CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2024
385.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-A cost.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1, esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 1° ottobre, contiene le ulteriori proposte emendative Serracchiani 2.100, 3.100, 5.100, 7.100, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 9.100 e 9.101.
  Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative, alcune delle quali di contenuto identico ad altre già contenute nel fascicolo n. 1 e sulle quali la Commissione Bilancio, nella seduta richiamata, ha già espresso nulla osta, non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni cui le stesse si riferiscono.
  Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame, modificato e integrato dalla Commissione di merito, reca disposizioni quadro in materia di ricostruzione post-calamitàPag. 54 e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni che presentano profili più rilevanti dal punto di vista finanziario.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione; quest'ultimo trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione. Al compenso del Commissario, che non può superare i 100 mila euro annui come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, si provvede utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. È disposto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti l'organizzazione e la disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni non concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Rileva che la struttura di supporto, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui al successivo articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
  Segnala che, con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto, sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
  Evidenzia che agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato del Dipartimento Casa Italia, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  Rileva che sono stabilite, infine, le funzioni del Commissario straordinario che, tra l'altro, entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, che è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, e definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei predetti interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale a lui intestata.
  Sottolinea che nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella citata contabilità speciale, il Commissario straordinario, nelle more dell'adozione del predetto piano e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità. Questi, inoltre, coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati e pubblici, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, concede i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi. Qualora necessario, coordina, altresì, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità previsti e Pag. 55finanziati a legislazione vigente o compresi nel piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c). Nei limiti delle risorse di parte corrente del citato Fondo per le spese di funzionamento dei commissari alla ricostruzione, può autorizzare le amministrazioni dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, ad operare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che le spese relative ad assunzioni nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, non rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
  Osserva, infine, che il Commissario straordinario informa, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui al successivo articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, gestisce la contabilità speciale appositamente aperta dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge ed esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.
  La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non hanno carattere impositivo ma si limitano a regolare procedimenti da attivare mediante specifici provvedimenti, subordinatamente a eventi futuri e allo stato incerti e solo in presenza delle adeguate disponibilità economiche.
  Tutto ciò premesso, osserva che le norme in argomento attribuiscono al Commissario straordinario per la ricostruzione e alla relativa struttura di supporto numerose funzioni il cui esercizio appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Tali oneri riguardano, tra l'altro, la corresponsione del compenso al Commissario straordinario, la determinazione della dotazione finanziaria della relativa struttura di supporto, l'articolazione territoriale della struttura medesima e il trattamento di missione di parte del relativo personale.
  A tali oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse di parte corrente iscritte nel Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario che, sebbene il testo del successivo articolo 6 non lo preveda espressamente, sembrerebbero essere costituite esclusivamente dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 6. In questo quadro, non risulterebbero quindi utilizzabili, le ulteriori risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le somme allocate nel fondo per la ricostruzione, sia perché destinate esclusivamente agli interventi di ricostruzione privata e pubblica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, sia perché disponibili solo successivamente all'avvio delle citate attività amministrative, ossia solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.
  In questo quadro, rileva come alle menzionate attività amministrative, da cui sembrerebbero derivare oneri, in parte certi e non rimodulabili in funzione delle risorse disponibili, come ad esempio nel caso della corresponsione dei compensi al Commissario straordinario, si debba provvedere con risorse di carattere eventuale e di ammontare incerto, quali quelle di cui alle menzionate lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6. Evidenzia, peraltro, che, per quanto riguarda le risorse residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza, esse, se da un lato appaiono Pag. 56caratterizzate da un maggior grado di probabilità di concretizzarsi rispetto alle risorse derivanti da erogazioni liberali, dall'altro, essendo relative ad un'attività in via di esaurimento, potrebbero risultare insufficienti per far fronte ad attività amministrative che invece sono destinate a protrarsi fino a cinque anni o fino a dieci anni nel caso di proroga dello stato di ricostruzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Su tali aspetti ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito all'articolo 4, rileva che il secondo periodo del comma 1 prevede che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il terzo periodo del