti al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata negli anni 2024 e 2025.Pag. 85
  2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
23.031. Bonelli, Ghirra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Accreditamento delle strutture private col SSN)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivamente».
*23.032. Simiani.
*23.034. Simiani, Girelli, Peluffo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

  1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
  2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata .
  3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23.037. Casu, Simiani.

ART. 24.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo le parole: «start-up innovativa», sono inserite le seguenti: «la società di persone, nonché».
*24.1. Pavanelli, Morfino.
*24.2. Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) alla lettera f) le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole da: «ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi» a: «laurea magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea triennale».
**24.3. Giovine, Zucconi.
**24.4. Gadda.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) alla lettera f) le parole: «ad alto valore tecnologico» sono soppresse.
24.5. L'Abbate, Pavanelli.

Pag. 86

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) anche operando in settori tradizionali, sviluppa, produce e commercializza prodotti o servizi innovativi in completa discontinuità con riguardo ai processi produttivi e le attività originarie».
24.6. L'Abbate.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) riporta in vita metodi e processi tradizionali di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio».
24.7. Porta.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) riporta in vita vecchi metodi e processi di produzione per attivare presidi culturali in connessione con la vocazione del territorio».
24.8. Porta.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire le parole: entro il secondo anno con le seguenti: entro il quinto anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
24.9. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire le parole: dispone di un capitale sociale con le seguenti: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale è.

  Conseguentemente all'articolo 25, al comma 1, sostituire le parole: dispongano di un capitale sociale con le seguenti: la somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo e/o delle altre riserve facoltative o statutarie, incluse le riserve in conto futuro aumento di capitale sia.
24.10. Casasco, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», sostituire la parola: «20.000», con la seguente: «10.000».
24.11. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», aggiungere, in fine, le parole: , ovvero dopo il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8, dispone di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro.
*24.12. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*24.13. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.
*24.14. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera «g-bis)», aggiungere, in fine, le parole: , ovvero ha adottato i principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio.
24.15. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) alla lettera h), numero 2), le parole: «a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «laurea magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «laurea triennale».
*24.16. Mazzetti, Casasco, Squeri.
*24.17. Pavanelli, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) la lettera d) è sostituita Pag. 87dalla seguente: «d) non svolge attività prevalente di agenzia o consulenza».
24.19. Milani, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'acquisto della qualifica di «start-up innovativa» ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero di «piccola e media impresa innovativa» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte di un'impresa sociale costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
24.20. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Stefanazzi.

ART. 25.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, purché dispongano di un ammontare del capitale sociale, unitamente alla riserva da sovrapprezzo, se esistente, ovvero alle altre riserve targate o non obbligatorie, non inferiore a 20.000 euro, entro ventiquattro mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
*25.1. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*25.2. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*25.3. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero abbiano adottato i principi contabili IAS/IFRS per la redazione del bilancio.
25.4. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. La permanenza nel registro di cui all'art. 25 comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo la conclusione del terzo anno è consentita, sino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nel registro, se è integrato almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) La percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dalla lett. h) punto 1) è incrementata al 25 per cento;

   b) Vi sia la costituzione di una riserva patrimoniale superiore a euro ventimila, tramite ottenimento di un finanziamento convertendo, o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore indipendente;
25.5. Milani, Zucconi.

ART. 26.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: oppure nell'attività di aggiungere le seguenti: co-fondazione di almeno due start-up innovative in un anno,.

  Conseguentemente:

   alla lettera b):

   al numero 2), dopo le parole: o supportate aggiungere le seguenti: o co-fondate in un anno;

   al numero 3), dopo le parole: personale ospitato aggiungere le seguenti: o personale delle start-up innovative supportate o co-fondate in un anno;

   al numero 4), sostituire le parole: rispetto all'anno precedente con le seguenti: delle start-up innovative supportate o co-fondate rispetto all'anno precedente;

   al numero 5), dopo le parole: o supportate aggiungere le seguenti: o co-fondate;

