TESTO AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2024
Pag. 41SEDE CONSULTIVA
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.
Variazione nella composizione della Commissione
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che ha cessato di fare parte della Commissione il deputato Luigi Marattin.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, procedendo all'esame, in sede consultiva, delle ulteriori proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1532-bis-A, recante disposizioni in materia di lavoro, al termine dell'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno della seduta.
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-A cost.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni cui le stesse si riferiscono, non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.
Testo unificato C. 1168 Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, osserva preliminarmente che il presente provvedimento, che deriva dall'unificazione dei disegni di legge C. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, prevede, all'articolo 1, l'abrogazione dei regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D e di altri atti normativi prerepubblicani diversi dai regi decreti, indicati negli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, mantenendo fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo dei suddetti atti. L'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria secondo la quale dall'attuazione dello stesso provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che i summenzionati disegni di legge sono corredati di separate relazioni tecniche che riferiscono,Pag. 42 in termini testualmente identici, il carattere ordinamentale delle norme confermando il contenuto della suddetta prescrizione di neutralità finanziaria. Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che hanno modificato il testo unificato originario, espungendo specifici atti normativi dai suddetti allegati o integrandone il contenuto con l'inserimento di ulteriori atti, non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni sul provvedimento in esame, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme in esso contenute, già evidenziata dalle relazioni tecniche riferite ai testi originari dei disegni di legge, poi confluiti nel testo unificato, assunto come base per la presentazione delle proposte emendative in sede referente. In particolare, il provvedimento dispone l'abrogazione espressa di atti normativi prerepubblicani relativi agli anni dal 1861 al 1946 individuati negli allegati da A ad N, annessi al medesimo provvedimento. Quanto alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, volte ad espungere rispetto al predetto testo unificato specifici atti normativi dai suddetti allegati, non formula osservazioni. Con riferimento agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non ha parimenti osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede di acquisire una valutazione del Governo, che anche con riguardo a siffatta integrazione possa essere confermata l'originaria previsione di neutralità finanziaria.
Il sottosegretario Federico FRENI conferma che dall'abrogazione degli ulteriori atti normativi pre-repubblicani inseriti all'interno degli Allegati al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede un'ulteriore conferma in ordine all'assenza di profili di criticità di ordine finanziario relativi al provvedimento, in particolare al fine di verificare che dalle ulteriori abrogazioni disposte dalla Commissione di merito non derivino effetti finanziari negativi.
Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che il testo, anche alla luce delle proposte emendative approvate dalla Commissione in sede referente, non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme volte a riaprire i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, nell'ambito del cosiddetto «federalismo demaniale».
Nel segnalare che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente della Commissione Finanze, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che la proposta di legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è volta a riaprire, per dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i termini della procedura disciplinata dall'articoloPag. 43 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 che consente, al sussistere di determinate condizioni e su richiesta degli enti territoriali, il trasferimento a titolo non oneroso di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, prevedendo, altresì, alcuni specifici obblighi informativi per gli enti medesimi circa il processo di utilizzazione e valorizzazione del bene di cui si fa richiesta o già trasferito, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3. Osserva che la procedura è stata inizialmente prevista per il periodo tra il 1° settembre 2013 e il 30 novembre 2013 e riaperta dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015 per il periodo dal 26 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016. Rammenta che in entrambi i casi non sono stati ascritti effetti finanziari: al fine di suffragare l'assunzione di invarianza, le relative relazioni tecniche hanno evidenziato principalmente i meccanismi compensativi previsti dal comma 7 del citato articolo 56-bis, che demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Proprio in relazione a detti decreti ministeriali, ricorda che il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto Salva Casa, ha inserito il comma 7-bis nell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 stabilendo che questi ripartiscano «la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto».
In proposito, considerata la riapertura dei termini prevista dal provvedimento in esame, unitamente alla disposizione introdotta con il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e alla prassi applicativa, che vede l'emanazione dei decreti ministeriali anche diversi anni dopo il trasferimento dell'immobile, ad esempio il decreto ministeriale 21 marzo 2023 si riferisce a trasferimenti di immobili avvenuti nel 2016, evidenzia che le disposizioni in esame influiscono su trasferimenti di risorse nell'ambito del conto consolidato della pubblica amministrazione, modificandone l'articolazione temporale ossia la ripartizione fra esercizi finanziari diversi, a parità di importo totale.
Pur rilevando che i trasferimenti hanno luogo fra amministrazioni pubbliche, segnala la necessità di acquisire elementi informativi dal Governo in merito agli eventuali effetti della disposizione in termini di saldo netto da finanziare, con riferimento, quanto allo Stato, alla diversa dinamica temporale delle minori entrate erariali e della relativa compensazione rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, nonché in merito agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento che potrebbero prodursi per gli enti territoriali, per i quali, modificandosi la dinamica delle entrate e delle spese previste, si potrebbe determinare una diversa applicazione dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, nei diversi esercizi finanziari coinvolti, una diversa capacità di spesa.
