CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2024
369.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.50.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
C. 1835 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
  Al riguardo, in sostituzione del relatore, rileva che le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. Rammenta, altresì, che con la legge n. 214 del 2016 è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Successivamente, con la legge n. 201 del 2017 è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
  Con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica e agli articoli 1, 2, 4 e 17 dell'Accordo, ribadisce anzitutto che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede Pag. 62tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, organismo internazionale già operante dal 2023, competente a giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei. Fa presente che l'Accordo in esame è volto, in particolare, a disciplinare il funzionamento di una sezione del Tribunale unificato dei brevetti che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è stata stabilita a Milano.
  In proposito, rileva che gli oneri derivanti dall'accordo in esame sono complessivamente determinati dall'articolo 4, comma 3, del disegno di legge di ratifica in euro 845.000 per il 2024, in euro 385.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in euro 285.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e in euro 170.000 annui a decorrere dal 2029. Specifica che viene previsto, inoltre, che, per le finalità di cui all'articolo 17 dell'Accordo, il Ministero della giustizia possa distaccare, con oneri a proprio carico, presso il Tribunale unificato dei brevetti, per una durata massima di sette anni, un contingente massimo di 7 unità di personale non dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Osserva che la relazione tecnica elenca le voci di costo soggiacenti ai suddetti importi, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge di ratifica, nonché gli elementi di valutazione relativi al distacco di personale, cui non sono stati ascritti effetti finanziari, di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che sono stati ribaditi da parte del Governo in prima lettura, presso la Commissione bilancio del Senato.
  Tanto premesso, con specifico riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, pur considerato che, come affermato dalla relazione tecnica e confermato al Senato, il provvedimento in esame si limiterebbe ad autorizzare il distacco di personale non dirigente imponendo ex novo un limite massimo di unità coincidente con il numero di 7 unità che, nell'assetto vigente, il Ministero della giustizia già assegna al Tribunale unificato dei brevetti, rileva l'opportunità che vengano forniti dati ed elementi informativi in merito al livello di inquadramento funzionale di detto personale, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza e sostenibilità del distacco rispetto all'assetto organico del medesimo dicastero. Osserva come la richiesta appaia opportuna, considerato che la norma, pur introducendo un limite massimo di unità distaccabili coincidente con il contingente attualmente assegnato al Tribunale unificato dei brevetti, nulla dispone in merito alle funzioni di supporto che tale personale è chiamato a svolgere, operative o direttive. Fa presente, inoltre, che la proiezione settennale del distacco, di cui peraltro la norma non indica la data d'inizio di decorrenza del termine, nel silenzio della disposizione, potrebbe consentire di modificare la tipologia del personale non dirigente distaccabile, rispetto a quello attualmente assegnato al Tribunale unificato dei brevetti, con una conseguente possibile alterazione dell'assetto organico vigente dell'amministrazione della giustizia, i cui effetti di natura finanziaria, seppure indiretta, non sono valutabili a priori. Al riguardo, sottolinea pertanto l'opportunità di acquisire una valutazione da parte del Governo.
  Alla luce dei summenzionati dati ed elementi, ricorda che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata, inoltre, confermata la congruità della stima delle spese di missione connesse all'attività formativa del personale distaccato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, primo periodo, del disegno di legge di ratifica, precisando che la medesima stima è frutto delle proiezioni dei costi sostenuti dall'Amministrazione per trasferte analoghe. Tanto premesso, posto che gli oneri di formazione sono previsti per un quinquennio mentre il distacco è stato autorizzato per sette anni, fa presente che andrebbe chiarito se si tratti di una formazione iniziale o, viceversa, di iniziative didattiche permanenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli Pag. 63anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, nel rilevare che la disposizione in commento prevede, con riferimento agli anni a decorrere dal 2026, una riduzione dello stanziamento del predetto fondo speciale in misura equivalente all'onere quantificato per il medesimo anno, ancorché negli anni successivi gli oneri si riducano progressivamente, fino ad arrivare a 170.000 euro a decorrere dal 2029, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 10 e 11 dell'Accordo, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono, per il Tribunale unificato dei brevetti e le sue proprietà, l'esenzione da tutte le imposte dirette italiane, dall'IVA per acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari per le sue attività ufficiali, nonché dai dazi doganali e imposte su beni importati o esportati per attività ufficiali, entro i limiti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia, eccetto per merci di valore inferiore al limite nazionale. Le esenzioni non si applicano ai tributi per servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane. I beni esenti non possono essere ceduti a terzi senza il preventivo accordo delle Autorità italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi calcolate al valore corrente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10. Rileva, inoltre, che le norme riconoscono al Tribunale unificato dei brevetti esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali, dalle tasse automobilistiche e da ogni altro diritto per l'acquisto e l'importazione di due veicoli per uso ufficiale, nonché dei relativi pezzi di ricambio. Specifica che, con riguardo a carburanti e lubrificanti acquistati per i predetti veicoli, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia, il medesimo regime di esenzione si estende anche alle accise, di cui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11. Fa presente che alle menzionate norme non sono ascritti effetti finanziari. Rileva che la relazione tecnica chiarisce che le esenzioni e i privilegi fiscali in commento configurano nuove fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda, inoltre, come nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura il Governo abbia chiarito, presso la Commissione bilancio del Senato, che le norme sono riproduttive di quanto già previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, ratificato ai sensi della legge n. 201 del 2017. In proposito, pertanto, non ha osservazioni da formulare, considerato che le esenzioni in parola, in quanto riferite a un organismo di nuova istituzione, costituiscono una rinuncia a maggior gettito e comunque sono in gran parte confermative delle esenzioni già previste a legislazione vigente per le organizzazioni internazionali.
