ATTI DEL GOVERNO
Martedì 15 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 13.
Variazione nella composizione della Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica che, per il gruppo Azione – popolari europeisti riformatori – renew Europe, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio D'Alessio.
Pag. 20Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Nomina n. 54.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, avvia l'esame della proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Ricorda che – a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 ottobre prossimo.
Prima di prendere la parola in qualità di relatore, ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere della Commissione parlamentare competente, che può procedere all'audizione della persona designata.
Rammenta che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, il prof. Felice Maurizio D'Ettore è stato nominato Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, unitamente all'Avv. Irma Conti e al prof. Mario Serio quali componenti del collegio (AG 19, 20 e 21).
Come è noto, il 22 agosto 2024 è venuto a mancare il prof. D'Ettore. Pertanto, in conformità all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, si è resa necessaria la sua sostituzione; e successivamente è quindi stata deliberata dal Consiglio dei Ministri la proposta di nomina del dott. Turrini Vita per ricoprire tale incarico.
L'articolo 7 del citato decreto-legge ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e ha attribuito a tale organo il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.
Il citato organo opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.
Il Garante nazionale è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili.
I suoi membri sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I componenti del Garante nazionale sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo.
Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.
Il Garante non svolge funzioni giurisdizionali ma vigila su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.Pag. 21
In sintesi, l'organo in questione svolge le seguenti funzioni:
vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali;
visita, senza di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; accede senza restrizioni nei locali dei centri di permanenza per i rimpatri;
richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
valuta i reclami ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario);
verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti degli stranieri trattenuti presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché presso i locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, ai sensi della vigente normativa, dai soggetti trattenuti nei citati centri di permanenza per i rimpatri e nei locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza;
trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Si ricorda inoltre che il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai citati centri di permanenza per i rimpatri e ai locali per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, quando particolari circostanze lo richiedano e che la delega ha una durata massima di sei mesi.
Conclusivamente, quanto ai requisiti professionali del dott. Turrini Vita, rinvia al curriculum allegato al documento n. 54 assegnato alla Commissione.
Ricorda inoltre che a seguire si svolgerà l'audizione del dottor Riccardo Turrini Vita.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di nomina con la relativa votazione ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 15 ottobre 2024.
Pag. 22Audizione informale del dottor Riccardo Turrini Vita nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Nomina n. 54).
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 15 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.15.
Sull'ordine dei lavori.
Ciro MASCHIO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, ad esaminare l'Atto del Governo n. 196 – essendovi una richiesta dei gruppi in tal senso ed essendo chiamata la Commissione ad esprimere il parere su di esso entro il prossimo 20 ottobre – e di procedere, poi, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 30 Brambilla e quindi all'ulteriore punto all'ordine del giorno.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.
Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come la collega Ascari – non ancora presente in aula – avesse preannunciato l'intenzione di illustrare la proposta alternativa di parere che il gruppo si accinge a presentare. Auspica che tale anticipazione non pregiudichi la possibilità per la collega di intervenire.
Ciro MASCHIO, presidente, assicura che sarà consentito alla deputata Ascari di partecipare al dibattito.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, anche in esito alle interlocuzioni intercorse con il relatore per la 2a Commissione del Senato, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il gruppo Movimento 5 stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).
Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come la proposta di parere del relatore non sia stata anticipata ai gruppi di opposizione che pertanto non sono in grado di potersi esprimere immediatamente in maniera compiuta su di essa.
Sulla base di quanto esposto dal relatore, rileva, inoltre, come la proposta di parere appena illustrata suggerisca al Governo numerosi e rilevanti modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, che investono aspetti particolarmente delicati della materia.
Rammenta di aver già avanzato alla presidenza la richiesta di invitare i relatori di maggioranza a prestare maggiore attenzione all'esigenza delle minoranze di esaminare per tempo le proposte di parere, in particolare su provvedimenti complessi e politicamente delicati.
In relazione al provvedimento in esame, evidenzia, invece, che alle interlocuzioni che hanno portato alla redazione della proposta di parere hanno partecipato soltanto i gruppi di maggioranza e che le opposizioni ne hanno conosciuto i contenuti solo nella seduta odierna.
Rileva come tale mancanza di rispetto costringa i gruppi di opposizione a presentare esclusivamente proposte alternative di parere nettamente contrarie al provvedimento, senza metterli nella possibilità di valutare le eventuali osservazioni avanzate dal relatore.Pag. 23
Nel ricordare come il Partito Democratico avesse già espresso la propria contrarietà alla norma di delega, fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3). Chiede, tuttavia, che la votazione sia rinviata, al fine di consentire alle forze politiche di approfondire la proposta del relatore, anche al fine della eventuale presentazione di una diversa proposta alternativa.