   alla lettera c), sostituire le parole da: svolgono fino alla fine della lettera con le seguenti: co-fondano almeno 2 startup innovative in un anno, ovvero che svolgono Pag. 88attività di accelerazione di start up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella di cui al periodo precedente.
26.1. Pastorella, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: oppure nell'attività di aggiungere le seguenti: co-fondazione di almeno due start-up innovative in un anno,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

   alla lettera b), dopo la parola, ovunque ricorra: supportate aggiungere le seguenti: o co-fondate;

   alla lettera c), dopo le parole: accelerazione di start-up aggiungere le seguenti: e/o co-fondano almeno due startup in un anno;

   sopprimere il comma 3.
26.2. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Sopprimere il comma 3.
*26.3. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*26.4. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Casu.

  Al comma 3, sostituire le parole: Gli incubatori certificati con le seguenti: Agli incubatori certificati

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste con le seguenti: si applicano le disposizioni agevolative previste.
26.6. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono esclusi dall' con le seguenti: accedono all'
26.7. Casasco, Squeri.

ART. 27.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: incubatori aggiungere le seguenti: e agli acceleratori.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: incubatori aggiungere le seguenti: e agli acceleratori.
27.1. Milani, Zucconi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti dell'intensità di aiuto ammesso dall'Unione Europea per le iniziative nel settore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
27.2. Casasco, Squeri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per favorire la competitività e la concorrenza nel settore della Moda)

  1. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda, conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle Divisioni 13 e 14 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 20 per cento nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 ovvero del 2022, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle imposte dirette, addizionali comprese;

   b) all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

   c) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, Pag. 89e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   d) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate trimestrali di pari importo, senza interessi, a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
27.01. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per favorire la promozione e la concorrenza nel settore della Moda)

  1. Sono ammissibili al credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, anche le attività di design e ideazione estetica per le aziende del settore tessile e moda, finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, così come richiamate dalla circolare Mise n. 46586/2009 e dalla circolare Agenzia entrate n. 5/E/2016.
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»;

   b) al comma 10:

    1) le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025»;

    2) le parole: «entro il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2026»;

    3) le parole: «entro il 16 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2027»;

    4) le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2025»;

   c) il comma 12 è soppresso.
27.02. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure sui finanziamenti per favorire la concorrenza nel settore della Moda)

  1. Alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007, è consentita la possibilità di beneficiare della sospensione sui finanziamenti in essere. In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza alla data del 30 novembre 2024 è sospeso sino alla del 30 novembre 2025; inoltre il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale concessione esclude l'attivazione del meccanismo del Forborne da parte degli istituti di credito. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
27.03. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

(Inammissibile)

Pag. 90

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure sugli ammortizzatori sociali per favorire la concorrenza nel settore della Moda)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) le imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 che ricorrano alla CIGO per calo di lavoro e commesse nell'anno 2025 sono esonerate dalla sopracitata contribuzione»;

   b) all'articolo 12, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché, per l'anno 2025, alle imprese operanti nei settori di cui alla Divisioni 13 e 14 della classificazione ATECO 2007 per la causale calo di lavoro e commesse».
27.04. Furfaro, Di Sanzo, Fossi.

(Inammissibile)

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 90, sono inserite in fine le seguenti parole: «purché almeno il 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente abbia a oggetto gli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter»;

   b) al comma 94, primo periodo, sono inserite in fine le seguenti parole: «purché almeno il 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente abbia a oggetto gli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter».

  2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 88 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.
28.1. Milani, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
28.2. Battilocchio, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) sopprimere il numero 1).
28.3. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
28.4. Cattaneo, Squeri, Casasco.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino all'8 per cento con le seguenti: fino al 9 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), numero 2), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.
*28.5. Cattaneo, Squeri, Casasco.
*28.6. Maerna, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela della sicurezza delle risorse accantonate dalle lavoratrici e dai lavoratori a fini previdenziali, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tutele e i maggiori strumenti di controllo volti a garantire gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza Pag. 91obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, alla luce dei potenziali maggiori rischi connessi alle previsioni di cui al precedente comma 1. Per le medesime finalità, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, effettua un monitoraggio sull'effettiva destinazione delle scelte d'investimento degli enti di previdenza, con riguardo all'entità delle risorse investite in quote o azioni di Fondi per il venture capital nonché destinate agli altri investimenti qualificati.
28.7. Ghirra, Bonelli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Obbligo di adozione del sistema di front office con affidamento in delega o convenzione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive da parte dei comuni)

