CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2024
368.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento.
C. 1950 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice onorevole Varchi, impossibilitata a prendere parte alla seduta per concomitanti impegni connessi al protrarsi dei lavori del Parlamento in seduta comune, segnala che il disegno di legge in esame è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento.
  Come precisato nell'analisi tecnico-normativa, la necessità dell'intervento è di evitare che la Commissione europea deferisca l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per la violazione dei diritti dei magistrati onorari in quanto lavoratori. La Commissione europea, infatti, ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia ed in particolare ha contestato allo Stato italiano la non conformità ad alcune direttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di magistratura onoraria, con riferimento alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei magistrati onorari.Pag. 22
  Al riguardo, si segnala che in data odierna è stato assegnato alle Commissioni II e VI il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. L'articolo 2 di tale provvedimento – come esplicitato nel comunicato del Consiglio dei ministri – mira a chiudere la procedura di infrazione n. 2016/4081 concernente appunto il trattamento previdenziale dei magistrati onorari, oggetto altresì dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del disegno di legge in esame.
  Venendo al provvedimento in esame, esso si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1 reca numerose novelle al Capo XI del citato decreto legislativo n. 116 del 2017 che contiene disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio.
  Al comma 1, la lettera a) sostituisce i commi da 6 a 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo, intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria.
  Il nuovo comma 6 sancisce il principio dell'incompatibilità dell'attività di magistrato onorario con altre attività lavorative per coloro che hanno optato, per il regime di esclusività delle funzioni. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente, non modificata dal provvedimento in esame, tale opzione deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del superamento della prova valutativa e quindi della conferma in ruolo. Viene quindi soppressa la parte del testo riferita agli emolumenti in quanto la materia viene disciplinata dal nuovo articolo 31-bis, introdotto dal testo in esame.
  Il nuovo comma 7 riproduce il contenuto del vigente comma 9, che prevede la cessazione dal servizio per i magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto. Viene quindi soppressa la parte del testo riferita agli emolumenti per i magistrati onorari che non esercitano l'opzione in quanto la materia viene disciplinata dal nuovo articolo 31-ter, introdotto dal testo in esame.
  Il nuovo comma 8 individua nel contratto collettivo nazionale «Comparto funzioni centrali» la fonte che disciplina il riconoscimento di taluni istituti ai magistrati onorari. In particolare, la norma riguarda permessi, assenze e congedi. Viene quindi soppresso l'attuale testo, che riguarda i buoni pasto, in quanto la materia viene disciplinata dai citati nuovi articoli 31-bis e 31-ter, introdotti dal testo in esame.
  Il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo. In tal caso, gli effetti conseguenti a tale opzione decorreranno dall'anno successivo.
  La citata lettera a) in esame, inoltre, sostituendo la rubrica del citato articolo 29 rinomina «ruolo ad esaurimento» quello che la normativa vigente definisce «contingente ad esaurimento» dei magistrati onorari in servizio.
  Al comma 1, la lettera b) introduce nel decreto n. 116 i nuovi articoli 29-bis e 29-ter.
  Il nuovo articolo 29-bis distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione. In entrambi i casi, i magistrati devono garantire la loro disponibilità sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura. La sostanziale differenza tra i due regimi è data dal limite all'orario lavorativo settimanale, stabilito dallo stesso articolo 29-bis, in 36 ore a settimana per i magistrati in regime di esclusività (comma 1) e 16 ore a settimana per i magistrati non in regime di esclusività (comma 2).
  Il nuovo articolo 29-ter invece, prevede l'incompatibilità delle funzioni dei magistrati onorari confermati che abbiano esercitatoPag. 23 l'opzione per il regime di esclusività in uffici giudiziari del circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado e non possano essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario i medesimi soggetti. Per i magistrati onorari che non abbiano optato per il regime di esclusività, quindi, rimane ferma la disciplina recata dall'articolo 5 del decreto legislativo 116/2017 in materia di incompatibilità dei magistrati onorari.
