ALLEGATO 1
DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2066, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, recante abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1672 Squeri recante Istituzione della Giornata della ristorazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato, e abb.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, cui è abbinata l'identica proposta di legge C. 803 Comaroli,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: delegata per la ricostruzione aggiungere le seguenti: e alle Camere.
*3.6. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*3.53. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 6, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: delle esigenze di sviluppo economico aggiungere le seguenti: e di tutela ambientale.
**3.27. (Nuova formulazione) L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
**3.28. (Nuova formulazione) Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
**3.29. (Nuova formulazione) Bonelli, Ilaria Fontana.
Al comma 6, lettera d), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aggiungere le seguenti: definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale.
3.30. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
*3.41. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*3.42. Bonelli, Ilaria Fontana.
*3.43. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
ART. 6.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole: con l'impiego di piattaforme informatiche aggiungere le seguenti: interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
*6.1. (Nuova formulazione) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*6.2. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Pag. 204Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*6.3. (Nuova formulazione) Bonelli, Ilaria Fontana.
*11.10. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
**6.4. (Nuova formulazione) Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
**6.5. Bonelli, Santillo.
ART. 7.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-ter. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
*7.1. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*7.2. (Nuova formulazione) Bonelli, Simiani.
*7.3. (Nuova formulazione) Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
ART. 8.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 con le seguenti: nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: , ove necessari.
*8.1. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*8.2. Manes, Steger.
*8.3. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*8.4. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: approvano aggiungere le seguenti: o adeguano.
**8.7. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
**8.8. (Nuova formulazione) Fabrizio Rossi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: connessa alla ricostruzione aggiungere le seguenti: nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico.
8.9. Bonelli, Ilaria Fontana.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
*8.5. (Nuova formulazione) Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*8.6. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
*8.15. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*8.05. (Nuova formulazione) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*8.06. (Nuova formulazione) Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per quindici giorni aggiungere le seguenti: , assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate.
8.16. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
ART. 11.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;.
11.2. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: comunque con la seguente: ove.
11.8. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
ART. 12.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.
12.3. Bonelli, Manes.
ART. 19.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei materiali con le seguenti: delle diverse tipologie di materiali.
19.1. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa europea in materia ambientale.
19.2. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino. Il Commissario straordinario, nel rispetto delle medesime condizioni e criteri, in caso di incapienza dei siti di deposito già individuati, può individuarne di ulteriori.
8-ter. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.
19.12. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole: e dei RAEE con le seguenti: , dei RAEE nonché delle pile e accumulatori.
19.14. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
ART. 22.
Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le seguenti: costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*22.1. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*22.2. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.
*22.3. (Nuova formulazione) Fabrizio Rossi.
*22.5. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*22.6. (Nuova formulazione) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*22.11. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*22.12. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*22.13. (Nuova formulazione) Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
ART. 23.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: dell'ammontare.
23.3. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: subìto a causa dei medesimi eventi con le seguenti: complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato.
*23.4. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*23.14. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
**23.9. (Nuova formulazione) Mattia.
**23.10. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**23.11. (Nuova formulazione) Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'importo richiesto con le seguenti: all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione.
23.17. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
ART. 25.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.a. di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi
25.2. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
ALLEGATO 6
5-02718 Ilaria Fontana: Elementi e intendimenti relativi alle attività di messa in sicurezza dell'ex discarica «Le Lame» (FR).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riguardo al quesito posto, giova ricordare che l'Accordo di programma del 2019, sottoscritto tra il MASE e la regione Lazio, per un importo pari ad euro 1.016,365, è stato oggetto di rimodulazione nel corso della stesura dell'atto integrativo dell'Accordo, approvato con decreto direttoriale n. 62 dell'11 maggio 2021, con cui sono state unite le attività di caratterizzazione dei terreni posti tra la discarica e il Fiume Sacco e le attività per la messa in sicurezza della discarica stessa, per un importo complessivo di euro 10.840.000,00.
Il Piano di caratterizzazione presentato dalla regione Lazio, come rimodulato nel 2021, è stato poi approvato da questo Ministero con decreto n. 146 del 4 agosto 2022, prescrivendo precisi adempimenti da porre in essere, sia in merito alla fascia dei terreni presenti tra la discarica ed il Fiume Sacco, sia in merito alla caratterizzazione dei rifiuti presenti nella discarica. Entrambe le attività sono, infatti, necessarie all'individuazione e alla progettazione dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza del sito.
La regione Lazio, nel settembre del 2022, ha espletato la gara per il servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale della discarica, che prevede anche una parziale rimozione dei rifiuti. Le attività di caratterizzazione risultano avviate e gli esiti costituiranno elementi utili alla progettazione dell'intervento.
Con riferimento agli interventi previsti dall'Accordo Quadro APQ8, la provincia di Frosinone, come ricordato dall'interrogante, in data 27 marzo 2024 ha comunicato al MASE l'impossibilità di certificare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi previsti nei progetti di messa in sicurezza d'emergenza del sito ex discarica «Le Lame», di cui ai finanziamenti regionali denominati APQ8 BS – INT. 10 e APQ8 BU – INT. 01.
