CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2024
381.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 49

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 196.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Pag. 50

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 2 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che il termine per l'espressione del parere scade il 20 ottobre 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, fa presente che sono in corso interlocuzioni con relatore della 2a Commissione del Senato sul medesimo provvedimento. Pertanto si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima settimana.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 137-bis.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda, preliminarmente, che sullo schema di decreto legislativo la Commissione ha già reso il parere di competenza il 6 agosto 2024 che recava talune osservazioni. La citata norma di delega prescrive che – qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari – trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione.
  Avverte, quindi, che il termine per l'espressione del parere scade il 23 ottobre 2024.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, evidenzia che lo schema in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. «riforma Cartabia del processo civile».
  La citata legge n. 206 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
  Ricorda, preliminarmente, che il medesimo schema di decreto legislativo era già stato trasmesso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato in data 6 marzo 2024 e che la Commissione Giustizia della Camera – dopo aver svolto una approfondita attività conoscitiva sul provvedimento – ha espresso parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024. Parallelamente, la 2ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024.
  Il provvedimento viene nuovamente all'esame della Commissione in virtù del meccanismo del «doppio parere parlamentare» previsto dalla citata norma di delega, secondo cui «qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione».
  In ragione di questa peculiare procedura, la presente relazione si si soffermerà ad illustrare gli elementi di valutazione del Governo – desumibili dalla relazione illustrativa – relativi alle 14 osservazioni (su 31 complessive) formulate dalla CommissionePag. 51 Giustizia della Camera e non recepite dall'Esecutivo, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione puntuale del contenuto complessivo dello schema in discussione.
  Con riferimento all'osservazione n. 2, relativa alla possibilità di innovare l'articolo 40 del codice di procedura civile prevedendo una disciplina ad hoc sulla connessione tra procedimenti assoggettati al nuovo rito speciale di famiglia e procedimenti assoggettati ad altri riti, nella relazione illustrativa il Governo ricorda che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come «debole». Secondo il Governo l'esplicita previsione di un ulteriore principio che consenta la trattazione unitaria di tali procedimenti interverrebbe dunque su una situazione consolidata che, allo stato, non appare determinare dubbi interpretativi e consente la più sollecita e rapida trattazione dei procedimenti in materia di famiglia.
  L'osservazione n. 5 proponeva la modifica dell'articolo 127-ter, primo comma, del codice di procedura civile al fine di prevedere la fissazione di termini distinti per le note scritte e per la replica, in luogo dell'unico termine attualmente previsto, allo scopo di garantire il principio del contraddittorio e considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza di presenza dove è possibile un contraddittorio pieno. In proposito, il Governo ritiene che una simile impostazione determinerebbe una eccessiva dilatazione dei tempi, rilevando che il principio del contraddittorio sarebbe comunque fatto salvo stante la possibilità per il giudice, nell'ambito dei propri poteri di direzione del procedimento, di fissare un'udienza o di concedere termini per replicare in iscritto.
  L'osservazione n. 6 invitava il Governo, all'articolo 127-ter, secondo comma, e 128, ultimo periodo, del codice di procedura civile, – che consentono al giudice di disporre la sostituzione dell'udienza pubblica prevista dall'articolo 128 del codice di procedura civile con le note di trattazione scritta di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, – a verificare la coerenza con il principio dell'equo processo – di cui la pubblicità delle udienze è un corollario – e con gli stessi principi e criteri direttivi di delega. In proposito, il Governo rileva che la disposizione è attuativa del criterio enunciato dall'articolo 1, comma 17, lettera m), della legge n. 206 del 2021, che non opera distinzioni in relazione alla tipologia delle udienze che possono essere sostituite con il deposito di note scritte e che la compatibilità della modifica con il principio dell'equo processo e della pubblicità delle udienze pubbliche è assicurata dalla previsione per cui la sostituzione è consentita solo in assenza di opposizione, che può provenire anche da una sola delle parti e non sarebbe quindi rimessa all'assoluta discrezionalità del magistrato.