  Al comma 1, la lettera c) sostituisce integralmente l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116 del 2017, precisando in primo luogo che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, vice procuratori onorari confermati.
  Si prevede quindi che ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace e che la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, di tutti i procedimenti civili e penali ad eccezione di quelli elencati nei commi 4 e 5, è assegnata ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.
  Il citato comma 4 individua, per il settore civile, i procedimenti che non possono essere assegnati al giudice onorario, ossia i procedimenti in materia di famiglia, i procedimenti in materia societaria e concorsuale, i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, i procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000, i procedimenti cautelari e possessori.
  Parimenti, il citato comma 5 per il settore penale, esclude che al giudice onorario possono essere assegnati i procedimenti relativi a reati diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale, i procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e del conseguente giudizio.
  Il comma 6 chiarisce che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo ricorrendo esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che, per il settore civile, si tratti di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, si tratti di procedimenti di competenza del tribunale del riesame, mentre il comma 7 precisa che in ogni caso del collegio non può far parte più di un giudice onorario.
  Ai sensi del comma 8, ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 (ovvero al 15 agosto 2017) esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17 (rispettivamente in materia di funzioni e compiti dei vice procuratori onorari e di attività ad essi delegabili), salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al PM in tutti i giudizi in materia civile, del lavoro o fallimentare.
  Al comma 1, la lettera d) inserisce gli articoli da 30-bis a 30-septies, nel decreto legislativo n. 116 del 2017.
  Il nuovo articolo 30-bis interviene in materia di destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, di magistrati assenti o impediti, ove previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio. Tale supplenza non può essere prevista comunque in relazione ai procedimenti in materia di famiglia e in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, nonché con riguardo alla giustizia penale, ai procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare, ai giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal Pag. 24giudice di pace e ai procedimenti per direttissimo.
  I giudici onorari di tribunale confermati possono essere altresì assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace. Ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento di missione.
  Il nuovo articolo 30-ter, prevede che i predetti magistrati confermati non prestino attività durante il periodo feriale, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio. Si precisa espressamente che il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter è corrisposto anche nel periodo di sospensione dell'attività.
  Il nuovo articolo 30-quater disciplina, al comma 1, il trasferimento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni di giudice di pace, possibile, a domanda, a condizione che la sede richiesta presenti una scopertura e sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del CSM, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.
  Il comma 2, con riguardo ai magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o viceprocuratore prevede la medesima disciplina, salvo che non si richiede in questo caso che la sede richiesta presenti una scopertura. Analoga disciplina è prevista al comma 4 per i giudici onorari di tribunale confermati, specificando che possono essere trasferiti anche presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico,
  Il comma 3 estende la procedura di trasferimento, senza i limiti previsti per il caso di trasferimento a domanda, alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di esclusività, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
  Ai sensi del comma 5 infine è applicabile al magistrato onorario confermato l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in base al quale il lavoratore che assiste il coniuge o un parente con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  Il nuovo articolo 30-quinquies delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati, costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali.
  La procedura di valutazione dei magistrati onorari prevista dal nuovo articolo 30-quinquies si articola in due fasi. La prima fase è rimessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. chiamata a verificare l'idoneità del magistrato onorario confermato a svolgere le funzioni giudiziarie. Il giudizio viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e deve essere motivato in caso di non idoneità.
  Ove il CSM confermi il giudizio di non idoneità, deve disporre, per un biennio, l'assegnazione del magistrato onorario all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. All'esito del biennio, viene effettuata una nuova valutazione di idoneità professionale, e se, confermata la inidoneità, la disposizione stabilisce che venga dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.Pag. 25
  Il nuovo articolo 30-sexies riguarda il regime disciplinare e le relative sanzioni.
  L'obbligo di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dai magistrati onorari compete al presidente del tribunale per i giudici onorari confermati e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari.
