CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2024
373.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02867 De Bertoldi: Revisione dei termini per la remissione in bonis relativa alle comunicazioni di cessione del credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che, nell'ambito delle misure contenute all'interno del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 marzo 2024, n. 67, non è stata inserita una disposizione della remissione in bonis relativa alle comunicazioni dell'opzione per la cessione del credito relativa agli incentivi fiscali legati all'edilizia, il cui termine ultimo è scaduto lo scorso 4 aprile 2024.
  A giudizio degli Interroganti risulta urgente intervenire sull'istituto della remissione in bonis in relazione alle comunicazioni di opzione per la cessione del credito trasmesse nei mesi di marzo e aprile 2024, ferma restando la definitiva cessazione dell'agevolazione fiscale del cosiddetto Superbonus.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, in relazione alla necessità di riconsiderare i termini scaduti lo scorso 4 aprile 2024 al fine di consentire ai contribuenti di correggere eventuali errori su dati e informazioni diversi dall'importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto afferenti alle comunicazioni di cessione inviate all'Agenzia delle entrate, tenuto che la misura normativa non implicherebbe alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 2024 stabilisce espressamente che l'istituto della remissione non si applica alle comunicazioni in argomento, non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile 2024.
  In disparte la necessità di modificare il suddetto quadro regolatorio, per consentire la possibilità di sostituire le comunicazioni errate già registrate in Piattaforma sarebbe, altresì, necessario un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l'utilizzo solo nei casi ammissibili e, dunque, andrebbero considerati i necessari tempi tecnici di realizzazione oltre l'impiego di notevoli risorse.
  Infine, occorre tener presente che la prima rata dei crediti di cui trattasi scadrebbe il 31 dicembre 2024 e, quindi, i cessionari avrebbero poco tempo, dopo la sostituzione della comunicazione errata, per utilizzare detta rata in compensazione tramite modello F24 nel termine suddetto.

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ALLEGATO 2

5-02866 Congedo: Iniziative volte a consentire l'invio di una comunicazione di cessione del credito sostitutiva con finalità di correzione degli errori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che, nelle audizioni svolte in Senato, il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha evidenziato la necessità di introdurre, in tempi rapidi, una disposizione normativa volta a consentire la possibilità di effettuare, attraverso un apposito strumento, la correzione degli errori commessi in sede di compilazione della comunicazione di cessione del credito e di opzione per lo sconto in relazione agli incentivi fiscali legati all'edilizia il cui termine ultimo di presentazione è scaduto lo scorso aprile 2024.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare per consentire le cennate correzioni alle comunicazioni in argomento al fine di evitare l'azione di annullamento delle stesse da parte dell'amministrazione fiscale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano l'impossibilità di rimediare agli errori e, dunque, di perfezionare la cessione dei crediti, perché le comunicazioni errate non possono più essere sostituite (il termine è scaduto il 4 aprile 2024) e non è più possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, che invece avrebbe consentito di annullare la comunicazione errata e inviare una nuova comunicazione corretta, anche dopo il suddetto termine del 4 aprile 2024.
  In particolare, gli Onorevoli sollecitano iniziative volte:

   a) a consentire la correzione di errori (anche sostanziali) presenti nelle comunicazioni già inviate e accettate dall'Agenzia, senza incrementare l'ammontare originario del credito già registrato nella Piattaforma telematica e dunque senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

   b) ad ammettere la validità dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative ai lavori cosiddetti trainati, eseguiti sulle singole unità immobiliari del condominio, pur se trasmesse da quest'ultimo e non dai singoli condòmini titolari delle detrazioni da cui derivano i crediti stessi.

  Tanto premesso, atteso il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 2024 secondo cui l'istituto della remissione in bonis non si applica alle comunicazioni in argomento, non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate. Pertanto, per dare la possibilità al contribuente di rimediare agli errori e, dunque, di perfezionare la cessione dei crediti, è necessaria l'adozione di una disposizione normativa.
  Si evidenzia, inoltre, che per consentire di sostituire le comunicazioni errate già registrate in Piattaforma, sarebbe necessario, salvo che per gli errori di cui al punto b), un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l'utilizzo solo nei casi ammissibili e, dunque, andrebbero considerati i necessari tempi tecnici di realizzazione oltre che il relativo impiego di notevoli risorse.
  Infine, occorre tener presente che la prima rata dei crediti di cui trattasi scadrebbe il 31 dicembre 2024 e, quindi, i cessionari avrebbero poco tempo, dopo la sostituzione della comunicazione errata, per utilizzare detta rata in compensazione tramite modello F24 nel termine suddetto.

