SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, avverte che entra a far parte della Commissione il deputato Davide Faraone.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda in primo luogo che il disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro e che il testo del provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, deriva dallo stralcio, effettuato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge C. 1532 e che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo all'esame dell'Assemblea.
Fa presente, inoltre che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica, che risulta ancora in gran parte utilizzabile. Segnala, tuttavia, che il testo medesimo non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che le proposte emendative approvate, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica.
Rinviando quindi alla pertinente documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una disamina esaustiva dei profili di carattere finanziario del provvedimento, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito, con riferimento alle modifiche relative alla Commissione per gli interpelli, non ha osservazioni da formulare dal momento che resta invariatoPag. 33 il numero dei componenti, così come non ha osservazioni da formulare riguardo alle comunicazioni rese dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi di adempimenti di carattere istituzionale.
Con riferimento alla verifica periodica da parte del Ministero della salute in merito al mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, ritiene che andrebbe confermato che detta verifica sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito all'individuazione delle ASL come strutture alle quali avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, prende atto che detti organi hanno già espletato tale attività nel recente passato, come precisato dalla relazione tecnica e, per quanto attiene alla soppressione del comma 5 all'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo alle sanzioni comminate per la disapplicazione degli obblighi relativi alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, prende altresì atto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica che afferma che detti obblighi sono comunque ricompresi, incluse le sanzioni per la loro disapplicazione, nell'ambito del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Con riferimento ad eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, giacché la relazione tecnica ribadisce che le stesse saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, evidenziando che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi all'assunzione presso l'Ispettorato nazionale del lavoro dei vincitori del concorso per 1.024 unità di personale ispettivo tecnico, previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021.
Con riferimento all'articolo 2, rileva che le norme in esame, novellando il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sostituiscono gli organi a cui i datori di lavoro presentano ricorso in materia di tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali principalmente decentralizzando verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente. Fa, inoltre, presente che vengono individuati gli ambiti cui si riferiscono i provvedimenti contro cui si può fare ricorso e che la norma, infine, dispone che i ricorsi in oggetto devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche e sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
In proposito, considerato che le norme decentralizzano principalmente verso le direzioni regionali INAIL adempimenti prima affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente, ritiene che sarebbe utile acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che le strutture regionali possano adempiere ai suddetti obblighi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 3, rileva che le norme in esame estendono alle prestazioni versate dall'INAIL la disciplina sugli obblighi di restituzione per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto prevista per le prestazioni INPS dall'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma in esame appare suscettibile di determinare effetti neutrali o migliorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che essa introduce per le prestazioni versate dall'INAIL un meccanismo di semplificazione analogo a quello introdotto dall'articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2015.
Per quanto concerne l'articolo 5, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi siano messe a Pag. 34disposizione dell'INAIL con modalità concordate tra i due istituti. Fa presente che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che le citate disposizioni, da un lato, potrebbero consentire all'INAIL di sospendere tempestivamente prestazioni erogate ai soggetti deceduti e, dall'altro lato, potrebbero richiedere un adeguamento delle risorse strumentali da parte degli istituti interessati. Sui possibili effetti per la finanza pubblica, pur alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disposizione, ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti da parte del Governo.
Osserva, poi, che l'articolo 6 interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa. Fa presente che tali modifiche ribadiscono la previsione che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Segnala, inoltre, che le predette modifiche riconducono a tale casistica generale anche la disciplina dei lavoratori che, trovandosi in cassa integrazione, svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi. Rammenta che per questi lavoratori, invece, a legislazione vigente, il trattamento è meramente sospeso per la durata del rapporto di lavoro, ferma restando quindi la durata complessiva del periodo di integrazione salariale.
Evidenzia che per effetto della norma ora introdotta, dunque, ai lavoratori subordinati con attività pari o inferiore a sei mesi si applica non più la sospensione, bensì la riduzione del periodo di integrazione salariale, che viene diminuito in misura pari alle giornate di lavoro effettuate.