medesimo comma stabilisce che ai componenti della predetta Cabina non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui al secondo periodo in termini corrispondenti a quelli comunemente utilizzati nella prassi, anche al fine di assicurarne la precettività, prevedendo che dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione e il fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione e ne dispone il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base ad una disposizione introdotta dalla Commissione di merito, all'utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione è data pubblicità mediante risorse informatiche e digitali. Si prevede, altresì, che al Commissario straordinario alla ricostruzione venga intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. Alla stessa sono assegnate le risorse provenienti dai summenzionati fondi, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali ovvero le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza. Si dispone, infine, che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui sopra, con l'eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.
  In proposito, fermi restando i rilievi già formulati sull'articolo 3 in merito alle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente, come sembra evincersi implicitamente dal testo del provvedimento, che tali risorse corrispondono a quelle derivanti dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 6, posto che le restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione sono destinate esclusivamente agli interventi per la ricostruzione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 assegna le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione e dal fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione – istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – all'apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario, da parte del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo Commissario.Pag. 57
  Alla medesima contabilità speciale affluiscono anche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza alla popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del provvedimento e le risorse statali o derivanti da erogazioni liberali disciplinate dalla normativa statale a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori per eventi per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilevo nazionale.
  Nel ricordare che le risorse della contabilità speciale assicurano la copertura finanziaria degli oneri connessi a diversi aspetti della ricostruzione, segnala che fanno riferimento all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale: l'articolo 3, comma 1, in relazione al compenso del Commissario straordinario; l'articolo 3, commi 2 e 5, in relazione all'istituzione e al funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario e alla sua eventuale articolazione territoriale; l'articolo 3, comma 6, in relazione al finanziamento delle diverse tipologie di interventi di ricostruzione, di ripristino, di riparazione e di mitigazione del rischio idrogeologico e alle assunzioni a tempo determinato di personale da parte delle regioni, delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, degli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e degli enti locali; l'articolo 9, in relazione agli interventi di ricostruzione privata; l'articolo 13, in relazione agli interventi di ricostruzione pubblica; l'articolo 16, in relazione agli eventuali oneri per l'attuazione delle convenzioni tra soggetti attuatori e la centrale unica di committenza; l'articolo 18, in relazione alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali; l'articolo 19, in relazione al piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, nonché alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In tale contesto, l'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, lettera d), numero 5) richiamano, in particolare, le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  Tutto ciò premesso, sotto il profilo formale ritiene, quindi, opportuno acquisire un chiarimento in ordine al riferimento alle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, dal momento che dalla formulazione dell'articolo 6 non si evincono elementi in ordine all'articolazione del predetto fondo in interventi di parte corrente e in conto capitale.
  Per quanto attiene al finanziamento del fondo per la ricostruzione e del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, rileva che l'articolo 6 non prevede l'immediato finanziamento dei predetti fondi. In tal senso, la relazione tecnica allegata al provvedimento indica che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e programmatorio dal momento che, subordinandone la decisione a futuri ed eventuali atti normativi, da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere, che dovranno provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Rileva, in proposito, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede che il fondo per la ricostruzione sia finanziato mediante le risorse stanziate da appositi provvedimenti legislativi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che disciplinano, rispettivamente, gli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica. Anche con riferimento agli articoli 9 e 13, la relazione tecnica precisa che le predette norme assumono natura meramente ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le stesse non provvedono al finanziamento degli interventi di ricostruzione, né Pag. 58individuano le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi.
  Tanto premesso, osserva che le disposizioni in esame non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ma si limitano a individuare l'imputazione contabile delle risorse che saranno stanziate da successivi provvedimenti ai fini del loro successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Osserva, tuttavia, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6 individua una modalità di finanziamento solo per il fondo per la ricostruzione, facendo riferimento ai rifinanziamenti disposti con successivi provvedimenti legislativi, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del provvedimento, mentre nulla dispone rispetto al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Sul punto, fermo restando quanto osservato rispetto ai profili di quantificazione con riferimento alle spese per i Commissari straordinari e le rispettive strutture di supporto, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In merito all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, intervengono sul ruolo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolge in ambito