SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.20.
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 17 aprile 2024, reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
Nel segnalare che il disegno di legge approvato dal Senato deriva dallo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge S. 924, collegato alla manovra di finanzia pubblica, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, fa presente che, a seguito del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, la relazione tecnica è stata aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto concerne l'articolo 1, evidenzia che la norma in esame interviene in Pag. 33materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo, tra l'altro, l'espressione con giudizi sintetici della valutazione nell'ambito della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, nonché, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, l'assegnazione di un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame. Si prevede, inoltre, che mediante l'adozione di regolamenti si provveda a una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e se ne dettano i principi. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica di passaggio ribadisce il carattere ordinamentale delle disposizioni, che la 5a Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo approvato in prima lettura e che le norme ora introdotte incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica o che specificano ulteriormente discipline già previste a legislazione vigente, come, ad esempio, i percorsi di accompagnamento in caso di allontanamento degli studenti.
Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, stabilizzando le disposizioni che consentono, sinora in via solo sperimentale, alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori, prevedendo, a determinate condizioni, tra cui la disponibilità di quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale competente, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nonché lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, con costi a carico dei partecipanti. In tale quadro, in merito alla stabilizzazione delle sezioni di scuola operanti già secondo il metodo Montessori, disposta a decorrere dal 2025, non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e che dalla relazione tecnica di passaggio si evince che la stessa sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per le disposizioni concernenti l'istituzione di nuove classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori non ha osservazioni da formulare, constatato il carattere facoltizzante della norma e tenuto conto che la stessa subordina l'istituzione delle classi ai limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale. Infine, in merito alla possibilità che il Ministero dell'istruzione e del merito autorizzi lo svolgimento di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi e Pizzigoni, non ha parimenti osservazioni, rilevato che la norma ha carattere facoltizzante e si dispone che i costi dei corsi siano posti a carico dei partecipanti. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 13 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 2, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso. Osserva che a tale clausola si affiancano, peraltro, quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 9 del medesimo articolo, le quali stabiliscono, da un lato, che l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori abbia luogo nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di organico assegnate a livello regionale, e, dall'altro, che le finalità di cui al presente articolo siano attuate nei limiti Pag. 34delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le quote aggiuntive di organico dei docenti siano reperite nell'ambito dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.
Segnala, infine, che l'articolo 3 dispone l'obbligo di risarcimento pecuniario a favore dell'istituzione scolastica a titolo di riparazione nel caso di sentenza di condanna per reati contro il personale scolastico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica non quantifica effetti di maggior gettito derivanti dalle sanzioni introdotte.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul disegno di legge in discussione, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e già trasmessa alla Camera (vedi allegato).
Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, conferma che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1830, approvato dal Senato della Repubblica, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala i seguenti:
Manzi 1.35, che prevede che presso ogni istituto scolastico comprensivo sia istituito un servizio di consulenza con uno psicologo, avente il compito di individuare i percorsi di recupero nell'ambito delle azioni di contrasto e di prevenzione dei fenomeni, tra gli altri, della vulnerabilità sociale, della povertà culturale ed educativa e dell'abbandono scolastico. Osserva, quindi, che la proposta emendativa provvede ai relativi oneri, quantificati in 25 milioni di euro per l'anno 2024 e in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario corrente, le necessarie disponibilità;
Orrico 1.58, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, provvedendo ai relativi Pag. 35oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;
Manzi 2.1, che prevede che l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori prevista dall'articolo 2 sia disposta, anziché nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive. Segnala che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura.
Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dalle stesse derivanti, segnala le seguenti:
Manzi 1.30, che prevede la possibilità di costituire, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado – in via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026 – servizi di psicologia scolastica destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, da attuare in collaborazione con gli ambiti territoriali sociali e con le aziende sanitarie locali, stabilendo altresì che i predetti enti citati possano allo scopo assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati allo svolgimento dei citati servizi. Essa stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro della salute siano disciplinate le modalità di attuazione della proposta emendativa in esame, inclusi i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali. La proposta emendativa valuta gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze indifferibili utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Piccolotti 1.31, che, nel modificare il comma 4 dell'articolo 1 e sopprimerne il comma 5, prevede che, al fine di ripristinare la cultura del rispetto e restituire serenità al contesto lavorativo degli insegnanti, con successivi provvedimenti – di cui non viene specificata, peraltro, la natura – si provveda alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla portata finanziaria della proposta emendativa in esame, dal momento che dall'adozione dei provvedimenti indicati dalla medesima proposta, non necessariamente di carattere legislativo, potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;
Orrico 1.45, che prevede, tra i principi nel rispetto dei quali dovranno essere adottati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, i regolamenti finalizzati alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, lo svolgimento da parte di questi ultimi, in caso di allontanamento dalla scuola per un periodo di durata superiore a due giorni, di un percorso di assistenza e counseling erogato in presenza per il tramite di uno sportello dedicato. L'emendamento quantifica gli oneri da essa derivanti in 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, Pag. 36provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
Faraone 1.104, che è volto a far fronte agli eventuali costi assicurativi derivanti dalle attività di cittadinanza solidale svolte dagli studenti, destinatari di un provvedimento di allontanamento per un periodo massimo di due giorni, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, mediante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, istituito dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. La proposta dispone, altresì, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda ad aggiornare il decreto attuativo volto a stabilire i requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che la medesima proposta non reca una quantificazione degli oneri da essa derivanti, nonché l'indicazione in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura senza pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo oggetto di riduzione;
Caso 1.59, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, aventi, tra le finalità, la promozione di attività di mediazione rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, con l'introduzione di servizi di supporto e assistenza, ivi compresa l'introduzione della figura dello psicologo scolastico; la promozione di iniziative per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole; l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico finalizzati alla prevenzione e gestione dei conflitti. A tal fine, essa autorizza la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli anni successivi a quello in corso, assicurando altresì che dalla riduzione del Fondo medesimo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;
Amato 1.01, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 finalizzata all'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza psicologica scolastica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili per gli esercizi successivi al 2024 e alla possibilità di utilizzare le risorse di cui al predetto Fondo senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse;
Orrico 2.2, che, nel modificare l'articolo 2, autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi scolastici previsti dal medesimo articolo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 Pag. 37del 2014. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.35, Orrico 1.58 e Manzi 2.1, in quanto privi di idonea copertura finanziaria.
Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Manzi 1.30, Orrico 1.45, Caso 1.59, Amato 1.01 e Orrico 2.2, dal momento che, da un lato, sulla base degli elementi allo stato disponibili non risulta possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri recati dalle medesime proposte e, dall'altro, il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a fini di copertura, non presenta per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse, posto che il predetto Fondo è già destinato alla copertura di provvedimenti legislativi ritenuti prioritari dal Governo.
Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.31, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Faraone 1.104, anch'esso suscettibile di comportare oneri aggiuntivi, privi di quantificazione. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa segnala che i relativi oneri sarebbero posti a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, il cui eventuale utilizzo pregiudicherebbe gli interventi cui il Fondo stesso risulta preordinato.
Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.30, 1.31, 1.35, 1.45, 1.58, 1.59, 1.104, 1.01, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
C. 1835 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, segnala che il nuovo testo del provvedimento in discussione, adottato come testo base dalla Commissione Difesa, è stato esaminato nella seduta dello scorso 10 luglio dalla Commissione Bilancio, che su di esso ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che il successivo 17 luglio la Commissione Difesa ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente la suddetta condizionePag. 38 e approvando alcune correzioni di forma.
Tutto ciò considerato, nel rilevare che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, essendo stata preannunciata la trasmissione da parte dell'Assemblea di un nuovo fascicolo, l'esame delle proposte emendative si svolgerà in una seduta che sarà convocata nella mattinata di domani.
La Commissione prende atto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rinvia quindi l'esame degli emendamenti ad altra seduta.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc. XXII, n. 31.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che la proposta in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, risulta costituita da sei articoli e dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Segnala che la Commissione è costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo, e riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori.
L'articolato prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e di ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'inchiesta.
La Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai ministri competenti, nonché dell'opera di esperti e di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, rileva che l'articolo 6, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. È, peraltro, stabilito che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle suddette spese, in misura non superiore al 30 per cento, su Pag. 39richiesta del presidente della Commissione, per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, considerata l'insussistenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica riconducibili alla proposta in esame, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.35.