CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2024
372.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 21

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.
(Esame del documento conclusivo e approvazione).

  La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della sedutaPag. 22 odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.
  Fa presente che, a seguito della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, svoltasi lo scorso 17 settembre, è stata predisposta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, già trasmessa ai componenti della Commissione nella serata di ieri, che recepisce i contributi forniti da diversi gruppi rappresentati nelle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  Ubaldo PAGANO (PD – IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento in esame.

  Marco GRIMALDI (AVS), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto di astensione sulla proposta di documento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2024.

  Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) ribadisce nuovamente le forti perplessità già espresse nella seduta di ieri in ordine all'asserita neutralità finanziaria dell'articolo 17 del disegno di legge in discussione, richiamando le richieste di chiarimento, già rivolte in tale sede al sottosegretario Freni, in ordine alla sussistenza di un consolidato orientamento dell'Agenzia delle entrate in base al quale già a normativa vigente l'esclusione dal regime forfetario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla disciplina vigente, non si applicherebbe ai rapporti contemplati dal medesimo articolo 17.
  Al riguardo, nel ringraziare il sottosegretario Freni per la documentazione anticipata per le vie brevi, evidenzia tuttavia come la stessa non consenta di avvalorare la posizione sostenuta dal Governo in merito all'assenza di oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in discussione, atteso che da essa non emerge alcuna evidenza circa l'esistenza della sopracitata prassi applicativa dell'Agenzia delle entrate.
  Fa presente, altresì, che nemmeno da ulteriori approfondimenti aventi ad oggetto gli interpelli, le circolari e le risoluzioni adottate dalla medesima Agenzia emergono elementi in grado di comprovare l'esistenza del suddetto orientamento applicativo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel rispondere ai rilievi formulati dall'onorevole Guerra, evidenzia, in primo luogo, che è necessario, in questa sede, distinguere la questione di merito rispetto ai rilievi attinenti agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento.
  In merito a tale ultimo profilo, al di là delle valutazioni istruttorie formulate nell'ambito dell'esame in sede referente, assicura che la disciplina sui contratti misti recata dall'articolo 17 del disegno di legge non ha impatti in termini di minor gettito.

  Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) ricorda che i contratti misti sono già oggetto di disciplina anche per quanto concerne il relativo regime fiscale e, in proposito, fa presente che gli stessi risultano esclusi, in modo incontrovertibile, dall'applicazione del Pag. 23regime forfetario, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014.
  L'articolo 17 del presente disegno di legge stabilisce, invece, che, al ricorrere di determinati requisiti, tali contratti possono accedere al suddetto regime, avendo quindi una portata innovativa rispetto alle fattispecie di esclusione attualmente previste.
  La proposta di parere avanzata dal relatore nella seduta di ieri, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla presunta assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, menziona una prassi applicativa consolidata dell'Agenzia delle entrate in materia. A tal riguardo, fa nuovamente presente che in realtà non sussiste alcuna prassi applicativa in tal senso, reputando grave il tentativo, condotto dal Governo e avallato dalla maggioranza, di addivenire all'approvazione di un parere che si fonderebbe su un'asserzione priva di fondamento, in quanto ciò minerebbe i presupposti per una corretta dialettica tra la Commissione Bilancio e l'Esecutivo, in particolare ove si consideri che i membri della Commissione sono tenuti a fare affidamento sull'attendibilità delle affermazioni formulate dal rappresentante del Governo in risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel prendere atto della posizione espressa dall'onorevole Guerra, assicura a nome del Governo la neutralità finanziaria della norma in discussione.

  Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che, con la proposta di parere formulata nella seduta ieri, il relatore del provvedimento andrebbe a rendere una dichiarazione falsa al solo fine di avvalorare le considerazioni svolte dal Governo a sostegno della neutralità finanziaria di una norma del provvedimento in esame. Sottolinea, infatti, che o si ritiene già esistente la norma che autorizza i soggetti di cui all'articolo 17 a beneficiare del regime forfetario, e in tal caso ritiene non vi sarebbe ragione alcuna di introdurre una norma nuova, oppure, in alternativa, deve ritenersi che l'Agenzia delle entrate stia attuando una statuizione normativa non ancora adottata dal Parlamento.
  Poiché, quindi, la premessa del parere in questione, relativa al recepimento degli orientamenti consolidati in materia dell'Agenzia delle entrate, costituisce un'asserzione non corrispondente al vero, sostiene la necessità di una riformulazione della stessa, fermo rimanendo che appare comunque incongruo approvare un parere su un disegno di legge senza che vi siano tutti gli elementi volti a verificare puntualmente gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute.

