CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2024
369.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2024;

   premesso che:

    l'articolo 1, al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, affidandone la gestione ad un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, di cui l'articolo 2 individua i relativi organi;

    l'articolo 3 disciplina le attività del Consorzio, prevedendo che esso si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello;

    l'articolo 4 prevede le modalità di adozione dello Statuto del Consorzio e il relativo contenuto, nonché la dotazione organica del medesimo;

    gli articoli da 5 a 8 recano disposizioni riguardanti gli organi del Consorzio;

    gli articoli 9 e 10 dispongono infine in merito alle entrate finanziarie e ai bilanci del Consorzio e l'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

   premesso che l'articolo 4:

    al comma 1 definisce i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;

    al comma 2 prevede che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, la Commissione d'inchiesta non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

    al comma 3 disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale;

    al comma 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, anche se coperti da segreto, limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, assicurando comunque il mantenimento del regime della segretezza;

    ai commi 5 e 6 prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto il comma 6 del medesimo articolo, e stabilisce che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti, facendo salve in ogni caso l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;

    al comma 8, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso, e dispone, altresì, che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;

   premesso, inoltre, che:

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta;

   l'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.