CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2024
369.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 136

ALLEGATO

Disposizioni in materia di lavoro (C. 1532-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

   «Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».
2.6. (Nuova formulazione) Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Flessibilità nell'utilizzo fondo bilaterale formazione)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle previsioni di cui al comma 3».
4.07. La Relatrice.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di cui al Pag. 137comma 1, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
*9.09. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*9.010. (Nuova formulazione) Tenerini.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)

  1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa».
12.07. (ex 12.4) (Nuova formulazione) Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.5. La Relatrice.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16.3. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*16.03. (Nuova formulazione) Billi, Formentini.
*19.1. (Nuova formulazione) Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*21.05. (Nuova formulazione) Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

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ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)

  1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;

   b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».
23.035. La Relatrice.