CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 settembre 2024
370.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 19 settembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XI Commissione, il disegno di C. 1532-bis Governo, recante «Disposizioni in tema di lavoro».
  Rileva che il provvedimento – a seguito dello stralcio – consta di 20 articoli, il primo dei quali prevede l'istituzione, presso Pag. 12il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente la finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di aumentare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali – che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse – e le regioni, anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso in generale (comma 1). La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).
  Il comma 1 dell'articolo 2 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nello specifico, la novella di cui alla lettera a) prevede, con riferimento alla composizione già vigente della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che alcuni membri partecipino ai lavori dell'organo senza diritto di voto. La novella di cui alla lettera b) concerne la procedura di interpello – estendendo la possibilità di formulazione dei quesiti a tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale – e richiede che un numero minimo, pari a quattro, di rappresentanti della Commissione per gli interpelli abbia un profilo professionale giuridico. La novella di cui alla lettera c) prevede che l'elenco, tenuto presso il Ministero della salute, dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia aggiornato, ad opera del medesimo Ministero, in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina. La lettera d) reca varie modifiche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; tali novelle concernono: l'ambito in cui trova applicazione l'obbligo della medesima sorveglianza (numero 1)); la fattispecie di visita medica preventiva (numeri 2.1), 2.2) e 3)); la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per motivi di salute (numero 2.3)); il termine per un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza (numero 4)); l'individuazione in via generale dell'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente (numero 6)). La lettera e) modifica le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. La lettera f) del comma 1 reca infine un intervento di coordinamento mentre il comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle novelle di cui al comma 1.
  L'articolo 3 modifica la disciplina vigente in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.
  Il comma 1 dell'articolo 4 reca, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. La definizione Pag. 13delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi – come previsto dal comma 2 – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 5 – modificando il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 – introduce una nuova fattispecie di esenzione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori; la novella in esame esclude i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori il cui contratto di lavoro con il soggetto somministratore sia a tempo indeterminato.
  L'articolo 6 specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto. Vengono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
  L'articolo 7 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare – in via telematica – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
  L'articolo 8 stabilisce che, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente – ai sensi della legge di bilancio per il 2018 – al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante siano finalizzate alle attività di formazione che sono promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  L'articolo 9 dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre determinati termini comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.
  Nel segnalare che gli articoli 10, 11 e 13 dell'originario provvedimento sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, fa presente che l'articolo 12 reca un intervento di coordinamento normativo nell'ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L'intervento è volto ad allineare formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022, previsto dalla formulazione della norma ora oggetto di novella, con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo.
  L'articolo 14 prevede la possibilità per l'INPS di mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente stesso, trasmettendo al contribuente una comunicazione per correggere eventuali anomalie, errori od omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all'INPS elementi, fatti e circostanze dallo stesso non conosciuti riferiti alla comunicazione. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni potrà godere di un regime sanzionatorio agevolato.
  Il comma 1 dell'articolo 15 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di Pag. 14amministrazione di ciascuno dei due enti. La nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi. Il comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alla novella posta dal comma 1.
  L'articolo 16 rafforza il potere di accertamento documentale dell'INPS disciplinando strumenti volti ad intercettare fenomeni di irregolarità e di frode nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva.
  L'articolo 17 reca disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.
  L'articolo 18 prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e per le società che operano come società in house del Ministero medesimo, di avvalersi delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della società medesima.
  L'articolo 19 rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente.
  L'articolo 20 disciplina l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
  L'articolo 21 concerne, in primo luogo, i contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa), non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione; la novella introduce, al riguardo, la possibilità di richiesta all'INPS, da parte del lavoratore e con onere a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore). L'articolo provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri netti derivanti dalla novella in esame per gli anni 2026 e seguenti, nonché all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per gli anni 2024 e 2025, nella misura identica agli effetti finanziari netti positivi derivanti (nei suddetti due anni) dalla medesima novella.