  Per quanto concerne l'articolo 12 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame concedono esenzioni fiscali, tra cui l'esenzione dalle imposte su salari, stipendi o altri emolumenti, ed altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del Tribunale unificato dei brevetti e dei relativi familiari e domestici. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo circa la configurabilità, per le esenzioni in esame, di una rinuncia a maggior gettito nonché del fatto che la maggior parte delle esenzioni è riservata a cittadini non italiani, e, per quanto riguarda i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, per i quali le esenzioni sono applicate anche se italiani, del fatto che le disposizioni in esame sono riproduttive di quanto già previsto, per il medesimo Tribunale unificato dei brevetti, a normativa già vigente.
  In merito all'articolo 13 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono, previa autorizzazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai familiari del personale del Tribunale unificato dei brevetti di svolgere attività di Pag. 64lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro. In proposito, non formula osservazioni, dal momento che, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame, a tali fattispecie non si applicano privilegi e immunità.
  Rappresenta, poi, che l'articolo 14 prevede che il personale del Tribunale unificato dei brevetti sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale, nonché nel piano pensionistico istituiti dal Tribunale unificato dei brevetti. Fa presente che il personale a tempo parziale per meno del 50 per cento non è invece iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale del Tribunale unificato dei brevetti, bensì in quello dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o cittadinanza. Il Tribunale unificato dei brevetti è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal Tribunale unificato dei brevetti, o a suo nome, al personale del Tribunale unificato dei brevetti non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale. In proposito, rileva che l'ipotesi in cui il personale del tribunale includa soggetti di cittadinanza italiana, già iscritti ad istituti previdenziali nazionali e che cessano di esserlo in quanto divenuti dipendenti del Tribunale unificato dei brevetti, è suscettibile di determinare, da un lato, un trasferimento di gettito contributivo in favore del sistema di sicurezza sociale istituito dal Tribunale unificato dei brevetti e, dall'altro lato, minori oneri derivanti dall'erogazione di prestazioni a carico del sistema di sicurezza sociale italiano. Al riguardo, ritiene utile acquisire una conferma da parte del Governo circa il sostanziale equilibrio tra gli effetti sopra richiamati.
  Per quanto concerne gli articoli 15, 16, 18 e 19 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme dell'Accordo in riferimento prevedono che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale unificato dei brevetti, nonché dei coniugi e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana, nonché delle persone citate o convocate a comparire davanti al Tribunale unificato dei brevetti in veste ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15. Fa presente che vengono dettate talune disposizioni particolari ed attuative del regime dei privilegi e delle immunità attribuiti al Tribunale unificato dei brevetti in ragione della sua soggettività internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16. Sono quindi disciplinati i profili sostanziali e risarcitori concernenti la responsabilità internazionale del Tribunale unificato dei brevetti derivante dall'attività dolosa o negligente posta in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali da soggetti operanti in rappresentanza dello stesso o dal suo personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18. Osserva che la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo è demandata al negoziato tra le Parti e, in caso di infruttuosa composizione delle questioni, alla decisione di un Tribunale arbitrale la cui costituzione, per tali finalità, è già prevista e disciplinata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, ratificato dall'Italia con legge n. 201 del 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19. Al riguardo, nell'evidenziare di non avere osservazioni da formulare sugli articoli da 15 a 18, concordando con le valutazioni della relazione tecnica, con specifico riferimento all'articolo 19, rileva che la relazione tecnica afferma che il ricorso al Tribunale arbitrale rappresenta un'ipotesi esclusivamente residuale e che, in tale ipotesi, gli eventuali oneri saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente per tali finalità. In proposito, pur trattandosi di oneri eventuali, rileva l'opportunità che siano forniti chiarimenti dal Governo, da un lato, in merito agli specifici stanziamenti di bilancio utilizzabili per le finalità di cui trattasi, dall'altro, in ordine al presumibilePag. 65 ammontare di tali oneri e alla possibilità di farvi fronte, all'occorrenza, con le disponibilità esistenti sui medesimi stanziamenti.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che è ancora in corso l'istruttoria volta ad acquisire gli elementi necessari a corrispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore rispetto ai profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 400, 1080, 1202 e 1286, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Quanto ai profili di interesse della Commissione, segnala che la proposta di legge, che ha ad oggetto l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello e del Consorzio che ne assicura la gestione, si compone di undici articoli e non è corredata di relazione tecnica.
