ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.05.
Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.
In considerazione di tale circostanza, segnala che la Commissione è ora nelle condizioni di poter procedere all'espressione del parere.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate rispetto ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che il Ministero del turismo potrà assegnare a ENIT Spa lo svolgimento delle attività di promozione dell'offerta turistica e di valorizzazione e informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, nell'ambito dei rapporti convenzionali con la medesima società.
Osserva, inoltre, che a seguito dell'approvazione della legge n. 118 del 2024, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, ai fini della realizzazione delle medesime attività, il Ministero del turismo utilizzerà le risorse di cui al capitolo 5111 del proprio stato di previsione, di nuova istituzione, nel quale sono iscritte le somme da trasferire a ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio.
Segnala, in particolare, che ai fini dell'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore di negozi e botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, si prevede di utilizzare una somma pari a circa 2 milioni di euro, che potrà essere destinata allo scopo senza pregiudicare iniziative già avviate e programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (Atto n. 183);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il Ministero del turismo potrà assegnare a ENIT Spa lo svolgimento delle attività di promozione dell'offerta turistica e di valorizzazione e informazione, di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento, nell'ambito dei rapporti convenzionali con la medesima società;
a seguito dell'approvazione della legge n. 118 del 2024, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, ai fini della realizzazione delle medesime attività, il Ministero del turismo utilizzerà le risorse di cui al capitolo 5111 del proprio stato di Pag. 33previsione, di nuova istituzione, nel quale sono iscritte le somme da trasferire a ENIT Spa per l'attuazione del contratto di servizio;
in particolare, ai fini dell'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore di negozi e botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, si prevede di utilizzare una somma pari a circa 2 milioni di euro, che potrà essere destinata allo scopo senza pregiudicare iniziative già avviate e programmate da ENIT Spa a valere sulle medesime risorse,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 190.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e che il termine per l'espressione del parere sullo schema stesso, trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, scadrà il prossimo 30 settembre.
Nel rinviare, per un maggiore approfondimento dei contenuti dello schema di decreto in esame e per una compiuta ricostruzione della normativa vigente in materia, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, fa presente anzitutto che, come precisato nella relazione illustrativa allo schema in esame, la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 si rende necessaria a seguito delle modifiche apportate nel corso degli ultimi anni alla normativa vigente in materia di utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale.
In particolare, ricorda che gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, hanno introdotto, nell'elenco delle destinazioni della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una nuova tipologia di intervento relativa al «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche». In base alla citata normativa, tale ulteriore categoria partecipa al riparto della quota dell'otto per mille statale a decorrere dal prossimo anno, con riferimento all'assegnazione dello stanziamento dell'anno 2023. Osserva che, pertanto, con lo schema in esame si provvede a definire e disciplinare l'ambito di riferimento della nuova tipologia di interventi.
Segnala, inoltre, che lo schema provvede, altresì, a coordinare le disposizioni del regolamento vigente riguardanti i criteri di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale tra le diverse categorie di intervento con la disposizione di cui all'articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale ha introdotto la possibilità di scelta diretta, da parte del contribuente, tra le tipologie di intervento in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2019, effettuate nel 2020. Tale facoltà comporta, infatti, che la ripartizione della quota statale dell'otto per mille IRPEF dell'annualità 2023 tra le finalità di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 Pag. 34sia effettuata, il prossimo anno, non più secondo il vigente criterio della ripartizione in parti uguali, ma in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti, come stabilito dal nuovo testo del terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Osserva che ulteriori integrazioni sono previste, riguardo alla definizione degli interventi ammessi al riparto delle risorse, principalmente ai fini dell'adeguamento del regolamento alle disposizioni legislative già in vigore, quali quelle della legge n. 47 del 2017, che ha esteso la categoria relativa all'assistenza ai rifugiati anche ai minori stranieri non accompagnati, nonché quelle del decreto-legge n. 20 del 2023, volte a precisare lo status di rifugiato in materia di protezione speciale.
Rileva, quindi, che lo schema in esame introduce rilevanti modifiche di ordine procedurale alle disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 con l'obiettivo di apportare una semplificazione amministrativa, finalizzata a promuovere la certezza sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e tutelare l'affidamento dei soggetti che hanno avviato gli interventi.
In questo quadro, segnala tuttavia talune questioni che, a suo avviso, appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento da parte del Governo.
