COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 14.
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
C. 2049 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2049, approvato dal Senato, recante «Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali».
Rileva preliminarmente come il provvedimento, nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa portato avanti dal Governo, apporti alcune modifiche alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (legge 21 luglio 2016, n. 145), con la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale. Resta comunque confermato il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una compiuta disamina del quadro normativo vigente in materia di procedimento di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni e venendo al contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che esso consta di due articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili «interoperabilità» tra missioni nella stessa area.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza (quindi al di fuori delle missioni deliberate). Con una modifica approvata nel corso dell'esame da parte del Senato, si prevede che, entro 90 giorni dall'autorizzazione parlamentare, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), con i numeri 3, 4 e 5 interviene sull'articolo 2 della legge n. 145/2016, a fini di coordinamento con la semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali prevista dalla lettera c).
In particolare, il numero 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. In sintesi, il testo vigente del comma 3 prevede il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi sono sottoposti preliminarmente al parere parlamentare. Ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, come sostituito dalla lettera c) del medesimo articolo 1, con il provvedimento in esame tale procedura di riparto viene semplificata, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo Pag. 24di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare.
La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 prevede inoltre che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il numero 4 interviene sul comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, che autorizza le amministrazioni competenti a sostenere spese trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di riparto (che ora sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e non più dal Presidente del Consiglio dei ministri). Rispetto alla vigente versione del comma 4, nel nuovo comma 4 viene espunto il riferimento temporale che condizionava la possibilità di ottenere tali anticipazioni di tesoreria trimestrali solo fino all'emanazione dei decreti di riparto; la soppressione di tale termine induce quindi a ritenere che siffatte autorizzazioni possano essere richieste indipendentemente dall'emanazione dei relativi decreti ministeriali di riparto.
Il numero 5 introduce modifiche al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Una prima parte contiene modifiche di coordinamento normativo al fine di adeguarlo alla nuova formulazione dell'articolo 4 della medesima legge. Una seconda parte, inserita nel corso dell'esame da parte del Senato, ha previsto che nell'autorizzazione dell'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, necessaria per l'avvio delle missioni di cui al comma 2, occorra tener conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis (comma introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato).
L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6 abroga la previsione della legge n. 145 del 2016 (articolo 2, comma 5) che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga. La norma in esame posticipa la data di presentazione della relazione analitica sulle missioni in corso dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica – si legge nella relazione illustrativa – è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni, non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai loro risultati.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, a fini di semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali. Nel testo attualmente vigente dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali viene ripartito tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo parlamentari, tenuto conto degli importi destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri provvedono a ripartire le risorse del Fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica, conformemente alle deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Secondo le modifiche proposte dalla disposizione in esame (nuovo comma Pag. 256, sostituito nell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016), il Fondo è ripartito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Inoltre, nel corso dell'esame da parte del Senato è stato inserito, all'articolo 4, il comma 3-bis, con il quale vengono definite precise condizioni da rispettare per poter ottenere le anticipazioni, disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, necessarie per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), con previsione introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale. Il comma 2 del medesimo articolo 1 reca la relativa copertura finanziaria, stabilendo che si provveda con le risorse del «fondo missioni» istituito dall'articolo 4, comma 2, stessa legge 145 del 2006.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), contiene norme di coordinamento.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1, aggiunge alcune voci a quelle per le quali l'articolo 21 della legge 145 del 2016 prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze possano ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2 e lettera g), abrogano le previsioni della legge n. 145 del 2016 (articolo 21, comma 3, e articolo 22 comma 2) che fanno riferimento a un decreto di variazione di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione.
Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, in quanto recante modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, appare pertanto riconducibile a materia attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione, quali «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi».
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esamina oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, la proposta di legge C. 107-B Centemero, come modificata al Senato, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», assegnata in sede referente alla Commissione Finanze.
Ricorda preliminarmente che il testo in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023 e quindi, il 18 settembre 2024, dal Senato, che vi ha apportato modifiche. Rammenta altresì che il secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento prevede che: «i progetti già approvatiPag. 26 dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera». Segnala quindi che il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 22 giugno 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
La proposta di legge C. 107-B – composta da 5 articoli – interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 5).
L'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.
L'articolo 2, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
Evidenzia che l'articolo 3 – introdotto al Senato – modifica la disciplina del Patrimonio Destinato, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.
In particolare, sottolinea che il comma 1 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 – specificandone la finalità. Il suddetto nuovo comma 5-bis amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso – limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo – può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41- quater del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.
Per altro verso, il comma 2 dispone l'abrogazione – a decorrere dalla data di entrata del provvedimento in esame – dell'articolo 23 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26 e prevede che le altre disposizioni del medesimo decreto si applichino in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», prevista dal suddetto comma 5-bis dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.
L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame al Senato – chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.
Attraverso le modifiche apportate al Senato, sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato e sono state introdottePag. 27 disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche. In particolare, il comma 3 – inserito in sede redigente al Senato – dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 – parimenti introdotto in sede redigente al Senato – reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Da ultimo l'articolo 5, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che gli articoli della proposta di legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.
C. 1980, approvato dalla 7ª Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Riccardo DE CORATO (FDI), relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione (Cultura), il disegno di legge C. 1980, recante «Istituzione del Museo del Ricordo in Roma», approvato dalla 7ª Commissione del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024.
Rileva che il disegno di legge consta di 2 articoli.
L'articolo 1 reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo.
In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione del Museo del Ricordo, con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati).
Ai sensi del comma 2, alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
Il comma 3 reca disposizioni in materia di patrimonio della Fondazione.
Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro della cultura l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione.Pag. 28
Il comma 5 prevede che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura.