  Per quanto attiene alle singole disposizioni del provvedimento, rileva in primo luogo che gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello stabilendone la sede presso il comune di Orbetello. In particolare, l'articolo 1 prevede che il Consorzio ha personalità di diritto pubblico e che ad esso non si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette, mentre l'articolo 2 definisce gli organi del Consorzio. Al riguardo, nel rinviare, per quanto riguarda le attività legate all'istituzione del Consorzio, alle osservazioni che saranno formulate in merito agli articoli successivi, segnala l'opportunità che il Governo provveda a quantificare gli oneri derivanti dall'acquisizione della sede del Consorzio nel comune di Orbetello, fornendo altresì elementi di valutazione volti ad assicurare che a tali oneri possa farsi fronte a valere sulle entrate di cui al successivo articolo 9, con particolare riferimento al contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 9, che rappresenta l'unica fonte certa di finanziamento delle spese di funzionamento del Consorzio, in quanto non soggetta a condizioni ostative ai fini della sua utilizzabilità.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 3 prevede che il Consorzio si occupi della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolga attività di supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su loro richiesta, nonché ulteriori attività quali ad esempio la gestione e la manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, la manutenzione strutturale del sistema lagunare,Pag. 66 il monitoraggio e la ricerca sullo stato ambientale. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede la facoltà per il Consorzio di avvalersi, per lo svolgimento di tali attività, degli uffici di vari enti territorialmente competenti, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di riconoscere al proprio personale e al personale di cui può avvalersi compensi per prestazioni di lavoro straordinario secondo gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali, per un massimo di 30 ore mensili pro capite e comunque nel limite complessivo di 120.000 euro annui. Segnala che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gli oneri che ne derivano sono quantificati in misura pari a 30.000 euro per l'anno 2024 e a 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, rileva innanzitutto che le attività affidate al Consorzio, stando al tenore letterale del comma 1 dell'articolo 3, non consistono solo in mere attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati che già a vario titolo si occupano della salvaguardia della laguna di Orbetello, ma sono ulteriori rispetto ad esse e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che, risultando di carattere non discrezionale e di rilievo non trascurabile, implicano la necessità di acquisire risorse finanziarie, strumentali e umane per il loro svolgimento. In questo quadro, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi idonei ad assicurare che le risorse umane e finanziarie destinate dal presente provvedimento al Consorzio medesimo risultino congrue rispetto alle attività ad esso complessivamente affidate. Inoltre, considerato che la norma in esame prevede che, per lo svolgimento delle predette attività, il Consorzio possa avvalersi degli uffici di diversi enti territoriali, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad escludere che tale avvalimento possa pregiudicare le attività ordinariamente svolte dagli enti medesimi. Evidenzia, altresì, la necessità che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che il limite massimo di spesa di 120.000 euro annui previsto per l'erogazione al personale di compensi straordinari risulti congruo in relazione al personale che sarà assunto presso il Consorzio, ai sensi del presente provvedimento, nonché di quello proveniente dagli enti consorziati di cui il Consorzio potrà avvalersi. Infine, fa presente come dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri derivanti dalla norma dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre, al comma 2 dell'articolo 3, un'espressa autorizzazione di spesa riferita alla corresponsione dei predetti straordinari, espungendo conseguentemente gli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la clausola di invarianza finanziaria di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, relativa all'avvalimento da parte del Consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello degli uffici di altre pubbliche amministrazioni o società in house dalle stesse dipendenti, prevede che a tal fine si utilizzino le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola di invarianza, specificando – in conformità alla prassi comunemente utilizzata – che tale avvalimento avrà luogo anche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e assicurando, altresì, il coordinamento della disposizione con quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2 e dall'articolo 11, comma 1, che autorizzano una spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 e di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la corresponsione di compensi per prestazioniPag. 67 di lavoro straordinario in favore del personale di cui il Consorzio di gestione del Parco potrà avvalersi. In proposito, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Fa presente, poi, che i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 stabiliscono che lo Statuto, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, disciplina, tra l'altro, i rapporti, anche finanziari, tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le modalità di reperimento del proprio personale, prevedendo un'autorizzazione di spesa sia per l'assunzione del nuovo personale, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e ad euro 177.443 annui a decorrere dall'anno 2025, sia per lo svolgimento delle relative procedure di concorso, pari a 20.000 euro per l'anno 2024. Rileva che il comma 4 del medesimo articolo 4, inoltre, affida allo Statuto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio nonché, ai sensi del successivo comma 6, dei suoi organi, i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi spese spettanti agli organi consortili e prevede che la gestione finanziaria del Consorzio sia soggetta al controllo della Corte dei conti. Fa presente, infine, che viene indicata la quantificazione degli oneri, all'articolo 11, comma 1, per altro in misura non arrotondata, rispetto alla corrispondente autorizzazione di spesa.