  Tali soggetti, ove ne ricorrono i presupposti, formulano una proposta di sanzione alla sezione autonoma. In caso di grave inadempimento agli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti, è prevista la sanzione della decadenza. Al riguardo., quando ritiene fondata la segnalazione dei soggetti vigilanti la trasmette, con parere motivato, al CSM che procede a disporre la eventuale decadenza dall'incarico se ne accerta la fondatezza.
  Invece, nei casi di minore gravità, possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.
  Nei casi di particolare gravità, che rendono incompatibile l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dalle funzioni fino alla decisione del CSM e comunque non oltre due mesi. Quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di decadenza, il CSM può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario fino alla conclusione del procedimento penale.
  Il nuovo articolo 30-septies individua ulteriori disposizioni applicabili ai magistrati onorari confermati nel ruolo ad esaurimento, ovvero quelli in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2017 e disciplina la sospensione a domanda del rapporto del magistrato onorario confermato.
  Al comma 1, la lettera e) reca modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 116/2017, il quale, nel testo attualmente vigente, prevede una disciplina transitoria in virtù della quale ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo continuano ad applicarsi, sino alla conferma, i criteri di liquidazione delle indennità attualmente previsti per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari da disposizioni che, tuttavia, sono state abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2022. La modifica in commento mira quindi a consentire che ai medesimi soggetti continui ad applicarsi la disciplina dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017, nel testo previgente alla data del 1° gennaio 2022.
  Al comma 1, la lettera f), aggiunge quattro nuovi articoli (da 31-bis a 31-quater) nel decreto legislativo n. 116 del 2017, le quali disciplinano il regime previdenziale e fiscale per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento.
  In particolare il nuovo articolo 31-bis determina il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva.
  In sintesi, il compenso non è più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma definito in via autonoma.
  Quanto al regime previdenziale e fiscale – che come detto è oggetto di intervento da parte dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – si integra il sistema già introdotto dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023 secondo cui i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l'INAIL e sono iscritti al Fondo Pensioni dell'INPS, precisando – dal momento che il tenore letterale del citato articolo 15-bis lasciva margini di dubbio interpretativo – che tali magistrati sono iscritti altresì alle c.d. coperture minori, ossia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, all'assicurazione contro le malattie, nonché all'assicurazione di maternità. Ai magistrati onorari è riconosciuto inoltre il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata Pag. 26la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
  La nuova disciplina recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 131 del 2024, che è entrato in vigore a decorrere dal 16 settembre produce i medesimi effetti mediante l'interpretazione autentica del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023.
  Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, produce effetti retroattivi: conseguentemente, la relativa disciplina si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Nella relazione illustrativa del decreto-legge si precisa che la medesima efficacia retroattiva non verrebbe prodotta dall'entrata in vigore del nuovo articolo 31-bis in esame, poiché non si tratta di una norma meramente interpretativa. Dalla relazione illustrativa del decreto-legge si evince, inoltre, che l'articolo 2 «rientra nel pacchetto di interventi necessari per conformare la normativa nazionale alle disposizioni del diritto dell'Unione (tra cui la direttiva 92/85/CE sulla maternità), di cui ci è stata contestata l'infrazione nell'ambito della procedura n. 2016/4081».
  Il nuovo articolo 31-ter determina, invece, il compenso e il regime contributivo per i magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva. In questo caso è previsto che siano iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
  Ai sensi del nuovo articolo 31-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi di cui ai suddetti articoli 31-bis e 31-ter saranno sottoposti ad adeguamento al costo della vita, con cadenza triennale, nella misura dello 0,98 per cento.
  Il comma 2 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione di spesa.
  L'articolo 2 in primo luogo, al comma 1 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa previa individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria. Ad esse possono partecipare sino al compimento del sessantesimo anno di età i magistrati onorari che non sono stati confermati non avendo presentato domanda di partecipazione alle procedure già concluse, purché ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera.
  L'articolo 3, al comma 1, prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e incarichi.
