SEDE REFERENTE
Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.30.
Istituzione della Giornata della ristorazione.
C. 1672 Squeri.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha esaminato le proposte emendative relative al provvedimento in esame. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre prossimo.
Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: I, VII, VIII, XII e XIII, competenti in sede consultiva. Comunica inoltre che la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni.
Comunica, altresì, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.
Dà conto delle sostituzioni e avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100, che pone in distribuzione, volti a recepire le condizioni ex articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso in sede consultiva dalla Commissione bilancio (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approvaPag. 91 gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 del relatore (vedi allegato 1).
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo. Fa presente che, nonostante potrebbe convergersi nel merito della proposta di legge, è fermamente da stigmatizzare l'ormai frequente modus operandi della maggioranza volto a presentare, ed approvare, provvedimenti di legge non all'altezza delle esigenze del Paese e, nello specifico, dei compiti della Commissione. Procede, quindi, ad elencare i fattori di crisi che dall'inizio della legislatura attanagliano lo sviluppo economico e il settore produttivo del Paese: dal calo della produzione industriale, alla crisi del settore manufatturiero, fino ad arrivare all'aumento della cassa integrazione del 20 per cento. Segnala, inoltre, ulteriori problematicità legate al sicuro aumento del rapporto debito-PIL per i prossimi tre e all'errata messa a terra di un importante provvedimento come il Piano Transizione 5.0, come testimoniano le poche decine di milioni di euro di richieste avanzate, da chi potrebbe averne interesse e diritto, a fronte degli oltre 6 miliardi di euro disponibili, ciò che è determinato dalla farraginosità delle procedure decise dal Governo.
Ribadisce quindi che la Commissione dovrebbe occuparsi di tali delicate tematiche e non di questioni come quelle all'esame.
Conclude osservando che, da un lato, non si può ignorare il contesto industriale in crisi dopo quasi tre anni di attività di questo Governo e dall'altro, che il provvedimento in esame non risulta idoneo a far ripartire il settore produttivo del Paese.
Andrea GNASSI (PD-IDP), preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo. Sottolinea che, dopo quasi tre anni di governo, bisognerebbe portare avanti misure che garantiscano un sostegno effettivo alle filiere produttive del Paese, come, tra l'altro, richiesto da importanti associazioni di categoria del settore della ristorazione.
Fa presente che il proprio gruppo ha richiesto una audizione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anche per fare un punto sulla situazione; peraltro auspica, a seguito della sua trasformazione in società per azioni, possa rappresentare un sostegno concreto al settore della ristorazione e della gastronomia italiana.
Ponendo come esempio il settore della ristorazione francese, rammenta come in Italia non si sia mai investito in formazione in relazione a specifiche figure professionali, come quelle di sala. Evidenzia come, invece di conferire premi nel settore in questione, bisognerebbe garantire un sostegno effettivo alla filiera produttiva, alla biodiversità e alla formazione del comparto ristorativo. Ritiene, in conclusione, non senza ironia, che il provvedimento in esame conferisca un distintivo «a chi resiste», dovendosi, pertanto, parlare di «sopravvivenza aziendale» in un settore che, come altri, è costretto ad affrontare una delicata crisi industriale.
Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto di astensione del suo gruppo. Ribadisce quanto già espresso in occasione dell'esame delle proposte emendative quando ha avuto modo di suggerire alcuni spunti di riflessione circa la recente proliferazione di proposte di legge volte a istituire giornate di celebrazione o ricordo su qualunque iniziativa, evento o persona. Ribadisce quindi che istituire l'ennesima «Giornata» rischia di far perdere il senso di iniziative il cui merito, come nel caso odierno, è anche condivisibile.
Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Osserva che il settore della ristorazione ha un peso notevole nell'economia del Paese e ricorda che nell'ambito degli oltre 60 miliardi di euro sviluppati nella passata stagione estiva dal turismo circa 11 sono stati prodotti proprio da tale settore. Con riferimento a Pag. 92quanto espresso da alcuni colleghi dell'opposizione, evidenzia che, a suo avviso, questa maggioranza e questo Governo si sono distinti soprattutto per gli atti concreti che hanno messo in opera. Tra di essi ricorda le disposizioni riguardanti i cosiddetti dehors e la mappatura dei codici Ateco riguardanti il settore. Sui primi osserva che quanto recato nel disegno di legge sulla concorrenza per il 2023 è idoneo ad incrementare le possibilità di sviluppo delle attività della ristorazione, rimarcando che simili misure di crescita non sembrerebbero invece ben viste dagli esponenti della sinistra che amministrano città come Roma o Milano. Per quanto riguarda la mappatura dei codici Ateco sottolinea che essa non solo è importante ma necessaria se si intende veramente offrire aiuti e sostegni mirati agli appartenenti alla categoria della ristorazione, che altrimenti resterebbero confusi insieme agli altri operatori del settore turistico. Conclude facendo presente che si sarebbe aspettato un voto più unitario, considerato che il provvedimento in titolo non gli sembrava potesse essere oggetto di pregiudizio politico.
Giorgia ANDREUZZA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Associandosi a quanto già osservato dal collega Caramanna, ricorda che la proposta di legge all'esame è anche il risultato di precise suggestioni offerte dai rappresentanti della categoria della ristorazione, dovendosi intendere quest'ultima come l'intera filiera e considerato che il suo indotto è di notevole importanza in termini economici, occupazionali e turistici. Ritiene che l'istituzione della «Giornata della ristorazione» possa rappresentare un modo per aumentare l'interesse di tutti verso questo settore nonché confermare i livelli di eccellenza italiana ai turisti che da tutto il mondo vengono a godere quest'ultima. Conclude invitando a non considerare quanto istituito come una semplice «medaglia» ma piuttosto come un'occasione per sottolineare le peculiarità e l'eccellenza italiane.
Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) annuncia il voto di astensione del suo gruppo. Osserva che non mette in discussione il valore intrinseco dell'iniziativa ma ritiene che l'utilità complessiva che essa possa recare all'economia italiana e agli interessati sia piuttosto relativa. Osserva altresì, non senza ironia, che visto che non si fa altro che istituire giornate su ogni cosa non tarderà ad arrivare il momento in cui il calendario non avrà più spazio per celebrare l'ennesima giornata. Fa infine presente che l'inflazione delle giornate di celebrazione rischia di far perdere il senso dell'utilità della stessa «Giornata della ristorazione».
Luca SQUERI (FI-PPE) valuta certamente comprensibili le osservazioni proposte dai colleghi dell'opposizione e ritiene che le preoccupazioni espresse sarebbero addirittura condivisibili qualora la proposta di legge in esame fosse il tentativo della maggioranza di risolvere i problemi del settore. Assicura che però non è così, come conferma il continuo impegno del Governo e della maggioranza per sostenere il settore in questione ed aiutarlo a crescere sempre più. Osserva che a volte ai concreti atti di intervento economico o normativo è necessario anche affiancare manifestazioni simboliche, come anche testimoniato dalle onorificenze e medaglie che lo scorso anno il Presidente della Repubblica ha voluto riconoscere ad alcuni operatori del settore. Evidenzia che il comparto in questione è di grande importanza per tutto il Paese, e non solo in termini economici.
Conclude ricordando che l'iniziativa in questione proviene da precise richieste avanzate dagli appartenenti alle categorie della ristorazione ed è stata portata avanti insieme a loro. Anche per tale motivo, sottolinea, avrebbe auspicato una maggiore unitarietà da parte delle forze politiche.
Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo per fatto personale, precisa alcuni aspetti del suo precedente intervento in dichiarazione di voto, riferendosi alle parole del collega Squeri, e puntualizza che il suo intervento non può configurarsi alla stregua di un gioco dell'opposizione. A dimostrazione di ciò, invita i colleghi della CommissionePag. 93 ad assistere alla seduta delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze che nella giornata odierna discuteranno il decreto-legge cosiddetto «Salva infrazioni», in cui sono contenute norme, come quella sulla proroga delle concessioni demaniali, che incidono in maniera diretta sulla filiera della ristorazione del nostro Paese.