  L'osservazione n. 13 invitava il Governo a verificare se siano utilizzate correttamente, all'articolo 350 del codice di procedura civile, le locuzioni di «giudice», «collegio» e «giudice istruttore» al fine di meglio definirne compiti e poteri. In proposito, nella relazione illustrativa si precisa che l'articolo 350 codice di procedura civile si riferisce alla trattazione dell'appello tanto innanzi alla corte d'appello (ipotesi nella quale la trattazione è affidata all'istruttore, se nominato, mentre la decisione è collegiale) quanto davanti al tribunale (in tal caso, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico) come chiarito dal primo comma della disposizione. Il termine «giudice» ha carattere generale e si riferisce all'organo giudicante, pertanto, il Governo afferma che viene correttamente utilizzato al secondo, terzo e quarto comma di tale articolo, in quanto tali disposizioni, nel riferirsi al giudice, sono finalizzate a stabilire la procedura applicabile alla trattazione della causa in grado di appello e non individuano la ripartizione dei compiti e dei poteri attribuiti, innanzi alla corte di appello, al giudice istruttore e al collegio. La suddivisione di tali compiti sarebbe infatti già chiarita con l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 350 codice di Pag. 52procedura civile da parte del decreto legislativo in esame.
  L'osservazione n. 15 invitava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, agli articoli 410 e 412-ter codice di procedura civile, la possibilità di svolgimento in modalità telematica della conciliazione in materia di lavoro, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale. L'Esecutivo precisa di non aver recepito tale osservazione in questa sede in quanto una disposizione in tal senso è stata inserita nel corso dell'esame in sede referente nel disegno di legge in materia di lavoro (A.C. 1532-bis) – attualmente all'esame dell'Assemblea – specificatamente nell'articolo 20.
  L'osservazione n. 16 riguardava l'introduzione nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie di un'udienza ulteriore, prima di quella di trattazione, al fine di tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie (fuori dai casi in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I). Al riguardo, il Governo ha ritenuto che l'introduzione di una ulteriore udienza in via generalizzata e obbligatoria determinerebbe il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso. Inoltre, viene osservato che l'attuale formulazione non esclude, comunque, che il giudice, nell'esercizio dei propri poteri di direzione del processo, possa fissare un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, di ufficio o su richiesta delle parti, nei casi in cui appaia probabile la conciliazione. Conclusivamente, la previsione di un'udienza ulteriore sarebbe contraria rispetto al fine acceleratorio e di concentrazione perseguito dalla riforma, in linea con gli obiettivi PNRR.
  L'osservazione n. 18 invitava il Governo ad intervenire sull'articolo 473-bis.8, terzo comma, codice di procedura civile per chiarire se la nullità degli atti del procedimento ivi prevista debba essere intesa in senso formale o extra-formale. In proposito l'Esecutivo ha ritenuto di dover lasciare all'interprete la qualificazione della nullità – riferita espressamente dalla norma agli atti del procedimento –, considerato anche che le categorie della nullità formale ed extra-formale non trovano riscontro in disposizioni del codice di rito. Inoltre, l'osservazione in esame suggeriva di prevedere una ulteriore modalità di richiesta di nomina del curatore speciale che consenta al minore di esercitare il diritto riconosciutogli dalla legge delega. A tal riguardo, il Governo ha osservato l'assenza di ostacoli alla possibilità che il minore avanzi richiesta di nomina al giudice, ad esempio in sede di ascolto, sottolineando come tale richiesta non è soggetta a requisiti formali e come sia espressamente previsto che in caso di richiesta di minore ultra quattordicenne il giudice debba nominare il curatore. Viene altresì evidenziato che, nel caso in cui non sia pendente un procedimento, l'esigenza di nomina di un curatore speciale può essere rappresentata dal minore nei contesti nei quali si esplica la sua personalità (in ambito scolastico, ad esempio) e veicolata attraverso i servizi sociali o altre istituzioni al Pubblico ministero, il quale a sua volta potrà chiedere la nomina ai sensi degli articoli 79 e 80 del codice di procedura civile.