Osserva che alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti sui saldi e che secondo la relazione tecnica esse potrebbero potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi. Rileva che in via prudenziale, dunque, alle citate disposizioni non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che per effetto della norma ora introdotta a una parte della platea dei soggetti interessati – ossia i lavoratori che, in cassa integrazione, svolgono attività lavorativa subordinata per periodi pari o inferiori a sei mesi – le prestazioni dovrebbero risultare oggetto di riduzione anziché di sospensione. Circa tale ricostruzione, andrebbe comunque acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame, sostituendo il comma 937 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, estendono la vigente disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti. Segnala che, in particolare, in caso di parto, i termini sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione, anziché dal giorno del ricovero, fino al trentesimo giorno successivo al parto e si introduce l'ulteriore fattispecie del ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, come previsto dal comma 1 del citato articolo 7. Rileva, inoltre, che il comma 2 valuta altresì gli oneri derivanti dal comma 1 in euro 2,1 milioni di euro per il 2024.
Al riguardo, ai fini della verifica della quantificazione dell'onere recato dalle norme in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi, quali ad esempio l'incidenza annuale dei parti delle libere professioniste, il tasso di incidenza dei ricoveri per infortuni e malattie gravi di figli minori di età, necessari alla ricostruzione della platea potenzialmente interessata dalle modifiche e i dati relativi all'ammontare dei versamenti tributari relativi al secondo acconto delle Pag. 35imposte IRES, IRPEF E IRAP, delle ritenute IRPEF e dei versamenti IVA dei mesi di novembre e dicembre, relativamente ai soggetti assistiti da un professionista ai fini del versamento delle imposte, che potrebbero essere oggetto di sospensione e il cui termine di pagamento potrebbe essere differito all'esercizio successivo.
Non ha osservazioni da formulare con riferimento all'imputazione delle minori entrate per il solo anno 2024, primo anno di applicazione della norma, considerato che, essendo la norma di carattere permanente, per ciascuno degli anni successivi dovrebbe riscontrarsi una compensazione fra le minori entrate derivanti dal differimento dei versamenti all'esercizio seguente e le maggiori entrate derivanti dai versamenti differiti dall'esercizio precedente, in analogia a quanto rappresentato dalla relazione tecnica riferita alla disposizione originaria.
Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, segnala preliminarmente che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, residuano al momento risorse pari a 24.062.796 euro per l'anno 2024. In tale quadro, osserva che andrebbe tuttavia acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che la predetta riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per il medesimo anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo stesso.
In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, rileva che la norma inserisce il comma 11-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo che, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, dal momento che una quota parte del Fondo di integrazione salariale viene trasferita nei Fondi di solidarietà bilaterale di nuova costituzione, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che detto trasferimento non pregiudichi l'adempimento di prestazioni assicurate dal Fondo di integrazione salariale.
Per quanto ai profili di quantificazione dell'articolo 12, rileva che la disposizione prevede che le regioni possano riconoscere – in sede di contrattazione collettiva integrativa e nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle medesime amministrazioni – una specifica indennità ai relativi dipendenti a tempo indeterminato dei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione di cui all'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni locali triennio 2016-2018, che abbiano prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni regionali prima dell'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale e ai quali risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerati sia la natura facoltativa della previsione, sia il fatto che l'applicazione della stessa è espressamente riconosciuta nell'ambito di specifiche risorse regionali, ove disponibili.Pag. 36
Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame incidono sulla finalizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017. Specifica che si tratta di 15 milioni di euro annui, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che attualmente sono destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante. Fa presente che le norme ora introdotte destinano le medesime risorse alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio dell'apprendistato in tutte le sue tipologie, ossia l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le disposizioni si limitano a ridefinire le finalizzazioni di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, dell'effettiva disponibilità delle risorse medesime.
Per quanto concerne l'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame incrementano di euro 5 milioni per l'anno 2024 le risorse destinate all'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ai sensi della legge n. 40 del 1987. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, tuttavia, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento potrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, delle risorse destinate all'attuazione della legge n. 40 del 1987 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, segnala preliminarmente che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, residuano al momento 1.976.276.681 euro per l'anno 2024. In tale quadro, nel prendere atto che le misure in commento appaiono riconducibili alle finalità del Fondo oggetto di riduzione, segnala l'esigenza di acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che dal predetto avvalimento di risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi posti a carico del Fondo stesso per il medesimo anno 2024.
