CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2024
369.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolineando l'importanza del Testo unificato delle proposte di legge, tra cui figura anche una Pag. 42presentata dal collega Simiani, del suo gruppo.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, evidenziando l'assoluta rilevanza del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc. XXII, n. 31.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Federico GIANASSI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Marco LACARRA (PD-IDP) sottolinea l'inutilità di un'ulteriore Commissione d'inchiesta, ritenendo che essa abbia come unico scopo quello di incrementare il numero di incarichi a disposizione degli esponenti della maggioranza.
  Rammenta, inoltre, come recentemente anche il Presidente della Repubblica abbia esortato il Parlamento a valutare con attenzione l'eventuale istituzione di nuove Commissioni d'inchiesta al fine di evitare sovrapposizioni con i giudizi della magistratura, monito che evidentemente questa maggioranza disattende.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806 e abb., approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2024.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Patriarca, ha svolto la relazione introduttiva.
  Risulta alla presidenza che vi sono ancora in corso interlocuzioni sul contenuto del provvedimento, che hanno indotto anche altre Commissioni chiamate a rendere il parere sul provvedimento in esame a rinviarne l'esame. Chiede quindi ai gruppi di esprimersi sul punto.

  Ingrid BISA (LEGA) conferma quanto riportato dal presidente Maschio, rilevando altresì che il provvedimento non risulta attualmente nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 43

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 196.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 20 ottobre 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).
  Ricorda che il termine di esercizio della delega, originariamente fissato al 10 settembre 2024, in ragione del meccanismo di «scorrimento» di tre mesi del termine – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega –, è quindi prorogato al 10 dicembre 2024.
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere per la Commissione scade, invece, il 20 ottobre 2024.
  L'articolo 4 della citata legge di delega definisce l'oggetto della delega, che è volta all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.
  Il citato articolo 4, al comma 3 stabilisce uno specifico principio e criterio direttivo, volto a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi del contenuto della citata direttiva del 2016, con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni «integrative» volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, che reca la disciplina in merito alla possibilità di pubblicare gli atti del procedimento penale, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione.
  Il comma 1, non modificato dal provvedimento in esame, fissa il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Al riguardo, l'articolo 329 del codice, che individua gli atti coperti dal segreto, stabilisce che vi rientrano, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine, nonché gli atti del giudice che provvedono su tali richieste.
  La novella interviene sul comma 2 che, nell'attuale formulazione, prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale. L'articolo 2 in commento, alla lettera a) Pag. 44sopprime quest'ultimo inciso («fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292»). Al riguardo, si ricorda come esso sia stato introdotto nel testo dal decreto legislativo n. 216 del 2017, anche in accoglimento di una specifica osservazione formulata nel parere parlamentare.
  La lettera b) completa l'intervento normativo aggiungendo al medesimo articolo 114 un nuovo comma 6-ter che, nel mantenere ferma la regola generale, introduce l'esplicito divieto di pubblicare le ordinanze che applicano una misura di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
  La relazione illustrativa esplicita che – nel mantenere ferma la regola generale della pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti da segreto – il divieto riguarda le ordinanze connotate da una maggiore gravità. Tale intervento «mira in questo modo ad evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, a ritenere come effettivamente responsabile colui che, in realtà, è meramente indagato. L'ordinanza applicativa della misura cautelare, infatti, espone necessariamente in modo stringente e approfondito la serie di elementi indiziari che raggiungono il destinatario della misura medesima, con l'effetto di determinare un livello di convincimento assai elevato e stigmatizzante da parte della collettività in merito alla responsabilità, malgrado la fase processuale si collochi solo nel momento preliminare delle indagini».
  L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in discussione generale, chiede preliminarmente che venga svolto un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, che limita in maniera considerevole il diritto di informazione.
  Evidenzia che l'intervento normativo in esame è volto ad abrogare l'inciso contenuto nel comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale che pone un'importante deroga al divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Rammenta che tale eccezione venne introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, allo scopo di garantire appunto il diritto di informazione su questioni di particolare attenzione per l'opinione pubblica.
  Rileva, inoltre, come in attuazione della Direttiva (UE) 2016/343 – in materia di presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – siano già stati adottati diversi provvedimenti volti a comprimere il diritto di informazione, limitando i rapporti tra la Procura della Repubblica e la stampa.
  Sottolinea, pertanto, l'opportunità che vengano auditi i rappresentanti dei sindacati degli organi di stampa.

  Ciro MASCHIO, presidente, fa presente che la richiesta avanzata dalla collega Giuliano potrà essere oggetto della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termina della presente seduta. Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.