CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2024
387.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 98

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2.100. Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: assicura adeguati con le seguenti: può dedicare.
3.100. Il Relatore.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.100. Il Relatore.

Pag. 99

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 30 Brambilla recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   ricordato che l'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali;

   preso atto di quanto disposto dall'articolo 15 che estende il divieto di utilizzare esemplari di canis lupus familiaris e felis silvestris per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, agli esemplari di gatto domestico (felis catus),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 100

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici»;

   preso atto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, secondo cui gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero;

   valutato con favore l'articolo 2 recante disposizioni in materia di promozione, che dispone che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione;

   ricordato che l'articolo 3 presso il Ministero del turismo istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, disciplinandone i compiti;

   considerato che l'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici, il giorno 11 novembre, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme e che il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, attività idonee a dare impulso allo sviluppo turistico italiano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.