In primo luogo, con riferimento alle novelle contenute all'articolo 1 del presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di disciplinare, all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, analogamente a quanto avviene per le altre categorie di intervento finanziate a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
In secondo luogo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità – attraverso un'integrazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del presente schema di decreto – di prevedere una specifica disciplina da applicare nell'eventualità che il riparto dei fondi in favore dei progetti con valutazione non inferiore a sessanta centesimi non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili, valutando, altresì, l'opportunità di modificare, in conformità alla prassi consolidata, la formulazione delle disposizioni di cui alla lettera c), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, del comma 1 del medesimo articolo 5 del provvedimento in esame, al fine di assicurare la cogenza della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.
In terzo luogo, ritiene che andrebbe infine valutata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, al fine di coordinare la disciplina, ivi recata, delle cause di esclusione dal riparto delle risorse con quella dei requisiti per l'accesso al medesimo riparto, introdotta nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formula pertanto la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (Atto n. 190);
rilevata l'opportunità di:
disciplinare, nell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, analogamente a quanto previsto per le altre categorie di intervento finanziate a valere sulla quota dell'otto per Pag. 35mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
considerare se, in relazione alla previsione introdotta nell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, dall'articolo 5, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame, ai sensi della quale, ai fini dell'inserimento nei piani di riparto delle risorse, i progetti devono ottenere una valutazione non inferiore a sessanta centesimi, si renda necessario disciplinare l'ipotesi in cui il riparto dei fondi, effettuato in applicazione di tale previsione, non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili;
modificare, in conformità alla prassi consolidata, la formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, dello schema di decreto in esame al fine di assicurare la cogenza della clausola di invarianza ivi prevista;
modificare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), al fine di coordinare la disciplina, ivi recata, delle cause di esclusione dal riparto delle risorse con quella dei requisiti per l'accesso al medesimo riparto, introdotta nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di:
1) disciplinare, nell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il carattere di straordinarietà degli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
2) disciplinare, nell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), l'eventualità che il riparto dei fondi in favore dei progetti con valutazione non inferiore a sessanta centesimi non consenta l'integrale utilizzo delle risorse disponibili;
b) valuti altresì il Governo, sotto il profilo della formulazione del testo, l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare;
2) all'articolo 7, comma 1, capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: numero massimo di interventi ancora da concludere pari a due con le seguenti: numero di interventi da concludere superiore a due».
Il sottosegretario Federico FRENI dichiara di non avere osservazioni da formulare rispetto alla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.
Atto n. 191.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, trasmesso ai sensi degli articoli 2, comma Pag. 363, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione, per l'anno 2024, delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
In particolare, segnala che oggetto del presente schema di decreto è la ripartizione delle risorse del predetto Fondo finalizzate al finanziamento, per l'anno 2024, della prosecuzione delle missioni internazionali indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 e autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, l'8 e il 14 maggio scorsi.
Ciò premesso, fa presente che l'articolo 1 del presente schema di decreto provvede, pertanto, alla ripartizione del Fondo per un ammontare pari a euro 1.490.160.236 per l'anno 2024 e a euro 289.350.000 per l'anno 2025, destinando tali risorse agli interventi, di titolarità di diverse amministrazioni centrali, puntualmente indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto.
In proposito, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in esame indica, quale disponibilità residua del Fondo oggetto di riparto per l'anno 2024, la somma complessiva di euro 1.499.007.702. In particolare, come emerge anche dalle premesse allo schema di decreto in esame, osserva che tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.569.225.130 euro per l'anno 2024, stabilita dalla legge n. 213 del 2023, recante legge di bilancio per il 2024 – è il risultato di una riduzione operata, nell'ammontare di 69.224.958 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2024 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2023, nonché di un incremento corrispondente alla riassegnazione, al medesimo Fondo, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 25.467.863 euro.
Rileva che sul medesimo importo incide, inoltre, la riduzione operata a titolo di anticipazione delle risorse per le nuove missioni da avviare nel 2024, il cui ammontare complessivo, come risulta dalle succitate premesse allo schema di decreto, è pari a euro 26.460.333 per il 2024 e di 7.987.500 per il 2025. Al riguardo, ricorda che, con deliberazione dell'8 maggio 2024, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione, per un ammontare pari a euro 35.280.444 per l'anno 2024 ed euro 10.650.000 per l'anno 2025, delle risorse del medesimo Fondo per il finanziamento delle nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, previste dalle schede 13-bis, 26-bis e 34-bis della citata deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 e autorizzate dal Parlamento con le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024. Segnala che il suddetto decreto risulta, allo stato, in corso di perfezionamento.