L'articolo 2 reca le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
Passando ad analizzare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come emerge dal fatto che l'ente cui è rimessa la gestione del Museo è la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali disposizioni disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale (sul punto si richiama, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze «viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità»), nonché alla luce della dimensione dell'interesse perseguito (come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione del Ministero della cultura, della regione Lazio, della regione Friuli Venezia Giulia, di Roma Capitale e di altri soggetti pubblici e privati alla Fondazione Museo del Ricordo). Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rimessione alla Commissione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 1632, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità», adottato come testo base, e le abbinate proposte di legge.
Fa presente che il testo in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina quadro in materia di ricostruzione post-calamità e si compone di 28 articoli.
In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge prevedendo che, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, esse disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Prevede poi l'applicabilità delle disposizioni del disegno di legge in esame anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione, e reca una clausola di salvaguardia delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione – da parte del Consiglio dei ministri – dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Quest'ultimo decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccederePag. 29 la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci, ed è revocabile. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, a precise condizioni, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.
L'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi. In particolare, la nomina del Commissario straordinario avviene – previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. La costituzione, l'organizzazione e la disciplina della struttura di supporto del Commissario straordinario è stabilita da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, rispettando le disposizioni penali, i principi generali dell'ordinamento, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In sede referente è stato poi previsto che: la relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione sia trasmessa con cadenza semestrale anche alle Camere, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione; che il previsto Piano pluriennale di interventi tenga conto anche delle esigenze di tutela ambientale; che il Commissario straordinario, tra i compiti assegnati, definisca una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi.
L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, di cui prevede i componenti, tra i quali risultano il Commissario straordinario, che la presiede, nonché il capo del Dipartimento Casa Italia, il capo del Dipartimento della Protezione civile, i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
L'articolo 5 stabilisce l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti.
L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari, ovvero il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. In sede referente, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
L'articolo 7 disciplina le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, incrementandone la dotazione di personale fino a 25 unità. In sede referente, è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione e, con una modifica al Codice Pag. 30dei contratti pubblici, è stato assegnato alla Cabina di regia, istituita tra l'altro per il coordinamento nell'attuazione del Codice dei contratti pubblici e per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, l'ulteriore compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della citata Conferenza.
L'articolo 8 detta disposizioni concernenti l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici. Sono previste semplificazioni procedurali per l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi. È, inoltre, dettata la disciplina delle modalità di attuazione delle previsioni di dettaglio eventualmente contenute in tali strumenti urbanistici, stabilendosi che in tal caso la realizzazione dei singoli interventi edilizi possa avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si dispone altresì che le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, da attuare nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni. In sede referente è stato altresì previsto: che l'approvazione o l'adeguamento della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione da parte dei comuni, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici avvenga entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario – e non più dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale – e che qualora il Commissario straordinario preveda forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
L'articolo 9 disciplina gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.
L'articolo 10 stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.
L'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.
L'articolo 12 detta disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato. Nello specifico, si prescrive che con ordinanze commissariali siano disciplinati il finanziamento dei suddetti interventi, nonché una serie di piani speciali. Si prevede, inoltre, una specifica disciplina per consentire al Commissario straordinario di superare i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. Si regola altresì il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo, provveda alla nomina di un commissario ad acta, ai fini della realizzazione dei suddetti interventi.
L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali, tra i quali figurano le regioni, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia del demanio, nonché la società ANAS S.p.A., per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale.
L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, e ne disciplina composizione, competenze, profili procedimentali ed effetti delle determinazioni. La suddetta Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione ed è composta da rappresentanti del Dipartimento Casa Italia, dei Ministeri della cultura, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di rappresentanti, tra gli altri, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia e del Comune territorialmente competenti.Pag. 31
L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori.
L'articolo 17 detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.
L'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali – che deve essere coerente con la pianificazione regionale –, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica.
L'articolo 19 reca disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione da parte del Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino. In sede referente sono state aggiunte disposizioni che recano norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.
L'articolo 20 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. I provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.
L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario.
L'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L'articolo 23 riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale – nel limite del 30 per cento dell'ammontare – per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.
L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, si demanda al medesimo Ministero la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata.
L'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Commissario straordinario – acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati – possa approvare un programma di sviluppo, volto al contrasto di fenomeni di spopolamento ed alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2.
L'articolo 25 reca la delega al Governo per definire schemi assicurativi, volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofali. In sede referente, tra i criteri di delega è stata aggiunta la promozione della costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi.Pag. 32
L'articolo 26 stabilisce l'esclusione dall'applicazione delle presenti disposizioni alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.
L'articolo 27 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. Con riferimento a singole disposizioni rilevano poi, tra le altre, le materie «governo del territorio», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Evidenzia che, a fronte del carattere concorrente delle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio», il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 2, ai commi 1, 2 e 3, prevede, rispettivamente, che la deliberazione, la proroga e la revoca dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei ministri abbiano luogo acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate; l'articolo 3, al comma 1, stabilisce che la nomina del Commissario straordinario abbia luogo d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; al comma 6, prevede che il Commissario straordinario adotti un piano generale pluriennale di interventi di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con le regioni e le province autonome, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; l'articolo 4, al comma 1, prevede che tra i componenti della Cabina di coordinamento ivi disciplinata figurino anche i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate e un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); l'articolo 5, al comma 2, prevede che l'adozione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, abbia luogo previa intesa – da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta – in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute; l'articolo 8, al comma 12, stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possano adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale; l'articolo 13, al comma 4, prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica siano approvati dal Commissario straordinario, acquisita, tra l'altro, l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4; al comma 5 prevede inoltre che i soggetti attuatori oppure i comuni o gli altri enti territoriali interessati predispongano i progetti degli interventi sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della citata Cabina di coordinamento – degli stessi enti territoriali sopra richiamati; l'articolo 15, al comma 1, prevede che facciano parte della Conferenza permanente, tra gli altri, un rappresentante della regione o provincia autonoma e un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune, territorialmente competenti.