Ciro MASCHIO, presidente, rileva come a suo avviso, i tempi pur limitati a disposizione della Commissione consentirebbero comunque di accedere alla richiesta di un rinvio della votazione, purché breve, ove vi sia un consenso in tal senso.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, ritiene che si possa proceda alla votazione della proposta di parere anche in una successiva seduta, non essendovi in alcun modo da parte sua l'intenzione di forzare i tempi di esame del provvedimento su cui ricorda che comunque i gruppi di opposizione si sono già chiaramente espressi in senso contrario, così come anche sulla norma di delega. Reputa opportuno tale rinvio anche al fine di consentire a tutti di approfondire i contenuti delle proposte alternative di parere.
Insiste, comunque, affinché la Commissione si esprima nella giornata di domani, anche considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere.
Ciro MASCHIO, presidente, rileva nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto della disponibilità del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che verrà convocata nella giornata di domani.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Martedì 15 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di giovedì 14 marzo sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7, ed è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.
Ricorda, altresì, che lo scorso 9 ottobre la relatrice, onorevole Brambilla, e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative da esaminare. Rammenta, inoltre, che nella medesima seduta la relatrice ha proposto la riformulazione di alcune proposte emendative.
Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento 10.016 della relatrice e che nella seduta odierna la relatrice ha presentato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice precedentemente accantonato (vedi allegato 4). Comunica, infine, che la relatrice ha testé presentato l'articolo aggiuntivo 10.0100 (vedi allegato 5).
Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, con riguardo al suo articolo aggiuntivo 10.0100 avverte che vi è un'intesa tra i gruppi nel senso di rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.
Ingrid BISA (LEGA), in ragione delle proposte di riformulazione presentate dalla relatrice nella scorsa seduta, ritira gli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3.
Devis DORI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 1.01 a sua prima firma, ricorda che nel corso del ciclo di audizioni informali svolto Pag. 24sul provvedimento in esame, tutti i soggetti auditi hanno concordato sulla necessità di integrare il testo della proposta di legge C. 30 Brambilla, adottato come testo base, con il contenuto della abbinata proposta di legge C. 468 Dori. Fa presente, pertanto, che le proposte emendative a sua firma riproducono le diverse parti del testo della propria proposta di legge.
Con riferimento alla proposta emendativa in esame, sottolinea come essa sia volta principalmente a porre in correlazione gli atti di crudeltà nei confronti degli animali e la pericolosità sociale dell'agente, che potrebbe finanche sfociare in atti violenti nei confronti delle persone.
Pur condividendo l'impianto generale della proposta di legge C. 30 Brambilla, che ha il merito di inasprire le pene previste per i reati contro gli animali, ritiene necessario modificare il n. 11-quinquies dell'articolo 61 del codice penale per estendere anche ai fatti commessi contro gli animali la circostanza aggravante comune prevista per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commessi in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
Adducendo esclusivamente a ragioni politiche la contrarietà del parere sulla proposta emendativa in discussione, ne chiede l'accantonamento ed invita la maggioranza e il Governo a riflettere sulla necessità di non considerare i reati contro gli animali come di dignità inferiore rispetto agli altri.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 1.01.
Devis DORI (AVS), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.02, evidenzia come esso modifichi l'articolo 133 del codice penale in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena.
Rileva come sia opportuno che i magistrati nell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione dell'entità della pena, previsto ai sensi dell'articolo 132 del codice penale, tengano conto della gravità del reato anche con riferimento alla gravità del danno o del pericolo cagionato all'animale.
Chiede, quindi, l'accantonamento della proposta emendativa in esame al fine di un'ulteriore valutazione da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 1.02.
Ciro MASCHIO, presidente, essendo già convocata per le ore 14.40 una seduta delle Commissioni riunite II e VI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 15 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Atto n. 213.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 1° dicembre 2024, ai sensi della relativa norma di delega.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, preliminarmente, ricorda che il citato decreto legislativo ha attuato la delega contenuta nella c.d. «riforma Cartabia del processo civile» (legge 206 del 2021), apportando significative modifiche alla disciplina della mediazione e a quella della negoziazione assistita da avvocati contenute, rispettivamente,Pag. 25 nel decreto legislativo n. 28 del 2010 e nel decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Con lo schema in esame il Governo dà attuazione alla potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo, conferita dalla citata legge n. 206 del 2021 per i due anni successivi alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo con cui è stata esercitata la delega in via principale.
Il termine per l'espressione del parere scade il 1° dicembre 2024.