In relazione ai precedenti periodi di apertura, fa presente che sarebbe opportuno acquisire dal Governo elementi informativi idonei a verificare che, nella concreta applicazione delle norme, abbiano operato le clausole di invarianza finanziaria previste dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge n. 210 del 2015, anche al fine di confermare che l'articolazione del recupero delle entrate erariali disposta con i decreti ministeriali tenga conto degli andamenti delle entrate eventualmente già scontati sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Istituzione della Giornata della ristorazione.
C. 1672.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva che il progetto di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca l'istituzione della Giornata della ristorazione.
Nel segnalare che il testo iniziale ed i relativi emendamenti approvati durante l'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, all'articolo 1, istituisce la Giornata della ristorazione, cui non sono associati gli effetti delle festività civili; all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova un'iniziativa di approfondimento sul tema durante la quale sono conferite dieci medaglie; all'articolo 2, comma 4, consente allo Stato e agli enti territoriali di promuovere e sostenere apposite iniziative sul tema della ristorazione e consente, sul medesimo tema, alle amministrazioni pubbliche la promozione di iniziative didattiche; all'articolo 3, prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi a temi connessi alla Giornata. Rileva, altresì, che l'articolo 4 prevede una generale clausola di invarianza finanziaria.
In proposito, con riguardo all'articolo 1, non formula osservazioni, posto che alla Giornata non sono associati gli effetti delle solennità civili, non comporta la sua istituzione effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.
Con riferimento all'articolo 2, ritiene invece che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le iniziative di approfondimento poste in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy possano essere attuate a invarianza di risorse: il conferimento delle medaglie, in particolare, previsto dal medesimo articolo, parrebbe comportare potenziali oneri.
In merito alle iniziative promosse dallo Stato, dagli enti territoriali e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del medesimo articolo 2 non ha invece osservazioni da formulare, poiché le stesse sono configurate come attività facoltative delle citate amministrazioni.
Infine, in ordine all'articolo 3, relativo agli spazi dedicati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai temi della Giornata, tenuto conto che la norma è configurata come obbligatoria e non come facoltativa, ritiene che andrebbe chiarito se detta attività possa effettivamente essere svolta in condizioni di invarianza finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui all'attuazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno modificare la formulazione della citata clausola in termini conformi alla prassi consolidata, al fine, da un lato, di operare un richiamo alle risorse «disponibili», anziché a quelle «previste» a legislazione vigente e, dall'altro, di riferire espressamente la clausola medesima alle amministrazioni competenti, tenuto conto della pluralità dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del provvedimento. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Pag. 45Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 2 esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 25 settembre – contiene l'articolo aggiuntivo 27.0500 della Commissione, nonché una nuova formulazione delle seguenti proposte emendative: Conte 1.03, Barzotti 1.05, Gribaudo 6.03, Carotenuto 19.07, Aiello 19.011, Ghio 28.1, Fossi 31.04, Scotto 31.05, Mari 31.011 e Scotto 31.08.
Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dalle stesse derivanti, segnala le seguenti:
Barzotti 1.05, volto ad incrementare di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006. L'articolo aggiuntivo prevede, altresì, che le prestazioni a carico del predetto Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, siano erogate dall'INAIL d'ufficio, anziché previa istanza del richiedente, come attualmente previsto dalla normativa vigente. L'articolo aggiuntivo provvede alla relativa copertura finanziaria, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa prevede una diversa modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro oggetto di incremento, stabilendo che essa abbia luogo d'ufficio anziché a domanda, non ha osservazioni da formulare in merito alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che al momento reca le necessarie disponibilità. Con riferimento, viceversa, alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo stesso, segnalando che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che esso reca al momento un ammontare residuo per l'anno 2024 di circa 83,7 milioni di euro, cui occorre comunque sottrarre l'importo di 35,8 milioni di euro per il medesimo anno 2024 derivanti dall'approvazione di proposte emendative riferite al decreto-legge n. 113 del 2024, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;
Gribaudo 6.03, che reca talune modifiche alla disciplina, di cui all'articolo 1, commi 144 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, in materia di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per i soggetti iscritti alla Gestione separata, prevedendo che, ai fini del riconoscimento della medesima indennità, è necessario essere titolari da almeno due anni, in luogo dei tre attualmente previsti, di partita IVA per l'attività che ha dato Pag. 46titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso, innalzando l'importo della predetta indennità dal 25 al 40 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Viene inoltre soppressa la previsione in base alla quale l'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Al riguardo, rammenta che le predette disposizioni hanno riconosciuto l'indennità nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, in ragione degli oneri individuati in sede di quantificazione. Per far fronte a tali oneri viene previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. In presenza di scostamenti, non sono adottati ulteriori provvedimenti di concessione dell'ISCRO. La proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;
Carotenuto 19.07, che modifica la disciplina relativa al supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di eliminare il requisito, previsto al comma 4 del medesimo articolo 12, relativo all'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Alla copertura dei relativi oneri, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile costituita in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. Ai restanti oneri, pari a 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, l'articolo aggiuntivo provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento progressivo di 10 punti percentuali annui dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti, in parte, dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili e, in parte, dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio;