Luca SQUERI (FI-PPE), intervenendo per fatto personale, puntualizza che nel suo intervento precedente non ha mai pronunciato il termine: «gioco».
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.50.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alfredo ANTONIOZZI (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricordando che la finalità della proposta in esame è rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
Avverte che la sua relazione affronterà, sinteticamente, i soli aspetti che rientrano nel perimetro delle materie di interesse della Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Rileva, peraltro, che gli ambiti di interesse per la X Commissione sono assai labili, limitati di fatto ad alcune disposizioni contenute nei soli articoli 9, 10, 14 e 15.
Fa quindi presente che la proposta interviene in primo luogo sul codice penale. Per i reati commessi in danno di animali sono quindi inasprite le pene, esteso l'ambito di applicabilità, introdotte nuove condotte e nuove aggravanti.
Passando quindi alla descrizione dei contenuti che interessano la X Commissione, segnala l'articolo 9 che introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. In particolare segnala che aggiunge un ultimo comma all'articolo 544-sexies del codice penale, che prevede la confisca degli animali oggetto di reato e l'applicazione di altre pene accessorie quali la sospensione o – nei casi più gravi – l'interdizione delle attività di trasporto, commercio o allevamento di animali.
Evidenzia poi quanto recato all'articolo che 10 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Il comma 1 dispone una sanzione pecuniaria, mentre il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni Pag. 94interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231 cioè: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Segnala, peraltro, che in fase emendativa al predetto nuovo articolo 25-undevicies è stato aggiunto un comma 2-bis ai sensi del quale i commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (secondo cui le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente).
Riferisce che l'articolo 14, comma 2, interviene inoltre sull'articolo 727-bis c.p., relativo alla contravvenzione per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, inasprendo le sanzioni. Il comma 3 interviene sull'articolo 733-bis c.p., relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, rimodulando sostanzialmente al rialzo le relative sanzioni (arresto e ammenda).
Segnala, infine, che l'articolo 15, come modificato in fase emendativa, contiene una disposizione di modifica dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, recante norme riguardanti il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca. Rileva che si tratta, sostanzialmente, del divieto di utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, divieto che viene specificamente esteso ai gatti domestici (felis catus) considerato, probabilmente, che per felis silvestris si deve intendere il gatto selvatico.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.
C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla VII Commissione sulla proposta di legge in titolo composta di 8 articoli, recante la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche e l'Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici», approvata, in prima lettura, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 597).
Espone quindi in sintesi i contenuti della proposta in titolo che, oltre ad istituire appositi elenchi nazionali (articolo 4), riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici (articoli 5-7), stanziando a tali fini risorse complessive pari a 600.000 euro per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025.Pag. 95
Passando al testo, segnala che l'articolo 1 reca i princìpi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
Specifica che ai sensi del comma 2, ai fini della proposta di legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
In particolare segnala che il comma 3 prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.
Riferisce poi sull'articolo 2 recante disposizioni in materia di promozione. Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei princìpi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione.
Secondo il comma 2, a fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura: a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale; b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.
Fa presente che l'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di: a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione; b) autorizzazione all'iscrizione agli elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario; c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
Ricorda che ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1. Rileva poi che secondo il comma 3, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.Pag. 96
L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti: a) l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; b) l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.
Specifica che alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati (comma 2). Il comma 3 prevede che il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua: a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati; b) i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica; c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.
Ricorda che l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 4). Ai sensi del comma 5, per l'istituzione degli elenchi è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di fare fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.
Riferisce che l'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
Sottolinea che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (comma 2). Ai sensi del comma 3 il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali. Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli,Pag. 97 cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici.
Fa poi presente che l'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7.
L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.