L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010, recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La lettera a) modifica l'articolo 3, comma 4, al fine di precisare che gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto del nuovo articolo 8-ter.
La lettera b), numero 1), interviene sull'articolo 5, chiarendo che l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della sola domanda introduttiva del giudizio e non anche della domanda riconvenzionale, posto che la formulazione precedente – che faceva riferimento in generale alla «domanda giudiziale» – ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi.
La lettera b), numero 2), integra l'elenco previsto dall'articolo 5, inserendo tra le procedure alternative previste dalle leggi speciali che soddisfano la condizione di procedibilità giudiziale anche la soluzione non giurisdizionale delle controversie che rientrino nell'ambito di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recata dalla legge n. 249 del 1997.
La lettera c) modifica l'articolo 5-ter, in materia di legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio, al fine di chiarire che il verbale redatto dal mediatore costituisce un atto separato dall'accordo, stabilendo che quest'ultimo è allegato – e non trasfuso – nel verbale.
La lettera d) modifica l'articolo 5-quater, comma 1, con riguardo alla mediazione demandata dal giudice, stabilendo che l'ultimo momento utile in cui il giudice possa disporre l'esperimento di un tentativo di conciliazione è al momento della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione – che conclude la fase di trattazione davanti al giudice – in luogo del momento della precisazione delle conclusioni, come previsto dal testo vigente.
La lettera e) sostituisce l'articolo 6 al fine di aumentare la durata del procedimento di mediazione da tre a sei mesi, che, come specificato nella Relazione illustrativa, «non costituisce un termine minimo obbligatorio, potendo essere ridotto» dalle parti. Viene prevista, altresì, la possibilità di proroga della durata del procedimento per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un giudizio pendente, in cui viene prevista un'unica proroga non superiore a tre mesi.
Il comma 3 del nuovo articolo 6 stabilisce, inoltre, che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale e indica i diversi dies a quo di decorrenza dei suddetti termini di durata del procedimento. Infine, riprendendo sostanzialmente quanto previsto a legislazione vigente, il nuovo testo stabilisce che la proroga del termine deve risultare da accordo scritto tra le parti e che, nei casi di pendenza del giudizio, le parti comunichino al giudice la proroga producendo in giudizio il suddetto accordo scritto o il verbale da cui esso risulta.
La lettera f) introduce all'articolo 8 il nuovo comma 4-bis, al fine di stabilire che la delega a partecipare ad un incontro di mediazione debba essere conferita tramite un atto sottoscritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante. Tuttavia, quando la mediazione riguarda contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato: in proposito la Relazione illustrativa specifica che tale facoltà è rimessa alla «valutazione operata dal delegante stesso avuto riguardo alle circostanze concrete».Pag. 26
La lettera g) sostituisce l'articolo 8-bis, recante la disciplina della mediazione in modalità telematica. Al comma 1 del nuovo articolo 8-bis viene specificato che la scelta della mediazione in forma telematica deve essere oggetto di accordo tra le parti. Si segnala che il vigente comma 2, recante la disciplina della partecipazione in videoconferenza agli incontri di mediazione, viene implicitamente abrogato dall'introduzione dell'articolo 8-ter (di cui alla lettera h)): la Relazione illustrativa chiarisce, infatti, che non è risultata sufficientemente chiara «la distinzione, e la non necessaria coincidenza, tra la mediazione “telematica”, ossia i cui atti sono interamente digitalizzati, e la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione (sia essa interamente digitalizzata, sia essa svolta con modalità analogiche) avvalendosi di sistemi di videoconferenza da remoto». La novella espunge, inoltre, la disposizione che stabilisce che il documento conclusivo sia unico e redatto in formato nativo digitale e dispone, altresì, in merito alla formazione, alla sottoscrizione, al deposito nonché alla comunicazione del documento digitale conclusivo del procedimento di mediazione.
La lettera h), come anticipato, introduce il nuovo articolo 8-ter, che prevede la disciplina inerente alla partecipazione a distanza agli incontri nel corso della mediazione, stabilendo che le firme degli atti formati nel corso di tali incontri siano apposte nel rispetto del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e di quanto previsto dal summenzionato articolo 8-bis. Viene, altresì, precisato che le parti possono stabilire che le firme siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore solo nei casi di mediazione che non si svolga con modalità telematica. Infine, le parti sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente per fare in modo che gli atti formati durante un incontro con partecipazione a distanza – da parte di alcune o tutte le parti – siano firmati senza indugio.
La lettera i) modifica l'articolo 11, commi 4, 5 e 6, recante la disciplina della conclusione del procedimento di mediazione, specificando, in primis, che l'accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo e coordinando, altresì, tale disposizione con la disciplina della mediazione in modalità telematica prevista al citato articolo 8-bis.