In relazione all'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione segnala che la norma interviene sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente. In particolare, dispone che l'attuale esclusione prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 non trova applicazione nei confronti di persone fisiche iscritte ad albi o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario che rientri tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato. Rileva che la deroga al regime di esclusione opera, inoltre, anche nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese stipulate a sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011. Evidenzia che le norme in esame sono suscettibili di determinare un ampliamento dei soggetti che possono optarePag. 37 per il regime forfetario agevolato. Ciò premesso, ritiene utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza del gettito, come affermato nella nota depositata dal Governo il 4 febbraio 2019 in occasione delle citate modifiche introdotte dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, anche in considerazione del fatto che le deroghe introdotte dalla norma in esame sono più ampie rispetto al precedente intervento normativo e quindi potrebbero essere suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, ove le modifiche in esame non risultassero coerenti con la quantificazione degli oneri riferita alla norma originaria.
Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame sostituiscono il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2023, relativo alla trasformazione del contratto di apprendistato, prevedendo che il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante, come previsto dalla legislazione vigente, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare che il citato aggiornamento del piano formativo individuale sia realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Evidenzia che le regole tecniche per l'adozione, nei suddetti procedimenti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Rileva che, secondo quanto previsto dal testo, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi non prescrivono obbligatoriamente la modalità telematica per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e che le stesse dovranno comunque essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 20 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.
Con riferimento all'articolo 21, rileva che le norme prorogano il termine entro il quale possono essere effettuate assunzioni di personale – lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità – la cui spesa risulta già coperta a legislazione vigente. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni devono avvenire, per espressa disposizione della disciplina ora prorogata, prevista ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, che la relazione tecnica della norma in esame dà conto delle risorse disponibili per le assunzioni, che già la relazione tecnica riferita alle disposizioni originarie aveva indicato la neutralità finanziaria delle assunzioni, salvo le procedure concorsuali e selettive che sono state oggetto di uno specifico finanziamento.
Con riferimento all'articolo 23, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame consentono ai consigliPag. 38 di amministrazione di INPS e INAIL di disciplinare, con proprio atto, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, pur prendendo atto che la relazione tecnica definisce la novella come un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, osserva che dalla stessa potrebbe derivare un incremento dei casi per i quali è consentita la dilazione del debito contributivo, essendo l'elenco demandato all'emanazione di un apposito decreto interministeriale e non più circoscritto alle tipologie indicate dall'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000. Rileva che in caso di estensione potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di riscossione del gettito, con possibili effetti per i bilanci di INPS e INAIL, soggetti inclusi nel perimetro dei soggetti pubblici ai fini del conto economico consolidato. Su tale aspetto, ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo.
Per quanto concerne l'articolo 24, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame estendono al personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto disposto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023. Ricorda che tale disposizione prevede che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS, siano tenute a trasmettere all'INPS esclusivamente le denunce mensili. Fa presente che i relativi oneri sono valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a verificare la congruità degli oneri quantificati dalle disposizioni in esame. Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 24 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, nel rilevare che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare.
In relazione all'articolo 26, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui sono iscritte a legislazione vigente le risorse utilizzabili per la finalità di cui trattasi e all'ammontare delle disponibilità esistenti sugli stessi.
Riguardo all'articolo 27, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame prevedono che i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS. Sottolinea che l'adesione alla Gestione è irrevocabile e le prestazioni da questa erogate possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione. In proposito non ha osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica chiarisce che le prestazioni i cui oneri sono a carico della Gestione possono essere erogate solo nel limite delle risorse finanziarie disponibili e che, più specificamente, Pag. 39l'erogazione avviene secondo graduatorie determinate da bandi pubblici nei limiti delle risorse sostenibili.
Con riferimento all'articolo 28, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale e per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, con requisito contributivo ridotto, siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con la relazione tecnica riguardo al carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, posto che queste ultime prevedono comunque che le domande trovino accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente, residuino le necessarie risorse finanziarie.