  Ai sensi del comma 2, i magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non la hanno esercitata possono chiedere di esercitare l'opzione di esclusività delle funzioni nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo all'esercizio dell'opzione ai sensi della disposizione in esame, provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
  Da ultimo, l'articolo 4 reca l'autorizzazione di spesa necessaria.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 11 articoli, ne richiama sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1, al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, precisando che la gestione del Parco è assicurata da un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.
  L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio – i cui organi, ai sensi dell'articolo 2, sono l'assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico, l'amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti – sono disciplinati dallo statuto del Consorzio.
  L'articolo 3 disciplina le attività del Consorzio, prevedendo che esso si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
  L'articolo 4 prevede che lo Statuto del Consorzio deve essere approvato, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e specifica che esso contiene, altresì, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili e ai compensi dei relativi componenti. Inoltre, il medesimo articolo disciplina la dotazione organica del Consorzio nel limite di quattro unità, autorizzandone la relativa spesa.
  L'articolo 5 disciplina l'Assemblea degli enti consorziati stabilendo, in particolare, che essa è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Presidente della regione Toscana, del Presidente della provincia di Grosseto, dei Sindaci del comune di Orbetello e di Monte Argentario, o di loro delegati.
  Gli articoli 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, il comitato tecnico-scientifico prevedendo che esso svolga funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio e la figura dell'amministratore unico del Consorzio che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, mentre l'articolo 8 dispone in merito al collegio dei revisori dei conti.
  L'articolo 9 individua le entrate finanziarie del Consorzio e l'articolo 10 disciplina il contenuto dei bilanci del Consorzio nonché le modalità e i termini di approvazione degli stessi.
  L'articolo 11, da ultimo, reca disposizioni finanziarie.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc XXII, n. 31.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che, per quanto riguarda il contenuto del documento in esame, esso si compone di 6 articoli, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.
  In particolare, l'articolo 1 fissa la durata delle Commissione all'intera XIX legislatura.
  L'articolo 2 ne delinea i compiti.
  In particolare, alla Commissione sono affidati i compiti di individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione di una serie di attività, tra cui quelle di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, nonché di gestione dell'emergenza e di ricostruzione (lettera a)), nonché di accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni competenti, a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione (lettera b)).
  Inoltre, la Commissione è chiamata ad esercitare i suoi poteri di inchiesta per: effettuare la ricognizione delle risorse disponibili per la difesa del suolo e per le connesse – precisazione inserita in sede referente – infrastrutture idriche (lettera c)); verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza (lettera d)); verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento (lettera e)); valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione (lettera f)); valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate (lettera g)); verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in una serie di materie, tra cui quelle di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, regolamentazione antisismica, protezione civile e gestione dell'emergenza (lettera h)).
  Il comma 2 stabilisce che la Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  L'articolo 3 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati in proporzione alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  Con riferimento ai poteri della Commissione, l'articolo 4, come di consueto in relazione a delibere istitutive di commissioni di inchiesta, precisa che la stessa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 2).
  Inoltre, il comma 3 disciplina le audizioni a testimonianza, per le quali, mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede l'applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
  La Commissione, per le finalità dell'inchiesta, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti da segreto investigativo (ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale), nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (comma 4). Il medesimo comma 4 dispone altresì che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando Pag. 29tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  Il comma 5 prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto e il comma 6 stabilisce che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti, facendo salve in ogni caso l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Inoltre, la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta (comma 7). Infine, fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 8). Il medesimo comma dispone altresì che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 5 prevede il vincolo del segreto disponendo che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che vi collabora o partecipa al compimento di atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8. La violazione di tale obbligo di segretezza è punita ai sensi delle leggi vigenti.
  Infine, l'articolo 6, modificato in sede referente, disciplina l'organizzazione interna della Commissione, prevedendo, tra l'altro, che la Commissione possa avvalersi anche dell'opera di agenti e ufficiali della polizia giudiziaria.
  Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806 e abb., approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione.).
