SEDE CONSULTIVA
Giovedì 19 settembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.
La seduta comincia alle 13.50.
Variazione nella composizione della Commissione.
Marco OSNATO, presidente, avverte che, per il gruppo Fratelli d'Italia, è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonio Giordano, al quale rivolge il benvenuto suo personale e di tutta la Commissione.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole De Palma, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda che il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla disciplina dei contratti di lavoro, all'adempimento degli obblighi contributivi.
Per quanto di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala le disposizioni introdotte dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
L'articolo 14, al fine di stimolare l'osservanza degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea della propria posizione da parte del contribuente, prevede la possibilità per l'INPS di mettere a disposizione del contribuente stesso o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente, trasmettendo allo stesso una comunicazione, finalizzata a correggere eventuali anomalie, errori od omissioni. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni potrà godere di un regime sanzionatorio agevolato.Pag. 43
L'articolo 15 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
Evidenzia che l'allegata Relazione illustrativa precisa che tale modificazione realizza una semplificazione procedimentale a vantaggio del richiedente e, allo stesso tempo, è volta a ridurre i costi amministrativi di gestione, atteso che, secondo l'attuale disciplina normativa, la rateizzazione è consentita fino a ventiquattro rate, a cura dell'INPS, mentre la possibilità di dilazione è consentita solo dietro autorizzazione, fino a trentasei rate, o decreto, fino a sessanta rate, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Precisa, inoltre, che nella Relazione tecnica si evidenzia che, in caso di recupero coattivo del debito, attraverso gli agenti della riscossione, il contribuente può già ottenere un'ampia rateizzazione fino a 72 rate e, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
L'articolo 16 reca un potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati da parte dell'INPS, che può verificare, mediante la consultazione di banche dati, anche di altre amministrazioni, la correttezza contributiva dei soggetti obbligati e la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali (comma 1).
Secondo quanto disposto dal comma 2, per adempiere a tali compiti, l'INPS ha facoltà di: a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; d) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.
Ai sensi del comma 3, gli inviti e le richieste sono trasmessi in via prioritaria tramite posta elettronica certificata e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.
Il comma 4 dispone che, sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente prioritariamente attraverso posta elettronica certificata. Nel caso in cui il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, si prevede l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, ridotte del 50 per cento. Entro il medesimo termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare domanda di rateizzazione.
Il comma 5 stabilisce che, in mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento, l'INPS notifica un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La disposizione specifica che nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento di cui al comma 4, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 2, lettera a), o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle Pag. 44notizie e dei documenti richiesti ai sensi del comma 2, costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
Mette in luce che, come sottolineato dalla Relazione Tecnica, dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi per una più facile esigibilità del debito dovuta alla riduzione delle sanzioni e per una maggiore velocità di accertamento del debito con probabile anticipo nell'estinzione del debito.
L'articolo 17 reca disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.
Il Governo, nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, chiarisce che le modifiche in esame derogano al principio generale per cui le notifiche alle persone giuridiche devono essere effettuate presso la sede legale, tenuto conto che, in proposito, una recente sentenza della Corte di cassazione (Cassazione 5 maggio 2022, n. 14271) ha statuito che questo regime derogatorio può trovare applicazione esclusivamente per le controversie finalizzate ad ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali, e non anche per le controversie contributive.
L'articolo 18 prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e per le società che operano come società in house del Ministero medesimo, di avvalersi delle prestazioni della società INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima.
Segnala, come precisato nella Relazione illustrativa, che la società INPS Servizi Spa è interamente partecipata dall'INPS e opera, nei confronti dell'INPS, secondo il modello dell'in house providing. In particolare, rientrano nell'oggetto sociale della società INPS Servizi Spa le attività originariamente rientranti nel novero delle prestazioni della società SISPI Spa, tra cui anche la fornitura di prodotti e servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale – in particolare per la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare e integrativa – e di servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere.
L'articolo 19, infine, rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente.
Infine, nel formulare una proposta di parere favorevole, segnala che nel corso dell'esame in sede referente, non ancora conclusosi, gli articoli 14 e 16 sono stati soppressi e sono stati introdotti l'articolo 2-bis – che reca disposizioni volte a semplificare le procedure relative ai ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – e l'articolo 12-bis, che reca disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 19 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.