Relativamente all'articolo 29, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Evidenzia che detto articolo 13, a legislazione vigente, disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi. Fa presente che viene inoltre prevista la facoltà per il lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita. Sottolinea che la novella, introducendo il settimo comma all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, prevede che il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, possa chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico. Si prevede, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025. Osserva che gli oneri derivanti dal nuovo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 sono valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mentre quelli derivanti dal comma 2 sono pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025. Sottolinea che la norma prevede quindi le coperture dei relativi oneri, tra cui quella che provvede al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante l'utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la stima degli effetti recati dalle disposizioni, che risultano coerenti con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate contributive. Osserva che tale quantificazione sembrerebbe ipotizzare una distribuzione uniforme dell'avvio dei versamenti rateali in ciascun mese del primo anno con un conseguente slittamento all'anno successivo dell'ammontare complessivo dei versamenti medesimi in misura pari al 50 per cento con un recupero di tale ammontare nell'anno successivo al quinto anno di rateizzazione. Su tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda invece il calcolo relativo all'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, ritiene utile acquisire evidenza delle metodologie di calcolo utilizzate con particolare riguardo alle ragioni sottostanti all'ipotesi di accoglimento del 50 per cento delle domande presentate.
Riguardo al comma 3, che indica gli oneri derivanti dal provvedimento e le relative modalità di copertura, richiama l'attenzione sui seguenti aspetti. In primo luogo, l'alinea reca una quantificazione di oneri Pag. 40che sembra derivare dalla somma tra le minori entrate fiscali – connesse all'incremento delle deduzioni derivanti dai maggiori versamenti contributivi – e i maggiori oneri pensionistici, riscontrabili nelle ipotesi e nelle tabelle riportate nella relazione tecnica. In secondo luogo, le minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 utilizzate per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di cui non si fa menzione nella relazione tecnica, potrebbero derivare dai minori trasferimenti cui è tenuto il bilancio dello Stato nei confronti dell'INPS per effetto dei maggiori contributi che ad esso affluiscono in conseguenza del citato settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Anche su tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo, dal momento che non è stato fornito un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo; quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal medesimo settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962; quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con riferimento ai mezzi di copertura finanziaria, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 3. Tanto premesso, con riferimento alla prima e alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla qualificazione in termini di minori spese, da parte della lettera b) del comma 3, delle risorse indicate con finalità di copertura per gli anni 2024 e 2025, che, sulla base di quanto riportato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, corrispondono ai maggiori contributi previsti per i medesimi anni, al netto degli effetti Pag. 41fiscali. Con riferimento alla terza modalità di copertura, rileva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, alla luce delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente, come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rileva che la predetta autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
Per quanto concerne l'articolo 31, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme del comma 1, capoverso comma 784-quinquies, prevedono che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. In proposito, non ha osservazioni da formulare, posto che la relazione tecnica afferma che l'istituzione dell'Albo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché è già operativa la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro al cui interno è già prevista la sezione «Storie di alternanza» nella quale sono descritte le buone pratiche. Rileva, inoltre, che le norme di cui al comma 1, capoverso comma 784-sexies, prevedono l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'Osservatorio nazionale la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Fa presente che all'attuazione di tale comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, infine, che ai componenti dell'Osservatorio non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi idonei ad assicurare che alle spese di funzionamento dell'Osservatorio possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili del Ministero dell'istruzione, posto che la relazione tecnica si limita solo ad affermare, stante la clausola di invarianza finanziaria, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In relazione all'articolo 33, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame permettono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali sino ad un massimo di 8 ore lavorative mensili, come previsto al comma 1, previa richiesta scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, salvo ragioni di motivata urgenza, come disposto al comma 2. Ciò premesso, rileva che il personale sanitario interessato dalla norma rappresenta una parte esigua rispetto all'organico totale, che il preavviso di tre giorni è in linea con quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per simili tipologie di permessi al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e che la norma non prevede che i permessi siano coperti da contribuzione figurativa. Osserva, altresì, che per permessi analoghi riconosciuti ai consiglieri nazionali di parità, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, non sono stati ascritti oneri per la finanza pubblica e che in recenti disposizioni concernenti collocamenti in distacco, comando o fuori ruolo, al fine di prevenire oneri per sostituzioni obbligatorie, è stato escluso il solo personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. In proposito, non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene comunque necessario acquisire la conferma del Governo – che dalla disposizione ora introdotta non derivino oneri correlati alla sostituzione obbligatoria del personale in permesso.
Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita preliminarmente agli atti il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del testo originario del provvedimento. Evidenzia, in primo luogo, che il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente.
Chiarisce, inoltre, che le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria.
Precisa che l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.
Osserva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, che prudenzialmente non sono stati considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne, evidenzia che la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione. In particolare, sottolinea che, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro. Al riguardo, fa presente che in assenza di dati puntuali volti a quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42 per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021.