Aiello 19.011, che modifica la disciplina relativa all'assegno di inclusione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, prevedendo che, ai fini dello stesso, il nucleo familiare sia definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Alla copertura dei relativi oneri, valutati nel Pag. 47limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto ai restanti oneri, pari a 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento di 10 punti percentuali annui dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti, in parte, dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili e, in parte, dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio;
Ghio 28.1, volta a modificare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ampliando il novero delle categorie ammesse. Essa provvede, quindi, alla copertura degli oneri derivanti dalla predetta estensione, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica apportata dal comma 5 dello stesso emendamento all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Tale modifica è volta, in particolare, ad abbassare da 85.000 euro a 65.000 euro il limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica riferita alle disposizioni della legge n. 197 del 2022, l'ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura appare congruo rispetto agli oneri da sostenere, ritiene nondimeno necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dei medesimi oneri;
Scotto 31.05, volta a prevedere che il diritto al trattamento pensionistico anticipato in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, cosiddetto «opzione donna», di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge n. 4 del 2019, si applichi anche alle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali siano attivi tavoli di crisi comunque convocati o censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. La proposta emendativa, nel prevedere che l'estensione del beneficio «opzione donna» nei termini dianzi descritti si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione operata dalla proposta emendativa in commento;
Mari 31.011, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante utilizzo, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'anticipazione al 1° dicembre 2024, disposta dal comma 3 della proposta, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, prevista per il 1° luglio 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019. Per gli oneri relativi agli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo Pag. 48speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché un chiarimento in ordine alla congruità dell'ammontare delle risorse derivanti dall'anticipo dell'applicazione dell'imposta sui manufatti in plastica monouso per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
Scotto 31.08, volta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che ha modificato la disciplina della malattia fondamentale e di quella complementare concernente i lavoratori marittimi di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 della legge n. 831 del 1938, al fine di equipararne il regime a quello meno favorevole previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. La proposta emendativa provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in misura pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica apportata dal comma 3 della stessa proposta emendativa all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Tale modifica è volta, in particolare, ad abbassare da 85.000 euro a 65.000 euro il limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Al riguardo, nell'evidenziare che la quantificazione degli oneri indicata nella proposta emendativa in esame appare coerente rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica riferita al citato comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, di cui si prevede ora l'abrogazione, ritiene nondimeno necessario acquisire sul punto una conferma da parte del Governo.
Osserva, infine, che le restanti proposte emendative, Conte 1.03 e Fossi 31.04, nonché l'articolo aggiuntivo della Commissione 27.0500 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia preliminarmente, sotto il profilo metodologico, che il Governo ritiene necessario, al fine di assumere le proprie determinazioni funzionali all'espressione del parere sulle proposte emendative in esame, operare una valutazione complessiva che tenga conto delle disponibilità residue sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 56 milioni di euro per l'anno 2026.
Nel rilevare che molte delle proposte emendative in esame provvedono alla copertura dei rispettivi oneri mediante corrispondente riduzione del suddetto accantonamento, rappresenta che mentre tali proposte emendative, singolarmente considerate, non risultano problematiche sotto il profilo della copertura finanziaria, tuttavia, in caso di espressione di un parere di nulla osta in ordine a tutte le proposte emendative che provvedono alla copertura dei rispettivi oneri a valere sul richiamato accantonamento del fondo speciale di parte corrente, le relative risorse finanziarie risulterebbero insufficienti. Pertanto, l'eventuale, anche se solo ipotetica, approvazione delle stesse proposte da parte dell'Assemblea, in assenza di rilievi ostativi in ordine ai profili finanziari, darebbe luogo a un provvedimento legislativo che, alla luce delle modifiche apportate, risulterebbe privo di adeguata copertura finanziaria. Conseguentemente, all'atto del passaggio dell'esame all'altro ramo del Parlamento, si renderebbe necessaria la soppressione di talune disposizioni, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Evidenzia, peraltro, che tale complessiva valutazione in ordine ai profili di copertura finanziaria di un insieme di proposte emendative che gravano sulle medesime risorse disponibili, viene, solitamente, operata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, laddove, tuttavia, tale verifica non viene effettuata in sede di valutazione di ammissibilità, ma in sede di espressione dei pareri da parte del Governo, ai fini dell'individuazione del complesso delle proposte emendative da approvare al medesimo disegno di legge.Pag. 49
Per altro verso, osserva che talune delle proposte emendative in esame non appaiono tenere conto del quadro macroeconomico delineato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine trasmesso dal Governo, che, seppur ancora non esaminato dal Parlamento, è stato sostanzialmente condiviso con la Commissione europea e rappresenta, pertanto, un documento le cui previsioni assumono un valore dirimente ai fini delle determinazioni che il Governo dovrà assumere nella definizione delle politiche di bilancio dei prossimi anni. Ciò implica che un'eventuale proposta emendativa riferita a un progetto di legge che dovesse impattare sul ciclo di programmazione individuato all'interno del Piano dovrebbe essere necessariamente oggetto di una valutazione in senso contrario da parte del Governo, nella misura in cui le suddette proposte siano suscettibili di determinare una deviazione dalla traiettoria della spesa primaria netta definita nel medesimo Piano.