  L'osservazione 19, con riferimento all'articolo 473-bis.8, terzo comma, codice di procedura civile – che ha previsto l'introduzione della figura del curatore speciale del minore come parte del processo e non ausiliario del giudice –, invitata il Governo a valutare l'opportunità di specificare i compiti e i poteri del medesimo curatore speciale. Come si evince dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto necessaria una specificazione dei poteri di tale soggetto, rilevando che, in quanto parte del processo, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri propri della parte. Viene, inoltre, osservato che, nel caso di attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale, la relativa specificazione è demandata al provvedimento del giudice al fine di consentire Pag. 53ogni necessario adattamento alle esigenze del caso concreto, mentre la codificazione, in via generale, di poteri di rappresentanza sostanziale, avrebbe l'effetto di irrigidire la norma e di creare problemi applicativi per quanto in essa non previsto o rispetto ai poteri puntualmente indicati. Il Governo ritiene pertanto conforme all'interesse del minore continuare a consentire al giudice di valutare se ricorrano ragioni per l'attribuzione al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale.
  L'osservazione n. 21 si riferiva all'articolo 473-bis. 25 del codice di procedura civile – che reca la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio. La Commissione rilevava l'opportunità di prevedere in maniera espressa la possibilità per il curatore speciale di partecipare alle operazioni peritali, compresa la fase in cui il consulente tecnico d'ufficio interloquisce con il minore. Il Governo non ha ritenuto opportuno inserire la richiesta modifica, atteso che la qualità di parte processuale rivestita dal curatore speciale del minore lo abilita alla partecipazione alle attività peritali, come avviene per tutte le altre parti del processo (per le quali una simile specificazione non è prevista).
  L'osservazione n. 24 invitava il Governo a verificare – all'articolo 475 del codice di procedura civile, relativo alla forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale – la necessità dell'inserimento dei dati del titolo esecutivo non giudiziario anche nel duplicato informatico al fine di rendere edotto il debitore. Il Governo non ha ritenuto di doversi conformare a tale osservazione in ragione delle caratteristiche del duplicato medesimo, che è identico all'originale.
  L'osservazione n. 25 prevedeva la modifica dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, al fine di coordinare le varie fasi della procedura esecutiva (in particolar modo la consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche di cui al quarto comma e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo). Al riguardo il Governo ricorda che la disciplina dettata dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile è completata dalla norma contenuta all'articolo 543, che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.
  L'osservazione n. 27 segnalava la necessità all'articolo 634 del codice di procedura civile – con riguardo alla verifica dell'autenticità delle fatture elettroniche – di tenere in debita considerazione che il giudice attualmente non ha gli strumenti per accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la validità del titolo. In proposito il Governo ha rilevato che, in base agli ordinari criteri relativi all'onere della prova, l'onere relativo alla trasmissione della fattura attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate grava sul ricorrente, senza che sia il giudice a dovere effettuare, di ufficio, una verifica accedendo autonomamente al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.
  L'osservazione n. 30 era relativa all'introduzione del nuovo articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, – recante la disciplina del regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili nei quali è parte il P.M. – al fine di considerare anche l'ipotesi in cui il difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato dichiari di rinunziare alla liquidazione del compenso. Il Governo ritiene, in proposito, che il tema risulti estraneo rispetto all'ipotesi disciplinata dal citato articolo 8-bis.
  Da ultimo, l'osservazione n. 31 invitava il Governo a verificare la necessità di un rinvio della data di entrata in vigore di tutte le disposizioni del provvedimento in esame che richiedano la preventiva messa a punto dei sistemi informatici rispetto alle novità introdotte. Al riguardo, il Governo non ha rilevato la necessità di differire l'entrata in vigore, posto che – tenuto conto degli attuali tempi di approvazione definitiva del decreto, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Pag. 54Italiana e della vacatio legis – i sistemi informatici saranno adeguati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di novembre.