  L'articolo 22 prevede che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, mediante videoconferenza, anche per una sola parte dei componenti; ciò al fine di contenere i costi e contestualmente consentire la più ampia partecipazione dei componenti e, comunque, osservando i principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali (comma 1). La disposizione stabilisce altresì che gli enti interessati – che non prevedono nei propri ordinamenti tali modalità di svolgimento delle riunioni – siano tenuti a disciplinarle nei loro statuti, con specifica deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2).
  L'articolo 23, composto di un unico comma, nell'introdurre tre nuovi commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019): istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche (comma 784-quinquies); istituiscePag. 15 presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi (comma 784-sexies); demanda, infine, ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio (comma 784-septies).
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Risulta investita anche la materia inerente la previdenza sociale, anch'essa oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. Sono altresì presenti disposizioni riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Segnala a tale proposito che, nell'ambito della materia del lavoro, la giurisprudenza costituzionale distingue gli aspetti correlati alla materia ordinamento civile (come quelli inerenti alla disciplina del contratto di lavoro e al diritto sindacale), oggetto di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), da quelli relativi alle materie tutela e sicurezza del lavoro, rientranti nella competenza legislativa concorrente. In questo quadro si collocano le sentenze della Corte costituzionale n. 359 del 2003 e nn. 50 e 384 del 2005.
  Altre disposizioni del provvedimento, infine, recano profili riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, comma secondo, lettere e) e n) della Costituzione). A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale – intendendo distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005).
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.
C. 1922 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, evidenzia che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 1922 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa Pag. 16alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno».
  Segnala che l'intervento mira, da un lato, a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità; dall'altro, ad abrogare la legge 18 giugno 1973, n. 475, con cui è stata ratificata la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della stessa linea ferroviaria, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla Direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.
  Passando all'illustrazione del contenuto della Convenzione, fa presente che essa si articola in 15 articoli, suddivisi in quattro Titoli.
  Il Titolo I, recante «Disposizioni preliminari», si compone di due articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e l'oggetto della Convenzione. In particolare, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (la «Linea») situato in territorio francese e intende definire la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni. L'articolo 2 reca invece le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione.
  Il Titolo II – articoli da 3 a 6 – contiene disposizioni in tema di esercizio e manutenzione della linea. L'articolo 3 delinea le responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese. Al primo spetta la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo compete l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità. L'articolo 4 stabilisce le regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie. L'articolo 5 prevede che i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria siano calcolati secondo la normativa francese, nonché determinati e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese. Ai sensi dell'articolo 6, infine, la gestione e la manutenzione delle stazioni sulla Linea sono assicurate dal gestore o di gestori designati dallo Stato francese.
  Il Titolo III, che si compone del solo articolo 7, individua le modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, la lettera a) dell'articolo 7 prevede che il deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto dalle due Parti sulla base di una ripartizione proporzionata alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base alla quale per ogni tratta, in caso di deficit e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del deficit. Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, quali: il rapporto annuale su entrate e uscite (lettera b)); i termini di pagamento delle somme dovute da una Parte all'altra (lettera c)); la messa in mora in caso di mancato versamento delle somme dovute (lettera d)); la ricerca di soluzioni condivise attraverso la Commissione intergovernativa italo-francese – di cui al successivo articolo 13 – per garantire la continuità di esercizio della Linea (lettera e)); le convenzioni di finanziamento specifiche concluse tra i gestori per l'infrastruttura italiano e francese, gli Stati e le collettività territoriali interessate per gli investimenti diversi da quelli per manutenzione ed esercizio della Linea (lettera f)).