Successivamente, in data 26 giugno 2024, la provincia di Frosinone, a seguito del sollecito del MASE del 24 maggio 2024, ha comunicato che le attività per la conclusione del procedimento finalizzato ad individuare il responsabile della contaminazione, al fine di attuare l'intervento in danno del soggetto obbligato/responsabile, sono in via di definizione essendo stati acquisiti ulteriori elementi documentali così come previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 156 del 2006. La regione Lazio, il 9 luglio 2024, ha ulteriormente sollecitato la provincia di Frosinone con emissione della diffida-ordinanza ai sensi del citato articolo 244 del decreto legislativo n. 156 del 2006.
Si rappresenta, in fine, che il MASE si sta interessando affinché l'intervento di messa in sicurezza del sito della discarica in questione prosegua con celerità, dovendo comunque attendere gli esiti della caratterizzazione in corso, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione di eventuali ulteriori interventi che dovranno, comunque, coordinarsi, come segnalato dall'interrogante, con le attività previste dall'Accordo di programma, anche per gli aspetti finanziari.
ALLEGATO 7
5-02576 Morfino: Elementi e iniziative finalizzati all'istituzione dell'area marina protetta di Capo Zafferano (PA) e alla salvaguardia dell'area appartenente alla Rete Natura 2000.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto e relativo allo stato dell'iter per la designazione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) «Fondali di Capo Zafferano» – istituito con decreto del Dirigente Regionale n. 808 del 2019 e ratificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/159 – si rappresenta quanto segue.
La Regione Sicilia, con riferimento alla relativa procedura di messa in mora complementare alla procedura di infrazione comunitaria 2163/2015, sta provvedendo a definire gli obiettivi e le specifiche misure di conservazione habitat e specie con la cartografia tematica, secondo il format condiviso con il MASE, al pari delle altre Regioni e Province Autonome.
Successivamente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, il MASE – previa proposta alla Commissione Europea – potrà designare con decreto la ZSC, d'intesa con la Regione che provvederà all'individuazione del soggetto gestore della stessa.
Nelle more, per la tutela del sito, occorre far riferimento alle vigenti misure minime di conservazione individuate dal predetto decreto istitutivo del SIC del 2019, tra cui il divieto di ancoraggio.
Nelle more dell'individuazione di un ente gestore e della designazione quale ZSC, le misure di conservazione – considerato che le direttive comunitarie 92/43/CEE «Habitat» e 147/2009/CE «Uccelli» non prevedono un regime sanzionatorio per violazioni delle stesse – vanno prese come riferimento per qualunque piano, programma, progetto, intervento o attività sull'area sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
Pertanto, in tale contesto transitorio, non è possibile individuare zone specifiche per le quali precludere l'accesso, tuttavia va garantita la salvaguardia del Sito Natura 2000 nelle more della designazione quale ZSC con la corretta applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale. In tal senso, l'istituzione di un'Area Marina Protetta, ove ne ricorrano le condizioni, garantisce per propria natura, un maggiore e più rigoroso regime di tutela.
Nondimeno, al fine di assicurare la tutela del sito, eventuali azioni, quali quelle segnalate dall'On. interrogante, che possono causare l'asportazione e il danneggiamento delle matte della Poseidonia oceanica e, conseguentemente, un danneggiamento con possibile compromissione dell'habitat potrebbero essere sanzionate ai sensi dell'articolo 733-bis del Codice penale.
ALLEGATO 8
5-02724 Nevi: Iniziative in merito all'obbligo di utilizzo di sacchetti di materiale compostabile per la raccolta di deiezioni animali.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, giova ricordare che per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spetta allo Stato (ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera q) l'indicazione dei criteri generali, anche attraverso specifiche linee guida, mentre spetta alle regioni (ai sensi degli articoli 196, comma 1, lettera b), e 198, comma, 2, lettere b) e c) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e del conferimento, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
Pertanto, nel contesto di cui sopra, sono gli Enti locali a dover individuare le specifiche modalità di conferimento delle singole tipologie di rifiuti, comprese le deiezioni prodotte dagli animali domestici, che possono essere oggetto di raccolta separata.
Con riferimento alla classificazione delle deiezioni degli animali domestici, va segnalato che l'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 152 del 2006 annovera, al codice 02 01 06, le feci animali, come effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito. Tuttavia, tale codice rientra nella categoria dei «Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti» attribuibile, pertanto, soltanto ai rifiuti prodotti nelle attività indicate.
Con riferimento al criterio segnalato dall'interrogante, il 4.3.16 «Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo deiezioni animali e rifiuti di piccole dimensioni» va segnalato che rientra nel capitolo dei criteri premianti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, vale a dire in quelli essere tenuti in considerazione dalla stazione appaltante sulla base del contesto di riferimento, ma che non sono obbligatori.