  Ubaldo PAGANO (PD – IDP), pur riconoscendo che il sottosegretario Freni ha da sempre dimostrato una grande disponibilità al confronto con i componenti della Commissione, stigmatizza l'atteggiamento del Governo nella seduta odierna, evidenziando come si stia eludendo un'importante questione di merito sollevata dalla collega Guerra.
  Aggiunge, altresì, che costituirebbe un grave precedente l'approvazione, da parte della Commissione, di un parere in ordine in cui si dà atto dell'assenza di criticità finanziarie di un provvedimento, fondato su un'apodittica affermazione del rappresentante del Governo che, in assenza di elementi idonei a suffragare la fondatezza di quanto sostenuto, si limiti a formulare una generica assunzione di responsabilità da parte del Governo circa l'assenza di oneri, chiedendo, quindi, alla Commissione di affidarsi alle considerazioni espresse pur in assenza di alcuna ragione giustificatrice.
  Chiede, pertanto, ove si voglia continuare a mantenere l'attuale formulazione del parere, che il Governo depositi agli atti della Commissione una nota dell'Agenzia delle entrate che possa confermare quanto sostenuto dal Governo circa l'esistenza di un orientamento che già oggi esclude i contratti misti di cui all'articolo 17 dal novero delle fattispecie cui è precluso l'accesso al regime forfetario. Al riguardo, rileva come, in tal caso, si tratterebbe di una Pag. 24prassi amministrativa in evidente contrasto con una norma di legge.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel prendere atto di quanto ribadito dal rappresentante del Governo in merito all'invarianza finanziaria della norma in discussione, ritiene che sarebbe opportuno valutare la formulazione della premessa riferita all'articolo 17 contenuta nella propria proposta di parere, illustrata nella giornata di ieri.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiede una breve sospensione della seduta.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.45.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, nella propria proposta di parere relativa al provvedimento in esame potrebbero espungersi, nel capoverso delle premesse relativo all'articolo 17, i riferimenti agli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate in materia di applicazione del regime forfetario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che, anche prescindendo dalla sussistenza degli orientamenti applicativi dell'Agenzia delle entrate in ordine alle fattispecie di esclusione dal regime forfetario dell'importa sul reddito delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 17 del disegno di legge in esame non determinano effetti negativi in termini di minor gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato e fa presente che la suddetta attestazione sarà comunque confermata all'interno della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) prendendo atto dell'orientamento manifestato dal relatore, fa presente che, in assenza della riformulazione della proposta di parere testé prospettata dal relatore, la Commissione si sarebbe trovata ad approvare un parere fondato su un'asserzione falsa, sottolineando la gravità di tale circostanza.
  Rappresenta, tuttavia, come non sia comunque accettabile che la Commissione dia atto della neutralità finanziaria di una norma senza disporre degli elementi necessari a corroborare tale affermazione. Al riguardo, osserva che la norma in discussione comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti e che, pertanto, è necessario chiederne la soppressione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Si rivolge, pertanto, al presidente della Commissione affinché non si determini un pericoloso precedente al riguardo, annunciando che, ove la maggioranza intendesse comunque persistere nell'intento di esprimersi favorevolmente sul provvedimento, in assenza dei necessari chiarimenti, sarà cura dei deputati del gruppo Partito Democratico sottoporre la questione alla Presidenza della Camera dei deputati.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere ai rilievi critici espressi dai colleghi dell'opposizione, rappresenta in primo luogo che, in ordine alla sussistenza delle prassi applicative dell'Agenzia delle entrate in merito alla normativa in materia di fattispecie di esclusione dal regime forfetario, questa Commissione ha fatto riferimento alle indicazioni che erano emerse anche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro. Al netto di tale circostanza, fa presente che il Governo si è espresso sul punto dinanzi alla Commissione Bilancio, confermando in modo chiaro l'invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del disegno di legge in discussione, ricordando come delle valutazioni operate al fine di sostenere tale attestazione si darà conto nella relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.Pag. 25
  Evidenzia, al riguardo, che tali passaggi procedurali sono sostenuti dalle verifiche effettuate dalle strutture amministrative competenti e, in particolare, dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della bollinatura. Nel ricordare che la Commissione ha proceduto, più volte, nel corso della precedente legislatura, all'approvazione di pareri sulla base di assicurazioni rese dal Governo pur in assenza di puntuali elementi istruttori, ritiene che si possa procedere al voto sulla proposta di parere sul disegno di legge in esame recependo la riformulazione da ultimo prospettata dal relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD – IDP) esprime il proprio sconcerto di fronte al tentativo della maggioranza e del Governo di forzare le corrette dinamiche istituzionali che dovrebbero caratterizzare l'operato della Commissione. Ammette che, come affermato dalla collega Lucaselli, in passato sono stati approvati pareri, in alcune circostanze, pur in assenza di adeguati elementi a suffragio, ma evidenzia che tale circostanza si è verificata allorquando si è trattato di approvare pareri contrari, in particolar modo con riferimento a proposte emendative, mentre, a suo giudizio, non vi sono precedenti riferiti a pareri che attestassero la neutralità finanziaria di una disposizione.
  Osserva, in definitiva, che in nessun caso la Commissione ha mai proceduto all'approvazione di un parere fondato su asserzioni false, né sulla base di apodittiche affermazioni rese dal rappresentante del Governo. Ricorda che l'attribuzione alla Commissione Bilancio di una funzione di controllo in ordine all'assenza di criticità relativamente ai profili finanziari di un provvedimento non consente di ritenere accettabile che ci si limiti a considerare sempre e comunque veritiere e fondate le verifiche operate dagli uffici del Governo. Fa, infine, appello al presidente della Commissione affinché eviti che si crei un inammissibile precedente e ribadisce l'impegno del gruppo del Partito Democratico a contrastare siffatta forzatura.