  1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare il sistema di front office con affidamento in delega o convenzione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dello sportello unico per le attività produttive, assicurando la piena applicazione dell'articolo 8 dell'allegato annesso al medesimo regolamento.
28.01. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 29.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro». Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
  1-ter. Con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
  1-quater. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
29.1. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
  1-quater. Dall'attuazione dell'Albo di cui al comma 1-bis, non devono derivare nuovi Pag. 92o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
29.2. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di supportare le imprese start-up con sede in Italia e attività operativa incentrata nel settore della transizione ecologica, una quota delle risorse M2C2 investimento 5.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza può essere destinata per la sottoscrizione di finanziamenti vincolanti nelle suddette start-up.
  1-ter. Le risorse destinate alle finalità di cui al comma 1-bis, sono ripartite nel rispetto della clausola del 40 per cento in favore delle aree del mezzogiorno, assegnando priorità ai territori nei quali è possibile sviluppare filiere industriali con altri investimenti PNRR.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1-bis e 1-ter.
29.3. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
29.4. Peluffo, Di Sanzo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativa agli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-equity in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della start-up innovativa o PMI innovativa, può essere riconosciuta al contribuente nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1-bis.
29.5. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,Pag. 93 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «sono esonerati», sono inserite le seguenti: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali e».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.6. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
29.7. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite OICR.»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite OILR.».
29.8. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.»;

   b) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000».
29.9. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: «7-ter. A decorrere dall'anno 2024, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
  7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, Pag. 94purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
29.10. Peluffo, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

   a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up;

   b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

   c) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

   d) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
29.11. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente capo:

Capo III-bis
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 29-bis.
(Modifica delle disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)

  1. Al comma 5, alinea, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «problemi concorrenziali» sono inserite le seguenti: «significativi e persistenti»;

   b) dopo le parole: «con conseguente» è inserita la seguente: «grave»;

   c) dopo le parole: «strutturale o comportamentale» è inserita la seguente: «strettamente».
29.12. Milani, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Pag. 95Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, con prevalenza del 70 per cento, in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
  3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi fino al 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 29-ter.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 29-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

  1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
  2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
  4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse Pag. 96umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
29.01. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 29-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
  3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
  5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

   a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

   b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

   c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

   d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

  6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
  7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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Art. 29-ter.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

  1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
29.02. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.

  1. Dopo l'articolo 2463-bis del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2463-ter. – L'atto costitutivo delle startup innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con sede in Italia, oltre che nelle forme previste dagli artt. 2463 e 2463 bis c.c. può in linea generale essere redatto in una delle tre seguenti modalità:

   a) mediante scrittura privata informatica o telematica, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE. In tal caso il controllo di legalità su atto costitutivo e statuto è riservato ai professionisti che hanno prestato il giuramento di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, i quali dovranno controfirmare l'originale dell'atto costitutivo e dello statuto al fine della loro trasmissione e iscrizione al registro delle imprese;

   b) mediante scrittura privata elettronica in conformità a modelli uniformi approvati dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e con il Ministero dell'economia e Finanze), pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE. I modelli ministeriali dovranno essere formulati in modo da assicurare la legalità di tutti gli aspetti dell'atto costitutivo, compreso l'oggetto sociale;

   c) mediante procedura telematica interattiva, su piattaforme informatiche conformi alle specifiche approvate dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (e con il Ministero dell'economia e Finanze), anche al fine dello scambio dati con l'ufficio del registro delle imprese. Su dette piattaforme, i soci si identificano ed approvano atto costitutivo e statuto della società, che debbono essere conformi ai modelli di cui alla lettera precedente, mediante gli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro mezzo di identificazione elettronica di cui al Capo II del Regolamento (UE) n. 910 /2014.