  In proposito, ritiene necessario, in primo luogo, che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità delle spese autorizzate per l'assunzione del personale e per lo svolgimento delle relative procedure di concorso. Segnala, inoltre, che, da un lato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, considerato che il comma 3 dell'articolo 4 reca un'autorizzazione di spesa sostanzialmente corrispondente agli oneri indicati al comma 1 dell'articolo 11, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sopprimere tale indicazione limitando le disposizioni finanziarie recate dal medesimo articolo 11 alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 5, rileva che la norma in esame definisce la composizione e le funzioni dell'Assemblea degli enti consorziati. In proposito, evidenzia che la norma, sebbene non quantifichi alcun onere, non reca una disposizione volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, inclusi rimborsi di spesa e gettoni di presenza, ai componenti dell'Assemblea. Ciò stante, appare necessario, a suo avviso, includere siffatta previsione nel testo della norma in esame.
  Rileva, poi, che l'articolo 6, comma 1, definisce le funzioni di indirizzo, di proposta e consultive attribuite al comitato tecnico-scientifico del Consorzio, mentre il successivo comma 2 stabilisce che ciascun ente consorziato designi un membro effettivo e un supplente del Comitato. Il comma 3 prevede che ai membri del medesimo Comitato non spettino indennità o altri compensi, fatta salva la corresponsione di un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nonché, per i soli membri residenti in sede diversa da quella del Consorzio, quando si recano alle sedute del Comitato, il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente. Ai commi 4 e 5 si stabiliscono, inoltre, le modalità di deliberazione del Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, mentre il comma 6 stabilisce le funzioni attribuite al suo Presidente. Il comma 7, infine, determina la durata del mandato dei membri, pari tre anni, rinnovabile due volte. Rileva, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 6, sono quantificati in misura pari a 3.331,95 euro per l'anno 2024 e a 13.327,8 euro annui a decorrere dall'anno 2025. In proposito, ritiene in primo luogo che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica degli oneri quantificati in relazione al rimborso delle spese sostenute dai componenti del comitato tecnico-scientifico del Consorzio. Segnala, inoltre, che dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di Pag. 68far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per il rimborso delle spese sostenute dai componenti del comitato tecnico-scientifico del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.
  Osserva, poi, che l'articolo 7 individua le modalità e i requisiti soggettivi per la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'amministratore delegato del consorzio, disciplinando la durata dell'incarico e i casi in cui quest'ultimo può essere revocato dal medesimo Ministro, nonché le condizioni di compatibilità con altri incarichi. Il trattamento economico è determinato dallo Statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato. Fa infine presente che il comma 5 del citato articolo 7 elenca le funzioni dell'amministratore unico e che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 37.374,15 euro per l'anno 2024 e a 149.496,61 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità della spesa autorizzata per la corresponsione del trattamento economico all'amministratore delegato del Consorzio. Segnala, inoltre, che dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per la corresponsione del trattamento economico all'amministratore delegato del Consorzio, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che i commi da 1 a 3 individuano le modalità di nomina, la composizione, la durata degli incarichi e le funzioni del collegio dei revisori dei conti. Fa presente che, ai sensi del comma 4, ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore per il presidente del collegio, al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato e per gli altri membri del collegio, all'otto per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato. Rileva, inoltre, che il successivo comma 5 prevede che ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto il rimborso delle spese sostenute per recarsi alle sedute del Collegio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Fa presente che i commi 6 e 7 dell'articolo 8 individuano i compiti di verifica e controllo della gestione del Consorzio svolti dal collegio dei revisori, il comma 8 stabilisce l'obbligo di acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale e il comma 9 del prevede l'ulteriore obbligo, per il presidente del collegio dei revisori dei conti, di riferire annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo. Segnala che gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono quantificati in misura pari a 9.846,17 euro per l'anno 2024 e a 39.384,7 euro annui a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati occorrenti ai fini della verifica della congruità della spesa Pag. 69autorizzata per le indennità e i rimborsi spese spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti. Infine, osserva che dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione, dall'altro, di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per le indennità e i rimborsi di spesa spettanti ai membri del collegio dei revisori dei conti, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento.
  L'articolo 9 indica le entrate del Consorzio, richiamando, in particolare: il contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, pari a 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025; il contributo ordinario della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci; i contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci; eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio; finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie ricadenti nelle attività svolte dal Consorzio.