Rileva, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a Pag. 43legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Rassicura che le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale.
Chiarisce, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame e ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e il relativo utilizzo, previsto dai due articoli da ultimo richiamati, non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Fa presente che le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato, in quanto la norma recepisce gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica ai rapporti oggetto dell'articolo in esame la disciplina relativa al regime forfetario.
Rileva che l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura amministrativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi.
Osserva che la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale. In particolare, fa presente che la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'an e sul quantum delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 Pag. 44euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste.
Conferma che le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società in house per la realizzazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Con riguardo alle modifiche alla disciplina della rendita vitalizia introdotte dall'articolo 29 del provvedimento in esame, chiarisce che le minori spese, indicate dal comma 3, lettera b), del medesimo articolo 29, derivanti dalla novella di cui al comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi.
Rassicura che il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero.
Infine, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, chiarisce che da tali disposizioni non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati il testo del disegno di legge C. 1532-bis-A, recante disposizioni in materia di lavoro, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il Ministero della salute potrà provvedere alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, ai sensi della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), avvalendosi dei dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di formazione continua in medicina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di dati già registrati a legislazione vigente;
le direzioni regionali, la sede regionale di Aosta e le direzioni provinciali di Trento e di Bolzano dell'INAIL potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria;
l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà mettere a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i dati relativi alle comunicazioni di decesso, ai sensi della novella di cui all'articolo 5, comma 1, nell'ambito delle modalità di condivisione delle Pag. 45informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;
le disposizioni dell'articolo 6 sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non considerati, in quanto allo stato i lavoratori che beneficiano di integrazioni salariali possono svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, beneficiando di una sospensione dei trattamenti per la durata di tali rapporti di lavoro, mentre nella nuova disciplina si esclude, anche per tale fattispecie, il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, delle quali si prevede l'estensione;
in particolare, ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro;
in assenza di dati puntuali per quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34 per cento da soggetti di sesso femminile e per circa il 42 per cento da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10 per cento di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021;
il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalla predetta disposizione non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
le disposizioni dell'articolo 8, ai sensi delle quali si prevede il trasferimento ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 di quota parte del patrimonio del Fondo di integrazione salariale, non determineranno un pregiudizio all'adempimento di prestazioni assicurate dal medesimo fondo, in quanto la quota da trasferire sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto non solo del patrimonio del fondo di integrazione salariale, ma anche del rapporto fra l'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo bilaterale e quello dei contributi complessivamente versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale;
il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, utilizzato, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti di risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017, richiamato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, e ridotto con finalità di copertura finanziaria dal successivo articolo 16, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo previsto dalle predette disposizioni non è suscettibile di recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
Pag. 46le disposizioni dell'articolo 17, che intervengono sulla disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti, riducendo l'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determinano effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato, in quanto la norma recepisce gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica ai rapporti oggetto dell'articolo in esame la disciplina relativa al regime forfetario;
l'aggiornamento del piano formativo individuale, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, in attuazione dell'articolo 18, non comporta adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
le disposizioni dell'articolo 23, che consentono ai consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di disciplinare il pagamento dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette disposizioni si limitano a semplificare la procedura amministrativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi;
la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 24, relative all'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto presso i medesimi uffici che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale;
la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'an e sul quantum delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste;
le disposizioni dell'articolo 26, che consentono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti da esso vigilati di avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, non sono suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica, in quanto si limitano a consentire il ricorso a una società in house per la realizzazione di interventi che verranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di bilancio;
le minori spese derivanti dalla novella di cui all'articolo 29, comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, indicate dal comma 3, lettera b), del medesimo articolo 29, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi;
il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, istituito dall'articolo 31, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;
Pag. 47dalle disposizioni di cui all'articolo 33, che consentono ai vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato sino ad un massimo di otto ore lavorative mensili, non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi,
esprime sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime forti perplessità circa l'asserita neutralità finanziaria dell'articolo 17 del provvedimento in esame, dal momento che la riduzione dell'ambito di esclusione dall'applicazione del regime forfetario per imprese e professionisti attualmente previsto dalla normativa vigente non potrà che produrre, ad ogni evidenza, maggiori oneri a carico della finanza pubblica che, in quanto tali, richiederebbero apposita copertura finanziaria.