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ALLEGATO 3

5-02868 Centemero: Iniziative volte a estendere la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto ai sistemi multilaterali di negoziazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

  in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, appare opportuno ricordare che le differenze tra la disciplina applicabile agli emittenti quotati nei mercati regolamentati, e a quelli i cui strumenti sono negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione («MTF») è connaturato alla struttura stessa della regolamentazione europea e nazionale.
  Infatti, nella disciplina dell'Unione europea, la Direttiva 2004/25/CE concernente le OPA, trova applicazione solamente agli emittenti quotati nei mercati regolamentati. Per gli MTF è, invece, principalmente il regolamento interno del singolo mercato MTF a stabilire le regole applicabili agli emittenti che negoziano i propri strumenti finanziari su tale MTF.
  Tanto premesso, sentite le Amministrazioni e gli Uffici competenti, si evidenzia che, al fine di attuare la delega per la riforma del Testo Unico della Finanza(1) (TUF) recata dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un apposito Comitato, a cui partecipano rappresentanti della Consob e della Banca d'Italia nonché qualificati docenti universitari, che ha il compito di assicurare il coordinamento delle attività, elaborando proposte tecniche o normative inerenti alla disciplina dei mercati di capitali.
  Nell'ambito di tali attività sono attualmente in corso di approfondimento una serie di proposte di riforma che investono la disciplina delle società di capitali e dei mercati finanziari, con un focus specifico sulle misure che possano favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese rendendole maggiormente attrattive per gli investitori internazionali, valutando accuratamente l'opportunità di introdurre obblighi non previsti dalla disciplina europea in materia.
  In tale contesto è oggetto di esame anche la disciplina applicabile agli MTF, che include anche quella dei mercati di crescita delle PMI (SME Growth Market – SME GW)(2). In Italia il riferimento è l'Euronext Growth Milan – EGM(3).
  In conclusione, il tema dell'OPA sugli MTF/SME GM è attualmente in corso di esame nei lavori del sopra richiamato Comitato di coordinamento, al fine di individuare le possibili soluzioni che tengano conto della duplice esigenza di rendere maggiormente attraenti gli investimenti negli MTF/SME GM, anche a beneficio degli azionisti di minoranza, ma al contempo non penalizzino in modo sproporzionato gli emittenti quotati su tali mercati, attraverso l'introduzione di obblighi non previsti dalla disciplina europea in materia.

  (1)Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

  (2)Si tratta di sedi di negoziazione ben distinte dai mercati regolamentati: infatti, a parte alcune eccezioni normative, solo talune disposizioni dettate per le società quotate nei mercati regolamentati sono applicabili alle società negoziate su MTF (ad esempio la disciplina in materia di market abuse, in relazione alla quale si registra una sostanziale equiparazione tra i diversi mercati).

  (3)Il regolamento EGM (in precedenza «AIM» – l'unico mercato italiano di crescita per le PMI) prevede che ogni emittente EGM deve adottare e mantenere «appropriate regole di governo societario» e il nucleo principale di tali regole è rappresentato proprio dalla disciplina dell'OPA. Lo schema legale dell'OPA obbligatoria, che deriva dal TUF, e che si applicherebbe unicamente agli emittenti quotati nei mercati regolamentati, viene dunque ad essere «interiorizzato» dagli statuti societari su EGM. In questo schema, il Regolamento del mercato EGM costituisce il presupposto sulla base del quale l'emittente introduce nello statuto la relativa disciplina, che assume rilievo nei rapporti con gli azionisti. Tale introduzione, pertanto, consegue ad obblighi negoziali che la società assume con la società di gestione dell'EGM al momento dell'ammissione alla quotazione.

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ALLEGATO 4

5-02870 Merola: Dati concernenti la raccolta dei giochi dal 1° gennaio 2024 ad oggi e dei tagliandi di lotterie istantanee venduti negli anni 2021, 2022 e 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere «il volume di giocate veicolate nei canali dei giochi e delle scommesse nei punti fisici e telematici dal 1° gennaio 2024 ad oggi (e comunque aggiornati alla data più recente) nonché quale sia il numero di tagliandi di lotterie istantanee denominati “Gratta e vinci” facenti parte del cosiddetto gioco fisico venduto nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, il valore della raccolta degli stessi e il payout con una suddivisione per annualità».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  In relazione al quadro complessivo della raccolta dei giochi si forniscono nella seguente tabella i dati relativi alla raccolta dei giochi a livello nazionale al 31 luglio 2024.

Valori in MLD di euro

Raccolta1

Vincita2

Erario

Spesa3

90

78

7

12

  [1] Ammontare complessivo delle puntate effettuate dalla collettività dei giocatori.
  [2] Ammontare complessivo delle somme vinte dai giocatori.
  [3] Effettiva perdita dei giocatori che è dato dalla differenza tra «Raccolta» e «Vincite».