  Francesco BONIFAZI (IV-C-RE), relatore, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pellicini, introduce l'esame delle proposte di legge in titolo.
  Le iniziative legislative in esame sono volte ad istituire il 17 giugno di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari e si compongono di un unico articolo. La denominazione di tale Giornata nazionale differisce tra le singole proposte: infatti, la proposta C. 441 Faraone istituisce la «Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime degli errori giudiziari», mentre le proposte C. 1657 Bisa e C. 1694 Pittalis prevedono l'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».
  Al di là delle differenze relative alla denominazione, va notato che le relazioni illustrative di tutte le proposte in esame precisano che la data del 17 giugno è legata alla data dell'arresto di Enzo Tortora. Si ricorda, in proposito, che Enzo Tortora fu arrestato il 17 giugno 1983 e condannato a dieci anni di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso e che, il 15 settembre 1986, all'esito del giudizio di appello, venne assolto dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per non aver commesso il fatto e da quella di traffico di stupefacenti perché il fatto non sussiste.
  Il 13 giugno 1987 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di secondo grado. Nel corso del processo, Enzo Tortora è stato ristretto per sette mesi in stato di custodia cautelare in carcere e sei mesi in regime di domiciliari.
  Venendo al contenuto delle tre proposte legislative si segnala che ciascuna di esse, al comma 1 istituisce la predetta Giornata nazionale.
  Al comma 2 di tutte le proposte di legge abbinate viene specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive.
  Le proposte abbinate dispongono, ai rispettivi comma 3, che, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte a sensibilizzare gli studenti: sul valore delle libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio e di trattamento (lettera a); sul principio del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale (lettera b).
  Le proposte di legge, al comma 4, individuano ulteriori iniziative da organizzare allo scopo di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari. In particolare, le Pag. 55proposte fanno riferimento alle manifestazioni pubbliche, alle cerimonie, agli incontri, ai momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, alle iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.
  Segnala che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 recano alcune minime differenze tra le singole proposte legislative, in relazione alle quali rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Infine, tutte le proposte di legge – la C. 441 Faraone e C. 1694 Pittalis al comma 5, mentre la C. 1657 Bisa all'ultimo periodo del comma 4 – contengono la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che alle iniziative previste in occasione della Giornata nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ciò premesso, nel sottolineare come sia profondo il senso di vergogna e di ingiustizia provato da coloro che si trovano ad essere vittime di errori giudiziari, manifesta la propria soddisfazione per l'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso, nella giornata di ieri, martedì 8 ottobre, il testo come risultante dalle proposte emendative approvate nella medesima giornata di martedì 8 ottobre, con preghiera di rendere il parere compatibilmente con l'esigenza di votare il mandato ai relatori nella giornata di oggi. La suddetta tempistica è legata alla iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 ottobre.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, illustra il testo in esame che reca un corpus di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, cioè delle attività successive a quelle per la gestione della fase emergenziale poste in essere dal sistema di protezione civile.
  L'obiettivo del provvedimento – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – è quello di definire «un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione» ed evitare che, ad ogni evento calamitoso di rilievo nazionale, vengano adottate discipline ad hoc, spesso non omogenee, che hanno portato ad un quadro giuridico nazionale «poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire».
  La presente relazione si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento che si compone di 28 articoli.
  L'articolo 3, disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.
  In particolare il comma 7 prevede che tale Commissario straordinario – che ai sensi del comma 1 viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 56ministri o dall'autorità politica delegata per la ricostruzione – provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuitegli, previa intesa con la Cabina di coordinamento istituita all'articolo 4.
  Il comma precisa che le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia – e che sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle relative misure di prevenzioni e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione. In corso d'esame in sede referente, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
  L'articolo 8 detta norme concernenti l'approvazione da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria.
  Si segnala che il comma 9 prevede che per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, indicati nell'articolo in esame, i proprietari sono tenuti a costituirsi in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.
  Inoltre, i commi 10 e 11 dettano norme sugli interventi sostitutivi dei comuni nei confronti dei proprietari che non hanno aderito al consorzio e sul diritto di rivalsa sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.