Nel rilevare che, nell'ambito della proposta di parere formulata dal relatore, la presunta neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al predetto articolo 17 è stata motivata in considerazione del fatto che le medesime disposizioni di fatto recepirebbero gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica, ai rapporti richiamati dallo stesso articolo 17, la disciplina relativa al regime forfetario, ritiene a maggior ragione indispensabile apprendere nel dettaglio quali siano i provvedimenti adottati dalla suddetta Agenzia nell'ambito dei quali sono stati esplicitati i citati orientamenti. Esprime, peraltro, le proprie riserve in ordine all'idoneità, da parte di una fonte di carattere amministrativo o comunque secondaria, di derogare, sia pure in merito ai soli profili applicativi, ad una norma di rango primario.
Il sottosegretario Federico FRENI, nell'assumere l'impegno a fornire al più presto alla Commissione le richiamate determinazioni assunte dall'Agenzia delle entrate con riferimento alle modalità applicative della disciplina relativa al regime forfetario di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, afferma, in risposta ai rilievi formulati dall'onorevole Guerra, che le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente provvedimento, le quali recepiscono i citati orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate in materia, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato e non richiedono, pertanto, alcuna copertura finanziaria, come peraltro già appurato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, che ha portato all'approvazione della proposta emendativa da cui è originato l'articolo 17 del testo ora in discussione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ribadendo le perplessità dianzi espresse in merito all'effettivo rispetto del criterio gerarchico nel rapporto tra le diverse fonti dell'ordinamento giuridico, auspica che gli elementi di informazione che il sottosegretario Freni si è impegnato a fornire alla Commissione possano pervenire tempestivamente, nell'interesse generale del buon andamento dei lavori.
Ricorda, infatti, come anche recentemente non sia stato fornito alcun riscontro alla propria richiesta di puntuali ragguagli circa i precedenti interventi normativi che avessero previsto la soppressione di un intero settore produttivo e non solamente il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti, nonostante ripetute rassicurazioni in tal senso. Rammenta tale circostanza giacché, proprio sulla base dei richiamati precedenti interventi normativi, non meglio precisati, la rappresentante del Governo aveva motivato l'insussistenza di implicazioni finanziarie di segno negativo in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di cui al disegno di legge C. 1660-A, sul quale la Commissione Pag. 48Bilancio ha espresso il proprio parere nella seduta dello scorso 10 settembre.
Il sottosegretario Federico FRENI ricorda che, con riferimento all'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, della proposta emendativa da cui è poi originato l'articolo 17 del presente provvedimento, il Governo, nell'esprimere il proprio orientamento favorevole, ha comunque tenuto conto degli interpelli e delle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, adottati anche a seguito di istanze di parte, che hanno nel corso del tempo sancito la sostanziale inapplicabilità della causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 alle fattispecie di cui al suddetto articolo 17, ribadendo nuovamente il proprio impegno a fornire quanto prima l'indicazione dei provvedimenti adottati in materia dalla predetta Agenzia.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) esprime condivisione rispetto ai rilievi formulati dalla collega Guerra, che ha a suo avviso bene evidenziato la discrasia tra quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014, che reca puntuali fattispecie cui non si applicherebbe il regime forfetario previsto in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni dal precedente comma 54 e quanto, invece, risulterebbe, in via di prassi, da norme di carattere secondario contenute in provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, richiamati nella proposta di parere del relatore a suffragio della asserita neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del disegno di legge in esame. Evidenzia, in proposito, come anche l'intervento da ultimo svolto dal sottosegretario Freni non abbia fugato le perplessità manifestate al riguardo dalla collega Guerra.
Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle considerazioni svolte dal deputato Ubaldo Pagano, tiene a precisare che nel suo precedente intervento si è limitato a richiamare l'esistenza di diversi interpelli e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate che hanno chiarito, nel corso degli anni, l'ambito applicativo del regime forfetario introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Ribadisce, tuttavia, che l'articolo 17 del disegno di legge in esame non è in alcun modo suscettibile di ingenerare minori entrate per l'erario, posto che esso recepisce, tra l'altro, gli orientamenti della competente amministrazione finanziaria circa l'ambito attuativo del citato regime agevolativo.