di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione. È, altresì, prevista, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, l'istituzione presso il Dipartimento Casa Italia, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione. La Conferenza è composta dai Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale ed opera come una struttura permanente di coordinamento. Ai sensi del comma 1-bis, è esclusa espressamente la corresponsione ai Commissari di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione ai lavori della stessa. Si dispone, inoltre, che, in sede di prima applicazione del novellato comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, venga attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità proveniente da specifiche amministrazioni pubbliche individuate dalla norma, come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli Uffici speciali per la ricostruzione, regioni ed enti locali ricompresi nei crateri dei sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, inclusi gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 2016, nonché presso le strutture commissariali per gli eventi sismici del 2012 e del 2016, ed attualmente impiegato nelle relative prescritte attività di ricostruzione post sisma. La disposizione prevede, a tal fine, la riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, il corrispondente incremento di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri e il trasferimento delle relative risorse. Ai sensi del comma 2, gli oneri derivanti dalla disposizione, che vengono dalla stessa riferiti al differenziale retributivo derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Per effetto, infine, del medesimo summenzionato emendamento approvato dalla Commissione di merito viene previsto, al comma 1-ter, che tra le competenze della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici relative alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, oltre a quelle prescritte a legislazione vigente, rientri anche la definizione e l'approvazione di indicazioni operative e buone pratiche, nonché la promozione e la diffusione dei dati e delle informazioniPag. 59 nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.
  Evidenzia che la relazione tecnica riferisce, con riferimento al comma 2, che allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, precisando, altresì, che il differenziale economico, verificato dall'eventuale assunzione nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo limite massimo, sarà comunque coperto tramite una pari riduzione delle proprie facoltà assunzionali. Al riguardo, pur preso atto di quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica, rileva comunque l'opportunità che venga fornita una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero massimo di 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento. Infatti, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito al processo di riassetto funzionale che sta recentemente interessando tale Dipartimento, dovrebbe essere possibile, fin da ora, valutare l'effettivo fabbisogno di unità del contingente da far transitare e, soprattutto, l'articolazione in termini di qualifiche funzionali di tale contingente. Tale stima consentirebbe, in primo luogo, di circoscrive l'onerosità della norma relativa alla corresponsione del trattamento accessorio della Presidenza del Consiglio a tale personale e, in secondo luogo, di verificare conseguentemente la sussistenza di facoltà assunzionali libere presso la Presidenza del Consiglio con cui provvedere alla copertura degli oneri medesimi.
  Andrebbe, inoltre, acquisita, a suo avviso, una valutazione in merito agli effetti che si determineranno sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni che cederanno il suddetto personale che, in mancanza di un ridimensionamento delle relative funzioni e attribuzioni in materia di ricostruzione, che non sembra essere previsto dalle disposizioni in esame, potrebbero veder diminuita la loro efficienza operativa con possibilità di sviluppare, pertanto, nuovo fabbisogno di personale.
  In merito alle competenze del Dipartimento Casa Italia come ridefinite dal comma 1, pur considerato, quanto riferito dalla relazione tecnica, ossia che il potenziamento di personale disposto dalla norma consentirà allo stesso di assolvere i nuovi compiti attribuiti chiede di acquisire ulteriori elementi volti a confermare che i relativi oneri di funzionamento – sia quelli strettamente riferiti ai nuovi compiti sia quelli correlati al personale transitato – possano essere sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Quanto all'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui al comma 1-bis, considerata l'espressa esclusione normativa della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spesa in favore dei partecipanti ai lavori della stessa e che questa opererà nell'ambito del Dipartimento Casa Italia per finalità omogene a quest'ultima, afferma come appaia plausibile la configurabilità della sua attività in una cornice di neutralità finanziaria. Sul punto, considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Infine, chiede conferma che gli ulteriori compiti assegnati alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, di cui al comma 1-ter, possano essere realizzati nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 15, evidenzia che la norma, ai commi da 1 a 3, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un organismo denominato «Conferenza permanente» composto da rappresentati di varie amministrazioni centrali e territoriali che, al fine di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, ha il compito di adottare determinazioni motivate che sostituiscono ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ai sensi del comma 4, ai componenti della Conferenza permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsiPag. 60 di spese o altri emolumenti comunque denominati. La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in riferimento assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica e conferma, come già evidenziato con riferimento ad altre norme del provvedimento, che queste definiscono la cornice ordinamentale destinata ad operare solo subordinatamente al verificarsi di un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e che in ogni caso le relative funzioni amministrative saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente. In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse previste a legislazione vigente cui fa riferimento la relazione tecnica, posto che la Conferenza permanente rappresenta un organismo di nuova istituzione non previsto dalla legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione. Vengono altresì definiti i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza. Si prevede, altresì, l'adozione di un'apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza.
  Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse cui saranno imputati gli oneri derivanti dall'avvalimento da parte dei soggetti attuatori della Centrale unica di committenza, ossia se tali oneri graveranno sulle risorse del fondo per la ricostruzione ovvero, come invece sembrerebbe possibile argomentare alla luce della natura degli oneri stessi, su quelle del fondo per le spese di funzionamento che affluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, fermi restando comunque i rilievi già formulati riguardo a quest'ultimo fondo in merito all'articolo 3.
  In merito all'articolo 18, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera d), del provvedimento in esame, il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio, nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il suddetto piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, compresi quelli inerenti alla stipula delle convenzioni con le società in house, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.
  Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le disposizioni subordinano la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita. Considera, tuttavia, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle risorse finanziarie di parte corrente utilizzabili ai sensi della norma in esame, dal momento che gli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che provvedono al finanziamento dei fondi per la ricostruzione che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, non specificano se le somme in essi iscritte, vadano distinte in risorse correnti e di conto capitale, fermo restando che, trattandosi comunque di risorse da destinare a spese di investimento, nel silenzio della Pag. 61norma, esse dovrebbero essere considerate in linea di principio risorse di conto capitale. In merito invece all'utilizzabilità delle restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali, rinvia ai rilievi già formulati in relazione all'articolo 3.
  In merito all'articolo 19, evidenzia preliminarmente che la norma reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, prevedendo, al comma 1, l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e, al comma 2, ne vengono individuate le finalità. Sono altresì disciplinati, al comma 3, la classificazione delle macerie come rifiuti urbani, al comma 4, la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali, al comma 5, la raccolta e il trasporto dei materiali, al comma 6, la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, al comma 7, l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti, al comma 8, gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo e, al comma 9, la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione. Sono inoltre recate, ai commi 10 e 11, disposizioni per la vigilanza e il rispetto delle prescrizioni della norma con riguardo alla gestione dei materiali contenenti amianto e, al comma 12, disposizioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, nonché per il finanziamento degli oneri derivanti dalle predette attività. È precisato che queste ultime sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al comma 13 è previsto che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire elementi e informazioni in grado di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 13, con particolare riferimento all'attività di vigilanza e di garanzia svolta ai sensi del comma 10 dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle aziende sanitarie locali e dal Ministero della cultura. Inoltre, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire da parte del Governo una conferma che le eccezioni nella classificazione dei rifiuti vegetali di cui al comma 4 siano in linea con la normativa europea in materia.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti, prevedendo, in particolare, l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sezione «Amministrazione trasparente», di specifici atti indicati dalla medesima norma, come nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e atti relativi a procedure per affidamento di appalti pubblici e a erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, e di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per tutti i provvedimenti del Commissario non considerati riservati ovvero secretati. Al riguardo rileva che la disposizione di cui trattasi presuppone l'apertura di un sito internet istituzionale da parte del Commissario straordinario dalla cui gestione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri da ricomprendere nell'ambito di quelli connessi al funzionamento della struttura commissariale.Pag. 62 In merito a tali oneri, rinvia ai rilievi già formulati con riguardo all'articolo 3.
  In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria dell'articolo 26, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo a definire, con uno o più decreti legislativi, schemi assicurativi per indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio da calamità naturali ed eventi catastrofali, indicando, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi da seguire nella elaborazione dei predetti schemi. In particolare la lettera a) del predetto comma 1 prevede, quale principio e criterio direttivo, l'individuazione della platea degli aventi diritto e della tipologia di immobili ammissibili a tali schemi assicurativi, che comunque devono essere coordinati con le altre tipologie di intervento pubblico previste in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali. La lettera b) prevede l'individuazione della tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo e dell'entità dei massimali assicurativi, garantendo adeguata e uniforme copertura nel territorio nazionale. La lettera c) indica l'esigenza di promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP Spa, di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi. Infine, la lettera d) contempla, quale principio e criterio direttivo, la valorizzazione della compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare gli impatti sulla finanza pubblica in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
  Osserva, inoltre, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che la relazione tecnica ribadisce quanto affermato dal comma 2.
  Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame con la previsione della trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari da essi derivanti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 9 ottobre 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'istruttoria sui chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 63