  Marco GRIMALDI (AVS) constata come le disposizioni contenute nel provvedimento originario siano corredate di relazione tecnica, a differenza delle disposizioni introdotte dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Osserva, in particolare, come l'articolo 17, oggetto di discussione, sia stato introdotto dalla suddetta Commissione con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giaccone 8.04, privo di relazione tecnica. In proposito, segnala come non sia verosimile ipotizzare che il primo firmatario dell'emendamento in questione conoscesse le prassi amministrative seguite dall'Agenzia delle entrate in materia. Pertanto, ritiene necessario che la Commissione Bilancio svolga l'attività a cui è istituzionalmente preposta non permettendo che sia dato seguito ad una disposizione priva di copertura finanziaria.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di permettere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

  La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.20.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, introdotto dalla Commissione di merito, trovano copertura finanziaria a legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che, al momento della stima degli effetti finanziari derivanti, in termini di gettito, dall'introduzione del regime forfetario, era stata prudenzialmente considerata una platea sufficientemente ampia tale da consentire, in assenza di ulteriori oneri, l'estensione applicativa del suddetto regime ora operata dal richiamato articolo 17.

  Maria Cecilia GUERRA (PD – IDP) si dichiara, in via preliminare, soddisfatta del fatto che i colleghi della maggioranza e il rappresentante del Governo abbiano concordato in ordine alla necessità di espungere, dalle premesse del parere formulato dal relatore, la motivazione relativa alla prassi adottata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai chiarimenti forniti dal Governo in merito ai profili finanziari della Pag. 26disposizione di cui all'articolo 17, considerata l'inconsistenza di tale motivazione. In tal senso, evidenzia come sia stato, di fatto, assodato che la disposizione è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi che tuttavia risulterebbero coperti, a legislazione vigente, in virtù dell'ampiezza della platea considerata nella stima originaria degli effetti di gettito derivanti dall'introduzione del regime forfetario.