  Il Titolo IV – articoli da 8 a 15 – reca infine le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 8 dispone che l'infrastruttura ferroviaria – salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al Pag. 17fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature – è di proprietà dello Stato francese. Ai sensi dell'articolo 9 i lavori di manutenzione della Linea sono effettuati conformemente alla normativa francese in vigore, cui sono soggette anche le imprese che li eseguono. Inoltre, la Convenzione sarà attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione Europea. In tema di sicurezza ferroviaria, l'articolo 10 prevede che, in caso di eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa – che a norma dell'articolo 3 spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese – il gestore italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese. Ai sensi dell'articolo 11, poi, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato. L'articolo 12 stabilisce che l'organismo di controllo competente per la Linea sia l'organismo di controllo nazionale francese. Ai sensi dell'articolo 13, incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione è la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud, competente anche a verificare e convalidare, se del caso, la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura. L'articolo 14 disciplina le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo, prevedendo che vengano risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. L'articolo 15, da ultimo, individua i termini per l'entrata in vigore della Convenzione – per una durata indeterminata – e l'eventuale denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore dell'accordo in esame viene abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 l'ordine di esecuzione e l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria. Segnala, in particolare, che l'articolo 4 dispone – dalla data di entrata in vigore della Convenzione – l'abrogazione della legge n. 475 del 1973, con cui l'Italia ha ratificato la sopra richiamata Convenzione tra Italia e Francia, relativa al medesimo tratto della Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 19 settembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.
(Seguito esame e approvazione del documento conclusivo).

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di rappresentanza di interessi, che è già stato presentato nella seduta del 7 agosto scorso. Fa quindi presente che al testo depositato sono state apportate alcune integrazioni finalizzate a Pag. 18dare conto della precisa provenienza delle posizioni indicate.
  Avverte quindi che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

  Simona BONAFÈ, nel condividere l'esigenza che il nostro ordinamento si doti presto di una regolamentazione della rappresentanza di interessi, e preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, fa presente come il documento conclusivo contenga anche alcune affermazioni non pienamente condivisibili: in particolare esprime perplessità sulla scelta di attribuire al CNEL la tenuta del registro. Chiede inoltre come la presidenza intenda procedere a seguito delle conclusioni riportate nel documento conclusivo.

  Alfonso COLUCCI, nel preannunciare il voto positivo del Movimento 5 Stelle, sottolinea comunque alcune incongruenze del documento conclusivo: alle perplessità già avanzate in ordine al ruolo del CNEL aggiunge la ferma contrarietà del suo gruppo all'affermazione contenuta nelle conclusioni relativamente all'impossibilità che procedure di democrazia diretta possano eguagliare la trasparenza delle decisioni garantita dalla libera deliberazione parlamentare. Infine, associandosi alla richiesta dell'onorevole Bonafé, chiede quali saranno le iniziative successive all'approvazione del documento conclusivo.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ringraziare tutti i colleghi per l'apporto fornito all'indagine conoscitiva, rammenta che il documento conclusivo è frutto anche del lavoro di numerosi costituzionalisti, che hanno collaborato all'indagine, i quali hanno suggerito di valorizzare il ruolo del CNEL. Preannuncia l'intento di svolgere una breve consultazione informale di tutti i gruppi al fine di presentare entro la fine dell'anno una proposta di legge per la regolamentazione della rappresentanza di interessi, sottolineando come, in sede di esame di tale proposta di legge, quanto affermato nelle conclusioni del documento potrà comunque essere oggetto di dibattito parlamentare. Auspica che su tale iniziativa, promossa dalla presidenza della Commissione, possano da subito convergere tutti i gruppi così da ovviare alle divergenze che hanno impedito l'approvazione di una regolamentazione nelle precedenti legislature.

  La Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 19 settembre 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di: Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio; Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo (in videoconferenza); Marco Alparone, vicepresidente e assessore al bilancio della regione Lombardia (in videoconferenza); Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia (in videoconferenza); Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14. alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 358, del 5 agosto 2024, a pagina 7, sesta e settima riga, le parole: «PROPOSTA DI PARERE Nota del relatore, onorevole Michelotti» sono sostituite dalla seguente «PARERE APPROVATO».