  Considerato il numero dei giocatori stimato dall'unico rapporto sul gioco pubblico effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità (18.000.000) – con rilevazioni effettuate negli anni 2017-2018 – numero che deve necessariamente considerarsi aumentato anche in relazione all'incremento dei giocatori online, la spesa media giornaliera per giocatore si attesta a circa 3 euro.
  Per quanto riguarda i volumi di raccolta dei giochi e delle scommesse, nel periodo 2004-2023, che corrispondono a un totale di 1.617 miliardi di euro, si evidenzia che l'ascesa del fenomeno dei giochi e delle scommesse è da attribuire a una serie di fattori, tra i quali si annovera l'emersione significativa di una quota parte di giocate precedentemente gestite sul mercato illegale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla regolamentazione del gioco attraverso agli apparecchi da intrattenimento.
  Nella tabella seguente sono indicati i dati della raccolta suddivisi per le annualità anzidette.

  2004

25

  2005

28

  2006

35

  2007

42

  2008

48

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  2009

54

  2010

61

  2011

80

  2012

88

  2013

85

  2014

84

  2015

88

  2016

96

  2017

102

  2018

107

  2019

111

  2020

88

  2021

111

  2022

136

  2023

148

  Per quanto concerne, infine, la richiesta dei tagliandi gratta e vinci venduti, si riportano, nel seguente prospetto, i dati della raccolta totale, delle vincite e del payout:

  LOTTERIE ISTANTANEE (GRATTA E VINCI)

  ANNO

  NUMERO
  BIGLIETTI
  VENDUTI

  IMPORTO
  BIGLIETTI
  VENDUTI

  VINCITE

  PAY OUT:
  vincite/importo
  biglietti venduti

  TOTALE 2021

2.178.811.775

11.994.240.300,00

8.846.388.240,00

73,76%

  TOTALE 2022

1.983.152.220

10.976.815.050,00

8.167.077.310,00

74,40%

  TOTALE 2023

2.140.405.204

11.811.299.925,00

8.730.165.008,00

73,91%

  TOTALE 2024
  (DATI AL 31.7.2024)

1.256.507.917

7.266.187.350,00

5.320.385.444,00

73,22%

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ALLEGATO 5

5-02871 Borrelli: Adozione di una imposta sugli extraprofitti a carico di determinati comparti dell'economia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che l'ultimo tema divisivo all'interno dei partiti di Governo concerne l'opportunità di introdurre un'imposta sugli extraprofitti a carico di alcuni comparti dell'economia (settore dell'energia, delle banche e assicurazioni, dell'impresa bellica e farmaceutica) che hanno visto incrementare i loro profitti a seguito della congiuntura internazionale.
  L'Interrogante rileva che, tra le iniziative ipotizzate, vi sarebbe quella di disporre un prelievo solidale una tantum dell'1 o 2 per cento sugli utili conseguiti dalle predette imprese negli ultimi 12-24 mesi «da definire con le aziende interessate» e, muovendo da tali premesse, chiede di considerare non più procrastinabile l'adozione di un'imposta sugli extraprofitti conseguiti dalle imprese appartenenti ai settori dell'economia che hanno beneficiato della congiuntura internazionale connessa alla pandemia COVID-19 e alla crisi ucraina.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha istituito un contributo straordinario con finalità solidaristiche per l'anno 2022 a carico di soggetti operanti nel settore energetico che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe in tale settore. La base imponibile su cui calcolare il contributo straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro; il contributo non è, invece, dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), è stato rimodulato il predetto contributo per il 2022 e, inoltre, è stato istituito un contributo temporaneo di solidarietà per l'anno 2023 per i soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività nel settore energetico.
  Il contributo è dovuto se, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalle suddette attività è pari ad almeno il 75 per cento dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR.
  Il prelievo straordinario si applica sull'incremento del reddito rispetto alla media dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, determinando tali redditi in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse nonché la deduzione conseguita per effetto della cosiddetta agevolazione ACE.
  In relazione al settore bancario, l'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto, per l'anno 2023, un prelievo straordinario a carico delle banche calcolato sull'incremento del margine d'interesse.
  L'imposta è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all'esercizio antecedente a quello in corso Pag. 68al 1° gennaio 2022. In luogo del versamento della suddetta imposta è consentito destinare a una riserva «non distribuibile» – istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 – un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta, al fine di rafforzare la propria struttura patrimoniale.
  Resta fermo che, qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, le disposizioni istitutive del contributo straordinario prevedono che entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera deve essere versata l'imposta originariamente prevista, con l'applicazione di una maggiorazione di un ammontare pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, a decorrere dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto essere versata se non fosse stata destinata a riserva.
  Tanto premesso, e con riferimento allo specifico quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si rappresenta che sono allo studio possibili misure utili, suscettibili di successivi confronti con le categorie interessate.