  Ciò posto, evidenzia che il contributo ordinario posto a carico della regione Toscana e degli altri enti consorziati, pur dovendo concorrere unitamente al contributo a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle spese di funzionamento e alle attività del Consorzio, deve essere erogato dagli enti interessati solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui rispettivi bilanci. Segnala come ciò implichi infatti che, qualora il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui il presente provvedimento determina puntualmente l'ammontare, non fosse sufficiente a far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio e gli enti richiesti non avessero le necessarie disponibilità nei rispettivi bilanci per provvedere al versamento del contributo a loro carico, si potrebbe verosimilmente determinare un disequilibrio nel bilancio del Consorzio, posto che anche le restanti entrate di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 9 risultano di carattere meramente eventuale.
  Tutto ciò considerato, reputa necessario acquisire una stima delle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Consorzio, ivi incluse quelle relative all'acquisizione della sede del Consorzio stesso, di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 1, al fine di verificare la congruità rispetto ad esse del contributo ordinario del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che rappresenta, al momento, l'unica fonte certa di finanziamento del bilancio del Consorzio, in quanto non soggetta a condizioni ostative ai fini della sua utilizzabilità.
  Infine, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di far decorrere gli oneri dal 2025, considerati i tempi ancora necessari per la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento in esame e per la sua successiva attuazione e di introdurre nell'articolo in esame, un'espressa autorizzazione di spesa per l'erogazione del citato contributo ordinario, espungendo conseguentemente gli oneri quantificati dal comma 1 dell'articolo 11 e limitando le disposizioni finanziarie contenute in quest'ultimo articolo alla sola copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dalle diverse autorizzazioni di spesa contenute nel provvedimento. Segnala inoltre che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire, ai fini del coordinamento del testo, un'ulteriore tipologia di entrata al Pag. 70comma 1 dell'articolo 9 costituita dalle risorse stanziate ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, considerato che non solo il contributo ordinario a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 9 comma 1, lettera a), ma anche tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del presente provvedimento, essendo destinati al Consorzio, concorreranno a far parte del suo bilancio.
  Le disposizioni dell'articolo 10 definiscono le modalità di adozione e di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale del Consorzio, nonché i loro contenuti. Fa presente, in particolare, che entrambi sono adottati dall'assemblea degli enti consorziati e approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono redatti secondo i principi del codice civile in quanto compatibili. Rileva infine che è disposto che il 20 per cento dell'accantonamento a riserva corrispondente all'eventuale risultato positivo di esercizio sia indisponibile per ripianare eventuali perdite negli esercizi successivi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.
  Con riferimento all'articolo 11, fa presente che il comma 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, quantificati in misura complessivamente pari a 250.000 euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 dal comma 1 del medesimo articolo 11, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva, in primo luogo, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità. Quanto all'importo degli oneri a cui far fronte, osserva, tuttavia che, con riferimento all'articolo 4, comma 3, si registra una discordanza, seppure minimale, tra l'importo della spesa di personale autorizzata dalla medesima disposizione, pari a 44.361 euro per l'anno 2024 e a 177.443 euro a decorrere dal 2025, e l'importo indicato dal comma 1 dell'articolo 11, pari a 44.360,66 euro per l'anno 2024 e a 177.442,65 euro a decorrere dal 2025. Osserva che un analogo disallineamento si rinviene, peraltro, anche nella determinazione del contributo ordinario annuale posto a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quantificato in 105.087 euro per l'anno 2024 e 500.348 euro a decorrere dal 2025 dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 e in 105.087,06 euro per l'anno 2024 e 500.348,24 euro a decorrere dall'anno 2025 dal comma 1 dell'articolo 11. In merito a tali discrepanze appare quindi utile, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo, in quanto assumendo come valori corretti quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), si verificherebbe, tanto per l'anno 2024 quanto a decorrere dal 2025, un superamento del tetto di spesa complessivo indicato al comma 1 dell'articolo 11, sia pur di minima entità.
  Con riguardo ai profili segnalati, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.10.

Pag. 71

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che il Presidente della Camera ha assegnato il provvedimento ancorché non corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, né del prescritto parere del Consiglio di Stato, evidenziando l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva preliminarmente che l'articolo 26, commi da 4 a 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.
  In merito ai profili finanziari del presente schema di decreto legislativo, osserva che la piattaforma unica digitale SUER, di cui all'articolo 5, è prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, oggetto di abrogazione da parte dell'allegato D dello schema di decreto in esame. Tale norma ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE. Osserva, tuttavia, come il decreto ministeriale attuativo non risulti essere stato ancora adottato. Secondo la relazione illustrativa del Governo, il Ministero dell'ambiente ha predisposto il decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni. L'articolo 5 prevede che nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale. A tale proposito, ritiene quindi che andrebbero chiariti i tempi di realizzazione della piattaforma SUER e che andrebbe assicurato che tutte le amministrazioni pubbliche citate dispongano già delle idonee infrastrutture informatiche per ricevere la documentazione. Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 16 della direttiva 2018/2001, come modificata dalla direttiva 2023/2413, prevede che ai richiedenti le autorizzazioni è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale e che entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.