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, alla luce del dibattito svolto, chiede al Governo, anche in vista dell'imminente avvio della sessione di bilancio, di fornire regolarmente, in futuro, valutazioni tecniche approfondite rispetto alle singole disposizioni oggetto di esame presso la Commissione.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, in linea con quanto già anticipato, alla luce delle precisazioni fornite nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, modifica la propria proposta di parere sul provvedimento in esame, formulata nella giornata di ieri, nei termini di seguito riportati:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1532-bis-A, recante disposizioni in materia di lavoro;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente;

    le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria;

    l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;

    le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione;

    in particolare, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionistiPag. 27 potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro;

    in assenza di dati puntuali per quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42 per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021;

    il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale;

    il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, e ridotto con finalità di copertura finanziaria dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalle predette disposizioni non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

    le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato;

    l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura amministrativaPag. 28 prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi;

    la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale;

    la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'an e sul quantum delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste;

    le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società in house per l'effettuazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

    le minori spese derivanti dalla novella di cui all'articolo 29, comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, indicate dal comma 3, lettera b), del medesimo articolo 29, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi;

    il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;

    dalle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi,

   esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento, come da ultimo riformulata dal relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione Pag. 29o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
  Aiello 1.02, che è volta ad introdurre un credito d'imposta in favore delle imprese che sostengono spese per la piena applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per lo svolgimento di specifiche attività di formazione, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;
  Conte 1.03, che, nel recare disposizioni per l'istituzione del salario minimo, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato al contenimento dei maggiori costi a carico del datore di lavoro derivanti dall'introduzione di un trattamento economico minimo orario in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile, nonché dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;
  Gribaudo 6.03, che reca modifiche alla legge n. 213 del 2023 volte ad ampliare l'ambito di applicazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), tra l'altro innalzandone l'importo dal 25 al 40 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda e sopprimendo la previsione in base alla quale l'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Osserva che la proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti tramite utilizzo delle risorse residue stanziate dall'articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 137 del 2020, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2023, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei medesimi oneri;
  Carotenuto 19.07, che estende l'ambito applicativo delle misure riguardanti il supporto per la formazione e il lavoro, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto ai restanti oneri, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;
  Mari 20.1, che modifica il comma 3 dell'articolo 20, recante disposizioni relative ai procedimenti in materia di lavoro, espungendo la disposizione con cui si statuisce che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  Barzotti 21.01, che prevede, a fini di decontribuzione del lavoro domestico, un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite di un importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;
  Mari 31.01, che incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale di 30 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzionePag. 30 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
  Scotto 31.08, che modifica la disciplina relativa all'indennità di malattia della gente di mare, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari segnala le seguenti:
  Serracchiani 1.01, che prevede l'istituzione del documento di regolarità lavorativa applicabile progressivamente ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, a tal fine prevedendo l'attribuzione all'INPS di un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 ai fini del rilascio delle carte elettroniche contenenti gli elementi essenziali del documento, nonché ai fini della costituzione e della gestione di un'apposita banca dati destinata a raccogliere i dati relativi al predetto documento di regolarità. Osserva che la proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, assicurando, altresì, che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

   gli identici Mari 1.04 e Barzotti 1.05, volte a rifinanziare, per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità a copertura e in ordine al fatto che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