Con riferimento ad ulteriori materie, sono inoltre previste le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 19, al comma 1, prevede la previa acquisizione dell'intesa delle regioni interessate per l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un Pag. 33piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino; l'articolo 24, al comma 2, prevede che, per disciplinare l'attuazione degli interventi per il recupero del sistema produttivo, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscriva con le regioni interessate un apposito accordo di programma; l'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, al comma 2 prevede che il programma di sviluppo ivi indicato sia approvato dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Simona BONAFÈ (PD-IDP) rileva come il provvedimento in esame rechi norme di coordinamento nazionale in materia di ricostruzione post-calamità e intervenga pertanto nella materia della protezione civile. Al riguardo, richiama l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che siano fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorda come sia in corso un confronto sulla materia della protezione civile, in quanto il presidente della regione Veneto, Zaia, ne ha chiesto la devoluzione mentre il Ministro Musumeci, in dichiarazioni alla stampa, ha espresso la sua contrarietà a devolvere tale materia alle regioni.
Alla luce di tali considerazioni, al fine di approfondire in modo adeguato le questioni richiamate, chiede che la deliberazione del parere sia rimessa alla Commissione plenaria in sede consultiva.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva come l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea sia prevista per lunedì 14 ottobre.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) osserva come non si tratti di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge e come vi sia pertanto la possibilità di approfondire le questioni da lei poste.
Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alle considerazioni della deputata Bonafè e richiama l'attenzione sull'estrema importanza che riveste la materia della protezione civile, considerato che nel nostro Paese si verifica la maggior parte dei terremoti che si registrano in Europa.
Sottolinea come il Ministro Musumeci abbia manifestato la propria contrarietà all'inclusione della protezione civile fra le materie da attribuire alle regioni nell'ambito dell'autonomia differenziata e si associa alla richiesta di rimettere la deliberazione alla Commissione plenaria in sede consultiva.
Igor IEZZI (LEGA) fa presente come il Ministro Musumeci abbia smentito e precisato le dichiarazioni alle quali hanno fatto riferimento i deputati Bonafè e Alfonso Colucci.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, rileva come le questioni poste siano questioni di merito di competenza dell'VIII Commissione, la quale ha concluso l'esame delle proposte emendative.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede che nel parere della I Commissione sia inserita un'osservazione volta a richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il provvedimento fa riferimento all'autonomia differenziata in una fase nella quale non sono state ancora individuate le materie oggetto di richiesta da parte delle regioni.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta, al fine di approfondire la richiesta della deputata Bonafè.
La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ritiene che, alla luce del testo del provvedimentoPag. 34 in esame, l'osservazione proposta dalla deputata Bonafè risulti superflua.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene comunque che nel parere reso dalla I Commissione debba essere richiamata l'attenzione della Commissione di merito sulla questione dell'eventuale devoluzione alle regioni della materia della protezione civile, anche affinché la Commissione di merito possa valutare l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro Musumeci.
Alessandro URZÌ (FDI) rileva come la segnalazione alla Commissione di merito dell'opportunità di procedere a un'audizione sarebbe irrituale. Ricorda, inoltre, come il parere della I Commissione abbia ad oggetto soltanto i profili di competenza della Commissione medesima, ferma restando la possibilità, da parte di ciascuna forza politica, di sottoporre eventuali esigenze di approfondimento ai deputati membri della Commissione di merito.
Edoardo ZIELLO (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Urzì.
Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come non si stia proponendo l'espressione di un parere contrario ma l'inserimento di un'osservazione volta a segnalare alla Commissione di merito la necessità di approfondire le questioni richiamate, anche attraverso l'audizione del Ministro Musumeci.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, sottolinea come la segnalazione alla Commissione di merito della necessità di procedere a un'audizione sia irrituale.
Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come si tratterebbe di inserire nel parere un invito alla Commissione di merito. Sottolinea, in ogni caso, come sia stata formulata in primo luogo la richiesta di rimessione della deliberazione alla Commissione plenaria in sede consultiva
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, alla luce della richiesta di rimessione formulata dai deputati Bonafè e Alfonso Colucci avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento proseguirà dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria. Avendo avvertito il Presidente della Commissione della richiesta di rimessione, informa quindi che sarà convocata una seduta della Commissione in sede consultiva sul disegno di legge.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché istituzione della corte disciplinare.
C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, C. 1917 cost. Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2024.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che si è conclusa l'integrazione del ciclo di audizioni già svolto finalizzata ad acquisire elementi di valutazione e informazione con specifico riferimento al disegno di legge C. 1917, da ultimo abbinato. Avverte quindi che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani nel corso della quale avrà luogo anche la conclusione dell'esame preliminarePag. 35 e l'adozione del testo base proposto dai relatori.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 14.30.
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, fa presente che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dall'onorevole Bonafè, l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta odierna, prosegue innanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria. Ricorda quindi che il relatore, onorevole Sbardella, ha già illustrato il contenuto del provvedimento e ha formulato una proposta di parere favorevole.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il presidente per il pronto accoglimento della richiesta avanzata nel corso del Comitato permanente per i pareri, chiede tuttavia di rinviare di una decina di minuti l'avvio dell'esame da parte della Commissione nella sua composizione plenaria per consentire ai colleghi eventualmente interessati di prendere parte ai lavori.
Nazario PAGANO, presidente, accogliendo la richiesta della collega Bonafè, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.
Nazario PAGANO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, chiede al relatore se intenda confermare la proposta di parere favorevole già formulata in sede di Comitato permanente per i pareri.