Viene, inoltre, inserito un nuovo comma 4-bis volto a stabilire che, in caso di mancato raggiungimento della conciliazione, la domanda giudiziale debba essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall'articolo 8, comma 2, e che tale termine decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
La lettera l) reca una modifica di carattere formale all'articolo 11-bis.
La lettera m) novella l'articolo 12, concernente l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'accordo, prevenendo, al comma 1, che l'avvocato possa dichiarare la conformità dell'accordo all'originale, quando il documento sia trasmesso dall'avvocato all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche. Il comma 1-bis stabilisce, invece, che l'accordo è omologato con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione qualora le parti aderenti alla mediazione non siano tutte assistite da avvocati. Viene introdotto, infine, il nuovo comma 1-ter relativo agli accordi relativi a controversie transfrontaliere.
La lettera n) reca una modifica all'articolo 12-bis, al fine di specificare che il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, nell'ipotesi in cui essa non abbia partecipato al primo incontro della mediazione, laddove il testo vigente si riferisce, con formula più generale, alla mancata partecipazione alla mediazione.
La lettera o) modifica l'articolo 15-bis per prevedere che il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione è assicurato, oltre che al cittadino italiano non abbiente, anche allo straniero regolarmente soggiornante, all'apolide, nonché a enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Al riguardo, si evidenzia che la relazione illustrativa rimarca che «non sono Pag. 27sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ricomprendere la posizione del cittadino comunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano nella definizione di “straniero regolarmente soggiornante”».
La lettera p) novella l'articolo 15-quinquies, in materia di procedura per ottenere l'istanza per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato –, introducendo il comma 1-bis, secondo cui l'interessato deve produrre la documentazione necessaria ove richiesto dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente. Quest'ultimo, ai sensi del nuovo comma 2-bis, trasmette all'ufficio finanziario gli atti relativi all'ammissione al patrocinio per l'espletamento delle relative verifiche.
Ancora, viene soppresso, al comma 3, l'obbligo di scegliere l'avvocato tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione e, conseguentemente, viene introdotto il nuovo comma 3-bis che specifica che non competono le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi all'avvocato iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello che comprende territorialmente la sede dell'organismo di mediazione.
La lettera q) modifica l'articolo 15-septies, concernente gli effetti dell'ammissione anticipata e la sua conferma, stabilendo che l'interessato, se richiesto dal Ministero, debba produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di conferma.
La lettera r) modifica i commi 1-bis e 2 dell'articolo 16, recante disposizioni inerenti agli organismi di mediazione e ai formatori, prevedendo una distinzione tra i requisiti di serietà che devono essere posseduti dagli enti privati e dagli enti pubblici al fine di essere abilitati a costituire organismi per la gestione del procedimento di mediazione.
In primo luogo, viene novellato il comma 1-bis al fine di stabilire che per gli enti privati costituisce requisito di serietà la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti. Per gli enti pubblici, invece, è richiesta la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei predetti servizi.
In secondo luogo, la medesima lettera modifica il comma 2 del citato articolo 16 specificando che il registro degli organismi di mediazione e tutti gli elenchi sono gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia ed espungendo alcune disposizioni di carattere transitorio.
La lettera s) modifica il comma 1 dell'articolo 16-bis recante i requisiti degli enti di formazione, richiamando i requisiti richiesti per gli organismi di mediazione elencati dal citato articolo 16, limitando il richiamo ai soli commi 1-bis, lettera a), e 1-ter. Pertanto, per gli enti di formazione rimangono fermi i requisiti di onorabilità, ma non viene più richiesto che essi debbano svolgere esclusivamente l'attività di formazione.
Da ultimo, la lettera t) modifica il comma 2 dell'articolo 17, specificando che l'accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo anche in materia di regime tributario degli atti relativi al procedimento di mediazione, analogamente alle altre novelle contenute nel provvedimento in esame.
L'articolo 2 modifica il Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si divide in due sezioni: la sezione I reca norme procedurali per la negoziazione assistita mentre la sezione II riguarda la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita.
In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 2 al fine di adeguarne la terminologia alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha sostituito, a partire dalla rubrica, la locuzione «negoziazione assistita da uno o più avvocati» con «negoziazione assistita da avvocati», rimarcando in tal modo che la Pag. 28parte può essere assistita anche da un solo avvocato. In particolare, tale adeguamento riguarda il comma 5, con la specificazione che la convenzione di negoziazione assistita viene conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato (anziché uno o più avvocati).
