ALLEGATO 1
5-02211 Fenu: Dati relativi ai crediti d'imposta compensati, nonché ai crediti che non possono più essere utilizzati in compensazione o ceduti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, facendo seguito all'interrogazione n. 5-01625 del 13 novembre 2023, con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito una tabella relativa all'utilizzo dei crediti di imposta edilizi da ottobre 2020 al 14 novembre 2023, chiede un aggiornamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, chiede di sapere «quale sia ad oggi, per ciascuna tipologia di bonus e distinguendo il dato per anno di maturazione, l'ammontare complessivo dei crediti compensati rispetto al totale dei crediti maturati nonché l'ammontare dei crediti residui che non possono essere più utilizzati in compensazione o ceduti a terzi».
Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si riportano in allegato gli elementi forniti con l'indicazione degli anni 2020 e 2021 accorpati, aggiornati con i dati risultanti dalle comunicazioni delle cessioni nel frattempo acquisite.
Per quanto riguarda i crediti fruiti in compensazione tramite modello F24, la seconda parte del prospetto contiene i dati definitivi dei crediti fruiti nel 2023 e i dati delle fruizioni del 2024 alla data del 25 settembre 2024.
ALLEGATO 2
5-02237 Braga: Regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri dipendenti di società svizzere delle quali detengono partecipazioni qualificate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che la Guardia di Finanza, Compagnia di Olgiate Comasco, ha iniziato a svolgere un'attività di accertamento nei confronti di lavoratori frontalieri con la Svizzera, i quali detengono partecipazioni qualificate nelle Società a garanzia limitata (SAGL) e svolgono un'attività lavorativa presso le stesse SAGL, contestando ai soggetti interessati l'assenza dei requisiti caratterizzanti il lavoro subordinato conseguentemente richiedendo ai citati lavoratori, con i processi verbali di constatazione, il recupero a tassazione in Italia dei redditi a partire dai cinque anni precedenti il corrente periodo d'imposta.
Gli interroganti fanno, altresì, presente che da tale attività di verifica sono derivati diversi contenziosi con l'Agenzia delle entrate di Como, alcuni ancora in corso, altri definiti attraverso un concordato con adesione.
A parere degli interroganti, dalle predette attività di controllo, condotte senza alcuna consultazione con l'autorità svizzera, ne sarebbe scaturita una discriminazione tra i soggetti interessati e i soggetti residenti in Svizzera.
Tanto premesso, gli stessi chiedono di sapere se «non si ritenga opportuno affrontare la questione attraverso un urgente tavolo di lavoro, che coinvolga anche la Confederazione elvetica, sospendendo, nelle more della conclusione dei lavori di coordinamento, l'attività di accertamento da parte della Guardia di finanza (...) chiarendo che le disposizioni tributarie in materia del contendere non possono avere effetto retroattivo e pertanto che le eventuali modifiche normative si applichino solamente per il futuro».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, in linea generale, nell'espletamento delle attività di verifica e accertamento, gli organi della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate non sono sottoposti a un obbligo di consultazione con autorità fiscali estere.
Le richiamate attività di controllo, poste in essere dall'Agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, hanno riguardato esclusivamente soggetti residenti in Italia che hanno applicato, erroneamente, il regime agevolato dei lavoratori frontalieri.
Più in particolare, avuto riguardo al torni di tempo indicato, va precisato che, in base al combinato disposto dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, sottoscritta a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, e, da ultimo, del decreto ministeriale 7 dicembre 2021, i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori residenti:
in uno dei Comuni italiani «il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese» (cfr. l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 7 dicembre 2021), che si recano in Svizzera per svolgere attività di lavoro dipendente in via esclusiva e continuativa Pag. 62(cosiddetti «frontalieri di fascia»), sono imponibili esclusivamente in Svizzera;
in un comune situato oltre la fascia di 20 chilometri dal confine, a fronte dell'attività prestata in Svizzera, sono imponibili anche in Italia, con applicazione di una franchigia di euro 7.500, prevista dall'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017).