Luca SBARDELLA (FDI), relatore, conferma la proposta di parere favorevole già formulata in sede di Comitato permanente per i pareri, sottolineando come il comma 2 dell'articolo 1 contenga un esplicito richiamo alla Costituzione.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità – già segnalata in sede di Comitato permanente per i pareri – di audire il Ministro Musumeci in ragione della competenza della I Commissione in materia di autonomia differenziata e considerato che il provvedimento in esame, peraltro non soggetto a ragioni di urgenza, interviene a coordinare ambiti che hanno a che fare con la protezione civile e con la ricostruzione a seguito di fenomeni calamitosi. Nel sottolineare quanto sia strategica la materia della protezione civile, richiamando il contenuto del comma 2 dell'articolo 1 che fa salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva come la Commissione rischi di esprimersi su un provvedimento la cui portata potrebbe in futuro cambiare sensibilmente. Aggiunge la necessità di comprendere la posizione del Ministro in materia, considerati i contenuti dell'intervista pubblicata oggi sulla stampa.
Nazario PAGANO, presidente, osserva che le questioni poste dalla collega Bonafè attengono ai profili di competenza della Commissione di merito.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il tema da lei posto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, considerato che, ai fini dell'applicazione del provvedimento, rileva la questione dell'autonomia differenziata – sulla quale si è a lungo lavorato – e che il Ministro Musumeci ha appena dichiarato che la protezione civile non sarà devoluta Pag. 36alle regioni. Ricorda a tale proposito che, nel corso dell'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Partito democratico, analogamente ad altri gruppi, aveva presentato proposte emendative volte ad escludere, tra le altre, la protezione civile dal novero delle materie che è possibile devolvere alle regioni. Nel richiamare sull'argomento anche le dichiarazioni del Ministro Tajani, il quale ha manifestato la propria contrarietà alla devoluzione del commercio estero alle regioni, ritiene che sia compito della Commissione Affari costituzionali audire il Ministro Musumeci al fine di comprendere quale sarà il destino della materia della protezione civile.
Luca SBARDELLA (FDI), relatore, fatto presente che la richiesta della collega Bonafè è priva di presupposto, fondandosi su una notizia smentita dal diretto interessato, e che la questione attiene ai profili di merito della Commissione Ambiente, non ritiene necessaria l'audizione del Ministro. Ritiene che a questo punto si debba procedere alla votazione della proposta di parere.
Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che la questione posta attiene non al merito ma all'ambito applicativo del provvedimento. Richiama quindi la finalità di coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione a livello nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo, sottolineando come le eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 1 – che fa salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – determinino il perimetro applicativo del provvedimento. Nel ribadire quindi la stretta competenza della Commissione Affari costituzionali, fa presente che il Ministro Musumeci non ha smentito le proprie dichiarazioni, ma le ha precisate ed edulcorate, confermandole nella sostanza. Ravvisa quindi a maggior ragione la necessità che egli venga audito, al fine di acquisire le dichiarazioni del Ministro quale elemento istruttorio utile alla Commissione Affari costituzionali e alla Commissione Ambiente. Sottolineando l'opportunità di attingere le informazioni direttamente dalla fonte, ritiene che non si possano non richiamare in questa sede le analoghe dichiarazioni del Ministro Tajani circa l'impossibilità di devolvere alle regioni la materia del commercio estero. Ciò lascerebbe intendere a suo parere che ogni qual volta si prospetti la concreta possibilità di devoluzione di una materia alle regioni, il Ministro di riferimento si dichiari contrario a tale ipotesi.
Alessandro URZÌ (FDI) sottolinea in primo luogo, anche alla luce delle intercorse consultazioni con i colleghi, l'inutilità dell'audizione del Ministro Musumeci dal momento che il quadro è di assoluta chiarezza e la Commissione Affari costituzionali non condiziona i propri lavori a dichiarazioni vere o presunte, soprattutto se tali dichiarazioni sono state smentite. In secondo luogo, osserva che saranno i colleghi della Commissione di merito a fare le proprie eventuali valutazioni sul tema. In terzo luogo ritiene del tutto chiaro il contenuto del comma 2 dell'articolo 1, che, fotografando la situazione, contiene un mero riferimento ad eventuali forme particolari di autonomia frutto della negoziazione tra lo Stato e le singole regioni. Ricordando che la legge sull'autonomia differenziata prevede la possibilità e non l'obbligo di chiedere la devoluzione di ulteriori materie, rileva come in futuro potranno convivere regioni a statuto ordinario, cui si applicherà la legislazione nazionale oggetto del presente provvedimento, e regioni a statuto ordinario cui saranno state riconosciute su richiesta competenze specifiche. A suo parere non si può dunque ostacolare il percorso di una norma che sta delineando un quadro utile per le regioni che non chiederanno l'attribuzione di competenze in materia di protezione civile e che non raggiungeranno un accordo. Ritiene pertanto che si possa procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.
Pag. 37Igor IEZZI (LEGA), nel condividere le considerazioni del collega Urzì, ribadisce che i contenuti dell'intervista sono stati smentiti e che il Ministro Musumeci – come risulta dalle agenzie di stampa – ha confermato quanto sempre dichiarato, vale a dire che il trasferimento di ulteriori competenze sarà frutto di un negoziato. A suo parere l'integrazione della proposta di parere come richiesto dall'onorevole Bonafè si configurerebbe oltretutto come una mancanza di fiducia nei confronti dei colleghi del medesimo gruppo in Commissione Ambiente, dove si augura che sia stia richiesta l'audizione del Ministro Musumeci.
Nazario PAGANO, presidente, fa presente all'onorevole Iezzi che non risulta sia stata avanzata una simile richiesta.
Igor IEZZI (LEGA) ritiene in conclusione che si possa procedere alla votazione della proposta di parere, anticipando il voto favorevole del suo gruppo.