Fa presente che lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2025 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla menzionata legge di bilancio n. 213 del 2023, in 300 milioni di euro, risultando, però, disponibili risorse pari a 292.012.500 euro, in ragione della sopracitata decurtazione intervenuta a titolo di anticipazione. Rileva che detto importo coincide con l'importo delle disponibilità per la medesima annualità indicato dall'articolo 1, comma 1, dello schema in esame.
Evidenzia come tale stanziamento assuma rilevanza ai fini del provvedimento all'esame della Commissione, giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2024, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogoPag. 37 contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2025.
Precisa che tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della disciplina contabile, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, cosiddetta esigibilità, anziché in base al tradizionale criterio secondo cui la suddetta contabilizzazione avviene al momento dell'adozione dell'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
In applicazione del regime testé descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, evidenzia che il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.779.510.236, quanto a 1.490.160.236 euro, allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2024 e, quanto a 289.350.000 euro, alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2025.
Tenendo conto delle risorse già ripartite, ma non ancora anticipate, per il finanziamento delle nuove missioni da avviare nel 2024, pari a euro 8.820.111 per l'anno 2024 e a euro 2.662.500 per l'anno 2025, dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di perfezionamento, segnala che le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 oggetto di riparto appaiono congrue, per entrambi gli esercizi, rispetto all'ammontare complessivo delle risorse da destinare ai diversi interventi previsti dallo schema in esame.
Fa quindi presente che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016.
Tutto ciò considerato, per quanto attiene ai profili finanziari del presente provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo oggetto di riparto.
Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la congruità delle risorse disponibili per gli anni 2024 e 2025 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, oggetto di riparto da parte dello schema di decreto in esame ai fini della prosecuzione nell'anno 2024 delle missioni internazionali già in corso, anche tenendo conto delle anticipazioni già erogate per le medesime missioni ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (Atto n. 191);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato la congruità delle risorse disponibili per gli anni 2024 e 2025 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, oggetto di riparto da parte dello schema di decreto in esame ai fini della prosecuzione nell'anno 2024 delle missioni internazionali già in corso, anche tenendo conto delle anticipazioni già erogate per le medesime missioni ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della medesima legge n. 145 del 2016,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Pag. 38La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.
Atto n. 192.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che l'articolo 21 reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto di ulteriori princìpi e criteri direttivi quali, in particolare: la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima; l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Fa presente, quindi, che con lo schema di decreto legislativo in esame viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali e che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.
Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.
Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario e propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.
Atto n. 193.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che con lo schema di decreto legislativo in esame viene esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria, la delega conferita al Governo per la riforma fiscale ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, analogamente a quanto già osservato in relazione al precedente schema di decreto esaminato, di cui all'atto del Governo n. 192.
In merito ai profili di quantificazione riferiti alle parti da I a III, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di giustiziaPag. 39 tributaria per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Rileva che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse. Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.
Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non formula osservazioni sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 9.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
La seduta comincia alle 9.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.
Atto 185.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.
In considerazione di tale circostanza, segnala che la Commissione è ora nelle condizioni di poter procedere all'espressione del parere.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, nel rammentare che, come già evidenziato nell'illustrazione del provvedimento svolta nella seduta dello scorso 11 settembre, lo schema di decreto in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B».
Atto 189.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 7 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Pag. 40Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'Unità Navale LHD TRIESTE per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B».
Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Osserva quindi che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'adeguamento dell'Unità navale anfibia multiruolo LHD (Landing Helicopter Dock) «Trieste» agli standard JSF, affinché quest'ultima possa ospitare e operare con velivoli F-35B.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, reca un costo complessivo stimato in 172 milioni di euro.
In tale quadro, evidenzia anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 50 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Segnala che, nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, a 9 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19 milioni di euro per l'anno 2028.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026.
Fa inoltre presente che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 122 milioni di euro, sarà invece finanziato subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie e costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmentePag. 41 con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Rileva, altresì, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero medesimo ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Assicura, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato “Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B” (Atto n. 189);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 172 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 50 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 122 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 122 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
Pag. 42nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.
La seduta termina alle 9.20.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 9.20.
Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.
Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato), che reca elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta del 18 settembre 2024 in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame.
Al riguardo, evidenzia preliminarmente che dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Consorzio incaricato della gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello avrà la propria sede presso il comune di Orbetello, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale strutturale del medesimo Consorzio, consistente in un massimo di quattro unità di organico e nell'amministratore unico, potrà svolgere le proprie attività negli uffici del comune di Orbetello.
Assicura inoltre che l'avvalimento, da parte del Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in Pag. 43house, nonché delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 3, comma 2, potrà avvenire a valere sulle risorse del Consorzio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e senza pregiudizio per le attività ordinariamente svolte dai predetti enti.
Sottolinea che la quantificazione, in misura pari a 120.000 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione, al personale di cui il Consorzio si può avvalere e al personale previsto nella dotazione organica del medesimo Consorzio, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, è stata effettuata considerando l'ammontare dei compensi riconosciuti, nell'ambito del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, al personale dell'area dei funzionari degli enti parco. In particolare, evidenzia che le suddette risorse potranno finanziare il compenso per lavoro straordinario di almeno diciassette unità di personale, comprese le quattro unità di personale previste come limite massimo nella dotazione organica del Consorzio dall'articolo 4, comma 2.
Rileva, altresì, che la quantificazione, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 177.443 euro annui, degli oneri derivanti dal reclutamento di quattro unità di personale, corrispondenti al limite massimo della dotazione organica del Consorzio, è stata effettuata considerando il costo complessivo del personale riconducibile all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto enti pubblici non economici, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento.
Chiarisce che la stima, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 20.000 euro, degli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale volta all'assunzione del predetto contingente di quattro unità di personale è stata operata tenendo conto dei costi fissi e variabili di procedura analoga gestita da Formez PA per l'assunzione di 67 funzionari presso l'Agenzia per l'Italia digitale, mentre la procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non determina alcun costo di gestione.
Segnala, quindi, la necessità di adeguare l'importo delle autorizzazioni di spesa riferite ai rimborsi di spese di cui agli articoli 6 e 8 del provvedimento, per tenere conto dell'effettivo ammontare delle spese che si prevede di sostenere.
Per quanto attiene alla quantificazione, operata dall'articolo 7 in misura pari a 149.497 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico dell'amministratore unico del Consorzio, evidenzia che essa è stata effettuata prendendo a riferimento gli importi degli emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto funzioni centrali per un dirigente di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento.
Sottolinea, infine, che il contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), deve essere rideterminato in misura pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e consentirà di assicurare la copertura delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio alle quali non si provvede con le specifiche autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 400 e abb., recante istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
Pag. 44preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il Consorzio incaricato della gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello avrà la propria sede presso il comune di Orbetello, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il personale strutturale del medesimo Consorzio, consistente in un massimo di quattro unità di organico e nell'amministratore unico, potrà svolgere le proprie attività negli uffici del comune di Orbetello;
l'avvalimento, da parte del Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in house, nonché delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 3, comma 2, potrà avvenire a valere sulle risorse del Consorzio disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e senza pregiudizio per le attività ordinariamente svolte dai predetti enti;
la quantificazione, in misura pari a 120.000 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione, al personale di cui il Consorzio si può avvalere e al personale previsto nella dotazione organica del medesimo Consorzio, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, è stata effettuata considerando l'ammontare dei compensi riconosciuti, nell'ambito del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, al personale dell'area dei funzionari degli enti parco;
in particolare, le suddette risorse potranno finanziare il compenso per lavoro straordinario di almeno diciassette unità di personale, comprese le quattro unità di personale previste come limite massimo nella dotazione organica del Consorzio dall'articolo 4, comma 2;
la quantificazione, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 177.443 euro annui, degli oneri derivanti dal reclutamento di quattro unità di personale, corrispondenti al limite massimo della dotazione organica del Consorzio, è stata effettuata considerando il costo complessivo del personale riconducibile all'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto enti pubblici non economici, comprensivo del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento;
la stima, operata dall'articolo 4, comma 3, in misura pari a 20.000 euro, degli oneri derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale volta all'assunzione del predetto contingente di quattro unità di personale è stata operata tenendo conto dei costi fissi e variabili di procedura analoga gestita da Formez PA per l'assunzione di 67 funzionari presso l'Agenzia per l'Italia digitale, mentre la procedura di reclutamento tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni non determina alcun costo di gestione;
appare necessario adeguare l'importo delle autorizzazioni di spesa riferite ai rimborsi di spese di cui agli articoli 6 e 8 del provvedimento, per tenere conto dell'effettivo ammontare delle spese che si prevede di sostenere;