La lettera b), pur se formalmente sostituisce l'articolo 2-bis, dedicato alla negoziazione assistita in modalità telematica, in realtà ne modifica soltanto in parte il testo, al fine di precisare, da un lato che gli atti del procedimento sono formati e sottoscritti in modalità digitale e, dall'altro lato, al fine di disciplinare la trasmissione del documento informatico contenente l'accordo conclusivo, conseguentemente sopprimendo la parte che prevedeva la trasmissione dell'atto via PEC, nonché di stabilire che ciascuna parte può sempre fare richiesta di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
La lettera c) modifica il comma 3-ter dell'articolo 6, rinviando alle modalità di trasmissione dell'accordo descritte all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge anche per i casi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.
La lettera d) modifica l'articolo 11, in materia di raccolta dei dati, per stabilire, in primo luogo, che la trasmissione di copia dell'accordo al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto (ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati), a cura dei difensori che lo hanno sottoscritto, debba avvenire per il tramite del Consiglio nazionale forense. Quest'ultimo, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa ha sviluppato e messo a disposizione degli avvocati una piattaforma unica nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita e la trasmissione degli stessi ai Consigli dell'ordine degli avvocati i cui costi, come sottolineato nella relazione tecnica, sono totalmente a carico dello stesso CNF.
Inoltre, si prevede che tale modalità di trasmissione si applichi anche agli accordi relativi alle controversie in materia di lavoro di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 132 del 2014.
La lettera e) interviene sull'articolo 11-bis, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al fine di specificare a quali soggetti viene riconosciuto che, mentre attualmente è assicurata genericamente alla parte non abbiente, con la novella in esame si consente: al cittadino italiano non abbiente; allo straniero regolarmente soggiornante; all'apolide; a enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Al riguardo, nella relazione illustrativa si rimarca che «non sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ricomprendere la posizione del cittadino comunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano nella definizione di “straniero regolarmente soggiornante”».
Viene inoltre estesa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto ex articolo 1, comma 249, della legge n. 190 del 2014.
Ulteriori modifiche in materia di patrocinio a spese dello Stato sono recate dalla lettera f), che, attraverso l'aggiunta di 3 nuovi commi all'articolo 11-quinquies e la soppressione di una parte del comma 3, individua una serie di adempimenti ai fini dell'ammissione anticipata al patrocinio medesimo e precisa taluni aspetti legati alla nomina dell'avvocato, del tutto speculati a quelli previsti dall'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come novellato dall'articolo 1, le lettera p). Si tratta in estrema sintesi all'obbligo di trasmettere la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, di trasmetterne copia all'ufficio finanziario competente per le verifiche, l'eliminazione del vincolo di avvalersi di un avvocato iscritto presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia e la conseguente Pag. 29esclusione del versamento di spese e indennità di trasferta.
Da ultimo, la lettera g) integra il comma 3 dell'articolo 11-septies, in materia di conferma dell'ammissione anticipata, disponendo per l'interessato l'obbligo, se richiesto dal Ministero della giustizia, di trasmettere la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, al fine di consentire al Ministero di svolgere le necessarie verifiche.
L'articolo 3 abroga il comma 20-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che recava la disciplina transitoria – dettata nel periodo della pandemia – relativa allo svolgimento di incontri da remoto nell'ambito delle procedure di mediazione. Il medesimo comma 20-bis dettava, inoltre, una specifica disciplina relativa alla certificazione delle sottoscrizioni dell'accordo di mediazione.
In proposito, nella relazione illustrativa si evidenzia che, ancorché la citata disciplina fosse stata dettata per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione in un circoscritto periodo temporale, la formulazione letterale del secondo periodo del comma 20-bis («Anche successivamente a tale periodo») ha ingenerato dubbi tra gli interpreti circa la possibilità di una sua applicazione anche oltre la cessazione dello stato emergenziale. Pertanto, in considerazione della disciplina introdotta a regime dal testo in esame – all'articolo 8-bis del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, il Governo ha optato per l'abrogazione del citato comma 20-bis.
L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali.
Il comma 1 prevede che le nuove norme in materia di durata dei procedimenti di mediazione dettate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010, come sostituito dallo schema in esame, si applichino ai procedimenti per i quali non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione alla data di entrata in vigore del medesimo schema. In ogni modo, come si evince dalla relazione illustrativa «l'immediata applicabilità del nuovo articolo 6 alle mediazioni non concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, non esonera le stesse dal rispettare il limite complessivo di durata previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo in questione».
Il comma 2, in attuazione delle modifiche recate dal numero 2.1 della lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, demanda la determinazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero. Tale provvedimento deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 5 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.