  In generale, posto che il provvedimento è accompagnato da una clausola di invarianza, ritiene che andrebbero forniti elementi diretti a confermare la sostenibilità delle procedure amministrative previste per le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali a carico delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Pag. 72Segnala, tra l'altro, come la relazione illustrativa richiami il considerando n. 24 della direttiva UE 2023/2413 secondo il quale «Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano (...) la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità di rilascio delle autorizzazioni per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 188.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
  Nel rileva che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, osserva che gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettera b), modificano la normativa nazionale al fine di coordinarla e adeguarla alla nuova disciplina del regime transfrontaliero di franchigia IVA, introdotto dal successivo articolo 3, comma 1, lettera c). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal momento che si tratta, come affermato dalla relazione tecnica, di norme di coordinamento tra la normativa nazionale e il nuovo regime IVA.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/542 con riferimento alle disposizioni sulla territorialità dell'IVA per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, che in base alla legislazione nazionale vigente si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi materialmente svolte. Le modifiche introdotte dispongono che si considerano svolte nel territorio dello Stato italiano le predette attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili: ad un committente non soggetto passivo IVA, operazioni business-to-consumer, domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero; ad un committente soggetto passivo IVA, operazioni business-to-business, stabilito nel territorio dello Stato. Non ha osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che ascrive alla norma effetti positivi sul gettito, non quantificabili per assenza di dati puntuali relativi ai corrispettivi pagati dai consumatori in Italia, in conseguenza al fatto che le piattaforme di streaming sono prevalente riconducibili a soggetti passivi esteri. Rileva che la disposizione risulta dunque suscettibile di generare un maggior gettito che la relazione tecnica prudenzialmente non quantifica.
  Con riferimento agli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme introducono nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 il nuovo Titolo V-ter, composto dagli articoli da 70-terdecies a 70-duovicies, che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia IVA in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/Pag. 73285. Ricorda che il nuovo titolo è diviso in due Sezioni: la prima riguarda i soggetti stabiliti in altri Stati della Unione europea che intendono avvalersi della franchigia IVA nel territorio dello Stato; la seconda sezione riguarda i soggetti stabiliti in Italia, vale a dire coloro che hanno fissato in Italia la sede della propria attività economica, che intendono avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati membri. Fa presente che i soggetti ammessi al nuovo regime devono rispettare determinati requisiti. Considerando i requisiti soggettivi e reddituali, è ammesso al regime nel territorio dello Stato italiano il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, con volume d'affari nell'anno civile precedente non superiore a 100.000 euro nell'Unione europea e a 85.000 euro in Italia e nell'anno civile in corso non superiore a 100.000 euro nell'Unione europea. Fa presente che, per accedere al regime, i predetti soggetti devono inoltre comunicare al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano e ottenere l'identificativo EX per la partita IVA. I soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono aderire al regime in altri Stati membri dell'Unione europea devono avere un volume d'affari nell'Unione europea nell'anno civile precedente e in corso non superiore a 100.000 euro e un volume d'affari realizzato nello Stato di esenzione non superiore al limite previsto dal medesimo Stato per l'applicazione del regime di franchigia. Tali soggetti devono comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione ed essere identificati ai fini dell'applicazione della franchigia da parte dello Stato italiano.
  Rileva che sono previsti diversi adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, che assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta. L'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine, notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.
  Osserva, a tal riguardo, che la relazione tecnica quantifica l'onere connesso all'attuazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025. Fa presente che il predetto onere è determinato in relazione al mancato versamento dell'IVA sulle transazioni effettuate da parte dei soggetti ammessi al regime di franchigia IVA in Italia che rispettano determinati requisiti fissati dalle norme in esame. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che, per quanto riguarda le transazioni business-to-business, il mancato versamento dell'IVA sulle cessioni è compensato da un'equivalente riduzione dell'IVA detraibile per i soggetti passivi IVA cessionari. Conseguentemente, l'adesione al regime di franchigia comporta una perdita di gettito solo con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, quali consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA.
