ALLEGATO 1
5-02766 Scotto: Iniziative volte a garantire i diritti dei lavoratori del settore delivery.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alla questione sollevata nell'atto ispettivo, relativa alla tutela dei cosiddetti riders della società Just Eat, operante nel settore del delivery, rappresento che il Ministero del lavoro è impegnato in azioni congiunte con le Parti Sociali per garantire ai lavoratori sempre maggiore protezione giuridica.
In relazione alla vicenda e ai fatti citati nell'atto di sindacato ispettivo, sulla base di interlocuzioni intercorse tra l'ispettorato nazionale del lavoro e l'ispettorato di Area Metropolitana di Firenze, non risultano segnalazioni, interventi o accertamenti relativi all'azienda oggetto dell'interrogazione.
Con riferimento alle modalità di organizzazione del lavoro da parte e all'adozione di iniziative mirate a garantire l'incolumità e i diritti dei lavoratori, si comunica, in merito ai profili di competenza dell'Inps, che la società Just Eat, è stata oggetto di attività ispettiva, con verbalizzazione conclusiva di addebito previdenziale, riguardante il periodo compreso tra agosto 2019 e ottobre 2020.
Ciò detto, in relazione all'incolumità dei lavoratori del settore del delivery, si evidenzia che il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una fondamentale priorità del Ministero del lavoro sulla quale non è possibile prescindere da un'ampia e seria dialettica con le Parti sociali.
La consapevolezza e la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono valori da divulgare e rafforzare. Il Governo intende rivolgere a questo tema la necessaria attenzione per accrescere i livelli di tutela della salute della sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle nuove tipologie contrattuali e ai rischi emergenti.
Concludo, pertanto, assicurando la massima attenzione al tema nell'auspicio che Just Eat continuerà a monitorare attentamente le condizioni di lavoro dei propri corrieri, garantendo il massimo supporto e implementando tutte le misure necessarie per rispondere alle loro esigenze e alle sfide che il lavoro di consegna comporta.
ALLEGATO 2
5-02767 Barzotti: iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la legalità nel settore della vigilanza privata anche alla luce delle gravi violazioni presso la sede di Cosenza della ditta Cosmopol.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interrogati per il tema sollevato riguardante i lavoratori del settore della vigilanza privata che svolgono servizi essenziali e importanti per tante persone e a tutela di patrimoni considerevoli.
Relativamente alla vicenda segnalata, il Ministero dell'interno, appositamente interpellato, ha comunicato che dal riscontro ricevuto dalla locale Questura è emerso che «le attività di indagine avevano preso origine da diverse dichiarazioni di alcune Guardie Particolari Giurate dipendenti dall'Istituto di Vigilanza incorporato che avevano lamentato comportamenti scorretti ed abusi in ordine alle turnazioni, alle ferie e allo straordinario, nonché al tentativo, da parte dei vertici aziendali della società incorporante di imposizione di condizioni di lavoro sfavorevoli per i dipendenti, la cui mancata sottoscrizione avrebbe comportato ripercussioni e ritorsioni nei confronti degli stessi».
Inoltre, il Ministero dell'interno rappresenta che dalle indagini svolte sono emersi profili di responsabilità in capo a tre rappresentanti legali della Cosmopol e a un rappresentante sindacale per i reati di estorsione, caporalato ed indebita percezione di finanziamenti pubblici, nonché, nei confronti del suddetto istituto di vigilanza irpino, per violazioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 (illeciti amministrativi dipendenti da reato).
Conseguentemente il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza ha emesso nei confronti dei tre rappresentanti legali della Cosmopol un'ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive. Più in particolare, nei confronti di due soci è stata disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno, disponendo che i medesimi non concludano contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio, mentre al legale rappresentante è stata applicata la misura interdittiva del divieto di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per il periodo di un anno.
In via cautelare, inoltre, è stata applicata nei confronti della Cosmopol la sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per il periodo di un anno e la revoca di quelli eventualmente già concessi.
È stato eseguito, infine, dalla Guardia di Finanza, il sequestro del profitto del reato nei confronti della Cosmopol.
Secondo quanto riferito dalla Questura di Cosenza, le predette misure interdittive sono state notificate ai diretti interessati nello scorso mese di luglio.