Marco SIMIANI (PD-IDP), ricordando di essere rappresentante del Gruppo del Partito Democratico in VIII Commissione, fa presente ai colleghi della I Commissione che nel corso dell'esame in sede referente si è discusso sull'articolo 1, comma 2, anche rispetto al tema dell'autonomia differenziata. Rammenta in particolare che sono stati presentati emendamenti soppressivi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, respinti senza alcuna motivazione.
Sottolinea che la questione non concerne esclusivamente la materia della protezione civile, riguardando invece ogni materia devolvibile alla competenza delle regioni. Invita i colleghi della I Commissione ad un'attenta riflessione su questo provvedimento – in relazione all'articolo 116 della Costituzione –, che incide sulla vita delle persone colpite da eventi catastrofali, manifestando preoccupazione all'idea che taluni governatori o consigli regionali possano modificare una normativa positiva, quale è quella del Codice della ricostruzione.
Federico FORNARO (PD-IDP) condivide la richiesta formulata dalla collega Bonafè. In particolare, rileva come il provvedimento in esame modifichi la normativa esistente indipendentemente dalla legge sull'autonomia differenziata.
Pur riconoscendo la possibilità che nessuna regione richieda la devoluzione della materia della protezione civile, evidenzia la problematicità di un eventuale conflitto tra la normativa nazionale e il risultato delle negoziazioni intercorrenti tra lo Stato e le regioni interessate, come sta avvenendo rispetto alla materia del commercio con l'estero.
Ritiene che la I Commissione debba svolgere un ruolo da protagonista e non possa limitarsi a divenire lettrice di giornali, essendo fondamentale comprendere quali siano gli indirizzi del Governo sui negoziati. Conclude il proprio intervento riconoscendo la delicatezza della materia della protezione civile, che rende necessario un approfondimento sull'argomento.
Nazario PAGANO, presidente, riconosce la rilevanza del tema in questione, dal momento che ventitré anni fa la materia della protezione civile fu inserita – in modo inopportuno, a suo giudizio – tra le materie delegabili. Valuta positivamente che la questione sia oggetto di discussione e accoglie – in termini generali – le richieste di monitoraggio e di audizione dei Ministri competenti, pur specificando come ciò non sia possibile in relazione al provvedimento in esame e come non sia opportuno effettuare scelte legislative sulla base degli articoli di giornale.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che in occasione dell'esame sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata c'era la possibilità di introdurre dei correttivi rispetto all'elenco di materie richiamato dal presidente Pagano, ma gli emendamenti soppressivi allora presentati sono stati respinti.
Dichiara che il tema dell'implementazione dell'autonomia differenziata investe direttamente la I Commissione e riconosce al presidente Pagano di aver colto il punto della questione.Pag. 38
Chiede quindi che una sessione di lavori della Commissione Affari costituzionali sia dedicata ad una discussione con il Ministro Calderoli rispetto alle modalità con cui verrà applicata l'autonomia differenziata. Dichiara infine l'astensione del Gruppo del Partito Democratico nella votazione sulla proposta di parere del relatore.
Alfonso COLUCCI (M5S) plaude al presidente Pagano per le considerazioni da lui svolte sulle materie e sulle funzioni devolvibili alle regioni e per la disponibilità palesata rispetto alla richiesta di audizione del Ministro Calderoli, elementi che contribuiscono a ristabilire la centralità al Parlamento. Dichiarandosi favorevole ad un approfondimento sulle tematiche in questione, ringrazia il presidente e preannuncia l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle nella votazione sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 15.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 15.15.
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
(COM(2023) 638 final)
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.
(Doc. LXXXVI, n. 2).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come previsto in convocazione, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta non essendo previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
Fa quindi presente che la Commissione è chiamata a esprimersi sui provvedimenti ai fini dell'esame presso la XIV Commissione, la quale presenterà una relazione all'Assemblea sugli stessi provvedimenti.
Sara KELANY (FDI), relatrice, fa presente che la I Commissione avvia oggi l'esame congiunto per l'anno 2024 della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro della Commissione europea.
A partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, questi documenti sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è demandato alla XIV Commissione che redige una relazione destinata all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni.
Si delinea in tal modo una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Assemblea – di pronunciarsi in modo coordinato, coerente e approfondito sulle linee di intervento che il nostro Paese intende adottare in ambito europeo.
Rileva tuttavia, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente riavvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso, è divenuto in larga misura privo di rilevanza.
Per un verso, il programma di lavoro della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile.
Per altro verso, la relazione del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'UE ma indica poi obiettivi e azioni previste su 138 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislativePag. 39 dell'UE che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.
Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei richiamati in premessa è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. Ed in questa fase a livello di Unione europea si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.
Ricorda a questo riguardo che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'UE, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'UE. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea – Ursula von der Leyen – ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.
Ritiene pertanto che – fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame della I Commissione possa concentrarsi, per i profili di propria competenza, sulla Agenda strategica del Consiglio europeo e soprattutto sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato.
Questo approccio è peraltro seguito dalla Commissione politiche Ue della Camera, alla quale sarà reso il parere della I Commissione.
Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea.
La prima è fornire una risposta unitaria e di lungo termine alla questione migratoria, rafforzando la dimensione esterna dell'Unione, in particolare nell'ambito del partenariato mediterraneo.
La seconda, strettamente connessa alla precedente, riguarda il tema della governance dell'area Schengen e consiste nella necessità di agire sul rafforzamento dei rimpatri effettivi dei cittadini di Paesi terzi che rappresentano una minaccia per la sicurezza dell'UE, anche sfruttando appieno il sostegno di Frontex.
La terza consiste nella centralità che il Governo attribuisce alle azioni volte al contrasto del traffico dei migranti e della tratta degli esseri umani.
Considera inoltre apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.