la quantificazione, operata dall'articolo 7 in misura pari a 149.497 euro annui, degli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico dell'amministratore unico del Consorzio è stata effettuata prendendo a riferimento gli importi degli emolumenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del comparto funzioni centrali per un dirigente di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensivo dell'incremento retributivo relativo al prossimo rinnovo contrattuale, stimato in misura pari al 5,78 per cento;
Pag. 45il contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), deve essere rideterminato in misura pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e consentirà di assicurare la copertura delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio alle quali non si provvede con le specifiche autorizzazioni di spesa recate dal provvedimento;
rilevata l'esigenza di:
prevedere che gli oneri derivanti dal provvedimento decorrano dall'anno 2025, in considerazione dei tempi necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento stesso e per la sua attuazione, nonché prevedere espresse autorizzazioni di spesa in ciascuna delle disposizioni che determinano nuovi o maggiori oneri ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 11;
integrare la disposizione di cui all'articolo 5, al fine di escludere che dalla sua attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e di prevedere espressamente l'esclusione della corresponsione di emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati;
inserire, ai fini del coordinamento del testo, un'ulteriore tipologia di entrata al comma 1 dell'articolo 9, costituita dalle risorse stanziate ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del provvedimento in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
Apportare le seguenti modificazioni:
all'articolo 3, comma 2:
a) al primo periodo, sopprimere le parole da: , utilizzando le risorse umane fino alla fine del medesimo periodo;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'attuazione del primo periodo si provvede sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo;
c) al secondo periodo, sostituire le parole: di 120.000 euro annui con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3;
all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Per la corresponsione dei compensi di cui al comma 2, terzo periodo, è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
all'articolo 4, comma 3:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: 44.361 euro per l'anno 2024 e ad e le parole: cui si provvede con le risorse di cui all'articolo 11;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;
all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'assemblea degli enti consorziati non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: secondo la normativa vigente con le seguenti: , entro il limite complessivo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3-bis;
all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per le finalità di cui Pag. 46al comma 3 è autorizzata la spesa di 13.833 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
all'articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis;
all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 149.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
all'articolo 8, comma 4, alinea, dopo le parole: stabilita dallo statuto aggiungere le seguenti: , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-bis;
all'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalla legislazione vigente con le seguenti: , entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis;
all'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
all'articolo 9, comma 1:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, e 8, commi 4-bis e 5-bis;
sostituire l'articolo 11 con il seguente: Art. 11. (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 3-bis, 7, comma 4-bis, 8, commi 4-bis e 5-bis, e 9, comma 1, lettera a), pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la proposta di legge, composta di un solo articolo, reca modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Fa preliminarmente presente che il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e che sul predetto testo la Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento ha reso parere non ostativo.Pag. 47
Rammenta, altresì, che il provvedimento in esame ripropone il testo di una proposta di legge di contenuto sostanzialmente analogo che, nel corso della XVIII legislatura, non ha concluso l'iter di approvazione parlamentare.
Tanto premesso, sottolinea che rispetto all'assetto vigente il divieto della pratica del bracconaggio ittico non è più riferito alla generalità delle acque interne – fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi –, ma viene definito in modo differenziato con riferimento ai laghi indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento, alle acque salse, salmastre e lagunari, come previsto al nuovo comma 2 dell'articolo 40, e alle acque interne non incluse in quelle dianzi citate, secondo le previsioni dei nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40.
Fa presente che il quadro sanzionatorio definito dal provvedimento in esame conferma quello vigente. Nello specifico, segnala la modifica della disciplina relativa al sequestro e alla confisca dei prodotti del pescato, dei natanti, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati in violazione del divieto di bracconaggio ittico in acque interne. Osserva che tale modifica, nel confermare complessivamente il regime vigente, dispone che la già prevista reimmissione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo sia attuata, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto al comma 1, lettera c), capoverso comma 6.
Rileva che viene, inoltre, previsto che all'accertamento della violazione del summenzionato divieto concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali, come disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis.
Alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma delle summenzionate previsioni di neutralità finanziaria, fa presente di non avere osservazioni in ordine ai profili finanziari del provvedimento.
Propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 9.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 26 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.