Marco GRIMALDI (AVS), nel dubitare anch'egli circa l'effettiva assenza di effetti finanziari negativi, in termini di gettito, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 17, chiede alla presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani, al fine di consentire ai componenti della Commissione una più approfondita valutazione della proposta di parere in precedenza formulata dal relatore, tenuto altresì conto dei rilievi espressi dal punto di vista finanziario con riferimento anche ad ulteriori disposizioni del testo.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur affermando di non avere obiezioni di principio rispetto alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame avanzata dal deputato Grimaldi, osserva come ogni decisione al riguardo debba comunque tenere in debita considerazione l'andamento dei lavori dell'Assemblea, giacché il seguito della discussione del presente disegno di legge risulta già calendarizzato per la settimana in corso. Alla luce di ciò, ritiene che si potrebbe eventualmente ipotizzare una convocazione della Commissione alle ore 9 di mattina della giornata di domani, prima dell'inizio dei lavori in Assemblea, al fine di proseguire la discussione sul provvedimento in esame.
Ylenja LUCASELLI (FDI) concorda con le considerazioni svolte dalla deputata Comaroli in ordine alla possibile organizzazione dei lavori della Commissione.
Marco GRIMALDI (AVS) osserva che, anche alla luce delle determinazioni assuntePag. 49 dall'ultima Conferenza dei presidenti di gruppo, il seguito della discussione in Assemblea del disegno di legge in esame potrebbe avere luogo addirittura nella giornata di giovedì prossimo, dal momento che, prima di tale seguito, è previsto il seguito della discussione del disegno di legge C. 1830, recante la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché di mozioni concernenti, rispettivamente, iniziative per una riforma della disciplina in materia di cittadinanza e iniziative volte a garantire il diritto allo studio. Rileva, altresì, come, sulla base delle informazioni in suo possesso, al momento non risulterebbe alcuna intenzione di richiedere un'inversione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva come l'ipotesi di una convocazione alle ore 9 di domani mattina non consentirebbe la partecipazione a quei componenti della Commissione che saranno al contempo impegnati nei lavori di alcune Commissioni bicamerali. Ritiene, pertanto, auspicabile che, quantomeno, il Governo possa fornire le informazioni richieste dall'onorevole Guerra entro la giornata di oggi, al fine di consentirne la valutazione anche i deputati che fossero impossibilitati a partecipare alla seduta di domani.
Il sottosegretario Federico FRENI avverte che, pur avendo già indirizzato all'Agenzia delle entrate per le vie brevi le richieste di informazione formulate dalla deputata Guerra, non è naturalmente in grado di assicurare, allo stato, la tempistica di trasmissione dei predetti dati. Ribadisce tuttavia nuovamente che, anche a prescindere dall'acquisizione degli interpelli e delle risoluzioni adottati dalla medesima Agenzia delle entrate in relazione alle modalità attuative del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, di cui pure si è fatto promotore, non è minimamente in discussione, per le ragioni in precedenza esposte, la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame, posto che i citati orientamenti della medesima Agenzia delle entrate si limitano a definire il perimetro applicativo della norma primaria, senza incidere sulla portata finanziaria della stessa.
Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ritenere paradossale che decisioni di carattere essenzialmente amministrativo dell'Agenzia delle entrate possano derogare a quanto disposto da una norma di rango primario, sottolinea a maggior ragione la necessità di acquisirne diretta conoscenza.
Il sottosegretario Federico FRENI assicura che il Governo fornirà, appena disponibili, gli atti dell'Agenzia delle entrate da lui richiamati, fermo restando che, in questa sede, non si sta discutendo della legittimità degli orientamenti dell'Agenzia, bensì solo della loro esistenza.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che interesse esclusivo della sua richiesta di informazioni è quello di verificare in cosa esattamente consista la prassi seguita dall'Agenzia delle entrate in merito all'ambito di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, la quale, in assenza di ulteriori elementi informativi e della conoscenza della ratio sottesa alle determinazioni assunte, sembrerebbe inconciliabile rispetto a quanto disposto dalla norma primaria testé richiamata.
Gianmauro DELL'OLIO, presidente, preso atto del dibattito svoltosi, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che la presidenza si riserva di convocare per la giornata di domani in un orario definito alla luce dell'andamento dei lavori in Assemblea.
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo.
C. 1744.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Pag. 50Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, nel rilevare che le proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE CONSULTIVA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc. XXII, n. 31-A.