   gli identici Mari 1.06 e Aiello 1.010, che sono volte a prevedere l'esclusione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e delle rendite erogate dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali dal reddito rilevante ai fini ISEE, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Tucci 1.07 e Barzotti 1.08, volte ad estendere ad ulteriori categorie di lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, ivi specificamente individuate, la possibilità di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione Pag. 31degli oneri derivanti dalle proposte emendative e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi cui sono destinate le risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione.
   Barzotti 1.09, volta ad estendere la possibilità di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 al personale medico, sanitario e socio-sanitario che maturi i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020, quantificando i relativi oneri in 150 milioni di euro a decorrere dal 2024 e provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per formazione e occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative e all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi cui sono destinate le risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione;
   Carotenuto 1.011, che è volta a prevedere che per i disabili da lavoro gli accertamenti relativi alla condizione di disabilità siano effettuati dall'INAIL mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale e da due medici, integrate da un funzionario socio-educativo, da un esperto e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Osserva quindi che la proposta valuta gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Barzotti 1.012, volta ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato a finanziare l'anticipo delle spese per perizie mediche di parte nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. La proposta provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Sarracino 6.01, che è volta ad apportare talune modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, prevedendo che i lavoratori delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini in distacco presso altra impresa del medesimo settore possano essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sarracino 6.02, che, nel modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede che ai dipendenti delle Pag. 32imprese di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, sia corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nel caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di determinare un ampliamento dei casi in cui è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria;
   Vaccari 10.02, che prevede il riconoscimento ai datori di lavoro agricolo di un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni e le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, prevedendosi, a tal fine, il monitoraggio da parte dell'INPS circa il rispetto del suddetto limite. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel presupposto che il meccanismo di monitoraggio individuato dalla proposta emendativa garantisca il rispetto del limite di spesa indicato dalla proposta emendativa, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   D'Orso 13.01, 13.02 e 13.04, volte ad estendere l'applicazione della legge n. 49 del 2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. In particolare, l'articolo aggiuntivo D'Orso 13.01 prevede che le disposizioni della predetta legge si applichino anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, stabilendo che esse si applichino anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla medesima data. L'articolo aggiuntivo D'Orso 13.02 prevede, invece, che le disposizioni della predetta legge si applichino anche alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, mentre l'articolo aggiuntivo D'Orso 13.04 prevede che le disposizioni della legge n. 49 del 2023 si applichino anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla medesima data. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento al fatto che la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche, in ragione dell'applicazione della legge alle convenzioni già sottoscritte, risulti suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, nonché alle conseguenze derivanti dalla estensione della portata applicativa della legge n. 49 del 2023 alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione, in relazione all'aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito e a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. In proposito, ricorda, infatti, che le previsioni oggetto di modifica recepiscono sostanzialmente il contenuto di specifiche condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere reso, nella Pag. 33seduta del 27 luglio 2021, dalla Commissione Bilancio sulla proposta di legge relativa all'introduzione dell'equo compenso, di cui all'atto Camera 3179 e abb-A, e poi riprese nel testo approvato nel corso della presente legislatura;
   Sportiello 14.01, volta a rendere permanenti le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306 e 307, della legge n. 197 del 2022, che stabiliscono, fino al 31 dicembre 2023, che il datore di lavoro, pubblico e privato, sia tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili individuati con decreto del ministro della salute. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. La proposta prevede altresì che, ove la prestazione lavorativa non sia possibile nelle suddette modalità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione che equipara l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla stabilizzazione delle disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile per i lavoratori fragili, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
   Sportiello 14.02, volta a rendere permanenti le disposizioni di cui al comma 306 della legge n. 197 del 2022, che stabiliscono, attualmente fino al 31 dicembre 2023, che il datore di lavoro, pubblico e privato, è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori fragili individuati con decreto del ministro della salute, contestualmente prorogando l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 306, ai fini della sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche, fino al 30 giugno 2024. Ai relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Aiello 14.03, volta a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applichi la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri individuati dalla proposta emendativa, alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
   Vaccari 19.8, che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 338 del 1989. Osserva che la suddetta previsione stabilisce che la perdita delle riduzioni sui contributi per oneri Pag. 34sociali a carico dei datori di lavoro, che è prevista al ricorrere di talune fattispecie, opera per una durata pari ai periodi di inosservanza aumentati del 50 per cento, stabilendo altresì che, nei casi di denuncia con orari, giornate o retribuzioni inferiori a quelle effettive o di impiego di lavoratori con retribuzioni inferiori a quelle previste, non si possa superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. In particolare, segnala che con la disposizione di interpretazione autentica viene chiarito che le suddette disposizioni si applicano, altresì, alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste, a titolo sanzionatorio, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 375 del 1993, per chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carotenuto 19.02, che rifinanzia la dotazione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a tempo parziale con sospensione ciclica verticale, per un importo pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;
   Scotto 19.013 e gli identici articoli aggiuntivi Aiello 19.03 e Mari 19.04, che estendono alle lavoratrici domestiche le disposizioni in materia di divieto di licenziamento e dimissioni volontarie di cui agli articoli 54 e 55 del decreto-legge n. 151 del 2001. La sola proposta emendativa Scotto 19.013, inoltre, provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, pur rilevando che le proposte emendative in esame non sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare nondimeno necessario acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo. Rileva, peraltro, in relazione all'articolo aggiuntivo Scotto 19.013, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   gli identici articoli aggiuntivi Tucci 19.05 e Mari 19.06, che prevedono che i limiti di età per la corresponsione dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 siano adeguati periodicamente all'età pensionabile, laddove la normativa attualmente in vigore stabilisce che detti limiti non siano superiori a quelli previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro. Osserva che le proposte quantificano quindi gli oneri che ne derivano in 804.100 euro per l'anno 2024, in 826.400 per l'anno 2025 e in 950.000 euro annui a decorrere dal 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di coperturaPag. 35 e al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Carotenuto 19.08, che incrementa i giorni riconosciuti di congedo parentale, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Tucci 19.09, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di incrementare i congedi per le vittime di violenza, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Barzotti 19.010, che, al fine di integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi dieci anni sono stati inquadrati a un livello inferiore, istituisce il Fondo educatori professionali, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Aiello 19.011, che dispone che, ai fini dell'assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   gli identici emendamenti Ghio 28.1 e Scotto 28.2, che modificano l'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ampliando il novero delle categorie ammesse e provvedendo alla copertura degli oneri che ne derivano, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalle proposte emendative, nonché un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché in ordine al fatto che dal medesimo utilizzo Pag. 36non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Scotto 28.3, che prevede che la pensione anticipata erogata in base alla disciplina di «quota 100» e «quota 103» di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 estende la possibilità di cumulare redditi da lavoro con i trattamenti pensionistici nel periodo che va dal primo giorno di decorrenza della pensione alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, prevedendo altresì che in caso di superamento dei limiti dei redditi da lavoro cumulabili il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, anche alla luce del fatto che, a legislazione vigente, in caso di percezione di redditi da lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa è prevista la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi;
   Ghio 28.01, che sostituisce i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 228 del 2021, al fine di prevedere che le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione di un fondo speciale costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, conferiscono al suddetto fondo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata, in base alla formulazione vigente delle disposizioni oggetto di sostituzione, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti di imprese portuali, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo di lavoro nazionale dei lavoratori dei porti. Osserva che la proposta emendativa prevede, altresì, che a decorrere dall'anno 2024 le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle predette tasse siano versate dalle medesime Autorità al citato fondo speciale da costituirsi presso l'INPS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, posto che la stessa sembra incidere, in relazione alle entrate proprie delle Autorità di sistema portuale derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate per gli anni 2022 e 2023, su risorse riferite a esercizi passati, le quali dovrebbero essere già affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità a quanto previsto dalla vigente formulazione delle disposizioni di cui la proposta emendativa prevede la sostituzione;
   Scotto 29.1, che estende anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali l'ambito applicativo del regime speciale previsto dall'articolo 31 della legge n. 610 del 1952, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e con l'articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, che non indica l'anno di decorrenza degli oneri, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;Pag. 37
   Aiello 31.1, che aggiunge il comma 784-octies all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento debba prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Fossi 31.04, che incrementa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Barzotti 31.06, che riconosce il regime «opzione donna» alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023, sopprimendo i requisiti aggiuntivi richiesti dal comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019. Essa provvede quindi agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili. Appare, altresì, necessario acquisire un chiarimento in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
   Scotto 31.05, che estende l'ambito applicativo del regime «opzione donna» di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Scotto 31.07, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché Pag. 38una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Barzotti 31.012, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo;
   Mari 31.011, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del citato Fondo.
   Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 6.01, 6.02, 6.03, 10.02, 13.01, 13.02, 13.04, 14.01, 14.02, 14.03, 19.8, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.010, 19.011, 19.013, 20.1, 21.01, 28.1, 28.2, 28.3, 28.01, 29.1, 31.1, 31.01, 31.04, 31.05, 31.06, 31.07, 31.08, 31.011, 31.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc. XXII, n. 31-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Pag. 39