  L'articolo 12 detta alcune disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  Investono profili di interesse della Commissione giustizia in primo luogo le disposizioni del comma 1 secondo cui, nei contratti per le opere di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.
  In secondo luogo, il comma 4 prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario previsti dal comma 2, mentre il comma 5 stabilisce che nei contratti fra Pag. 57privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'addendum al contratto di appalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto e della denominazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.
  Si segnala, da ultimo, che il comma 6 chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che lo scorso 14 marzo la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, approvando gli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2 ed è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.
  Rammenta, inoltre, che in data 16 aprile la relatrice, onorevole Brambilla, ha depositato gli articoli aggiuntivi 10.014, 10.015 e 10.016, ai quali sono stati presentati alcuni subemendamenti.
  In ragione del tempo intercorso rispetto all'ultima seduta, nella quale sono state formulati solo parzialmente i pareri da parte della relatrice e del Governo, invita l'onorevole Brambilla e il rappresentante del Governo a formulare nuovamente i pareri su tutte le proposte emendative ancora da esaminare.

  Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, invita al ritiro degli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3, nonché degli articoli aggiuntivi Dori 1.01, 1.02 e 1.03 mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanella 1.05, in vista Pag. 58della presentazione di una riformulazione dell'emendamento Bruzzone 6.1.
  Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Dori 2.1, mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) dell'emendamento Di Lauro 2.2. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Di Lauro 2.3, Dori 2.4, D'Orso 3.1 e Dori 3.3.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 invita al ritiro dell'emendamento D'Orso 4.1, mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), sull'emendamento Varchi 4.2. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti D'Orso 4.3, Bruzzone 4.4, Dondi 4.5 e D'Orso 4.6, il cui esame risulterebbe assorbito ovvero precluso dalla eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Varchi 4.2.
  Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Varchi 5.2 Bruzzone 5.3. Buonguerrieri 5.4, e Nevi 5.5, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti D'Orso 5.1, Gianassi 5.6, D'Orso 5.7, Dori 5.8, Gianassi 5.9, D'Orso 5.10 nonché degli identici emendamenti D'Orso 5.11 e Gianassi 5.12, dell'emendamento Gianassi 5.13 e dell'articolo aggiuntivo D'Orso 5.01.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Bruzzone 6.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), invitando al ritiro degli emendamenti Varchi 6.2, Nevi 6.3 e 6.4, D'Orso 6.5, Nevi 6.6, D'Orso 6.7, Nevi 6.9 e 6.10, Gianassi 6.11, D'Orso 6.8, Buonguerrieri 6.12, Dori 6.13 e Buonguerrieri 6.14.
  Invita, altresì, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dori 7.01.
  Invita, quindi, al ritiro dei subemendamenti Dori 0.10.014.1 e D'Orso 0.10.014.2, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.014. Invita, inoltre, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013 e chiede l'accantonamento dei subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2, Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4, nonché dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.015. Chiede, inoltre, l'accantonamento del subemendamento Dori 0.10.016.1 e dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.016.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 11.1 ed invita al ritiro degli identici emendamenti Buonguerrieri 11.2 e Nevi 11.3, nonché dell'emendamento Gianassi 11.5.
  Propone, quindi, l'accantonamento degli identici emendamenti Bruzzone 12.1, Varchi 12.2 e Gianassi 12.3, degli emendamenti Gianassi 12.4, 12.6 e 12.7, nonché degli identici articoli aggiuntivi Dori 12.01 e Gianassi 12.03 e delle proposte emendative Zanella 12.02 e Gianassi 12.04.
  Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dori 13.01, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bruzzone 14.1 e Nevi 14.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro delle proposte emendative Varchi 14.4, Nevi 14.5, Sergio Costa 14.01 (parte ammissibile), Dori 14.02 e Di Lauro 14.06 (parte ammissibile).
  Da ultimo, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Lauro 15.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo della relatrice 10.014, sul quale esprime parere favorevole.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.