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 12 giugno 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Fa presente, quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni Pag. 64e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.
Atto n. 199.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea, è finalizzato a introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi nn. 134, 135 e 136 del 2022, emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge di delegazione europea 2019-2020. Ricorda, altresì, che i decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa eurounitaria di cui al regolamento (UE) 2016/429. Specifica che tale regolamento, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007-2013 «Prevenire è meglio che curare», che tiene conto, nell'ottica «One Health», del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
  Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Al riguardo, atteso che si prevede l'aggiornamento delle informazioni relative agli animali da compagnia presso il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, rileva che andrebbe fornita una quantificazione dell'aumento del numero di registrazioni annue in modo da dimostrare la possibilità di sostenerlo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come asserito dalla relazione tecnica e richiesto dalla clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.
  Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. Al riguardo, in relazione al comma 5, osserva che l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della salute, concernente la definizione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza, ai rifugi per animali sequestrati o confiscati, fra i quali verosimilmente potrebbero rientrare anche strutture afferenti a enti pubblici, o comunque finanziate da tali enti per la prestazione svolta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri correlati agli eventuali interventi di adeguamento strutturale, funzionale e di biosicurezza,Pag. 65 in relazione ai quali andrebbe dimostrata l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 4.
  Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Al riguardo, osserva che il comma 6 appare suscettibile di determinare un aumento dei programmi di sorveglianza per l'estensione ad altre malattie dei casi nei quali i programmi possono essere attivati, sia a livello nazionale che regionale. Rileva che sul punto la relazione tecnica si limita a sottolineare l'esistenza di risorse già stanziate per la finalità della sorveglianza ed eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali, inserita tra i livelli essenziali di assistenza nell'ambito della sanità animale. Pur riconoscendo che non si tratterebbe di attività qualitativamente differenti, fa presente che sarebbe opportuno fornire un chiarimento circa l'entità del possibile aumento quantitativo delle attività sostenute, illustrando anche i margini di modulabilità delle risorse esistenti, onde poter verificare positivamente la capienza dei fondi citati dalla relazione tecnica anche rispetto alle modifiche ora introdotte e conseguentemente la sostenibilità sul punto della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.
  In relazione alla disposizione di cui al comma 11, riguardante il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 anche in caso di abbattimenti per focolai di encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003, fa presente come la relazione tecnica precisi che ciò non implica un ampliamento dell'ambito di applicazione del ristoro in quanto le encefalopatie spongiformi trasmissibili e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali, anche in vigenza del regolamento di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, abrogato dal decreto legislativo n. 136 del 2022, è sempre stata riconosciuta l'indennità per abbattimento. Rileva che andrebbe quindi confermato che l'intento della norma in esame è quello di reintrodurre anche nell'ordinamento nazionale una norma ricognitiva del diritto all'indennità comunque riconosciuta in virtù del regolamento (UE) 2016/429 e di colmare una lacuna che si era creata per effetto dell'abrogazione disposta con il decreto legislativo n. 136 del 2022 del citato decreto del Presidente della Repubblica, senza però effetti sugli aventi diritto ai quali restava comunque riconosciuto il beneficio dell'indennità.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato «Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare».
Atto n. 206.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 5/2024, denominato «Sistema antidroni per unità navali della Marina militare».
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Pag. 66Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame si pone l'obiettivo di sviluppare, equipaggiare e integrare sistemi a bordo di unità navali, consentendo alle Forze armate di dotarsi di un efficace sistema di scoperta e di contrasto nei confronti delle nuove minacce di tipo asimmetrico, come droni e sciami di droni, garantendo in tal modo una adeguata capacità di autodifesa.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2035, comporta un costo complessivo stimato in 194 milioni di euro.
  In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2024 e conclusione nell'anno 2028. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 22 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026 e che, da quanto risulta da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale per l'anno 2024 risultano disponibilità di competenza pari a 132.453.670 euro.
  Segnala che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia come la scheda tecnica specifichi che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento Pag. 67dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2024, fa presente che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impegnate al termine di tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame attraverso il mantenimento in bilancio quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero rimodulate nell'ambito delle risorse disponibili.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Rileva, peraltro, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Ciò premesso, osserva che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato “Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare” (Atto n. 206);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 194 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 114 milioni di euro;