Da ultimo, faccio presente che l'ispettorato Nazionale del lavoro ha riferito che informerà sulla vicenda qualora, sulla base delle informazioni richieste agli Ispettorati territoriali di Avellino e di Cosenza, dovessero emergere fatti rilevanti sul tema.
Ciò detto, più in generale, con riferimento alle misure per tutelare le guardie giurate e i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, si fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale n. 50 del 2024 – ha recentemente adottato – con assoluta tempestività – le tabelle riferite al costo del lavoro in tale settore, sulla base dei valori retributivi contenuti nei contratti collettivi di lavoro recentemente rinnovati.
Con tale provvedimento si è dunque aggiornato il costo del lavoro per le attività prestate nel settore della vigilanza e dei servizi fiduciari, valorizzando i trattamenti retributivi stabiliti dalle Parti sociali in occasione del recente rinnovo contrattuale.
ALLEGATO 3
5-02768 Soumahoro: Iniziative volte a garantire che ACC (Automotive Cells Company) e Stellantis confermino gli impegni di investimento sulla Gigafactory di Termoli finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi concordati.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale della società Stellantis, con particolare riferimento al sito di Termoli, in provincia di Campobasso.
Al riguardo, la struttura competente del Ministero del lavoro, sentita al riguardo, ha riferito che la sede indicata sita in Termoli in via Giovanni Agnelli, ha due diversi rami produttivi, uno per i motori e l'altro per i cambi transmission, e per entrambi i rami aziendali sono stati emessi nel 2023 provvedimenti di autorizzazione alla concessione dell'integrazione salariale straordinaria.
Per quanto concerne la questione segnalata specificamente attinente a profili in materia di investimenti produttivi e strategia di politica industriale, si rappresenta che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha convocato per il prossimo 17 settembre alle ore 11 una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di Automotive Cells Company (ACC) – joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.
La riunione, che segue quella dell'11 giugno scorso, coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate facenti parte di ACC, la regione Molise e i sindacati di categoria.
L'incontro avrà l'obiettivo di chiarire le tempistiche per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici e di far emergere indicazioni chiare sul mantenimento dei livelli produttivi del sito di Termoli.
Concludo pertanto assicurando che il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, continuerà a monitorare con attenzione il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento alla tutela dei livelli occupazionali dell'azienda.
ALLEGATO 4
Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani e abb.
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani e abb., recante l'istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
preso atto che il provvedimento, al fine di assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, affidandone la gestione ad un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario;
osservato, per quanto concerne le norme di interesse dell'XI Commissione, che l'articolo 3 prevede che al personale di cui il Consorzio si può avvalere nonché al personale previsto nella propria dotazione organica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, secondo gli importi previsti dal CCNL per l'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali, per un massimo di 30 ore mensili pro capite e comunque nel limite complessivo di 120.000 euro annui;
rilevato che l'articolo 4, in relazione all'attuazione dello Statuto del Consorzio, prevede che il Parco è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente CCNL – comparto funzioni centrali;
segnalato che l'articolo 7, nel disciplinare la nomina e i requisiti dell'amministratore unico del Consorzio, stabilisce che l'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo, stabilendo altresì che il suo trattamento economico è determinato dallo Statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale, comprese le retribuzioni di posizione e di risultato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis con le seguenti: di cui all'articolo 4-bis.
3.4. (Nuova formulazione). Mattia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. (Nuova formulazione). De Bertoldi, Matera, Testa, Coppo, Gribaudo, Mascaretti, Giagoni, Tenerini.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del Pag. 99regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
5.016. (Nuova formulazione). Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5.018. (Nuova formulazione). Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, terzo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, comma 2, nonché».
5.019. (Nuova formulazione). Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)
1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
*5.04. (Nuova formulazione). Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*5.05. (Nuova formulazione). La Relatrice.
*5.07. (Nuova formulazione). Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*5.08. (Nuova formulazione). Giovine.
*5.09. (Nuova formulazione). Tassinari, Tenerini, Battilocchio.
*5.06. (Nuova formulazione). Caparvi, Giaccone, Giagoni.
*8.05. (Nuova formulazione). Giagoni, Giaccone, Caparvi.
*9.011. (Nuova formulazione). Malagola.