Venendo agli orientamenti politici della nuova Commissione europea, rilevano in particolare le sezioni dei capitoli «Una nuova era per la difesa europea e la sicurezza» e «Proteggere la nostra democrazia, sostenere i nostri valori», che tra l'altro riguardano, rispettivamente, la politica di migrazione e asilo, il contrasto alla criminalità e al terrorismo, nonché questioni afferenti al sistema dei diritti fondamentali dell'UE.
Il primo e più importante punto di interesse per la I Commissione concerne la linea assunta in materia di migrazione e sicurezza su profili – ci tiene a sottolinearlo – già oggetto di approfondimento nei lavori della stessa Commissione. Si riferisce a due atti su cui la Commissione ha avviato l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. In particolare, si tratta della strategia pluriennale (2023-2027) per la gestione europea integrata delle frontiere, di cui è relatore il Presidente Pagano, e della proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia in materia di prevenzione, accertamento e indagine del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sul rafforzamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro Pag. 40tali crimini, di cui lei stessa è relatrice. Ricorda che su tali provvedimenti, come già stabilito, la Commissione ha già svolto audizioni ed altre potranno essere programmate nelle prossime settimane.
In materia di contrasto al crimine, soprattutto quello organizzato, le azioni prospettate negli orientamenti riguardano, tra l'altro: una nuova Strategia europea di sicurezza interna; la revisione delle norme vigenti in materia di criminalità organizzata; il consolidamento di Europol come Agenzia di polizia realmente operativa, tramite il rafforzamento del mandato e del suo sostegno alle agenzie nazionali di contrasto; il rafforzamento del mandato d'arresto europeo; l'individuazione delle aree in cui rafforzare i poteri della Procura europea in materia di reati gravi transfrontalieri, con particolare riguardo alla corruzione che ha un impatto sui fondi dell'Unione; un nuovo Piano d'azione europeo contro il traffico di droga, a complemento di una più ampia Strategia portuale dell'UE incentrata sulla sicurezza, sulla competitività, sull'indipendenza economica e basata sul lavoro dell'Alleanza dei porti europei, un'iniziativa faro della Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata; un nuovo programma antiterrorismo caratterizzato da un approccio più forte nella lotta al finanziamento del terrorismo e alla radicalizzazione; la promozione di un approccio unitario alla sicurezza, tra l'altro mediante un nuovo Sistema europeo di comunicazione critica a disposizione delle autorità responsabili della sicurezza, per assicurare la cooperazione operativa.
La maggior parte degli obiettivi testé illustrati (quali, ad esempio, la strategia di sicurezza, il rafforzamento di Europol e la strategia antiterrorismo) sono stati altresì elementi qualificanti del mandato conferito al Commissario designato agli affari interni e migrazione, Magnus Brunner (Austria). Si riferisce in particolare alle competenze per: proporre nuovi piani di azione rispettivamente contro il traffico di droga e sulle armi da fuoco, e portare avanti la lotta alla criminalità informatica; guidare i lavori per una migliore protezione dei minori dagli abusi sessuali; collaborare con gli altri Commissari per garantire che le infrastrutture critiche fisiche e digitali siano sicure e resilienti, al fine di rafforzare la sicurezza informatica; aggiornare gli strumenti delle forze dell'ordine per l'accesso alle informazioni digitali e le norme sulla conservazione dei dati.
Ricorda che anche l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo, prevede l'impegno a combattere la criminalità offline e online e a prevenire ed affrontare la corruzione, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge dell'Unione. L'Agenda preannuncia fermezza contro la criminalità organizzata e impegno a interrompere il flusso di profitti illeciti derivanti da attività criminali transfrontaliere. In tale contesto, il Consiglio europeo ha infine assunto l'impegno a combattere i tentativi di seminare divisione, radicalizzazione, terrorismo ed estremismo violento.
In materia di gestione dei flussi migratori, gli orientamenti politici sottolineano l'importanza di attuare tutte le parti del nuovo Patto sulla migrazione e asilo, il «pacchetto» di misure adottato lo scorso 22 maggio 2024. A questo scopo, si afferma l'impegno ad adottare una Strategia europea in materia di migrazione e asilo e a sostenere gli Stati membri affinché dispongano di competenze, capacità operative e finanziarie adeguate ai loro impegni giuridici, anche attraverso investimenti nel prossimo bilancio a lungo termine. Si prevede, inoltre, un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare i rimpatri, che devono avvenire in modo dignitoso, e una digitalizzazione dei fascicoli volta ad agevolare il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni di rimpatrio.
Altro obiettivo di massima importanza contenuto negli orientamenti risiede nello sviluppo di relazioni strategiche in materia di migrazione e sicurezza con i Paesi terzi, in particolare con i Paesi di origine e di transito, tra l'altro mediante partenariati strategici già esistenti e nuovi recanti responsabilità e risultati chiari in molteplici settori quali investimenti nell'istruzione, nelle infrastrutture economiche, nonché sviluppoPag. 41 di talenti e di percorsi legali migratori.
Con riguardo alla gestione delle frontiere è previsto, tra l'altro, il rafforzamento della capacità di Frontex – l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – tramite tecnologie all'avanguardia e personale, in particolare aumentando il numero delle guardie di frontiera e costiere europee fino a 30.000 unità, per smantellare i modelli operativi delle reti di trafficanti. Ciò tenendo presente il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale e garantendo un migliore coordinamento delle operazioni di salvataggio, anche con i Paesi terzi vicini. Sono infine previsti il consolidamento della gestione digitale delle frontiere europee, il rafforzamento dell'area Schengen mediante l'eliminazione dei rimanenti controlli alle frontiere interne e la piena estensione a Bulgaria e Romania, nonché lo sviluppo di una Strategia dell'UE in materia di visti.
Si tratta di questioni che ha potuto approfondire sul campo, insieme al Presidente Pagano, in occasione della visita presso la sede di Frontex a Varsavia nello scorso luglio.