Al riguardo, evidenzia, a titolo esemplificativo, come l'articolo aggiuntivo Conte 1.03, volto all'istituzione del salario minimo, determinando un aumento dei minimi retributivi previdenziali, comporterebbe oneri strutturali crescenti, allo stato non quantificabili.
Richiamando altresì le considerazioni già svolte, osserva che l'articolo aggiuntivo Fossi 31.04, volto ad incrementare di 18 milioni di euro la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, comporta un onere che grava sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, tale da assorbire buona parte delle risorse disponibili presso il predetto accantonamento, con effetti preclusivi verso l'approvazione di altri emendamenti che intendessero far fronte ai relativi oneri da essi recati a valere sulle medesime risorse.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta le considerazioni testé espresse dal sottosegretario Freni in ordine all'approccio metodologico che il Governo intende seguire ai fini dell'espressione del parere sulle proposte emendative in esame, in ragione dell'impatto che tale metodo di valutazione assumerebbe sui rilievi in ordine all'ammissibilità delle medesime proposte. A suo avviso, la valutazione svolta dalla Commissione deve, infatti, assumere, in questa sede, una connotazione di natura prettamente tecnica, ferma restando la decisione politica finale che l'Assemblea potrà legittimamente assumere in merito alle singole proposte.
Per quanto attiene ai rilievi mossi dal sottosegretario circa il rilievo da attribuire alle indicazioni contenute nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, trasmesso il 27 settembre 2024 e non ancora esaminato dal Parlamento, evidenzia che, proprio in ragione di tale circostanza, la Commissione non è obbligata a tenerne conto nel momento in cui assume le proprie determinazioni in merito ai profili finanziari delle proposte emendative a disegni di legge all'esame dell'Assemblea. Ritiene, infine, infondati i rilievi critici espressi dal rappresentante del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, che, a suo avviso, non reca, neanche indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica.
Marco GRIMALDI (AVS), nello stigmatizzare quanto sostenuto dal sottosegretario Freni, osserva che, in ogni caso, la valutazione espressa in ordine ai profili finanziari delle proposte emendative deve necessariamente tener conto della correttezza della quantificazione e della copertura finanziaria recate da ciascuna proposta, dovendosi rimettere all'Assemblea ogni definitiva valutazione politica relativa a quali emendamenti approvare e quali respingere. Rileva come l'applicazione della metodologia precedentemente descritta dal rappresentante del Governo avrebbe, quale suo esito, che la valutazione sui profili finanziari assumerebbe un carattere ingiustificatamente sfavorevole verso gli emendamenti dell'opposizione rispetto alle proposte emendative della maggioranza, che può beneficiare di una complessiva valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili alla luce degli accordi intercorsi con l'Esecutivo.
Pag. 50Claudio MANCINI (PD–IDP) fa presente che la scelta del sottosegretario Freni di fare riferimento ad asseriti profili di contrasto delle singole proposte emendative con le previsioni dell'articolo 81 della Costituzione rappresenta un'indebita ingerenza dell'Esecutivo nell'autonomia del Parlamento, non rientrando nell'ambito delle prerogative del rappresentante del Governo la definizione degli ambiti di applicazione della sopracitata norma costituzionale. Al riguardo, nell'esprimere il timore che la recente nomina del Ragioniere generale dello Stato ne abbia in qualche modo politicizzato il ruolo, sottolinea che la valutazione circa gli eventuali profili di criticità in ordine alla copertura finanziaria di un provvedimento legislativo non potrà che aver luogo successivamente all'esame parlamentare volto alla definizione del relativo testo.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), contestando quanto affermato dal sottosegretario Freni, ritiene che non possa ritenersi accettabile che la sussistenza della copertura finanziaria degli oneri recati dalle singole proposte emendative sia valutata con riferimento al complesso delle medesime proposte e che, quindi, l'eventuale parere di nulla osta su una proposta comporti automaticamente la necessità di esprimere un parere contrario sulle successive proposte per sopravvenuta incapienza delle fonti di copertura indicate. Ritiene che una simile interpretazione costituirebbe un ulteriore sopruso nei confronti delle opposizioni e del Parlamento nel suo complesso, ribadendo che la copertura finanziaria degli oneri recati dalle proposte emendative deve essere valutata con specifico riferimento agli effetti di ciascuna proposta emendativa singolarmente considerati. Considera, pertanto, totalmente inaccettabili le premesse di metodo formulate dal sottosegretario Freni.
Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, evidenzia come la misura, nella medesima formulazione prevista dalla citata proposta emendativa, sia già passata al vaglio della Commissione bilancio, che non rilevò, in occasione del precedente esame, profili problematici con riferimento alle disposizioni riprodotte nel testo della proposta emendativa in esame. In tal senso ritiene, quindi, che si stia mascherando un problema politico dietro un problema di copertura finanziaria.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fossi 31.04, sostiene che la misura, così come espressamente previsto dalla proposta emendativa, entrerebbe in vigore nel 2025, pertanto, la stessa è da ritenersi correttamente coperta a decorrere da tale annualità e, in tal senso, giustamente, il relatore non ha inteso formulare rilievi al riguardo.