Pag. 68

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel prendere atto delle determinazioni della maggioranza e del Governo, aventi ad oggetto la scelta di finanziare spese militari, alimentando il permanere degli attuali scenari di guerra, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sia sul provvedimento in discussione, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel concordare con le considerazioni testé espresse dalla collega Torto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sia sul provvedimento in esame, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.
  Fa presente, peraltro, che non avendo il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra propri rappresentanti né all'interno della Commissione Difesa, né all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si trova nell'impossibilità di approfondire nel merito i contenuti dei diversi provvedimenti relativi alle principali scelte assunte dal Governo in materia di spese militari.
  Ribadisce, infine, la posizione di netta contrarietà del proprio gruppo in ordine alla scelta del Governo e della maggioranza di perseguire una politica di incremento delle spese militari volta al conseguimento dell'obiettivo del due per cento del prodotto interno lordo, cui il Paese si è impegnato nel quadro della propria partecipazione all'Alleanza atlantica.

Pag. 69

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel replicare alle considerazioni formulate dagli onorevoli Torto e Grimaldi, fa presente che mediante l'adozione degli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma non si sta attuando alcuna politica di finanziamento di situazioni di conflitto bellico, rilevando, invece, come si tratti di politiche di investimento portate avanti in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'appartenenza alla NATO. Annuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sia sull'Atto del Governo in discussione, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.
Atto n. 207.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in oggetto segnala che il programma in esame è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, con l'obiettivo di coniugare la specificità di impiego delle citate formazioni con i requisiti necessari ad assicurare un'efficace azione di fuoco.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 206 milioni di euro.
  In tale quadro, segnala che occorre anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 76 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, fa presente che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 19 milioni di euro per l'anno 2026, a 27 Pag. 70milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per l'anno 2028.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad Pag. 71ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Evidenzia, peraltro, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Osserva, infine, che, all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 207);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 206 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 76 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 130 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero Pag. 72della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato «Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare».
Atto n. 208.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R nr. SMD 08/2024, denominato «Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina Militare».
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato alla creazione, al funzionamento e al supporto del segmento Marina presso la Stazione elicotteri della Marina militare di Luni, nell'ambito del Programma RWMTC, relativo al centro di simulazione al volo per ala rotante, per l'addestramento degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2038, reca un costo complessivo stimato in 49 milioni di euro.
  In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 44 milioni di euro, alla cui Pag. 73copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 8 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 3 milioni di euro l'anno 2029, a 6 milioni di euro per l'anno 2030, e a 8 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2038.
  Al riguardo, nel rilevare che, come emerge dal predetto cronoprogramma, gli oneri per l'attuazione della prima fase del programma sono previsti a partire dall'anno 2025, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del presumibile avvio del programma medesimo nel corso dell'anno 2024, circostanza che è stata già evidenziata, peraltro, in occasione dell'esame dello schema di decreto recante l'approvazione del programma d'arma SMD 16/2024.
  Per altro verso, avuto riguardo agli oneri imputati per gli anni dal 2031 al 2038, ritiene opportuno che il Governo fornisca una indicazione puntuale delle spese che si prevede di sostenere in ciascun anno, fermo restando che, con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 5 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.
  In particolare, rileva che la scheda tecnica precisa che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.Pag. 74
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel riscontrare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Evidenzia, inoltre, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Rappresenta, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
  Ciò posto, fa presente che le premesse dello schema in esame fanno riferimento al presumibile avvio del programma nel corso dell'anno 2024, anche in assenza della previsione, nel medesimo esercizio, di poste finanziarie nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto nell'anno 2024 si prevede l'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità riferita al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nella medesima annualità;
  Chiarisce, infine, che l'onere di 8 milioni di euro complessivamente imputato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, agli anni dal 2031 al 2038, deve intendersi riferito al solo anno 2031.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato “Rotary Wìng Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare” (Atto n. 208);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 49 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 44 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 5 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

Pag. 75

    il completamento del programma, per il restante valore di 5 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    le premesse dello schema in esame fanno riferimento al presumibile avvio del programma nel corso dell'anno 2024, anche in assenza della previsione, nel medesimo esercizio, di poste finanziarie nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto nell'anno 2024 si prevede l'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità riferita al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nella medesima annualità;

    l'onere di 8 milioni di euro complessivamente imputato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, agli anni dal 2031 al 2038, deve intendersi riferito al solo anno 2031,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    sia precisato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, che l'onere attualmente imputato agli anni dal 2031 al 2038 deve intendersi riferito al solo anno 2031».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC)».
Atto n. 209.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 76