   L'atto costitutivo di cui alle lettere “a)” e “b)” del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile è presentato entro 20 giorni esclusivamente in formato elettronico all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente secondo le procedure e la modulistica di cui al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581. L'ufficio provvede alle verifiche di cui all'art. 11 del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581 e procede all'iscrizione nel registro delle imprese richiedenti, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.

Pag. 98

   La costituzione mediante procedura telematica interattiva si completa con l'iscrizione al registro delle imprese della startup innovativa, a cura dell'ufficio competente.».

Art. 29-ter.

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2463-ter del codice civile l'invio telematico degli atti costitutivi avviene con le medesime procedure telematiche delle altre costituzioni di società a responsabilità limitata (articoli 2463 e 2463-bis del codice civile), come regolate dal comma 6 del presente articolo. In luogo di quanto previsto alla lettera a) del comma 6 del presente articolo, l'ufficio provvede alla identificazione elettronica del richiedente mediante gli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro mezzo di identificazione elettronica di cui al Capo II del Regolamento (UE) n. 910/2014 e verifica inoltre quanto segue:

   a) per le costituzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile, che il professionista abilitato, assieme all'atto costitutivo e allo statuto abbia trasmessa al registro delle imprese su apposito modello camerale la attestazione a firma del professionista abilitato che:

    1) l'atto costitutivo e lo statuto (in particolare l'oggetto sociale) non sono in contrasto con norme di legge imperative dell'ordinamento giuridico italiano;

    2) che atto costitutivo e statuto siano stati firmati da tutti i soci e dal professionista abilitato con firme digitali valide ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o della firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;

    3) gli amministratori e gli altri eventuali organi sociali, dispongono dei requisiti richiesti dalla legge;

    4) che gli enti giuridici che intervengano all'atto siano legittimamente rappresentati.

    5) il professionista firmatario dispone dei requisiti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ha adempiuto agli obblighi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (antiriciclaggio);

   b) per le costituzioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2463-ter del codice civile, che i soci abbiano trasmesso all'ufficio l'atto costitutivo e lo statuto mediante apposito modello camerale, e che:

    1) che atto costitutivo e statuto siano stati firmati da tutti i soci con firme digitali valide ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante firma elettronica qualificata valida ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE;

    2) l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai modelli standard approvati ai sensi dell'art. 2436-ter del codice civile;

    3) che gli amministratori e gli altri eventuali organi sociali, abbiano i requisiti richiesti dalla legge;

    4) che gli enti giuridici che intervengano all'atto siano legittimamente rappresentati.

   c) nel caso di costituzione di società a responsabilità limitata ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 2463-ter del codice civile, la procedura telematica interattiva di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2463 del codice civile, è gestita dall'ufficio territorialmente competente, con una procedura unica a livello nazionale. Tale procedura deve assicurare l'esperimento di tutti i controlli e gli adempimenti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo, sotto la responsabilità dell'ufficio competente.».
29.03. Giovine, Zucconi.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

  1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
  2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
  3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
*29.04. Manes.
*29.05. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
*29.06. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*29.07. Casu, Barbagallo, Simiani.
*29.08. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

  1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
**29.09. Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Ilaria Fontana, Pavanelli.
**29.010. Barbagallo, Casu, Simiani.
**29.011. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Meccanismo di automatico riconoscimento di una agevolazione tariffaria o di rimborso Pag. 100del pedaggio autostradale per disagi alla mobilità)

  1. Al fine di intervenire a favore dell'utenza autostradale qualora lo richieda il manifestarsi di comprovati episodi di disagio cagionati dalla cantierizzazione al regolare fluire della circolazione avuto riguardo ad una determinata tratta autostradale sottoposta a pedaggio, il relativo concessionario autostradale provvede a ristorare gli utenti per disagi connessi alla mobilità misurabili in tempi di percorrenza risultati significativamente più elevati rispetto alla media e in velocità medie rilevate notevolmente ridotte rispetto a quelle massime legalmente assentite.
  2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le specifiche tecniche di funzionamento, determinati il metodo e i parametri di calcolo, definite le soglie in misura percentuale dei rapporti concernenti tempi di percorrenza e velocità autostradali medi ed effettivi, ai fini dell'attivazione di una procedura standardizzata per il riconoscimento di una agevolazione tariffaria ovvero dell'integrale rimborso del pedaggio.
*29.012. Cantone, Ilaria Fontana, Pavanelli.
*29.013. Pastorella, Benzoni, Ruffino.
*29.014. Barbagallo, Casu, Simiani.
*29.015. Gadda.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni sull'attività di autoproduzione nelle operazioni portuali)