  Gianmauro DELL'OLIO, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, nella giornata di ieri, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che gli identici emendamenti Simiani 6.1 e Santillo 6.2, interamente soppressivi dell'articolo 6, nonché l'emendamento Ilaria Fontana 6.8, soppressivo del comma 5 del medesimo articolo 6, hanno l'effetto di eliminare le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, le quali, in particolare, stabiliscono che le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta siano determinate nel limite massimo di 50.000 euro annui e siano poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, prevedendo, altresì, che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle spese, in misura non superiore al 30 per cento, su richiesta motivata del presidente della Commissione.
  Ciò premesso, atteso che gli emendamenti in parola comportano l'espunzione dal testo delle disposizioni che provvedono alla quantificazione degli oneri relativi al funzionamento della Commissione di inchiesta e alla loro esplicita imputazione al bilancio interno della Camera, evidenzia che la loro approvazione determinerebbe che la proposta in esame nulla disporrebbe in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'istituzione della Commissione di inchiesta, né in merito all'imputazione della relativa copertura finanziaria. Propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.8.
  Con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo in esame, nel rilevare che le stesse non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI dichiara di non avere osservazioni sulla proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dell'11 settembre 2024, fa presente, anzitutto, che i dati riportati dalla relazione tecnica, che riprendono le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, sono tuttora utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
  Con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, utilizzate, con finalità di copertura, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), evidenzia che le stesse sono effettivamente disponibili e che sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Rappresenta, altresì, che dalle disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo, ai sensi delle quali le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari, effettuati per l'applicazione della legislazione albanese e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, sono anticipate dall'amministrazione italiana e rimborsate dalla parte albanese, non derivano effetti in termini di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Assicura, infine, che il Garante per la protezione dei dati personali potrà provvedere ai compiti ad esso affidati in materia di vigilanza sulla corretta applicazione della clausola IV dell'allegato 1 all'Accordo con Pag. 40le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1916, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i dati riportati dalla relazione tecnica, che riprendono le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, sono tuttora utilizzabili ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