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento nr. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (Rete Radar Costiera – RRC)». Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato ad ammodernare, potenziare e ampliare l'attuale architettura della rete radar costiera, colmando il gap, sia qualitativo che quantitativo, che limita la capacità di sorveglianza marittima da costa attraverso la costituzione di nuovi siti radar che consentiranno di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della citata istituenda Zona economica esclusiva nazionale, rafforzando altresì la capacità di interoperabilità e tele-controllo della Centrale operativa di sorveglianza marittima con analoghi centri nazionali o internazionali, operanti nel contesto dell'Unione europea o della NATO.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2035, reca un costo complessivo stimato in 240 milioni di euro.
  In tale quadro, ritiene necessario anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 32 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, evidenzia che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 11 milioni di euro l'anno 2029.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 345.577.751 euro per l'anno 2024, a 399.126.813 euro per l'anno 2025 e a 208.845.242 euro per l'anno 2026 e che, da quanto risulta da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale per l'anno 2024 risultano disponibilità di competenza pari a 211.519.777 euro.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 208 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.
  In particolare, fa presente che la scheda tecnica precisa che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di Pag. 77una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2024, segnala che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impegnate al termine di tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame attraverso il mantenimento in bilancio quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero rimodulate nell'ambito delle risorse disponibili.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma successive al 2024, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea, infine, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, Pag. 78formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato “Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC)” (Atto n. 209);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 240 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2029, determinerà un costo complessivo di 32 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 208 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 208 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio Pag. 79di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS).
Atto n. 210.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Racket System (MLRS).
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a completare l'approvvigionamento del nuovo razzo Extended Range Guided MLRS2 (ER GMLRS) con gittata superiore a 150 chilometri, precisione metrica ed effetti collaterali ridottissimi, nonché con il completamento del supporto logistico integrato, avviati con il Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2020, che ha approvato il programma SMD 20/2020.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto dichiarato dalla scheda tecnica, il programma pluriennale in esame integra il programma già avviato con il precedente decreto n. SMD 20/2020, che ha uno sviluppo pluriennale di dodici anni, dall'anno 2021 al 2032, e risulta già totalmente finanziato per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro.
  Fa presente che la scheda tecnica evidenzia che con lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, il cui onere inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento GMLRS-ER ed alle rinnovate esigenze della Forza armata, a condizioni economiche 2024, in complessivi 802,3 milioni di euro.
  Rende noto che la seconda fase, oggetto dello schema di decreto in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2031, reca quindi un costo complessivo stimato in 384,1 milioni di euro. In proposito, rileva che il programma approvato con il decreto n. SMD 20/2020 non risultava suddiviso in fasi, ma era stato interamente autorizzato e finanziato per l'ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro.
  Ciò posto, rileva l'opportunità, in via preliminare, di acquisire un chiarimento dal Governo in ordine al rapporto tra il programma approvato con il decreto n. SMD 20/2020 e quello in esame, che sembrerebbe costituire un'autonoma integrazione del precedente programma, in linea, peraltro, con quanto indicato nelle premesse dello schema di decreto in esame.
  Tanto premesso, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima parte della citata seconda fase, dotata di autoconsistenza e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'annoPag. 80 2031. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 60 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 324,1 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previo rifinanziamento degli interventi stessi. In coerenza con quanto testé rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla Pag. 81necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima parte della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma oggetto dello schema di decreto in esame rappresenta un'integrazione del programma SMD 20/2020, il cui onere complessivo, inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento e alle rinnovate esigenze dell'Esercito italiano, per un valore complessivo pari a 802,3 milioni di euro.
  Ciò posto, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. Osserva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Sottolinea, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi Multiple Launch Rocket System (MLRS) (Atto n. 210);

   premesso che:

    nelle premesse dello schema di decreto in esame si rappresenta che il programma pluriennale oggetto del presente provvedimento rappresenta l'integrazione dell'impresa autorizzata con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2021, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, ha uno sviluppo pluriennale dal 2021 al 2032 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro;

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio Pag. 82nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2031, comporterà un onere complessivo stimato in 384,1 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2031, determinerà un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 324,1 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento della seconda fase programma, per il restante valore di 324,1 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma oggetto dello schema di decreto in esame rappresenta un'integrazione del programma SMD 20/2020, il cui onere complessivo, inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento e alle rinnovate esigenze dell'Esercito italiano, per un valore complessivo pari a 802,3 milioni di euro;