Dal momento che i contribuenti in oggetto detengono quote societarie di società svizzere (SAGL) a ristretta base partecipativa – con le quali hanno sottoscritto contratti qualificati come di lavoro dipendente e, nel contempo, nella maggior parte dei casi, ricoprono anche il ruolo di amministratori – la contestazione dell'assenza di un effettivo rapporto di subordinazione tra la società svizzera a ristretta base azionaria e il socio italiano si fonda sul disposto del comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ai sensi del quale, per la configurazione del reddito da lavoro dipendente, la prestazione di lavoro deve essere effettuata non solo alle dipendenze ma anche sotto l'effettiva direzione di altri soggetti.
Alla luce della cennata disposizione del TUIR, deve registrarsi l'insussistenza di un rapporto di subordinazione tra socio e società ogni qual volta il socio abbia, in conseguenza della quota di partecipazione al capitale sociale, poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori.
Si evidenzia che le attività di controllo in questione hanno riguardato, ad oggi, una ventina di contribuenti, la maggior parte dei quali ha definito la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso speciale ex articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, o in accertamento con adesione, con il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, di interessi e di sanzioni.
Risultano attualmente pendenti quattro contenziosi, per uno dei quali è stata emessa sentenza, favorevole all'Agenzia delle entrate, dall'adita Corte di giustizia tributaria di I grado.
Alla luce di quanto suesposto, il principio di non discriminazione, contenuto nell'articolo 25, paragrafo 1, della citata Convenzione Italia-Svizzera non appare pregiudicato dalle attività di controllo poste in essere.
Detto principio vieta agli Stati contraenti di trattare in modo diverso, rispetto ai propri cittadini, i cittadini dell'altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione dei primi. In altri termini, il principio di non discriminazione viene in rilievo solo laddove l'Italia dovesse applicare ai cittadini svizzeri un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai cittadini italiani. Nel caso di specie, ciò non si verifica, in quanto la riqualificazione del loro rapporto di lavoratore dipendente avviene in applicazione della nozione domestica di redditi di lavoro dipendente.
Non appare emergere dall'azione delle autorità fiscali nazionali neanche la prospettata lesione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, recato dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Infatti, sulla materia in argomento non si rinvengono disposizioni di nuova introduzione applicate retroattivamente dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si precisa che le uniche disposizioni di recente introduzione, applicabili ai rapporti tra l'Italia e la Svizzera, sono quelle contenute nel nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Tale ultimo Accordo – non richiamato nell'interrogazione parlamentare in oggetto – si applica a partire dal 1° gennaio 2024, ossia successivamente ai periodi d'imposta che risultano interessati dai controlli della Guardia di Finanza, e prevede un regime transitorio, in base al quale continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'Accordo del 1974 ai lavoratori frontalieri che integrino determinati requisiti. Nel caso di specie l'AmministrazionePag. 63 finanziaria, come anzidetto, ha accertato che l'attività effettivamente svolta dai soggetti sottoposti al controllo non integrava i requisiti per poter essere considerata come attività di lavoro dipendente, procedendo alla riqualificazione del reddito ai fini della sua corretta tassazione.
ALLEGATO 3
5-02882 Serracchiani: Sulla disciplina introdotta dall'articolo 12 della legge n. 21 del 2024 in materia di lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, appare opportuno ricordare che tra le finalità perseguite dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta legge capitali) vi è quella di rendere più attrattivo il sistema del mercato dei capitali italiano, tramite interventi mirati, volti a correggere i problemi maggiormente sentiti dagli operatori e inoltre, mediante il conferimento di una delega al Governo, provvedere ad una completa revisione dell'intero impianto normativo del Testo Unico della Finanza, per aggiornarlo e innovarlo, ove necessario.
L'opera di ammodernamento ed efficientamento dell'ordinamento finanziario è stata – e continuerà ad essere – condotta secondo un metodo che contempla l'ascolto e il confronto con le parti interessate, portatrici di interessi propri, meritevoli di tutela, ma che nella loro legittima eterogeneità necessitano di essere composti e bilanciati.