(Esame e rinvio.).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, rileva che il provvedimento è stato approvato dal Senato e che la Commissione di merito non vi ha apportato modifiche in sede di esame degli emendamenti.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti, segnala che la presente relazione si sofferma principalmente sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.
  Il progetto di legge si compone di un unico articolo, il quale apporta modifiche all'articolo 40, commi da 1 a 7 e 10, della legge n. 154 del 2016, recante norme in materia di «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».
  Al comma 1, la lettera a) modifica il citato articolo 40, comma 1, al fine di introdurre nella definizione di acque interne anche le acque lagunari e individua, in un apposito allegato che viene aggiunto alla medesima legge, 8 grandi laghi ed ulteriori 22 laghi «minori», prevedendo altresì una elencazione di attività vietate e di relative sanzioni, che operano anche per i predetti laghi che variano in base alla tipologia di acqua interne.
  Con la novella al comma 2 del medesimo articolo 40, si prevede che nei laghi di cui al citato allegato, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono vietate: le attività inerenti la pesca e il commercio del pescato di specie di cui sia vietata la pesca (lettera a)); l'utilizzo di materiale esplosivo, elettrico o usi di sostanze tossiche (lettera b)); prosciugamento dei corpi idrici (lettera c)); Pag. 30la pesca sportiva con materiale non idoneo a questa tipologia di pesca (lettera d)); l'esercizio della pesca professionale senza averne il titolo abilitativo (lettera e)) e l'utilizzo di attrezzi difformi da quanto previsto dai regolamenti vigenti (lettera f)).
  Al comma 1, la lettera b) aggiunge un nuovo comma 2-bis, che introduce una nuova e più stringente lista di divieti validi per i fiumi, i laghi non inclusi nell'elenco di cui al citato allegato 1 e le acque dolci.
  In particolare viene previsto: un generale divieto di pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi (lettera a)); viene vietato l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili (lettera b)); il divieto dell'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente (lettera c)); il divieto di uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche (lettera d)) e dello svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici (lettera e)).
  Al comma 1, la lettera c) prevede che i divieti attualmente previsti dal testo vigente siano integrati da quelli introdotti con il nuovo comma 2-bis.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Giustizia, si sottolinea che la medesima lettera c) – sostituendo altresì i commi da 4 a 7 e aggiungendo il comma 7-bis nel citato articolo 40 – estende le sanzioni già previste dalla normativa vigente anche alla violazione dei divieti previsti dal nuovo comma 2-bis del medesimo articolo 40.
  Si ricorda che le sanzioni, non modificate nella loro entità, prevedono l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro, nonché la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c). Il provvedimento si limita ad aumentare da quindici a trenta giorni tale sospensione per la violazione di quelli previsti al comma 2-bis.
  Per quanto attiene, invece, alla violazione dei divieti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), il nuovo comma 5 conferma l'attuale disciplina sanzionatoria pecuniaria (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro), precisando che la sospensione della licenza di pesca per tre mesi opera anche per quella non professionale.
  Il nuovo comma 6 prevede, a seguito dell'accertamento della violazione dei divieti previsti dai commi 2, 2-bis e 3, il sequestro e la confisca del prodotto pescato e degli strumenti utilizzati, nonché il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e conservazione del pescato. Precisa inoltre che le violazioni e le relative sanzioni ivi previste riguardano anche le attività vietate nei laghi di cui all'Allegato inserito dalla proposta di legge in commento e nelle acque lagunari.
  Il nuovo comma 7 si limita ad estendere le sanzioni ivi previste alle condotte di cui al nuovo comma 2-bis, nonché a eliminare la specificazione secondo cui la sospensione riguarda solo la licenza di pesca professionale.
  Infine, il comma 7-bis, introdotto dal provvedimento in esame, demanda l'accertamento delle violazioni dei divieti alle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 359 del 6 agosto 2024, a pagina 31, decima riga, le parole: «PROPOSTA DI PARERE» sono sostituite dalle seguenti «PARERE APPROVATO».