Nello specifico, il criterio richiamato prevede l'assegnazione di un punteggio premiante all'offerente che proponga la fornitura di sacchetti per le deiezioni animali in materiale biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI 13432:2002, qualora nel territorio di riferimento la raccolta delle deiezioni animali possa essere effettuata nella frazione umida. La verifica di conformità per l'ottenimento del punteggio premiante prevede la presentazione di una relazione con la quale l'offerente descrive come intende garantire il rispetto del criterio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.
Da ultimo va segnalato che in merito alla raccolta dei rifiuti organici, l'articolo 182-ter del decreto legislativo 152 del 2006, al comma 2 prevede espressamente che «Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti».
In considerazione di quanto sopra esposto, ferme restando le richiamate competenze degli Enti locali in tema di organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, si rappresenta che sono allo studio iniziative, anche di carattere normativo, volte a disincentivare l'utilizzo di sacchetti non biodegradabili per la raccolta della tipologia di rifiuto in questione.
ALLEGATO 9
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Doc. CCXXXII, n. 1.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il Doc. CCXXXII, n. 1 recante il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029;
premesso che il documento in esame rappresenta il primo Piano strutturale di bilancio a medio termine, elaborato in conformità con la nuova disciplina economica dell'Unione europea per il periodo 2025-2029;
rilevato che, al fine di assicurare una maggiore convergenza economica e sociale e ridurre il divario territoriale in termini di dotazioni infrastrutturali, nel documento si prevedono talune misure volte, tra l'altro, all'attuazione della revisione del codice dei contratti pubblici, alla semplificazione delle procedure di pianificazione strategica, nonché a potenziare il sistema infrastrutturale anche attraverso lo sviluppo della rete stradale;
considerato che, nell'ambito delle linee di azione per il perseguimento delle finalità europee, rientra il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e clima fissati nel pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55) e degli obiettivi del PNRR in materia di transizione ecologica ed energetica attraverso le misure contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC);
evidenziato che, con riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare pubblico, il Governo intende implementare un piano settennale in linea con gli obiettivi europei e i vincoli di sostenibilità fiscale, mentre, per il settore immobiliare residenziale privato, prevede di introdurre misure volte a rimuovere le barriere informative e amministrative, incentivando la decarbonizzazione e stimolando gli investimenti privati, anche mediante la creazione di un mercato dei certificati bianchi;
apprezzato che il documento prevede lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie per il miglioramento dell'efficienza del sistema idrico nazionale;
valutato che, in considerazione dell'esigenza di mobilizzazione di capitali pubblici e privati a sostegno della transizione energetica ed ecologica, si prevede un aumento del ricorso all'emissione dei titoli di Stato verdi e la promozione degli strumenti di finanza sostenibile,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 10
Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA
ART. 3.
Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 3, comma 2:
a) al primo periodo, sopprimere le parole da: , utilizzando le risorse umane fino alla fine del medesimo periodo;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo;
c) al secondo periodo, sostituire le parole: di 120.000 euro annui con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
all'articolo 4, comma 3:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: 44.361 euro per l'anno 2024 e ad e le parole: cui si provvede con le risorse di cui all'articolo 11.
b) al terzo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025.
all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: secondo la normativa vigente con le seguenti: , entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3-bis.
all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
all'articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis.
all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
all'articolo 8, comma 4, alinea, dopo le parole: stabilita dallo statuto aggiungere le seguenti: , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis.
all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Pag. 213all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalla legislazione vigente con le seguenti: , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis.
all'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
all'articolo 9, comma 1:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, e 8, commi 4-bis e 5-bis.
sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, 8, commi 4-bis e 5-bis, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3.11. Il Relatore.
ALLEGATO 11
Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, la parola: ricadenti è sostituita dalla seguente: ubicate.
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: le modalità del rapporto è sostituita dalla seguente: il rapporto, le parole: che lo hanno costituito è sostituita dalle seguenti: partecipanti e la parola: reperimento è sostituita dalla seguente: reclutamento;
al comma 3, primo periodo, le parole: Parco di cui all'articolo 1, comma 1 sono sostituite dalla seguente: consorzio e la parola: reclutare è sostituita dalla seguente: assumere.
All'articolo 6:
al comma 6, lettera b), le parole: verso l' è sostituita dalle seguenti: nei riguardi dell'.
All'articolo 7:
al comma 5:
all'alinea, le parole: Oltre alle funzioni previste dallo statuto, sono soppresse;
è aggiunta la seguente lettera:
«f) esercita le altre funzioni previste dallo statuto»;
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: nell'apposito sono sostituite dalla seguente: nel;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: sui propri sono sostituite dalle seguenti: nei rispettivi;
alla lettera b), le parole: sui propri sono sostituite dalle seguenti: nei rispettivi;
alla lettera d), la parola: ricadente è sostituita dalla seguente: comprese.