    in considerazione dei tempi necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, si pone l'esigenza di aggiornare la decorrenza dei relativi oneri e della corrispondente copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore dell'Accordo oggetto di ratifica nell'anno 2025;

    le risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, utilizzate, con finalità di copertura, dall'articolo 3, comma 1, lettera a), sono effettivamente disponibili e sono allocate sul capitolo 4356, piano gestionale n. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    dalle disposizioni dell'articolo 21 dell'Accordo, ai sensi delle quali le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari, effettuati per l'applicazione della legislazione albanese e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, sono anticipate dall'amministrazione italiana e rimborsate dalla parte albanese, non derivano effetti in termini di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica;

    il Garante per la protezione dei dati personali potrà provvedere ai compiti ad esso affidati in materia di vigilanza sulla corretta applicazione della clausola IV dell'allegato 1 all'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

   a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a Pag. 41decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo se abbia elementi informativi ulteriori da fornire alla Commissione in merito all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, che disciplina le eccezioni nell'applicazione dell'Accordo medesimo, in relazione a quanto affermato dalla relativa relazione tecnica circa il fatto che tali eccezioni non sono state prese in considerazione nel procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari, in quanto inerenti a insiemi di lavoratori numericamente esigui.
  Al riguardo, segnala che, pur considerando tale esiguità dei soggetti, la previsione di tali eccezioni dovrebbe comunque assumere una qualche rilevanza sotto il profilo finanziario. In tal senso, chiede pertanto al sottosegretario se sia in grado di fornire, al riguardo, ulteriori elementi informativi.

