SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.20.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
C. 1803 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianni LAMPIS (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si inserisce nel quadro più ampio della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritta a Barcellona, che è integrata da sette protocolli aggiuntivi, tra i quali figura l'accordo in esame. Il Protocollo ha l'obiettivo di stabilire un quadro normativo comune per favorire e implementare efficacemente la gestione delle coste mediterranee, tutelando le aree ecologicamente e paesaggisticamente rilevanti e promuovendo un uso razionale delle risorse naturali.
Per quanto di interesse della Commissione, segnala che la Parte I contiene le disposizioni generali dell'accordo, quali l'ambito geografico di applicazione – limitato alla zona del mar Mediterraneo (articolo 3) – nonché gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere (articolo 5) e i principi generali della gestione (articolo 6). La gestione integrata mira quindi a promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone costiere tramite una pianificazione equilibrata, che concili crescita economica, sociale e culturale con la tutela ambientale e paesaggistica. Tra gli obiettivi principali, la preservazione delle coste per le generazioni presenti e future, la garanzia dell'uso sostenibile delle risorse naturali – soprattutto quelle idriche – e la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia dei litorali. Inoltre, si Pag. 48intende prevenire o ridurre gli effetti dei rischi naturali, in particolare quelli legati ai cambiamenti climatici. Le parti si impegnano a raggiungere tali obiettivi attenendosi ai principi della gestione integrata delle zone costiere, tenendo in debita considerazione il patrimonio biologico, le dinamiche naturali e l'interdipendenza tra le zone marina e terrestre. Si promuovono, inoltre, un approccio ecosistemico e una pianificazione sostenibile, garantendo una governance efficace, un'adeguata valutazione dei rischi associati alle attività umane e un'attenta prevenzione – o celere riparazione – di eventuali danni ambientali.
La Parte II dettaglia invece gli elementi obbligatori per la gestione integrata, quali la protezione e l'uso sostenibile delle zone costiere (articolo 8), le necessarie garanzie per le attività economiche (articolo 9), le modalità di tutela degli ecosistemi costieri particolari e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) specificando altresì le tutele aggiuntive per le isole (articolo 12) ed il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13), prevedendo infine disposizioni per garantire una governance efficace (articolo 14) e un'adeguata opera di sensibilizzazione sul tema (articolo 15).
La Parte III si focalizza sugli strumenti di gestione integrata, richiedendo alle parti l'implementazione ed il rafforzamento di adeguati meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), invitando al contempo alla definizione di una strategia mediterranea (articolo 17) e all'elaborazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere (articolo 18). In considerazione delle peculiarità dell'ambiente costiero, le parti sono altresì tenute alla valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati (articolo 19). È inoltre contemplata l'adozione di opportuni strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e adeguati strumenti economici, finanziari e fiscali (articolo 21).
La Parte IV prende in considerazione i rischi che interessano le zone costiere, quali i rischi naturali (articolo 22) e – nel dettaglio – l'erosione costiera (articolo 23), impegnando le parti a misure di prevenzione e contenimento del fenomeno, in modo tale da fornire un'adeguata risposta ai disastri naturali, anche mediante il coordinamento nell'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione.
Le Parti V, VI e VII si occupano, rispettivamente, di cooperazione internazionale (articoli 25-29) e di disposizioni istituzionali (articoli 30-33) e finali (articoli 34-40).
Il disegno di legge di ratifica si compone invece di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 detta la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianangelo BOF (LEGA), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge in esame – già approvata dal Senato – consiste in un unico articolo suddiviso in due commi, volto a modificare la normativa attuale in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, apportando delle modifiche ai commi da 1 a 7 e al comma 10 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Segnala, inoltre,Pag. 49 che a tale proposta di legge è stata abbinata l'identica proposta di legge A.C. 830.
Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a) amplia la definizione di acque interne includendovi anche le acque lagunari e individua nell'Allegato 1 otto grandi laghi e ventidue laghi minori. Tali modifiche consentono di sostituire i divieti genericamente riferiti alle acque interne con divieti più specifici. In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 40 stabilisce divieti per quanto attiene ai laghi dell'Allegato 1, alle acque salse, salmastre o lagunari, elencando le attività vietate già contemplate dall'attuale disciplina, quali, a titolo esemplificativo, la pesca e il commercio di specie la cui cattura è proibita, l'uso di esplosivi, dispositivi elettrici o sostanze tossiche nonché il prosciugamento dei corpi idrici.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), introducendo i nuovi commi 2-bis e 2-ter, detta invece una lista di restrizioni riguardanti le acque interne ad esclusione di quelle indicate nel comma 2. Tali limitazioni sono riconducibili a un generale divieto di esercitare la pesca professionale e utilizzare i relativi strumenti. Sono vietate altresì talune attività legate a specie la cui cattura è proibita nonché l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e il prosciugamento dei corpi idrici (comma 2-bis), pur contemplando delle deroghe per le operazioni di recupero e trasferimento approvate dagli enti competenti (comma 2-ter). Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare la pesca professionale nei laghi non inclusi nell'Allegato 1 laddove questa attività sia già esercitata in forma cooperativa e tradizionale (comma 2-quater).
L'articolo 1, comma 1, lettera c), oltre alla proibizione della raccolta, della detenzione, del trasporto e del commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei commi 2 e 2-bis, estende le sanzioni già contemplate dalla normativa anche alle infrazioni del comma 2-bis. Si stabilisce, inoltre, che l'accertamento delle violazioni sia affidato alle guardie preposte alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali, nonché alle guardie volontarie appartenenti alle associazioni di protezione ambientale.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), introduce, infine, la clausola di salvaguardia, specificando che le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
In conclusione, nel riservarsi di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, rileva l'opportunità di rinviare la votazione del parere già prevista nella seduta di domani al fine di consentire ulteriori approfondimenti.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 17 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.