Particolare risalto viene dato anche alla necessità di affrontare con fermezza l'economia sommersa in Europa, di impedire lo sfruttamento della manodopera dei migranti e di garantire loro buone condizioni di lavoro. A questo fine viene prefigurato l'approccio «follow the money» per intercettare i profitti illeciti, anche attraverso la cooperazione rafforzata e la confisca dei beni.
Da ultimo si prevede l'apertura di percorsi migratori legali e il sostegno a Stati membri e imprese nella gestione della migrazione legale, affinché le competenze dei cittadini di Paesi terzi possano colmare le lacune del mercato del lavoro in Europa, rendendo altresì più facile attrarre i talenti più adatti grazie a norme armonizzate sul riconoscimento delle qualifiche. Per realizzare gli obiettivi sin qui indicati al Commissario Brunner sono stati conferiti, tra gli altri, i seguenti compiti: la supervisione sull'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, ivi compresa una prima Strategia europea quinquennale per la gestione di asilo e migrazione; un nuovo approccio comune sul rimpatrio dei migranti irregolari; la guida della lotta ai trafficanti di esseri umani; il rafforzamento dell'applicazione e, se necessario, la revisione delle norme di prevenzione dello sfruttamento dei lavoratori irregolari in Europa.
Il nuovo Commissario dovrà, tra inoltre, portare avanti l'Alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti e individuare nuove aree di cooperazione globale per contrastare la migrazione irregolare, nonché collaborare con gli Stati membri per un maggiore coordinamento delle operazioni di salvataggio. Al tempo stesso dovrà garantire percorsi legali reali e praticabili per i rifugiati e una strategia per la loro integrazione nelle comunità e nel mercato del lavoro, nonché a rafforzare le politiche per attrarre persone con le giuste competenze per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, e potenziare nel contempo le politiche di riammissione dell'Unione.
Merita, infine, un cenno speciale l'istituzione della nuova figura del Commissario per il Mediterraneo che, secondo la lettera di incarico, sarà responsabile anche per il vicinato meridionale, con particolare riferimento al Medio oriente, nonché per la demografia. Tale nuovo portafoglio è stato attribuito alla Commissaria Dubravka Šuica (Croazia) che, sotto la guida dell'Altro Rappresentante, avrà, tra l'altro, le seguenti competenze: dirigere i lavori per la definizione di un nuovo Patto per il Mediterraneo, che comprenda una cooperazione complessiva su investimenti, stabilità economica, lavoro, energia, trasporti, sicurezza, migrazione e altre aree di interesse comune; sostenere l'aumento del commercio e degli investimenti nella regione, per creare un mercato euro-mediterraneo più integrato; garantire che le iniziative di cooperazione nella regione rendano operativi gli aspetti esterni della politica migratoria dell'UE, in particolare i controlli alle frontiere e la lotta contro i trafficanti, nel rispetto dei diritti umani ed incoraggiare una cooperazione più profonda in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzataPag. 42 e al terrorismo e protezione delle infrastrutture critiche.
Queste iniziative sono in larga misura in linea con il Piano Mattei per l'Africa predisposto dal Governo per rafforzare e rinnovare i legami con il continente attraverso progetti concreti che in una prima fase riguarderanno alcuni Paesi pilota, tra cui quelli della sponda sud del Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco.
Ricorda altresì che alla Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, Henna Virkkunen (Finlandia), sarà affidata tra l'altro la guida dei lavori per rafforzare sia le capacità operative per la gestione delle frontiere – anche mediante l'attuazione attuare il nuovo Patto sull'asilo e la migrazione – sia la sicurezza interna.
In questo settore, anche l'Agenda strategica del Consiglio europeo sottolinea che la libertà di movimento dei cittadini europei all'interno dell'UE, conquista fondamentale che richiede il corretto funzionamento dell'area Schengen, va di pari passo con la responsabilità condivisa di adempiere e attuare gli obblighi comuni e proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'UE, quale requisito per garantire la sicurezza e sostenere la legge e l'ordine, in linea con i principi e valori europei. In tal senso, l'Agenda impegna l'Unione europea a: continuare a cooperare in modo reciprocamente vantaggioso con i paesi di origine e di transito; affrontare insieme le sfide a lungo termine della migrazione irregolare, valutando nuovi modi per prevenirla e contrastarla, e le sue cause profonde, compresa la questione dei rimpatri; esplorare le opportunità della migrazione, anche attraverso percorsi legali; combattere le reti di trafficanti; trovare soluzioni congiunte alla minaccia alla sicurezza rappresentata dalla migrazione strumentalizzata.
Altro aspetto degli orientamenti della Commissione rilevante per le competenze della I Commissione attiene alle azioni volte a proteggere la democrazia dell'Ue – sostenendone i valori – e a rafforzare lo Stato di diritto.
Al riguardo, si sottolineano gli attacchi subiti dai sistemi e dalle istituzioni democratiche europee, con particolare riguardo all'aumento del numero di minacce da parte di attori interni ed esteri, siano essi Governi ostili o attori non statali, ai metodi utilizzati e all'uso di strumenti digitali e dei social media. Si tratta di una priorità ribadita anche nella Agenda strategica del Consiglio europeo.
Negli orientamenti politici, si preannuncia in particolare un nuovo «Scudo democratico europeo», che includerebbe iniziative per contrastare la manipolazione delle informazioni e le interferenze straniere online, nonché l'istituzione di una Rete europea di fact-checker, disponibile in tutte le lingue, per promuovere una maggiore alfabetizzazione digitale e mediatica, rafforzando la pratica e le tecniche di contrasto preventivo della disinformazione. In tale contesto, particolare rilievo viene attribuito anche all'applicazione delle norme del regolamento sui servizi digitali sulla rilevazione, segnalazione e rimozione delle informazioni manipolate, e delle disposizioni del regolamento sull'intelligenza artificiale in materia di deep fake sui requisiti di trasparenza.
A questo riguardo sottolinea l'importanza di una regolamentazione più efficace ed equilibrata, a livello europeo e nazionale, dei social media in considerazione del ruolo pervasivo che essi hanno assunto.
Ricorda che a questo scopo il suo gruppo parlamentare ha presentato una proposta di legge volta a tutelare la trasparenza e la libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche.
Gli orientamenti politici prevedono, inoltre, il rafforzamento dello Stato di diritto nell'UE, in particolare, mediante il consolidamento dello strumento della relazione annuale della Commissione europea sulle condizioni del rispetto del principio fondante l'UE, aggiungendo al documento una dimensione relativa al mercato unico, che affronti le questioni che interessano le aziende, in particolare le PMI, che operano oltreconfine, e includendo nel rapporto la Pag. 43situazione di Paesi candidati quando saranno ritenuti pronti.
Sono altresì preannunciati finanziamenti UE alle misure nazionali volte a contrastare la corruzione e a proteggere gli interessi finanziari dell'UE e un collegamento più stretto tra le raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto e il sostegno finanziario. Infine, gli orientamenti pongono l'accento su: l'applicazione del regime generale di condizionalità a tutti i fondi UE; la prosecuzione del ricorso alle procedure di infrazione e l'impiego rafforzato ed efficace dello strumento di prevenzione e sanzione delle violazioni dei valori UE; l'implementazione del regolamento sulla libertà dei media, aumentando il sostegno e la protezione per i media e i giornalisti indipendenti, reprimendo fenomeni di pressione e comportamenti non etici.
Le priorità sopra indicate in queste materie trovano riscontro speculare nelle competenze che von der Leyen ha attribuito con lettera di incarico al Commissario designato alla Democrazia, giustizia e stato di diritto Michael Mcgrath (Irlanda).
Oltre alla predisposizione del citato scudo per la democrazia e al contrasto alle attività di manipolazione delle informazioni, il suo mandato lo impegna a supervisionare i lavori volti a preservare l'equità e l'integrità delle elezioni e a collaborare con il Parlamento e il Consiglio per trovare un accordo su alcune proposte in discussione, in particolare quelle riguardanti i partiti politici europei e le fondazioni e la trasparenza della rappresentanza di interessi per conto di Paesi terzi. Il Commissario sarà, tra l'altro, incaricato di: tutelare la sicurezza dei candidati politici e dei rappresentanti eletti; attuare il regolamento europeo sulla libertà dei media e presentare proposte per sostenere e proteggere ulteriormente i media e i giornalisti indipendenti; realizzare una piattaforma per un dialogo sistematico con la società civile.
Ritiene tuttavia importante sottolineare che per perseguire i valori alla base della integrazione europea è necessario che l'Unione sappia rilanciare il suo ruolo politico ed economico sulla scena internazionale, come giustamente sottolinea il rapporto presentato nello scorso settembre da Mario Draghi, che von der Leyen ha espressamente indicato quale base del programma della nuova Commissione.
Nel rapporto si dimostra, in sostanza, che solo assicurando la sua sovranità economica e la sicurezza, eliminando le dipendenze dall'esterno e colmando i divari di competitività e innovazione, l'Europa potrà essere ancora libera di scegliere il proprio destino e garantire democrazia, libertà, pace, equità e prosperità. Se dovesse rinunciare anche ad uno di questi obiettivi l'integrazione europea, sottolinea giustamente Draghi, «avrà perso la sua ragione d'essere».
Anche a questo riguardo sottolinea l'importanza strategica e la lungimiranza del Piano Mattei, costituendo l'Africa uno snodo fondamentale sia per conseguire l'autonomia strategia, sia per assicurare la stabilità ai confini esterni dell'Unione europea. Soltanto con iniziative concrete di cooperazione e investimento come quelle previste dal Piano l'Europa si potrà colmare il grave ritardo nelle relazioni con i Paesi di quel continente rispetto in particolare alla Cina.
L'ultimo tema di grande importanza per la I Commissione attiene alle iniziative per semplificare la normativa europea e nazionale che, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni.
Gli orientamenti politici prevedono l'impegno generale a presentare proposte per semplificare, consolidare e codificare la legislazione con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, tenendo anche conto delle differenti regole nazionali che rendono difficile fare impresa.
Al Commissario responsabile per l'economia e la produttività, Valdis Dombrovskis (Lettonia), è stata attribuita la competenza per l'implementazione e la semplificazione della normativa dell'UE, per le quali riferirà direttamente alla Presidente von der Leyen.
Il tema della semplificazione è peraltro centrale nel rapporto Draghi che chiede alle istituzioni UE di applicare il principio di «autolimitazione» nella definizione delle politiche e a quelle nazionali di non aggiungerePag. 44 oneri ulteriori e non necessari quando attuano la normativa europea. Auspica poi un maggiore rigore da parte dell'UE nell'applicazione del principio di sussidiarietà, richiamando i parlamenti nazionali ad esercitare in modo più attivo le proprie competenze in materia. Chiede di ridurre del 25 per cento gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa UE e di impegnarsi a un'ulteriore riduzione fino al 50 per cento per le PMI e di sottoporre tutte le nuove proposte in elaborazione a un test di competitività, per misurare l'impatto dei costi di conformità e degli oneri amministrativi.
Conclude sottolineando la massima importanza delle questioni richiamate in quanto le priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo saranno la cornice nell'ambito della quale dovranno muoversi anche l'azione politica e legislativa del Parlamento, del Governo e di tutto il Paese. Auspica quindi che la Commissione Affari costituzionali possa concorrere, con l'espressione del proprio parere, a definire questa cornice in stretto raccordo con il Governo.
Nazario PAGANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.