CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2024
375.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 25

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 1° ottobre 2024.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Emendamenti C. 976-A cost.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni, ricorda che sono pervenuti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Pag. 26digitale (AGID) e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che sono stati anticipati ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di procedere all'espressione del prescritto parere.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2). Passando ad illustrarla, rileva che nella proposta di parere del relatore non sono state recepite alcune osservazioni, molto importanti, formulate nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, che evidenziano, tra l'altro, come la delega legislativa non sia stata compiutamente esercitata da parte del Governo in relazione ad alcuni principi e criteri direttivi, e non sia stata ben definita in taluni aspetti che rendono necessaria l'adozione di disposizioni di coordinamento.
  Per tali ragioni formula una proposta alternativa di parere che, seppur favorevole, risulta condizionata al rispetto delle condizioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo presente come in essa si prenda comunque atto del parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la votazione della proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di lavoro.
Emendamenti C. 1532-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1532-bis, recante «Disposizioni in materia di lavoro». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Istituzione della Giornata della ristorazione.
C. 1672.
(Alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressionePag. 27 del prescritto parere alla X Commissione, la proposta di legge C. 1672, recante «Istituzione della Giornata della ristorazione», come risultante dalle proposte emendative approvate.
  Illustra quindi il contenuto della proposta di legge, segnalando come essa si componga di quattro articoli, in parte modificati nel corso dell'esame in sede referente.
  Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1, al comma 1 istituisce la Giornata della ristorazione, individuando il terzo sabato del mese di maggio come data della ricorrenza annuale. Lo stesso comma 1 indica le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. In particolare, la Giornata ha il fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità. Tra i principi ispiratori dell'iniziativa vi sono quelli di: inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale (lettera a)); qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità (lettera b)); sicurezza e legalità (lettera c)); promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema (lettera c-bis)); promozione dell'immagine della ristorazione (lettera d)). Ai sensi del comma 2, la Giornata è un evento diffuso, che coinvolge gli esercizi della ristorazione in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. Il comma 3 dispone infine che all'istituzione della Giornata non corrispondono gli effetti ricollegati alla legge n. 260 del 1949 in materia di ricorrenze festive.
  Evidenzia poi che l'articolo 2 disciplina una serie di iniziative per la celebrazione della Giornata. Nel dettaglio, il comma 1 demanda al Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con altri Ministeri e sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore, la promozione di un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai princìpi enunciati nell'articolo 1, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, tra cui quelle previste ai sensi del successivo comma 4. Inoltre, si stabilisce che, per ogni ricorrenza annuale, venga individuato un tema simbolico della ristorazione, ispirato ai valori e princìpi enunciati dal «comma 1», associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata. Il comma 2 stabilisce che, in occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1, vengano conferite dieci medaglie ad imprenditori del settore della ristorazione che si siano distinti per meriti in alcuni ambiti, quali la sostenibilità, l'inclusione, l'innovazione, la sicurezza e la legalità e nell'ambito dell'immagine della filiera. Il comma 2 – integrato nel corso dell'esame in sede referente – prescrive altresì che, ai fini del conferimento della suddetta medaglia, gli imprenditori operanti all'estero debbano essere in possesso della certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Il comma 3 demanda poi ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, la determinazione delle modalità e dei termini per la presentazione – nonché delle modalità di valutazione – delle candidature per il conferimento della suddetta onorificenza. Il citato comma 4 consente allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali di promuovere e sostenere – in occasione della Giornata e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive aree di competenza – specifiche iniziative, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di celebrare la ristorazione. Peraltro, si consente alle istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative didattiche di vario tipo, anche in coordinamento con le associazioni interessate, per la valorizzazione del ruolo della ristorazione.
  Fa presente che l'articolo 3 prescrive che la società concessionaria del servizio Pag. 28pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio – assicuri adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Rileva, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che l'articolo 1, istitutivo della Giornata della ristorazione, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.
  Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, previste dall'articolo 2, osserva che possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione) «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione». Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». Le iniziative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, ricorda che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione), quale è la Rai. Anche la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) è di competenza esclusiva dello Stato, e questa materia può includere aspetti relativi al servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre, lo Stato ha competenza esclusiva sulle «norme generali sull'istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione), che potrebbero riguardare i contenuti educativi trasmessi dalla Rai. Infine, si ricorda che l'«ordinamento della comunicazione», inserito nelle materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista «l'attrazione in sussidiarietà» (si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.