Francesco SILVESTRI (M5S), nel condividere i rilevi formulati dai colleghi dell'opposizione, auspica che il clima collaborativo che ha caratterizzato la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dello scorso giovedì possa mantenersi anche nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva, anche in vista dell'imminente avvio della sessione di bilancio per l'anno 2025. In tal senso, invita il sottosegretario Freni a svolgere ogni opportuno approfondimento in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative oggetto di riformulazione, ora all'esame di questa Commissione, al fine di consentirne la discussione in Assemblea.
Riccardo TUCCI (M5S) chiede al sottosegretario un chiarimento su quanto da lui sostenuto in ordine all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, con particolare riferimento ai presunti maggiori oneri previdenziali che l'approvazione dello stesso potrebbe comportare. In proposito, chiede se questo tipo di valutazione tenga conto del moltiplicatore da applicare al fine di valutare gli effetti macroeconomici dell'introduzione di un salario minimo legale. Ritiene, infatti, che garantire un salario minimo ai lavoratori avrebbe un effetto virtuoso sull'economia, assicurando al contempo anche maggiori entrate per il bilancio pubblico.
Ida CARMINA (M5S), sempre con riferimento all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, Pag. 51contesta quanto sostenuto dal sottosegretario, ritenendo che le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo costituiscano di fatto un espediente per non dare corso alla proposta emendativa senza una vera e propria motivazione di ordine economico-finanziario. Ritiene, in tal senso che, piuttosto, l'approvazione di una norma sul salario minimo garantirebbe maggiori entrate per il bilancio dello Stato e non sarebbe in contrasto con i contenuti del Piano strutturale di bilancio.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo con riferimento a quanto sostenuto dal collega Mancini, ritiene che garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione sia una prerogativa di questa Commissione e, in tal senso, il sottosegretario non ha formulato alcuna minaccia, ma si è semplicemente limitato a rilevare che talune delle disposizioni contenute nelle proposte emendative in esame potrebbero porsi in contrasto con le previsioni della richiamata disposizione costituzionale. Ritiene, in ogni caso, opportuno chiedere al Governo di esprimersi su tutte le proposte emendative all'esame della Commissione, al fine di poter pervenire alla formulazione di una proposta di parere e alla sua successiva votazione.
Il sottosegretario Federico FRENI afferma, in via preliminare, in risposta all'onorevole Mancini, che il Ragioniere generale dello stato è sempre stato nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto la Ragioneria generale dello Stato è un Dipartimento del medesimo Ministero.
Ribadisce, quindi, le premesse metodologiche già precedentemente formulate, rilevando comunque come il Governo, con riferimento al rispetto delle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione, dia solo un parere, ma sia la Commissione ad esprimersi su tale valutazione con il proprio parere. Ritiene, al riguardo, che sia doveroso per il Governo rilevare che alcune proposte emendative siano suscettibili di incidere sulla traiettoria della spesa netta indicata dal Piano strutturale di bilancio, anche se non necessariamente la valutazione di tale profilo deve tradursi nella formulazione di un parere contrario volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Per quanto attiene alle proposte emendative che insistono, a fini di copertura finanziaria, sulle medesime risorse, invita i componenti della Commissione a considerare in concreto gli effetti che deriverebbero dalla contestuale approvazione delle medesime proposte, sulle quali la Commissione abbia espresso parere di nulla osta. Segnala, in proposito, che da tale contestuale approvazione deriverebbero, evidentemente, problemi di copertura finanziaria, che non potrebbero non essere rilevati in sede di predisposizione della relazione tecnica aggiornata, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. In tale ottica, a rigore dovrebbe ritenersi corredata di idonea copertura finanziaria esclusivamente la prima proposta emendativa che utilizzi l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Passa, quindi, alla formulazione dei pareri sulle singole proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Barzotti 1.05, conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, al momento, le occorrenti disponibilità nell'esercizio 2024. Esprime pertanto una valutazione non ostativa.
In relazione all'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.03, recante modifiche alla disciplina, di cui all'articolo 1, commi 144 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i soggetti iscritti alla Gestione separata, si rimette alla valutazione della Commissione, tenuto conto dell'utilizzo con finalità di copertura finanziaria dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Carotenuto 19.07, afferma, in ordine Pag. 52alle coperture ivi previste, che, il comma 3, che introduce un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile costituita in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, non garantirebbe le maggiori entrate richieste, a fini di copertura, a decorrere dall'anno 2024, mentre la formulazione del comma 4, facendo riferimento ad un'esenzione dall'aliquota di accisa sul gasolio, non consente una valutazione del gettito, impedendo una quantificazione degli effetti della disposizione di copertura finanziaria. Esprime, pertanto, parere contrario sulla predetta proposta emendativa.
Formula, altresì, un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Aiello 19.011, richiamando le medesime problematiche, in termini di copertura finanziaria, segnalate rispetto all'articolo aggiuntivo Carotenuto 19.07.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ghio 28.1, rileva come le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria, derivanti dalla riduzione da 85.000 euro a 65.000 euro del limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014, si produrrebbero solo a decorrere dall'anno 2026. La proposta risulterebbe, pertanto, priva di copertura nell'anno 2025. Formula, quindi, parere contrario sulla predetta proposta.
Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Scotto 31.05, evidenzia come gli oneri derivanti dalla proposta, riguardando il riconoscimento di diritti soggettivi, non possano essere limitati nell'ambito di un tetto massimo di spesa, come previsto dalla proposta stessa. Esprime, pertanto, su di essa un parere contrario.
Formula, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mari 31.011, evidenziando come l'onere quantificato dalla proposta sia ampiamente sottostimato e non sia comprimibile entro il limite di spesa indicato dalla medesima proposta emendativa.
In relazione all'articolo aggiuntivo Scotto 31.08, segnala le medesime criticità già evidenziate in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Ghio 28.1. Formula, pertanto, su di esso un parere contrario.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) contesta l'affermazione del sottosegretario Freni in merito alla presunta esistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.03 (Nuova formulazione), che si limita ad apportare talune modifiche ai criteri di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Osserva, infatti, che a legislazione vigente il riconoscimento dell'ISCRO è comunque subordinato al rispetto di uno specifico limite massimo di spesa stabilito dalle norme di riferimento e che queste ultime prevedono, altresì, che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e, in presenza di eventuali scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati ulteriori provvedimenti di concessione del beneficio. Nel sottolineare, quindi, come la proposta emendativa in esame non necessiterebbe, in astratto, neppure di una copertura finanziaria, si dichiara sorpresa dalle riserve in precedenza espresse su di essa dal sottosegretario Freni.
Invita, altresì, il rappresentante del Governo a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulle proposte emendative Ghio 28.1 (Nuova formulazione) e Scotto 31.08 (Nuova formulazione), evidenziando come la copertura finanziaria da esse recata, consistente nelle maggiori entrate derivanti dall'abbassamento da 85.000 euro a 65.000 euro della soglia dei ricavi o compensi rilevante ai fini dell'applicazione del regime fiscale forfetario per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sia pienamente idonea a produrre i propri effetti in termini di maggior gettito già nell'anno 2025. Ricorda, infatti, che, in sede di quantificazione degli oneri connessi all'innalzamento della predetta sogliaPag. 53 di ricavi e compensi da 65.000 euro a 85.000 euro, operata dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 197 del 2022, a tale ultima disposizione furono ascritti effetti finanziari, in termini di minor gettito per il bilancio dello Stato, sin dal primo anno di applicazione.
Contesta, parimenti, l'orientamento contrario manifestato dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Scotto 31.05 (Nuova formulazione), volto ad introdurre un'estensione, sia pure assai limitata, dell'ambito di applicazione del regime previdenziale agevolato della cosiddetta «opzione donna», consistente nell'accesso al trattamento pensionistico anticipato in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni. Al riguardo, non ritiene condivisibile, infatti, il richiamo effettuato dal sottosegretario Freni al fatto che la disciplina oggetto di modifiche sottenderebbe la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo che, come tali, non risulterebbero comprimibili nei limiti di un'autorizzazione di spesa. Rileva, peraltro, che la quantificazione degli oneri derivanti dallo stesso articolo aggiuntivo Scotto 31.05 (Nuova formulazione), pari a 20 milioni di euro, appare ispirata a un criterio estremamente prudenziale, tenuto conto tanto dell'esiguità dei soggetti interessati dall'ampliamento della platea delle beneficiarie previsto dalla proposta emendativa, quanto della quantificazione originariamente riferita alle norme che, da ultimo, hanno esteso la portata temporale del regime di «opzione donna».
Osserva, infine, che la quantificazione degli oneri connessi all'articolo aggiuntivo Scotto 31.08 (Nuova formulazione), determinati in 120 milioni di euro a decorrere dal 2025, è del tutto coerente rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica riferita al comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, di cui la citata proposta emendativa prevede ora l'abrogazione. Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria dei predetti oneri, operata a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'abbassamento da 85.000 euro a 65.000 euro della soglia dei ricavi o compensi rilevante ai fini dell'applicazione del regime fiscale forfetario per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ne ribadisce l'idoneità rispetto agli oneri da sostenere per le ragioni in precedenza esposte con riferimento alla proposta emendativa Ghio 28.1 (Nuova formulazione).
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) invita il rappresentante del Governo a svolgere più approfondite verifiche sugli articoli aggiuntivi Carotenuto 19.07 (Nuova formulazione) e Aiello 19.011 (Nuova formulazione), dal momento che, a suo giudizio, la copertura finanziaria realizzata tramite le novelle apportate all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, concernenti l'imposta sostitutiva applicata alle banche sul margine degli interessi maturati, è idonea a produrre effetti già nell'anno 2024. Analogamente, ritiene idonea anche la concorrente copertura finanziaria effettuata mediante il graduale incremento dell'aliquota dell'accisa sugli impieghi dei prodotti energetici diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento, di cui alla voce 1 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995.
Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento all'impossibilità di contenere talune categorie di oneri nell'ambito di un limite massimo di spesa, cui ha fatto in precedenza cenno il sottosegretario Freni per motivare il parere contrario del Governo su singole proposte emendative, rammenta che, di norma, le proposte emendative a carattere oneroso presentate dai gruppi parlamentari recano specifiche autorizzazione di spesa, senza che l'eventuale sussistenza di pretesi diritti soggettivi abbia particolarmente rilevato in sede di verifica degli effetti finanziari delle proposte stesse da parte di questa Commissione. Alla luce della circostanza testé richiamata, invita pertanto il rappresentante del Governo a evitare forzature rispetto alle procedure solitamente osservate.
Il sottosegretario Federico FRENI chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di Pag. 54effettuare le verifiche richieste in ordine alle singole proposte emendative richiamate dai deputati intervenuti nel corso della discussione.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.
Il sottosegretario Federico FRENI, fermo restando quanto al riguardo in precedenza rappresentato, ritiene che sulle proposte emendative Ghio 28.1 (Nuova formulazione) e Scotto 31.08 (Nuova formulazione) si possa esprimere un parere di nulla osta, ipotizzando un'applicazione delle nuove soglie del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014 già in sede di acconto per l'anno 2025, come tale idonea a produrre, per tale annualità, gli effetti attesi dalla modalità di copertura recata dalle suddette proposte emendative.
A seguito delle ulteriori verifiche svolte per le vie brevi con i competenti uffici, conferma, viceversa, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Carotenuto 19.07 (Nuova formulazione), Aiello 19.011 (Nuova formulazione), Scotto 31.05 (Nuova formulazione) e Mari 31.011 (Nuova formulazione).
Per quanto attiene alle ulteriori proposte emendative presentate, prende atto dell'orientamento del relatore in ordine agli articoli aggiuntivi Conte 1.03 (Nuova formulazione) e Fossi 31.04 (Nuova formulazione), mentre conferma il parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.05 (Nuova formulazione). Si rimette, invece, alle valutazioni della Commissione, per le ragioni in precedenza esposte, sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.03 (Nuova formulazione).
Non ha, infine, rilievi da formulare sull'articolo aggiuntivo 27.0500 della Commissione.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 19.07 (Nuova formulazione), 19.011 (Nuova formulazione), 31.05 (Nuova formulazione) e 31.011 (Nuova formulazione), in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea, non comprese nel fascicolo n. 2.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.10.
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Segnala, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
Osserva, quindi, che la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia Pag. 55provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 18 settembre 2024, nel richiamare i contenuti della documentazione predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, in materia di digitalizzazione delle procedure amministrative, fa presente che l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una piattaforma unica digitale per la presentazione dei modelli unici semplificati, denominata SUER, è prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ricordando che lo schema del relativo decreto ministeriale è attualmente sottoposto all'esame della Conferenza unificata, ai fini dell'ottenimento della necessaria intesa.
Segnala, al riguardo, che tanto il decreto legislativo n. 199 del 2021, quanto il citato schema di decreto ministeriale non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla realizzazione della piattaforma SUER.
Osserva, altresì, che la realizzazione della piattaforma costituisce un traguardo della Riforma 1 «Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale» della Missione 7, introdotta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito dell'iniziativa europea REPowerEU. Al riguardo, fa presente che il termine per il raggiungimento del predetto traguardo è fissato al quarto trimestre del 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono, entro e non oltre il 21 novembre 2025, affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 13.15.
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data odierna, i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza è ora possibile procedere all'espressione del parere.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della seduta del 18 settembre 2024, osserva, anzitutto, che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, relativi all'esercizio delle funzioni di organismo competente, sportello unico, autorità competente per i serviziPag. 56 di intermediazione dei dati, nonché di autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la medesima Agenzia già svolge tali attività con riferimento alla gestione dei dati di tipo aperto. Fa presente, in particolare, che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà avvalersi delle risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, al progetto Open data e Open government, che ammontano, nel triennio 2024-2026, a complessivi 2.262.463,73 euro, dei quali risultano attualmente impegnati unicamente 232.168 euro.
Rileva, infine, che le nuove attività che l'Agenzia per l'Italia digitale dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 3, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/868 e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nonché quale sportello unico, ai sensi del successivo articolo 8 del regolamento, saranno integrate con quelle già svolte dalla medesima Agenzia, non rendendosi necessari la predisposizione di una specifica organizzazione, né lo stanziamento di ulteriori risorse.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto n. 177);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'Agenzia per l'Italia digitale potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, relativi all'esercizio delle funzioni di organismo competente, sportello unico, autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, nonché di autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la medesima Agenzia già svolge tali attività con riferimento alla gestione dei dati di tipo aperto;
in particolare, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà avvalersi delle risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, al progetto Open data e Open government, che ammontano, nel triennio 2024-2026, a complessivi 2.262.463,73 euro, dei quali risultano attualmente impegnati unicamente 232.168 euro;
le nuove attività che l'Agenzia per l'Italia digitale dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 3, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/868 e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nonché quale sportello unico, ai sensi del successivo articolo 8 del regolamento, saranno integrate con quelle già svolte dalla medesima Agenzia, non rendendosi necessari la predisposizione di una specifica organizzazione né lo stanziamento di ulteriori risorse,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
Pag. 57La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Atto n. 194.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame adegua l'ordinamento nazionale in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, con riferimento al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in cui è previsto, tra l'altro, l'invio delle dichiarazioni dei trasferimenti o operazioni in oro di cui alla legge n. 7 del 2000 alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia, in luogo dell'Ufficio italiano cambi, soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231, poiché la predetta Unità di informazione è già subentrata all'Ufficio italiano dei cambi e continuerà a farà fronte ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni.