  1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che :

   a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

   b) sia dotata di personale idoneo;

   c) sia stato pagato il corrispettivo e sia prestata idonea cauzione.».
29.016. Marattin.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sospesa fino al 31 dicembre 2026. Nelle more della definizione della disciplina di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 8-quater e 8-quinquies nella formulazione previgente all'intervento della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
  2. Per le medesime finalità, entro il termine di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  3. Nella definizione della disciplina di cui al presente articolo, il Ministero della salute tiene conto, prioritariamente, dei seguenti principi:

   a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi Pag. 101compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;

   b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;

   c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;

   d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;

   e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale soggetto erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
29.017. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Zinzi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di consentire una revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
  2. Per le medesime finalità, entro il termine di cui al comma 1, il Ministero della salute provvede a istituire un tavolo di confronto con le Regioni, le altre amministrazioni interessate e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  3. Nella definizione della disciplina di cui al presente articolo, il Ministero della salute tiene conto, prioritariamente, dei seguenti principi:

   a) ai fini della stipula degli accordi contrattuali, le procedure di individuazione dei contraenti non devono prevedere criteri di valutazione comparativa dei costi, ivi compresi criteri che impongono l'applicazione di sconti obbligatori sulle tariffe delle prestazioni sanitarie da erogare;

   b) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere ad oggetto le specifiche prestazioni da erogare, ma gli ambiti disciplinari medico chirurgici ai quali afferiscono;

   c) le procedure di individuazione dei contraenti e gli accordi contrattuali non possono avere una durata inferiore ai cinque anni;

   d) le procedure di individuazione devono prevedere l'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, tenuto conto dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari;

   e) nel caso in cui un contraente, alla scadenza dell'accordo contrattuale, non venga nuovamente individuato quale soggettoPag. 102 erogatore, deve essere previsto in favore del contraente uscente il riconoscimento di un indennizzo a carico del contraente subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine dell'accordo contrattuale, nonché pari a quanto necessario per garantire al contraente uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
*29.018. Cattaneo, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.
*29.019. Faraone.
*29.020. Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 222, n. 118)

  1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è soppressa;

   b) il numero 1 della lettera b) è soppresso;

   c) alla lettera b), numero 2 le parole: «dopo le parole: “dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e con le modalità di cui al comma 1-bis” e» sono soppresse.
**29.021. Squeri, Cattaneo.
**29.022. Ciocchetti, Zucconi.
**29.023. Patriarca.
**29.024. Faraone.
**29.025. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della Legge 5 agosto 222, n. 118 in materia di accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 1, lettera b), n. 1), capoverso «comma 1-bis.», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare» sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente la qualità delle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare»;

   b) al secondo periodo, le parole: «La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente» sono sostituite con le seguenti: «La selezione di tali soggetti non deve prevedere valutazioni comparative dei costi, ivi compresi sconti sulle tariffe, e deve essere effettuata con una periodicità non inferiore a tre anni».

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture di diritto privato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
29.026. Ciancitto, Varchi, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 5 agosto 222, n. 118)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

    1-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Al fine di salvaguardarePag. 103 la continuità dell'attività di formazione e di ricerca, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, come pure le strutture individuate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono esonerati dalla partecipazione alle procedure selettive di cui al comma 1-bis e sono considerate prioritariamente dalle regioni e dalle province autonome in sede di assegnazione dei livelli di finanziamento a carico del servizio sanitario regionale».
29.027. Casasco, Squeri, Mazzetti, Cappellacci.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di scambio di manodopera)

  1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 9, le parole da: «e in tale caso» fino alla fine del periodo sono soppresse.
29.028. Marattin.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni :

   a) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole : «dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti : «e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2»;

   b) al comma 2-ter, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti : «e 6».
29.029. Marattin.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure in materia di buoni pasto)

  1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che implementino lo sviluppo concorrenziale del mercato ed il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità ed utilità sociale, la disposizione di cui all'articolo 131, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti. Conseguentemente, tali accordi prevedono, quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle forme di rinnovo o proroga comunque denominate nonché, decorsi 12 mesi dalla entrata in vigore del presente articolo, agli accordi già conclusi.
  3. Le clausole contrattuali contrarie a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dai commi citati.
29.030. Giovine, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivi all'aggregazione)

  1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle Pag. 104imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
  5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
29.032. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni)

  1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
  3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa Pag. 105depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.
29.034. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, la parola «selezione» è sostituita dalla seguente: «contrattualizzazione».
*29.036. Ciocchetti, Zucconi.
*29.037. Patriarca.
*29.038. Faraone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. All'articolo 46, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «diritti reali,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della divisione negoziale o giudiziale della comunione ereditaria,»;

   b) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano, altresì, agli atti derivanti da procedure giudiziali di divisione di comunione ereditaria qualora gli immobili, o loro parti, rientrino nelle previsioni di sanabilità. In tal caso il richiedente la divisione dovrà presentare la relativa domanda per la regolarizzazione, anche disgiuntamente dagli altri comproprietari, entro l'udienza di discussione del progetto di divisione di cui all'articolo 789 del codice di procedura civile, o, comunque, non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.».
29.039. Giorgianni, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo possono essere indicati investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comunicazione integrativa di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo periodo,»;

Pag. 106

   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, primo periodo, risulti superiore alla misura definita ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli investimenti indicati nella comunicazione integrativa ai sensi del terzo periodo del comma 1. Detto ammontare è pari al credito d'imposta fruibile moltiplicato per la percentuale determinata rapportando, fermo il limite di spese di cui al comma 6 del predetto articolo 16, l'importo delle risorse, che residuano dopo l'intera soddisfazione delle comunicazioni di cui al primo comma, primo periodo del presente articolo, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.»;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: «ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti:«ai commi 2, 3-bis e 4».
29.040. Varchi, Messina, Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: «Entro tre mesi» fino a «Trattato CE» sono soppresse.
29.041. Mantovani, Colombo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Durante lo svolgimento».
29.042. Mantovani, Colombo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di comunicazione delle risultanze».
29.043. Mantovani, Colombo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Su istanza dell'impresa interessata, l'Autorità può ammettere la presentazione di impegni anche oltre il termine di cui al comma 1.».
29.044. Mantovani, Colombo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare una somma minima dello 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossiPag. 107 da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
  2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
  3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 50 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.
29.045. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

  1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

   a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

   b) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

   c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.
29.047. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva Pag. 108per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.
  7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.048. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioniPag. 109 in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
29.049. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.050. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito Pag. 110di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.051. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

  1. Al fine di sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono Pag. 111definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.052. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

  1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2025, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

   a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese start-up con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

   b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.
29.053. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)

  1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 112 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.054. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per il trasferimento tecnologico)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

   a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

   b) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

   c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

   d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.056. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Banca dati unica e portale web)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

   a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione Europea rivolti alle imprese;

   b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
29.057. Di Sanzo, Peluffo, Stefanazzi, De Micheli, Gnassi.

(Inammissibile)

Pag. 113

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Investimenti tramite OICR e società a partecipazione pubblica a condizioni di mercato)

  1. Al Decreto Ministeriale 7 maggio 2019 – Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative, all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: «a partecipazione pubblica», sono inserite le seguenti: «laddove questa non avvenga alle stesse condizioni commerciali degli investitori privati in conformità a quanto previsto dal Considerando (66) delle Decisione della Commissione europea C (2018) 8389 final del 17.12.2018».
29.058. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

  1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono inserite le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato».
*29.059. Faraone.
*29.060. Nevi, Squeri, Casasco.
*29.061. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.