CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2024
387.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Tavolo Asilo e immigrazione, di rappresentanti dell'ARCI e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale,Pag. 30 nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10. alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente come le proposte emendative del fascicolo 1 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente, in qualità di relatore, come le proposte emendative del fascicolo 2 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 2049, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente come le proposte emendative del fascicolo 1 presentate in Assemblea alla proposta di legge in titolo non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
C. 1749.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Luca SBARDELLA presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione (Finanze), la proposta di legge C. 1749 recante «Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima».
  Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame, costituita da un unico articolo, è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.
  L'articolo 1 della proposta di legge dispone, al comma 1, che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, sia estesa al 2024 l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, ovvero l'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023.
  La disciplina dell'imposta viene sostanzialmente modificata dal successivo comma 2 disciplinando, tra l'altro: le modalità di determinazione dell'imposta per il 2024 e i relativi termini di versamento, con esclusione nell'anno di riferimento dell'applicazione del tetto massimo al prelievo; l'introduzione, anche per i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a titolo di imposta a riserva non distribuibile, di un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento del valore della riserva non distribuibile; l'esclusione del predetto regime opzionale per il 2024; una diversa destinazione del gettito derivante dall'imposta straordinaria; esso viene quindi indirizzato a un apposito contributo da erogare ai soggetti che hanno stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto di case di abitazione, purché in determinate condizioni economiche (rilevate in base all'Isee) e per importi non superiori a 200.000 euro, e che abbiano subito la variazione in aumento della rata mensile in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.
  In dettaglio il comma 2 alla lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 26 allo scopo di estendere all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.
  La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 26, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024. In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10 per cento) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  La lettera c) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che nel 2024 non si applichi il tetto massimo al prelievo che viene previsto ex lege. Ricorda che il citato comma 3 nel testo attualmente vigente prevede che l'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non possa essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  La lettera d) inserisce il nuovo comma 4-bis all'articolo 26 per stabilire i termini di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024.
  Le modifiche di cui alla lettera e) riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria.
  Ricorda al riguardo che la disciplina vigente di cui al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede che, in luogo del versamento dell'imposta, le banche possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° Pag. 32gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata in un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del citato articolo 26. La disciplina vigente prevede inoltre che, se la riserva è utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera. Con le norme introdotte dal provvedimento, si prevede invece che i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a riserva, devono versare a titolo di imposta sostitutiva il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile entro il 30 giugno 2025.
  A tal proposito rileva che le predette modifiche al comma 5-bis, che reca la disciplina dell'imposta con riferimento all'anno 2023, introducono – nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di destinare il quantum dovuto a riserva non distribuibile – un'imposta sostitutiva la cui applicazione è retroattiva, con ciò derogando ai principi contenuti nello Statuto del contribuente e, specificamente, all'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
  La lettera f), invece, introduce il nuovo comma 5-ter, che esclude l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva, di cui al comma 5-bis, con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024.
  Le modifiche di cui alla lettera g) apportano novelle al comma 7 dell'articolo 26.
  Nella sua formulazione vigente, il comma 7 destina le maggiori entrate derivanti dall'imposta, mediante loro confluenza in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (disciplinato dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662) e agli interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
  Per effetto delle norme introdotte: si modifica la destinazione del gettito, che viene indirizzato al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022; si prevede che il predetto contributo venga riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.
  Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela del risparmio», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XI Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 2067, recante «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro».
  Venendo al contenuto del provvedimento – e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti –, rileva che esso si compone di sette articoli.
  L'articolo 1, comma 1, evidenzia le finalità dell'intervento normativo, per il cui perseguimento il provvedimento favorisce, attraverso la definizione di modelli organizzativi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario. Si prevede che ciò possa avvenire anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali e sia accompagnato da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che i contratti collettivi di cui al comma 1 non possono prevedere clausole compensative della riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero, tramite l'ampliamento dell'orario straordinario.
  L'articolo 2, al comma 1, riconosce, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ai datori di lavoro privati – ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico –, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti collettivi di cui all'articolo 1, l'esonero dal versamento dei contributi in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi (con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail). Tale esonero si applica per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata. L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 50 per cento per i datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese – identificate ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE – e nella misura del 60 per cento con riferimento ai contratti collettivi relativi alle prestazioni lavorative particolarmente faticose e pesanti e a talune altre specifiche professioni gravose. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse, a garanzia del rispetto del relativo limite di spesa.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede la ridenominazione del Fondo Nuove Competenze – di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 – in Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa. Il comma 2, al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 1, prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 della dotazione di tale Fondo.
  L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Inapp – Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche –, che si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esso è presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da due Pag. 34esperti in materia di diritto del lavoro, da due esperti in materia di organizzazione aziendale nonché, in forma paritaria, da un numero complessivo di otto esponenti delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio, tra i vari aspetti, sulle caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, e predispone una relazione annuale sulla propria attività che trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, indicando, altresì – al termine dell'applicazione delle misure di sostegno previste – le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro. Le modalità per il suo funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 5 disciplina una procedura con la quale, in mancanza dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, recante la determinazione delle modalità di applicazione. Tale proposta, entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, è sottoposta all'approvazione del medesimo personale mediante referendum e si intende approvata nel caso in cui si esprima favorevolmente la maggioranza dei dipendenti. Nel solo caso in cui tale proposta sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, si richiede altresì, ai fini dell'approvazione della proposta, che il datore di lavoro dichiari il proprio assenso entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum. Si specifica, infine, che, in caso di esito negativo del referendum, la proposta può essere ripresentata non prima di 180 giorni.
  L'articolo 6 prevede che al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno previste dalla proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell'orario di lavoro normale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sia rideterminato in riduzione. Segnala tale disposizione sotto il profilo del rapporto tra le fonti, atteso che si rinvia ad un DPCM la rideterminazione in riduzione dell'orario normale di lavoro, orario la cui durata è attualmente disciplinata da fonte legislativa primaria.
  Si prevede poi che in tutti i settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.
  L'articolo 7 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento – pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento in titolo sono riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
  Fa presente che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del Pag. 35rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (sentenza n. 50 del 2005).
  Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.