Per quanto riguarda il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è previsto che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni della legge n. 7 del 2000, ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, siano tenute a provvedere affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro, siano informate dei loro diritti e obblighi. Sul punto, posto che la relazione tecnica assicura che dette attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, le quali potranno, pertanto, adempiervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero comunque forniti elementi informativi in ordine all'adeguatezza delle risorse umane delle Amministrazioni citate, al fine di corrispondere appieno ai compiti previsti dalla norma.
Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, posto che esso non è incluso nel sottosettore delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale e considerato che, alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, l'ente provvederà autonomamente con forme di autofinanziamento attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti iscritti, non ha osservazioni.Pag. 58
In merito alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, posto che la disposizione disciplina l'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro possa essere correlato ad attività criminose ritiene che andrebbe chiarito se le Amministrazioni dispongano delle dotazioni strumentali idonee ai fini della momentanea custodia delle relative somme.
In merito alla successiva lettera g), laddove si prevedono controlli basati sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale, ritiene che andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle dotazioni umane e strumentali informatiche delle Amministrazioni interessate, con particolare riferimento agli uffici e ai comandi siti negli spazi doganali.
Per quanto attiene alle successive lettere l), m) e n), che modificano la vigente disciplina di sequestro del denaro e le sanzioni, posto che la relazione tecnica ipotizza possibili maggiori entrate previamente non quantificabili con certezza, pur non avendo nulla da osservare ritiene utile acquisire elementi informativi in merito all'ammontare annuo dei sequestri di danaro contante effettuati negli spazi doganali negli ultimi esercizi e alle entrate correlate a sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa vigente, ai fini di una prima valutazione degli effetti attesi.
Con riferimento all'articolo 4, richiamando il contenuto del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce mai garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una relazione tecnica recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti. Ritiene, pertanto, necessario, acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI, nel richiamare i contenuti della documentazione predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente in primo luogo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni di cui alla legge n. 7 del 2000, modificate da parte dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, potranno provvedere all'esecuzione delle attività previste dal comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2-sexies del medesimo articolo 1, in materia di informazione delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, nonché delle persone che inviano o ricevono l'oro, dei relativi diritti e obblighi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività afferenti alle funzioni istituzionali già svolte dalle medesime amministrazioni. Assicura, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza dispongono delle risorse strumentali idonee allo svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), di trattenimento temporaneo del denaro contante nell'ipotesi in cui gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose, Da ultimo, evidenzia che, ai fini dell'effettuazione dei controlli delle movimentazioni di denaro contante basati sull'analisi dei rischi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), non si rende necessario incrementare le dotazioni umane e strumentali, anche di carattere informatico, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Pag. 59Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 196.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Alla luce di un esame dei contenuti del provvedimento, che reca disposizioni di carattere procedurale, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento. Propone, pertanto, di esprimere su di esso una valutazione favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico.
Atto n. 197.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'acquisto di venti unità del velivolo T-346 da destinare al 313° gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° stormo di Galatina, fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze addestrative di Fase 4 della International Flight Training School e di assicurare un livello ottimale di operatività della Pattuglia acrobatica nazionale in vista della sostituzione dell'attuale velivolo MB-339 PAN.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2038, reca un costo complessivo stimato in 1.636 milioni di euro.
In tale quadro, segnala che occorre anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, riferita all'anno Pag. 602024. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 63 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Evidenzia che il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, nel fare riferimento, quanto alla prima fase del programma, al solo anno 2024, essendo questa limitata alla presente annualità, dà altresì conto del fatto che le disponibilità non impiegate saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione al 2025 come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Tanto premesso, evidenzia che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato piano gestionale n. 2 del predetto capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibilità residue per l'anno 2024 pari a 1.509.361.282 euro. Pertanto, non ha osservazioni da formulare circa la capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri relativi alla prima fase di realizzazione del programma, oggetto dello schema di decreto in esame, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati, per l'annualità in corso, a valere sulle medesime risorse.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 1.573 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.
In particolare, segnala come la scheda tecnica precisi che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, puntualmente richiamati dalla medesima scheda.
Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», Azione 6 «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare» dello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché a valere sulle risorse iscritte nella Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma 14 «Interventi in materia di difesa nazionale», Azione 2 «Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa» dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se tali ulteriori modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nei citati programmi di spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del made in Italy debbano riferirsi anche alla prima fase del programma o solo alle fasi successive e confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma Pag. 61previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente.
In tale contesto, fa presente che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura, altresì, che l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Avverte, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione delle successive fasi del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (Atto n. 197);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 1.636 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 63 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.573 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello Pag. 62stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 1.573 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione delle successive fasi del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
La seduta termina alle 13.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 1° ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.30.