ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
Atto n. 186.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
Ricorda che la decisione quadro 2006/960/GAI stabiliva le norme in virtù delle quali le competenti Autorità degli Stati membri avrebbero potuto scambiarsi informazioni ai fini dello svolgimento di indagini penali e operazioni di intelligence criminali.Pag. 114 Detta decisione è stata attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, che, all'articolo 1, comma 3, lettera a), individuava le Autorità nazionali competenti nelle forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
L'articolo 22 della direttiva 2023/977 abroga la decisione quadro 2006/960/GAI, a partire dal 12 dicembre 2024. Rileva, di conseguenza, la necessità di adottare, in sostituzione del decreto legislativo 2015/54, il presente decreto legislativo di attuazione della nuova direttiva.
Osserva inoltre che l'Allegato A, n. 7, della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) ha previsto la delega per il recepimento della direttiva 2023/977.
Passa quindi ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di diciotto articoli.
L'articolo 1, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», al comma 1, precisa che il decreto legislativo in commento attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Il comma 2 prevede che gli ambiti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo sono, rispettivamente, gli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le disposizioni dello stesso decreto legislativo non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che istituisce il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della suddetta legge.
L'articolo 2 reca le definizioni utili all'applicazione del decreto in esame. In particolare, ricorda che si è ritenuto di mantenere, in linea di continuità con il decreto legislativo n. 54 del 2015, la definizione di autorità di contrasto competenti, individuate nelle Forze di polizia e di riprodurre la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2) della direttiva, per quanto riguarda le autorità di contrasto designate, definite quali autorità di contrasto competenti autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati. Particolare rilievo assume la designazione del punto di contatto nazionale di cui all'articolo 14 della direttiva, che si è deciso di demandare ad un successivo provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
L'articolo 3 reca i «Princìpi sullo scambio di informazioni». I principi elencati sono quello di disponibilità (le informazioni in possesso delle Autorità di contrasto possono essere comunicate alle corrispondenti Autorità di un altro Stato membro); il principio dell'accesso equivalente (le condizioni per la richiesta di informazioni sono equivalenti a quelli applicabili per la richiesta di informazioni analoghe all'interno dello Stato); il principio di riservatezza (lo Stato che riceve un'informazione contrassegnata come riservata la protegge secondo le prescrizioni del proprio diritto nazionale); il principio della proprietà dei dati (le informazioni ottenute da uno Stato possono essere comunicate ad altri Stati solo con il suo consenso) e il principio dell'affidabilità dei dati (i dati personali scambiati che risultano inesatti, incompleti o non più aggiornati devono essere cancellati o rettificati e il loro trattamento deve essere eliminato, informando lo Stato destinatario).
L'articolo 4, rubricato «Richieste di informazioni ai punti di contatto unici» stabilisce che le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro debbano essere necessarie, proporzionate e Pag. 115a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata.
Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e quello del Corpo della Guardia di finanza, curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle Autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. Al riguardo, viene precisato che la presentazione al punto di contatto nazionale della copia della richiesta di informazioni ad un punto di contatto estero da parte delle Autorità designate può essere derogata in caso di compromissione di un'indagine in corso con adeguato livello di riservatezza, o in caso di terrorismo o di pericolo per la sicurezza di una persona. Sono, altresì, indicati, al comma 4, i criteri che disciplinano una richiesta urgente, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva.
L'articolo 5, recante «Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici», detta disposizioni concernenti i termini della risposta dello Stato destinatario della richiesta, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva. Nello specifico, viene prevista, al comma 2, la possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.
L'articolo 6 attua l'articolo 6 della direttiva, elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti contemplati dall'articolo 4 della direttiva e la mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni. Il rigetto della richiesta è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale, o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale (anche quando si tratti di atti coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale) o di danneggiamento di interessi importanti di una persona giuridica.
Le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta, rappresentano ulteriori motivi di rigetto.
L'articolo 7 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.
I successivi commi 2 e 3 disciplinano, infine, le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Al comma 4, infine, vengono contemplati i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
L'articolo 8 prevede che il punto di contatto unico nazionale, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invia contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Le eccezioni previste sono quelle relative al particolare livello di riservatezza ai fini della Pag. 116sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. È sempre fatta salva, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.
L'articolo 9, recante «Scambio informativo con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo» disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.
L'articolo 10 rubricato «Autorizzazione giudiziaria» prevede che Qualora sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III della direttiva, il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto adottano immediatamente tutte le misure necessarie per ottenere al più presto, tale autorizzazione giudiziaria.
L'articolo 11 reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali, mentre l'articolo 12 prevede che il punto di contatto nazionale tenga un elenco delle lingue di scambio delle informazioni, comprendente almeno l'inglese, e lo trasmette alla Commissione.
L'articolo 13 prevede la valutazione, da parte del punto di contatto nazionale o dell'autorità di contrasto competente, dell'invio a Europol di copia della richiesta di informazioni, se queste ultime rientrano nella competenza di Europol.
L'articolo 14 concernente il «Canale di comunicazione sicuro», attua l'articolo 13 della Direttiva, prevedendo l'utilizzazione per lo scambio sicuro di informazioni del canale SIENA, già utilizzato in ambito Europol.
L'articolo 15, recante «Compiti del punto di contatto unico», determina i compiti spettanti al punto di contatto unico definendone, altresì, le relative funzioni.