  Rileva, inoltre, che per stimare la perdita di gettito riferita alla platea potenzialmente interessata al regime transfrontaliero di franchigia IVA, la relazione tecnica utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni IVA 2024, anno di imposta 2023: per i soggetti passivi persone fisiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia, la relazione tecnica quantifica l'IVA sulle vendite, consumatori finali o enti non commerciali senza partita IVA, pari a 9,2 milioni di euro; per i soggetti aderenti al regime One Stop Shop, la stima è stata effettuata tenendo conto dell'IVA dovuta in Italia, che afferisce solo a operazioni nei confronti di consumatori finali. La relazione tecnica quantifica la riduzione dell'IVA sulle vendite nella misura di 14,6 milioni di euro. Inoltre, osserva che la relazione tecnica tiene conto del fatto che l'adesione al regime di franchigia IVA comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia, che si stima forfettariamente, in assenza di dati puntuali, in misura pari al 20 per cento dell'IVAPag. 74 sulle vendite, calcolata sul peso dei rimborsi e compensazioni sull'IVA lorda nazionale. Pertanto, rileva che alla perdita di gettito sopra stimata, pari a 23,8 milioni di euro, la relazione tecnica applica la predetta percentuale di abbattimento e quantifica la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame in 19 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sulla base dei dati e delle ipotesi considerate nella stima della perdita di gettito IVA non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento agli adempimenti previsti a carico dell'Agenzia delle entrate, rileva che la relazione tecnica fornisce rassicurazioni circa la possibilità che l'Agenzia possa svolgere tali compiti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, in merito al contenuto della comunicazione che i soggetti interessati devono effettuare all'Agenzia delle entrate per potersi avvalere del nuovo regime evidenzia che le norme prevedono che la predetta comunicazione contenga una serie di informazioni dettagliate. In proposito, fa presente che andrebbe chiarito, da parte del Governo, se i sistemi informativi nazionali ed europei, anche ai fini dell'interscambio tra le basi dati, siano già strutturati per accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia oppure debbano essere implementati. In merito a tale aspetto rileva che andrebbero pertanto forniti elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 19 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, rileva preliminarmente che la disposizione in esame opera un riferimento al provvedimento nel suo complesso, senza tuttavia procedere ad individuare in modo puntuale le singole previsioni alle quali sono ascrivibili effetti finanziari. Al riguardo, segnala che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, gli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dello stesso sono riconducibili all'introduzione, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, del Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente schema di decreto in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. In proposito, segnala, pertanto, l'opportunità di richiamare espressamente, nella disposizione in esame, i soli oneri riferibili al sopracitato articolo 3, comma 1, lettera c).
  Per altro verso, sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di prevedere che ai predetti oneri si provveda mediante «corrispondente» riduzione del sopracitato Fondo, al fine di identificare in modo univoco, in conformità alla prassi vigente, l'entità della riduzione del Fondo medesimo. Con riferimento al Fondo per il recepimento della normativa europea, ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, fa presente che lo stesso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. In proposito, segnala preliminarmente che, nell'ambito della disciplina delle deleghe attuate tramite il provvedimento in esame, tanto l'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2019-2020, di cui alla legge n. 53 del 2021, quanto l'articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023, di cui alla legge n. 15 del 2024 prevedono che alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe conferite, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa europea. Nel segnalare che lo stanziamento del Fondo in questione, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, è pari a circa 124 milioni di euro per l'anno Pag. 752024, circa 105,4 milioni di euro per l'anno 2025 e circa 102,9 milioni di euro per l'anno 2026, fa presente come appaia necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.
  Osserva, inoltre, che il comma 2 del medesimo articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale ultimo riguardo, non ha osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti relativi alla gestione dei dati contenuti nelle comunicazioni che i soggetti interessati effettueranno alla medesima Agenzia, al fine di avvalersi del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi dei sistemi informativi attualmente in funzione, già strutturati in modo tale da poter accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia.
  Rassicura, altresì, che il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (Atto n. 188);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Agenzia delle entrate potrà provvedere agli adempimenti relativi alla gestione dei dati contenuti nelle comunicazioni che i soggetti interessati effettueranno alla medesima Agenzia, al fine di avvalersi del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi dei sistemi informativi attualmente in funzione, già strutturati in modo tale da poter accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia;

    il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, reca le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo provvedimento;

   rilevata l'opportunità di modificare la norma di copertura di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di individuare in modo puntuale le previsioni alle quali sono ascrivibili effetti finanziari e di precisare in modo univoco l'importo della riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

    all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: dell'articolo 3, comma 1, lettera c), nonché Pag. 76dopo le parole: si provvede mediante aggiungere la seguente: corrispondente».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto non è corredato dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Rammenta inoltre che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.
Atto 185.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Rammenta inoltre che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
Atto 186.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Pag. 77

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca attuazione della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la Decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'UE incaricate dell'applicazione della legge.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023, con riferimento all'articolo 1 della legge n. 15 del 2024, Allegato A, punto n. 7, reca il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di contrasto alle attività criminali e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le medesime autorità degli Stati dell'Unione europea.