In tale contesto, come noto, al fine di attuare la delega per la riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) recata dall'articolo 19 della legge capitali, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un apposito Comitato, a cui partecipano rappresentanti della Consob e della Banca d'Italia nonché qualificati docenti universitari, che ha il compito di assicurare il coordinamento delle attività, elaborando proposte tecniche o normative inerenti alla disciplina dei mercati di capitali.
Nell'ambito di tali attività, il Comitato di coordinamento sta valutando anche la problematica attinente alla governance societaria.
Tanto premesso il Governo, qualora si dovesse manifestare l'opportunità di un intervento legislativo in materia, a tanto si riserva di provvedere in coerenza con le indicazioni del Parlamento rese nell'ambito del procedimento parlamentare di approvazione della legge 5 marzo 2024, n. 21.
ALLEGATO 4
5-02921 Centemero: Abilitazione dei revisori legali dei conti a sottoporre ad attestazione la rendicontazione societaria di sostenibilità.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, si evidenzia, preliminarmente, che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.
Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.
In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.
A tal fine giova segnalare che il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata, nel decreto ex articolo 6, comma 1-bis, in corso di predisposizione, tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.
ALLEGATO 5
5-02944 Patriarca: Requisiti per la fruizione della detrazione fiscale «Sismabonus acquisti».
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ricorda come il 31 dicembre 2024 scada il termine per fruire della detrazione – c.d. «sismabonus acquisti (Sa)» – riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione, eseguite da imprese immobiliari che provvedono entro 30 mesi alla successiva alienazione e per le quali derivi una riduzione del rischio sismico e il passaggio ad una o a due classi di rischio.
L'interrogante fa, altresì, presente che l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 14 del 2024, nel confermare l'accesso immediato alle agevolazioni «sismabonus acquisti» per la compravendita di unità immobiliari collaudate e accatastate almeno in categoria F3 entro il 2024, non fornisce indicazioni sulla modalità di atto definitivo da stipulare entro tali scadenze o su quali procedure debbano seguire gli acquirenti privati e le imprese.
L'Onorevole interrogante richiama, inoltre, la risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 189 del 2024, la quale conferma una costante impostazione in base alla quale le attestazioni di conformità (accatastamento, collaudi, asseverazioni B1 e B2, agibilità) non sono soggette a un termine perentorio rilevante fiscalmente per l'ottenimento del sismabonus acquisti, essendo sufficiente che risultino depositate al momento dell'esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza ricorrere all'istituto della remissione in bonis.
Tanto premesso, lo stesso chiede di sapere «se non (si) ritenga opportuno adottare iniziative volte a confermare la possibilità di fruire del sismabonus acquisti per gli atti di vendita delle unità immobiliari purché fatturate, sostenute le spese e rogitate entro il 2024, a prescindere dalla presenza delle attestazioni di conformità entro il 2024, individuando altresì quale tipo di atto definitivo debba essere stipulato entro tale data ai fini dell'accesso al sismabonus acquisti».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La detrazione, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – c.d. «sismabonus acquisti», spetta a condizione che le imprese di costruzione o di ristrutturazione «provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile» e che la detrazione stessa compete, esclusivamente, «all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».
Con la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E, citata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia delle entrate ha precisato – ribadendosi i chiarimenti contenuti nella circolare 26 giugno 2023, n. 17/E – che, ai fini dell'agevolazione fiscale in commento, occorre, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che «entro il termine di vigenza dell'agevolazione sia stipulato l'atto di compravendita».
Nel medesimo documento di prassi, è stato evidenziato che, «Considerato che ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di Pag. 67una o di due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni siano rilasciate “all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia» specificando, infine, che «il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali».
In altri termini, come confermato dal citato documento di prassi, ai fini della fruizione del cosiddetto «sismabonus acquisti», è necessario che l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, da parte dell'impresa venditrice, sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione (attualmente entro il 31 dicembre 2024), con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all'acquirente entro la predetta data.
Inoltre, come precisato con la risposta all'istanza di interpello n. 189 pubblicata il 1° ottobre 2024, è necessario che le attestazioni – all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo – della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, di cui agli allegati B1 e B2 delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, risultino depositate allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e consegnate, in copia, al committente al momento dell'esercizio del diritto alla detrazione.