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Pag. 83

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.
Atto n. 211.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in oggetto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a dotare l'Esercito di una soluzione che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e precisione, la capacità per gli obici da 155 millimetri.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame ha ad oggetto la seconda fase del programma avviato con l'adozione del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, che reca un costo complessivo stimato in 235 milioni di euro.
  Segnala che la prima fase del programma, approvata con il citato decreto n. SMD 28/2021, ha uno sviluppo pluriennale di nove anni, dall'anno 2021 al 2029, già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro.
  Fa presente che la seconda fase, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, reca un costo complessivo stimato in 162 milioni di euro.
  In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima parte della citata seconda fase. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
  Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, osserva che gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 10 milioni per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 16 milioni di euro per l'anno 2029, 15 milioni di euro per l'anno 2030 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032.
  Al riguardo, nel rilevare che il predetto cronoprogramma prospetta che gli oneri per l'attuazione della prima parte della seconda fase del programma si determinino a partire dall'anno 2026, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del Pag. 84presumibile avvio del piano di sviluppo pluriennale della seconda fase nel corso dell'anno 2025, circostanza che è stata peraltro già evidenziata anche con riferimento al programma d'arma SMD 16/2024.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento della seconda fase del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 82 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finanziari finalizzati al completamento delle dotazioni. Rileva che i relativi interventi potranno pertanto essere contrattualizzati solo a seguito del loro previo rifinanziamento. In coerenza con quanto testé rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere Pag. 85sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima parte della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
  Rileva, peraltro, che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Ciò posto, evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Fa, inoltre, presente che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  Chiarisce, infine, che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, del presumibile avvio della seconda fase del programma nel corso dell'anno 2025, senza l'indicazione di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, deve riferirsi all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (Atto n. 211);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento è suddiviso in più fasi, la prima delle quali, ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 febbraio 2022, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, ha uno sviluppo pluriennale dal 2021 al 2029 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro;

    oggetto del presente provvedimento è la seconda fase del citato programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, che comporterà un onere complessivo stimato in 162 milioni di euro;

    la seconda fase del citato programma sarà suddivisa in più parti, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 82 milioni di euro;

Pag. 86

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento della seconda fase programma, per il restante valore di 82 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, del presumibile avvio della seconda fase del programma nel corso dell'anno 2025, senza l'indicazione di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, deve riferirsi all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre».
Atto n. 212.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

Pag. 87

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello Strumento Militare Terrestre».
  Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
  Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto segnalano che il programma in esame è finalizzato al rinnovamento della componente pesante delle Forze armate, con l'acquisto di un numero massimo di 132 Main Battle Tank di nuova generazione, che consentiranno di esprimere due reggimenti carri e soddisfare le esigenze degli istituti di formazione, nonché di un numero massimo di 140 Main Battle Tank di nuova generazione, in versioni derivate recupero, soccorso, gittaponte e pioniere.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2038, comporta un costo complessivo stimato in 8.246 milioni di euro.
  In tale quadro, ritiene necessario anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, dotata di autoconsistenza e il cui avvio è previsto nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2038. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 5.510 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In particolare, fa presente che le occorrenti risorse finanziarie saranno attinte dal piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 207,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 369,81 milioni di euro per l'anno 2028, a 630,41 milioni di euro per l'anno 2029, a 891,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 537 milioni di euro per l'anno 2031, a 436 milioni di euro per l'anno 2032, a 394,62 milioni di euro per l'anno 2033, a 538 milioni di euro per l'anno 2034, a 534,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 380 milioni di euro per l'anno 2036, a 300 milioni di euro per l'anno 2037 e a 180 milioni di euro per l'anno 2038. Rileva che le predette risorse finanziarie saranno altresì attinte dal piano gestionale n. 40 dello stesso capitolo 7120, quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 5 milioni di euro per l'anno 2029, a 7 milioni di euro per l'anno 2030, a 5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 8 milioni di euro per l'anno 2032.
  Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 40 presenta uno stanziamento pari a 303.400.511 euro per l'anno 2024, a 195.200.096 euro per l'anno 2025 e a 113.100.000 euro per l'anno 2026.Pag. 88
  Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 2.736 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, segnala che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
  Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
  Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
  Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse. Ritiene che tale conferma sia utile con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse allocate sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dell'ammontare dei pagamenti previsti per le annualità successive al 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programmaPag. 89 in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
  Evidenzia, peraltro, che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
  Ciò posto, rappresenta che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato “Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre” (Atto n. 212);

   premesso che:

    il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 8.246 milioni di euro;

    il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2038, determinerà un costo complessivo di 5.510 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 2.736 milioni di euro;

    lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali n. 3 e n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    il completamento del programma, per il restante valore di 2.736 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

    nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

Pag. 90

    in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

    le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

    all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.