  Il sottosegretario Federico FRENI rinvia sul punto a quanto già riportato dalla relazione tecnica, evidenziando che, non risultando, su tale questione, richieste di chiarimento specifiche da parte del relatore, non sono stati svolti ulteriori approfondimenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 18 settembre 2024, fa presente che, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, il distacco di sette unità di personale non dirigenziale dal Ministero della giustizia presso il Tribunale unificato dei brevetti interesserà quattro unità inquadrate nell'Area dei funzionari e tre unità inquadrate nell'area degli assistenti del comparto funzioni centrali. Aggiunge, altresì, che il predetto distacco non è suscettibile di incidere sulla funzionalità delle strutture amministrative del medesimo dicastero, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato rispetto al totale del personale in servizio.
  Con riferimento alle spese di missione di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, connesse all'attività formativa del personale distaccato, osserva che le stesse verranno sostenute esclusivamente negli anni dal 2024 al 2028, in conformità con il periodo di svolgimento della medesima attività formativa, che consiste in periodo di formazione iniziale e non in iniziative didattiche di carattere permanente.
  Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale il personale del Tribunale unificato dei brevetti è iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal Tribunale medesimo, non determina effetti finanziari negativi in termini di minor gettito contributivo.
  Evidenzia, infine, che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 dell'AccordoPag. 42 oggetto di ratifica, ai sensi del quale le controversie relative all'applicazione del medesimo Accordo, non risolte con procedura negoziale, possono essere deferite alla decisione finale di un tribunale arbitrale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il medesimo tribunale sarà costituito in base alle previsioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, già ratificato con la legge n. 201 del 2017, e che gli eventuali oneri, aventi carattere eventuale e residuale, saranno posti a carico delle risorse destinate a liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori nell'ambito dal capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione di 2,5 milioni di euro annui.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1849, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, il distacco di sette unità di personale non dirigenziale dal Ministero della giustizia presso il Tribunale unificato dei brevetti interesserà quattro unità inquadrate nell'Area dei Funzionari e tre unità inquadrate nell'Area degli Assistenti del comparto funzioni centrali;

    il predetto distacco non è suscettibile di incidere sulla funzionalità delle strutture amministrative del medesimo dicastero, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato dal predetto distacco rispetto al totale del personale in servizio;

    le spese di missione di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, connesse all'attività formativa del personale distaccato, verranno sostenute esclusivamente negli anni dal 2024 al 2028, in conformità con il periodo di svolgimento della medesima attività formativa, che consiste in periodo di formazione iniziale e non in iniziative didattiche di carattere permanente;

    le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale il personale del Tribunale unificato dei brevetti è iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal Tribunale medesimo, non determina effetti finanziari negativi in termini di minor gettito contributivo;

    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai sensi del quale le controversie relative all'applicazione del medesimo Accordo, non risolte con procedura negoziale, possono essere deferite alla decisione finale di un tribunale arbitrale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che il medesimo tribunale sarà costituito in base alle previsioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, già ratificato con la legge n. 201 del 2017, e che gli eventuali oneri, aventi carattere eventuale e residuale, saranno posti a carico delle risorse destinate a liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori nell'ambito dal capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una dotazione di 2,5 milioni di euro annui;

   nel presupposto che il provvedimento in esame entri in vigore entro l'anno 2024,

   esprime:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 43

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
  Nel rilevare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione si sofferma sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, rinviando per una più compiuta disamina alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
  Richiama, pertanto, il contenuto degli articoli 8 e 9 della Convenzione, ai sensi dei quali la proprietà della linea è assegnata alla Francia, mentre le parti possono, attraverso convenzioni specifiche, concordare eccezioni locali, al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature. Specifica che i lavori di manutenzione della linea sono effettuati conformemente all'ordinamento francese e le imprese che eseguono i lavori sono soggette a detto ordinamento. Al riguardo, rileva che la Convenzione del 1970, attualmente in vigore, non prevede una norma di assegnazione della proprietà. Peraltro, alcune disposizioni sembrano comunque assegnare indirettamente la proprietà dell'infrastruttura allo Stato francese. Ciò premesso, reputa opportuno che il Governo confermi che le disposizioni in esame risultino sostanzialmente confermative della legislazione vigente.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, conferma che gli articoli 8 e 9 della Convenzione, che recano disposizioni in materia di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e di ordinamento applicabile, risultano sostanzialmente confermative della normativa vigente.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1922, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che gli articoli 8 e 9 della Convenzione, che recano disposizioni in materia di proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e di ordinamento applicabile, risultano sostanzialmente confermative della normativa vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.45.

Pag. 44

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 190.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024.
Atto n. 191.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.
Atto n. 192.

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.
Atto n. 193.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.
Atto n. 185.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B».
Atto n. 189.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI