CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2024
388.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2030 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
  Fa presente che il nuovo Accordo del 2019 sostituisce il precedente Accordo del 1986, di pari oggetto tuttora vigente, ratificato ai sensi della legge n. 376 del 1989. Segnala che il disegno di legge, già approvato dal Senato, è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala, inoltre, che l'Accordo è formato da 30 articoli e da un Protocollo e segue i principi previsti dal modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente. Ricorda, altresì, che nel corso della scorsa legislatura, è già stato esaminato un disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, che tuttavia non è stato approvato definitivamente.
  Rammenta, inoltre, che il Governo, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha depositato una nota tecnica in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio.
  Venendo ai profili di interesse della Commissione e rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa preliminarmente presente che le disposizioni del disegno di legge, oltre a prevedere l'autorizzazione alla ratifica, secondo quanto disposto dall'articolo 1, l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, e la data di entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'articolo 4, recano, all'articolo 3, disposizioni finanziarie che, da un lato, quantificano l'onere derivante dall'attuazione del medesimo disegno di legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, provvedendo alle relative coperture finanziarie e, dall'altro, prevedono una clausola di neutralità finanziaria con riguardo alla previsione di cui all'articolo 27 dell'Accordo concernente l'attività di scambio delle informazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame provvede agli oneri da esso derivanti, valutati in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non ha osservazioni, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Rileva, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 27 dell'Accordo, secondo la quale all'attuazione delle Pag. 163attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
  Con riferimento agli articoli da 10 a 13 dell'Accordo, rileva che le disposizioni in esame definiscono il regime di imponibilità sui redditi di capitale. Fa presente che, con riguardo ai dividendi, di cui all'articolo 10, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, configurando una disciplina più favorevole, comporta una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dall'Italia, determinando una perdita di gettito media di circa 5,1 milioni di euro annui.
  In proposito, ritiene che andrebbero specificati nel dettaglio i passaggi logico-matematici attraverso i quali è stato stimato il predetto importo, considerato che la relazione tecnica non esplicita i passaggi matematici, il Governo non ha fornito chiarimenti specifici sull'articolo 10 presso la Commissione Bilancio del Senato e la relazione tecnica della scorsa legislatura riferita al medesimo Accordo, di cui all'atto Camera 2580, seguiva un metodo di calcolo apparentemente diverso da quella attuale.
  Con riferimento alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili, beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, navi, aeromobili, azioni e partecipazioni, di cui all'articolo 13, rileva che la relazione tecnica stima una perdita di gettito media di circa 5,5 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto delle evidenze fornite dalla relazione tecnica e considerato che la stima risulta prudenziale ove si consideri che la relazione tecnica della scorsa legislatura, riferita al medesimo Accordo del 2019, riteneva che, sulla base di elaborazioni riferite ai dati 2017, la disposizione non avrebbe determinato variazioni di gettito.
  Per quanto concerne gli articoli da 14 a 22 dell'Accordo, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono un regime di imponibilità su redditi derivanti da diverse attività professionali.
  In particolare, quanto ai redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di cui all'articolo 14, segnala che la relazione tecnica ipotizza prudenzialmente che l'intera quota sottoposta a tassazione, non risultando più imponibile in Italia, produca una perdita di gettito pari a circa 60.000 euro. Al riguardo, evidenzia che, sulla base delle informazioni ivi riportate, che indicano una base imponibile media, per il triennio 2020-2022, pari a 300.000 euro, e dell'ipotesi prudenziale formulata dalla relazione tecnica con riferimento all'imponibilità dell'intera base imponibile, sembrerebbe potersi desumere che l'importo in termini di minori entrate sarebbe pari a 90.000 euro. Segnala, infatti, che, con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta all'articolo 15 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni, a parità di base imponibile, la relazione tecnica che correda il relativo disegno di legge C. 2031, anch'esso all'esame della Commissione, ha quantificato minori entrate per circa 88.500 euro. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Quanto agli altri redditi, diversi dai precedenti, di cui all'articolo 22, rileva che la relazione tecnica, valutando mediamente tali redditi nell'ordine di 400.000 euro annui e applicando la ritenuta normativamente prevista allo stato attuale su tali categorie reddituali, considera una perdita di gettito pari a 60.000 euro. Al riguardo, evidenzia che tale ricostruzione presuppone l'applicazione di un'aliquota media del 15 per cento su tali redditi riconosciuti come residuali: circa la prudenzialità di tale impostazione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di perdita di gettito derivanti dalla disciplina in materia di imponibilità dei dividendi, recata dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di Pag. 164ratifica, è stata utilizzata la medesima metodologia seguita nella relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 2580 della XVIII legislatura, recante la ratifica del medesimo Accordo, applicando, in entrambi i casi, l'aliquota più bassa tra quelle previste dal medesimo articolo.
  Fa presente, in particolare, che la discrepanza tra le valutazioni operate nelle due relazioni tecniche è dovuta all'utilizzo di differenti basi imponibili, nonché delle corrispondenti ritenute, applicate a normativa vigente, in quanto la quantificazione operata nella prima relazione tecnica si è basata sulle informazioni riferite all'anno di imposta 2017, mentre gli importi considerati nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, in termini sia di reddito erogato sia di ritenute applicate, sono stati ottenuti considerando i valori medi degli ultimi tre anni di imposta disponibili, in considerazione dell'elevata variabilità dei relativi importi, non essendo possibile ipotizzare un loro andamento crescente.
  Segnala, altresì, che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione, rispettivamente, dei redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e dei redditi diversi, nonché della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito.
  In particolare, per quanto riguarda l'articolo 22, nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 evidenzia che sono stati rilevati, in media, redditi diversi pari a 400.000 euro, su cui sono state applicate ritenute mediamente pari a circa 60.000 euro annui, importo pari alla perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2030, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione degli effetti in termini di perdita di gettito derivanti dalla disciplina in materia di imponibilità dei dividendi, recata dall'articolo 10 della Convenzione oggetto di ratifica, è stata utilizzata la medesima metodologia seguita nella relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 2580 della XVIII legislatura, recante la ratifica del medesimo Accordo, applicando, in entrambi i casi, l'aliquota più bassa tra quelle previste dal medesimo articolo;

    in particolare, la discrepanza tra le valutazioni operate nelle due relazioni tecniche è dovuta all'utilizzo di differenti basi imponibili, nonché delle corrispondenti ritenute, applicate a normativa vigente, in quanto la quantificazione operata nella prima relazione tecnica si è basata sulle informazioni riferite all'anno di imposta 2017, mentre gli importi considerati nella relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, in termini sia di reddito erogato sia di ritenute applicate, sono stati ottenuti considerando i valori medi degli ultimi tre anni di imposta disponibili, in considerazione dell'elevata variabilità dei relativi importi, non essendo possibile ipotizzare un loro andamento crescente;

    ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivantiPag. 165 dalle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione, rispettivamente, dei redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e dei redditi diversi, nonché della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito;

    in particolare, per quanto riguarda l'articolo 22, nei periodi di imposta dal 2020 al 2022 si evidenzia che sono stati rilevati, in media, redditi diversi pari a 400.000 euro, su cui sono state applicate ritenute mediamente pari a circa 60.000 euro annui, importo pari alla perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
  Rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Segnala che la Convenzione è formata da 30 articoli e segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente, ricordando altresì che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame del provvedimento.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva preliminarmente che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione e l'articolo 4 individua la data di entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 3 indica l'onere derivante dal disegno di legge in esame, valutato in 1.716.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché le relative coperture.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame provvede agli oneri da esso derivanti, valutati in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non formula osservazioni, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  In merito agli articoli da 8 a 10 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano il regime di imponibilità sui redditi da capitale, con Pag. 166particolare riguardo agli utili d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 8, agli utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9, nonché alla possibilità di rettifiche in diminuzione degli utili derivanti da rapporti commerciali e finanziari tra imprese associate, secondo quanto previsto dall'articolo 10.
  Rileva che la relazione tecnica non ascrive alcuna variazione di gettito alla disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, precisando che il principio in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa è coerente con quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 23, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi. Invece, con riguardo al paragrafo 2 del medesimo articolo 8, la relazione tecnica valuta la perdita di gettito in un importo di circa 3.300 euro annui, basandosi sui dati amministrativi e rinvenendo in quella disposizione la disapplicazione della normativa fiscale vigente, ovvero l'articolo 23, comma 2, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi e l'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Infine, all'applicazione della disciplina di cui agli articoli 9 e 10 la relazione tecnica non associa effetti finanziari.
  Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, che introducono un regime impositivo più favorevole di quello previsto dalla normativa vigente, applicando la ritenuta del 30 per cento ai sensi dell'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alla base imponibile risultante dai dati amministrativi, rileva che la perdita di gettito sembrerebbe ammontare a 4.980 euro annui, ossia ad un importo maggiore di quello indicato nella relazione tecnica, pari a 3.300 euro annui. In proposito, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito agli articoli da 23 a 30 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano, agli articoli 23, 24, 25 e 27, le modalità attuative della Convenzione, all'articolo 28 i rimborsi, agli articoli 29 e 30 la sua entrata in vigore e durata, nonché, all'articolo 26, l'attività di scambio di informazioni.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attività di scambio delle informazioni disciplinata dall'articolo 26 è effettuata ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, posto che il disegno di legge che ne autorizza la ratifica risulta sprovvisto di una clausola di neutralità finanziaria come quella risultante dal disegno di legge C. 2030, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni.
  Con riferimento alle rimanenti disposizioni, non ha invece osservazioni da formulare, stante il loro carattere ordinamentale.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO precisa che, ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei redditi assimilabili a compensi per prestazioni artistiche e professionali e della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito.
  Assicura, inoltre, che l'attività di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, disciplinata dall'articolo 26 della Convenzione, potrà essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato della Repubblica, recantePag. 167 ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione oggetto di ratifica, si è proceduto, in primo luogo, alla rilevazione dei redditi assimilabili a compensi per prestazioni artistiche e professionali e della tassazione effettivamente applicata e, successivamente, è stata simulata la tassazione dei medesimi redditi secondo la norma convenzionale, determinando in tal modo la differenza di gettito;

    l'attività di scambio delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, disciplinata dall'articolo 26 della Convenzione, potrà essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
C. 2099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 2024, autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione di quattro accordi internazionali, fatti a Monaco il 17 febbraio 2024, aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina.
  Nel segnalare che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare quattro atti internazionali, fatti a Monaco il 17 febbraio 2024, tra cui un Accordo di carattere generale, l'Accordo quadro per la collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e tre Accordi riferiti al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche in Ucraina, l'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo della Repubblica italiana e i relativi allegati, l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra la BERS e il Governo della Repubblica italiana e i relativi Allegati, nonché la dichiarazione di adesione tra la società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Pag. 168Repubblica italiana e la BERS. Segnala che le norme danno piena e intera esecuzione agli atti internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascun accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 e, all'articolo 4, disciplinano l'entrata in vigore del disegno di legge.
  Per quanto concerne l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, destinano 100 milioni di euro per il finanziamento degli oneri derivanti dagli Accordi in esame. Fa presente che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo quanto previsto al comma 2. Evidenzia che le norme, infine, stabiliscono che alle eventuali spese derivanti dall'applicazione delle clausole degli Accordi ratificati che prevedono l'arbitrato in caso di controversia tra le parti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, secondo quanto disposto dal comma 3.
  Rileva che la relazione tecnica, da un lato, fa presente che l'operazione avendo natura finanziaria, impatta sul fabbisogno, ma non anche sull'indebitamento, dall'altro, precisa che «l'importo del finanziamento risulta compatibile con le previsioni delle erogazioni effettuate a valere sulle risorse del summenzionato fondo rotativo». Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame del disegno di legge presso il Senato della Repubblica, il Governo ha rappresentato che le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione 2024 per la cooperazione allo sviluppo, nel sottoconto per i crediti di aiuto ai sensi dell'articolo 8 della legge 125 del 2014. Tutto ciò considerato, sembrerebbe pertanto che l'effetto sul fabbisogno derivante dall'erogazione del finanziamento previsto dal provvedimento in esame si manifesterà nell'anno 2024 e che tale effetto sia stato comunque già considerato nei tendenziali di finanza pubblica. In merito a tale aspetto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, posto che né il testo del provvedimento né la relazione tecnica recano una indicazione espressa a tale riguardo.
  Con riferimento alle condizioni finanziarie, che prevedono un tasso di interesse nullo a carico del debitore, rileva, inoltre, che andrebbe confermato che tale previsione non comporti il venire meno di entrate per interessi eventualmente già scontate nei tendenziali.
  Non formula osservazioni, invece, per quanto concerne l'importo utilizzato, considerato che dalla relazione tecnica si desume che per lo Stato italiano non vi saranno ulteriori spese a titolo di commissioni, istruttorie o altri oneri, né formula osservazioni circa il comma 3, considerato che si tratta di una clausola consueta, nei disegni di legge di ratifica, per gli oneri di carattere eventuale.
  In relazione agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), della legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, relativamente all'impegno dell'Italia nei confronti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a fornire supporto al progetto per un importo pari a 100 milioni di euro e ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti da ciascun Accordo, rinvia a quanto osservato in merito all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Non formula osservazioni sul restante contenuto degli Accordi, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a d), del medesimo disegno di legge, pari a 100 milioni di euro, si provvederà a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge n. 125 del 2014, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, mentre il restante importo di 100 milioni di euro sarà imputato a carico delle risorse della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
  In proposito, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in commento non si Pag. 169configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, giacché si limitano ad individuare le risorse a valere sulle quali si provvederà a fronteggiare gli oneri associati ai citati atti internazionali.
  Ciò posto, per quanto concerne la quota posta a carico dello Stato italiano – che, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge, sarà versata in un'unica soluzione dall'Italia alla BERS in forma di finanziamento di scopo, con un impatto sul fabbisogno ma non anche sull'indebitamento netto, trattandosi di un'operazione finanziaria – rammenta che il citato fondo rotativo è un fondo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e da quest'ultima gestito sul conto corrente di tesoreria 23501, destinato alla concessione di crediti, previa l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e l'adozione di appositi accordi, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati dei Paesi in via di sviluppo, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali per la realizzazione di progetti e programmi di sviluppo.
  Osserva, altresì, che una quota del fondo medesimo, gestita su distinto conto di tesoreria, può essere destinata alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane per la partecipazione al capitale di rischio di imprese in Paesi in via di sviluppo.
  Segnala, inoltre, che, in base alla disposizione sopra richiamata, la dotazione del fondo rotativo può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.
  Tanto premesso, prende atto di quanto rappresentato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha confermato la disponibilità delle risorse del fondo rispetto agli oneri oggetto di copertura derivanti dai predetti atti internazionali e ha precisato altresì che, come dianzi evidenziato, le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per l'anno 2024 delle risorse allocate sul predetto conto di tesoreria 23501 destinate alla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
  A titolo conoscitivo, rammenta che, come indicato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, la giacenza del Fondo, al 31 dicembre 2023, intesa come somma degli importi presenti sul citato conto di tesoreria e di quelli presenti sui conti correnti accesi presso aziende di credito, ammontava a 2,5 miliardi di euro, mentre le erogazioni di capitale effettuate nel corso dell'anno 2023 hanno determinato uscite monetarie dal Fondo rotativo per 130,8 milioni di euro.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, determinerà effetti in termini di fabbisogno nell'anno 2024 già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per la cooperazione allo sviluppo relativa al medesimo anno.
  Chiarisce, inoltre, che la previsione, contenuta nel contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024, ai sensi della quale al debitore sarà applicato un tasso di interesse nullo, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2099, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzionePag. 170 e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni “Ukrhydroenergo”, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, determinerà effetti in termini di fabbisogno nell'anno 2024 già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in quanto le somme occorrenti sono state accantonate a seguito della programmazione per la cooperazione allo sviluppo relativa al medesimo anno;

    la previsione, contenuta nel contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024, ai sensi della quale al debitore sarà applicato un tasso di interesse nullo, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 12 giugno 2024.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento non è stata ancora ultimata.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

Pag. 171

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda nuovamente che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Fa presente quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 137-bis.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 recante disposizioni in materia di processo civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021.
  Rispetto al testo dell'Atto n. 137 su cui si erano già espresse le Commissioni Bilancio di Camera e Senato con parere favorevole o non ostativo, fa presente che il nuovo testo all'esame della Commissione reca alcune parti nuove o modificate.
  Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e g), comma 2, lettere b), f) numero 3), gg) e ll), comma 4, lettere a), n) e p), comma 6, lettere b), numero 1), f), g) numero 2), h) e l), comma 7, lettere f), h), n) e r), comma 8, lettera g), numero 1), all'articolo 4, comma 4, lettera f), numero 4), e comma 5, lettera b) numero 2), nonché all'articolo 6, commi 2 e 6, lettera c), numero 3).
  Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento dal Governo con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera c), numero 3), che introduce modifiche all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in tema di importi del contributo unificato nei procedimenti di esecuzione, famiglia e minori.
  Osserva che la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta, in accoglimento di specifica osservazione allo schema di decreto legislativo formulata dalle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a coordinare le previsioni circa il pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, concernente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ora prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che prevede un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore.
  Al riguardo, posto che la normativa vigente prevede un contributo di 43 euro e che la relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma, andrebbe chiarito, a suo avviso, se si possano determinare minori entrate per effetto della modifica citata.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che la novella introdotta, per finalità di mero coordinamento normativo, all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in materia di pagamento del contributo unificato, dall'articolo 6, comma 6, lettera c), numero 3), del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare Pag. 172minori entrate erariali in relazione al mancato versamento dei contributi per i procedimenti di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile.
  Precisa che la novella introdotta è volta, infatti, ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate, dal decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, ai sensi del quale, a partire dal 30 giugno 2023, l'istanza del creditore interessato, finalizzata alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario e, pertanto, non determina l'introduzione di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria rispetto al quale potrebbe applicarsi il pagamento del contributo unificato, mentre resta fermo il pagamento del contributo unificato nelle fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo 492-bis del codice di procedura civile, che prevedono, nelle ipotesi di urgenza, un intervento del presidente del tribunale.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137-bis);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la novella introdotta, per finalità di mero coordinamento normativo, all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in materia di pagamento del contributo unificato, dall'articolo 6, comma 6, lettera c), numero 3), del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare minori entrate erariali in relazione al mancato versamento dei contributi per i procedimenti di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile;

    la novella introdotta è, infatti, volta ad allineare le disposizioni sul pagamento del contributo unificato alle modifiche apportate, dal decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, ai sensi del quale, a partire dal 30 giugno 2023, l'istanza del creditore interessato, finalizzata alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, è presentata direttamente all'ufficiale giudiziario e, pertanto, non determina l'introduzione di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria rispetto al quale potrebbe applicarsi il pagamento del contributo unificato, mentre resta fermo il pagamento del contributo unificato nelle fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo 492-bis del codice di procedura civile, che prevedono, nelle ipotesi di urgenza, un intervento del presidente del tribunale,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Atto n. 213.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 173

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel ricordare che lo schema di legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, fa presente che il provvedimento, composto di cinque articoli, è corredato di una relazione tecnica.
  Venendo ai profili di interesse della Commissione e rinviando, per maggiori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente di non avere osservazioni da formulare circa delle disposizioni di cui all'articolo 1, alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica, che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, prende atto che il procedimento della mediazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico degli organismi di mediazione dove il mediatore presta la propria attività che non vengono comunque coinvolte strutture ministeriali. Con riguardo, inoltre, alla norma, finalizzata ad equiparare ai cittadini, in materia di accesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione, gli stranieri regolarmente soggiornanti, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro, segnala che la stessa tiene conto di quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria, come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Quanto, infine, alla tenuta e all'aggiornamento con modalità informatiche del registro degli organismi di mediazione, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica che riferisce come tale attività, che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, è già svolta dal medesimo dicastero ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150. Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo 2, ribadendo quanto già osservato con riferimento all'articolo 1, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica che consente di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5 del provvedimento in esame. In particolare, prende atto che, come anche riferito dalla relazione tecnica, il procedimento della negoziazione svolto telematicamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le relative spese sono interamente a carico delle parti coinvolte nel procedimento extragiudiziale, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con riguardo, inoltre, al comma 1, lettera e), evidenzia che, rispetto alla disciplina vigente che già riconosce alle «parti non abbienti» l'accesso al patrocinio delle spese a carico dello Stato nel caso della negoziazione assistita riferita a determinate fattispecie contenziose, la norma conferma il patrocinio gratuito nei confronti dei «cittadini non abbienti» e lo riferisce anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, agli apolidi, agli enti e alle associazioni che non perseguono fini di lucro, ammettendolo, altresì, anche con riguardo alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto. Tanto premesso, tiene conto di quanto riferito dalla relazione tecnica che evidenzia come tale intervento normativo, come già rilevato con riguardo alla riforma della mediazione di cui all'articolo 1, non solo non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, perché è volto a trasferire nella Pag. 174fase stragiudiziale i costi derivanti dall'ammissione di summenzionati soggetti al patrocinio a carico dell'erario ove le liti si svolgano nella sede giudiziaria come già previsto ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ma consentirebbe di ridurli a fronte della minore attività di assistenza che verrebbe richiesta agli avvocati, rispetto a quanto avviene nel processo, con effetti compensativi sulla spesa del patrocinio a carico dello Stato. Non ha, infine, osservazioni da formulare anche in merito alle altre disposizioni dell'articolo stante il loro carattere eminentemente ordinamentale.
  Parimenti non ha osservazioni da formulare in ordine all'articolo 3, concordando con la neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che alla disposizione oggetto di soppressione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  Fa presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare circa l'articolo 4, stante il contenuto meramente ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.
  Rileva, da ultimo, che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.
  Per il complesso delle considerazioni sinora esposte, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026.
Atto n. 217.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che lo schema di decreto in esame, composto di quattordici articoli e di un allegato, che ne costituisce parte integrante, disciplina i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007. Rammenta, preliminarmente, che la dotazione del citato Fondo, allocato sul capitolo 446 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è determinata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in 10 milioni di euro annui, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  Segnala, altresì, che, come evidenziato nel documento descrittivo annesso allo schema di decreto, con l'atto in esame sono stati regolamentati i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il triennio 2024-2026 ed è stato predisposto un nuovo decreto sulla base del testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, con l'introduzione di sostanziali modifiche, anche di carattere procedurale, che hanno tenuto conto, tra l'altro, delle interlocuzioni intercorse con i comuni interessati e con le rispettive regioni di appartenenza.
  In particolare, tra le principali innovazioni introdotte, evidenzia il ricorso a un unico bando per l'assegnazione delle risorse destinate alle annualità 2024, 2025 e 2026. In proposito, rileva che il documento Pag. 175descrittivo annesso allo schema di decreto specifica che, tenuto conto che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari, vengono modificate le modalità di erogazione nei termini indicati dal successivo articolo 11.
  Fa presente che l'articolo 2 individua i comuni destinatari del Fondo, elencati nel citato allegato 1, i cui territori confinano con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, che costituiscono a loro volta due distinte macroaree.
  Rileva che il successivo articolo 3 chiarisce che la ripartizione degli stanziamenti per le annualità 2024, 2025 e 2026, è effettuata in base alla popolazione ed alla superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
  Fa, altresì, presente che il medesimo articolo 3 specifica che, in caso di presentazione della domanda da parte di un'unione di comuni o da più comuni in forma aggregata, le risorse finanziarie sono proporzionate al numero di comuni confinanti, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5, recante le limitazioni di finanziamento.
  Rileva che tale ultima disposizione prevede che il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento, per ciascuna macroarea, è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni di cui all'allegato 1.
  Segnala che per i comuni rispetto ai quali non sia decorso, alla data del 1° gennaio 2024, il termine di dieci anni dal perfezionamento del percorso di fusione o fusione per incorporazione, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnata per ciascuna annualità del triennio stesso, una quota per ogni comune di confine confluito. Evidenzia che, nei casi in cui il termine di dieci anni sia già decorso alla medesima data del 1° gennaio 2024, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione è erogata una sola quota.
  Segnala che lo stesso articolo 3 stabilisce, infine, che le eventuali somme derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi o dalle revoche potranno integrare la dotazione del Fondo stesso per gli esercizi finanziari successivi.
  Rileva che gli articoli 4, 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, gli ambiti di intervento, la progettazione e realizzazione degli interventi, la presentazione delle domande di finanziamento e la verifica della rispondenza degli interventi ai criteri di finanziamento, effettuata da un'apposita Commissione disciplinata dal successivo articolo 9.
  Fa presente che l'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento, presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I del medesimo Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata. Evidenzia che la Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige e approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
  Rileva che il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il supporto alla Commissione sia assicurato da una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso il predetto Dipartimento e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità che alle attività di supporto alla Commissione si possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in Pag. 176conformità con quanto accaduto per il supporto all'analoga Commissione, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020.
  Fa presente che gli articoli 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento e le procedure di finanziamento. Rileva che, in particolare, si prevede, fra l'altro, che le somme riferite alle annualità 2025 e 2026 siano erogate entro il mese di febbraio di ciascuna annualità.
  Con riferimento all'articolo 12, segnala che lo stesso prevede che le attività relative al monitoraggio della realizzazione degli interventi e all'eventuale revoca dei finanziamenti erogati siano svolte dalle regioni interessate, in raccordo con l'Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
  Fa presente che l'articolo 13 disciplina i protocolli d'intesa, stabilendo che il Dipartimento stipuli con ciascuna delle due Regioni interessate specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.
  Rileva, infine, che l'articolo 14 prevede l'iscrizione del Fondo in parola in apposito capitolo gestito dal centro di responsabilità n. 7 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che la funzione di segreteria tecnica della Commissione per la verifica dei progetti, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, sarà svolta dal direttore, dai dirigenti e dai funzionari addetti all'Ufficio I (Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi, in relazione a tale attività, la corresponsione di compensi aggiuntivi, comunque denominati.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia per il triennio 2024-2026 (Atto n. 217);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la funzione di segreteria tecnica della Commissione per la verifica dei progetti, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, sarà svolta dal direttore, dai dirigenti e dai funzionari addetti all'Ufficio I (Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi, in relazione a tale attività, la corresponsione di compensi aggiuntivi, comunque denominati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 177

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda nuovamente che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.
Atto n. 199.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda nuovamente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato «Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia Indirect Fire», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce Rocket, Artillery and Mortar per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito.
Atto n. 215.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 4 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 4/2024, denominato «Esigenze della Difesa in materiaPag. 178 di contrasto alla minaccia Indirect Fire», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce Rocket, Artillery and Mortar per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito italiano.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui suoi profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Segnala che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto segnalano che il programma in esame è finalizzato all'acquisizione fino a quattro sistemi fissi Counter Rocket Artillery and Mortar (C-RAM) tecnologicamente maturi già presenti sul mercato, composti da attuatori da 35 millimetri, una componente sensoristica per l'acquisizione tattica dei bersagli e una capacità di comando e controllo, da impiegare con immediatezza nelle operazioni nazionali.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 400 milioni di euro. In tale quadro, specifica anzitutto che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, per il quale si prevede l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028.
  Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 320 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.Pag. 179
  Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.
  Fa presente che nella predetta scheda tecnica si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Assicura, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Conferma, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministerialePag. 180 di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2024, denominato “Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia Indirect Fire”, relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce Rocket, Artillery and Mortar per le unità di artiglieria controaerei dell'Esercito (Atto n. 215);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 400 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 320 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 320 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla Pag. 181proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel preannunziare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ribadisce quanto già evidenziato nella seduta dello scorso 16 ottobre, in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi a quello ora in discussione, nonché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, ricordando che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, non avendo propri rappresentanti né all'interno della Commissione Difesa, né all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, anche per una scelta politica maturata a seguito del mutato atteggiamento della maggioranza parlamentare sul terreno delle politiche di difesa, si trova nell'impossibilità di approfondire nel merito i contenuti dei diversi provvedimenti relativi alle principali scelte assunte dal Governo in materia di spese militari.
  Esprime, al riguardo, la piena contrarietà del proprio gruppo rispetto alla nuova stagione intrapresa dall'Esecutivo italiano nel settore della difesa nazionale, che non esita a definire nei termini di una vera e propria «economia di guerra», finalizzata al progressivo incremento delle spese militari fino al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato di un'incidenza di tali spese pari al 2 per cento del prodotto interno lordo.
  Ricorda, altresì, che consistenti risorse finanziarie, originariamente destinate ai processi di transizione ecologica prefigurati nell'ambito del Green Deal adottato dalle Istituzioni europee, sono state gradualmente distratte dalle iniziali finalità per essere reindirizzate alla realizzazione di investimenti connessi al potenziamento delle dotazioni militari, in un quadro di crescenti minacce registrate a livello internazionale.
  In tale preoccupante scenario, ravvisa piuttosto, quale necessità prioritaria, quella di concentrarsi con maggiore determinazione e tempestività su un rafforzamento delle trattative a livello diplomatico, quale unico strumento legittimo di risoluzione delle controversie internazionali. Evidenzia, peraltro, che una tale scelta determinerebbe oneri a carico della finanza pubblica ben inferiori rispetto a quelli prefigurati dai numerosi programmi di armamenti esaminati dalla Commissione.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di deliberazione del relatore, condividendo la necessità, coerentemente promossa dal Governo italiano, di realizzare adeguati investimenti per l'ampliamento degli strumenti della difesa militare del nostro Paese e dell'intera Unione europea, tenuto conto delle significative minacce belliche in corso e future.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
Atto n. 214.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  Al riguardo, evidenzia. su un piano generale, che il provvedimento in esame costituisce un atto normativo secondario attuativo della legge n. 206 del 2023, che prevede l'attivazione dei percorsi liceali del made in Italy nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttoriPag. 182 dei servizi generali e amministrativi, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva, altresì, che la relazione tecnica annessa al disegno di legge istitutivo del liceo già forniva documentate e puntuali rassicurazioni in merito alla neutralità del nuovo percorso formativo a dimostrazione delle clausole di neutralità previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 18.
  Per quanto concerne l'articolo 2, lettera c), pur prendendo atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in merito alla rimodulazione della dotazione organica già prevista ai sensi della legislazione vigente, con riferimento, in particolare, alla previsione di fabbisogni organici aggiuntivi relativi alle classi di concorso «Scienze giuridico-economiche» e «Storia dell'arte e del design», che saranno compensati da una contestuale riduzione di posti in organico per le discipline «Filosofia e Scienze Umane» e «Lingue e culture straniere», i cui fabbisogni didattici sono previsti invece in diminuzione, fa presente che andrebbero fornite conferme in merito alla disponibilità di personale docente per le classi di concorso che dovranno essere incrementate e alla assenza di posizioni in esubero per quelle che dovranno essere ridotte, fornendo elementi conoscitivi in merito al numero delle posizioni organiche coinvolte nella rimodulazione.
  Con riferimento, invece, al coinvolgimento della fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, per il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, posto che la relazione tecnica non vi si sofferma e che la citata legge assegna alla fondazione il compito di promuovere il raccordo tra le imprese e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, osserva che andrebbe confermato che la fondazione sia in grado di fornire il supporto citato avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Sull'articolo 2, comma 1, lettera d), che reca disposizioni in materia di insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso liceale, osserva che la relazione tecnica si limita a descriverne il contenuto senza fornire ulteriori elementi, per cui andrebbe confermata la disponibilità di docenti in grado di svolgere gli insegnamenti in lingua straniera.
  Con riferimento alla previsione di cui all'allegato G-bis, in cui si prevede un incremento di trenta ore rispetto al monte orario minimo previsto per i licei relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con l'introduzione di venti ore a partire già al secondo anno del primo biennio, come previsto per i nuovi istituti tecnici e professionali, pur considerando che la relazione tecnica assicura che comunque la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività didattiche già ricomprese nel monte ore complessivo del percorso formativo, rileva che andrebbe confermato che i fabbisogni relativi anche a tali insegnamenti e impegni didattici potranno essere coperti dai soli docenti delle materie curricolari previste dal corso di studio e nel limite orario settimanale pro capite assegnato ai medesimi in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ricorda, peraltro, che alla riduzione delle ore per tali percorsi erano stati associati risparmi dalla legge di bilancio 2019.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, pur considerando che l'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 già prevede che la costituzione del tavolo di monitoraggio di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, rileva che andrebbe confermato che INVALSI ed INDIRE possano assicurare il necessario supporto tecnico Pag. 183potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO avverte che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame, sussistono le necessarie disponibilità di personale docente relativamente alle classi di concorso per le quali sono previsti incrementi della relativa dotazione organica, ai fini dell'attuazione del piano di studi del liceo del made in Italy, nonché l'assenza di posizioni in esubero per le classi di concorso per le quali si prevede, in via compensativa, la riduzione di posti in organico.
  Assicura, inoltre, che la fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy» potrà provvedere alle attività di promozione del raccordo tra le imprese e i licei del made in Italy, attribuite dall'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, nonché alle attività di supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, previste dal comma 4 del citato articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, nell'ambito delle spese destinate al funzionamento della medesima fondazione, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 19, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
  Chiarisce, inoltre, che è garantita la disponibilità di docenti per l'insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso del liceo del made in Italy, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, in quanto il monte ore complessivo prefigurato in relazione all'insegnamento della disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL è equivalente a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per tutti gli altri percorsi liceali, ad eccezione del liceo linguistico.
  Segnala, quindi, che l'incremento, rispetto al monte orario minimo, del monte ore previsto per le attività connesse allo svolgimento dei laboratori e per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsto dal piano di studi del percorso liceale del made in Italy delineato dall'allegato G-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dalla relazione tecnica, in quanto i fabbisogni relativi a tali attività didattiche potranno essere coperti dai docenti delle materie curricolari previste dal predetto corso di studi nel limite orario settimanale assegnato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.
  Rileva, infine, che, in relazione alla previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potranno assicurare il necessario supporto tecnico al tavolo nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Atto n. 214);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione a quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello Pag. 184schema di decreto in esame, sussistono le necessarie disponibilità di personale docente relativamente alle classi di concorso per le quali sono previsti incrementi della relativa dotazione organica, ai fini dell'attuazione del piano di studi del liceo del made in Italy, nonché l'assenza di posizioni in esubero per le classi di concorso per le quali si prevede, in via compensativa, la riduzione di posti in organico;

    la fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” potrà provvedere alle attività di promozione del raccordo tra le imprese e i licei del made in Italy, attribuite dall'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, nonché alle attività di supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, previste dal comma 4 del citato articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, nell'ambito delle spese destinate al funzionamento della medesima fondazione, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 19, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024;

    è garantita la disponibilità di docenti per l'insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso del liceo del made in Italy, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame, in quanto il monte ore complessivo prefigurato in relazione all'insegnamento della disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL è equivalente a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per tutti gli altri percorsi liceali, ad eccezione del liceo linguistico;

    l'incremento, rispetto al monte orario minimo, del monte ore previsto per le attività connesse allo svolgimento dei laboratori e per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsto dal piano di studi del percorso liceale del made in Italy delineato dall'allegato G-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato dalla relazione tecnica, in quanto i fabbisogni relativi a tali attività didattiche potranno essere coperti dai docenti delle materie curricolari previste dal predetto corso di studi nel limite orario settimanale assegnato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro;

    in relazione alla previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potranno assicurare il necessario supporto tecnico al tavolo nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rammentare preliminarmente che l'esperienza del liceo del made in Italy si è rilevata assolutamente fallimentare, tenuto conto del numero irrisorio dei nuovi iscritti, si domanda quale senso possa avere perseverare nell'attuazione delle disposizioni che hanno introdotto tale percorso di studi, che, viceversa, sembrerebbero determinare una violazione di quei principi di sana e corretta gestione delle risorse pubbliche che si ricollegano, sia pure indirettamente, alle previsioni di cui all'articolo 81 della Costituzione.
  Ritiene infatti che, considerata l'impossibilità, sulla base dei dati sinora disponibili, di costituire, nell'ambito del liceo del made in Italy, classi di studenti che rispettino il numero minimo di alunni prescritto dalla normativa vigente, l'attuazione di tale disciplina appare suscettibile di comportare costi ingiustificati a carico della finanza pubblica.

Pag. 185

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel riservarsi di fornire in una prossima occasione ulteriori elementi informativi rispetto ai profili attuativi del percorso liceale del made in Italy, ribadisce la correttezza della scelta, operata dal Governo, di assicurare la prosecuzione di un'esperienza che, seppur connotata da un tasso di adesione al momento non particolarmente elevato, corrisponde alle aspettative formative manifestate da molti giovani nel Paese, osservando come, rispetto alle esigenze del sistema nazionale di istruzione, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie costituisca, di per sé, un obiettivo apprezzabile.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie.
Atto n. 216.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nomina dell'ingegner Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato pro-tempore di Rete ferroviaria italiana S.p.a., dell'ingegner Lucio Menta, dell'ingegner Sergio Stassi, dell'ingegner Chiara De Gregorio e dell'ingegner Elisabetta Valentina Cucumazzo, dirigenti della medesima società, quali Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in sostituzione del Commissario straordinario, dottoressa Vera Fiorani, in ragione dell'intervenuta scadenza del mandato di amministratrice delegata e direttrice generale di Rete ferroviaria italiana della stessa.
  In particolare, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame, vengono individuati l'ingegner Gianpiero Strisciuglio, per l'intervento denominato «Chiusura Anello ferroviario di Roma», l'ingegner Lucio Menta, per l'intervento denominato «Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria», l'ingegner Sergio Stassi, per gli interventi denominati «Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello», «Linea Gallarate-Rho» e «Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo-Aeroporto Orio al Serio», l'ingegner Chiara De Gregorio per gli interventi denominati «Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia» e «Velocizzazione della linea Milano-Genova» e l'ingegner Elisabetta Valentina Cucumazzo per gli interventi denominati «Realizzazione nuova linea Ferrandina Matera La Martella» e «Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia».
  Al riguardo, fa presente che, come indicato anche nelle premesse dello schema in esame, gli incarichi oggetto del presente decreto erano stati conferiti alla dottoressa Fiorani con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022.
  Sul punto, ricorda che l'individuazione delle opere da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteriPag. 186 derogatori al codice dei contratti pubblici.
  Ciò premesso, con riferimento ai profili di carattere finanziario, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che ai Commissari straordinari, in ragione dell'incarico attribuito, non spetti alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese. Inoltre, rileva che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1, restano ferme le disposizioni di cui ai sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022.
  Sempre con riferimento ai profili di carattere finanziario, ricorda che l'articolo 4, comma 1, dei suddetti decreti reca, con identica formulazione, una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
  Rende noto, infine, che il successivo comma 2 prevede, invece, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, considerata la neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-02991 Grimaldi: Rapporto tra il contributo alla manovra di finanza pubblica delle misure a carico di banche e assicurazioni e l'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale.

  Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco GRIMALDI (AVS), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, evidenzia che i dati riportati in sede di risposta denotano che le affermazioni di vari esponenti governativi circa la destinazione delle risorse ottenute dalle misure a carico del sistema bancario e assicurativo all'incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale non corrispondono, in realtà, al quadro che si va delineando, anche alla luce del disegno di legge di bilancio dello Stato 2025-2027 appena presentato alla Camera dei deputati.
  Sottolinea, peraltro, come l'ammontare di risorse aggiuntive cui si è fatto riferimento, pari a circa 1,3 miliardi di euro, che si intenderebbe destinare al sostegno del Sistema sanitario nazionale, risulti del tutto insufficiente a garantire livelli adeguati di assistenza. Rileva, altresì, come continuino a permanere significative differenze rispetto agli altri Paesi in termini di risorse destinate alla sanità, osservando, al riguardo, come l'Italia si collochi al sedicesimo posto tra i ventisette Paesi europei dell'area OCSE, con un gap complessivo che ammonta a 52 miliardi di euro rispetto alla media dei predetti Paesi. Richiama, inoltre, quanto indicato dal Piano strutturalePag. 187 di bilancio di medio termine 2025-2029, che attesta una riduzione percentuale dal 6,3 al 6,2 per cento del rapporto tra spesa sanitaria e PIL.
  A tal proposito, rammenta, tra l'altro, che nel 2023 circa 4,5 milioni di persone in Italia hanno rinunciato ad avvalersi delle cure che sarebbero necessarie e sottolinea che le gravi carenze che caratterizzano le politiche attuate dal Governo in materia sanitaria comportano l'inevitabile acuirsi dei divari territoriali, che rende l'accesso ai servizi relativi alla salute un privilegio, piuttosto che un diritto.
  Conclude rilevando come, a suo avviso, anche alla luce dei dati che sono stati forniti, l'Italia, sul fronte delle risorse per il sistema sanitario, faccia registrare esclusivamente record di natura negativa.

5-02992 Torto: Metodo di calcolo del PIL potenziale.

  Daniela TORTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emiliano FENU (M5S), intervenendo in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, che si è limitata a fornire una giustificazione circa l'asserita fondatezza dei parametri utilizzati dalle Istituzioni europee per il calcolo del PIL potenziale per la definizione dei sentieri sostenibili del debito, senza, tuttavia, dare conto di eventuali tentativi, da parte del Governo, di aprire un'interlocuzione con la Commissione europea al fine di vagliare la possibilità di operare una revisione del metodo di calcolo di tale indicatore.
  Ricorda come la definizione di criteri innovativi per la determinazione del PIL potenziale, proposta anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico, consentirebbe all'Italia l'adozione di politiche espansive, riducendo la stima del deficit strutturale e liberando risorse pari a circa 12 miliardi di euro per l'anno 2025 e a 15 miliardi di euro per gli anni successivi.
  Rammenta, in proposito, che, nell'ambito delle premesse del Regolamento (UE) 2024/1263, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale, il Considerando n. 21 ha previsto l'istituzione di un gruppo di lavoro sull'analisi della sostenibilità del debito, costituito da esperti degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea, al fine di esaminare possibili miglioramenti metodologici sul tema.

5-02993 Ubaldo Pagano: Utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo in sede di replica, prende atto dei dati comunicati dalla rappresentante del Governo, evidenziando la necessità di svolgere opportuni approfondimenti al riguardo. Ad una prima valutazione, tali dati sembrerebbero delineare un quadro caratterizzato da progressi notevoli, negli ultimi mesi, sul fronte dell'attuazione dei programmi di spesa dei fondi strutturali europei per la politica di coesione 2021-2027. Manifesta, tuttavia, dubbi sulla attendibilità dei dati forniti, che appaiono sproporzionati rispetto alle notizie ufficiali aggiornate al mese di aprile 2024.
  A tal proposito, fa presente che sarà cura del gruppo parlamentare del Partito Democratico operare un'attenta attività di monitoraggio e verifica circa l'attendibilità degli elementi riportati nella risposta del Governo. Ove, infatti, si riscontrasse che i dati illustrati dalla rappresentante del Governo non corrispondano al quadro reale del livello di attuazione finanziaria dei suddetti programmi, si dovrebbe prendere atto del fatto che l'Esecutivo si è assunto la Pag. 188responsabilità, di fronte ad un organo della Camera, quale è la Commissione Bilancio, di fornire un quadro informativo non veritiero o comunque erroneo.
  Chiede, infine, delucidazioni in merito alla mancata sottoscrizione, da parte del Governo, di taluni accordi di coesione con le Regioni, evidenziando come tali strumenti siano funzionali alla tempestiva ed efficace attuazione dei sopracitati programmi di spesa. Al riguardo, rammenta che, in assenza dei suddetti accordi, non è possibile per le Regioni procedere all'erogazione delle risorse e alla realizzazione dei relativi progetti. Sul punto, sottolinea, inoltre, come sarebbe opportuno che il Governo fornisse adeguate spiegazioni circa le ragioni dei suddetti ritardi, in particolare al fine di escludere che tale circostanza non sia riconducibile, in via esclusiva o prevalente, a divergenze di natura politica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI (FI-PPE), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.