  Rileva che il provvedimento, in particolare, qualifica le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, come «autorità di contrasto» nazionali competenti ai fini dell'applicazione della direttiva, individuando, altresì, in un'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Sala operativa internazionale della Direzione centrale della polizia criminale del suddetto Dipartimento, il «punto di contatto nazionale» incaricato di coordinare e agevolare lo scambio delle informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), e che svolge i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15. Fa presente che vengono, quindi, definite le modalità di scambio di informazioni tra punti di contatto unici, precisando che le richieste di informazioni, il loro rigetto, le relative motivazioni, le eventuali richieste di chiarimenti, precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro, ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 4 a 6. A tal fine, precisa che il punto di contatto nazionale compila e tiene aggiornato un elenco, comprensivo dell'inglese, indicante una o più lingue utilizzate per lo scambio di informazioni, e lo trasmette alla Commissione europea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12. È, altresì, disciplinato il caso in cui si renda necessaria un'autorizzazione giudiziaria per procedere alla comunicazione di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10. Rileva che il punto di contatto unico nazionale, o le autorità di contrasto, si avvalgono per lo scambio d'informazioni dell'Applicazione di rete Europol – SIENA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, e lo stesso sviluppa e gestisce un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16. Precisa che entro il 1° marzo di ogni anno il punto di contatto nazionale fornisce, inoltre, alla Commissione europea statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17. Le funzioni di controllo sul trattamento dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto sono attribuite al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.
  Al riguardo, con l'eccezione di quanto riferito all'articolo 16, non formula osservazioni considerato che il quadro applicativo della disciplina introdotta in materia di scambio di informazioni tra autorità nazionali di contrasto alle attività criminali, come confermato anche dalla relazione tecnica, appare sostanzialmente riconducibile e compatibile con l'assetto organizzativo derivante dall'attuazione del decreto legislativo n. 54 del 2015, attuativo della Decisione quadro 2006/960/GAI, in materia di scambio di informazioni e intelligence tra le medesime autorità degli Pag. 78Stati UE. In particolare, evidenzia che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito della nuova disciplina, vengono qualificati come «autorità di contrasto», ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, confermando quanto a tal fine già previsto nel decreto legislativo n. 54 del 2015. Con riferimento al «punto nazionale di contatto», ai sensi di quanto previsto dall'articoli 2, da 4 a 6, 12, 15 e 17, come evidenziato dalla relazione tecnica, le relative funzioni verranno svolte dalla Sala operativa internazionale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza che già svolge il ruolo di punto di contatto nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 54 del 2015 per le attività previste nell'ambito di iniziative europee ed internazionali ed è operativa 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Per quanto concerne le eventuali attività di coordinamento tra il «punto nazionale di contatto» o le «autorità di contrasto» con l'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, la relazione tecnica evidenzia che la cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria rientra ordinariamente tra i compiti degli Uffici investigativi delle Forze di polizia che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri finanziari. Quanto all'utilizzo dell'Applicazione di rete INTERPOL – SIENA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, per lo scambio d'informazioni di Polizia a livello europeo la relazione tecnica riferisce che tale canale unico di comunicazione criptato è già stato implementato e risulta operativo. Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo all'articolo 18, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che l'Ufficio protezione dati della direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno già opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  In merito alle attività di sviluppo del sistema elettronico di trattamento e archiviazione dei casi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, la relazione tecnica riferisce che il sistema attualmente utilizzato per le medesime finalità, sistema «Arianna», necessita di essere adeguato alle specifiche tecniche previste dalla direttiva in recepimento e che ai relativi oneri si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli n. 2816/1 e n. 7395/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, gestiti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche previa opportuna riprogrammazione. In proposito, pur prendendo atto di quanto testé evidenziato, rileva, comunque, l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni in merito alle risorse da reperire a valere sui citati capitoli e alle specifiche voci di spesa nell'ambito di questi ultimi che debbono essere conseguentemente rimodulate senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.
  Fa presente, poi, che l'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, quanto alla formulazione della disposizione, non ha osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 16, segnala che le attività volte all'adeguamento applicativo del sistema di gestione del flusso documentale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza denominato «Arianna» rientrano in una fornitura triennale di servizi applicativi nell'ambito di una convenzione CONSIP già in essere. In particolare, precisa che gli oneri relativi alla realizzazione delle suddette attività di adeguamento saranno sostenuti, a partire Pag. 79dall'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 2816, piano gestionale 1, e sul capitolo 7395, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinati, rispettivamente, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli apparati in uso presso il medesimo Ministero, nonché alle spese di investimento per attrezzature, impianti e infrastrutture informatiche per le esigenze degli uffici a carattere interforze.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (Atto n. 186);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 16, le attività volte all'adeguamento applicativo del sistema di gestione del flusso documentale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza denominato “Arianna” rientrano in una fornitura triennale di servizi applicativi nell'ambito di una convenzione CONSIP già in essere;

    gli oneri relativi alla realizzazione delle suddette attività di adeguamento saranno sostenuti, a partire dall'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 2816, piano gestionale 1, e sul capitolo 7395, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinati, rispettivamente, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli apparati in uso presso il medesimo Ministero, nonché alle spese di investimento per attrezzature, impianti e infrastrutture informatiche per le esigenze degli uffici a carattere interforze,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.