L'articolo 16 prevede che il punto di contatto unico nazionale sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funge da archivio, descrivendone le funzioni e le capacità.
L'articolo 17, rubricato «Statistiche», prevede che esse sono fornite dal punto di contatto nazionale utilizzando il sistema di gestione dei casi di cui all'articolo 16.
L'articolo 18, concernente l'«Autorità nazionale di controllo», individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati di cui al presente decreto.
L'articolo 19 reca la clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 20 riguarda le abrogazioni.
In conclusione, evidenzia come non si ravvisino elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Ue e preannuncia pertanto la formulazione di un parere favorevole.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.45.
Sui lavori della Commissione.
Antonio GIORDANO (FDI) fa presente che è pervenuta la risposta della Commissione europea al documento approvato dalla Commissione Politiche dell'Ue in data 23 maggio 2024, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico. Sottolinea che la risposta prende atto dei suggerimenti e delle indicazioni prospettate nel documento approvato dalla XIV Commissione, ad ulteriore dimostrazionePag. 117 dell'azione incisiva svolta dalla Commissione nell'ambito della fase cosiddetta ascendente del diritto dell'Unione europea.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega Giordano, sottolinea la rilevanza e l'efficacia dell'attività svolta in questa legislatura dalla Commissione nella fase di elaborazione del diritto dell'UE. Fa presente infine che il testo della risposta fornito dalla Commissione europea è disponibile sulla piattaforma GeoCamera.
La Commissione si associa alle espressioni di apprezzamento del deputato Giordano e del presidente Giglio Vigna.
Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 Simiani ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, illustra il provvedimento all'esame della Commissione, recante disposizioni concernenti l'istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Rileva come l'intervento legislativo proposto definisca l'assetto e la governance della gestione ordinaria del complesso sistema lagunare di Orbetello istituendo l'ente gestore della laguna, come indicato dalla stessa conferenza delle amministrazioni territoriali e secondo un percorso che tiene conto delle esigenze ambientali, economiche e giuridiche che si sono manifestate nel corso degli anni della gestione commissariale.
Venendo ai contenuti del provvedimento, osserva che l'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello: la gestione del Parco ambientale è assicurata da un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. L'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dallo statuto.
Gli organi del Consorzio, come individuati dall'articolo 2, sono: l'assemblea degli enti consorziati, il comitato tecnico-scientifico; l'amministratore unico; il collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 3 elenca invece le attività del Consorzio, che comprendono: la manutenzione degli impianti e del sistema lagunare, nonché del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, il sostegno ai processi decisionali e alla valorizzazione produttiva ecosostenibile delle risorse ambientali, il monitoraggio dello stato ambientale lagunare, attività di ricerca e manutenzione delle sponde e dei canali, e il supporto tecnico agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni.
L'articolo 4 detta disposizioni inerenti all'approvazione e al contenuto dello Statuto del Consorzio.
L'articolo 5 disciplina la composizione e le competenze dell'Assemblea degli enti consorziati, alla quale spetta, tra le altre cose, adottare il bilancio di previsione annuale e pluriennale.
L'articolo 6 individua invece le competenze ed i componenti del Comitato tecnico-scientifico, cui spettano funzioni di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio.
Altri organismi legati alle attività del Consorzio sono l'amministratore unico (articolo 7), nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, e il collegio del revisore dei conti (articolo 8), formato da tre componenti ed incaricato di svolgere il riscontro contabile sugli atti del Consorzio.
Infine, fa presente che l'articolo 9 individua le entrate finanziarie del Consorzio, l'articolo 10 detta disposizioni in materia di Pag. 118adozione del bilancio di previsione e rendiconto annuale, mentre l'articolo 11 contiene le disposizioni finanziarie.
Evidenzia come il progetto di legge appaia pienamente in linea con gli obiettivi del regolamento UE 2024/1991 per il ripristino della natura e della risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: preannuncia conclusivamente l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole senza condizioni od osservazioni (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 1806, approvata dal Senato, e C. 830 Comaroli.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, segnala che il progetto di legge all'esame della Commissione, approvato dal Senato il 27 marzo scorso, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, interviene per contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, considerando esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, nonché ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Il progetto di legge, al quale è abbinata la proposta di legge C. 830 Comaroli, è stato adottato come testo base dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 9 aprile scorso.
Ricorda che il provvedimento si compone di un unico articolo, che modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
Al comma 1 dell'articolo 40 viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne.
Al comma 2 dell'articolo 40, i divieti relativi alla pesca illegale vengono applicati esclusivamente alle acque salse o salmastre o lagunari e ai laghi indicati nell'allegato 1 (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano, e altri 22 laghi minori).
Viene quindi introdotto un nuovo comma 2-bis, all'articolo 40, relativo alle acque interne non ricomprese nel comma 2, per le quali viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti e soprattutto un generale divieto di esercizio della pesca professionale.
In particolare, oltre al divieto di professionale e dell'uso dei relativi strumenti e attrezzi, vengono vietati: l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche, e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.
Ai sensi del comma 2-ter inoltre, le attività di uso o detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti.
Il comma 2-quater, inoltre, consente alle regioni e province autonome di autorizzare, con propri provvedimenti, l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi non inseriti nell'allegato 1, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.
In conclusione, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'UnionePag. 119 europea, in particolare alla normativa vigente in materia di pesca e sicurezza alimentare, propone l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.