CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2024
387.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1749 recante «Proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari e modifica della destinazione dei proventi della medesima»;

   rilevato che:

    il provvedimento è diretto a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa;

   evidenziato che:

    per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento è riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela del risparmio», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2067, recante «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, che consta di sette articoli, mira a facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire, unitamente allo sviluppo tecnologico, l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento delle competenze dei lavoratori;

    l'articolo 1 stabilisce che il provvedimento favorisce, attraverso la definizione di modelli organizzativi definiti in sede di contrattazione collettiva, una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario; l'articolo 2 prevede talune ipotesi di esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali; l'articolo 3 modifica la denominazione del Fondo Nuove Competenze e dispone un incremento della relativa dotazione; l'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, prevedendone la composizione e i compiti; l'articolo 5 disciplina una procedura alternativa alla conclusione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1 per la riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 6 prevede che con DPCM si ridetermini in riduzione la durata dell'orario di lavoro; l'articolo 7 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della proposta di legge;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 6 sotto il profilo del rapporto tra le fonti, atteso che si rinvia ad un DPCM la rideterminazione in riduzione dell'orario normale di lavoro, orario la cui durata è attualmente disciplinata da fonte legislativa primaria.